Categoria: Sezione Fittizia

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_24_9_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di marted 24 settembre 2002




    SEDE
    REFERENTE


    Marted 24 settembre 2002. – Presidenza del vicepresidente
    Angelo SANTORI. – Interviene il Sottosegretario di Stato
    per l’istruzione, l’universit e la ricerca Valentina Aprea.


    La seduta comincia alle 11.15.


    Sull’ordine dei lavori.


    Cesare CAMPA (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori,
    chiede al presidente che nelle prossime sedute si tenga
    conto del fatto che nella giornata del marted i deputati
    non sono in grado di raggiungere la Commissione prima delle
    ore 11, posto che non si pu fare affidamento sugli orari
    di aerei e treni, spesso in ritardo.


    Angelo SANTORI, presidente, precisa che della questione
    dovr essere pi opportunamente investito l’ufficio di presidenza,
    integrato dai rappresentanti dei gruppi.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 2480 Governo, C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 A.
    Napoli, C. 909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella,
    C. 1493 Di Teodoro, C. 1908 L. Pepe, C. 1972 A. Barbieri.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta
    del 17 settembre 2002.


    Angelo SANTORI, presidente, ricorda che nella precedente
    seduta la Commissione ha proseguito l’esame degli emendamenti.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, conferma il
    parere contrario precedentemente espresso sull’emendamento
    Guerzoni 3.16, osservando che se lo stesso venisse approvato
    verrebbero esclusi dalla possibilit di insegnare la religione
    cattolica tutti coloro che ad oggi non hanno ancora maturato
    i quattro anni di servizio; quindi, tutti i giovani insegnanti.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti
    Guerzoni 3.16, Alfonso Gianni 4.1, gli identici emendamenti
    Lumia 4.4 e Nigra 4.6, nonch l’emendamento Alfonso Gianni
    4.2.


    Alberto NIGRA (DS-U), intervenendo sull’emendamento Alfonso
    Gianni 4.3, ritiene che le due fattispecie previste al comma
    3 dell’articolo 4 in materia di mobilit professionale nel
    comparto del personale della scuola siano assolutamente
    diverse, posto che una cosa perdere il posto di lavoro
    per motivi di esubero sulla base di fatti oggettivi, altra
    cosa perdere il posto di lavoro a seguito della revoca
    dell’idoneit da parte dell’autorit ecclesiastica.


    La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 4.3.


    Carmen MOTTA (DS-U) illustra le finalit dell’emendamento
    Cordoni 4.8, volto a sostituire il comma 3 dell’articolo
    4 che, cos come formulato, potrebbe introdurre nella normativa
    italiana una situazione di forte disparit di trattamento
    tra i docenti, laddove prevista la possibilit di fruire
    della mobilit professionale in caso di idoneit revocata
    o di situazioni di esubero, dando adito a contenziosi da
    parte di coloro che aspirano all’insegnamento ma che vi
    arrivano attraverso le forme di reclutamento tradizionali.


    La Commissione respinge l’emendamento Cordoni 4.8.


    Alberto NIGRA (DS-U) illustra le finalit dell’emendamento
    Sasso 4.7, volto a comprendere, come norma di garanzia,
    anche quel 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti
    nell’ambito diocesano.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti
    Sasso 4.7 e Duilio 4.9.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, sciogliendo
    la riserva manifestata al momento dell’espressione dei pareri,
    esprime parere contrario sui restanti emendamenti.


    Carmen MOTTA (DS-U) illustra le finalit dell’emendamento
    Gasperoni 4.10 che prevede che la mobilit professionale
    verso altro insegnamento non sia consentita prima che siano
    decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione
    in ruolo e che i posti rimasti vacanti a seguito di revoca
    dell’idoneit non concorrano per un quinquennio a determinare
    le dotazioni organiche di cui all’articolo 2.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti
    Gasperoni 4.10, Capitelli 4.11 e gli identici emendamenti
    Alfonso Gianni 5.1 e Grignaffini 5.9.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, avverte di
    aver presentato l’emendamento 5.22, interamente sostitutivo
    del comma 1 dell’articolo 5, che tiene conto delle indicazioni
    contenute negli emendamenti riferiti all’articolo 5 (vedi
    allegato 2)
    .


    Il sottosegretario Valentina APREA osserva che l’emendamento
    5.22 del relatore tiene anche conto di quanto previsto nell’emendamento
    Campa 5.2, per il quale il primo concorso per titoli ed
    esame che sar bandito dopo la data di entrata in vigore
    della presente legge riservato agli insegnanti di religione
    cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio
    per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla
    met di quello d’obbligo e che siano in possesso dei requisiti
    previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, posto che la CEI
    si impegnata, attraverso percorsi abbreviati, a consentire
    ai docenti che risultassero privi del titolo ecclesiastico
    di accedere al primo concorso bandito dopo l’entrata in
    vigore della legge in esame.

    Invita pertanto i presentatori a ritirare l’emendamento
    Campa 5.2.


    Pietro GASPERONI (DS-U) chiede al presidente se non ritenga
    opportuno, a fronte della presentazione di un nuovo emendamento
    da parte del relatore, fissare un termine, sia pur breve,
    per la presentazione di eventuali subemendamenti.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, fa presente
    che l’emendamento 5.22 si configura come una sorta di riformulazione
    dell’emendamento Campa 5.2, del quale chiede appunto il
    ritiro.


    Cesare CAMPA (FI), pur concordando con le osservazioni
    del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene che
    si possa venire incontro alla richiesta avanzata dal deputato
    Gasperoni di consentire una seppur breve valutazione dell’emendamento
    5.22 del relatore.


    Angelo SANTORI, presidente, accedendo alla richiesta
    formulata dal deputato Gasperoni, sospende momentaneamente
    la trattazione dell’emendamento 5.22 del relatore e degli
    altri emendamenti riferiti al comma 1 dell’articolo 5, fissando
    contestualmente il termine per la presentazione di eventuali
    subemendamenti alle ore 12.15 di oggi.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti
    Trupia 5.15, Guerzoni 5.14 e Lumia 5.17.


    Cesare CAMPA (FI) ritira i suoi emendamenti 5.3, 5.4 e
    5.6.


    Andrea DI TEODORO (FI) ritira a sua volta i suoi emendamenti
    5.5 e 5.7.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti
    Lumia 5.18, 5.19 e 5.20, Del Bono 5.16 e Lumia 5.21.


    Roberto GUERZONI (DS-U), stante l’assenza del presentatore,
    fa proprio l’emendamento Olivieri 5.8, chiedendo al rappresentante
    del Governo di motivare il proprio parere contrario.


    Il sottosegretario Valentina APREA fa presente che le potest
    legislative e amministrative delle province autonome di
    Trento e Bolzano hanno gi risolto la questione per quanto
    riguarda la scuola dell’infanzia e di istruzione elementare
    e secondaria. Se il presentatore dell’emendamento ritiene
    opportuno ribadire quanto gi stabilito, dichiara di poter
    esprimere parere favorevole a condizione che lo stesso emendamento
    venga riformulato nel senso di prevedere che le potest
    legislative e amministrative delle provincie autonome di
    Trento e di Bolzano restano ferme in materia di scuola dell’infanzia,
    anzich di scuola materna.


    Johann Georg WIDMANN (Misto-Min.linguist.) dichiara di
    sottoscrivere l’emendamento 5.8, fatto proprio dal deputato
    Guerzoni, e di condividere la correzione suggerita dal rappresentante
    del Governo (vedi allegato 2).


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, esprime parere
    favorevole sull’emendamento 5.8, cos come modificato.


    La Commissione, con distinte votazioni, approva
    l’emendamento 5.8 (seconda formulazione)
    e respinge
    l’emendamento Martella 6.1.


    Angelo SANTORI, presidente, per consentire l’ulteriore
    decorso del termine fissato per la presentazione di eventuali
    subemendamenti all’emendamento 5.22 del relatore, sospende
    la seduta.


    La seduta, sospesa alle 11.55, ripresa alle 12.15.


    Angelo SANTORI, presidente, avverte che non sono
    stati presentati subemendamenti.


    La Commissione approva
    l’emendamento 5.22 del relatore
    .


    Angelo SANTORI, presidente, dichiara pertanto assorbiti
    il subemendamento Del Bono 0.5.2.1, gli emendamenti Campa
    5.2 e Del Bono 5.13, gli emendamenti 5.10 e 5.11 del relatore
    e Innocenti 5.12.

    Rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta, avvertendo
    che il
    testo risultante dagli emendamenti approvati (vedi allegato
    3)
    sar trasmesso alle competenti Commissioni per
    l’espressione del parere.


    La seduta termina alle 12.20.


     

  • Stato_Giuridico_due/allegato_3_testo_Moratti_risultante_emedamenti.asp

    ALLEGATO 3


    Insegnanti di religione cattolica degli istituti

    e delle scuole di ogni ordine e grado (C. 2480).


    TESTO
    RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI


    APPROVATI
    IN SEDE REFERENTE


    Art.
    1.

    (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).


    1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica
    nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto
    dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense
    e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi
    della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa tra il
    Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della
    Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto
    del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
    e successive modificazioni, sono istituiti due distinti
    ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti
    alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai
    cicli scolastici previsti dall’ordinamento.

    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
    di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla
    presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
    economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
    ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
    1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato
    testo unico, e dalla contrattazione collettiva.

    3. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
    l’insegnamento della religione cattolica pu essere affidato
    ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla
    competente autorit ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6
    della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni,
    che siano disposti a svolgerlo.


    Art.
    2.

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica).


    1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universit
    e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
    e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
    stabilita la consistenza della dotazione organica degli
    insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale,
    determinata nella misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento
    complessivamente funzionanti.

    2. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione
    cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente
    dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito dell’organico
    complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per
    cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza
    di ciascuna diocesi.

    3. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione
    cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
    sono stabilite dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale,
    nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione,
    nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel
    territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto
    di quanto previsto all’articolo 1, comma 3. In sede di prima
    applicazione della presente legge, le predette dotazioni
    organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei
    posti funzionanti nell’anno scolastico precedente quello
    in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.


    Art.
    3.

    (Accesso al ruolo).


    1. L’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 avviene, previo
    superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo
    per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui
    all’articolo 1 comma 1, per i posti annualmente disponibili
    nelle dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2
    e 3.

    2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale,
    con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione,
    dell’universit e della ricerca, con possibilit di svolgimento
    in pi sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti,
    ai sensi dell’articolo 400, comma 01, del testo unico, e
    successive modificazioni. Qualora, in ragione dell’esiguo
    numero dei candidati, si ponga l’esigenza di contenere gli
    oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici,
    il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi,
    indicando l’ufficio scolastico regionale che deve curare
    l’espletamento dei concorsi cos accorpati.

