Categoria: Sezione Fittizia

  • d:\inetpub\wwwroot\snadir\Credito_Scrutini_2005\Esame_di_qualifica.asp

    Scrutinio finale & esame di qualifica


    E’ necessario distinguere tra i tradizionali esami di qualifica e quelli di
    cui al D.M. 24/02/1992 e al D.M. 23/04/1992. Mentre per i primi si procedeva
    distinguendo tra scrutini ed esami di qualifica, oggi invece in base alla nuova
    normativa lo scrutinio diventa oramai la prima parte della valutazione (scrutini
    + esame di qualifica).


    Inoltre anche l’art.22 lettera A) , comma 6 dell’O.M. 65 del 20 febbraio 1998
    stabilisce che «lo scrutinio finale () costituisce la prima parte della
    valutazione» degli esami di qualifica. Ma procediamo con ordine.


    L’organo deputato allo scrutino è il Consiglio di classe. Pertanto, ai sensi
    del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della P.I. e Conferenza
    Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento
    statale italiano giusto DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR
    23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica è assegnata
    “dignità pari a quella di tutte le altre discipline” e in relazione a tale
    presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente
    scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti
    incaricati dell’insegnamento di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal punto
    2.7 della citata intesa, “fanno parte della componente docente degli organi
    scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti” e
    “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto che può anche
    essere determinante.


    Al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del
    Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei
    docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale, va riconosciuto,
    per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il
    diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti agli scrutini
    finali.


    Ora al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e
    formativi il Consiglio di classe sottoporrà gli alunni a prove strutturate
    . Queste ultime possono essere interdisciplinari oppure riferite a
    singole discipline
    . Le prove strutturate sono quindi una premessa
    indispensabile per poter procedere allo scrutinio finale.


    E’ vero che per l’Irc in luogo di voti ed esami viene redatta una
    comunicazione riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento
    e il profitto che ne ritrae (art.309, comma 4 del D.L.vo. 16 aprile 1994,
    n.297). Ed è altrettanto vero che l’insegnamento della religione cattolica è
    impartito nel quadro delle finalità della scuola e ha pari dignità formativa e
    culturale al pari delle altre discipline
    (punto 4.1 DPR 751/85). Poiché, il
    Consiglio di classe deve poter verificare il conseguimento degli obiettivi
    cognitivi e formativi, nulla vieta al docente di r.c. di approntare le prove
    strutturate per l’irc (interdisciplinari o singole).


    Inoltre, il Consiglio di classe elabora per ciascuna materia un giudizio
    analitico sul profilo conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove
    strutturate finali, nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio
    sintetico
    . Ovviamente il docente di religione non proporrà un voto ma un
    aggettivo che tenga conto dell’impegno, della partecipazione e del profitto;
    dovrà altresì elaborare un giudizio sintetico.


    Diversamente dallo scrutinio, cioè nell’esame di qualifica, che costituisce
    la seconda parte valutazione, il docente di religione non partecipa, in quanto
    l’Irc non è materia oggetto di esame. Questa seconda parte della valutazione è
    di competenza della commissione di esame, composta dal preside, dagli
    insegnanti dell’ultimo anno del corso di studi, purché di materie oggetto di
    esame
    .


    Pertanto, il preside deve far partecipare il docente di religione alla prima
    parte della valutazione, che consiste in uno scrutinio finale, dove vengono
    acquisiti dal Consiglio di classe altri elementi utili per la valutazione degli
    alunni.


    Nel caso in cui il preside voglia escludere i docenti di religione dalla
    prima parte della valutazione (scrutinio), il docente può impugnare le
    operazioni di esame di qualifica, per gli alunni che si sono avvalsi
    dell’insegnamento della religione cattolica, davanti alle competenti autorità
    giudiziarie.


