Categoria: Salute e legge 104/1992

  • Permessi ex art. 71 della legge 133/08. Ulteriori chiarimenti dal Ministero

    Permessi ex  art. 71 della legge 133/08

    Ulteriori chiarimenti dal Ministero
     

       Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta ha firmato in data 5 settembre la circolare n. 8, riguardante l’applicazione dell’art. 71 del Decreto legge n. 112, recentemente convertito nella  legge n. 133 del 6. agosto 2008 in merito alle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti, con particolare riguardo, tra l’altro, alla tematica dei permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti disciplinati dalla l. n. 104 del 1992.
       Affrontate anche le problematiche correlate ai permessi per documentati motivi personali e familiari e dei permessi per donazioni di sangue e midollo osseo.

    Assenze per malattia

       Per quanto riguarda le assenze per malattia si specifica ulteriormente che la decurtazione economica opera per ogni episodio di assenza ed è permanente per tutti i dieci giorni. In sostanza, "i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque “scontato” relativamente ai primi dieci giorni".

       Per i giorni successivi ai 10 giorni "occorre applicare il regime giuridico-economico previsto dai CCNL e accordi di comparto per le assenze per malattia". Con riferimento al CCNL del Comparto Scuola, dopo il decorso dei primi dieci giorni tornerà ad applicarsi pertanto l’art. 17, comma 8, che, come è noto, regola il trattamento economico spettante al dipendente nel caso di assenza per malattia nel triennio.

    Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.

       Il d.l. n. 112 del 2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Come è noto, gli istituti cui ricorrere per la giustificazione dell’assenza sono, ricorrendone i presupposti: i permessi brevi, soggetti a recupero; i permessi per documentati motivi personali; l’assenza per malattia; gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie.

       Se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. In questo caso, evidenzia altresì la circolare, potrebbero ricorrere per l’amministrazione quelle “esigenze funzionali ed organizzative” per valutare di non richiedere la visita fiscale secondo l’art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, evitando così un ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente dal proprio domicilio, la richiesta di visita di controllo potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.

       Si conferma che non sono soggette ad alcuna trattenuta le assenze per malattia dovute a  infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e quelle relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

       Per i dipendenti affetti da malattie oncologiche permane il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in caso di richiesta e, successivamente alla trasformazione, alla riconversione a tempo pieno. Ciò in forza del d.lgs. n. 61 del 2000 (art. 12 bis),  che in quanto lex specialis approvata in favore di una specifica categoria di soggetti, deve ritenersi ancora vigente.  Opera invece  in base al nuovo regime del part-time risultante dalle innovazioni apportate dall’art. 73 della legge 133/08 (viene meno l’automaticità della trasformazione in quanto ora si afferma che “può essere concessa dall’Amministrazione”) la precedenza rispetto agli altri lavoratori ad ottenere la trasformazione per i dipendenti che assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al lavoro e per i genitori di figli conviventi di età minore di tredici anni o portatori di handicap.

    Permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità

       L’art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 prevede che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente di permessi orari giornalieri per due ore al giorno (comma 2)  o di quelli giornalieri per tre giorni al mese (comma 3).

       Le due modalità di fruizione sono accordate direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, per cui il trattamento giuridico di queste agevolazioni non è stato innovato dal d.l. n. 112 del 2008.

       Si chiarisce quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono continuare a fruire alternativamente nel corso del mese di:

    – tre giorni interi di permesso (a prescindere   dall’orario della giornata)

    – o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese). 

    Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità.

       In base al combinato disposto dell’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 e dell’art. 20 della l. n. 53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi, se l’assistenza è caratterizzata da continuità ed esclusività.

       Secondo l’art. 33, comma 3, della l. n. 104 in esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile.

       Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero. 

    Permessi per documentati motivi personali e familiari. 

       Per quanto riguarda i permessi giornalieri documentati per particolari motivi personali e familiari disciplinati dai contratti collettivi, trova applicazione la nuova disciplina di cui all’art. 71, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 nel caso di previsione da parte dei medesimi contratti della possibilità di fruizione frazionata dei detti permessi con fissazione del monte ore.

       La fattispecie pertanto non riguarda il comparto scuola il cui CCNL, come si è detto, non prevede un utilizzo alternativo ad ore di tali tipologie di permessi (art. 15).

    Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo

       Tali casistiche (Legge 13 luglio 1967, n. 584 per  donatori di sangue e di emocomponenti, Legge 6 marzo 2001, n. 52 per  donatori di midollo osseo) non sono state contemplate specificamente dal decreto legge e dalla legge n. 133, ma non sono state neanche espressamente abrogate o modificate.