    3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare
    ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

    4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del
    riconoscimento di idoneit di cui al numero 5, lettera a),
    del Protocollo addizionale reso esecutivo ai sensi della
    legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall’ordinario diocesano
    competente per territorio e pu concorrere soltanto per
    i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

    5. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto
    stabilito dall’articolo 5, comma 2, della presente legge,
    si applicano le norme dell’articolo 400, comma 6, del testo
    unico, che prevedono l’accertamento della preparazione culturale
    generale e didattica come quadro di riferimento complessivo,
    e con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento
    della religione cattolica.

    6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
    esami sono presiedute da un professore universitario o da
    un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte
    da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque
    anni di anzianit, titolari di insegnamento pertinente con
    l’accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti
    delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente
    regionale e scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono
    i concorsi.

    7. Le commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno
    superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle
    prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente
    regionale approva l’elenco ed invia all’ordinario diocesano
    competente per territorio i nominativi di coloro che si
    trovano in posizione utile per occupare i posti della dotazione
    organica di cui all’articolo 2. Dall’elenco dei docenti
    che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge
    per segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari
    per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti
    nella dotazione organica durante il periodo di validit
    del concorso.

    8. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
    disposta dal dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario
    diocesano competente per territorio, ai sensi del numero
    5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui
    all’articolo 1, comma 1, della presente legge, e del punto
    2.5 dell’Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente
    della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nell’ambito del
    regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
    dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
    n. 449, e successive modificazioni.

    9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
    dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell’idoneit
    da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio
    divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico, purch
    non si fruisca della mobilit professionale o della diversa
    utilizzazione o mobilit collettiva, di cui all’articolo
    4, comma 3.

    10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti
    di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
    su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario
    diocesano competente per territorio.


    Art.
    4.

    (Mobilit).


    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
    ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni
    vigenti in materia di mobilit professionale nel comparto
    del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per
    il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola.
    Tale mobilit professionale subordinata all’inclusione
    nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al
    ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell’idoneit
    rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio
    ed all’intesa con il medesimo ordinario.

    2. La mobilit territoriale degli insegnanti di religione
    cattolica subordinata al possesso del riconoscimento dell’idoneit
    rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio
    e all’intesa con il medesimo ordinario.

    3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di
    lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata
    l’idoneit, ovvero che si trovi in situazione di esubero
    a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, pu
    fruire della mobilit professionale nel comparto del personale
    della scuola, con le modalit previste dalle disposizioni
    vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti
    per l’insegnamento richiesto, ed ha altres titolo a partecipare
    alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilit collettiva
    previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165.


    Art.
    5.

    (Norme transitorie e finali).


    1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, che sar bandito dopo la data di entrata
    in vigore della presente legge, riservato agli insegnanti
    di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente
    servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi
    dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore
    alla met di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici
    diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
    3, commi 3 e 4.

    2. Il programma di esame del primo concorso volto unicamente
    all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli
    ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso
    e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

    3. Restano ferme le potest legislative e amministrative
    delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia
    di scuola dell’infanzia e di istruzione elementare e secondaria,
    ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
    Adige e delle relative norme d’attuazione. Resta altres
    fermo il punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale
    all’Accordo di modificazione del Concordato lateranense,
    ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.


    Art.
    6.

    (Copertura finanziaria).


    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
    valutato in 7.680.750 euro per l’anno 2002 ed in 19.289.150
    euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unit previsionale
    di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di
    previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
    l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universit e
    della ricerca.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze autorizzato
    ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
    di bilancio.


     

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_17_9_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di marted 17 settembre 2002




    Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.


    La seduta comincia alle 10.30.


    Omissis


    SEDE
    REFERENTE


    Marted 17 settembre 2002. – Presidenza del presidente
    Domenico Benedetti VALENTINI. – Intervengono i Sottosegretari
    di Stato per l’istruzione l’universit e la ricerca Valentina
    Aprea e per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.


    La seduta comincia alle 11.25.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.

    (Seguito dell’esame e rinvio)


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella
    seduta del 24 luglio 2002.


    Andrea DI TEODORO (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori,
    fa presente che alle ore 12 si terr un’importante riunione
    del gruppo di Forza Italia: chiede pertanto al presidente
    di valutare la possibilit di sospendere l’esame del provvedimento
    per quell’ora, come peraltro gi si fatto in occasione
    delle riunioni di altri gruppi parlamentari.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene
    di poter accedere alla richiesta, anche in considerazione
    del fatto che alle riunioni dei gruppi partecipa sempre
    un numero consistente di commissari.


    Alfonso GIANNI (RC), intervenendo sull’ordine dei lavori,
    concorda sull’opportunit di rispettare le riunioni dei
    gruppi e chiede che tale opportunit venga comunque sempre
    riconosciuta a tutti i componenti la Commissione.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dopo aver
    dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella precedente
    seduta si sono votati gli emendamenti presentati all’articolo
    1, fino agli identici emendamenti Alfonso Gianni 1.3 e Guerzoni
    1.6.


    Alfonso GIANNI (RC) illustra le finalit del suo emendamento
    volto a sopprimere il comma 3 dell’articolo 1, in quanto
    ritiene impossibile o estremamente difficile una opposizione
    di non adesione all’insegnamento della religione cattolica
    soprattutto con riferimento alla scuola dell’obbligo.


    Emilio DELBONO (MARGH-U) ritiene le considerazioni del
    deputato Gianni piuttosto speciose e dichiara pertanto il
    voto contrario sull’emendamento 1.4.


    Alberto NIGRA (PS-U) condivide le ragioni addotte dal deputato
    Gianni, posto che si crea una contraddizione in termini,
    gi presente nell’attuale normativa, fra la facolt di scegliere
    l’ora di religione e la coincidenza tra insegnante di religione
    e docente di classe, soprattutto per quanto riguarda la
    scuola dell’obbligo. Osserva peraltro che la possibilit
    di insegnare tutte le materie ed anche la religione data
    ad un solo docente riduce il numero dei posti che potrebbero
    essere coperti.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici
    emendamenti Alfonso Gianni 1.4 e Nigra 1.8, approva l’emendamento
    Capitelli 1.9, respinge gli identici emendamenti Alfonso
    Gianni 2.1 e Martella 2.2, approva l’emendamento Cordoni
    2.3 e respinge l’emendamento Alfonso Gianni 3.1.


    Alba SASSO (DS-U), illustrando le finalit dell’emendamento
    Grignaffini 3.6, ribadisce che la questione degli insegnanti
    di religione cattolica va risolta attraverso il contratto
    e non attraverso l’immissione in ruolo.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge l’emendamento
    Grignaffini 3.6, approva l’emendamento 3.7 del relatore,
    respinge l’emendamento Cordoni 3.8 e approva l’emendamento
    Capitelli 3.9.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, presenta una
    nuova formulazione del suo emendamento 3.11 (vedi allegato
    1)
    , volto a precisare che sono oggetto della valutazione,
    oltre al risultato delle prove , anche i titoli di cui al
    comma 3 dell’articolo 3.


    Alba SASSO (DS-U) osserva che, dal punto di vista linguistico,
    sarebbe pi opportuno usare la formula valutando tra i
    titoli esclusivamente il risultato delle prove.


    Emilio DELBONO (MARH-U), intervenendo sull’ordine dei lavori,
    chiede di sospendere l’esame della nuova formulazione dell’emendamento
    3.11 del relatore, per consentire alla Commissione un approfondimento
    pi ponderato dello stesso.


    Il sottosegretario Valentina Aprea precisa che la modifica
    proposta dal relatore tiene conto di tutti gli altri emendamenti
    presentati al comma 7 e che rimandano a quel famoso elenco
    dei punteggi: poich non si pu parlare di punteggi, l’emendamento
    si richiama al risultati delle prove.


    Emilio DELBONO (MARH-U) osserva che, posto che la nuova
    formulazione viene incontro, sotto forma di mediazione,
    ad alcune preoccupazioni espresse, si rende necessaria una
    valutazione pi attenta della questione. Ribadisce pertanto
    la richiesta di sospensione dell’esame degli emendamenti
    presentati all’articolo 3.


    Alba SASSO (DS-U) condivide la richiesta di sospensione
    dell’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3, posto
    che la riformulazione dell’emendamento 3.11 pone dei problemi
    diversi nell’analisi della materia, soprattutto in riferimento
    alla questione degli anni di servizio.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, concordando
    sull’opportunit di sospendere l’esame degli emendamenti
    presentati al comma 7 dell’articolo 3, fa presente che il
    problema della valutazione degli anni di servizio affrontato
    all’articolo 5 del disegno di legge.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, pur considerando
    pertinente la proposta avanzata dal relatore, ritiene di
    sospendere l’esame di tutti gli emendamenti presentati all’articolo
    3 del disegno di legge.


    Alba SASSO (DS-U) illustra le finalit del suo emendamento
    4.5, sottolineando la necessit che la mobilit territoriale
    risponda anche al gradimento dell’ordinario diocesano.


    Emilio DELBONO (MARH-U) dichiara voto contrario sull’emendamento
    Sasso 4.5, ricordando che l’articolo 4 disciplina, in modo
    non riduttivo, i casi di esubero o di revoca dell’idoneit.


    Alfonso GIANNI (RC) ribadisce la netta contrariet ai commi
    1 e 2 dell’articolo 4, ritenendo ridondante la doppia competenza
    tra organismi dello Stato e organismi che derivano dall’autorit
    ecclesiale.


    La Commissione respinge l’emendamento Sasso 4.5.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, accogliendo
    la richiesta avanzata all’inizio della seduta dal deputato
    Di Teodoro, sospende l’esame del disegno di legge, avvertendo
    che il seguito dello stesso rinviato, compatibilmente
    con gli impegni del rappresentante del Governo presso l’altro
    ramo del Parlamento, alle 15.30 di oggi.


    Omissis


    La seduta, sospesa alle 13.35, ripresa alle 16.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella
    parte antimeridiana della seduta odierna.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente invita
    il relatore a fornire i chiarimenti necessari in merito
    alla nuova formulazione del suo emendamento 3.11.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore ribadisce che
    la nuova formulazione del
    suo emendamento 3.11
    tiene conto delle preoccupazioni
    sollevate, precisando che tra coloro che superano il concorso
    viene fatta una valutazione sulla base delle prove e dei
    titoli per stabilire chi in posizione utile; quindi, si
    restituisce al dirigente regionale la piena autonomia nel
    rispetto della graduatoria che per non viene pubblicata.
    dall’elenco dei docenti che hanno superato il concorso
    che il dirigente regionale attinge per segnalare all’ordinario
    diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che
    si rendano eventualmente vacanti nella dotazione organica
    durante il periodo di validit del concorso.


    Roberto GUERZONI (DS-U), pur apprezzando la disponibilit
    mostrata dal rappresentante del Governo, ritiene che non
    si sia ancora giunti ad una stesura dell’emendamento sulla
    quale l’opposizione possa convergere.