    O. Ruscica


     





     
     
     

     
     
     

     


    Copyright © Snadir 2005
    Tutti i diritti
    riservati


    Segreteria
    Nazionale

    Via Sacro Cuore 87, 97015 Modica (RG)
    Tel.
    0932.76.23.74 – Fax. 0932.45.53.28

    snadir@snadir.it



  • Scrutini_finali_05.asp

    SCRUTINI FINALI
    Avviso per non essere
    discriminati


    Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio finale si ricordi che,
    qualora vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, deve far inserire a
    verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini
    della costituzione della maggioranza. E’ utile ricordare che:
    1) la
    valutazione dell’IRC va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui
    prospetti da affiggere all’albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824;
    C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
    2) La mancata partecipazione dei
    docenti di R.C. agli scrutini che si sono avvalsi dell’IRC invalida gli scrutini
    (artt.1-3-31-40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22
    marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio
    1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14
    maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001).
    3)
    L’esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d’istituto
    “illuminati” non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla
    invalidità degli scrutini.
    Bisogna formulare giudizi analitici che esprimano
    “la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun
    candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e
    formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e
    partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini”
    (comma 3, art.40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266 del 21
    aprile 1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio
    1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14
    maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall’O.M.
    n.56/2002).
    Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli
    scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza,
    potranno inserire nel verbale .
    « L’alunno/a ………………….. ha
    seguito le attività didattiche …………………………. (inserire tutto
    il giudizio analitico positivo o negativo). Questo giudizio motivato, messo a
    verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è da ritenersi valido a tutti gli effetti
    giuridici per la determinazione dell’ammissione ( o non ammissione)
    dell’alunno/a ………………………. alla classe ……………. (o agli
    esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall’art.7 della
    legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del
    28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31
    dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996,
    dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M.
    n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dalla
    sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95
    del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza n.130/96 del
    14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia,
    dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del
    20/12/1999 del TAR – Toscana, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n90/2001 e dall’O.M.
    56/2002».
    Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto o qualche
    collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete
    alla precedente nota:« Poiché si insiste a non voler tener conto della validità
    giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della
    classe ……. del ……..(data), ore………., DICHIARO che per palese
    violazione delle norme succitate l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a
    ……………………… alla classe ……… ( o agli esami di licenza
    media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla.Dichiaro, inoltre, che impugnerò
    giurisdizionalmente il presente atto del consiglio di classe per vizio di
    legittimità nelle sedi competenti».
    In quest’ultimo caso i colleghi, dopo
    aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci
    tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare
    ricorso alle sedi competenti.


    Redazione


     





     
     
     

     
     
     

     


    Copyright © Snadir 2005
    Tutti i diritti
    riservati


    Segreteria
    Nazionale

    Via Sacro Cuore 87, 97015 Modica (RG)
    Tel.
    0932.76.23.74 – Fax. 0932.45.53.28

    snadir@snadir.it



  • Dichiarazione_inserire_verbale_05.asp

    Qualora gli Idr venissero esclusi dalla
    attribuzione del credito scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale
    della dichiarazione di illegittimità-nullità delle operazioni di scrutinio
    finale, chiedere copia dei verbali, mettersi in contatto con la segretaria
    nazionale dello Snadir al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla
    competente autorità giudiziaria


    DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE


    Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della
    P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di
    legge nell’ordinamento statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751
    successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della
    religione cattolica è assegnata “dignità pari a quella di tutte le altre
    discipline” e che in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo
    agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della
    religione cattolica, i docenti incaricati dell’impartimento di quest’ultimo,
    secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della
    componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
    altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto
    che può anche essere determinante.
    Premesso che, ai sensi dell’art.11 del
    Regolamento di esecuzione emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al
    Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello scrutino
    finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un
    apposito punteggio denominato “credito scolastico” – da determinarsi con
    riguardo al profitto nonché all’assiduità della frequenza scolastica,
    all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle
    attività complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo – che va
    assommato a quello delle prove scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione
    del voto dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione
    secondaria superiore.
    Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M.
    n.128 del 14 maggio 1999
    , confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono che:
    I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica
    partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
    concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono
    di tale insegnamento
    ” (comma 2) e che “l’attribuzione
    del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che
    degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio
    formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con
    il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero
    l’attività alternativa e il profitto che ne ha
    tratto
    “.
    Constatato che in data 15/9/2000 il Tar
    Lazio
    , terza sezione bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione
    dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
    Ritenuto, conseguentemente
    a dette premesse, che al docente di religione cattolica, quale componente a
    tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente
    corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio
    finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, va riconosciuto,
    per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il
    diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
    del cennato punteggio denominato credito scolastico.
    Ciò premesso e ritenuto
    il/la sottoscritto/a prof. ______________________ docente di religione
    cattolica, considerato che in questa sede gli è stato inibito di partecipare
    alle valutazioni e votazioni per l’atttribuzione del credito scolastico,
    eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione
    cattolica, la illegittimità-nullità per tale parte e profilo delle presenti
    operazioni di scrutinio finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla
    competente autorità
    giudiziaria.


