Categoria: Scrutini, Credito ed Esami
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Esami di Stato nel primo ciclo a.s. 2020/2021
Anche quest’anno, visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, disciplinato dall’OM n. 52 del 3 marzo 2021, consiste in una sola prova orale durante la quale i candidati presenteranno un loro elaborato che andrà consegnato al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. Il consiglio di classe assegnerà agli alunni la tematica da sviluppare entro il 7 maggio 2021. L’esame di Stato si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse con l’andamento della situazione epidemiologica) tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. Gli elaborati degli alunni potranno, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti, abbracciare anche quelli sviluppati e acquisiti durante le ore di religione.In discontinuità con le decisioni assunte lo scorso anno, sarà necessaria l’ammissione all’esame da parte del consiglio di classe deliberata durante lo scrutinio finale. Condizioni per essere ammessi: aver frequentato tre quarti del monte ore annuali e non essere incorsi in sanzioni disciplinari (art. 4 DPR 249/98). Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame.Non è previsto, invece, come requisito di ammissione lo svolgimento delle prove Invalsi che, per il solo a.s. 2020/21, sarà derogato, fermo restando che le predette prove si svolgeranno, condizioni epidemiologiche permettendo:L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa, insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per i percorsi a indirizzo musicale.Dalla data di assegnazione della traccia fino alla consegna dell’elaborato, i docenti forniranno tutto il supporto per l’elaborazione dello stesso, guidando e consigliando gli studenti.L’esame si svolgerà in presenza, se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno o se il dirigente scolastico non ravvisi la possibilità di garantire le misure di sicurezza dovute. In tal caso l’esame si svolgerà in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza.Sempre in videoconferenza è previsto lo svolgimento dell’esame per i candidati impossibilitati ad essere presenti perché ospedalizzati o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.Ogni commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo conto della padronanza della lingua italiana, delle competenze logico-matematiche e delle lingue straniere. La valutazione finale sarà espressa in decimi e potrà essere accompagnata dalla lode con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. Gli esiti dell’esame, con indicazione del punteggio finale sono pubblicati nell’area documentale del registro elettronico.Nulla cambia per gli alunni privatisti. Anch’essi riceveranno la tematica da sviluppare entro il 7 maggio e dovranno consegnare l’elaborato entro il 7 giugno.Circa l’Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti all’esito dello scrutinio è attribuito all’adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di cui all’allegato A.3 alle Linee Guida, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, e di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro, assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della partecipazione dall’adulto alle attività didattiche svolte..All’adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.ll’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l’esame di stato conclusivo del percorso di studio all’articolo 4, comma2, lettera a) predetto Regolamento entro il mese di marzo 2022.Snadir – Professione i.r. – 6 marzo 2021 -
Pubblicata l’O.M. che fissa i criteri di costituzione delle commissioni d’esame nella secondaria di secondo grado
Confermata la possibilità per gli insegnanti di religione di candidarsi alla Presidenza delle commissioniCon l’O.M. n.54 del 3 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione ha disposto circa le “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”.L’Ordinanza ministeriale stabilisce che sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.In subordine sono indicate poi una serie di categorie che, invece hanno facoltà di presentare domanda.I docenti di religione con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, potranno concorrere alla nomina solo come Presidente.Essi dovranno specificare di essere in possesso dell’abilitazione del secondo grado scolastico; non è necessario indicare la materia di nomina e/o classe di concorso [cfr. art. 7, comma 4, lettera e)].Altro requisito necessario richiesto ai docenti aspiranti presidenti di commissione è quello dei dieci anni di servizio di ruolo.Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.L’accesso degli insegnanti di religione alla funzione di Presidente di commissione, pur non esplicitata, potrebbe determinarsi in considerazione di quanto disposto, nella medesima O.M., anche all’art. 7, comma 3, lettera f), secondo il quale, più genericamente, possono presentare istanza “i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale”.Proseguendo, a maggior ragione, dovrebbe ritenersi possibile l’accesso degli insegnanti di religione sulla base di quanto disposto, nella medesima O.M., anche all’art. 7, comma 3, lettera g) secondo il quale possono presentare istanza “i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo”.I presidenti sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento; ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d’ufficio.Gli aspiranti presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio (o di completamento), né in altre scuole del medesimo distretto scolastico, né in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso.