    Cesare CAMPA (FI) ritiene che le proposte dell’opposizione
    possano considerarsi assorbite nella nova formulazione dell’emendamento
    3.11 del relatore che, prevedendo la valutazione delle prove,
    contiene un elemento discriminante per quel 70 per cento
    dei posti di insegnamento.


    Alba SASSO (DS-U), trattandosi di un nodo giuridico assai
    delicato, ritiene che non si possa discutere della questione
    in assenza del rappresentante del Governo. In merito alla
    riformulazione dell’emendamento 3.11, posto che non si pu
    parlare di graduatoria a fronte di norme pattizie, considera
    inconcepibile che parimenti si voglia inserire nel testo
    la previsione della graduatoria.


    Cesare CAMPA (FI) ricorda che prima della sospensione dei
    lavori antimeridiani il presidente aveva proposto di riprendere
    l’esame del provvedimento nel pomeriggio, compatibilmente
    con gli impegni del rappresentante del Governo e che nessuno
    dei deputati dell’opposizione aveva sollevato obiezioni.
    Posto che il sottosegretario Aprea si fermata a lungo
    a discutere informalmente della questione contenuta nell’emendamento
    3.11 del relatore, ritiene che al momento i dubbi siano
    chiariti e dunque che si possa procedere nell’esame.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva
    che la presenza del rappresentante del Governo – come in
    pi occasioni ribadito – da considerarsi auspicabile ma
    non indispensabile una volta chiariti i termini della questione
    in discussione. Del resto, il sottosegretario Aprea ha gi
    dichiarato di aderire alla nuova formulazione dell’emendamento
    presentata dal relatore.


    Renzo INNOCENTI (DS-U), richiamando l’attenzione del relatore
    sul fatto che la valutazione dei titoli entra a far parte
    del criterio con cui si compila l’elenco, chiede se si possa
    configurare dal punto di vista giuridico come inserimento
    di un criterio che individua l’elenco la graduatoria.

    Ricorda peraltro che l’inserimento della graduatoria secondo
    il sottosegretario Aprea era in contrasto con la possibilit
    di avere una disciplina normativa coerente con la regolamentazione
    pattizia.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, concorda con
    le osservazioni del deputato Innocenti e osserva che, introducendo
    la previsione del risultato delle prove e della valutazione
    dei titoli, si inserisce il principio per il quale vi
    una valutazione dei concorrenti che non si riferisce solo
    all’idoneit ma anche al superamento della prova in una
    graduatoria. Introdurre il termine di graduatoria nel provvedimento
    significa dare la possibilit a chiunque di poter pretendere
    (e dunque di sollevare, in caso contrario, questioni amministrative)
    una cattedra piuttosto che un’altra. In questo modo si salva
    l’unico principio al quale la CEI ha posto un limite: entrare
    in contrasto con le norme pattizie che prevedono la discrezionalit
    dell’ordinario diocesano esclusivamente nella scelta della
    cattedra.


    Alba SASSO (DS-U) osserva che la compilazione dell’elenco
    comporta la compilazione di una graduatoria; posto che non
    si pu parlare di graduatoria, ritiene che il Governo stia
    illudendo un gran numero di lavoratori.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, atteso che
    il Governo non illude nessuno trattandosi di una questione
    pi volte chiarita, precisa che, non potendosi intervenire
    su aspetti regolati dalle norme pattizie, si ritiene invece
    di poter valutare titoli e prove dei concorrenti.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, alla luce
    delle considerazioni emerse, ritiene che si possa procedere
    ai voti.


    Roberto GUERZONI (DS-U), preso atto dell’impossibilit
    di trovare un punto di incontro sulla questione con il relatore
    ed il Governo, ritiene comunque che non si possa procedere
    nell’esame dei restanti emendamenti in assenza del Governo.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, accogliendo
    la richiesta avanzata dal deputato Guerzoni, ritiene che
    al momento si possa comunque procedere all’esame e alla
    votazione dei restanti emendamenti presentati all’articolo
    3.


    Alberto NIGRA (DS-U), pur riconoscendo che la nuova formulazione
    dell’emendamento 3.11 rappresenta un miglioramento del testo
    del disegno di legge, andando incontro all’esigenza di evitare
    una discrezionalit, osserva che l’emendamento non fa altro
    che riparare a un danno compiuto dal provvedimento stesso
    che prevede l’istituzione di un ruolo per questi insegnanti
    ma non la stabilizzazione della loro posizione.


    La Commissione approva l’emendamento 3.11 (nuova formulazione)
    del relatore.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dichiara
    pertanto preclusi gli emendamenti Gasperoni 3.10, Lumia
    3.13, gli identici emendamenti Campa 3.2 e Di Teodoro 3.3,
    l’emendamento Duilio 3.12 e gli identici emendamenti Campa
    3.4 e Di Teodoro 3.5.

    Constata l’assenza del presentatore dell’emendamento Lumia
    3.14: s’intende che vi abbia rinunziato.


    La Commissione respinge infine l’emendamento Cordoni 3.15.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, prospetta
    l’opportunit di valutare una riformulazione dell’emendamento
    Guerzoni 3.16.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia
    pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.


    La seduta termina alle 16.35.


     

  • Stato_Giuridico_due/Incontro_Snadir_Taglialatela_14092002.asp

    La segreteria nazionale
    Snadir incontra l’On. Taglialatela




    Sabato
    14 settembre 2002, presso l’Hotel Nuova Serenella di Caserta,
    si svolto un incontro tra l’On. Marcello Tagliatatela,
    relatore in Commissione lavoro del testo di legge per lo
    stato giuridico degli Idr e la Segreteria Nazionale SNADIR.


    L’On.
    Tagliatatela ha relazionato sullo stato dei lavori anticipando
    i risultati del testo; il parlamentare ha inoltre riconosciuto
    che le indicazioni fornite dallo SNADIR alla Commissione
    non sono state solo utili, ma determinanti per la redazione
    del testo che, quindi, in gran parte. 
    In particolare l’On. Tagliatatela ha dato ampia rassicurazione
    sui tempi di approvazione che dovrebbero essere ormai brevi
    (poche settimane), fermo restando il diritto di replica
    dell’opposizione in seno alla Commissione.


    Il
    Segretario Nazionale SNADIR, Prof. Orazio Ruscica, nel ringraziare
    l’On. Taglialatela per l’impegno profuso nel raggiungimento
    di un obiettivo cos importante per tutti gli Idr, ha assicurato
    che il Sindacato si impegner per fornire ai futuri candidati 
    tutti gli strumenti utili per dare sempre pi efficacia
    alla loro professionalit.


    Il
    sindacato SNADIR continuer a vigilare perch le promesse
    e le dichiarazioni dei politici si tramutino in fatti.


     La
    Segreteria Nazionale SNADIR


  • Stato_Giuridico_due/Incontro_Nazionale_delegati_12_13092002.asp

    CASERTA
    – 12 e 13 settembre 2002




    INCONTRO
    NAZIONALE  DEI DELEGATI SINDACALI TERRITORIALI






    E’
    in occasione di incontri come quello di Caserta che emerge
    in maniera chiara e forte il senso del nostro essere “sindacato
    nazionale”.


    Quando
    ci si ritrova con 26 colleghi provenienti da 20 diverse
    province d’Italia a confrontarsi sulle prospettive future
    dello SNADIR, ci si sente veramente parte di un “progetto
    unico” che esce dal ristretto spazio della diocesi o della
    provincia; ambiti territoriali che sono, comunque, 
    nuovamente fusi insieme, allargando cos orizzonti
    e prospettive, ma, questa volta, ad una molteplicit di
    diocesi e di province.


    Il
    Convegno nazionale dei delegati territoriali si aperto
    con una relazione del Segretario nazionale Prof. Orazio
    Ruscica, che ha ripercorso le tappe pi importanti di questi
    anni, con particolare attenzione alle vicende legate alla
    approvazione dello statuto giuridico, indicando poi le possibili
    prospettive per l’anno prossimo, che sar il decimo anno
    dalla fondazione dello SNADIR e quindi, anche per questo, 
    carico di aspettative.


    In
    questa stessa ottica, gli interventi dei delegati sindacali
    territoriali presenti hanno evidenziato le esperienze locali
    e sollecitato la programmazione di una serie di iniziative
    da avviare in quelle aree geografiche dove lo SNADIR ancora
    poco presente e tuttavia, al tempo stesso, pi concrete
    sono le potenzialit di crescita.


               
    Gli stessi CONVIR sono stati previsti in questa logica,
    rifuggendo dalla banale tentazione di riproporli nelle stesse
    citt in cui si sono svolti, con grande innegabile successo
    (e merito dei colleghi operanti nelle rispettive zone),
    lo scorso anno. 
    Lo scopo quindi sar quello di promuovere la creazione
    di nuove strutture organizzative territoriali (anche nuove
    segreterie provinciali) e sostenere quelle gi operative.


               
    I prossimi Convir si terranno a Bologna, Pescara,
    Imperia, Salerno, Brindisi e a Verona (nell’ambito dell’annuale
    appuntamento del JOB-Scuola) e saranno preceduti da Assemblee
    sindacali in orario di servizio.


               
    Il secondo tema su cui si lavorato e discusso
    stato quello della formazione sindacale: la Segreteria nazionale
    ha indicato, quali strumenti gi disponibili per l’acquisizione
    di un primo essenziale livello formativo, il giornale “Professione
    i.r.”, la pubblicazione “Cento pagine di contratti” e l’opuscolo
    sul tema dei congedi parentali. 
    Non mancheranno, in aggiunta, quali occasioni di
    successivo approfondimento, incontri a livello nazionale
    e regionale di formazione, soprattutto sui temi delle ricostruzioni
    di carriera e delle pensioni.  


               
    L’incontro di Caserta ha contribuito anche a rafforzare
    uno stile sindacale che vuole essere propositivo e non ostruzionistico,
    orientato al confronto e non alla sterile contrapposizione,
    che si apre al dialogo con tutte le componenti del mondo
    della scuola, a partire dalle famiglie (anche costituite
    in associazioni locali e nazionali), affinch sia possibile
    un comune e condiviso “progetto scuola” fondato sui valori
    della persona.


     
                                                                                                  
               
    Ernesto Soccavo


     


    Foto

  • Stato_Giuridico_due/idr_rimandati_a_settembre.asp

    Idr rimandati a settembre


    La commissione lavoro
    lascia l’amaro in bocca agli Idr: 

    stato giuridico rinviato a dopo la pausa estiva


    Anche questa volta gli idr dovranno armarsi di santa pazienza
    e trascorrere le vacanze estive senza l’agognato stato giuridico:
    l’XI Commissione Lavoro della Camera (che si prevedeva avrebbe
    dovuto esaurire il suo compito entro il marzo scorso) non
    riuscita ad approvare il ddl sullo stato giuridico, rinviando
    i lavori a dopo la pausa estiva e lasciando l’amaro in bocca
    a circa ventimila idr.