     





     
     
     

     
     
     

     


    Copyright © Snadir 2005
    Tutti i diritti
    riservati


    Segreteria
    Nazionale

    Via Sacro Cuore 87, 97015 Modica (RG)
    Tel.
    0932.76.23.74 – Fax. 0932.45.53.28

    snadir@snadir.it



  • Dichiarazione_inserire_verbale_05.asp

    Qualora gli Idr venissero esclusi dalla
    attribuzione del credito scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale
    della dichiarazione di illegittimità-nullità delle operazioni di scrutinio
    finale, chiedere copia dei verbali, mettersi in contatto con la segretaria
    nazionale dello Snadir al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla
    competente autorità giudiziaria


    DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE


    Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della
    P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di
    legge nell’ordinamento statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751
    successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della
    religione cattolica è assegnata “dignità pari a quella di tutte le altre
    discipline” e che in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo
    agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della
    religione cattolica, i docenti incaricati dell’impartimento di quest’ultimo,
    secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della
    componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
    altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto
    che può anche essere determinante.
    Premesso che, ai sensi dell’art.11 del
    Regolamento di esecuzione emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al
    Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello scrutino
    finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un
    apposito punteggio denominato “credito scolastico” – da determinarsi con
    riguardo al profitto nonché all’assiduità della frequenza scolastica,
    all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle
    attività complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo – che va
    assommato a quello delle prove scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione
    del voto dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione
    secondaria superiore.
    Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M.
    n.128 del 14 maggio 1999
    , confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono che:
    I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica
    partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
    concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono
    di tale insegnamento
    ” (comma 2) e che “l’attribuzione
    del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che
    degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio
    formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con
    il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero
    l’attività alternativa e il profitto che ne ha
    tratto
    “.
    Constatato che in data 15/9/2000 il Tar
    Lazio
    , terza sezione bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione
    dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
    Ritenuto, conseguentemente
    a dette premesse, che al docente di religione cattolica, quale componente a
    tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente
    corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio
    finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, va riconosciuto,
    per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il
    diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
    del cennato punteggio denominato credito scolastico.
    Ciò premesso e ritenuto
    il/la sottoscritto/a prof. ______________________ docente di religione
    cattolica, considerato che in questa sede gli è stato inibito di partecipare
    alle valutazioni e votazioni per l’atttribuzione del credito scolastico,
    eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione
    cattolica, la illegittimità-nullità per tale parte e profilo delle presenti
    operazioni di scrutinio finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla
    competente autorità
    giudiziaria.


     





     
     
     

     
     
     

     


    Copyright © Snadir 2005
    Tutti i diritti
    riservati


    Segreteria
    Nazionale

    Via Sacro Cuore 87, 97015 Modica (RG)
    Tel.
    0932.76.23.74 – Fax. 0932.45.53.28

    snadir@snadir.it



  • Credito_DDC_Adozioni_05


    CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA

    I crediti
    I “crediti” che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
    I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …” (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
    Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece, consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
    Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999) : il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2.
    Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volontà dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
    Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione “ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.” (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998).
    Riepilogando:
    – tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
    – anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
    Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).
    Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione ?
    Sono :
    a – giudizio formulato dal docente di religione.
    b – assiduità della frequenza scolastica.
    c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
    d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
    e – eventuali crediti formativi documentati.
    L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6).
    Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

    Il Documento del Consiglio di classe
    Alla commissione degli esami di Stato dev’essere consegnato, entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio di classe relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento. i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
    Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005).


