Categoria: Salute e legge 104/1992

  • NUOVE REGOLE IN MATERIA DI PERMESSI. Approvato il 9 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri il Decreto legislativo che modifica alcune norme in materia di congedi, permessi e aspettative

     NUOVE REGOLE IN MATERIA DI PERMESSI
    Approvato il 9 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri il Decreto legislativo che modifica alcune norme in materia di congedi, permessi e aspettative


       Giovedì 9 giugno il Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri Brunetta e Sacconi, ha approvato un Decreto legislativo che modifica alcune norme riguardanti i congedi, i permessi e le aspettative.
       Il DLgs viene approvato in attuazione dell’art. 23 della Legge 183 del 4 novembre 2010, il cosiddetto “collegato lavoro”, che delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. A tutt’oggi il testo del DLgs non è stato ancora  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (sarà in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), perché in attesa della firma del presidente della Repubblica. Tuttavia, vogliamo anticiparne le principali novità in quanto sono state già rese note dallo stesso Governo attraverso la pubblicazione della scheda sintetica che è possibile scaricare dal sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

    • Articolo 2 (astensione obbligatoria): stabilisce che la lavoratrice possa ritornare anticipatamente al lavoro in caso di aborto o morte prematura del bambino, previa attestazione da parte del medico specialista del SSN.

     

    • Articolo 3 (congedo parentale per i genitori di bambini disabili) modificando l’art. 33, D.Lgs. 151/2001, si afferma con chiarezza che per ogni minore con disabilità grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale. Il periodo complessivo di congedo parentale può arrivare sino alla durata di tre anni, comprensivi dei periodi di congedo parentale ordinario fruibili alternativamente dalla madre lavoratrice (6 mesi), dal padre lavoratore (7 mesi) o da entrambi (11 mesi); il periodo di congedo è fruibile, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo complessivamente pari a tre anni. Viene, infine, previsto che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a condizione che i medici attestino la necessità della presenza del genitore.

     

    • Articolo 4 (congedo per assistenza di disabile grave) modificando l’art. 42, D.Lgs151/2001, prevede che il diritto a fruire dei permessi contemplati all’art. 33, della legge 104/92, spetta, in alternativa ai riposi giornalieri di cui al comma 1 del medesimo articolo, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con disabilità grave, i quali possono fruirne alternativamente, anche in materia continuativa nell’ambito del mese.  Il congedo non può superare, nell’arco della vita lavorativa, la durata complessiva di due anni per ciascun disabile assistito. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ed il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa. Tale periodo, cosi come previsto già dallo stesso D.lgs 151/01, non è valido ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Il DLgs stabilisce un ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle) e le cause di impedimento di questi soggetti che consentono di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie invalidanti). Infine, si afferma che il congedo può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno, se i sanitari della struttura ne attestano l’esigenza.

     

    • Articolo 5 (congedo straordinario per motivi di studio per corsi di dottorato di ricerca) modificando l’art. 2, della Lg 476/1984 si attribuisce all’amministrazione la facoltà discrezionale di concedere il congedo per dottorato compatibilmente con le esigenze di servizio, anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni “contrattualizzati”, così come previsto dalla Lg 240/2010. La fruizione del congedo viene esclusa per i dipendenti che hanno già svolto il corso di dottorato di ricerca, e per i dipendenti che hanno fruito del congedo stesso con l’iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico. Infine, si avverte che il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro dipendente di qualsiasi Pubblica Amministrazione, nei due anni successivi al periodo di aspettativa, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.