    In effetti la delusione stata tanto pi cocente in quanto,
    dopo l’audizione che i vertici dello SNADIR avevano avuto
    a Roma il 12 giugno scorso con i componenti la suddetta
    Commissione, la speranza di una soluzione in tempi brevi
    e soprattutto di un risultato positivo aveva cominciato
    a diffondersi tra gli ambienti interessati; a questa audizione
    lo SNADIR si era preparato con impegno e determinazione,
    presentando alla Commissione una relazione ( il cui testo
    possibile leggere a pag. 3) i cui fondamenti esprimevano
    al massimo livello la posizione di ampia disponibilit da
    sempre assunta dal sindacato, senza per questo rinunciare
    alla ricerca delle migliori garanzie possibili per gli idr
    in servizio; in poche parole, lo SNADIR, con le sue proposte,
    riuscito a conciliare le posizioni della CEI e le esigenze
    della “base”, facendo proprio il principio che lo stato
    giuridico va inserito nel pi ampio schema dell’Intesa.
    Da qui le legittime aspettative, alimentate anche dai positivi
    apprezzamenti e dalle assicurazioni fornite ai rappresentanti
    dello SNADIR durante la stessa audizione.

    Invece, dopo una serie di riunioni, la Commissione annuncia
    di avere rinviato ogni decisione a dopo la pausa estiva:
    cosa successo? Le cause sono diverse: vediamo quindi di
    esaminarne le pi importanti.

    Innanzitutto i componenti diessini della Commissione nelle
    ultimissime sedute hanno deciso a sorpresa – ma non certo
    illegittimamente – una azione forte e determinata per bloccare
    l’approvazione, consistente nel chiedere di esaminare analiticamente
    ogni emendamento presentato, relazionando ampiamente in
    proposito e allungando cos a dismisura i tempi. Una posizione,
    questa, ampiamente disapprovata dal Segretario Nazionale
    dello SNADIR, prof. Orazio Ruscica, il quale in proposito
    afferma che “l’ostruzionismo dell’opposizione non fa che
    danneggiare i lavoratori della scuola interessati in questa
    controversia: una vera opposizione dovrebbe lavorare casomai
    per migliorare le proposte della maggioranza , superando
    le questioni ideologiche e collaborando cos alla definizione
    di uno stato giuridico per gli idr equiparato a quello degli
    altri docenti”.

    Tutto questo poteva essere previsto? Certo non era una possibilit
    remotissima. Ma il centrodestra pensava forse di potersi
    affidare ad una semplice votazione cos da fare approvare
    lo stato giuridico a colpi di maggioranza?

    Ancora. Gli emendamenti proposti da qualche parlamentare
    della maggioranza hanno insistito pi che altro – contrariamente
    a quanto previsto in sede di audizione – su problemi marginali
    rispetto ai punti fondamentali dello stato giuridico, favorendo
    cos il gioco dilatorio dell’opposizione.

    Ancora. Alcuni parlamentari hanno optato per il concorso,
    dimostrato una certa difficolt ad accettare il principio
    del corso che precede il concorso, a causa dello spauracchio
    della copertura finanziaria, quando avrebbero dovuto avere
    chiaro il concetto che tale corso sar certamente svolto
    durante il prossimo anno solare e che quindi esiste tutto
    il tempo necessario per prevederne la copertura nell’ambito
    della attuale finanziaria. E’ tutta questione di buona volont
    politica.

    E a proposito di volont c’ da dire che, in mezzo a tutta
    questa situazione che stenta a definirsi, l’unica posizione
    veramente coerente si dimostrata quella dello SNADIR,
    l’unico che abbia veramente rappresentato con forza le esigenze
    degli idr e contemporaneamente rispettato le norme dettate
    dall’Intesa, chiedendo ai politici risposte concrete su
    punti fondamentali come l’elenco graduato che tenga conto
    del servizio prestato, l’elenco graduato ad esaurimento,
    il corso che precede il primo concorso.

    E adesso, cosa succeder a settembre? Lo SNADIR di certo
    non moller, lavorando come ha sempre fatto per giungere
    ad una soluzione soddisfacente; ma chiaro che serve anche
    una strategia politica, cos come afferma il prof. Ruscica:
    “E’ essenziale che dopo l’estate il centrodestra predisponga
    una strategia che non lo faccia trovare impreparato di fronte
    alle manovre dell’opposizione: anzi, meglio sarebbe se riuscisse
    – fermo restando il diritto di chiunque di esprimere il
    proprio parere su ogni emendamento – a coinvolgere l’ala
    riformista dell’opposizione in una strategia costruttiva
    che, mettendo da parte ostruzionismi ed opposizioni ideologiche,
    si ponga come obiettivo quello di definire uno stato giuridico
    che rappresenti una seria risposta per una categoria di
    lavoratori della scuola fin qui ingiustamente trascurata”.

    Settembre rappresenter per lo SNADIR e gli Idr un ulteriore
    impegno a continuare questa difesa e promozione dei propri
    diritti di lavoratori e professionisti della scuola.


    Rossella Sudano


    Snadir 2002

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_25_7_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di gioved 25 luglio 2002



    UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
    GRUPPI


    Gioved 25 luglio 2002.


    L’ufficio di presidenza si riunito dalle 15.05 alle 15.25.


    AVVERTENZA


    I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:


    SEDE
    REFERENTE


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.


    Delega al Governo in materia previdenziale.

    C.2145 Governo.


     




  • Stato_Giuridico_due/resoconto_24_7_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di mercoled 24 luglio 2002


     


    SEDE REFERENTE


    Mercoled 24 luglio 2002. – Presidenza del presidente
    Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il Sottosegretario
    di Stato per l’istruzione, l’universit e la ricerca Valentina
    Aprea.


    La seduta comincia alle 14.30.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella
    seduta di ieri.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda
    che nella seduta di ieri il relatore e il rappresentante
    del Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti presentati.


    Alba SASSO (DS-U) illustra le finalit dell’emendamento
    Martella 1.5, volto a sostituire il comma 1 dell’articolo
    1, posto che l’obiettivo della legge quello di dare una
    sistemazione definitiva agli insegnanti di religione cattolica,
    superando la loro condizione di precari. In proposito, prospetta
    una soluzione diversa da quella indicata dal comma in questione,
    non individuando un ruolo, bens prevedendo l’applicazione
    anche agli insegnanti di religione cattolica del trattamento
    economico e di carriera previsto nel contratto nazionale
    per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel
    corrispondente ordine scolastico.

    Ricorda che in sede di contrattazione collettiva sono stati
    apportati notevoli miglioramenti alla condizione di questi
    insegnanti dal punto di vista giuridico e di carriera anche
    se non stato possibile risolvere problemi come quello
    del ruolo, posto che una scelta di carattere legislativo
    ha stabilito la facoltativit dell’insegnamento della religione
    cattolica; facoltativit peraltro ribadita dalla Corte costituzionale
    nel momento in cui non ha riconosciuto obbligatorie le materie
    alternative.

    Ritiene che se la costituzione di un organico degli insegnanti
    di religione cattolica preesistente alla scelta annuale
    degli studenti, la natura della soluzione che il concordato
    ha voluto dare ad un insegnamento confessionale e facoltativo
    nella scuola pubblica cambia radicalmente e profondamente.
    L’insegnamento della religione cattolica un insegnamento
    che lo Stato si impegna a favorire sulla base delle scelte
    degli studenti, collocandolo all’interno delle finalit
    didattiche della scuola.

    Osserva poi che la creazione di un organico degli insegnanti
    di religione cattolica avrebbe come conseguenza una limitazione
    della sovranit dello Stato che in caso di revoca dell’idoneit
    da parte dell’autorit diocesana, sarebbe costretto a licenziare
    un proprio dipendente sulla base di motivazioni culturali,
    morali ed ideologiche decise appunto da un’altra autorit.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita
    il deputato Sasso a concludere il suo intervento.


    Alba SASSO (DS-U) ribadisce le sue perplessit in merito
    alla costituzione di un organico degli insegnanti di religione
    cattolica anche perch, una volta venuta meno l’idoneit
    canonica, si prevede che l’insegnante in questione possa
    transitare verso un altro insegnamento, creando una disparit
    nell’accesso al sistema dell’istruzione.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente
    di aver consentito al deputato Sasso di esprimersi in modo
    ampio sul primo emendamento in esame, posto che lo stesso
    risulta avere un valenza di carattere generale. Tuttavia,
    trattandosi di una materia che stata abbondantemente approfondita
    durante la discussione preliminare ed anche nel corso delle
    audizioni svoltesi, avverte che se l’intenzione della maggioranza
    della Commissione quella di licenziare il provvedimento
    in tempi brevi, si dovranno effettuare interventi limitati,
    salva restando la facolt di espressione delle opinioni
    diverse.


    Cesare CAMPA (FI) ringraziato il deputato Sasso per aver
    disegnato il quadro generale della materia in discussione,
    sulla quale peraltro ha espresso una serie di preoccupazioni
    di indiscusso rilievo, ritiene che il suo possa considerarsi
    un unico intervento complessivo, in considerazione della
    volont di concludere entro domani l’esame del provvedimento.


    Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei
    lavori, chiede chiarimenti in ordine all’organizzazione
    e ai tempi dell’esame, posto che la fase dell’illustrazione
    degli emendamenti consente a quei deputati che non sono
    potuti intervenire in sede di discussione preliminare perch
    impegnati in altra Commissione, di esprimere comunque il
    proprio pensiero, anche in considerazione del fatto che
    molti degli emendamenti presentati sono firmati da deputati
    appartenenti a gruppi diversi.

    Chiede pertanto di conoscere, prima di proseguire nell’esame
    degli emendamenti, le modalit con le quali la presidenza
    intende organizzare i lavori della Commissione sulla base
    del regolamento della Camera.


    Cesare CAMPA (FI) osserva che se l’opposizione intende
    intervenire su ogni emendamento presentato, mettendo in
    moto una forma di ostruzionismo parlamentare, sar difficile
    giungere all’approvazione del provvedimento entro la seduta
    odierna o comunque prima della pausa estiva.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, atteso
    che la Commissione riunita in sede referente, auspica
    che si discuta nel modo pi diffuso ed approfondito possibile.
    Osserva peraltro che nel momento in cui l’esercizio della
    facolt di intervenire si tramuti nell’intenzione, politicamente
    legittima, di ritardare l’approvazione di un provvedimento,
    laddove la maggioranza della Commissione intendesse invece
    giungere all’approvazione di quello stesso provvedimento
    e facesse valere questa sua volont, potrebbero applicarsi
    meccanismi di programmazione dei tempi, anche con l’indicazione
    di un numero ristretto degli emendamenti su cui intervenire,
    sulla base del principio dell’economia procedurale.