    Adozioni libri di testo
    Come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade per la scuola secondaria superiore, la terza decade per la scuola elementare e media) i collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta dei libri di testo.
    La circolare prot. 5036 del 13 marzo 2003 richiama i criteri e le modalità operative che presiedono a tale adempimento nella scuola secondaria. “L’adozione dei libri di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa”. Ricordando subito dopo che la scelta del libro di testo attiene “ai compiti attribuiti al collegio dei docenti” la circolare esorta i docenti ad effettuare “una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle novità editoriali intervenute”.
    Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2002 (Decreto scuola primaria; Decreto scuola secondaria) fissa il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per il primo anno della scuola media e della scuola superiore. Tale tetto può essere sforato nel limite del 10%. In ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicente consigliato. La C.M. n. 46 del 22 aprile 2005 ha indicato le novità che riguardano l’insegnamento della religione cattolica nella primaria e nella scuola secondaria di 1° grado. Nulla è invece cambiato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l’intero corso dell’istruzione secondaria di secondo grado cattolica.


    Redazione

                   
    Copyright © Snadir 2005
    Tutti i diritti riservati

    Segreteria Nazionale
    Via Sacro Cuore 87, 97015 Modica (RG)
    Tel. 0932.76.23.74 – Fax. 0932.45.53.28

    snadir@snadir.it


  • Il Tar del Lazio dice sì

    Il presente articolo gi pubblicato su Professione ir 6/2000 viene riproposto in quanto tuttora utile per quanti impegnati nelle operazioni scolastiche di fine anno


    Credito scolastico: Il Tar Lazio dice s all’Irc 
    Lo Snadir a difesa dei docenti di religione e dell’Irc


    La Tavola Valdese, l’Unione delle Comunit Ebraiche, il Comitato Torinese per la laicit della scuola, il Centro Romano di iniziativa per le difese dei diritti nella scuola, il Comitato nazionale “per la scuola della Repubblica” e la Federazione delle Chiese evangeliche hanno proposto nel mese di giugno 1999 ricorso al Tar Lazio contro l’O.M. n.128 del 14 maggio 1999. Lo Snadir si costituito in opponendum per tutelare la valutazione dell’Irc nel credito scolastico.
    Il Tar – Lazio ha esaminato il 12 luglio 1999 la richiesta dei ricorrenti di sospensiva dell’ordinanza ministeriale n.128 del 14 maggio 1999 nella parte in cui prevede la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica per la determinazione del credito scolastico.
    Lo Snadir a tutela degli insegnanti di religione si costituito per resistere al ricorso con l’intervento in opposizione teso a dimostrare l’infondatezza dell’istanza proposta dai ricorrenti. 
    Il Tar – Lazio non ha accolto la richiesta di sospensiva richiesta dai ricorrenti ed ha rimandato a novembre 1999 l’esame nel merito.
    Il 22 novembre 1999 la terza sezione bis del Tar Lazio, dopo aver ascoltato le parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
    Il 15 settembre 2000 il Tar Lazio ha depositato la sentenza . Le argomentazioni svolte dai giudici tolgono qualsiasi dubbio sulla legittimit della partecipazione dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
    Lo Snadir esprime profonda soddisfazione per aver contribuito con la propria determinazione alla salvaguardia della professionalit dei docenti di religione e della valenza culturale dell’Irc. 


    Redazione

  • d:\inetpub\wwwroot\snadir\Stato_Giuridico\la_legislatura_finita.asp

    La legislatura
    finita, ma…


    OTTERREMO LO STATO
    GIURIDICO


    Intervista con il
    segretario nazionale Ruscica


    Questa
    legislatura terminata prima che riuscisse a deliberare
    lo stato giuridico degli Idr: sar dunque la prossima a
    dovere dare una risposta positiva e concreta alle aspettative
    dei 24.000 docenti di religione sullo stato giuridico. 

    In questa attesa, per, viene spontaneo chiedersi se il
    lavoro sin qui svolto con tenacia e determinazione non sia
    andato perduto; su questo punto e sui principali temi del
    dibattito sulle legittime aspettative degli Idr, abbiamo
    intervistato il segretario nazionale dello SNADIR Prof.
    Orazio Ruscica:
    Il dialogo serrato con i parlamentari
    della precedente legislatura ha, senza dubbio, sortito leffetto
    di affrontare in modo serio ed approfondito la legittimit
    dellinsegnamento della religione cattolica nelle scuole
    statali in quanto insegnamento culturale e non catechistico.
    Un risultato molto importante che consente adesso di basare
    la discussione sullinsegnamento della religione cattolica
    sul concetto che esso dentro la scuola e si sviluppa
    secondo le stesse finalit della scuola, allo scopo di permettere
    allo studente di apprendere e gestire conoscenze, competenze
    e capacit dei contenuti essenziali del cristianesimo e
    delle sue espressioni pi significative, in dialogo con
    le altre confessioni cristiane e con le altre religioni:
    un insegnamento
    – conclude Ruscica – che al servizio
    degli studenti, delle famiglie e della scuola italiana ed
    europea


