Categoria: Sezione Fittizia
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Scrutinio finale & esame di qualifica
E’ necessario distinguere tra i tradizionali esami di qualifica e quelli di
cui al D.M. 24/02/1992 e al D.M. 23/04/1992. Mentre per i primi si procedeva
distinguendo tra scrutini ed esami di qualifica, oggi invece in base alla nuova
normativa lo scrutinio diventa oramai la prima parte della valutazione (scrutini
+ esame di qualifica).
Inoltre anche l’art.22 lettera A) , comma 6 dell’O.M. 65 del 20 febbraio 1998
stabilisce che «lo scrutinio finale () costituisce la prima parte della
valutazione» degli esami di qualifica. Ma procediamo con ordine.
L’organo deputato allo scrutino è il Consiglio di classe. Pertanto, ai sensi
del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della P.I. e Conferenza
Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento
statale italiano giusto DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR
23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica è assegnata
“dignità pari a quella di tutte le altre discipline” e in relazione a tale
presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente
scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti
incaricati dell’insegnamento di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal punto
2.7 della citata intesa, “fanno parte della componente docente degli organi
scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti” e
“partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto che può anche
essere determinante.
Al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del
Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei
docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale, va riconosciuto,
per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il
diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti agli scrutini
finali.
Ora al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e
formativi il Consiglio di classe sottoporrà gli alunni a prove strutturate
. Queste ultime possono essere interdisciplinari oppure riferite a
singole discipline . Le prove strutturate sono quindi una premessa
indispensabile per poter procedere allo scrutinio finale.
E’ vero che per l’Irc in luogo di voti ed esami viene redatta una
comunicazione riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento
e il profitto che ne ritrae (art.309, comma 4 del D.L.vo. 16 aprile 1994,
n.297). Ed è altrettanto vero che l’insegnamento della religione cattolica è
impartito nel quadro delle finalità della scuola e ha pari dignità formativa e
culturale al pari delle altre discipline (punto 4.1 DPR 751/85). Poiché, il
Consiglio di classe deve poter verificare il conseguimento degli obiettivi
cognitivi e formativi, nulla vieta al docente di r.c. di approntare le prove
strutturate per l’irc (interdisciplinari o singole).
Inoltre, il Consiglio di classe elabora per ciascuna materia un giudizio
analitico sul profilo conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove
strutturate finali, nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio
sintetico . Ovviamente il docente di religione non proporrà un voto ma un
aggettivo che tenga conto dell’impegno, della partecipazione e del profitto;
dovrà altresì elaborare un giudizio sintetico.
Diversamente dallo scrutinio, cioè nell’esame di qualifica, che costituisce
la seconda parte valutazione, il docente di religione non partecipa, in quanto
l’Irc non è materia oggetto di esame. Questa seconda parte della valutazione è
di competenza della commissione di esame, composta dal preside, dagli
insegnanti dell’ultimo anno del corso di studi, purché di materie oggetto di
esame .
Pertanto, il preside deve far partecipare il docente di religione alla prima
parte della valutazione, che consiste in uno scrutinio finale, dove vengono
acquisiti dal Consiglio di classe altri elementi utili per la valutazione degli
alunni.
Nel caso in cui il preside voglia escludere i docenti di religione dalla
prima parte della valutazione (scrutinio), il docente può impugnare le
operazioni di esame di qualifica, per gli alunni che si sono avvalsi
dell’insegnamento della religione cattolica, davanti alle competenti autorità
giudiziarie.
O. Ruscica
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Scrutini_finali_05.asp
SCRUTINI FINALI
Avviso per non essere
discriminati
Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio finale si ricordi che,
qualora vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, deve far inserire a
verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini
della costituzione della maggioranza. E’ utile ricordare che:
1) la
valutazione dell’IRC va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui
prospetti da affiggere all’albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824;
C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
2) La mancata partecipazione dei
docenti di R.C. agli scrutini che si sono avvalsi dell’IRC invalida gli scrutini
(artt.1-3-31-40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22
marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio
1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14
maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001).
3)
L’esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d’istituto
“illuminati” non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla
invalidità degli scrutini.
Bisogna formulare giudizi analitici che esprimano
“la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun
candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e
formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e
partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini”
(comma 3, art.40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266 del 21
aprile 1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio
1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14
maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall’O.M.
n.56/2002).
Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli
scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza,
potranno inserire nel verbale .
« L’alunno/a ………………….. ha
seguito le attività didattiche …………………………. (inserire tutto
il giudizio analitico positivo o negativo). Questo giudizio motivato, messo a
verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è da ritenersi valido a tutti gli effetti
giuridici per la determinazione dell’ammissione ( o non ammissione)
dell’alunno/a ………………………. alla classe ……………. (o agli
esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall’art.7 della
legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del
28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31
dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996,
dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M.
n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dalla
sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95
del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza n.130/96 del
14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia,
dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del
20/12/1999 del TAR – Toscana, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n90/2001 e dall’O.M.
56/2002».
Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto o qualche
collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete
alla precedente nota:« Poiché si insiste a non voler tener conto della validità
giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della
classe ……. del ……..(data), ore………., DICHIARO che per palese
violazione delle norme succitate l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a
……………………… alla classe ……… ( o agli esami di licenza
media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla.Dichiaro, inoltre, che impugnerò
giurisdizionalmente il presente atto del consiglio di classe per vizio di
legittimità nelle sedi competenti».
In quest’ultimo caso i colleghi, dopo
aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci
tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare
ricorso alle sedi competenti.
Redazione
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Dichiarazione_inserire_verbale_05.asp
Qualora gli Idr venissero esclusi dalla
attribuzione del credito scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale
della dichiarazione di illegittimità-nullità delle operazioni di scrutinio
finale, chiedere copia dei verbali, mettersi in contatto con la segretaria
nazionale dello Snadir al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla
competente autorità giudiziaria
DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE
Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della
P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di
legge nell’ordinamento statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751
successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della
religione cattolica è assegnata “dignità pari a quella di tutte le altre
discipline” e che in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo
agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, i docenti incaricati dell’impartimento di quest’ultimo,
secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della
componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto
che può anche essere determinante.
Premesso che, ai sensi dell’art.11 del
Regolamento di esecuzione emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al
Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello scrutino
finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un
apposito punteggio denominato “credito scolastico” – da determinarsi con
riguardo al profitto nonché all’assiduità della frequenza scolastica,
all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle
attività complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo – che va
assommato a quello delle prove scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione
del voto dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione
secondaria superiore.
Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M.
n.128 del 14 maggio 1999, confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono che:
“I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono
di tale insegnamento” (comma 2) e che “l’attribuzione
del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che
degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio
formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con
il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero
l’attività alternativa e il profitto che ne ha
tratto“.
Constatato che in data 15/9/2000 il Tar
Lazio, terza sezione bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione
dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
Ritenuto, conseguentemente
a dette premesse, che al docente di religione cattolica, quale componente a
tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente
corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio
finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, va riconosciuto,
per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il
diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
del cennato punteggio denominato credito scolastico.
Ciò premesso e ritenuto
il/la sottoscritto/a prof. ______________________ docente di religione
cattolica, considerato che in questa sede gli è stato inibito di partecipare
alle valutazioni e votazioni per l’atttribuzione del credito scolastico,
eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione
cattolica, la illegittimità-nullità per tale parte e profilo delle presenti
operazioni di scrutinio finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla
competente autorità
giudiziaria.
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Qualora gli Idr venissero esclusi dalla
attribuzione del credito scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale
della dichiarazione di illegittimità-nullità delle operazioni di scrutinio
finale, chiedere copia dei verbali, mettersi in contatto con la segretaria
nazionale dello Snadir al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla
competente autorità giudiziaria
DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE
Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della
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legge nell’ordinamento statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751
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religione cattolica è assegnata “dignità pari a quella di tutte le altre
discipline” e che in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo
agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, i docenti incaricati dell’impartimento di quest’ultimo,
secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della
componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto
che può anche essere determinante.
Premesso che, ai sensi dell’art.11 del
Regolamento di esecuzione emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al
Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello scrutino
finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un
apposito punteggio denominato “credito scolastico” – da determinarsi con
riguardo al profitto nonché all’assiduità della frequenza scolastica,
all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle
attività complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo – che va
assommato a quello delle prove scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione
del voto dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione
secondaria superiore.
Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M.
n.128 del 14 maggio 1999, confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono che:
“I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono
di tale insegnamento” (comma 2) e che “l’attribuzione
del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che
degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio
formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con
il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero
l’attività alternativa e il profitto che ne ha
tratto“.