     

    • L’articolo 6 (permessi giornalieri per assistere le persone disabili) modificando l’art. 33 della Lg 104/92 viene disciplinata la possibilità per il dipendente di assistere anche più persone in disabilità, limitando tuttavia tale possibilità ai parenti o affini entro il primo grado o entro il secondo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La limitazione vuole evitare che uno stesso dipendente possa assentarsi per lunghi periodi dal lavoro. La norma, nello stesso tempo, consente al lavoratore di prestare comunque assistenza nei confronti dei famigliari più stretti; viene previsto che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. La ratio della norma è quella di evitare abusi, richiedendosi una documentazione a riprova del fatto che il lavoratore si è recato effettivamente nel luogo in cui l’assistenza deve essere prestata. Si vuole quindi evitare che i permessi siano fruiti da persone che poi non li utilizzano realmente per supportare il famigliare disabile.

     

    • Articolo 7 (Congedo invalidi civili per cure) modificando la disciplina contenuta nell’art. 26 della Lg 118/1971 e l’art. 10 del d.lgs. 509/1988 afferma che i lavoratori mutilati e invalidi civili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Viene previsto espressamente che il congedo è retribuito, secondo il regime economico delle assenze per malattia, e che il periodo di congedo non è computato nel comporto. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure e in caso di sottoposizione a trattamenti terapeutici continuativi (come, ad esempio, nel caso di trattamento di dialisi), la prova è agevolata, potendo essere prodotta anche un’attestazione cumulativa.

     

    • Articolo 8 (adozione ed affidamento) modificando l’art. 45 del D.Lgs 151/2001, prevede che in caso di adozione e affidamento si applica la disciplina in materia di riposi entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia, anziché entro il primo anno di vita del bambino; si prevede che la disciplina prevista dall’art.42-bis del medesimo decreto 151/01 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche ad altra sede) si applica entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.

                                                                  

    Claudio Guidobaldi

  • TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ATTESTATI DI MALATTIA. L’Inps invierà copia degli attestati di malattia all’indirizzo di PEC del lavoratore

    TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ATTESTATI DI MALATTIA
    L’Inps invierà copia degli attestati di malattia all’indirizzo di  PEC del lavoratore


    Con la circolare n. 164 del 28.12.2010 “Invio attestati di malattia all’indirizzo di PEC del cittadino”, l’INPS attiva un ulteriore servizio dopo quello predisposto dalla circolare n. 60 del 16.4.2010, dove si permetteva agli interessati la consultazione e la stampa dei propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante.
    Si conclude così il lungo percorso tecnico-normativo mediante il quale le varie amministrazioni statali e parastatali, conformandosi ai principi di sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’azione amministrativa, hanno disposto il collegamento in rete dei medici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps iniziato con l’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001 ed introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009, “in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, disposizioni per la trasmissione telematica all’Inps dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico”.
    Con la presente circolare l’Istituto previdenziale offre ai lavoratori la possibilità di ricevere le attestazioni di malattia nella propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). La PEC è un servizio gratuito di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione attraverso il quale è possibile inviare o ricevere messaggi di posta. Per usufruire del servizio tuttavia è necessario possedere una propria casella di Posta Elettronica Certificata. Per ottenerla occorre effettuare la registrazione nel portale
    https://www.postacertificata.gov.it Una volta effettuata la registrazione, bisogna recarsi presso uno degli uffici postali abilitati al servizio per le attività di identificazione.
    Per quanto riguarda il servizio offerto dall’Inps, si dovrà richiedere preventivamente il codice pin identificativo, seguendo la procedura descritta nel portale al seguente indirizzo
    http://www.inps.it/portal/default.aspx?imenu=2. Una volta in possesso del codice Pin si potrà accedere nella sezione “consultazione certificati medici” al seguente indirizzo web:
    http://www.inps.it/portal/default.aspx?iMenu=2&iNodo=2&iiDServizio=141&sURL=https%3a%2f%2fserviziweb.inps.it%2fApplicazioneUtentiWeb%2findex.jsp%3fS%3dS e mediante il codice fiscale ricercare uno specifico attestato di malattia. Infine, per richiedere l’invio degli attestati nella propria casella di Posta Elettronica Certificata è necessario selezionare la funzione “attivo/disattivo” e variare lo stato della medesima in attivo. Naturalmente la disattivazione del servizio si ottiene selezionando la stessa funzione e variando lo stato della richiesta in disattivo.

