NUOVE REGOLE IN MATERIA DI PERMESSI
Approvato il 9 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri il Decreto legislativo che modifica alcune norme in materia di congedi, permessi e aspettative
Giovedì 9 giugno il Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri Brunetta e Sacconi, ha approvato un Decreto legislativo che modifica alcune norme riguardanti i congedi, i permessi e le aspettative.
Il DLgs viene approvato in attuazione dell’art. 23 della Legge 183 del 4 novembre 2010, il cosiddetto “collegato lavoro”, che delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. A tutt’oggi il testo del DLgs non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (sarà in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), perché in attesa della firma del presidente della Repubblica. Tuttavia, vogliamo anticiparne le principali novità in quanto sono state già rese note dallo stesso Governo attraverso la pubblicazione della scheda sintetica che è possibile scaricare dal sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
- Articolo 2 (astensione obbligatoria): stabilisce che la lavoratrice possa ritornare anticipatamente al lavoro in caso di aborto o morte prematura del bambino, previa attestazione da parte del medico specialista del SSN.
- Articolo 3 (congedo parentale per i genitori di bambini disabili) modificando l’art. 33, D.Lgs. 151/2001, si afferma con chiarezza che per ogni minore con disabilità grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale. Il periodo complessivo di congedo parentale può arrivare sino alla durata di tre anni, comprensivi dei periodi di congedo parentale ordinario fruibili alternativamente dalla madre lavoratrice (6 mesi), dal padre lavoratore (7 mesi) o da entrambi (11 mesi); il periodo di congedo è fruibile, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo complessivamente pari a tre anni. Viene, infine, previsto che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a condizione che i medici attestino la necessità della presenza del genitore.
- Articolo 4 (congedo per assistenza di disabile grave) modificando l’art. 42, D.Lgs151/2001, prevede che il diritto a fruire dei permessi contemplati all’art. 33, della legge 104/92, spetta, in alternativa ai riposi giornalieri di cui al comma 1 del medesimo articolo, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con disabilità grave, i quali possono fruirne alternativamente, anche in materia continuativa nell’ambito del mese. Il congedo non può superare, nell’arco della vita lavorativa, la durata complessiva di due anni per ciascun disabile assistito. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ed il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa. Tale periodo, cosi come previsto già dallo stesso D.lgs 151/01, non è valido ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Il DLgs stabilisce un ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle) e le cause di impedimento di questi soggetti che consentono di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie invalidanti). Infine, si afferma che il congedo può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno, se i sanitari della struttura ne attestano l’esigenza.
- Articolo 5 (congedo straordinario per motivi di studio per corsi di dottorato di ricerca) modificando l’art. 2, della Lg 476/1984 si attribuisce all’amministrazione la facoltà discrezionale di concedere il congedo per dottorato compatibilmente con le esigenze di servizio, anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni “contrattualizzati”, così come previsto dalla Lg 240/2010. La fruizione del congedo viene esclusa per i dipendenti che hanno già svolto il corso di dottorato di ricerca, e per i dipendenti che hanno fruito del congedo stesso con l’iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico. Infine, si avverte che il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro dipendente di qualsiasi Pubblica Amministrazione, nei due anni successivi al periodo di aspettativa, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.
- L’articolo 6 (permessi giornalieri per assistere le persone disabili) modificando l’art. 33 della Lg 104/92 viene disciplinata la possibilità per il dipendente di assistere anche più persone in disabilità, limitando tuttavia tale possibilità ai parenti o affini entro il primo grado o entro il secondo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La limitazione vuole evitare che uno stesso dipendente possa assentarsi per lunghi periodi dal lavoro. La norma, nello stesso tempo, consente al lavoratore di prestare comunque assistenza nei confronti dei famigliari più stretti; viene previsto che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. La ratio della norma è quella di evitare abusi, richiedendosi una documentazione a riprova del fatto che il lavoratore si è recato effettivamente nel luogo in cui l’assistenza deve essere prestata. Si vuole quindi evitare che i permessi siano fruiti da persone che poi non li utilizzano realmente per supportare il famigliare disabile.
- Articolo 7 (Congedo invalidi civili per cure) modificando la disciplina contenuta nell’art. 26 della Lg 118/1971 e l’art. 10 del d.lgs. 509/1988 afferma che i lavoratori mutilati e invalidi civili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Viene previsto espressamente che il congedo è retribuito, secondo il regime economico delle assenze per malattia, e che il periodo di congedo non è computato nel comporto. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure e in caso di sottoposizione a trattamenti terapeutici continuativi (come, ad esempio, nel caso di trattamento di dialisi), la prova è agevolata, potendo essere prodotta anche un’attestazione cumulativa.
- Articolo 8 (adozione ed affidamento) modificando l’art. 45 del D.Lgs 151/2001, prevede che in caso di adozione e affidamento si applica la disciplina in materia di riposi entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia, anziché entro il primo anno di vita del bambino; si prevede che la disciplina prevista dall’art.42-bis del medesimo decreto 151/01 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche ad altra sede) si applica entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.
Claudio Guidobaldi