Snadir – Professione i.r. – 5 marzo 2021 – h.10,00
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Valutazione scuola primaria, il Ministero dell’istruzione trasmette l’Ordinanza e Linee guida
Il Ministero dell’istruzione – dopo il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione – ha trasmesso le Linee Guida e l’Ordinanza Ministeriale riguardanti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria- Nota prot. 2158 del 4 dicembre 2020. Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative
- Decreto ministeriale prot. 172 del 4 dicembre 2020. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria
- LINEE GUIDA La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria
Snadir – Profesisone i.r. – 4 dicembre 2020
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Ministero dell’istruzione: chiarimenti e indicazioni su esami di Stato e valutazione
Dopo l’emanazione delle “Ordinanze ministeriali n.9, n.10 e n.11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative” da parte del Ministero dell’istruzione, si è reso necessario per la Direzione Generale per gli Ordinamenti l’emanazione di una nota (Nota 8464 del 28 maggio 2020) di chiarimento delle stesse. Da notare come ancora una volta il documento è prodotto senza alcun confronto sindacale, anche su materie relative alle condizioni di sicurezza in cui devono svolgersi gli esami in presenza.
Questi i contenuti della circolare.OM 9/2020. Esami di Stato nel primo ciclo di istruzioneRiguardo alla presentazione dell’elaborato si precisa che il candidato dovrà presentarlo davanti al consiglio di classe al completo, non escludendo la possibilità da parte dei docenti di porre domande di approfondimento sul lavoro svolto.Il consiglio di classe è presieduto dal coordinatore di classe. Ecco che, qualora l’elaborato riportasse contenuti o collegamenti relativi alla disciplina Religione cattolica, il docente può chiedere spiegazioni o fare domande solo sull’’elaborato, precludendo qualsiasi forma di interrogazione. Questo naturalmente vale per tutti i docenti.E’ richiamata l’importanza di una griglia di valutazione dell’elaborato differenziata tra candidati esterni ed interni. Ricordiamo che ai sensi dell’ordinanza la presentazione dell’elaborato è obbligatoria solo per i candidati privatisti. In merito allo scrutinio finale si richiede che questo sia presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato. Si raccomanda di non attribuire quest’anno alcun voto di ammissioneOM 10/2020. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzioneRiguardo alla predisposizione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo si precisa che l’argomento dovrà essere assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo e che la trasmissione entro il primo giugno dovrà prevedere modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione. Gli studenti dovranno trasmettere il loro elaborato per posta elettronica entro il 13 giugno ai docenti di indirizzo, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica posta della scuola o casella dedicata. In caso di mancata presentazione dell’elaborato, l’argomento assegnato sarà comunque oggetto della prova di esame e in sede di valutazione si terrà conto della mancata presentazione. La circolare ribadisce che i materiali per il colloquio debbono essere predisposti il giorno stesso dei colloqui, prima del loro inizio.Come previsto dal paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado, il dirigente scolastico, sulla base delle certificazioni mediche prodotte, identifica i “ lavoratori fragili” che possono usare modalità di partecipazione alle commissioni d’esame in videoconferenza.OM 11/2020. Valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020Richiamando gli art. 3, comma 4 e art. 4, comma 4, si definisce che tutte le valutazioni inferiori a sei decimi devono essere riportate, oltre che nei documenti di valutazione, nei prospetti generali da pubblicare all’albo online della scuola. Il Piano degli apprendimenti dovrà essere compilato anche per le discipline non insegnate nella classe successiva e rientra tra gli obiettivi di apprendimento dell’a.s. 2020/21: del raggiungimento o mancato raggiungimento dei relativi obiettivi si terra’ conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/21, secondo criteri stabiliti dal collegio del docenti.- Nota n.9168 del 9 giugno 2020. Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
- Nota AOODGOSV 8464 del 28 maggio 2020. Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative
- Crediti – Documento Consiglio di Classe – Scrutini Finali – Valutazione dell’Irc e del comportamento – a.s. 2019/2020
- Tabelle per attribuire il credito scolastico – a.s. 2019/2020 (le schede sono puramente orientative)
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2019/2020
- O.M. valutazione: una saldatura tra due diversi anni scolastici
- Esami di Stato del secondo ciclo
- Esami primo ciclo al via con tante necessarie novità
Snadir – Professione i.r. – 3 giugno 2020 – h.10,00
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CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – SCRUTINI FINALI – VALUTAZIONE DELL’IRC E DEL COMPORTAMENTO – a.s. 2019/2020
I crediti
I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …" (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 60 punti di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione[1] (dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.Occorre tener presente che ai sensi del D.Lgs 62 del 2017 e successivamente O.M. n.10 del 16 maggio 2020 (Allegato A) sono state modificate le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico.La commissione di esame, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui al comma 5 dell’art.18 D.Lvo 62/2017, a condizione che:a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.Con specifico riferimento al credito scolastico, l’insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi[2] (dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020):- il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico (art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica;
- il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione [3] nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa[4] ( dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 ).