    Claudio Guidobaldi

    Snadir – Professione i.r. – 26 gennaio 2011

  • Permessi e precedenze per chi assiste i disabili, ecco le novità

    Permessi e precedenze per chi assiste i disabili, ecco le novità


    Per fruire dei permessi per assistere il disabile grave non sarà più necessario convivere con l´assistitito. Ma non potranno più fruirne i parenti o gli affini di terzo grado.

    Lo prevede il Collegato lavoro che è stato approvato in via definitiva dalla Camera il 19 ottobre scorso.

    E´ prevista un´eccezione nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. In questo caso i permessi potranno continuare ad essere fruiti anche dai parenti o affini di terzo grado. In ogni caso i permessi potranno essere utilizzati da una sola persona tra gli aventi titolo, mentre, qualora si tratti di genitori che assistano il figlio, potranno fruirne entrambi, sebbene non contemporaneamente.

    Il diritto alla precedenza nei trasferimenti avrà valore solo se le sedi di preferenza saranno comprese tra quelle più vicine al domicilio dell´assitito.

    Pubblichiamo il testo dell´art.24 del Collegato, che reca le modifiche alla normativa sui permessi e il testo degli articoli interessati dalle modifiche, coordinati con le nuove disposizioni.

    Il provvedimento entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una volta trascorsi i 15 giorni previsti dalla legge (c.d.vacatio legis).

    FGU/SNadir – Professione i.r. – 5 novembre 2011

  • VISITE FISCALI: LE FASCE DI REPERIBILITA’ PORTATE A 7 ORE GIORNALIERE

    VISITE FISCALI: LE FASCE DI REPERIBILITA’ PORTATE A 7 ORE GIORNALIERE

     

    Non si è fatto aspettare il famigerato decreto del Ministero della Funzione Pubblica sulle fasce di reperibilità relative alle visite fiscali: come il Ministro Brunetta aveva infatti annunciato, le fasce  durante le quali il docente in malattia  potrà ricevere la visita fiscale – in applicazione del DLgs 150/09 – sono state portate a 7 ore giornaliere, cioè dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
    Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i docenti la cui malattia sia dovuta a:
    * Patologie gravi che richiedono terapie salvavita
    * Infortunio sul lavoro
    * Patologia per riconosciuta causa di servizio
    * Patologie connesse a stato di invalidità riconosciuta
    Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità, inoltre, i docenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo indicato nella prognosi.
    Ancora una volta esprimiamo il nostro netto dissenso rispetto a provvedimenti inutilmente punitivi, che niente hanno a che vedere con razionali criteri di garanzia del funzionamento e dell’efficienza della pubblica amministrazione.

    Snadir – Professione i.r. – 23 dicembre 2009

  • VISITE FISCALI E FASCE DI REPERIBILITA’: IL GOVERNO FA MARCIA INDIETRO

    VISITE FISCALI E FASCE DI REPERIBILITA’: IL GOVERNO FA MARCIA INDIETRO

     

