Categoria: Riforma della Scuola
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FINALITA’ DEL SISTEMA D’ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FINALITA’
DEL SISTEMA D’ISTRUZIONE E FORMAZIONEUNA TRACCIA
PER UNA BREVE RIFLESSIONEDel processo in atto di riforma della scuola è stata
data spesso l’immagine di un "cantiere aperto"
dove si progetta, si lavora, si verifica, si spostano materiali
da una parte all’altra alla ricerca di una loro ottimale
collocazione. E’ un’immagine suggestiva e, per tanti aspetti,
rispondente a quello che si sta attuando, anche per quanto
riguarda le modalità. Si evidenzia certamente l’orientamento
ad una "progressività" nelle varie fasi
di attuazione e si deve dare atto al Ministro Moratti della
volontà di confrontarsi con il mondo della scuola
in generale e con i suoi operatori in particolare.
Ciò non toglie che ogni cambiamento di rotta, anche
piccolo, di questa enorme, e per tanti aspetti affascinante,
nave che è la scuola italiana, genera dubbi, a volte
ansie, spesso contestazione, e comporta, quindi, la necessità
di una condivisione degli obiettivi di approdo quanto più
ampia possibile.
Ma soffermiamoci, per una breve riflessione, su tre delle
finalità generali di questo processo di cambiamento
del nostro sistema scolastico.
Si pone l’accento sulla importanza di un "apprendimento
in tutto l’arco della vita". E’ un principio importante
in una società colpita spesso dal cosiddetto "analfabetismo
di ritorno" di coloro che, per mancanza di occasioni
di formazione anche in età adulta, rischiano di perdere
i contatti con la mutevole realtà sociale oltre che
lavorativa. I mezzi di comunicazione di massa, televisione
in primo luogo, e quella pubblica avanti ad ogni altra,
posseggono certamente le potenzialità per operare
in tal senso, ma fanno poco o certamente molto meno di quello
che dovrebbero. Un esempio per tutti: si parla tanto della
necessità di una "alfabetizzazione informatica"
ma poco o niente è stato prodotto in tal senso nell’ultimo
anno (bisogna risalire alla trasmissione "MediaMente"
di Carlo Massarini per trovare una valida iniziativa in
tale direzione).
La concreta opportunità di un "apprendimento
in tutto l’arco della vita" riguarda anche coloro che
non sono più direttamente impegnati nella dimensione
produttiva, basti guardare al successo ottenuto dalle Università
della Terza età e all’interesse che hanno suscitato
in coloro che erano, e sono, alla ricerca di forme di aggregazione
sociale finalizzate anche ad una crescita culturale, parte
integrante per una sempre più alta qualità
della vita.
E’ allora certamente condivisibile ciò che si legge
negli allegati al D.M. n.100 del 18 settembre 2002 inerenti
al profilo educativo, culturale e professionale dello studente
alla fine del primo ciclo: "Il processo educativo individuale
(…) ha inizio con la vita e cessa con essa, in una
inarrestata dinamica di conquiste e di eventuali involuzioni,
sicché niente è mai guadagnato una volta per
tutte, niente è mai perduto per sempre".
Una ulteriore finalità riguarda la "opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali". In generale,
l’idea di una scuola delle opportunità è interessante
e l’Italia, già da molti anni, ha certamente investito
risorse nella scuola primaria e nella scuola secondaria
di primo grado, come è possibile ricavare dai dati
OCDE 2001. I risultati non sono mancati se è vero
che il sistema della scuola primaria ci è invidiato
dagli altri Paesi e tante perplessità suscita ogni
suo potenziale cambiamento. Ricordiamo anche, per questo
aspetto, la scelta di sostenere, attraverso progetti mirati,
le scuole operanti nelle cosiddette "aree a rischio",
al fine di arginare la dispersione scolastica e l’abbandono.
E’ auspicabile che una "scuola delle opportunità"
sia anche capace di indagare ed affrontare le ragioni del
disagio giovanile, sia rafforzando il raccordo con le famiglie
sia aprendo le porte a quelle esperienze associative già
operanti sul territorio nell’ambito delle attività
di recupero.
Meno rilevanti, invece, le risorse impegnate nel sistema
universitario (nei dati OCDE 2001 siamo fanalino di coda
tra i Paesi riportati in tabella) e anche qui i risultati
si vedono, ovviamente in negativo, tenuto conto della bassa
percentuale di coloro che conseguono la laurea rispetto
al numero di coloro che si immatricolano. E ciò proprio
nel momento in cui risulta necessaria una spendibilità
dei titoli di studio non solo sul territorio nazionale ma
anche in ambito europeo.
Veniamo al terzo principio enunciato nelle finalità
generali del sistema d’istruzione e formazione: la "formazione
spirituale e morale". Inutile dire in che misura siano
sensibili gli insegnanti di religione rispetto alla enunciazione
di una finalità che è parte integrante degli
obiettivi e dei contenuti della propria didattica.