    Emilio DELBONO (MARGH-U), ribadito che il gruppo della
    Margherita non ha interesse a dilazionare nel tempo l’approvazione
    del disegno di legge in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica, chiede al presidente
    chiarimenti in ordine al percorso procedurale che si intende
    seguire, non solo in merito al provvedimento in esame, ma
    anche per quanto riguarda gli altri provvedimenti che la
    Commissione sar chiamata a discutere in futuro. La questione
    dell’organizzazione dei tempi in Commissione, cos come
    l’attivazione di altri meccanismi, quali la tagliola sul
    numero degli emendamenti presentati, se funziona per analogia
    come in Assemblea, dovrebbe essere stabilita preliminarmente
    all’esame del provvedimento proprio in vista di un ordinato
    svolgimento dei lavori.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, pur condividendo
    le osservazioni esposte, ritiene auspicabile non dover procedere
    all’applicazione di misure di programmazione dei tempi,
    la cui necessit peraltro pu emergere solo a fronte di
    una dilatazione abbondante della discussione.


    Elena Emma CORDONI (DS-U) ribadisce la richiesta di conoscere
    al momento l’organizzazione dei lavori.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva
    che in sede referente non esistono regole rigide, ma occorre
    organizzare i lavori in base ad un principio di economia
    procedurale che, per ora non sembra rispettato.


    Roberto GUERZONI (DS-U), posto che si di fronte ad una
    materia estremamente delicata, della quale gli emendamenti
    presentati hanno messo in luce alcuni aspetti rilevanti,
    ricorda che l’articolo 50 del regolamento prevede che, ogni
    volta che la Commissione stia per procedere ad una votazione,
    salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa
    disposizione del regolamento, i deputati hanno sempre facolt
    di parlare per una pura e succinta spiegazione del proprio
    voto e per non pi di dieci minuti. Pur ritenendo inopportuna
    l’applicazione rigida di questo articolo, considera indispensabile
    consentire a tutti di intervenire sugli emendamenti presentati,
    senza con ci voler innescare meccanismi ostruzionistici.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, propone
    di passare ai voti.


    Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo per dichiarazione
    di voto sull’emendamento Martella 1.5, osserva che, sulla
    base delle dichiarazioni del ministro Moratti apparse in
    questi giorni sulla stampa, il sistema pubblico dell’istruzione
    registrerebbe un esubero di 100 mila persone: esprime pertanto
    perplessit sulla possibilit che il provvedimento in materia
    di immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica,
    al momento in discussione, possa raggiungere il suo obiettivo
    ed invita a riflettere sulla situazione che si determinata,
    posto che il Governo prevede la chiusura di 2 mila 600 scuole
    pubbliche.

    Ribadito che non vi alcun atteggiamento ostile o contrario
    da parte dell’opposizione a ragionare sulla possibilit
    di trovare il giusto percorso che consenta agli insegnanti
    di religione cattolica di stabilizzarsi nel loro rapporto
    di lavoro, riterrebbe utile un chiarimento da parte del
    Governo per riuscire a comprendere come la norma in discussione
    possa conciliarsi con le dichiarazioni del ministro.


    Antonino LO PRESTI (AN), intervenendo sull’ordine dei lavori
    e constatando la non volont dei deputati dell’opposizione
    di contribuire ad un’accelerazione delle procedure di approvazione
    del provvedimento in discussione, con l’utilizzo di continue
    forme di ostruzionismo, chiede formalmente che i tempi dell’esame
    degli emendamenti vengano contingentati.


    Luigi MANINETTI (UDC), posto che sul provvedimento relativo
    allo status giuridico e al reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica si svolta un’ampia discussione
    preliminare, con il contributo delle audizioni che si sono
    tenute, chiede a sua volta, qualora i deputati dell’opposizione
    non ritengano di limitare i loro interventi, il contingentamento
    dei tempi dell’esame.


    Alfonso GIANNI (RC) si dichiara contrario alla richiesta
    avanzata dal deputato Lo Presti posto che non esiste un
    articolo specifico del regolamento che preveda il contingentamento
    dei tempi in Commissione, per lo pi in corso di votazione
    degli emendamenti.


    Emilio DELBONO (MARGH-U) stigmatizza con estrema durezza
    le considerazioni espresse dal deputato Lo Presti, invitandolo
    a non generalizzare in merito alle opinioni, comunque diversificate,
    dei singoli gruppi di opposizione, atteso che – come gi
    ribadito – il suo gruppo non ha intenti ostruzionistici
    o dilatori sul provvedimento in esame.

    Conferma la necessit che vengano stabilite le modalit
    di organizzazione dei lavori della Commissione in sede referente,
    non solo in riferimento al disegno di legge n. 2480, ma
    anche in vista dell’esame di altri importanti provvedimenti,
    come il collegato in materia previdenziale. Applicare il
    contingentamento dei tempi nel corso della votazione degli
    emendamenti, senza alcun preavviso, ritiene sia questione
    di non secondario rilievo.

    Infine, osserva che la Commissione giunta alla fase degli
    emendamenti in materia di insegnanti di religione nell’ultima
    settimana di luglio perch si deciso, sulla base di un
    interesse collettivo, di non procedere con ritmi troppo
    serrati e non perch vi stata una ragione impositiva da
    parte di qualche gruppo.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene
    di non dover procedere all’applicazione di meccanismi rigidi
    fintantoch ci non si renda indispensabile a seguito di
    una espressa manifestazione in tal senso da parte della
    maggioranza della Commissione.


    Giovanni DIDON (LNP), a nome del suo gruppo, chiede a
    tutti i componenti la Commissione di compiere uno sforzo
    in direzione di una rapida approvazione del provvedimento,
    considerato anche il fatto che il termine per la presentazione
    degli emendamenti al disegno di legge n. 2480, cos come
    richiesto da alcuni gruppi, stato procrastinato di qualche
    giorno, con ci facendo slittare anche la fase dell’esame
    degli emendamenti. Tuttavia, se i deputati dell’opposizione
    ritenessero di non dover accedere al suo invito, preannuncia
    la richiesta al presidente di organizzare la seduta in modo
    da consentire alla maggioranza di esprimere la sua volont.


    Roberto GUERZONI (DS-U) fa presente che in tema di urgenza
    il regolamento della Camera assai preciso: solo la dichiarazione
    di urgenza di un progetto di legge, iscritta all’ordine
    del giorno dell’Assemblea e votata con scrutinio palese,
    fa scattare tutti i meccanismi possibili per accelerare
    i tempi di esame.


    Alfonso GIANNI (RC), tornando al merito dell’emendamento
    Martella 1.5, dichiara di condividerne lo spirito, il cui
    obiettivo di conciliare il rispetto degli insegnanti di
    religione, e quindi di giungere alla soluzione della loro
    condizione di precariet, con il rispetto della situazione
    degli altri insegnanti.


    Emilio DELBONO (MARGH-U) dichiara voto contrario sull’emendamento
    Martella 1.5, posto che esso mira a scardinare un principio
    fondamentale che quello dell’entrata in ruolo degli insegnanti
    di religione.


    La Commissione respinge l’emendamento Martella 1.5.


    Alfonso GIANNI (RC) illustra le finalit del proprio emendamento
    1.1 che, a differenza del precedente, stabilisce l’applicazione
    del trattamento economico e di carriera previsto nel contratto
    nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio
    nel corrispondente ordine scolastico agli insegnanti di
    religione cattolica nominati annualmente.


    Alberto NIGRA (DS-U), anche se l’emendamento Alfonso Gianni
    1.1 contiene una forma pi attenuata di stabilizzazione
    della condizione degli insegnanti di religione cattolica,
    ritiene che lo spirito dello stesso possa essere condiviso
    e pertanto preannuncia voto favorevole.


    La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 1.1.


    Alfonso GIANNI (RC) raccomanda l’approvazione del suo emendamento
    1.2, ribadendo la sostanziale opposizione al principio dell’immissione
    in ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Poich
    si introduce una modificazione nella condizione effettiva
    degli insegnanti in questione, equiparandoli dal punto di
    vista del trattamento economico e di carriera a quelli a
    tempo indeterminato, ritiene necessario definire in base
    a quale normativa essi sono nominati.


    Emilio DELBONO (MARGH-U) dichiara voto contrario sull’emendamento,
    trattandosi di una formulazione che nega la ragion d’essere
    del provvedimento in esame.


    Roberto GUERZONI (DS-U) rilevato che il modo con cui si
    procede nel risolvere il problema del precariato non coerente
    con quanto previsto nell’accordo concordatario, dichiara
    voto favorevole sull’emendamento Alfonso Gianni 1.2.


    Elena Emma CORDONI (DS-U), posto che sussiste un’equiparazione
    degli insegnanti di religione cattolica con gli insegnanti
    di altre materie, ma solo a livello di condizioni di precariet
    (visto che ad entrambi non riconosciuta la maternit al
    cento per cento o la possibilit di partecipare a percorsi
    interni), ritiene che gli emendamenti in esame abbiano una
    loro finalit non trascurabile.


    La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso
    Gianni 1.2 e Grignaffini 1.7.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in ordine
    all’organizzazione dei lavori, chiede ai componenti la Commissione,
    qualora permanga l’intenzione di licenziare il provvedimento
    comunque prima della pausa estiva, di pronunciarsi in merito
    alla possibilit che la Commissione prosegua l’esame degli
    emendamenti anche domani, al termine dei lavori pomeridiani
    dell’Assemblea.


    Il sottosegretario Valentina APREA assicura la propria
    presenza.


    Elena Emma CORDONI (DS-U), premesso che concorda sulla
    possibilit che la Commissione si riunisca anche domani
    sera per esaminare gli emendamenti presentati, prospetta
    altres l’ipotesi che la Commissione torni a riunirsi la
    seconda settimana di settembre, quando ancora non sono ripresi
    i lavori dell’Assemblea.


    Antonino LO PRESTI (AN) si dichiara contrario a questa
    ipotesi, atteso che probabilmente a settembre la Commissione
    dovr occuparsi di altri provvedimenti.


    Luigi MANINETTI (UDC) concorda sull’opportunit di proseguire
    i lavori anche nella serata di domani.


    Alfonso GIANNI (RC), tornando al merito degli emendamenti
    in esame, dichiara voto favorevole sul suo emendamento 1.3,
    coerentemente con l’impostazione tenuta sulla previsione
    del trattamento economico.


    Alberto NIGRA (DS-U) illustra le finalit del suo emendamento
    1.6, volto a prevedere un meccanismo di stabilizzazione
    degli insegnanti di religione cattolica, precisando ancor
    di pi rispetto a quanto indicato nel testo del provvedimento
    che il trattamento economico si applica secondo le modalit
    previste per gli insegnanti a tempo indeterminato.


    Emilio DELBONO (MARGH-U), osservato che il trattamento
    economico riferito a coloro che hanno un contratto a tempo
    indeterminato, dichiara di non condividere la finalit dell’emendamento
    e dunque di votare contro.


    La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso
    Gianni 1.3 e Guerzoni 1.6.