       Avevamo visto giusto quando, a suo tempo, avevamo espresso il nostro dissenso dall’operato del  ministero della Funzione Pubblica che  aveva emesso la circolare n° 8 del 5.9.08 per meglio chiarire l’art. 71 della legge 133/2008: sembrava proprio che, per punire i docenti colpevoli di “malattia”, si volesse attribuire loro una sorta di “arresto domiciliare” prolungando le fasce di reperibilità in occasione della visita fiscale.
       Evidentemente il coro di critiche è stato più vasto del previsto, visto che il governo ha fatto marcia indietro: infatti il decreto legge approvato venerdì 26 giugno 2009 (il cosiddetto provvedimento anticrisi) ha reintrodotto il vecchio orario di reperibilità da rispettare nei giorni di malattia, cioè dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; di conseguenza cade l’obbligo di farsi trovare in casa dal medico fiscale fra le 8 e le 13 e tra le 14 e le 20.
       Non solo. Per effetto delle modifiche apportate, viene definitivamente chiarito che la certificazione della malattia può farla anche il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale; inoltre si chiarisce che i costi delle visite fiscali sono a carico delle ASL (e non dei dissestati fondo-cassa delle amministrazioni scolastiche) e  viene abrogato il comma 5 dell’art. 71 che assoggettava tutte le assenze, a qualsiasi titolo richieste, alle stesse trattenute in vigore per la malattia: in questo modo le assenze per donare il sangue o il midollo osseo, quanto a trattenute, sono equiparate alle presenze così come tutte le altre assenze non dovute a malattia.
       Si è dunque posto rimedio ad alcune “sviste” contenute nell’art. 71, ma purtroppo non a tutte. Rimane infatti la tassa sulla malattia: la decurtazione nella busta paga per i giorni di malattia non sarà più applicata solo a chi lavora in polizia, forze armate e vigili del fuoco. Nulla da eccepire per i vantaggi a favore di chi lavora per la sicurezza, ma probabilmente sarebbe stato più opportuno non creare discrepanze tra le varie categorie sociali. Siamo dunque costretti ad auspicare una nuova “marcia indietro” che consenta al  personale scolastico in malattia di non essere ulteriormente penalizzato.

    Benito Ferrini

     

    Snadir – Professione i.r. – mercoledì 1 luglio 2009

  • INPDAP: assenze per malattia e trattamento pensionistico

    INPDAP: assenze per malattia e trattamento pensionistico

     
       L’INPDAP, con circolare 28/5/2009 n. 13 ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all’applicazione della nuova disciplina introdotta dall’articolo 71, comma 1, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133/2008.
       Esso prevede che, salvo eccezioni, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
       Come precisato dalla circolare n. 8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (Registrata alla Corte dei conti in data 19 settembre 2008, Registro n. 10, foglio n. 40), la norma in esame prevede che la trattenuta debba applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l’assenza si protrae oltre tale termine.
       In tale ultima ipotesi (ad esempio, malattia di undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono sempre essere assoggettati alle ritenute prescritte, mentre, per i successivi, occorre applicare il regime giuridico – economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comparto. Non essendo state abrogate dette decurtazioni contrattuali dalla innovata disciplina, la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni aggiungendosi al regime contrattuale vigente relativo alla retribuzione in caso di malattia. La nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
      L’INPDAP sottolinea che le modifiche introdotte dal primo comma dell’art. 71, nell’ipotesi di fruizione da parte dei dipendenti pubblici di periodi di malattia, attengono al solo trattamento retributivo degli stessi. Tali norme non modificano la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.

    Adempimenti contributivi ai fini pensionistici
       Per quanto concerne gli adempimenti contributivi, atteso che il D.Lgs. 564/96 nell’introdurre l’istituto della contribuzione figurativa nulla ha innovato in materia di assenze per malattia, si precisa, che a fronte della decurtazione della retribuzione a causa della malattia nei limiti dei primi dieci giorni l’imponibile contributivo non diminuisce nella stessa misura.
       Conseguentemente i contributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio. Parimenti non viene ridotto l’imponibile su cui calcolare il contributo dello 0,35 da versare a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, nonché l’eventuale contribuzione a favore dell’Assicurazione Sociale Vita.

    TFS/TFR
       Anche per quanto attiene i riflessi ai fini del TFS e TFR, le modifiche introdotte dal più volte citato art. 71 nulla hanno innovato. Ne consegue che le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro, nel caso di decurtazioni alla retribuzione del dipendente, dovranno continuare a versare i contributi ex ENPAS o ex INADEL sull’intera retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni.

