Categoria: Scrutini, Credito ed Esami

  • E la FLC-Cgil spara sugli insegnanti di religione e sugli alunni che si avvalgono dell’Irc

    E la FLC-Cgil spara sugli insegnanti di religione e sugli alunni che si avvalgono dell’Irc


     


     


       Siamo alle solite. Qualche illuminato funzionario della FLC CGIL ha ritenuto di lanciare un nuovo anatema contro l’insegnamento della religione cattolica; bersaglio dell’odierna filippica: il voto dell’insegnante di religione in sede di  scrutinio finale.


       Ma la  suddetta nota della FLC supera di gran lunga le precedenti per ignoranza e presunzione. Vediamo perché.


       Non serve a nulla scomodare la Costituzione italiana e il diritto di ogni persona a scegliere la religione che più preferisce senza per questo essere discriminata: è la scoperta dell’acqua calda, perché su questo siamo tutti d’accordo!


       Gli errori di fondo su cui ruota tutto il ragionamento della FLC-Cgil sono due. Il primo è quello di confondere (ancora dopo 22 anni ) insegnamento della religione e catechesi. E’ bene ricordare che la legge n.121/1985 stabilisce che l’insegnamento della religione è impartito nel “quadro delle finalità della scuola” ed è “compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale”.


       Altro errore è quello di confondere il momento della SCELTA di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione con quello della VALUTAZIONE del profitto con cui, chi HA SCELTO tale insegnamento, segue le lezioni. Quando uno studente ha deciso di avvalersi dell’insegnamento della religione, che è una materia scolastica con dignità formativa e culturale identica a quella delle altre materie, ha DIRITTO a vedersi riconosciuto l’impegno con cui frequenta le lezioni di religione e il profitto che ne trae (vedi sentenze Corte Costituzionale n.13 del 1991; Corte Costituzionale n.290 del 1992;  Tar Lazio n.7101 del 15 settembre 200)


       A proposito di giurisprudenza, rileviamo ancora una volta come la FLC, citando norme e sentenze, utilizzi solo quelle che le fanno comodo, interpretandole a modo proprio e fingendo di ignorare (o ignorando!) tutta quella giurisprudenza dalla quale non si sente appoggiata; ad es dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana.


       Come si vede, perfino il TAR della Toscana ha emesso una sentenza favorevole al ruolo determinante dell’irc nello scrutinio finale; perfino l’attuale Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni, di centrosinistra, ha ritenuto di ribadire il concetto di cui sopra con l’O.M. n° 26 del 15 marzo 2007, colmando un vuoto legislativo che aveva causato qualche difficoltà applicativa e riprendendo le determinazioni dell’ex Ministro Berlinguer. Ma è inutile: la FLC si ostina a non voler sentire.


       E veniamo alla seconda caratteristica per cui la nota di stamani si distingue: la presunzione. L’illuminato estensore della stessa ha pensato bene di invitare  i suoi lettori  a non tenere in nessuna considerazione qualsiasi norma che dissenta da quanto “predicato” dalla FLC CGIL , sia che venga dal Ministero (giustificando – erroneamente – tale “ammutinamento” con l’autonomia di cui godono i dirigenti), sia che venga da qualche TAR (stavolta l’alibi, anzi, la scusa, é che non si può applicare una norma riguardante un caso singolo a tutto il territorio nazionale).


       Di fronte a tale sfrontatezza si resta allibiti. Qui siamo di fronte ad un vero e proprio incitamento ad ignorare le norme emanate dal Ministero – che è l’unico organismo in grado di decidere in materia scolastica – nel momento in cui differiscono da quanto faziosamente e demagogicamente argomentato dalla CGIL-Scuola; ancora peggio, si cerca di delegittimare le decisioni dei giudici e a disconoscere la validità delle sentenze dei  TAR sul territorio nazionale (salvo poi avallarle nel momento in cui, ad es., stabiliscono che le valutazioni quadrimestrali sull’insegnamento della religione vanno redatte in una scheda a parte!).


    Ci sembra che si sia superato ogni limite: passi per le argomentazioni deliranti sull’irc (alle quali, comunque, non è difficile controbattere), ma incitare a disattendere precise norme dell’Amministrazione e della giurisprudenza vuol dire che la FLC CGIL vuole arrogarsi un potere superiore che  non le spetta; vuol dire che la FLC-Cgil, in dispregio di una giurisprudenza confermata da molti Giudici, si ritiene migliore dei giudici stessi.  Ma il “Migliore”  è stato uno solo: il resto è solo scarsa imitazione.