    Alfonso GIANNI (RC) sottolinea che il suo emendamento 1.4
    volto a sopprimere il comma 3 dell’articolo 1 del provvedimento
    in esame, in quanto ritiene impossibile od estremamente
    difficile una opzione di non adesione all’insegnamento della
    religione cattolica soprattutto con riferimento alla scuola
    materna ed elementare.


    Alberto NIGRA (DS-U) osserva che, nel momento in cui si
    va ad istituire il ruolo degli insegnati di religione cattolica,
    di cui al comma 1 dell’articolo 1, le conseguenze che derivano
    dal mantenimento del comma 3, di cui il suo emendamento
    chiede la soppressione, sono a danno degli alunni, posto
    che nella scuola materna e nella scuola elementare l’insegnamento
    della religione cattolica pu essere affidato ai docenti
    di sezione o di classe riconosciuti idonei e che siano disposti
    a svolgerlo, nonch a danno del numero dei posti in ruolo
    che si vogliono creare.


    Lino DUILIO (MARGH-U), trattandosi di un disegno di legge
    governativo, stigmatizza il fatto che i lavori procedano
    in assenza del rappresentante del Governo.


    Elena Emma CORDONI (DS-U) ritiene che, essendo in discussione
    il comma 3 dell’articolo 1 del disegno di legge governativo,
    che prevede che nella scuola materna e nella scuola elementare
    l’insegnamento della religione cattolica possa essere affidato
    ai docenti di sezione e di classe riconosciuti idonei, mai
    come in questo momento sarebbe stata opportuna la presenza
    del rappresentante del Governo. La disposizione, infatti,
    determina delle conseguenze negative non solo sugli alunni
    ma anche sulla platea degli stessi insegnanti di religione
    che devono essere immessi in ruolo nella misura del 70 per
    cento dei posti funzionanti.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene
    che sull’opportunit, sulla necessit o sull’utilit della
    presenza del Governo in sede referente la questione possa
    considerarsi chiarita.

    In merito all’organizzazione dei lavori, in considerazione
    della imminente ripresa della seduta dell’Assemblea, ritiene
    di rinviare il seguito dell’esame, avvertendo che rimane
    ferma la convocazione della Commissione per le ore 14.15
    di domani, salva la possibilit di proseguire i lavori al
    termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea.


    La seduta termina alle 16.


    AVVERTENZA


    Il seguente punto all’ordine del giorno non stato trattato:


    SEDE
    REFERENTE


    Delega al Governo in materia previdenziale.

    C. 2145 Governo.


     

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_23_7_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di marted 23 luglio 2002


    SEDE
    REFERENTE


    Marted 23 luglio 2002 – Presidenza del presidente Domenico
    BENEDETTI VALENTINI – Interviene il Sottosegretario di Stato
    per l’istruzione, l’universit e al ricerca scientifica
    Valentina Aprea.


    La seduta comincia alle 14.40.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta
    del 16 luglio 2002.


    Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei
    lavori, prospetta alla Commissione, visto anche l’elevato
    numero di emendamenti presentati al disegno di legge in
    materia di insegnanti di religione cattolica, l’opportunit
    che l’esame degli stessi prosegua in sede di Comitato ristretto,
    senza con ci attivare alcun intento ostruzionistico, atteso
    che l’esame del provvedimento stato pi volte rinviato
    per l’assenza del Governo e non per colpa dell’opposizione.


    Cesare CAMPA (FI), pur riconoscendo l’assenza di qualunque
    intento ostruzionistico da parte dell’opposizione, ritiene
    pi opportuno che sulla materia continui ad essere investita
    la Commissione nel suo plenum.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, rileva che
    non certo il numero degli emendamenti a consigliare il
    ricorso al Comitato ristretto, posto che sostanzialmente
    gli stessi affrontano questioni gi trattate dalla Commissione
    in sede di discussione preliminare e nel corso delle audizioni
    che si sono svolte sulla materia.

    Se la finalit quella di arrivare ad una valutazione approfondita
    degli emendamenti presentati, ritiene che l’obiettivo possa
    essere raggiunto anche attraverso l’esame in Commissione
    plenaria.


    Il sottosegretario Valentina APREA segnala il rischio che
    la scelta di ricorrere alla costituzione di un Comitato
    ristretto possa generare dei ritardi, fermo restando che
    la decisione sulla questione strettamente di natura parlamentare.
    Se vero, come ricordato dal deputato Cordoni, che l’attivit
    della Commissione ha registrato delle fasi di rallentamento
    in considerazione del ritardo con il quale stato predisposto
    il testo governativo, anche vero che tale testo accelera
    moltissimo la conclusione dell’esame, posto che contiene
    una serie di garanzie rilevanti, quali, per esempio, la
    copertura finanziaria.

    Considerato che il provvedimento, una volta approvato, non
    entrer immediatamente in vigore poich si vincolati dai
    tempi e dai ritmi scolastici, ritiene indispensabile dare
    una risposta il pi possibile tempestiva alla categoria
    dei docenti interessati, pur consapevole del fatto che la
    legge lascer dei vuoti e non colmer tutte le incertezze.

    Per tali ragioni, ribadisce la contrariet del Governo alla
    costituzione di un Comitato ristretto.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rilevato
    che l’orientamento della maggioranza della Commissione non
    propende – pur comprendendo la ratio delle argomentazioni
    a favore – per la costituzione di un Comitato ristretto,
    ritiene che la Commissione nel suo plenum possa procedere
    nell’esame del provvedimento.

    Avverte che sono stati presentati emendamenti ed un subemendamento
    al disegno di legge n. 2480 (vedi allegato 4). Invita
    pertanto il relatore e il Governo ad esprimere su di essi
    il loro parere.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, esprime parere
    favorevole sugli identici emendamenti Alfonso Gianni 1.4
    e Nigra 1.8, sugli emendamenti Cordoni 2.3, Capitelli 3.9,
    Duilio 3.12, Gasperoni 4.10, sul subemendamento Delbono
    0.5.2.1 e sull’emendamento Campa 5.2, cos come verrebbe
    modificato dal subemendamento, nonch sull’emendamento Olivieri
    5.8.

    Raccomanda l’approvazione dei propri emendamenti 3.7, 3.11,
    5.10 e 5.11.

    Per quanto riguarda gli identici emendamenti Campa 3.2 e
    Di Teodoro 3.3, Campa 3.4 e Di Teodoro 3.5, Campa 5.3 e
    Lumia 5.18, Campa 5.4 e Di Teodoro 5.5, l’emendamento Delbono
    5.16, nonch gli identici emendamenti Campa 5.6 e Di Teodoro
    5.7, il relatore si riserva di esprimere il parere dopo
    aver ascoltato il rappresentante del Governo.

    Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.


    Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere favorevole
    sugli emendamenti Capitelli 1.9, Cordoni 2.3, sull’emendamento
    3.7 del relatore, sull’emendamento Capitelli 3.9, sull’emendamento
    3.11 del relatore, sugli emendamenti Duilio 3.12 e Gasperoni
    4.10, nonch sugli emendamenti 5.10 e 5.11 del relatore.

    In merito al subemendamento Delbono 0.5.2.1 e conseguentemente
    all’emendamento Campa 5.2 invita i presentatori a procedere
    ad una riformulazione del testo, al fine di conciliare il
    contenuto con quello dell’emendamento 5.11 del relatore.

    Analogamente, invita i presentatori al ritiro degli identici
    emendamenti Campa 3.2 e Di Teodoro 3.3, Campa 3.4 e Di Teodoro
    3.5, Campa 5.3 e Lumia 5.18, dell’emendamento Lumia 5.19,
    degli identici emendamenti Campa 5.4 e Di Teodoro 5.5, nonch
    Campa 5.6 e Di Teodoro 5.7, posto che la materia viene meglio
    trattata nell’emendamento 5.11 del relatore; altrimenti
    il parere contrario.

    Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.


    Piera CAPITELLI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori,
    osserva innanzitutto che il clima nel quale abituata a
    lavorare la Commissione cultura, della quale fa parte,
    sicuramente pi disteso e pi collaborativo rispetto a quello
    riscontrato oggi nella Commissione lavoro.

    Non comprende le ragioni per le quali non si voluto accogliere
    la proposta avanzata dal deputato Cordoni di proseguire
    l’esame del provvedimento in sede di Comitato ristretto,
    posto che le condizioni per un approfondimento della materia
    non sembrano essere ancora mature. Manifesta infine perplessit
    sul fatto che il relatore, espressione della Commissione
    parlamentare, si sia pi volte rimesso al parere del rappresentante
    del Governo.


    Antonino LO PRESTI (AN), posto che non si ritiene vulnerato
    dall’attivit svolta dal relatore, dal Governo, dalla Commissione
    e dal suo presidente, osserva che se disordine si registra,
    questo dovuto all’esuberanza di taluni colleghi dell’opposizione
    che creano motivi di tensione, con proposte procedurali
    che possono anche non essere condivise dalla maggioranza
    della Commissione.

    Sul merito della questione, non considera assolutamente
    scandaloso che il relatore abbia ritenuto di condividere
    il parere espresso dal Governo, in considerazione del fatto
    che si tratta di un provvedimento assai delicato che investe
    i rapporti fra due Stati.


    Il sottosegretario Valentina APREA fa presente che, per
    concomitanti impegni presso l’altro ramo del Parlamento,
    dovr allontanarsi dalla Commissione.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, fa presente
    di essere incorso in un errore materiale e modifica l’orientamento
    precedentemente manifestato, esprimendo parere contrario
    sugli identici emendamenti Alfonso Gianni 1.4 e Nigra 1.8,
    nonch parere favorevole sull’emendamento Capitelli 1.9.

    Concorda con la richiesta di ritiro degli emendamenti avanzata
    dal rappresentante del Governo ed evidenzia che sul subemendamento
    0.5.2.1 necessaria una riformulazione complessiva.

    Per quanto riguarda il suo emendamento 3.7, si riserva di
    presentare una nuova formulazione in merito ai titoli previsti,
    nei quali intende far rientrare il servizio prestato nell’insegnamento
    della religione cattolica.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva
    che, pur nella divergenza delle opinioni, il provvedimento
    stato fin qui approfonditamente esaminato in un clima
    di confronto sereno e costruttivo, nel quale tutti i gruppi
    sono stati posti nella condizione di esprimere il proprio
    parere.

    Alla luce di questa considerazione, ritiene che la Commissione
    possa procedere nell’esame e nella votazione degli emendamenti
    presentati.


