CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
Resoconto
di marted 16 luglio 2002
Sui lavori della Commissione.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in considerazione
della momentanea impossibilit del sottosegretario di Stato
competente in materia di insegnanti di religione cattolica
a partecipare ai lavori della Commissione, propone di passare
immediatamente all’esame in sede consultiva del documento
di programmazione economico-finanziaria.
La Commissione consente.
Omissis
SEDE
REFERENTE
Marted 16 luglio 2002. – Presidenza del presidente
Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il Sottosegretario
di Stato per l’istruzione, l’universit e al ricerca
scientifica Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 16.40.
Insegnanti di religione cattolica.
C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
C. 2480 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo
base).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta
del 3 luglio 2002.
Alba SASSO (DS-U), ricordato che le proposte di legge in
esame perseguono l’obiettivo comune di superare la condizione
di precariato dei docenti di religione cattolica, osserva
che tale situazione di precariato destinata comunque ad
alimentarsi ulteriormente, atteso che il Tesoro non ha ancora
definito il numero degli immessi in ruolo per il prossimo
anno: se gli insegnanti di religione saranno immessi in
ruolo, ci sar per loro una decorrenza giuridica ma non
economica.
Rileva poi, in particolare, che le questioni attinenti ai
docenti di religione cattolica non possono essere separate
dalle questioni che riguardano la disciplina della religione
in generale: in proposito, ricorda che si tratta di una
disciplina che si basa sul concordato tra la Santa Sede
e lo Stato italiano e che possiede la caratteristica della
facoltativit, condizione necessaria per la sua presenza
nella scuola pubblica.
In merito al problema della idoneit, conditio sine qua
non per l’insegnamento della religione cattolica, osserva
che si di fronte ad una situazione del tutto particolare,
dal momento che tale idoneit pu essere riconosciuta e
revocata sulla base non del diritto dello Stato italiano,
ma sulla base del diritto canonico. Pertanto l’insegnante
di religione cattolica viene assunto dallo Stato solo dopo
aver ottenuto l’idoneit da parte della sua diocesi; idoneit
che pu essere revocata per motivi culturali, morali o ideologici,
strettamente legati al diritto canonico. In proposito, sottolinea
l’apparente contraddizione tra il carattere facoltativo
attribuito all’insegnamento della religione cattolica e
l’immissione in ruolo degli stessi insegnanti, ci che determina
la possibilit di creare un organico di ruolo sulla base
di una scelta facoltativa.
Altro elemento contraddittorio dato dalla possibilit
di prevedere una limitazione permanente alla sovranit dello
Stato che, in caso di revoca dell’idoneit, dovrebbe licenziare
un proprio dipendente sulla base di motivazioni culturali,
morali ed ideologiche decise da un’altra autorit.
Pertanto, sottolinea la necessit di dare maggiore chiarezza
agli insegnanti di religione cattolica in materia di pari
dignit e pari trattamento economico rispetto agli incaricati
a tempo indeterminato nella scuola, tenendo comunque presente
che il loro rapporto di lavoro nasce da una disciplina pattizia.
In ordine a tale questione preannuncia la presentazione
di proposte emendative da parte dei deputati dei democratici
di sinistra.
Sul problema della mobilit territoriale, possibile solo
all’interno di ogni diocesi, il gruppo dei DS esprime ferma
contrariet al fatto che i docenti di religione cattolica
a cui sia stata revocata l’idoneit possano transitare ad
altri ruoli dello Stato, con ci creando una facilit di
accesso al sistema dell’istruzione non vincolata dalla normativa
vigente e soprattutto tale da ledere gli interessi degli
altri lavoratori.
In conclusione, concorda sulla necessit di garantire le
condizioni di lavoro degli insegnanti di religione cattolica,
equiparandole al massimo alle condizioni economiche e normative
degli altri incaricati a tempo indeterminato.