       Considerata la rilevanza e la delicatezza della materia in questione, il Dipartimento della funzione pubblica promuoverà le opportune iniziative normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione.


     

    Snadir – Professione i.r. – lunedì 8 settembre 2008

  • Diversamente abili: detrazione Irpef per l’acquisto e per la riparazione dell’auto

    Diversamente abili: detrazione Irpef per l’acquisto e per la riparazione dell’auto

    La condizione di portatore di handicap grave dà diritto alle agevolazioni previste dalla legge quadro sull’handicap (legge 104 del 1992), cioè agevolazioni tributarie e fiscali, ad esempio: detrazione Irpef del 19% e Iva al 4% sull’auto acquistata dal disabile, detraibilità dei sussidi tecnici e informatici, deducibilità delle spese di assistenza specifica, esenzione dal pagamento del bollo auto se l’handicap è di natura motoria, contributi per la modifica degli strumenti di guida, ecc.
    Nel presente articolo, ci occuperemo della detrazione Irpef sull’auto acquistata dal disabile o da un suo familiare e della sua riparazione. Usufruiscono di queste agevolazioni i disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (dal 1998), i non vedenti e i sordomuti, i disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver avuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione (tutti a partire dal 2001). Le agevolazioni previste sono riconosciute a favore del disabile o della persona di cui risulta essere fiscalmente a carico (per essere ritenuto a carico del familiare il disabile deve avere un reddito non superiore a 2.840,51 euro).
    a. Detrazione d’imposta per i veicoli adattati alla guida degli invalidi con ridotte/impedite capacità motorie
    I veicoli per i quali la legge ammette la detrazione d’imposta in quanto considerati mezzi necessari per la locomozione sono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui all’art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f) e all’art. 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e cioè le autovetture destinate al trasporto persone, le motocarrozzette, gli autoveicoli e i motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, gli autocaravan (l’inclusione degli autocaravan tra i mezzi di locomozione è prevista dall’art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con esclusivo riferimento alla detrazione d’imposta del 19%. Agli autocaravan, pertanto, non si applicano le altre agevolazioni fiscali [Iva, bollo, tasse automobilistiche]). Non è previsto alcun limite di cilindrata del veicolo.
    La detrazione spetta se il veicolo, anche se prodotto in serie, è adattato alla guida delle persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. La condizione delle ridotte o impedite capacità motorie può considerarsi implicita (per cui non occorre apposita certificazione medica che l’attesti) quando l’invalidità comporti difficoltà di deambulazione per patologie riguardanti gli arti inferiori. Occorre invece un’esplicita certificazione del medico dell’ASL di appartenenza, attestante che il disabile è affetto da una menomazione comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nel caso in cui le patologie riguardano altre parti dell’apparato locomotore. Gli adattamenti possono consistere nella modifica dei comandi di guida o nel solo cambio automatico, purché prescritti dalla Commissione di cui all’articolo 119 del Codice della strada per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale. Gli adattamenti devono essere riportati nella carta di circolazione. Le circolari 186/E e 197/E del 1998 individuano una serie di adattamenti alla carrozzeria ritenuti "idonei", tra cui: la pedana sollevatrice, lo scivolo a scomparsa, il braccio sollevatore. L’elenco è solo orientativo, perché la legge agevola tutti quegli "accorgimenti" che abbiano un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