Utile invece ribadire che il condivisibile impegno alla
formazione spirituale e morale della persona non intacca
la laicità della scuola pubblica in quanto questa
è, e deve rimanere (specie nell’attuale realtà
di immigrazione), spazio di confronto tra le diverse identità
culturali e religiose. Deve però anche contribuire
ad un riconoscimento di quelle radici culturali e religiose
che sono specifico patrimonio dei popoli europei e che tanta
parte hanno avuto, nella storia anche sofferta di questi
secoli, nel definire un quadro generale di principi e valori
su cui oggi si fonda l’Europa come nuovo soggetto economico
e politico.
La scuola italiana è una realtà che da sempre
pone una forte attenzione educativa ai valori della pace,
della partecipazione, della solidarietà, dell’ambiente,
della convivenza civile, del dialogo tra i popoli. Tutto
ciò va detto, senza certamente volere, neanche per
un attimo, nascondere i tanti e importanti problemi che
comunque affliggono questa fondamentale istituzione e che
sono riemersi nel recente dibattito per il rinnovo contrattuale
(strutture edilizie spesso inadeguate, bassi livelli retributivi
del personale insegnante, precariato).
Avviare o intensificare un confronto sui temi sopra enunciati
e sui diversi altri che sono posti a fondamento di questo
processo di riforma, risulta indispensabile. Docenti, sindacati,
partiti, associazioni degli studenti e dei genitori, devono
farsi carico di questo cambiamento, attraverso momenti di
confronto e offerta di proposte, perché la scuola
deve essere, sempre più, un bene di tutti.Enesto Soccavo
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Testo approvato dal Senato il 12 marzo 2003
disegno
di legge n. 1306-b del 12 marzo 2003
testo approvato in via definitiva
dal senato della repubblica il 12/3/2003art. 1 – delega in materia di norme generali sull’istruzione
e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale
1. al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva,
delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle
scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia
delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi
sanciti dalla costituzione, il governo è delegato
ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni, e di comuni e province, in
relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione
e formazione professionale.
2. fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo
4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il ministro dell’economia
e delle finanze, con il ministro per la funzione pubblica
e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle competenti commissioni della camera dei deputati e
del senato della repubblica da rendere entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. i decreti legislativi in materia di istruzione
e formazione professionale sono adottati previa intesa con
la conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo
n. 281 del 1997.
3. per la realizzazione delle finalità della presente
legge, il ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico
di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione
del consiglio dei ministri, previa intesa con la conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
1997, a sostegno:a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi
con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell’istituzione del servizio nazionale di valutazione
del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e dell’alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio
di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall’informazione
tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti
creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell’attività motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ata);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere
di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione
tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.4. ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al presente articolo e all’articolo
4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.art. 2 – sistema educativo di istruzione e di formazione
1. i decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema
educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e
abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale
e morale, anche ispirata ai princìpi della costituzione,
e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza
alla comunità locale, alla comunità nazionale
ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione
e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino
al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza
nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della costituzione e mediante regolamenti
emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 e garantendo, attraverso adeguati
interventi, l’integrazione delle persone in situazione di
handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. la
fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce
un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti
di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo
dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico
di cui all’articolo 34 della costituzione, nonché
l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. l’attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai
decreti legislativi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2,
della presente legge correlativamente agli interventi finanziari
previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all’articolo
1, comma 3, adottato previa intesa con la conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti
a norma dell’articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si
articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che
comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre
all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto della primaria responsabilità educativa
dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale
delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa
con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola
primaria. e’ assicurata la generalizzazione dell’offerta
formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere
iscritti secondo criteri di gradualità e in forma
di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i
3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico
di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola
secondaria di primo grado della durata di tre anni. ferma
restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola
primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento
delle strumentalità di base, e in due periodi didattici
biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola
in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente
il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il
raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è
assicurato, altresì, il raccordo con la scuola dell’infanzia
e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi
anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria
promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità
di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di
fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione
in almeno una lingua dell’unione europea oltre alla lingua
italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni
e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai
princìpi fondamentali della convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline
di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini
all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione alla tradizione culturale e all’evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea;
è caratterizzata dalla diversificazione didattica
e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità
di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle
attività di istruzione e di formazione; introduce
lo studio di una seconda lingua dell’unione europea; aiuta
ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione;
il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di
stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso
al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi,
è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità
di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale
e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei
e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi
e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro
o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende
i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale
e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane;
i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi;
i licei hanno durata quinquennale; l’attività didattica
si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno
che prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze
e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei si
concludono con un esame di stato il cui superamento rappresenta
titolo necessario per l’accesso all’università e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione
al quinto anno dà accesso all’istruzione e formazione
tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale realizzano
profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti
ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera
c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli
e qualifiche nell’unione europea, sono definite con il regolamento
di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le
qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione
e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli
e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale di durata
almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di stato,
utile anche ai fini degli accessi all’università
e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa
con le università e con l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità
di sostenere, come privatista, l’esame di stato anche senza
tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità
di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei,
nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa,
mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza
positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l’acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in italia o all’estero
anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti
con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle
istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
formative del sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, d’intesa rispettivamente con le università,
con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo
anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari,
dell’alta formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione
tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale,
omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una
quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di
interesse specifico delle stesse, anche collegata con le
realtà locali.art. 3 – valutazione degli apprendimenti e della qualità
del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme
generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con
l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti
e del comportamento degli studenti del sistema educativo
di istruzione e di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle
istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli
stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il
miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica,
sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza
dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione
della qualità del sistema di istruzione e di formazione,
l’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze
e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le
funzioni e la struttura del predetto istituto;
c) l’esame di stato conclusivo dei cicli di istruzione considera
e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso
e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate
dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell’ultimo anno.art. 4 – alternanza scuola-lavoro
1. fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età
la possibilità di realizzare i corsi del secondo
ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità
di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata
e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione
con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza
e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro, il governo è delegato ad adottare, entro
il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e ai sensi dell’articolo 1,
commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo
su proposta del ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il ministro delle attività
produttive, d’intesa con la conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative
dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa,
sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive
associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici
e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili
ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro; le istituzioni
scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e formazione
professionale ed assicurare, a domanda degli interessati
e d’intesa con le regioni, la frequenza negli istituti di
istruzione e formazione professionale di corsi integrati
che prevedano piani di studio progettati d’intesa fra i
due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati
con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per
le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo
e l’assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi
acquisiti dallo studente.2. i compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono
dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro
della valorizzazione della professionalità del personale
docente.art. 5 – formazione degli insegnanti
1. con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme
sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:a) la formazione iniziale è di pari dignità
per tutti i docenti e si svolge nelle università
presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. la programmazione
degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione
dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale,
nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche
in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma
2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate le classi dei corsi di laurea specialistica,
anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera
a) del presente comma. per la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo
le classi predette sono individuate con riferimento all’insegnamento
delle discipline impartito in tali gradi di istruzione e
con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
i decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione
di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all’estero;
c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione
degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione
nel decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della
personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica
di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di
cui alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici
del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono,
previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
specifiche attività di tirocinio. a tale fine e per
la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università,
sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei
regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione
di apposite strutture di ateneo o d’interateneo per la formazione
degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni,
anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di
cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza
per la formazione permanente degli insegnanti, definiti
con apposito decreto del ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche
e formative.2. con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme
anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di
alta formazione e specializzazione artistica, musicale e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente
agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici.
ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti,
i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1
del presente articolo.
3. per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del
ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al
decreto del presidente della repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di istituto superiore di educazione fisica (isef) o di accademia
di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche
o di conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato,
e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario, le scuole
medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico
e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto
diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici, anche per consentire loro un’abbreviazione
del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso
della scuola. i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico
e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno ai
fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso
stabilito dalle autorità accademiche, per coloro
che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del
diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato
le relative prove di accesso. l’esame di laurea sostenuto
a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria
istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo
percorso formativo, ha valore di esame di stato e abilita
all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna
o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. esso
consente, altresì, l’inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall’articolo 401 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. al fine di tale inserimento, la tabella di
valutazione dei titoli è integrata con la previsione
di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea
conseguito. all’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "i concorsi hanno funzione
abilitante." sono soppresse.art. 6 – regioni a statuto speciale e province autonome
di trento e di bolzano
1. sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di trento e di bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme
di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.art. 7 – disposizioni finali e attuative
1. mediante uno o più regolamenti da adottare a norma
dell’articolo 117, sesto comma, della costituzione e dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite
le commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede:a) all’individuazione del nucleo essenziale dei piani di
studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli
obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e
alle attività costituenti la quota nazionale dei
piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell’organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione
dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti
per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché
per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.2. le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c),
sono definite previa intesa con la conferenza permanente
per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome
di trento e di bolzano, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. il ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca presenta ogni tre anni al parlamento una relazione
sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006
possono iscriversi, secondo criteri di gradualità
e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità
dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo
gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità,
al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini e le
bambine che compiono i tre anni di età entro il 28
febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate,
fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma
1, lettera e). per l’anno scolastico 2003/2004 possono iscriversi
al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola
primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731migliaia
di euro per l’anno 2003, 45.829migliaia di euro per l’anno
2004 e 66.198migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003/2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
"fondo speciale" dello stato di previsione del
ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. il ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche
fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma
1, lettera f), garantendo, comunque, il rispetto del predetto
limite di spesa.
6. all’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo
1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal documento di programmazione economico-finanziaria.
7. ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli
1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi
dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni.