Alfonso GIANNI (RC), sollevata perplessit sull’effettiva
necessit della disciplina della religione cattolica, conferma
la propria netta e radicale contrariet al Concordato tra
lo Stato italiano e la Santa Sede, nonch alle norme che
ne derivano e dunque, nello specifico, all’insegnamento
della religione cattolica nella scuola italiana. Precisato
che tale contrariet non si basa su forme di disprezzo della
religione in generale ma dettata dal fatto che non esiste
un’unicit n di fede n di religioni, ritiene insopportabile
che in uno Stato si determini la prevalenza di una religione
piuttosto che un’altra sulla base di un retaggio storico
che si sarebbe dovuto superare.
Fatta questa precisazione, si dichiara estremamente sensibile
al problema del precariato che per non riguarda solo gli
insegnanti di religione cattolica, bens un gran numero
di lavoratori e ritiene che la soluzione del loro problema
specifico creerebbe ulteriori disparit inaccettabili.
Rileva poi la possibile sussistenza di un conflitto di competenza
tra lo Stato italiano e la Santa Sede in materia di idoneit
canonica ad insegnare la religione e di immissione in ruolo
di questi docenti: l’idoneit concessa infatti da un’autorit
esterna allo Stato, mentre l’immissione in ruolo un passaggio
che riguarda l’organizzazione statuale per sua definizione
laica, al di l delle convinzioni personali.
Condivide la preoccupazione espressa dal deputato Sasso
in merito alla possibilit che l’insegnante di religione
cattolica, una volta revocata l’idoneit, possa transitare
verso un altro insegnamento, creando una disparit nell’accesso
al sistema dell’istruzione.
Ritiene indispensabile trovare una soluzione alternativa
rispetto a quella dell’immissione nei ruoli dello Stato
al fine di garantire parit di trattamento economico e di
prestazioni lavorative a tutti gli insegnanti delle scuole
italiane.
Solleva infine il problema dell’insegnamento alternativo
all’ora di religione che spesso determina disagi soprattutto
laddove non previsto.
Cesare CAMPA (FI), sottolineato l’obiettivo comune delle
proposte di legge in esame, volto al superamento della condizione
di precariet degli insegnanti di religione cattolica, in
ordine alle perplessit sollevate dal deputato Sasso in
materia di mobilit, osserva che il meccanismo previsto
consente all’insegnante – che comunque ha vinto un regolare
concorso e possiede il titolo di qualificazione necessario
– di fruire sia della mobilit professionale nel comparto
del personale della scuola sia della partecipazione alle
procedure di diversa utilizzazione e mobilit collettiva
previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
Ritiene che l’insegnamento della religione cattolica vada
valutato positivamente, perch consente di vedere sviluppata
una serie di problematiche di riferimento che sono fondamentali
per l’educazione dei giovani.
Posto che, nonostante le critiche avanzate dall’opposizione,
l’attuale Governo si dimostrato disponibile ad affrontare
i problemi del mondo della scuola in generale, osserva che
l’esubero dei docenti conseguente alla contrazione dei posti
di insegnamento, nonch la localizzazione delle scuole,
non favorisce la qualit dell’insegnamento e lo sviluppo
di una scuola efficiente ed efficace.
Condivide pertanto il contenuto e l’obiettivo dei provvedimenti
in discussione, auspicando la disponibilit di tutti ad
attivarsi affinch si possa giungere al pi presto alla
soluzione del problema con l’attribuzione agli insegnanti
in questione di uno status giuridico analogo a quello
dell’ordinario personale docente di ruolo dello Stato.
Il sottosegretario Valentina APREA, dopo aver ringraziato
il relatore ed i deputati intervenuti per aver riportato
all’attenzione del Governo i problemi legati all’approvazione
e all’attuazione delle norme contenute nei provvedimenti
in discussione, ricorda che il disegno di legge governativo
trae origine dall’intento dello Stato, esplicitato nel preambolo
dell’intesa ratificata nel marzo del 1985 tra l’autorit
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana,
di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica.