    Le spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili, anche usati, danno diritto a una detrazione del 19%, riconosciuta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio per un importo massimo di 18.075,99 euro. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato venga cancellato dal Pra. Si può fruire dell’intera detrazione il primo anno, o ripartirla in quattro quote annuali di pari importo. Il documento di spesa deve essere intestato al disabile, se questo ha redditi propri superiori a 2.840,51 euro; se invece è a carico, la fattura può essere intestata, a scelta, al disabile o a chi lo ha "a carico".
    b. Detrazione d’imposta per i veicoli adattati al trasporto degli invalidi con ridotte/impedite capacità motorie
    Anche per i veicoli adatti per il trasporto dei disabili è possibile la detrazione d’imposta, l’importante che ci siano degli adattamenti che mettono il disabile in condizione di accedervi. Schematicamente si possono individuare i seguenti tipi di adattamenti:
    – padana sollevatrice ad azione meccanico-elettro-idraulica;
    – scivolo a scomparsa ad azione meccanico-elettro-idraulica;
    – braccio sollevatore ad azione meccanico-elettro-idraulica,
    – paranco ad azionamento meccanico-elettro-idraulica;
    – sportello scorrevole e sedile scorrevole-girevole simultaneamente, atto a facilitare l’accesso del disabile nell’abitacolo;
    – sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
    – sportello scorrevole.
    Gli adattamenti devo risultare sulla carta di circolazione. 
    c. Detrazione d’imposta per i veicoli (non adattati) destinati al trasporto dei non vedenti e dei sordomuti
    L’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha esteso il beneficio della detrazione d’imposta per l’acquisto dei veicoli destinati al trasporto dei non vedenti e dei sordomuti, intestati a loro stessi o a un familiare di cui essi siano fiscalmente a carico. Non è richiesto l’adattamento al veicolo.
    Per i non vedenti è inoltre detraibile la spesa relativa all’acquisto del cane-guida e del suo mantenimento. La detrazione della spesa relativa all’acquisto del cane-guida spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso di perdita dell’animale. Spetta inoltre la detrazione forfettaria di 516,46 euro l’anno per il mantenimento del cane-guida; tale detrazione non deve essere documentata. 
    d. Detrazione d’imposta per i veicoli (non adattati) destinati al trasporto degli handicappati psichici o mentali e degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulare o affetti da pluriamputazioni
    Con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, comma 7, il beneficio della detrazione d’imposta è stato inoltre esteso, preiscindendo dall’adattamento del veicolo:
    1) ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
    2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulare o affetti da pluriamputazioni.
    Per entrambe le categorie si richiede il formale riconoscimento di persona handicappata effettuato dalla Commissione medica prevista dall’art. 3 della legge 104/92. Tale Commissione deve inoltre certificare:
    * per i soggetti 1): che si trovano in situazione di gravità (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) tale da aver ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);
    * per i soggetti di cui al punto 2): che la situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
    Per fruire dell’agevolazione il disabile (o chi ne ha la podestà) deve presentare copia del verbale della Commissione medica dal quale risultano le situazioni su indicate nonché, per i soggetti psichici o mentali, copia del documento attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
    In luogo di dette certificazioni, si può presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 485, sulla documentazione amministrativa, purché – ovviamente- le certificazioni siano state rilasciate dall’organo pubblico competente.
    e. Detrazione d’imposta per le riparazioni
    Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante e i materiali soggetti ad usura (pneumatici, pastiglie dei freni, disco frizione …).
    La detrazione ai fini dell’irpef spetta nel limite massimo di 18.076 euro e per una sola volta nel corso del quadriennio.