Constatato che in data 15/9/2000 il Tar
Lazio, terza sezione bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione
dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
Ritenuto, conseguentemente
a dette premesse, che al docente di religione cattolica, quale componente a
tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente
corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio
finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, va riconosciuto,
per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il
diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
del cennato punteggio denominato credito scolastico.
Ciò premesso e ritenuto
il/la sottoscritto/a prof. ______________________ docente di religione
cattolica, considerato che in questa sede gli è stato inibito di partecipare
alle valutazioni e votazioni per l’atttribuzione del credito scolastico,
eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione
cattolica, la illegittimità-nullità per tale parte e profilo delle presenti
operazioni di scrutinio finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla
competente autorità
giudiziaria.
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Credito_DDC_Adozioni_05
I crediti
CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA
I “crediti” che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …” (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece, consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999) : il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2.
Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volontà dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione “ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.” (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998).
Riepilogando:
– tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
– anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).
Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione ?
Sono :
a – giudizio formulato dal docente di religione.
b – assiduità della frequenza scolastica.
c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
e – eventuali crediti formativi documentati.
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6).
Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.
Il Documento del Consiglio di classe
Alla commissione degli esami di Stato dev’essere consegnato, entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio di classe relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento. i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005).
Adozioni libri di testo
Come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade per la scuola secondaria superiore, la terza decade per la scuola elementare e media) i collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta dei libri di testo.
La circolare prot. 5036 del 13 marzo 2003 richiama i criteri e le modalità operative che presiedono a tale adempimento nella scuola secondaria. “L’adozione dei libri di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa”. Ricordando subito dopo che la scelta del libro di testo attiene “ai compiti attribuiti al collegio dei docenti” la circolare esorta i docenti ad effettuare “una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle novità editoriali intervenute”.
Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2002 (Decreto scuola primaria; Decreto scuola secondaria) fissa il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per il primo anno della scuola media e della scuola superiore. Tale tetto può essere sforato nel limite del 10%. In ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicente consigliato. La C.M. n. 46 del 22 aprile 2005 ha indicato le novità che riguardano l’insegnamento della religione cattolica nella primaria e nella scuola secondaria di 1° grado. Nulla è invece cambiato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l’intero corso dell’istruzione secondaria di secondo grado cattolica.
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Mario Di Raimondo -
Il Tar del Lazio dice sì
Il presente articolo gi pubblicato su Professione ir 6/2000 viene riproposto in quanto tuttora utile per quanti impegnati nelle operazioni scolastiche di fine anno
Credito scolastico: Il Tar Lazio dice s all’Irc
Lo Snadir a difesa dei docenti di religione e dell’Irc
La Tavola Valdese, l’Unione delle Comunit Ebraiche, il Comitato Torinese per la laicit della scuola, il Centro Romano di iniziativa per le difese dei diritti nella scuola, il Comitato nazionale “per la scuola della Repubblica” e la Federazione delle Chiese evangeliche hanno proposto nel mese di giugno 1999 ricorso al Tar Lazio contro l’O.M. n.128 del 14 maggio 1999. Lo Snadir si costituito in opponendum per tutelare la valutazione dell’Irc nel credito scolastico.
Il Tar – Lazio ha esaminato il 12 luglio 1999 la richiesta dei ricorrenti di sospensiva dell’ordinanza ministeriale n.128 del 14 maggio 1999 nella parte in cui prevede la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica per la determinazione del credito scolastico.
Lo Snadir a tutela degli insegnanti di religione si costituito per resistere al ricorso con l’intervento in opposizione teso a dimostrare l’infondatezza dell’istanza proposta dai ricorrenti.
Il Tar – Lazio non ha accolto la richiesta di sospensiva richiesta dai ricorrenti ed ha rimandato a novembre 1999 l’esame nel merito.
Il 22 novembre 1999 la terza sezione bis del Tar Lazio, dopo aver ascoltato le parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Il 15 settembre 2000 il Tar Lazio ha depositato la sentenza . Le argomentazioni svolte dai giudici tolgono qualsiasi dubbio sulla legittimit della partecipazione dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
Lo Snadir esprime profonda soddisfazione per aver contribuito con la propria determinazione alla salvaguardia della professionalit dei docenti di religione e della valenza culturale dell’Irc.
Redazione