Osserva quindi che dal 1985 ad oggi la disciplina della
religione cattolica si consolidata nella scuola italiana
e, se vero che ci sono stati e ci sono ancora i problemi
evidenziati dai deputati intervenuti rispetto ad un’opzione
che tiene conto delle scelte degli altri, anche vero che
si di fronte ad un’adesione a questo tipo di insegnamento
pari al 90-95 per cento della popolazione scolastica. Si
tratta di una disciplina scelta dalle famiglie italiane
che ha rappresentato un elemento di flessibilit e di opzionalit
di grande rilievo nella scuola italiana.
Anche se l’attuale Governo ha predisposto in Consiglio dei
ministri un provvedimento volto a riconoscere e tutelare
le altre confessioni religiose, osserva che il disegno di
legge in esame risponde ad una realt di riferimento secondo
la quale la religione cattolica quella prevalente in Italia.
Dopo aver ricordato che nella passata legislatura, grazie
anche al lavoro profuso dalle forze politiche oggi di opposizione,
stato approvato dal Senato un disegno di legge in materia
di stato giuridico e reclutamento di insegnanti di religione
cattolica, il cui iter si per interrotto presso la Commissione
lavoro della Camera per la fine della legislatura, sottolinea
che l’attuale Governo ha inteso affrontare lo stesso problema
con serenit e disponibilit proprio in apertura di legislatura,
posto che si sono ritenuti maturi i presupposti.
Ribadito che gli insegnanti di religione cattolica devono
essere riconosciuti dallo Stato perch prestano un servizio
nelle scuole italiane anche pubbliche, sottolinea la necessit
che nell’attribuzione dello status giuridico non
ci si discosti dai principi sanciti nel Concordato.
In merito alla consistenza della dotazione organica dei
posti per l’insegnamento della religione cattolica, osserva
che nel testo governativo si mantenuta la copertura del
70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente
funzionanti.
In ordine al problema della revoca dell’idoneit canonica,
precisa che l’insegnante di religione cattolica con contratto
di lavoro a tempo indeterminato pu fruire della mobilit
professionale nel comparto del personale della scuola, con
le modalit previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente
al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
richiesto ed ha altres titolo a partecipare alle procedure
di diversa utilizzazione e di mobilit collettiva previste
dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
In riferimento all’insegnamento della storia della religione,
allo studio di tutte le confessioni e all’educazione della
convivenza civile, ritiene che si tratti di una scelta che
pu essere compiuta a prescindere dal Concordato e solo
dopo che saranno avviati i nuovi piani di studio.
Infine, sull’ora alternativa all’insegnamento della religione
cattolica, posto che attualmente la scuola non pi obbligata
a prevederla, ritiene che, pur non riguardando la stabilizzazione
del personale docente, la questione potrebbe essere affrontata
in un ordine del giorno.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, ringraziato
il rappresentante del Governo per il contributo fornito
alla discussione dei provvedimenti in materia di reclutamento
degli insegnanti di religione cattolica, auspica che le
osservazioni formulate dai deputati intervenuti e le sollecitazioni
espresse nel corso delle audizioni in proposito svolte,
possano trovare accoglimento da parte del Governo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, come gi
preannunciato, propone che la Commissione adotti quale testo
base il testo del disegno di legge governativo n. 2480.
La Commissione consente.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, concordando
con molte delle osservazioni manifestate nel corso del dibattito,
pur nella diversit delle opinioni espresse, osserva che
l’insegnamento della religione cattolica risponde ad un’opzione
di carattere culturale e di formazione complessiva del paese.
Ritiene pertanto indispensabile disciplinare questo settore,
in modo da minimizzare le discrasie che potranno ancora
verificarsi per un consolidato passato e da massimizzare
i ritorni positivi di una nuova collocazione giuridica che
vada incontro alla razionalizzazione di tutto il comparto.
Espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione,
nella contrapposizione delle idee e nella chiarificazione
delle posizioni, ritiene di poter fissare il termine per
la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il
seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.30.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, preso
atto che nessuno dei presenti chiede di intervenire, rinvia
il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta, sospesa alle 14.45, ripresa alle 16.15.
Si riprende l’esame delle proposte di legge n. 561 e
abbinate.
Emilio DELBONO (MARGH-U), a nome dei deputati del gruppo
della Margherita, esprime una valutazione sostanzialmente
positiva sul provvedimento in esame, che persegue l’obiettivo
del superamento della condizione di precariato dei docenti
di religione cattolica, dando seguito ad un impegno assunto
dallo Stato italiano con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura il Senato
aveva approvato un disegno di legge su identica materia,
trasmesso alla Camera, ma il cui esame si interrotto presso
la Commissione lavoro per la fine della legislatura, ritiene
che al momento siano maturate le condizioni culturali e
politiche perch gli insegnanti di religione cattolica vengano
inseriti nel quadro delle finalit della scuola, riconoscendo
loro, grazie ad uno sviluppo della contrattazione collettiva,
i diritti e i doveri riconosciuti al resto del personale
docente.
Preso atto anche della maturazione dello stesso fronte delle
organizzazioni sindacali, che rende meno conflittuale l’approvazione
dei provvedimenti in esame, anche se suscettibili di alcune
modifiche, si sofferma in particolare su due aspetti particolari
che caratterizzano il nuovo quadro di riferimento. Sottolinea
innanzitutto il verificarsi di una modifica nella composizione
del corpo docente: l’80,5 per cento degli insegnanti di
religione cattolica laico. In secondo luogo, la stabilizzazione
del rapporto di lavoro e la maggiore professionalit degli
insegnanti di religione in termini di presenza scolastica
segnalano un avvicinamento agli intenti della stessa intesa
del febbraio 1984, recepita nella legge di ratifica n. 121
del 1985.
Tutti questi elementi dovrebbero consentire alla Commissione
lavoro di decidere sulla materia nel pieno rispetto della
legge citata, che peraltro riconosce il valore della cultura
religiosa quale patrimonio storico del popolo italiano.
Atteso che nella formulazione del disegno di legge governativo
vi un esplicito riferimento alla scuola statale, riterrebbe
opportuno, preannunciando la presentazione di una proposta
emendativa, che si parlasse di scuola pubblica, sempre in
rispondenza al dettato della legge n. 121 del 1985. Ricorda
che anche la Corte costituzionale si espressa sulla decisione
di dare una disciplina legislativa allo status degli
insegnanti di religione cattolica: la sentenza n. 203 del
1989 ha stabilito che il principio di laicit da intendersi
alla stregua di garanzia da parte dello Stato della libert
di religione in regime di pluralismo confessionale religioso.
In merito ai contenuti del disegno di legge governativo,
conferma l’intenzione di concorrere a predisporre un testo
che vada oltre i confini della maggioranza che sostiene
il Governo e tale volont di indirizzo politico verr esplicitata
in occasione dell’esame delle singole proposte emendative.
Concorda sulla scelta che gli insegnanti di religione cattolica
siano immessi in ruolo con contratti a tempo indeterminato,
nonch sulla previsione che la consistenza della dotazione
organica sia determinata nella misura del 70 per cento dei
posti di insegnamento complessivamente funzionanti, a fronte
di una flessibilit della stessa dotazione organica che
inevitabile rispetto a questo tipo di disciplina.