    Snadir – Professione i.r. – giovedì 4 giugno 2009

  • Trattamento di malattia: chiarimenti della Funzione Pubblica sulle fasce di reperibilità

    Trattamento di malattia: chiarimenti della Funzione Pubblica sulle fasce di reperibilità

      

       Con una nuova circolare esplicativa, la n. 1 del 30 aprile 2009, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, il Ministro della Funzione Pubblica interviene sulla disciplina delle assenze per malattia e fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 71 del DL 112, con particolare riferimento all’obbligo per il dipendente in malattia di rispettare le fasce di reperibilità.

    In particolare, già con la Circolare n. 8/2008, era stata richiamata l’attenzione sulla opportunità di valutare se ricorrano quelle particolari “esigenze funzionali ed organizzative per non gravare eccessivamente l’Amministrazione degli adempimenti relativi alle visite fiscali nel caso in cui l’assenza, preventivamente comunicata, sia dovuta all’effettuazione di visite specialistiche, cure o esami diagnostici.

    Alle medesime esigenze funzionali e organizzative, precisa la nuova circolare, l’Amministrazione potrà fare inoltre riferimento per compiere specifiche valutazioni circa la necessità di procedere all’accertamento dello stato di malattia per mezzo della visita del medico fiscale nei casi in cui il singolo episodio morboso si inserisca in un unico ciclo di trattamento per la cura di patologie gravi quali quelle oncologiche, a condizione che la patologia sia stata inizialmente accertata dall’Amministrazione ovvero risulti certificata da una struttura pubblica ospedaliera, ASL o struttura convenzionata, e che il ciclo di cura sia stato prescritto dai medesimi soggetti.

    Al fine di favorire il recupero e il reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, specie se gravi, e di ridurre al minimo la necessità di rimanere fuori dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della patologia, nella stessa circolare si prevede che le amministrazioni potranno prevedere l’utilizzo di particolari modalità flessibili di lavoro come il part-time e il telelavoro.

     

    Snadir – Professione i.r. – venerdì 8 maggio 2009

  • Incontro al Miur sulle modalità applicative delle sanzioni sulle assenze per il personale della scuola

    Incontro al Miur sulle modalità applicative delle sanzioni sulle assenze per il personale della scuola

       Si è svolto oggi (11 novembre 2008) presso il Ministero dell’Istruzione, l’incontro tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali sulle modalità applicative al personale della scuola dell’art. 71 della legge 133/2008 (sanzioni sulle assenze).
       Le organizzazioni sindacali hanno presentato all’Amministrazione alcune situazioni critiche derivanti dall’applicazione dell’art.7 della legge 133/2008 che necessitano un immediato chiarimento.
       La Federazione Gilda-Unams ha fatto presente che la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di malattia non può riguardare la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) o il Compenso Individuale Accessorio (CIA), in quanto oggetto di contrattazione collettiva nazionale, sono assimilabili al trattamento fondamentale e rientrano nel calcolo del TFR. Anche le ore eccedenti, essendo corrisposte per l’intero anno scolastico, sono da escludere dalla decurtazione; tali ore – ai sensi dell’informativa dell’Inpdap n.32/2003, sono considerate utili per determinare il trattamento di pensione.
        La Federazione Gilda-Unams ritiene che il compenso accessorio utile ai fini della decurtazione è quello determinato in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Ma è bene precisare che il salario accessorio (funzioni strumentali, attività aggiuntive, attuazione di progetti, …) non è oggetto di decurtazione.
       E’ stato chiesto – tenendo conto anche del parere n.53/2008 dell’UPPA della Funzione pubblica per il comparto ministeri – che nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, debba prevalere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL 2007, senza la decurtazione degli accessori previsti dall’art. 71 della legge 133/2008.
       Infine, si rende necessaria la precisazione che i permessi giornalieri non sono frazionabili ad ore in quanto non previsti dal CCNL.
       L’amministrazione si riserva di esaminare le proposte e di rinviare ad un prossimo incontro le decisioni definitive.

    La delegazione trattante

    Orazio Ruscica

    Franco Capacchione

    Snadir – Professione i.r. – martedì 11 novembre 2008