Dalla lettura del dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020[5] si deduce la volontà dell’amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione che prevedeva che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto fosse risultato determinante, sarebbe diventato un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998; TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010).Riepilogando:- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
- l’insegnamento della religione cattolica non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
- l’insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla determinazione del credito scolastico per la parte inerente alla cosiddetta “banda di oscillazione”.
Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020[6]. L’Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 12 a 13 (il credito scolastico).Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all’interno della banda di oscillazione?Sono :a – valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).b – assiduità della frequenza scolastica.c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’Insegnamento della religione cattolica).d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.e – eventuali crediti formativi documentati.L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020) [7].Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo che faccia riferimento ai contenuti disciplinari dell’insegnamento della religione (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2019/2020
- Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2019/2020 (le schede sono puramente orientative)
Il Documento del Consiglio di ClasseAlla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 30 maggio (dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020) [8] relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.Il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.Il documento illustra inoltre:a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»;b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.Il documento del consiglio di classe è pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020)[9].Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n.10 del 16 maggio 2020) [10].Scrutini finaliE’ importante fare una distinzione: la questione dell’attribuzione del credito scolastico da parte dell’insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la “Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. a.s. 2019/2020”).Chiaramente quest’anno scolastico non si porrà la questione riguardante la deliberazione a maggioranza per l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami, in quanto gli studenti sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni che prevedono l’ammissione alla classe dei soli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, oltre alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (cfr. art. 4, commi 5 e 6, e art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n.122).Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamentoLa Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che “le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi”; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell’insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che “è espressa senza attribuzione di voto numerico” (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell’insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall’art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.L’art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla “valutazione del comportamento degli studenti” del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85, del D.Lgs. 296/94 e D.P.R. 175/2012 l’insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.La Redazione- O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
- O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
- Allegato A – O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Crediti
- Allegato B – O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Griglia di valutazione della prova orale
- Il documento del Cts
- La convenzione con la Croce Rossa
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2019/2020
- Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2019/2020 (le schede sono puramente orientative)
- O.M. valutazione: una saldatura tra due diversi anni scolastici
- Esami di Stato del secondo ciclo
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
- TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è “determinante” in sede di scrutinio finale – L’Insegnamento della religione concorre all’attribuzione del credito scolastico
- Il TAR Lazio conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico
- Consiglio di Stato – Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010. L’insegnamento della religione concorre alla determinazione del credito scolastico
- SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
- O.M. n.350 del 2 maggio 2018- Istruzioni esami di stato secondo ciclo – 2017-2018
- O.M. prot.257 del 4 maggio 2017. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. A.S. 2016/2017
- O.M. n. 252 del 19-04-2016 esami di Stato conclusivi a.s. 2015/2016 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali
- O.M. n.11 prot. 320 del 29 maggio 2015. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015
- O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014
- O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012
- Decreto Ministeriale n. 42 dell’11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 – Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2012/2013
- Decreto Ministeriale n. 43 dell’11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 – Tetti di spesa per le adozioni libri di testo negli Istituti d’istruzione secondaria di I e di II grado, per l’anno scolastico 2012/2013
- O.M. n. 42 del 6 maggio 2011
- O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010
- D.M. n.99 del 16 dicembre 2009
- Allegato al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Tabelle A, B e C
- D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009
- Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1/9/2008 n.137, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009
- Circolare Ministeriale n.50 del 20 maggio 2009. Disposizioni in vista della conclusione dell’anno scolastico 2008-2009
- Circolare Ministeriale n.51 del 20 maggio 2009. anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- Circolare Ministeriale n.46 prot.4777 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell’esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009)
- O.M. n.40 dell’8 aprile 2009
- Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009
- O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008
- GRANDI NOVITA’ SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE
- Consiglio di Stato – Sez. Sesta – Ordinanza n.2920/2007. Respinta l’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater – n.2408/2007. L’Irc entra nel credito scolastico
- MPI – Nota prot. 5664 del 31 maggio 2007
- Consiglio di Stato – Sez. VI – n.2699/2007sospensione dell’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater – n.2408/2007
- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007
- Tar Toscana – Sent. 5528 del 3 novembre 2005 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L’insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale
- Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale
- TAR TRENTO – Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L’IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti
- Tar Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000. Gli studenti fruitori dell’IRC hanno diritto a vedersi riconosciuto l’impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline
- TAR Lombardia – Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E’ illegittima l’omessa considerazione dell’insegnante di religione ai fini del computo per la determinazone della maggioranza
- Tar Toscana – Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l’istanza di sospensiva. Nello strutinio finale Il voto dell’IdR vale
- TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell’insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza
- TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza
Snadir – Professione i.r. – 24 maggio 2020
[1]O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art.8 dell’O.M. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015 , art.8 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018,dell’art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019 , dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[2]Art. 3 n.1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007,art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009; art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[3] L’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dell’art.8 dell’O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008, dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, dell’art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 , dell’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 dell’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[4] Punto n.2. dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, all’art. 8, comma 14 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, all’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013 e dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 dell’11 marzo 2019 , dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[5]Comma 3 dell’art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009,dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011,art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019 , dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[6] Punto n. 3 dello stesso art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, dal comma 14 dell’art. 8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, dall’art.6, comma 3 del DPRn.122 del 22giugno 2009,dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[7]O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell’art.8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; comma 6 dell’art. 8 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, comma 6 art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 aggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[8]Art.6 dell’O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010, art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art.6 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell’art.6 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.6 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[9] O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008,art. 6dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art. 6 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 6 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.6 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell’art.6 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.6 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.6 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020.[10] O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009;O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012, O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; l’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, O.M. n.250 del 2 maggio 2018, O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, O.M. n.10 del 16 maggio 2020 . -
Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolas
Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico
Poiché in questo collegio docenti/consiglio di classe del………………. si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l’interesse e il profitto – dimostrati da chi ha frequento l’insegnamento della religione cattolica – nell’attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell’art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012, dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013, dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014 e dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, dell’art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 ; ribadendo che – in sede di scrutinio finale – l’insegnamento della religione cattolica concorre all’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009),DICHIAROe faccio rilevare ai presenti, sulla base della normativa sopra indicata, LA NULLITA’ dell’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.Snadir – Professione i.r. – 24 maggio 2020 -
ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
- Crediti – Documento Consiglio di Classe – Scrutini Finali – Valutazione dell’Irc e del comportamento – a.s. 2019/2020
- Tabelle per attribuire il credito scolastico – a.s. 2019/2020 (le schede sono puramente orientative)
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2019/2020
- O.M. valutazione: una saldatura tra due diversi anni scolastici
- Esami di Stato del secondo ciclo
- Esami primo ciclo al via con tante necessarie novità
- Adempimenti fine anno scolastico 2019/2020 – Tutta la documentazione (file zip)
Snadir – Professione i.r. – 24 maggio 2020 -
O.M. valutazione: una saldatura tra due diversi anni scolastici
Con l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 sono state fissate alcune regole in merito alla valutazione degli alunni frequentanti le classi non terminali del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti (cfr. art. 1, commi 1 e 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 22).L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020, anche in modalità a distanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Quindi, in sintesi, “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”La valutazione comprende anche il comportamento, riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, di cui sono parte integrante lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalleistituzioni scolastiche.Le riunioni degli organi collegiali previste dall’ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.I consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali non affrontati o che necessitano di approfondimento, da inserire in un piano di integrazione degli apprendimenti.Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia, delibera l’integrazione, ove necessario, dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa.Nel primo ciclo di istruzione gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga al vincolo di frequenza di almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato e anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.I docenti procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi, in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, gli insegnanti del consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.Nella scuola secondaria di secondo grado, sempre per quanto riguarda la valutazione degli studenti delle classi non terminali, il consiglio di classe procede sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni che prevedono l’ammissione alla classe dei soli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, oltre alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (cfr. art. 4, commi 5 e 6, e art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n.122).Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i consigli di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.I docenti del consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.- O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
- Esami primo ciclo al via con tante necessarie novità
- Esami di Stato del secondo ciclo
Snadir – Professione i.r. – 18 maggio 2020 – h.17,00 -
Esami primo ciclo al via con tante necessarie novità
L’O.M. n.9 del 16 maggio 2020 sulla valutazione per l’anno scolastico 2019/2020 vista l’emergenza Covid-19 stabilisce specifiche modalità di valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni confermando nella sostanza il passaggio alla classe successiva anche in presenza di numerose insufficienze (Decreto legge n.22 dell’8 aprile). Gli unici due casi in cui si può deliberare la non ammissione alla classe successiva sono, o per gravi sanzioni disciplinari ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (Dpr 249/98) o in assenza totale di alcun elemento valutativo in tutto il corso dell’anno scolastico.