Ritenute apprezzabili le scelte adottate in merito all’immissione
in ruolo del personale attualmente in servizio e al superamento
di concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli degli
insegnanti di religione, in materia di revoca dell’idoneit
e di mobilit professionale nel comparto del personale della
scuola considera necessari ulteriori approfondimenti. Infatti
la dichiarazione di un’insegnante di religione di non essere
pi disponibile a riconoscersi nella dottrina della Chiesa,
rientrando nel caso di mobilit professionale, non rientra
pi nella competenza dell’autorit ecclesiastica e dunque
ritiene che un legislatore attento debba valutare anche
questa ipotesi. Sorge pertanto il problema di garantire
il diritto di quei lavoratori che, avendo acquisito stabilit
nel mondo della scuola, devono vedersi riconosciuta una
certa stabilit nel mondo del lavoro, anche qualora volessero
smettere di insegnare la religione. Infine, un chiarimento
merita, a suo giudizio, la formulazione indistinta dell’elenco
di coloro che hanno superato il concorso, senza tener conto
dell’andamento dello stesso.
In conclusione, invita la Commissione a lavorare secondo
un intento comune, al fine di rispondere alle aspettative
di diciassette mila insegnanti di religione cattolica.
Lino DUILIO (MARGH-U), condividendo le osservazioni espresse
dal deputato Delbono, intende ribadire solo due questioni
che attengono al rapporto fra Stato e Chiesa nel momento
in cui i docenti di religione cattolica vengono incardinati
nei ruoli e nell’organico dello Stato.
La prima questione riguarda la compilazione dell’elenco
prevista al comma 7 dell’articolo 1, procedura che in altra
sede comporterebbe la predisposizione di una graduatoria
sulla base dei risultati degli esami sostenuti: ritiene
che tale elenco vada definito dal punto di vista giuridico-formale,
perch l’attuale indeterminatezza potrebbe rappresentare
un vulnus nelle disposizioni che si intendono fissare.
In merito alle intese con l’ordinario diocesano, considera
poi necessario ricondurre la normativa a quei principi generale
e astratti che sempre devono caratterizzare la legislazione.
In questo caso, in particolare, bisogna conciliare le aspettative
del personale in questione, che entra a pieno titolo negli
organici dello Stato ma che, in caso di sopravvenuta incompatibilit
con le esigenze dell’insegnamento religioso, valutata dall’ordinario
diocesano, potrebbe un domani avanzare richiesta di mobilit
con quelle del restante personale docente, assunto a seguito
di un concorso e dell’utile inserimento in graduatoria.
Paventa altrimenti il rischio che si possano eccepire questioni
formali e giuridiche in ordine a presunti o reali vizi in
merito a tale norma, prevista dal comma 3 dell’articolo
4 del disegno di legge governativo. Ritiene, in proposito,
che si debba esplicitare che l’insegnamento della religione,
garantiti i presupposti, non rappresenti uno strumento surrettizio
per poter insegnare altre materie di cui non si ha l’esperienza,
per il solo fatto di possedere il titolo abilitante all’insegnamento.
Il problema, semmai, quello della conservazione del posto
del lavoro, in modo da non ledere le aspettative e i diritti
di persone che attendono da anni di avere una sistemazione.
Tuttavia, non si pu creare una competitivit viziata da
norme di favore all’interno del corpo docente. In conclusione,
invita il rappresentante del Governo a considerare l’opportunit
di valutare i problemi che fisiologicamente dovessero verificarsi
in sede di attuazione, prevedendo una sorta di monitoraggio
dei risultati ottenuti.
Andrea DI TEODORO (FI), espresso apprezzamento per il disegno
di legge governativo, che si muove nel rispetto della piena
autonomia e delle prerogative sovrane dello Stato italiano
e della Chiesa, come riconosciuto nell’intesa del 1984,
condividendo le osservazioni del deputato Delbono, ritiene
che il testo, che pure presenta punti di equilibrio da non
sottovalutare, possa essere sottoposto al giudizio e alla
capacit di elaborazione di tutti i gruppi presenti in Commissione.