8. i decreti legislativi di cui al precedente comma 7 la
cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata in
vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
9. il parere di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo,
è espresso dalle commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. la legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11. la legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata. -
Testo approvato dal Senato il 12 marzo 2003 – Allegato A
ALLEGATO A
Seduta n. 267 del 18 febbraio 2003
(A.C. 3387 e abb. – Sezione 7)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
– in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti
avvenuti a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione,
si avverte in maniera sempre più urgente l’esigenza
di predisporre in tempi rapidi una riforma del Sistema nazionale
di istruzione e formazione in grado di renderlo maggiormente
competitivo;
– il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387,
trasmesso dal Senato e attualmente in discussione in Aula,
si pone in questa direzione, prevedendo non solo le innovazioni
necessarie anche a livello europeo ma garantendo al tempo
stesso il mantenimento di tutte quelle caratteristiche positive
che caratterizzano la scuola italiana;
– in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi
riforma che guardi all’Europa non può in alcun modo
cancellare i tratti indelebili dell’identità, della
storia, della cultura e delle tradizioni di una Nazione,
occorre sottolineare come, rispetto alla legge n. 30 del
2000, siano stati aggiunti nell’articolato alcuni passaggi
fondamentali (in particolare il richiamo all’identità
nazionale ed alla cittadinanza europea);
– quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione
della maggioranza in merito alla bontà del provvedimento
in esame, si richiama tuttavia la necessità di affrontare
in sede di completamento della riforma talune problematiche
alquanto delicate e complesse;
– una prima questione riguarda gli insegnanti, per
i quali – allo scopo di incentivare la professionalità
– si richiede la fissazione di criteri diretti a stabilire
una progressione di carriera onde consentire loro un minimo
di apertura della stessa che abbia risvolti anche sul piano
contributivo e preveda l’acquisizione di titoli utilizzabili
per i futuri concorsi per il ruolo dirigente;
– in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento
del personale docente, occorre stabilire una graduatoria
ad esaurimento in modo da salvaguardare i cosiddetti precari,
i quali – pur avendo superato un concorso – non hanno ancora
raggiunto la sospirata stabilizzazione;
– un chiarimento interpretativo per l’utenza si rende,
inoltre, necessario in ordine ai meccanismi – già
previsti dalla legge di riforma – che consentono il passaggio
dal sistema dei licei a quello dell’istruzione e formazione
professionale e viceversa (il che dovrà avvenire
secondo il metodo dei crediti certificati e "mediante
apposite iniziative didattiche");
– in un’ultima analisi, nel varare una così
importante riforma non si può non tener conto della
situazione drammatica in cui versa l’edilizia scolastica
nel nostro Paese;
– in tal senso, è molto urgente prevedere un
piano complessivo di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica alle più recenti normative antisismiche;Impegna il Governo
• ad affrontare, nell’ambito dell’emanazione dei decreti
legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale, le importanti problematiche
esposte in premessa, le quali, qualora non ricevessero un’adeguata
soluzione, renderebbero assai difficile e complicata la
transizione al nuovo Sistema.9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove,
Maggi, Angela Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.La Camera,
premesso che:
– l’articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di
legge in esame prevede la valutazione, periodica e annuale,
degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da
parte dei docenti e l’affidamento agli stessi docenti della
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio
al periodo successivo;
– nella medesima lettera a) del comma 1 dell’articolo
3 non è esplicitata la facoltà dei docenti
di decidere, annualmente, l’eventuale non ammissione degli
studenti all’anno successivo;Impegna il Governo
• a prevedere, nell’ambito dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame, la
possibilità per i docenti di ciascun consiglio di
classe di deliberare, anche all’interno del biennio valutativo,
nei casi di grave e diffusa insufficienza, la non ammissione
all’anno successivo del biennio di riferimento.9/3387/2. Sterpa.
La Camera,
premesso che:
– l’articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di
legge in esame prevede la valutazione, periodica ed annuale,
degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da
parte dei docenti;
– nella stessa lettera a) è previsto l’affidamento
agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici
(bienni) ai fini del passaggio al periodo successivo;
– dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe
soppressa la possibilità, per i docenti, di decidere,
in base alla situazione del singolo alunno, della promozione
o meno anno per anno;Impegna il Governo
• a prevedere, nell’ambito dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame, la
facoltà per i docenti del singolo consiglio di classe,
anche in vigenza del biennio valutativo, sulla base dei
risultati acquisiti e delle valutazioni, di decidere sull’ammissione
dell’alunno all’anno successivo o fargli ripetere anche
il primo anno.9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani,
Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.La Camera,
– esaminato il testo della delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
– considerato, in particolare, l’articolo 5, comma
1, lettera b), riguardante la formazione iniziale dei docenti;Impegna il Governo
• nella stesura dei decreti che disciplinano la materia
a prevedere, relativamente alla formazione iniziale dei
docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado,
crediti aggiuntivi, oltre ai 120 della laurea specialistica,
finalizzati all’acquisizione di competenze professionali
specifiche, da conseguire e certificare nell’ambito della
struttura di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e).9/3387/4. (Testo modificato nel corso della seduta). Anna
Maria Leone.La Camera,
– esaminato il testo della delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
– considerato, in particolare, l’articolo 2, comma
1, lettera g);
– tenuto conto delle opportunità di costruire
un autentico sistema binario basato sulla pari dignità
culturale e organizzativa dei due percorsi, paralleli, graduati
ed interattivi;Impegna il Governo
• a comprendere nel sistema dell’istruzione e della
formazione professionale la maggior parte degli istituti
tecnici, gli istituti professionali ed i centri di formazione
professionale regionale, articolandoli in diversi indirizzi
per corrispondere alle molteplici esigenze della società
e del mondo del lavoro, finalizzandoli prevalentemente all’operatività
affinché venga trasmessa l’acquisizione di capacità,
di abilità, di conoscenze e di competenze culturali
e professionali, dotandoli di un forte legame con la realtà
produttiva, economica e lavorativa, di una struttura flessibile
che interagisca con il Sistema di istruzione e formazione
liceale, di differenti livelli di qualificazione e di certificazioni
adeguate aventi validità nazionale.9/3387/5. Ranieli.