    F. Pisano

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    NORMATIVE DI RIFERIMENTO

    • LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n°104, ARTICOLO 33: Definisce il concetto di persona handicappata grave e stabilisce che la situazione di gravità deve essere accertata dall’ASL che rilascia certificazione.
    • LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)
    • LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
    • LEGGE 11 FEBBRAIO 1980, N. 18: Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (Pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1980, n. 44)
    • LEGGE 21 NOVEMBRE 1988, 508: Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 1988, n. 277)
    • DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285: Nuovo Codice della Strada
    • DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 485
  • Congedo retributivo di due anni per i genitori dei diversamente abili

    Congedo retributivo di due anni per i genitori dei diversamente abili

    Il secondo comma dell’art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria), ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53 al comma 2 dell’art. 4 e dall’art. 42 comma 5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001, n. 151, introducendo l’opportunità per i genitori (in alternativa)  – o, dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli conviventi – di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito e coperto da contribuzione figurativa.
    Per la fruizione di tale permesso è necessario che il genitore richiedente abbia titolo a fruire dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/92 per l’assistenza al figlio. (legge finanziaria per il 2004; art. 3 comma 106, Legge 24 dicembre 2003, n. 350); viene abolita, invece, la situazione di gravità per il disabile da almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92, così come prevedevano il testo originale del decreto legislativo e la Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001. Resta invece la condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Il non ricovero a tempo pieno può essere documentato con atto notorio o con autocertificazione, salva per l’Amministrazione la possibilità di compiere eventuali verifiche.
    Il periodo di congedo retribuito può avere durata massima complessiva di due anni, anche frazionati, può essere fruito anche da entrambi i genitori nell’arco della vita lavorativa, ma alternativamente. Questo significa che i genitori possono "dividersi" i due anni, fruendo l’uno del periodo di congedo quando l’altro svolge attività lavorativa. Il congedo è quindi fruibile anche in maniera frazionata. In ogni caso:
    a) se il figlio è minorenne, il dipendente ha diritto al congedo anche se l’altro genitore non lavora;
    b) se il figlio è maggiorenne, il congedo viene riconosciuto a patto che il lavoratore dimostri di assistere l’handicappato in via continuativa ed esclusiva: quindi, se l’altro genitore non lavora il congedo non può essere dato. Esiste, però, un’eccezione: se il lavoratore convive con il disabile e dimostra che l’altro genitore, pur non lavorando, è impossibilitato a curare il figlio (ad esempio, per gravi problemi fisici personali), il congedo viene concesso.
    Lo stesso vale per i fratelli e sorelle (naturali o adottivi), nel caso di "decesso di entrambi i genitori" (Circolare INPS n. 64, del 15 marzo 2001, punto n. 2.b; Circolare INPDAP n. 2, del 10 gennaio 2002, punto a); ai fratelli viene però richiesta la situazione di gravità e la convivenza con il diversamente abile.
    Altri soggetti che hanno diritto a questo congedo sono gli affidatari. Al riguardo è utile richiamare i chiarimenti forniti dall’INPS nella circolare 138 del 10 luglio 2001.
    L’Istituto ricorda:
    Ø l’affidamento può riguardare soltanto soggetti minorenni (art. 2, legge 149/01);
    Ø l’affidamento è concesso per un periodo massimo di due anni, rinnovabile non oltre la maggiore età dell’affidato;
    Ø gli "affidatari" sono individuabili esclusivamente nei soggetti indicati nel provvedimento di affidamento da produrre a cura degli interessati alla Sede INPS competente.
    La Legge 388/00 (art. 80 comma 2) prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
    La legge dispone, inoltre, che durante il periodo di congedo di un genitore l’altro non possa usufruire nello stesso mese dei tre giorni di permesso mensili o degli equivalenti permessi orari previsti dall’art. 33 della 104/92 (attestazione del datore di lavoro o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 12 febbraio 2000).
    La disposizione non prevede l’estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né consente l’applicazione del beneficio a lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all’assistenza.
    In caso di più figli handicappati, fermo restando che non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del raddoppio del beneficio, sarà l’altro genitore, se non ha già usufruito dei due anni individuali concessigli per i motivi contemplati, ad utilizzare tutto o parte del congedo straordinario per l’altro figlio anch’esso con handicap grave.
    In caso di malattia o maternità il lavoratore può interrompere la fruizione del congedo straordinario e ripresentare successivamente una nuova domanda.
    La domanda per fruire del congedo in questione va compilata sugli appositi modelli predisposti dall’INPS (modello Hand.4 [congedi straordinari genitori] e modello Hand.5 [congedi straordinari fratelli] reperibili sul sito www.inps.it) e deve essere inoltrata all’INPS in duplice copia. 
    La copia timbrata dall’INPS deve essere consegnata al datore di lavoro. Sarà comunicato soltanto l’esito negativo; mentre nel caso di esito positivo e di accoglimento della domanda, non è previsto alcun provvedimento esplicito di autorizzazione.
    Nella domanda va indicato con precisione il periodo di congedo e va allegata la dichiarazione dell’altro genitore di non aver fruito del beneficio. Va allegata anche la documentazione relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della competente ASL.
    Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data di presentazione della domanda, salvo decorrenza diversa fissata dal datore di lavoro. Questi è comunque tenuto ad accogliere la domanda entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. La disposizione sta a significare che, in presenza dei requisiti previsti della legge, il datore di lavoro non potrà mai addurre motivazioni di tipo tecnico, organizzativo o produttivo per negare o procrastinare la fruizione del congedo. 
    È da ricordare che l’art. 42 "Riposi e permessi per i figli con handicap grave", del decreto legislativo 151/2001 (che ormai è il Testo Unico della materia) comma 5, prevede la contribuzione figurativa per tutto il periodo di congedo, valida sia ai fini del diritto che della misura di tutte le prestazioni pensionistiche (Circolare INPS n. 85, del 26 aprile 2002, punto 1.3). L’accredito figurativo dei periodi di congedo avviene a richiesta degli interessati.
    Non ha diritto, invece, al concedo straordinario retribuito, chi ha genitori handicappati; in questo caso si può fruire delle legge 53/00 art. 4 "Congedi per eventi e cause particolari" comma 2 (possibilità di chiedere per gravi e documentati motivi familiari un congedo non retribuito, continuo o frazionato, per un massimo di due anni, senza copertura previdenziale, ma con possibilità di riscatto o versamento volontario). 

