Categoria: Sentenze

  • I ricorsi dei docenti precari: una tappa ulteriore e determinante

    Oggi è stata pubblicata la sentenza del 12 giugno 2025 della Corte d’Appello di Napoli tra il MIUR e l’Ufficio scolastico da una parte e diciassette docenti precari di religione dall’altra. Si è costituita in giudizio anche la Federazione Gilda-Unams, condividendo le ragioni dei precari portate all’attenzione del Giudice. Tutto ha origine dal ricorso depositato in data 31.7.2015 presso il Tribunale di Napoli.

    Si tratta di una sentenza molto importante perché chiamata ad esprimersi sulla misura della applicabilità al sistema legislativo italiano di quanto affermato, sul piano europeo, circa la riconversione del contratto di lavoro dei docenti precari da tempo determinato a tempo indeterminato o, in alternativa, al riconoscimento di un risarcimento che possa ritenersi dissuasivo alla reiterazione ingiustificata dei contratti temporanei.

    Fin qui potrebbe sembrare una delle tante sentenze favorevoli ottenute dallo Snadir (Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione, aderente alla Federazione Gilda-Unams) che da sempre ha sostenuto questo tipo di azioni legali a tutela dei lavoratori della scuola. Ma qui ci troviamo all’origine dello specifico contenzioso, oggi noto a tutti, determinato dal fatto che il Tribunale del Lavoro di Napoli decise di rimettere l’intera questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE, che si è poi espressa con la sentenza del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-282/19, in favore delle ragioni dei precari ricorrenti. Nel percorso giurisdizionale italiano in tema di precariato la sentenza C-282/19 della Corte di Giustizia UE rappresenta un punto di demarcazione: c’è un “prima” e un “dopo”. Oggi tutte le sentenze dei Giudici italiani si richiamano a tale pronuncia per sostenere le ragioni dei precari e si rifanno al “principio di non discriminazione”.

    L’autorevole pronuncia della Corte di Giustizia UE tuttavia non è bastata, infatti l’Amministrazione scolastica ha presentato ricorso in Corte d’Appello e oggi, con la positiva sentenza che stiamo commentando troviamo ancora conferma che i meccanismi che generano precariato sono sempre da sanzionare. Sono trascorsi esattamente dieci anni dall’inizio di questo specifico contenzioso, e nel frattempo si sono sommate quasi cinquanta sentenze di Corte di Cassazione a confermare che la fiducia riposta nello Snadir è stata premiata e che la tenacia del nostro sindacato ha lasciato, ancora una volta, il segno.

    Orazio Ruscica, Segretario nazionale dello Snadir, ha commentato:“Siamo davanti a una sentenza che non è solo il riconoscimento del diritto dei docenti precari di religione, ma anche della costanza e della visione strategica dello Snadir. Questa decisione afferma chiaramente che il precariato scolastico non può più essere trattato come una condizione ordinaria. La nostra battaglia legale, avviata oltre dieci anni fa, ha avuto un ruolo determinante nel porre le basi per questo cambiamento.”

    Ernesto Soccavo, Vicesegretario Nazionale, aggiunge: “Il risultato ottenuto oggi conferma che la strada dei ricorsi è stata ed è tuttora necessaria. Non ci siamo mai fermati, neanche di fronte alle resistenze dell’Amministrazione. Con questa sentenza si apre una nuova fase di rafforzamento del principio di tutela contro l’abuso dei contratti a termine.”

    Lo Snadir e la Federazione Gilda-Unams, costituitisi in giudizio a fianco dei ricorrenti, continueranno a sostenere i diritti dei docenti di religione, ribadendo che il precariato non può diventare la regola, ma deve essere contrastato con ogni mezzo lecito e legittimo.