La Camera,
– esaminato il testo della delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
– considerato, in particolare, l’articolo 5, comma
3;Impegna il Governo
• a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell’abilitazione
all’insegnamento secondario, siano in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno
di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma
di laurea o del diploma di Istituto Superiore di educazione
fisica (Isef) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto
Superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio
di Musica, Istituto musicale pareggiato, e del diploma di
maturità quinquennale afferente alle classi di concorso
area tecnico-professionale, del diploma di maturità
magistrale, del diploma di scuola magistrale, Scuole di
specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie,
l’ammissione con il riconoscimento dei crediti maturati,
anche in soprannumero alle Scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario o ai corsi di laurea in Scienza
della formazione primaria per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro
che sono già in possesso di una abilitazione.9/3387/6. (Testo modificato nel corso della seduta). Giuseppe
Drago.La Camera,
– esaminato il testo della delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
– considerato, in particolare, l’articolo 2, comma
1, lettere e) ed f);Impegna il Governo
• a graduare il più possibile, nel tempo, l’applicazione
della norma riguardante le iscrizioni al primo anno della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria al fine di
apprestare le condizioni necessarie di carattere organizzativo
ed economico per un regolare svolgimento dell’attività
scolastica.9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Volontè.
La Camera,
– esaminato il testo della delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
– considerato, in particolare, l’articolo 5, riguardante
la formazione degli insegnanti;
– affermata l’esigenza di adottare criteri di equità
nel trattamento del personale, di equivalenza nella distribuzione
dei punteggi per la costituzione delle graduatorie, di rispetto
dei diritti acquisiti;Impegna il Governo
• a valutare positivamente l’equiparazione dei tre
titoli di abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze
ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso
ordinario e abilitazione Ssis) attualmente valutabili all’atto
di inserimento in graduatoria permanente e, per ovviare
alla mancata attuazione di una norma transitoria, impegna
ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio
aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai soggetti in possesso
dell’abilitazione Ssis un ulteriore bonus di 6 punti in
accordo e nel rispetto dell’articolo 3 del decreto ministeriale
24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i soggetti in
possesso dell’abilitazione conseguita con il concorso ordinario,
previo parere positivo del Cnpi e, comunque, senza compromettere
l’inizio dell’anno scolastico 2003/2004.9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta). De
Laurentiis.La Camera,
– esaminato il testo della delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
– considerata la necessità di tutelare le esperienze
più qualificate e più rinomate della storia
scolastica del Paese che tuttora mantengono un proficuo
rapporto con la società e con il mondo economico
e produttivo;Impegna il Governo
• a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali
e d’arte, caratterizzati da peculiarità culturali,
organizzative e operative e di lunga tradizione educativa
e di particolare eccellenza, unici sul territorio nazionale,
possano conservare un ordinamento speciale, evitando di
conformarli completamente al nuovo modello istituzionale.9/3387/9. Mereu.