    F. Pisano

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    NORMATIVE DI RIFERIMENTO

    q LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n°104, ARTICOLO 4 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
    q LA LEGGE 388 DEL 23 DICEMBRE 2000 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
    q LEGGE 8 MARZO 2000, n°53 Ha ampliato la sfera dei benefici previsti dall’articolo 33 legge 104/92
    q TESTO UNICO 26.03.2001, n°151 Ha sistematizzato e armonizzato l’intera normativa sui riposi e i permessi per i genitori di figli con handicap grave.
    q DECRETO LEGISLATIVO 26.3.2001, N. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
    q CIRCOLARE INPS n. 64, del 15 marzo 2001 "Legge 23.12.2000, n. 388, all’art. 80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti."
    q CIRCOLARE INPS n. 138 del 10 luglio 2001 "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92."
    q CIRCOLARE INPS n. 85, del 26 aprile 2002 Criteri per l’accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario in applicazione dell’art.42 del D.Lgs.151/200 ai  familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità

  • Benefici della 104 per i familiari (LEGGE N. 104/92 ART. 33)

    Benefici della 104 per i familiari (LEGGE N. 104/92 ART. 33)

    Nel presente contributo cercheremo di riportare i benefici per i familiari di persone con disabilità. Ripetiamo che non è nostra intenzione essere esaustivi, ma è nostro scopo iniziare a parlarne affinché si prenda maggiormente coscienza e conoscenza. Non andremo ad esaminare i tanti casi dove è possibile usufruire di benefici da parte dei familiari di persone con disabilità, ma cercheremo di riportare quelli più comuni.
    L’articolo 33 della Legge 104/1992, prevede la concessione dei permessi lavorativi a favore dei lavoratori che assistono un familiare con handicap. Ultimamente la Legge 53/2000, agli artt. 19 e 20, ha introdotto modificazioni di rilievo alla disciplina posta all’art. 33 della legge 104/92. È opportuno sottolineare che la condizione principale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Non basta, quindi, la certificazione di handicap (art. 3 comma 1 legge 104/92), ma è necessario che la commissione medica abbia accertato la connotazione gravità. Riconoscimento che, si badi, non sempre è direttamente collegato al grado d’invalidità riconosciuto: Infatti la legge 104/92 art. 4 comma 1 stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore. La commissione medica deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla domanda (Legge n. 423/93 art. 3-bis,).
    La Legge 289/2002 all’art. 94 comma 3 ha disposto che per i soggetti affetti da Sindrome di Down la situazione di gravità può essere certificata anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del "cariotipo". Inoltre i soggetti con questo handicap sono esenti da successive visite e controlli (Circolare INPS 128/2003).
    Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una validità decorrente dalla data della domanda. In seguito è sufficiente presentare annualmente una dichiarazione di responsabilità, in cui è indicato che da parte della ASL di appartenenza non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).
    Altra condizione è che il diversamente abile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (legge 104/92 art. 33 comma 1).
    L’INPS ha emesso un parere in data 28.01.2003 con il quale precisa, che con ricovero a tempo pieno si intende un ricovero in una struttura adibita all’accoglimento degli handicappati, in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran parte di essa. Il rientro a casa del disabile, se pure  elle ore serali, non esclude il concetto di ricovero a tempo pieno. Inoltre è stato precisato che il ricovero presso una qualunque struttura ospedaliera (anche se non legato, direttamente o indirettamente all’handicap) è da intendersi effettuato presso "istituti specializzati".
    In generale, dunque, hanno diritto ai permessi lavorativi, con diverse modalità, criteri e condizioni: la madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino; la madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile; i parenti o gli affini che assistono la persona disabile ed il lavoratore disabile. I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari in quest’ultimo caso solo nell’ipotesi di disabili minorenni.

    I permessi lavorativi Legge 104/92 art. 33: i genitori
    Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992,  la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto:
    a. Prolungamento (in quanto ha già usufruito dei 6 mesi di congedo parentale) fino ai tre anni di età dell’astensione facoltativa per maternità/paternità con diritto per tutto il periodo alla indennità pari al 30% della retribuzione (dal nono o dal decimo mese in poi a seconda che i mesi di astensione obbligatoria siano stati 3 o 4 dopo la nascita del bambino); Il prolungamento dell’assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di servizio.
    b. Permessi retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all’orario di lavoro (Legge 104/92, art. 33 cc. 1 e 2): 2 ore di permesso al giorno per orari pari o superiori a 6 ore di lavoro, 1 ora al di sotto delle 6 ore di lavoro.
    I due benefici sono fra loro alternativi.
    Le due ore di permesso giornaliero sono retribuite e sono computate ai fini dell’anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. In caso di prestazione di lavoro fino alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.
    Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, hanno diritto, non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese (decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 art. 42). I tre giorni, però, non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero. Possono essere presi, invece, da entrambi i genitori alternativamente: la circolare INPS n. 133/2000 specifica che l’alternatività si riferisce al numero complessivo di giorni mensili (che restano tre) ma possono essere fruiti nell’ambito dello stesso mese da entrambi i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre; e il giorno preso dalla madre può essere coincidente con uno dei due giorni preso dal padre).
    La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.
    E’ importante sottolineare, che le norme degli ultimi anni hanno precisato: i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo (art. 20 Legge 53/00).
    Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni, questi permessi lavorativi sono retribuiti (Legge 423, 27/10/93) e coperti da contributi figurativi (art. 19, comma 1, punto a, Legge 53/00).
    Non è richiesta la convivenza (requisito già escluso dalla circolare INPS 80/1995) tra genitori e figli maggiorenni con handicap purché si assicuri un’assistenza continua ed esclusiva (art. 42 comma 3 del Testo unico).