    Elena Emma CORDONI (DS-U) ritiene necessario che nella
    fase di votazione degli emendamenti sia presente un rappresentante
    del Governo.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, posto
    che il parere del Governo sugli emendamenti stato regolarmente
    espresso e che in sede referente non indispensabile la
    presenza del Governo per procedere alla votazione degli
    stessi, avverte che, qualora la Commissione, nella sua maggioranza,
    ritenesse di non dover procedere ai voti stante l’assenza
    del rappresentante del Governo, la presidenza potrebbe decidere
    di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

    Intende peraltro acquisire su tale decisione l’orientamento
    della Commissione, ricordando ai deputati che la scorsa
    settimana la presidenza ha acceduto alla richiesta di procrastinare
    il termine per la presentazione degli emendamenti, con ci
    rispondendo allo spirito di collaborazione, di cui poc’anzi
    si messa in dubbio l’esistenza.


    Emilio DELBONO (MARGH-U), premesso che il gruppo della
    Margherita ha gi espresso l’intenzione di procedere rapidamente
    all’approvazione in Commissione del provvedimento in materia
    di reclutamento degli insegnanti di religione, ritiene fondata
    la richiesta del deputato Cordoni di non proseguire nell’esame
    degli emendamenti, stante l’assenza del rappresentante del
    Governo, anche alla luce del fatto che il Governo ha lasciato
    alla capacit di composizione della Commissione il compito
    di definire in dettaglio alcuni aspetti normativi.


    Antonino LO PRESTI (AN) concorda sull’opportunit di proseguire
    nell’esame del provvedimento, posto che non ritiene indispensabile
    la presenza del rappresentante del Governo in questa fase.


    Alfonso GIANNI (RC) ritiene necessaria la presenza del
    Governo in questa fase dibattimentale posto che anche in
    precedenza il sottosegretario Aprea ha manifestato interesse
    ed estrema sensibilit nei confronti di taluni aspetti della
    materia in esame, fornendo contributi di notevole rilievo.


    Cesare CAMPA (FI), riconosciute alla presidenza della Commissione
    grande sensibilit ed attenzione nei confronti di richieste
    provenienti da diversi gruppi che in un certo modo hanno
    rallentato i tempi di esame del provvedimento, ritiene che
    si possa venire incontro alla richiesta di rinviare a domani
    il seguito dell’esame del disegno di legge n. 2480, nel
    tentativo di ristabilire quel clima di collaborazione tanto
    invocato.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisa
    che l’articolo 37, comma 2, del regolamento della Camera
    dei deputati stabilisce che alle sedute delle Commissioni
    in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del
    Governo, con ci facendo presupporre che alle sedute in
    sede referente il rappresentante del Governo non debba essere
    necessariamente presente, anche se la sua presenza da
    ritenersi opportuna ed auspicabile.

    Tuttavia, considerate le osservazioni poste a base della
    richiesta di rinvio dell’esame, che sul piano politico ritiene
    di pregio, nonch le argomentazioni avanzate dalle forze
    politiche interpellate sull’opportunit della presenza del
    rappresentante del Governo, ritiene di poter rinviare a
    domani le operazioni di voto.


    Alfonso GIANNI (RC) precisa di non aver voluto in alcun
    modo porre in discussione la correttezza dell’operato della
    presidenza, essendosi limitato a segnalare una questione
    di opportunit politica, cos come del resto era stato richiesto.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia
    pertanto il seguito dell’esame alla seduta di domani.


    La seduta termina alle 15.40.



     

  • Stato_Giuridico_due/allegato_4_emendamenti_Moratti.asp

    ALLEGATO 4


    Insegnanti di religione cattolica. (C. 561 Molinari,
    C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C. 909 Lumia, C. 1433
    Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493 Di Teodoro, C. 1908
    Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri, C. 2480 Governo).


    EMENDAMENTI


    ART.
    1.


    Sostituire il comma 1 con il seguente:

    1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base
    alle indicazioni delle competenti autorit diocesane, secondo
    quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato
    lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985 n.
    121, e dall’intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
    e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa
    esecutiva con il Decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1985 e successive modificazioni, si applica
    il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto
    nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio
    nel corrispondente ordine scolastico.


    Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire le parole:
    7.680.750 euro con le seguenti: 15.003.918 euro
    e contestualmente sostituire le parole: 19.289.150
    euro con le seguenti: 45.009.053 euro.

    1. 5. Martella, Sasso, Grignaffini, Nigra, Guerzoni,
    Motta.


    Sostituire il comma 1 con il seguente:

    1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati annualmente
    in base alle indicazioni delle competenti autorit diocesane,
    secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato
    lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985,
    n. 121, e dall’intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
    e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa
    esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1985 e successive modificazioni, si applica
    il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto
    nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio
    nel corrispondente ordine scolastico.

    1. 1.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli
    di cui al comma 2 con le parole: nominati ai sensi
    della legislazione vigente.

    * 1. 2.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli
    di cui al comma 1 con le parole: nominati ai sensi
    della legislazione vigente.

    * 1. 7. Grignaffini, Martella, Sasso, Nigra, Guerzoni,
    Motta.


    Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico
    previsti inserire le parole: per gli insegnanti a
    tempo indeterminato.

    ** 1. 3.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico
    previsti inserire le parole: per gli insegnanti a
    tempo indeterminato.

    ** 1. 6. Guerzoni, Sasso, Grignaffini, Martella,
    Nigra, Motta.


    Sopprimere il comma 3.

    ***1. 4.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Sopprimere il comma 3.

    ***1. 8. Nigra, Sasso, Grignaffini, Guerzoni,
    Martella, Motta.


    Al comma 3, sostituire le parole: scuola materna
    con le seguenti: scuola dell’infanzia.

    1. 9. Capitelli, Cordoni, Sasso, Grignaffini, Guerzoni,
    Nigra, Gasperoni, Tocci, Martella, Trupia, Innocenti, Motta.


    ART.
    2.


    Sopprimerlo.

    *2. 1.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Sopprimerlo.

    *2. 2. Martella, Sasso, Grignaffini, Nigra, Guerzoni,
    Motta.


    Al comma 3, sostituire le parole: scuola materna
    con le seguenti: scuola dell’infanzia.

    2. 3. Cordoni, Sasso, Capitelli, Grignaffini, Guerzoni,
    Nigra, Gasperoni, Tocci, Martella, Trupia, Innocenti, Motta.


    ART.
    3.


    Sopprimerlo.

    3. 1.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Sostituirlo con il seguente:


    Art.
    3.


    Le autorit ecclesiastiche responsabili del reclutamento
    del personale docente di cui all’articolo 1, comma 1, vi
    provvedono attraverso un procedimento concorsuale per soli
    titoli.

    3. 6. Grignaffini, Martella, Sasso, Nigra, Guerzoni,
    Motta.


    Al comma 1, dopo le parole: concorsi per titoli
    ed esami aggiungere le seguenti: intendendo per titoli
    quelli previsti al punto 4 dell’intesa di cui all’articolo
    1 comma 1.

    3. 7.Il Relatore.


    Sostituire il comma 3 con il seguente:

    3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto
    il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
    stabiliti al punto 4 dell’intesa di cui all’articolo 1,
    comma 1, unitamente a un diploma di laurea valido per l’ammissione
    ai concorsi a posti d’insegnamento.

    3. 8. Cordoni, Capitelli, Sasso, Innocenti, Gasperoni,
    Trupia, Motta.


    Al comma 6, le parole: docenti di ruolo sono
    sostituite con le parole:
    docenti a tempo indeterminato.

    3. 9. Capitelli, Cordoni, Sasso, Guerzoni, Nigra,
    Gasperoni, Grignaffini, Motta.


    Sostituire il comma 7 con il seguente: Le commissioni
    compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso,
    valutando anche i titoli di cui al comma 3. Il dirigente
    regionale approva l’elenco ed invia all’Ordinario diocesano
    competente per territorio i nominativi di coloro che si
    trovano in posizione utile per occupare i posti della dotazione
    organica di cui all’articolo 2. Dall’elenco dei docenti
    che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge
    per segnalare all’Ordinario diocesano i nominativi necessari
    per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti
    nella dotazione organica durante il periodo di validit
    del concorso.

    3. 11.Il Relatore.


    Sostituire il comma 7 con il seguente:

    7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro che
    hanno superato il concorso; la graduatoria approvata dal
    dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.

    3. 10. Gasperoni, Cordoni, Sasso, Capitelli, Innocenti,
    Trupia, Motta.


    Al comma 7, sopprimere la parola: l’elenco e
    sostituirla con:
    la graduatoria.


    Conseguentemente sostituire le parole: l’elenco
    approvato con le parole: la graduatoria approvata.

    3. 13.Lumia.


    Al comma 7, dopo la parola: elenco aggiungere
    le seguenti:
    ordinato ai sensi di quanto previsto al
    comma 1.

    *3. 2.Campa, Santori, Didon.


    Al comma 7, dopo la parola: elenco aggiungere
    le seguenti:
    ordinato ai sensi di quanto previsto al
    comma 1.

    *3. 3.Di Teodoro.


    Al comma 7, dopo le parole: che hanno superato il
    concorso aggiungere le seguenti: , facendo esclusivo
    riferimento al valore dei titoli di cui al comma 3 nonch
    al punteggio conseguito nelle prove di concorso.

    3. 12.Duilio, Delbono, Squeglia.


    Al comma 7, sostituire le parole: l’elenco approvato
    dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
    concorso con le seguenti: l’elenco dei vincitori
    del concorso e l’elenco degli idonei vengono approvati dal
    dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.

    **3. 4.Campa, Santori, Didon.


    Al comma 7, sostituire le parole: l’elenco approvato
    dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
    concorso con le seguenti: l’elenco dei vincitori
    del concorso e l’elenco degli idonei vengono approvati dal
    dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.

    **3. 5.Campa, Santori, Didon.


    Al termine del comma 8, dopo le parole: … e successive
    modificazioni aggiungere le seguenti: L’Ordinario
    diocesano propone i nominativi scegliendo fra i docenti
    inseriti nella graduatoria di cui al comma 7, senza vincolo
    dell’ordine di graduatoria.

    3. 14. Lumia.


    Al comma 9, sostituire le parole da: purch non
    si fruisca fino alla fine del comma con i seguenti: purch
    non rientri nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma
    3, della presente legge.

    3. 15. Cordoni, Capitelli, Sasso, Gasperoni, Innocenti,
    Trupia, Motta.


    Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
    e devono essere scelti dalla graduatoria degli idonei
    non vincitori di concorso.

    3. 16. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Capitelli, Sasso,
    Nigra, Innocenti, Trupia, Motta.


    ART.
    4.


    Sostituire l’articolo con il seguente:


    Art.
    4.


    1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano,
    del medesimo insegnamento, le disposizioni vigenti in materia
    di mobilit territoriale nel comparto del personale della
    scuola.

    2. La mobilit territoriale subordinata al possesso da
    parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento
    dell’idoneit dall’Ordinario diocesano competente per territorio
    e all’intesa col medesimo Ordinario.

    4. 5. Sasso, Guerzoni, Gragnaffini, Martella, Nigra,
    Motta.


    Sostituire il comma 1 con il seguente:

    1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano,
    nell’ambito dei rispettivi insegnamenti le disposizioni
    vigenti in materia di mobilit territoriale nel comparto
    del personale della scuola.