La Camera,
premesso che:
– lo stato giuridico del personale docente della scuola
è dettato dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 417 del 1974 ed è pertanto decisamente superato;
– non appare possibile definire le norme generali ed
i livelli essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale
di istruzione e di formazione senza alcun riferimento alla
condizione "giuridica" e professionale degli insegnanti;
– la qualità della scuola è fondata sulla
qualità della condizione e della funzione dei docenti;
– la difficoltà di realizzazione della stessa
autonomia scolastica è anche dovuta al mancato sviluppo
ed aggiornamento della professionalità e delle competenze
del docente;
– la raccomandazione sullo status degli insegnanti
redatta dall’Unesco nel 1996 ha posto autorevolmente la
questione della "professionalizzazione" dell’insegnamento;
– la tutela costituzionale sia della libertà
di insegnamento sia del diritto all’istruzione impone la
definizione legislativa di uno specifico stato giuridico
degli insegnanti;Impegna il Governo
• nell’ambito dell’attuazione del nuovo sistema di
istruzione e di formazione, allo scopo di realizzarne pienamente
i princìpi, le finalità e gli obiettivi insieme
con quelli di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della delega in esame, a:a) definire le caratteristiche generali attraverso cui
si esplica la funzione docente quale funzione professionale
dei sistemi pubblici di istruzione e formazione;
b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche
in rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione
dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo
delle istituzioni scolastiche;
c) individuare specifiche modalità di verifica e
di valutazione delle prestazioni collegate alla valorizzazione
professionale.9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani,
Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.La Camera,
premesso che:
– il ruolo dell’insegnante di sostegno deve essere
valutato quale vera risorsa per l’integrazione all’interno
della comunità scolastica e sociale;
– nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della
Camera dei Deputati ha approvato, all’unanimità,
una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a dare
soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno
conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma
del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970
del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
– in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale,
sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto
ministeriale 25 giugno 2002, al fine di consentire l’ammissione
in soprannumero alle Ssis, sin dal corrente anno accademico,
degli insegnanti di sostegno laureati privi di abilitazione,
ma le Università non hanno ancora dato relativa esecuzione;
– il comma 3 dell’articolo 5 del disegno di legge in
esame contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti
dell’abilitazione all’insegnamento secondario, sono in possesso
del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno, di cui al decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché
del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove
di accesso alle Scuole di specializzazione all’insegnamento
secondario;Impegna il Governo
• a voler prevedere, nell’ambito dei decreti legislativi
relativi all’attuazione del comma 3 dell’articolo 5 del
disegno di legge in esame, una norma transitoria specifica
che, tenendo conto del dovuto riconoscimento dei titoli
di studio conseguiti ai sensi del previgente ordinamento,
preveda la possibilità di conseguire, per i docenti
specializzati anche privi dell’attuale prescritto titolo
di studio, la nuova abilitazione necessaria per l’inserimento
nelle graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta
valutazione del titolo di specializzazione valutato abilitante
dalla legge n. 104 del 1992.9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani,
Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.La Camera,
premesso che:
– la modifica del Titolo V della Costituzione ha elevato
il concetto di "autonomia scolastica" al rango
costituzionale, inserendolo nell’articolo 117;
– tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie
oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni
quella dell’istruzione, fa esplicitamente salva l’autonomia
delle singole istituzioni scolastiche;
– la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di
formazione deve valorizzare e sostanziare l’attuazione dell’autonomia
scolastica;
– il disegno di legge in esame prevede, all’articolo
2, comma 1, lettera l), che i "piani di studio personalizzati"
contengano un nucleo fondamentale uguale per tutti "su
base nazionale" ed una quota riservata alle regioni,
apparentemente negando di fatto alle istituzioni scolastiche
l’esercizio dell’autonomia di progettazione didattica che
viene loro riconosciuta dalla Costituzione;
– lo stesso disegno di legge non prevede, all’articolo
7, comma 1, nell’ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, la determinazione del monte orario di insegnamento
obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza
delle istituzioni scolastiche;
– da più parti sono state espresse forti riserve
su tale aspetto del provvedimento in esame, evidenziando
la preoccupazione per l’annientamento della capacità
progettuale autonoma delle singole istituzioni scolastiche;Impegna il Governo
• ad attuare il principio costituzionale di autonomia
delle istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse,
all’interno dei rispettivi piani di studio, la disponibilità
di una quota del monte orario annuo obbligatorio, destinata
a differenziare l’offerta formativa rispetto ai bisogni
degli utenti;
• a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre
in sintesi formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti
con la domanda espressa dagli enti locali e dalle regioni;
• a prevedere, altresì, nell’ambito dei regolamenti
attuativi citati, la determinazione del monte orario obbligatorio
suddiviso come dinanzi evidenziato.9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani,
Maggi, Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.La Camera,
premesso che:
– l’articolo 5 del disegno di legge in esame prevede
una nuova fase di formazione con successiva nuova forma
di reclutamento degli insegnanti;
– nella fase transitoria, le vigenti modalità
di accesso all’insegnamento possono creare disparità
di trattamento nell’attribuzione del punteggio valido ai
fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti;
– tra le finalità del disegno di legge in esame
è previsto il supporto alla valorizzazione professionale
del personale docente;
– la legge 15 maggio 1997, n. 127, all’articolo 17,
comma 111, sottolinea l’esigenza, in riferimento all’accesso
al pubblico impiego, di tenere in considerazione anche le
professionalità prodotte dai dottorati di ricerca;Impegna il Governo
• nell’ambito della formazione delle graduatorie permanenti
di cui all’articolo 401 del Testo Unico, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
ad assicurare parità di trattamento nell’attribuzione
del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica
abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali
o abilitanti ed a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione
a seguito di superamento dell’esame di Stato al termine
delle Scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
• a mettere in atto ogni utile accorgimento perché
venga dato opportuno riconoscimento all’Alta formazione
conseguente al dottorato di ricerca, sia ai fini dell’accesso
ai ruoli docenti della scuola italiana, sia ai fini dell’accesso
alla dirigenza scolastica.9/3387/13. Stagno d’Alcontres, Angela Napoli, Landolfi,
Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani,
Santulli, Palmieri, Coronella.La Camera,
premesso che:
– l’articolo 5, comma 1, lettera b), del disegno di
legge in esame prevede l’individuazione delle classi dei
corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione
degli insegnanti;
– per la formazione degli insegnamenti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi
dei corsi di laurea specialistica verranno individuate con
riferimento all’insegnamento delle discipline impartite
in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità
di approfondimento disciplinare;Impegna il Governo
• a voler prevedere, nell’ambito delle discipline
impartite per la formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo
dei relativi aspetti didattici ed epistemologici.9/3387/14. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno
d’Alcontres, Maggi, Butti, Rositani, Cannella, Garagnani,
Santulli, Palmieri, Coronella.La Camera,
– esaminato il testo della delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
– considerato, in particolare, l’articolo 5, comma
1, lettera a);Impegna il Governo
• nella stesura dei decreti di cui all’articolo 1,
finalizzati alla formazione iniziale dei docenti, ad assicurare
non solo pari dignità dei corsi che si svolgono presso
le Università, ma altresì la pari durata.9/3387/15. Dorina Bianchi.