Valuta positivamente il fatto che, pur lasciando all’autorit
preposta il compito di accertare e selezionare l’idoneit
dell’insegnante dal punto di vista dell’attitudine didattica,
il testo ribadisca il principio per l’autorit ecclesiastica
di valutare e riconoscere l’idoneit dal punto di vista
della correttezza della materia all’interno della sua specificit.
Riconosciuto quale compito della Commissione quello di portare
a termine quanto prima l’esame dei provvedimenti volti al
superamento della condizione di precariato dei docenti di
religione cattolica, riconoscendo loro gli stessi diritti
di cui godono tutti gli altri insegnanti, solleva alcune
perplessit in merito alla compilazione dell’elenco in esito
alla unica prova di concorso in sede di prima applicazione
della legge e alla previsione del trattamento di mobilit,
paventando il rischio che esso diventi un potenziale canale
di accesso pi rapido all’insegnamento di altre materie.
Richiama l’attenzione del Governo e del relatore sul fatto
che il concetto dell’elenco, cio di una lista dei candidati
che hanno superato l’esame di idoneit previsto dal concorso
in sede di prima applicazione della legge, pur non rappresentando
una graduatoria nel senso tradizionale del termine, e quindi
non prevedendo un vincolo per l’autorit ecclesiastica di
scegliere gli insegnanti di religione per i posti in organico
necessari, introduce comunque un principio di ordinazione
dei candidati per quanto riguarda lo Stato italiano. Ritiene
che si potrebbe venire incontro alle preoccupazioni sollevate
dai rappresentanti del gruppo della Margherita qualora si
prevedesse l’elemento della competitivit: del resto lo
Stato ha il diritto di formulare un suo giudizio che discrimina
le possibilit di questi insegnanti che hanno partecipato
al concorso, inserendoli in un’ottica di meritocrazia che
l’elenco, lasciato senza aggettivazione, potrebbe non sufficientemente
valorizzare. Segnala questa come possibile soluzione per
uscire dall’impasse tra graduatoria ed elenco, nel
rispetto dell’autonomia ecclesiastica.
Chiede poi al Governo un chiarimento in merito alla sorte
degli insegnanti che dovessero superare il concorso in sede
di prima applicazione della legge ma non riuscissero ad
entrare nella quota del 70 per cento dei posti di insegnamento
disponibili: riterrebbe opportuno intervenire, modificando
con una proposta emendativa il testo del disegno di legge,
per rendere permanente, attraverso una graduatoria aggiuntiva
o quant’altro, il principio secondo il quale coloro che
hanno superato la prova di idoneit in sede di prima applicazione
della legge risultano comunque posizionati in maniera adeguata
per le disponibilit successive.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, in merito
alla compilazione dell’elenco degli idonei, osserva che
tale formulazione consente di superare le maggiori preoccupazioni
e perplessit che il termine di graduatoria poteva determinare.
Evidenzia la necessit che, in sede di primo concorso, si
possa valutare, cos come peraltro sottolineato dalle organizzazioni
scolastiche audite in Commissione, non solo i titoli e gli
esami, ma anche il servizio
prestato, cio l’anzianit eventualmente acquisita dagli
insegnanti di religione cattolica.
Un altro problema da affrontare riguarda l’eventualit che
ci siano insegnanti di religione cattolica che, pur avendo
regolarmente l’idoneit, paradossalmente non possiedono
i requisiti richiesti dalla legge n. 121 del 1985 per partecipare
ai concorsi. Prospetta pertanto l’opportunit di prevedere
all’interno nel testo del disegno di legge una forma di
sanatoria per questi docenti, al fine di evitare il verificarsi
di simili casi in futuro.
In conclusione, chiede al presidente se non sia il caso
di programmare i tempi dell’esame del provvedimento.
Angelo SANTORI, presidente, fa presente che i tempi
di esame del provvedimento potranno essere pi opportunamente
fissati nell’ambito ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, che si riunir nella seduta di
domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.20.