    Continuità dell’assistenza (circolare INPS 133/2000; art. 20 Legge 53/2000; Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151 art. 42)
    Consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
    La continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche temporale. La Circolare 128/2003 ha individuato in circa un’ora di percorrenza il tempo massimo di lontananza che può individuare un’assistenza quotidiana "continua". In casi superiori occorrerà la rigorosa prova dall’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che si può fornire in casi di tale lontananza (circolare 128/2003).

    Esclusività dell’assistenza (circolare INPS 133/2000; Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151 art. 42)
    Va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti… soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. L’interessato, qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15/68, che non vi siano nell’ordine altri conviventi, parenti o affini dello stesso grado nelle condizioni di prestare assistenza continuativa alla persona handicappata o di essere, pertanto, l’unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro nel nucleo familiare in questione si avvalga, o si sia avvalso in passato della precedente relativa all’art. 33 per il medesimo soggetto handicappato: pertanto il richiedente… dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti del nucleo familiare, redatta ai sensi della legge 15/68.
    Importante: tutti i riposi e i permessi previsti dalla legge 104 possono essere cumulati con il congedo per malattia del figlio e con il congedo parentale ordinario (testo unico art. 42 comma 4).

    Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento:
    L’INPS consente di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate (Circolare INPS 211/1996);
    L’INPDAP, l’istituto che assicura gran parte dei dipendenti pubblici, al contrario, ammette anche il frazionamento in ore per un massimo di 18 ore mensili (Circolare INPDAP 34/2000).

    Lavoro notturno (Art. 53, Decreto Legislativo n. 151/2001, che riprende il testo dell’art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge 9 dicembre 1977 n. 903).
    Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92.
    Inoltre, è vietato adibire al lavoro notturno tutte le lavoratrici dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
    Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente e ancora, la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni.

    Lavoratore con handicap che assiste familiare anch’esso handicappato.
    La Circolare INPS 211/1996 aveva previsto che il lavoratore handicappato potesse fruire, nello stesso mese, sia dei giorni di permesso per se stesso che dei giorni di permesso per assistere un familiare convivente, anch’esso handicappato, qualora la natura dell’handicap di questo familiare avesse comportato la necessità di beneficiare di altri giorni, in aggiunta a quelli richiesti per se stesso.
    A modifica di quanto sopra, secondo le accennate indicazioni ministeriali, si precisa che il lavoratore handicappato può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare handicappato (Circolare 37/1999 ribadita dalla Circolare 128/2003).

    Francesco Pisano

    NORMATIVE DI RIFERIMENTO

    • LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n°104, ARTICOLO 33, Definisce il concetto di persona handicappata grave e stabilisce che la situazione di gravità deve essere accertata dall’ASL che rilascia certificazione.
    • LEGGE 8 MARZO 2000, n°53, Ha ampliato la sfera dei benefici previsti dall’articolo 33 legge 104/92
    • LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295, Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"
    • LEGGE 289/2002
    • LEGGE 9 DICEMBRE 1977 N. 903, Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
    • TESTO UNICO 26.03.2001, n°151, Ha sistematizzato e armonizzato l’intera normativa sui riposi e i permessi per i genitori di figli con handicap grave.
    • PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 1611/92, Natura retribuzione permessi
    • PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 784/95, Cumulabilità dei permessi in caso di più disabili all’interno della famiglia
    • PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 65/96, Possibilità di estendere le agevolazioni al padre lavoratore dipendente quando la madre non sia lavoratrice dipendente
    • CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 28/93, Fissa criteri generali per riconoscimento stato di gravità
    • CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 43/9, Recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato e della legge 423/93
    • CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 165/96, Fissa i criteri per l’ottenimento dei permessi da parte di lavoratore dipendente nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore non dipendente o non lavoratore
    • CIRCOLARE INPS 80/95, Recepimento della sentenza del Consiglio di Stato 784/95
    • CIRCOLARE INPS 37/99, Elenco casi di diritto ai permessi in presenza di genitore non lavoratore
    • CIRCOLARE INPS 133/2000, Revisione della normativa sui permessi alla luce della legge 53/2000
    • CIRCOLARE INPS 128/2003, Permessi ai sensi della legge 104/92 – Disposizioni varie
    • CIRCOLARE INPS 211/1996, Legge n. 104/1992 – Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave.
    • CIRCOLARE INPDAP 34/2000, Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000
    • DELIBERAZIONE N° 32 DEL 7/3/2000 CONSIGLIO DIRETTIVO INPS, Ulteriore casistica di diritto ai permessi da parte del lavoratore anche in presenza di familiare non lavoratore.
  • Diritti per i lavoratori diversamente abili (legge 104/92, artt.21 e 33)