La Camera,
premesso che:
– tra le finalità del disegno di legge in esame
è previsto il supporto alla valorizzazione professionale
del personale docente e ad iniziative di formazione iniziale
e continua del personale stesso;
– l’articolo 5, recante norme in materia di formazione
degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino
la disciplina della formazione dei docenti della scuola
dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
– tale formazione dovrà realizzarsi nelle Università
presso i corsi di laurea specialistica ad accesso programmato,
con preminente finalità di approfondimento disciplinare
per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di primo grado e del secondo ciclo;
– percorsi abbreviati sono già previsti dallo
stesso articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame
per alcune categorie di laureati in possesso di titolo di
studio post lauream;
– al momento dell’introduzione del nuovo regime di
formazione iniziale, vi saranno aspiranti docenti ammessi
alle lauree specialistiche in possesso di laurea quadriennale
o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente
ordinamento, nonché di titoli di studio post lauream,
tra cui il dottorato di ricerca, a norma di legge il più
alto titolo di studio conseguibile in Italia, oltre che
i laureati in possesso di laurea di primo livello di durata
triennale;
– è nel primario interesse del mondo dell’istruzione
favorire l’inserimento di personale docente ad alta qualificazione,
la quale discende anche direttamente dalla durata del percorso
di studi nel quale sia stato curato l’approfondimento disciplinare
e dal conseguente livello di formazione conseguito, a cui
si aggiunge l’elevato valore aggiunto della formazione alla
ricerca conseguibile con il dottorato di ricerca;Impegna il Governo
• a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti
della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo,
norme che prevedano esplicitamente il riconoscimento di
abbreviazioni del percorso formativo significative per gli
aspiranti docenti in possesso di laurea quadriennale o di
maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento,
nonché di titoli di studio di livello superiore,
quali il dottorato di ricerca.9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d’Alcontres,
Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli,
Palmieri, Coronella.La Camera,
premesso che:
– è auspicabile che l’individuazione e la valorizzazione
di talenti musicali, nonché l’apprendimento di uno
strumento musicale finalizzato anche a future scelte professionali,
avvengano in età precoce;
– è necessario assicurare la possibilità
di accedere, da parte di talenti, ad un insegnamento di
uno strumento musicale altamente qualificato;
– la classe di concorso di Strumento musicale (A077)
è attualmente ben distinta da quelle di Educazione
musicale (A031 e A032);
– la formazione iniziale di tutti i docenti è
di grado universitario;
– anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione
abilitante dei docenti di Educazione musicale è di
competenza dei corsi di Didattica della musica nei Conservatori
di Musica;
– è necessario che anche la formazione abilitante
dei docenti di Strumento musicale sia di competenza dei
Conservatori di Musica;
– altra condizione irrinunciabile per un aspirante
docente di Strumento musicale è l’avere svolto un’adeguata
attività artistica;Impegna il Governo
• all’emanazione degli atti necessari a garantire
che:a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di
uno strumento musicale e della musica d’insieme;
b) nella scuola secondaria, per l’abilitazione all’insegnamento
di uno strumento musicale, la formazione dei docenti sia
di competenza dei Conservatori di Musica;
c) venga assicurata per i talenti, la possibilità
di accedere ad un insegnamento di strumento musicale altamente
qualificato.9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani,
Maggi, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.La Camera,
premesso che:
– la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi,
delle istituzioni e del loro funzionamento, dell’attività
della Magistratura e delle Forze dell’ordine, nonché
della legislazione di riferimento, dell’attività
di promozione e diffusione della cultura della legalità,
deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo
e didattico del cittadino italiano;
– instillare la cultura della legalità, la conoscenza
delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto
costituisce uno dei modi più efficaci per lottare
contro la criminalità organizzata, ancor più
se di stampo mafioso, giacché consente di combattere
l’incultura della violenza, della prevaricazione e della
sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri
della mafia e delle organizzazioni similari;
– l’acquisizione delle conoscenze menzionate nelle
precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla "res
publica" ed alla sua gestione, facendogliela sentire
come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe
ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed
estraneità prodromica all’accostamento all’incultura
mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
– le manifestazioni sulla legalità e l’attività
svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato
non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico
e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;
– la violenta reazione registrata in numerose occasioni
avverso l’attività innanzi accennata e coloro che
ne sono gli animatori da parte della criminalità
dimostra la loro efficacia e la loro utilità;Impegna il Governo
• a prevedere nelle indicazioni per la formulazione
dei piani di studio, all’interno dell’Educazione alla convivenza
civile, il percorso formativo e didattico illustrato in
premessa.*9/3387/18. Misuraca, Marinello.