Quando il quadro delle valutazioni presenti insufficienze, il consiglio di classe deve elaborare un PAI – Piano di apprendimento individualizzato che indichi gli obiettivi di apprendimento da conseguire o consolidare e le opportune strategie per raggiungerli. Le strategie per il raggiungimento degli obiettivi del PAI saranno messe in atto con attività didattiche dal primo settembre 2020 e possono eventualmente continuare anche con la ripresa dell’ anno scolastico L’O.M. stabilisce che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe: in sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno e trasmesso al consiglio di classe, in modalità telematica.L’elaborato è inerente ad una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno, individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli dicompetenza dei singoli alunni. Attraverso l’elaborato l’alunno potrà evidenziare le sue conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale diintegrazione tra discipline.L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.Il dirigente scolastico, entro il termine delle lezioni, dispone un momento di presentazione orale degli elaborati, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio di classe.Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile, lo svolgimento della presentazione in data successiva entro il termine delle lezioni e, comunque, in casi eccezionali, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.La valutazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.Le operazioni d’esame si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020.L’elaborato è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri:a) originalità dei contenutib) coerenza con l’argomento assegnatoc) chiarezza espositivaNel valutare l’elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale con particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delleclassi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/2020.Nella seduta di scrutinio il consiglio di classe dovrà valutare il percorso triennale dell’alunno, l’attività didattica svolta (sia in presenza che a distanza) e l’elaborato. La valutazione finale, espressa in decimi, sarà resa pubblica con affissione all’albo. In sede di scrutinio finale va elaborata anche la certificazione delle competenze e preparato l’eventuale Piano degli apprendimenti individualizzato per gli alunni che presentino insufficienze.La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.Le disposizioni dettate dall’O.M. si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e diBolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti.Circa l’esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti all’esito dello scrutinio è attribuito all’adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di cuiall’allegato A.3 alle Linee Guida, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, e di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro,assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della partecipazione dall’adulto alleattività didattiche svolte..All’adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.All’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA le carenze individuateai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l’esame di stato conclusivo del percorso di studio all’articolo 4, comma2, lettera a) predetto Regolamento entro il mese di marzo 2021.E per gli IRC?Quest’anno non è previsto l’esami finale del primo ciclo, sostituito dallo scrutinio finale, quindi nessuna prova scritta né colloquio finale.Al fine di consentire una piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, ciascun alunno presenterà l’elaborato finale, in modalità telematica, davanti ai docenti del consiglio di classe.Gli elaborati degli alunni potranno, in una logica di trasversalità, abbracciare anche tutti gli apprendimenti ed i contenuti sviluppati durante le ore di Religione."La presentazione dell’elaborato (…) deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe; l’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline" (Nota prot.8464 del 28 maggio 2020).- O.M. n. 9 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
- O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
- MI – Nota prot. AOODGOSV 8464 del 28 maggio 2020. Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative
Snadir – Professione i.r. – 16 maggio 2020 – h.18,16