    4. 1.
    Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nell’elenco
    e sostituirla con le parole: nella graduatoria.

    **4. 4. Lumia.


    Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell’elenco
    e sostituirla con le seguenti: nella graduatoria.

    **4. 6. Nigra, Capitelli, Cordoni, Sasso, Innocenti,
    Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Motta.


    Sopprimere il comma 2.

    4. 2.
    Alfono Gianni, Titti De Simone.


    Sopprimere il comma 3.

    4. 3.
    Alfono Gianni, Titti De Simone.


    Sostituire il comma 3 con i seguenti:

    3. L’acquisizione ed il mantenimento dello stato giuridico
    di insegnante di religione cattolica sono subordinati al
    possesso dell’idoneit canonica rilasciata dall’Ordinario
    diocesano competente territorialmente. La revoca dell’idoneit
    determina immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro.

    4. In caso di avvio di un procedimento canonico volto alla
    revoca dell’idoneit, l’insegnante sospeso, fino alla
    conclusione del procedimento medesimo, dalla cattedra di
    cui titolare e pu essere utilizzato in altre attivit.

    4. 8.
    Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Sasso, Trupia,
    Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta.


    Al comma 3 dopo le parole: contrazione dei posti
    di insegnamento inserire le seguenti: ivi compreso
    il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti
    nell’ambito diocesano.

    4. 7.
    Sasso, Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Gasperoni,
    Grignaffini, Innocenti, Trupia, Guerzoni, Nigra, Motta.


    Al comma 3, sostituire le parole: e subordinatamente
    al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
    richiesto con le seguenti: per il passaggio a posizioni
    di ruolo diverse da quelle degli insegnanti.


    Conseguentemente, alla fine del medesimo comma aggiungere
    il seguente periodo:
    Per il passaggio a posizioni di
    ruolo relative a insegnamenti diversi da quello della religione
    cattolica, gli insegnanti di cui al presente comma, subordinatamente
    al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
    richiesto, possono richiedere l’inserimento nelle graduatorie
    permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico delle
    disposizioni legislative in materia di istruzione, relative
    alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
    16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con
    l’attribuzione di un punteggio commisurato al periodo di
    insegnamento gi svolto, secondo modalit definite con regolamento
    da adottare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universit
    e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata
    in vigore della presente legge.

    4. 9.
    Duilio.


    Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

    4. La mobilit professionale verso altro insegnamento non
    consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo
    insegnamento dall’assunzione in ruolo. I posti rimasti vacanti
    a seguito di revoca dell’idoneit non concorrono, per un
    quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui
    all’articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti
    di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3,
    comma 10.

    4. 10.
    Gasperoni, Cordoni, Capitelli, Sasso, Trupia,
    Innocenti, Motta.


    Dopo il comma 3, inserire il seguente:

    4. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata
    revocata l’idoneit, che si trovino in condizioni di esubero,
    si applicano le procedure di diversa utilizzazione e mobilit
    collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165.

    4. 11.
    Capitelli, Cordoni, Innocenti, Sasso, Guerzoni,
    Nigra, Gasperoni, Trupia, Motta.


    ART.
    5.


    Sopprimerlo.

    * 5. 1.
    Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Sopprimerlo.

    * 5. 9.
    Grignaffini, Sasso, Nigra, Guerzoni, Martella,
    Motta.


    All’emendamento Campa 5.2. dopo le parole: quattro
    anni inserire le seguenti: negli ultimi dieci anni
    scolastici e sostituire le parole: dieci anni con
    le seguenti:
    per almeno cinque anni negli ultimi dieci
    anni scolastici.


    Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

    1-bis. Gli insegnanti vincitori del primo concorso,
    inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, che risultino
    privi dei titoli previsti dall’articolo 3, comma 3, sono
    tenuti a conseguirli entro i cinque anni accademici successivi
    a quello dell’immissione nei ruoli, pena l’esclusione dai
    medesimi.

    0. 5. 2. 1.
    Delbono, Duilio, Squeglia.


    Sostituire il comma 1 con il seguente:

    1. Il primo concorso per titoli ed esami che sar bandito
    dopo l’entrata in vigore della presente legge, consistente
    in una sola prova, riservato agli insegnanti di religione
    cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento
    di religione cattolica per almeno quattro anni e per un
    orario non inferiore alla met di quello d’obbligo, anche
    in ordini e gradi scolastici diversi e siano in possesso
    dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, nonch
    agli insegnanti di religione cattolica, che abbiano prestato
    servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica
    per almeno dieci anni e per un orario non inferiore alla
    met di quello d’obbligo, anche in ordini e gradi scolastici
    diversi e siano in possesso di diploma di laurea che dia
    accesso all’insegnamento scolastico.

    5. 2. Campa, Santori, Dario Galli, Didon.


    Al comma 1, sostituire le parole: consistente in
    una sola prova con le seguentei: prova preceduta
    da un corso.

    5. 13.
    Del Bono, Duilio, Squeglia, Carbonella, Camo.


    Al comma 1, dopo le parole: consistente in una sola
    prova aggiungere le seguenti: e secondo le modalit
    di cui all’articolo 3, commi 1 e 7.

    5. 10.
    Il relatore.


    Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:

    Possono partecipare al primo concorso gli insegnanti di
    religione cattolica che hanno prestato servizio continuativo
    nell’insegnamento di religione cattolica per almeno dieci
    anni e per un orario non inferiore alla met di quello d’obbligo,
    anche in ordini e gradi scolastici diversi, in possesso
    di diploma di laurea che dia accesso all’insegnamento scolastico,
    e che conseguono i titoli di cui all’articolo 3 comma 3
    prima dell’effettivo inserimento nella dotazione organica
    di cui all’articolo 2.

    5. 11.
    Il relatore.


    Al comma 1, aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    Le commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno
    superato il concorso; la graduatoria approvata dal dirigente
    regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.

    5. 12.
    Innocenti, Cordoni, Capitelli, Sasso, Guerzoni,
    Nigra, Gasperoni, Trupia, Motta.


    Sostituire il comma 2 con il seguente

    2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sar volto ad accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch all’accertamento
    della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze
    sociali, filosofiche e storiche.

    5. 15.
    Trupia, Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Guerzoni,
    Nigra, Innocenti, Sasso, Motta.


    Sostituire il comma 2 con il seguente:

    2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sar volto ad accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso.

    5. 14.
    Guerzoni, Trupia, Cordoni, Capitelli, Nigra,
    Gasperoni, Sasso, Innocenti, Motta.


    Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

    L’esame preceduto dalla frequenza di un corso non superiore
    a 60 ore, finalizzato all’approfondimento del programma
    d’esame. Il corso svolto dalla Commissione esaminatrice.

    5. 17.
    Lumia.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    Il punteggio per la prova di esame viene attribuito in conformit
    a quanto previsto dall’articolo 9 della O.M. n. 153 del
    15 giugno 1999. Il punteggio per la compilazione dell’elenco
    di cui al comma sette dell’articolo tre viene attribuito
    in conformit alla tabella A allegata al decreto ministeriale
    n. 146 del 18 maggio 2000.


    Unico servizio valutabile quello prestato nell’insegnamento
    della religione cattolica.

    * 5. 3.
    Campa, Santori, Didon.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    Il punteggio per la prova d’esame viene attribuito in conformit
    a quanto previsto dall’articolo 9 della O.M. 153 del 15
    giugno 1999. Il punteggio per la compilazione della graduatoria
    di cui al comma 7 dell’articolo 3 viene attribuito in conformit
    alla tabella A allegata al decreto ministeriale n. 146 del
    18 maggio 2000. Unico servizio valutabile quello prestato
    nell’insegnamento della religione cattolica.

    * 5. 18.
    Lumia.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    Nella graduatoria sono inclusi a domanda, da inoltrarsi
    nello stesso termine per la partecipazione al primo concorso,
    i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che
    siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente
    legge, nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’articolo
    401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Hanno
    titolo all’inclusione anche i docenti che figurano nelle
    graduatorie provinciali permanenti con riserva o esclusi,
    per la causa prevista dall’articolo 2, comma 4 della O.M.
    n. 153 del 15 giugno 1999, dalle sessioni riservate indette
    ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge 3 maggio 1999
    n. 124 ed hanno proposto avverso il provvedimento di esclusione
    ricorso ancora non definito.

    5. 19.
    Lumia.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    La graduatoria di coloro che superano il concorso di cui
    al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge per
    la copertura delle cattedre da assegnare con contratto a
    tempo determinato.

    5. 20.
    Lumia.


    Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

    L’elenco di coloro i quali risultano idonei al concorso
    di cui al comma due ha una validit triennale: da esso si
    attinge per la copertura delle cattedre da assegnare con
    contratto a tempo indeterminato e per la copertura delle
    cattedre da assegnare con contratto a tempo determinato.

    * 5. 4.
    Campa, Santori, Didon.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    L’elenco di coloro i quali risultano idonei al concorso
    di cui al comma due ha una validit triennale: da esso si
    attinge per la copertura delle cattedre da assegnare con
    contratto a tempo indeterminato e per la copertura delle
    cattedre da assegnare con contratto a tempo determinato.



    * 5. 5.
    Di Teodoro.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    L’elenco di coloro i quali risultano abilitati a seguito
    del concorso di cui al comma 2 ha una validit triennale:
    da esso si attinge per la copertura delle cattedre da assegnare
    con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo
    determinato.

    5. 16.
    Del Bono, Duilio, Squeglia, Carbonella.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    I docenti inseriti nell’elenco degli idonei di cui al comma
    sette dell’articolo tre, non destinatari di contratto a
    tempo indeterminato, hanno titolo di precedenza per il conferimento
    degli incarichi di cui al comma dieci dell’articolo tre.

    ** 5. 6.
    Campa, Santori, Didon.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    I docenti inseriti nell’elenco degli idonei di cui al comma
    sette dell’articolo tre, non destinatari di contratto a
    tempo indeterminato, hanno titolo di precedenza per il conferimento
    degli incarichi di cui al comma dieci dell’articolo tre.

    ** 5. 7.
    Di Teodoro.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    I docenti inseriti in graduatoria di cui al comma 7 dell’articolo
    3 non destinatari di contratto a tempo indeterminato hanno
    titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi
    di cui al comma 10 dell’articolo 3.

    5. 21.
    Lumia.


    Sostituire il comma 3 con il seguente:

    3. Restano ferme le potest legislative e amministrative
    delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia
    di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria,
    ai sensi dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
    Adige e delle relative norme d’attuazione. Resta altres
    fermo il punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale
    all’Accordo di modificazione del Concordato lateranense,
    ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

    5. 8.
    Olivieri.


    ART.
    6.


    Sopprimerlo.

    6. 1.
    Martella, Sasso, Grignaffini, Guerzoni, Nigra,
    Motta.