       Tutto ciò dovrebbe farci riflettere sulla pericolosità di un sindacato che si schiera dalla parte dei lavoratori solo a parole. Nei fatti, in realtà, ambisce a ben altro.


     


    Orazio Ruscica


     


     



     


     


    Snadir – venerdì 20 aprile 2007

  • Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007.

    Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007


     


    La circolare n. 28 del 15 marzo 2007 disciplina l’esame finale del primo ciclo tenendo conto di quanto previsto dai decreti di attuazione della Legge di Riforma 53/2003 ma apportando ulteriori e importanti modifiche. Pertanto è opportuno soffermarsi ad analizzare i punti salienti delle circolare.


     


    Attività preliminari all’esame


    – Il consiglio di classe in sede di scrutinio finale procede alla validazione dell’anno scolastico verificando che la frequenza alle lezioni sia stata di almeno i tre quarti dell’orario annuale;


    – Sono previste deroghe per casi eccezionali, che devono essere preventivamente definite dagli organi di istituto;


    – Tutti gli alunni che hanno frequentato, raggiungendo il monte ore previsto, sono ammessi all’esame di Stato d’ufficio indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti; (quindi il consiglio di classe non deve più predisporre un giudizio di ammissione)


    – E’ confermata la relazione finale del consiglio di classe per presentare la classe e quanto svolto;


    – E’ confermata la scheda di valutazione con i giudizi analitici disciplinari e globale conclusivo.


     


    Svolgimento dell’esame di Stato


    – Le prove scritte sono tre e cioè: italiano, lingue comunitarie, matematica scienze e tecnologia


    – Le prove scritte si svolgono in tre giorni;


    – La durata delle prove scritte viene definita dalle commissioni esaminatrici;


    – Prova di Italiano: tre tracce sulla base della prassi ormai consolidata in passato;


    – Prova di Lingue comunitarie: si prospettano più possibilità perché alcune classi giungono per la prima volta con due lingue straniere comunitarie all’esame di Stato; la circolare prevede tre possibilità:


    a) prova scritta riguarda la prima lingua comunitaria cioè l’inglese;


    b) il collegio dei docenti delibera in via sperimentale una prova unica delle due lingue comunitarie (ciò appare poco praticabile perché gli alunni dovrebbero essere sottoposti nello stesso giorno a due prove linguistiche, cosa che inevitabilmente creerebbe confusione ed un inutile stress agli studenti, anche se sarebbe vantaggioso per i docenti che ridurrebbero di un giorno le prove!!!)


    c) il collegio dei docenti non delibera l’unica prova scritta per le due lingue comunitarie, si deve prevedere una specifica trattazione in sede di colloquio pluridisciplinare


    d) le scuole in cui il bilinguismo è consolidato da anni possono deliberare autonomamente lo svolgimento di prove scritte separate delle due lingue comunitarie; in questo casa le giornate per le prove scritte sarebbero quattro (molte scuole si trovano in questa situazione perché già negli ultimi anni hanno sperimentato il bilinguismo).


    – Prova di matematica ed elementi di scienze e tecnologia: si riprende l’esperienza consolidata, invitando ad articolare i quesiti in maniera tale che siano indipendenti per non bloccare l’esecuzione della prova in caso di difficoltà da parte del candidato;


    – La commissione decide quali strumenti di calcolo sono consentiti;


    – Si ribadisce il divieto tassativo dell’uso del telefono cellulare.


    – Il colloquio pluridisciplinare è condotto collegialmente dalla commissione esaminatrice per valutare la maturazione globale dell’alunno, comprendendo anche la seconda lingua comunitarie e la competenza musicale per le classi ad indirizzo musicale. (Si deve pensare che i colloquio pluridisciplinare dovrà essere più approfondito, giacché i candidati sono stati ammessi d’ufficio alla prova, compresi gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza nelle diverse discipline in fase di scrutinio finale).


    – Il giudizio finale è la risultanza degli scrutini finali, delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare; ogni commissione formula per ciascun candidato un motivato giudizio complessivo che si conclude con ottimo, distinto, buono, sufficiente se l’esito è positivo, con non licenziato se l’esito è negativo. Il giudizio finale sarà riportato sul diploma di licenza.


    – Per gli alunni con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento e di dislessia sano previste misure compensative e strumenti compensativi anche in sede d’esame;


    – Per gli alunni diversamente abili si procede come in passato; in caso di esito negativo delle prove si può rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti consentendo all’alunno diversamente abile di frequentare le classi successive.