    Diritti per i lavoratori diversamente abili

    (LEGGE N. 104/92 ART. 21 E 33)

    Nel 1992 il Parlamento italiano approvò la legge n. 104 (nota come legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti della persone handicappate), con validità in tutta la penisola è composta da 44 articoli che possono cosi riassumersi:
    –  Integrazione sociale e assistenza;
    –  Prevenzione e diagnosi precoce (programmazione sanitaria);
    –  Cura e riabilitazione (prestazioni socio-sanitarie);
    –  Inserimento ed integrazione sociale; 
    –  Assistenza sociale e sanitaria a domicilio, servizi di aiuto personale; 
    –  Diritto all’informazione e diritto allo studio, servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
    –  Integrazione nel mondo del lavoro;
    –  Fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato;
    –  Organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia, servizi residenziali;
    –  Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
    –  Esercizio del diritto di voto;
    –  Protesi e ausili tecnici;
    Nel caso in cui vi sia un riconoscimento di stato di handicap in condizione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92) sono previsti i seguenti interventi:
    –  Comunità-alloggio e centri socioriabilitativi; 
    –  Soggiorno all’estero per cure;
    –  Diritto all’educazione e all’istruzione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie, assegnazione di docenti specializzati (insegnanti di sostegno);
    –  Agevolazioni lavorative (art 33): prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per i genitori, permessi giornalieri o mensili, diritto alla scelta della sede o possibilità di rifiutare il trasferimento.
    Nel presente contributo cercheremo di evidenziare, in modo particolare, solo i due articoli che permettono ai docenti in servizio di usufruire di alcuni benefici: l’art. 21 [Precedenza assegnazione di sede] e l’art. 33 [Agevolazioni]. Siamo coscienti che il presente contributo non sarà esaustivo e ne vuole esserlo, ma è nostro scopo iniziare a parlarne affinché si prenda maggiormente coscienza e conoscenza.
    In primo luogo ci soffermiamo sui benefici che può usufruire lo stesso handicappato (oggi diversamente abile) maggiorenne e lavoratore; prossimamente vedremo le agevolazioni a favore delle persone che prestano assistenza alle persone handicappate e pubblicheremo, inoltre, uno schema riassuntivo dei benefici posti a tutela delle persone handicappate e di chi presta loro assistenza.
    Anche se nell’art. 21 non è specificato, perché si parla solo di "persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi", bisogna dire che non basta, la persona disabile lavoratrice può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell’art 33 solo se si trova in "situazione (o connotazione) di gravità" (art. 3 comma 3° della legge 104/92; Circ. INPS n. 133 del 17 luglio 2000: Benefici a favore delle persone handicappate). È necessario, comunque, che nella documentazione rilasciata dalla commissione medica dell’ASL di appartenenza (art. 1 della legge 295/90) sia esplicitato in modo chiaro ed inequivocabile che l’handicap rivesta connotazione di gravità; non è sufficiente l’indicazione che l’invalidità sia superiore ai 2/3. Ottenuto il riconoscimento, per beneficiare dei permessi, serve specifica domanda da inoltrare all’INPS e al datore di lavoro, da rinnovare annualmente.
    Riportiamo dei seguito in modo sintetico, i benefici che può usufruire la persona handicappata che lavora e che riveste situazione di connotazione di gravità:
    a) due ore (o un’ora) di permesso giornaliero retribuito (cf. art. 33 comma 2 e 6; a norma dell’art. 3 D.L 324/93 convertito in legge 423/93, tale permesso deve essere retribuito);
    b) tre giorni di permesso mensile retribuito (cf. art. 33 comma 2 e 6).
    I permessi lavorativi sono coperti da contributi figurativi, cioè quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
    Inoltre, l’articolo 19, lettera c) della legge 53/00 stabilisce che al comma 6 dell’art. 33 della 104/92, dopo le parole "può usufruire", è inserita il vocabolo "alternativamente". Quindi, la persona handicappata che lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a giorni".      
    Peraltro, mentre si ribadisce, in linea generale, che il tipo di permesso richiesto (a giorni od ad ore), può essere senz’altro cambiato da un mese all’altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata, e non, in linea di massima, nell’ambito del singolo mese di calendario, si precisa che la variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore (Circ. INPS n. 133 del 17 luglio 2000: Benefici a favore delle persone handicappate).
    E’ importante sottolineare che la fruizione di questi permessi non deve essere supportata da nessuna motivazione o giustificazione da presentarsi al datore di lavoro.