    Su queste precisazioni anche due autorevoli esponenti dei
    diesse (lOn.le Massimo DAlema e il sen. Gavino Angius
    nel settembre del 1999) hanno espresso una opinione molto
    positiva; in particolare il senatore Angius ha detto: E
    evidente che se lora di religione non catechismo ma tutte
    le cose che Ruscica espone, i motivi di accordo e di collaborazione
    sono molti.

    Se, grazie a queste dichiarazioni, appare pi vicino
    il momento in cui sar possibile eliminare la condizione
    di precariato in cui si trovano i docenti di religione,
    nel pieno rispetto degli accordi concordatari, rimane comunque
    il problema di un diffuso ostruzionismo che rallenta sensibilmente
    i tempi di attuazione dei programmi degli Idr: ad esempio,
    lo Stato giuridico stato approvato dal Senato in modo
    notevolmente diverso da quello che era stato elaborato dalla
    commissione ristretta.
    Il perch – afferma
    il Prof. Ruscica – da ricercare nellostinazione dellala
    pi a sinistra dei diesse (quella vicina alla Cgil) e nellaver
    permesso che questi parlamentari fungessero da ago della
    bilancia. Fino a dicembre del 1999, infatti, in commissione
    istruzione del senato vi era una maggioranza trasversale
    che permetteva alle forze di centro ed alla sinistra riformista
    (legata allidentit e ai valori del socialismo europeo)
    di proseguire liter della discussione su un binario equilibrato.
    In commissione la maggioranza era a favore di un giusto
    stato giuridico degli Idr: 12 a favore ed 11 contro. Tra
    i favorevoli – ovviamente – il senatore Occhipinti, relatore
    del disegno di legge; la sua nomina a Sottosegretario di
    Stato ai Trasporti richiedeva la sostituzione dello stesso
    in commissione e nel compito di relatore del ddl sullo stato
    giuridico: ma nel gennaio del 2000 la sostituzione del sen.
    Occhipinti con il diessino Pappalardo fece sbilanciare la
    commissione sul versante degli oppositori (11 contro 12!).
    Voglio sottolineare come la precedente composizione della
    VII Commissione invece era riuscita, il 28 luglio 1999,
    con una maggioranza trasversale, ad approvare il disegno
    di legge Occhipinti quale testo di discussione. Da quel
    momento lala pi oltranzista dei diesse (senatore Biscardi
    e senatrice Pagano che in occasione del voto furono messi
    in metta minoranza) condurr una battaglia contro un giusto
    stato giuridico degli Idr, sfociata poi nellapprovazione
    del disegno di legge sullo stato giuridico che penalizza
    l80% dei docenti di religione gi in servizio.


    Prioritari appaiono dunque degli interventi volti a cambiare
    la legge; a questo proposito, lo SNADIR si mosso attraverso
    molteplici linee dazione: quali le principali?


    Il Prof. Ruscica ce ne ha illustrate tre, messe in atto
    dal luglio 2000: 1) una petizione popolare emendativa:
    sono state raccolte 100.000 firme consegnate il 29 novembre
    2000; 2) un convegno nazionale tenutosi a Napoli il 30 ottobre
    2000 cui hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario
    alla Pubblica Istruzione, On.le Giuseppe Gambale, e don
    Vittorio Bonati, responsabile settore Irc della Cei. In
    quelloccasione abbiamo presentato gli emendamenti indispensabili
    per salvaguardare le legittime aspettative dei docenti di
    religione; 3) il contatto continuo con i parlamentari (membri
    della commissione lavoro e segretari di partito): ci ha
    portato alla presentazione da parte dei parlamentari di
    circa 130 emendamenti, di cui la maggioranza si articola
    sulle richieste dallo Snadir
    .