    – Per gli alunni con cittadinanza non italiana si deve considerare la loro particolare situazione e procedere alla valutazione dei livelli di apprendimento tenendo conto delle potenzialità e della complessiva maturazione raggiunta.


     


    Certificazioni delle competenze


    – La circolare riportando l’art.10 del dpr 275/99 introduce il nuovo certificato delle competenze, proponendo un modello che deve essere adottato in via sperimentale da tutte le scuole; questo modello registra le competenze acquisite, capacità e potenzialità dimostrate nelle diverse aree disciplinari, tenendo conto del percorso scolastico e delle prove d’esame; certifica anche particolari attitudini e il piano di studi seguito nel triennio, comprese attività facoltative e opzionali;


    – Questa certificazione delle competenze viene firmata dal dirigente scolastico e dal presidente della commissione  d’esame (non sarà sempre facile accordare i due firmatari, giacchè entrambi non possono disporre contestualmente di quanto avvenuto nel triennio e di quanto avvenuto in fase d’esame).


     


    Questa circolare cerca di mettere insieme, con qualche forzatura, qualcosa della riforma Moratti e qualcosa della precedente legislazione; ciò potrà creare un po’ di difficoltà un questa fase di sperimentazione perché alcune scelte non sono di facile attuazione: l’ammissione d’ufficio può vanificare la valutazione dei docenti effettuata alla fine del terzo anno; la libertà nella scelta della seconda prova scritta di lingua comunitaria creerà disagio in fase di deliberazione perché risponde ad esigenze diverse e contrastanti; l’introduzione nella prova di matematica di quesiti, non meglio precisati, di tecnologia, dovrà prevedere l’interazione e la condivisione di intenti dei docenti di matematica e tecnologia; la certificazione delle competenze avrebbe avuto senso come atto conclusivo di una raccolta sistematica fatta nel portfolio delle competenze, mentre oggi risulta una certificazione aggiuntiva.


    Certo alcune questioni non sono state chiarite: Chi dovrà compilarla? I docenti che non fanno parte della commissione esaminatrice ma che hanno svolto attività opzionali e facoltative, per esempio gli insegnanti di religione, parteciperanno alla compilazione della certificazione? E il quale sede?


    Speriamo che si tratti solo di una sperimentazione da effettuare in questo “anno ponte”, come riferisce il Ministro, e che non diventi uno di quegli esperimenti che poi si portano avanti per decenni, come spesso accade nella scuola italiana.


     


                                                             Nicola Lofrese



    Snadir – venerdì 23 marzo 2007

  • Credito scolastico: ritorno alla legalità. Prima risposta del Ministro Fioroni alle richieste dello Snadir

    Credito scolastico: ritorno alla legalità


    Prima risposta del Ministro Fioroni alle richieste dello Snadir


     


     


       Come ricorderanno i lettori il 5 marzo scorso il Prof. Ruscica e la Prof.ssa Fornai, segretario nazionale e componente della segreteria nazionale dello Snadir, hanno incontrato il Dott. Sanzo, Capo della segreteria del Ministro Fioroni. In quell’occasione sono state affrontate diverse questioni; tra le altre anche il credito scolastico nella scuola secondaria di secondo grado.


       Durante l’incontro è stato chiesto che il Regolamento applicativo del nuovo esame di Stato precisasse la necessità di riconoscere la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica all’interno della banda di oscillazione per l’attribuzione del credito scolastico.


       La sentenza del Tar Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000 dichiarò inammissibili i ricorsi presentati per opporsi all’inserimento dell’Irc nel credito scolastico e precisò che chi non si avvale non può pretendere che la sua scelta possa produrre frutti e che “gli insegnanti di religione e delle materie alternative e, ancora di più, gli studenti fruitori sono portatori di un interesse contrario a quello dei ricorrenti: i primi a vedere riconfermata la loro piena dignità professionale (…); i secondi a vedere riconosciuto l’impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline”.


       E’ bene ricordare che in questi ultimi anni l’ultimo documento ministeriale che ha ribadito in modo chiaro la necessità di inserire la valutazione dell’Irc nel credito scolastico è l’Ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 prot. n. 4042, per poi sparire completamente nelle Ordinanze successive (vedi dall’O.M. 35/2003), creando non poche difficoltà applicative.


       Quindi il precedente Governo, anche se ha avuto il merito di approvare lo stato giuridico degli IdR, ha però, di fatto, messo in ombra l’aspetto curriculare dell’insegnamento della religione cattolica.