    C’è da precisare, inoltre, che i 3 giorni retribuiti non sono computati nei limiti di permessi retribuiti, non riducono le ferie fiscale (art. 21 comma 6, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Detto permesso non può essere considerato assenza per malattia e quindi, non può essere assoggettato ad alcuna verifica medico-fiscale, né ai sensi dell’art. 21 comma 6, CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 4-08-1995 ed è computato nel limite dei permessi retribuiti. Inoltre, tali giorni sono fruibili anche in maniera continuativa (Circ. Min. Funz. Pubbl. 26.6.1992, prot. 90543/7/488). Il periodo è valido ad ogni effetto, escluse ferie e 13.ma mensilità.  
    c) in caso di part time ad orario inferiore alle 6 ore giornaliere il permesso è di una sola ora (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992). 
    d) la persona handicappata (anche non in condizioni di gravità) con un grado di invalidità superiore ai due terzi, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 21 comma 1) e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso (art. 33 comma 6). È bene precisare, che la scelta della sede può usufruirla solo chi beneficia dell’art. 21 e non chi beneficia dell’art. 33, come ultimamente (28 luglio 2004) a ribadito il MIUR nel rispondere al quesito "Nomine a tempo indeterminato e determinato: applicazione della legge 104/92". (v. allegato)
    La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28 del 1993 precisa che la locuzione "ove possibile", in merito al diritto di scelta della sede di lavoro, è da intendersi nel senso che il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale. Il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce, invece, un diritto incondizionato, nel senso che non è soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell’impresa.
    – il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può valere, soltanto, nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza (Circ. Min. Funz. Pubbl. 26.6.1992, prot. 90543/7/488); non è possibile invocare la Legge n. 104 per essere trasferiti da una ASL ad un’altra o da un Comune ad un altro;
    – il diritto al trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta (Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996);
    – nel caso in cui il Concorso sia stato bandito per una determinata circoscrizione territoriale, il posto presso diversa circoscrizione non può considerarsi disponibile per i vincitori del Concorso e, quindi, di massima non può essere utilizzato per le esigenze di tutela soddisfatte dalla Legge n. 104/92 (Parere del Consiglio di Stato n° 1813 del 10 dicembre 1996).
    Se il lavoratore handicappato convive con un’altra persona handicappata, che assiste, può fruire cumulativamente dei benefici spettanti in qualità di lavoratore portatore di handicap e di familiare convivente di persona handicappata (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero del Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96). L’art. 22 della stessa legge afferma che ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
    A decorrere dal 2002 ai lavoratori con invalidità superiore al 74% viene riconosciuta, su richiesta dell’interessato, per ogni anno di lavoro svolto il beneficio di due mesi di contribuzione, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (art. 80, comma 3, legge n. 388, 23/12/00).
    L’INPDAP ha emanato una Circolare informativa sull’argomento, la n. 75, 27/12/01, riguardante i dipendenti pubblici, nella quale specifica che i contributi figurativi incidono non solo per il raggiungimento del diritto alla quiescienza ma anche sull’ammontare della pensione.
    Infine, è utile ricordare che per gli idr (almeno allo stato attuale), anche se in condizione previste dell’art. 21, non è possibile far valere il beneficio della scelta della sede, perché l’Intesa del 1985 fra Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana prevede che sia l’ordinario diocesano a designare la sede per l’idr.
    Bisogna dire, però, che l’art. 21 della 104/92 è chiaro: "La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili". Gli Idr sono o no lavoratori italiani come tutti gli altri? Non sono un giurista, ma credo che si potrà aprire un contenzioso nel momento in cui un idr beneficiario dell’art. 21 e vincitore del concorso di religione vorrà far valere questo diritto. Una questione da studiare.
    Francesco Pisano

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    Riferimenti Legislativi

    – Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992;
    – Decreto Legislativo 324/93 convertito in legge 423/93;
    – Circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000: Benefici a favore delle persone handicappate;
    – Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992;
    – Parere Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996;
    – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Comparto "scuola" (1994-1997) (firmato il 4 agosto 1995 e pubblicato nel Suppl. ord. n. 109 alla G.U. n. 207 del 5 settembre 1995);
    – Intesa fra Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana del 1985.

    Elenchiamo alcuni siti in riferimento che possono essere consultati:
    http://www.handylex.org
    http://www.superabile.it/superabile/homepage/default.htm
    http://www.disabili.com
    http://www.consumatorionline.it/open.inc.php?id=96&loc=disabili