    Impegno continuo, dunque, eppure non si riusciti lo
    stesso a deliberare prima della fine della legislatura?

    Il problema di fondo non sta nel tipo o nella quantit
    di impegno profuso dallo SNADIR; anzi, a questo proposito
    c da dire che il nostro sindacato,
    – ribatte Ruscica
    per dimostrare la sua buona volont e per evitare
    irrigidimenti penalizzanti per tutti, ha perfino cercato
    di mediare tra le posizioni dei 24.000 Idr e quelle di una
    parte della sinistra arroccata su atteggiamenti di netto
    rifiuto, presentando alla
    commissione lavoro una interessante proposta basata su richieste
    notevolmente ammorbidite
    . Ma non c stato niente da
    fare! Le posizioni della controparte hanno continuato ad
    essere ingiustificatamente ed incomprensibilmente negative:
    ecco dove sta il fulcro del problema!
    .

    La situazione degli Idr non comunque la stessa in tutta
    Italia, tant che la Provincia Autonoma di Trento ha approvato
    lo stato giuridico degli Idr: come valuta tale deliberazione?


    La legge deliberata della provincia di Trento ha tenuto
    conto delle legittime aspettative dei docenti di religione
    gi in servizio. Aspettative che lo Snadir ha pi volte
    presentato ai Deputati e Senatori del Parlamento italiano.
    Lapprovazione delle norme della provincia autonoma ci conferma
    che lo Snadir si mosso nella giusta direzione. Il ricominciare
    una nuova fatica ci trova ancora pi pronti e caparbi. Appena
    sar insediato il nuovo Parlamento avvieremo con maggiore
    sollecitudine e determinazione le opportune iniziative per
    arrivare allapprovazione di un equilibrato stato giuridico
    dei docenti di religione.
     

    Per concludere un quesito di scottante attualit: considerato
    che ci troviamo in periodo strettamente preelettorale e
    che il comportamento degli Idr, di fronte al voto, mai come
    adesso pu avere una doppia valenza, cio etica e pratica;
    di fronte dunque alla possibilit o meno per gli Idr di
    astenersi dal voto.
    Lastensionismo non appartiene
    alla tradizione cristiana. Certamente lattuale campagna
    elettorale segnata da velenose delegittimazioni reciproche
    confonde e sconcerta lelettorato. Occorre allora che i
    docenti di religione, ma anche ogni elettore cristiano,
    maturi la propria scelta nel quadro di una grande chiarezza
    di progetti politici in grado di affrontare e risolvere
    i problemi sociali che interessano tutti i cittadini: salute,
    casa, lavoro, salario familiare, accesso alla cultura, accesso
    alle informazioni. A questi va ad aggiungersi per gli Idr
    la questione dello stato giuridico. Ritengo che ogni insegnante
    di religione sia in grado di scegliere in modo autonomo
    chi debba rappresentarlo in Parlamento. In questi anni i
    nostri colleghi hanno dimostrato che non sono disponibili
    a dare deleghe in bianco a nessun parlamentare. Ritengo
    che qualsiasi interlocutore avremo in Parlamento dovr essere
    in grado di dare una risposta positiva ed equilibrata ai
    24.000 docenti di religione che attendono il giusto riconoscimento
    della loro professionalit. Certamente la prossima maggioranza
    parlamentare
    – continua il Prof. Ruscica – non potr
    non riconoscere uno stato giuridico che corrisponda alle
    legittime aspettative degli Idr, quali: 

    a) istituzione delle classi di concorso per linsegnamento
    della religione nei vari ordini e gradi scolastici;

    b) nuove procedure per il reclutamento e labilitazione
    dei docenti di religione, che tenga conto dellidoneit
    per impartire lIrc;

    c) misure idonee per limmissione in ruolo dei docenti di
    religione gi in servizio, basate sul riconoscimento della
    professionalit acquisita, che abbiano le seguenti caratteristiche:

    * corso abilitante riservato;

    * due anni di servizio come requisito per accedere al corso
    abilitante riservato;

    * titoli di qualificazione professionale cos come previsti
    dal DPR 751/85;

    * riconoscimento del servizio prestato ai fini della graduatoria
    finale del corso abilitante riservato;

    * inserimento nella graduatoria permanente ad esaurimento
    (come gi previsto per altri insegnamenti: legge 124/99)
    dei vincitori del corso abilitante riservato; 

    * compilazione della graduatoria permanente sulla base dei
    titoli culturali e dei titoli di servizio;

    * la nomina in ruolo del personale inserito nella graduatoria
    permanente in relazione del 70% dei posti disponibili ogni
    anno.