    Fgu/Snadir – 26 giugno 2025, h. 18 

  • 43 sentenze di Cassazione e 3 ‘abbandoni’ del MIM Riconosciute ancora una volta le ragioni dello Snadir

    Orazio Ruscica: “Fossimo nel mondo del baseball, parlerei di partite vinte per ‘manifesta superiorità’. I tanti ricorsi a buon fine e quest’altra rinuncia del Ministero, dimostrano la bontà dell’azione del nostro sindacato e la necessità che termini subito il precariato con i concorsi”

    Dopo 43 sentenze di Cassazione, adesso sono tre le sentenze per abbandono dopo che si è concluso con esito favorevole per la ricorrente, il giudizio presso la Corte di Cassazione inerente a una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. La Cassazione, in osservanza della procedura, aveva invitato il Ministero dell’Istruzione del Merito (Avvocatura dello Stato) a considerare di rinunciare al ricorso proposto contro la sentenza risarcitoria favorevole alla docente precaria di religione, iscritta Snadir.

    Il MIM ha ascoltato il ‘consiglio’ della Corte suprema ed ha rinunciato al ricorso. Dunque, il giudice della Cassazione ha confermato le sentenze in Corte d’Appello che a loro volta, riprendendo le motivazioni della CGUE del 13 gennaio 2022 e quelle contenute in altre sentenze di Cassazione, ribadiscono che l’indefinito rinnovo dei contratti a tempo determinato otre i 36 mesi per esigenze durevoli rappresenta un abuso e non risponde a ragioni oggettive.

    “In attesa della pubblicazione dei due bandi di assunzione, ordinario e straordinario – commenta soddisfatto Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir – il nostro sindacato continuerà ad avviare azioni legali finalizzate alla tutela dei docenti precari di religione. E’ un solco che abbiamo tracciato, che pruduce per noi vittorie in serie. Prima, le ‘partite’ giudiziare le giocavamo vincendole tutte. Adesso, direi saggiamente, il MIM decide di fermarsi prima e di ciò non possiamo che prenderne atto con soddisfazione. In ogni caso, non siamo disposti a fermarci nell’azione di tutela dei nostri docenti. Per informazioni c’è l’indirizzo email dedicato: ricorsi@snadir.it”

     

    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 22 aprile 2024, h. 8

  • Corte d’Appello di Bari: la reiterazione dei contratti a termine è illegittima

    Altre sentenze d’Appello che di nuovo hanno solo la matrice di emissione ma confermano il dato giurisprudenziale favorevole a Snadir. Riguardano l’ormai assodato e certificato abuso della reiterazione dei contratti di lavoro degli insegnanti di religione oltre i 36 mesi di servizio.

    Questa volta, a esprimersi è stata la Corte d’appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale del lavoro del capoluogo pugliese, dichiarando illegittima e abusiva la reiterazione delle assunzioni a termine e ribadendo i principi già affermati nella sentenza della CGUE, ossia che l’idoneità e l’eventuale sua revoca non costituiscono un motivo obiettivo per giustificare la reiterazione dei contratti a tempo determinato degli insegnanti di religione oltre i 36 mesi di servizio.

    “Anche questa volta, come già successo in passato tante volte, i ricorrenti, sostenuti dalla Fgu/Snadir, otterranno il giusto risarcimento del danno (compresi gli interessi legali) in quanto è dichiarata illegittima la reiterazione dei contratti a termine per la durata superiore a 36 mesi”, il laconico commento di Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir. “Sono sentenze che non ci sorprendono, che confermano la forza delle nostre ragioni, che riaffermano il principio della cancellazione di ogni forma di precariato perché è illegittimo. E i giudici, in questo senso, altro non fanno che applicare la legge, dando forza a quella che non è solo una nostra convinzione ma un dato suffragato da fatti e sentenze delle corti di appello e cassazione. Snadir – ha aggiunto Ruscica – continua ad avviare e sostenere tutte le azioni legali finalizzate alla tutela dei docenti precari di religione”.

    Per informazioni puoi scrivere all’indirizzo email dedicato ricorsi@snadir.it

     

    Professione ir – 23 gennaio 2024