       Il Ministro Fioroni, accogliendo la nostra richiesta, ha ripristinato (O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007)così la corretta procedura di valutazione degli studenti, riconoscendo dignità professionale ai docenti di religione e affermando la piena parità disciplinare ad un insegnamento che si configura sempre più come insegnamento culturalmente rilevante.


    Benito Ferrini


     



    Snadir – sabato 17 marzo 2007

  • Pubblicazione della valutazione dell’irc

    Pubblicazione della valutazione dell’irc


    La legge sulla “privacy” non esclude la pubblicazione della valutazione dell’irc


     


       Il “Codice per la tutela della privacy” (Decreto legislativo 30/06/2003 n . 196) ha introdotto una serie di novità, per quanto riguarda l’utilizzo dei dati sensibili, cui sono vincolati tutti coloro che li gestiscono attraverso strumenti elettronici.


       Alcuni dirigenti scolastici hanno ritenuto che rientrasse nelle tipologie previste dalla norma anche il divieto di pubblicare i dati degli scrutini finali inerenti alla valutazione dell’insegnamento della religione, ma il Ministero dell’Istruzione con la nota prot. N. 10642 del 16 giugno 2004, ha precisato, con estrema chiarezza di argomentazioni, che tale divieto non sussiste.


       Il MIUR ha specificato che l’insegnamento della religione cattolica, nel momento in cui ne viene fatta richiesta, “assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni dichiarati promossi”, e pertanto il relativo esito va pubblicato mediante affissione all’albo dell’istituto.


     


    La Redazione

  • Scrutini finali, credito scolastico, adoz. libri r.c., documento consiglio di classe – a.s. 2005/06

    crediti – documento consiglio di classe – adozioni libri religione cattolica


    i crediti
    i “crediti” che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
    i crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …” (d.m. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
    il credito scolastico (d.p.r. 23 luglio 1998 n.286), invece, consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito a ciascun candidato. esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione (o.m. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
    con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 o.m. n.128/1999) : il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2.
    dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volontà dell’amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’i.r.c. : quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
    si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. la precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei tar. infatti il voto dell’insegnante di religione “ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.” (vedi le sentenze tar toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998; tar toscana n.5528 del 3 novembre 2005).
    riepilogando:
    – tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
    – anche l’i.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
    il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3. l’ i.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’i.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).
    quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione ?
    sono :
    a – giudizio formulato dal docente di religione.
    b – assiduità della frequenza scolastica.
    c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’i.r.c.).
    d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
    e – eventuali crediti formativi documentati.
    l’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (o.m. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6).
    da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della persona (d.m. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    i docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.


    il documento del consiglio di classe
    alla commissione degli esami di stato dev’essere consegnato, entro il 15 maggio, il documento elaborato dal consiglio di classe relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. in esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. prima della elaborazione del testo definitivo del documento. i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
    il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (o.m. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; o.m. n.29 del 13 febbraio 2001; o.m. n.43 dell’11 aprile 2002; o.m. n.21 del 9 febbraio 2004; om n.32 del 21 febbraio 2005). il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del regolamento recante le norme dello statuto delle studentesse e degli studenti (o.m. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; o.m. n.29 del 13 febbraio 2001; o.m. n.43 dell’11 aprile 2002; o.m. n.21 del 9 febbraio 2004; om n.32 del 21 febbraio 2005).


    adozioni libri di testo
    come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade per la scuola secondaria superiore, la terza decade per la scuola elementare e media) i collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta dei libri di testo.
    la circolare prot. 5036 del 13 marzo 2003 richiama i criteri e le modalità operative che presiedono a tale adempimento nella scuola secondaria. “l’adozione dei libri di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il piano dell’offerta formativa”. ricordando subito dopo che la scelta del libro di testo attiene “ai compiti attribuiti al collegio dei docenti” la circolare esorta i docenti ad effettuare “una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle novità editoriali intervenute”.
    il decreto ministeriale del 13 febbraio 2002 (decreto scuola primaria; decreto scuola secondaria) fissa il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per il primo anno della scuola media e della scuola superiore. tale tetto può essere sforato nel limite del 10%. in ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicente consigliato. la c.m. n. 46 del 22 aprile 2005  e la c.m. n.15 del 20 febbraio 2006 hanno indicato le novità che riguardano l’insegnamento della religione cattolica nella primaria e nella scuola secondaria di 1° grado. nulla è invece cambiato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l’intero corso dell’istruzione secondaria di secondo grado cattolica.


    redazione