    Certo, bisogna dire che lo SNADIR ha il merito di aver posto
    allattenzione del Governo, dei Parlamentari e delle organizzazioni
    sindacali la questione dello stato giuridico dei docenti
    di religione e di aver condotto da solo in questi 5 anni
    (soltanto nellultimo periodo si sono visto i soliti noti
    che cercavano di appropriarsi del merito) la lotta per il
    raggiungimento di questo obiettivo fino alla quasi approvazione.
    Mai si era arrivati a tanto!

    Ritengo per che subito dopo linsediamento del nuovo Parlamento
    – conclude a questo punto il Prof. Ruscica – le organizzazioni
    sindacali effettivamente rappresentative dei docenti di
    religione (e tra queste lo Snadir con il 20% della categoria),
    si attivino attraverso un percorso comune per proporre una
    forte azione di mobilitazione a favore della categoria.


    Rossella Sudano

  • StatoGiuridico/lettera_riservata.asp


    Modica, 09
    febbraio 2001 


    On.le
    PRESTIGIACOMO STEFANIA

    On.le BASTIANONI STEFANO

    On.le STELLUTI CARLO

    Camera dei Deputati

    ROMA


    RISERVATA





    Prot. 150





    Oggetto: C 7238 – Emendamenti indispensabili ed irrinunciabili.





    Gentilissimi Onorevoli,

    invio gli emendamenti indispensabili per un giusto riconoscimento
    dello stato giuridico dei docenti di religione.

    I punti su cui trattare sono i seguenti:

    1. la quota dei posti da mettere in organico (60%, 70% o
    80% non sono un problema);

    2. I posti non coperti con gli incarichi a tempo indeterminato
    possono essere assegnati con contratti di lavoro a tempo
    determinato;

    3. In sede di prima applicazione possiamo prevedere la partecipazione
    al Corso abilitante riservato dei docenti in servizio con
    almeno quattro anni (e non due come richiesto precedentemente);

    4. In sede di prima applicazione il programma di esame del
    corso abilitante potr accertare oltre la conoscenza della
    legislazione e dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti
    didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali
    si riferisce il Corso, anche la cultura posseduta dal candidato
    nel campo delle scienze sociali, filosofiche.

    5. Pu essere ritirato l’emendamento che sopprime l ‘art.4
    della legge 5 giugno 1930,n.824 e il comma 4 dell’art.309
    del D.L.vo 16 aprile 1994,n.297.

    Riteniamo invece assolutamente irrinunciabili gli emendamenti
    che prevedono:

    1. l’eliminazione della richiesta della laurea statale;

    2. la sostituzione del concorso con un Corso abilitante
    riservato

    3. quattro anni di servizio come requisito per accedere
    al Corso abilitante riservato;

    4. i titoli previsti dall’Intesa per partecipare al corso
    abilitante riservato;

    5. il riconoscimento del servizio prestato ai fini della
    graduatoria finale del Corso abilitante riservato;

    6. l’inserimento in graduatoria permanente ad esaurimento
    (come gi previsto per altri insegnamenti: legge 124/99)
    dei vincitori del Corso abilitante riservato;

    7. la compilazione delle graduatorie permanenti sulla base
    dei titoli culturali e dei titoli di servizio;

    8. la nomina in ruolo del personale inserito nella graduatoria
    permanente in relazione al 60 oppure 70 per cento dei posti
    disponibili ogni anno;



    Questo il massimo che possiamo “obtorto collo” accettare.
    Altre concessioni vorrebbero dire tradire il consenso e
    il gradimento della categoria e dei centomila firmatari
    della petizione popolare n. 1731.

    Grati della attenzione mostrata, auguro un cordiale saluto.



    Il Segretario Nazionale

    Prof. Orazio Ruscica



    Allegato: 

    1. Emendamenti
    irrinunciabili
    ;

    2. Sinossi pdl 7238 ed emendamenti irrinunciabili