Categoria: Scrutini, Credito ed Esami
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SCRUTINI FINALI: il voto dell’insegnante di religione è determinante. Avviso affinché non sia discriminato il voto dell’insegnante di religione – a.s. 2020/2021
Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l’art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.
E’ utile ricordare che:- la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
- La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell’IRC invalida gli scrutini (O.M. n.40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; artt. 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 , art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017).
- L’esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d’istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini (art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017).
Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.Il giudizio formulato dall’insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall’O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007;O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009).Riteniamo utile riportare un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale."L’alunno/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha tratto dal percorso formativo dell’irc un profitto complessivo . . . . . . . . . . . . (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ha evidenziato un interesse . . . . . . .. . . . . . e capacità . . . . . . . . . . . Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell’ammissione ( o non ammissione) dell’alunno/a ………………………. alla classe ……………. (o agli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione / qualifica / stato), come previsto dall’art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dal D.P.R. 175/2012, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90/2001 e dall’O.M. 56/2002, dall’ O.M. n.40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, art. 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017, dalla Sentenza TAR – Lazio n.33433 del 15 novembre 2010".Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe ……. del ……..(data), ore………., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a ……………………… alla classe ……… ( o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità ".In quest’ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.La Redazione- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 . Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
- TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è “determinante” in sede di scrutinio finale – L’Insegnamento della religione concorre all’attribuzione del credito scolastico
- Tar Toscana – Sent. 5528 del 3 novembre 2005 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L’insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale
- Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale
- TAR TRENTO – Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L’IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti
- TAR Lombardia – Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E’ illegittima l’omessa considerazione dell’insegnante di religione ai fini del computo per la determinazone della maggioranza
- Tar Toscana – Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l’istanza di sospensiva. Nello strutinio finale Il voto dell’IdR vale
- TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell’insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza
- TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza
Snadir – Professione i.r. – 9 marzo 2021 -
Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico a.s. 2020/2021
Poiché in questo collegio docenti/consiglio di classe del………………. si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l’interesse e il profitto – dimostrati da chi ha frequento l’insegnamento della religione cattolica – nell’attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell’art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012, dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013, dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014 e dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, dell’art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 , dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3marzo 2021; ribadendo che – in sede di scrutinio finale – l’insegnamento della religione cattolica concorre all’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art.15 D.Lgs 62/2017),DICHIAROe faccio rilevare ai presenti, sulla base della normativa sopra indicata, LA NULLITA’ dell’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.- O.M. n.53 del 3 marzo 2021. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
Snadir – Professione i.r. – 9 marzo 2021 -
CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – SCRUTINI FINALI – VALUTAZIONE DELL’IRC E DEL COMPORTAMENTO – a.s. 2020/2021
I creditiI "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …" (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 60 punti di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione[1] (dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.Occorre tener presente che ai sensi del D.Lgs 62 del 2017 , dell’ O.M. n.10 del 16 maggio 2020 (Allegato A) e dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021 (Allegato A) sono state modificate le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico.La commissione di esame, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui al comma 5 dell’art.18 D.Lvo 62/2017, a condizione che:a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.Con specifico riferimento al credito scolastico, l’insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi[2] (dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021):- il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico (art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, art.13 D.Lgs 62/2017), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica;
- il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione [3] nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa[4] ( dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021).
Dalla lettura dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021[5] si deduce la volontà dell’amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione che prevedeva che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto fosse risultato determinante, sarebbe diventato un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998; TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010).Riepilogando:- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
- l’insegnamento della religione cattolica non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
- l’insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla determinazione del credito scolastico per la parte inerente alla cosiddetta “banda di oscillazione”.
Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021[6]. L’Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 11 a 12 (il credito scolastico).Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all’interno della banda di oscillazione?Sono :a – valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).b – assiduità della frequenza scolastica.c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’Insegnamento della religione cattolica).d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.e – eventuali crediti formativi documentati.L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3marzo 2021)[7].Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo che faccia riferimento ai contenuti disciplinari dell’insegnamento della religione (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2020/2021
- Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2020/2021 (le schede sono puramente orientative)
Il Documento del Consiglio di ClasseAlla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio (dell’art.10 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021) [8] relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.Il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.Il documento illustra inoltre:a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»;b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.Il documento del consiglio di classe è pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (dell’art.10 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021)[9].Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n.53 del 3 marzo 2021) [10].Scrutini finaliE’ importante fare una distinzione: la questione dell’attribuzione del credito scolastico da parte dell’insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la “Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. a.s. 2020/2021”).Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamentoLa Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che “le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi”; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell’insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che “è espressa senza attribuzione di voto numerico” (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell’insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall’art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.L’art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla “valutazione del comportamento degli studenti” del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85, del D.Lgs. 296/94 e D.P.R. 175/2012 l’insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.La Redazione- O.M. n.53 del 3 marzo 2021. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
- Allegato A – O.M. n.53 del 3 marzo 202. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Crediti
- Allegato B – O.M. n.53 del 3 marzo 2021. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Griglia di valutazione della prova orale
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2020/2021
- Nota dello SNADIR sugli SCRUTINI FINALI: il voto dell’insegnante di religione è determinante. a.s. 2020/2021
- Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2020/2021 (le schede sono puramente orientative)
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
- TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è “determinante” in sede di scrutinio finale – L’Insegnamento della religione concorre all’attribuzione del credito scolastico
- Il TAR Lazio conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico
- Consiglio di Stato – Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010. L’insegnamento della religione concorre alla determinazione del credito scolastico
- SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
- D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009
- GRANDI NOVITA’ SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE
- Consiglio di Stato – Sez. Sesta – Ordinanza n.2920/2007. Respinta l’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater – n.2408/2007. L’Irc entra nel credito scolastico
- Consiglio di Stato – Sez. VI – n.2699/2007sospensione dell’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater – n.2408/2007
- Tar Toscana – Sent. 5528 del 3 novembre 2005 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L’insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale
- Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale
- TAR TRENTO – Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L’IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti
- Tar Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000. Gli studenti fruitori dell’IRC hanno diritto a vedersi riconosciuto l’impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline
- TAR Lombardia – Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E’ illegittima l’omessa considerazione dell’insegnante di religione ai fini del computo per la determinazone della maggioranza
- Tar Toscana – Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l’istanza di sospensiva. Nello strutinio finale Il voto dell’IdR vale
- TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell’insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza
- TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza
Snadir – Professione i.r. – 9 marzo 2021
[1] O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art.8 dell’O.M. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015 , art.8 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018,dell’art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019 ,dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020, dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021.[2] Art. 3 n.1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007,art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009; art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 , dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021.[3] L’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dell’art.8 dell’O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008, dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, dell’art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 , dell’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 dell’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 , dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021.[4] Punto n.2. dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, all’art. 8, comma 14 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, all’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013 e dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 dell’11 marzo 2019 , dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 , dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021.[5] Comma 3 dell’art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009,dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011,art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019 ,dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 , dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021.[6] Punto n. 3 dello stesso art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, dal comma 14 dell’art. 8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, dall’art.6, comma 3 del DPRn.122 del 22giugno 2009,dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019,[7] O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell’art.8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; comma 6 dell’art. 8 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, comma 6 art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 aggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 , dell’art.11, comma 3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021 .[8] Art.6 dell’O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010, art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art.6 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell’art.6 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.6 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 , dell’art.10 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021.[9] O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008,art. 6dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art. 6 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 6 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.6 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell’art.6 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.6 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.6 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 , dell’art.10 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021.[10] O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009;O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012, O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; l’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, O.M. n.250 del 2 maggio 2018, O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, O.M. n.10 del 16 maggio 2020, dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021. -
ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
- Crediti – Documento Consiglio di Classe – Scrutini Finali – Valutazione dell’Irc e del comportamento – a.s. 2020/2021
- Tabelle per attribuire il credito scolastico – a.s. 2020/2021 (le schede sono puramente orientative)
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2020/2021
- SCRUTINI FINALI: il voto dell’insegnante di religione è determinante. Avviso affinché non sia discriminato il voto dell’insegnante di religione – a.s. 2020/2021
- Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/2021
- Esami di Stato nel primo ciclo a.s. 2020/2021
- Adempimenti fine anno scolastico 2020/2021 – Tutta la documentazione Scuola secondaria di secondo grado
- Adempimenti fine anno scolastico 2020/2021 – Tutta la documentazione Scuola secondaria di primo grado
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Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/2021
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 16 giugno 2021 ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di frequenza e dello svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato;b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito.In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. L’esito della valutazione, distintamente per ogni classe, è riportato nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento (O.M. art.3).L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari.La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni. Sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro chea) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;b) dimostrano di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo;d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo (O.M. art. 4).A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati (O.M. art. 7).Il dirigente scolastico, sentito il competente consiglio di classe, valuta le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, disponendo la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio;b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio;c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base delle tabelle allegate all’ordinanza.I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica (O.M. art. 11).L’Insegnamento della religione cattolica, essendo una disciplina che sollecita al dialogo e al confronto, diventa in questo contesto di esami, nel panorama culturale attuale, una presenza altamente significativa, con la possibilità di inserirsi nei vari percorsi formativi, anche in chiave pluridisciplinare.I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2021.Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2020 alle ore 8:30. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all’USR, se l’assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all’albo dell’istituto sede d’esame, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.La commissione fissa i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti.Fissa infine i criteri per l’attribuzione della lode.Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, anche tenendo conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline (O.M. art. 17).L’esame è così articolato:a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 31 maggio 2021.b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana.c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO.La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. Essa procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente (O.M. art. 18).- O.M. n.53 del 3 marzo 2021. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
- Allegato A – Crediti a.s. 2020/21
- Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
- Allegato C1 – Licei – Materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato dell’esame di Stato del secondo ciclo – a.s. 2020/21
- Allegato C2 – Tecnici – Materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato dell’esame di Stato del secondo ciclo – a.s. 2020/21
- Allegato C3 – Professionali – Materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato dell’esame di Stato del secondo ciclo – a.s. 2020/21
Snadir – Professione i.r. – 7 marzo 2021