La Camera,
premesso che:
– la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi,
delle istituzioni e del loro funzionamento, dell’attività
della Magistratura e delle Forze dell’ordine, nonché
della legislazione di riferimento, dell’attività
di promozione e diffusione della cultura della legalità,
deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo
e didattico del cittadino italiano;
– instillare la cultura della legalità, la conoscenza
delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto
costituisce uno dei modi più efficaci per lottare
contro la criminalità organizzata, ancor più
se di stampo mafioso, giacché consente di combattere
l’incultura della violenza, della prevaricazione e della
sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri
della mafia e delle organizzazioni similari;
– l’acquisizione delle conoscenze menzionate nelle
precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla "res
publica" ed alla sua gestione, facendogliela sentire
come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe
ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed
estraneità prodromica all’accostamento all’incultura
mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
– le manifestazioni sulla legalità e l’attività
svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato
non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico
e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;
– la violenta reazione registrata in numerose occasioni
avverso l’attività innanzi accennata e coloro che
ne sono gli animatori da parte della criminalità
dimostra la loro efficacia e la loro utilità;Impegna il Governo
• a prevedere nelle indicazioni per la formulazione
dei piani di studio, all’interno dell’Educazione alla convivenza
civile, il percorso formativo e didattico illustrato in
premessa.*9/3387/19. Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti,
Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.La Camera,
premesso che:
– la dislessia, disturbo specifico di apprendimento,
è più diffusa di quanto si possa immaginare
ed in Italia interessa circa il 4 per cento della popolazione
scolastica;
– essa può verificarsi in ragazzi con normale
intelligenza e le difficoltà evidenziate permangono
dopo la prima fase di acquisizione;
– molti dei ragazzi che presentano tale disturbo spesso
non vengono riconosciuti come dislessici e non possono quindi
essere posti nelle condizioni di apprendimento più
agevoli per il loro stato;
– appare, pertanto, necessario sia trovare gli opportuni
riferimenti didattici sia una formazione adeguata da parte
degli insegnanti;Impegna il Governo
• a prevedere, nella fase attuativa delle nuove regole
per il reclutamento del personale docente, l’introduzione
nei relativi percorsi formativi di un modulo obbligatorio
concernente i disturbi di apprendimento degli studenti.9/3387/20. Onnis, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani,
Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.La Camera,
premesso che:
– il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi
fondamentali della formazione delle giovani generazioni,
l’educazione motoria e ludico sportiva;
– anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per
la formulazione dei piani di studio del primo ciclo viene
opportunamente sottolineato il valore formativo dell’Educazione
fisica e sportiva e a tale disciplina si riserva un adeguato
rilievo, sia sotto il profilo didattico che dell’organizzazione
dei piani di studio stessi;
– l’impostazione flessibile e personalizzata dei piani
di studio del secondo ciclo apre nuove possibilità
di caratterizzare i corsi degli istituti e dei licei destinando
sia l’orario annuale obbligatorio sia quello aggiuntivo
all’acquisizione di particolari competenze degli studenti
per la realizzazione del loro profilo educativo, culturale
e professionale;
– con l’istituzione delle facoltà e dei corsi
di laurea in Scienze motorie è opportuno prevedere
un percorso formativo specificamente indirizzato alla cultura
del movimento;Impegna il Governo
• a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel
Sistema di istruzione e formazione professionale, un’adeguata
intensificazione della formazione culturale e professionale
in ambito motorio e sportivo;
• a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del
Sistema scolastico nazionale, con le opportune risorse e
con la collaborazione delle organizzazioni sportive e degli
enti locali, indirizzi sportivi in cui dare particolare
impulso allo studio degli insegnamenti afferenti alle Scienze
motorie e alla pratica delle discipline a carattere espressivo
e sportivo che caratterizzano il movimento umano e con essi
la diffusione dell’associazionismo sportivo scolastico.9/3387/21. Santulli, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
– il ruolo dell’insegnante di sostegno deve essere
valutato quale vera risorsa per l’integrazione all’interno
della comunità scolastica e sociale;
– nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della
Camera dei Deputati ha approvato, all’unanimità,
una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a dare
soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno
conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma
del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970
del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
– l’articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame
contiene norme specifiche per consentire un’abbreviazione
del percorso formativo al fine del conseguimento, a seconda
dei casi, dell’abilitazione all’insegnamento secondario
o della laurea abilitante in Scienze della formazione primaria
per l’insegnamento nella scuola materna od elementare:a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998 e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970, nonché del titolo di studio (laurea o diploma
di Isef, di Accademia di Belle Arti, di Istituto Superiore
per le industrie artistiche, di Conservatorio di Musica
e di Istituto musicale pareggiato) richiesto per l’ammissione
alle Scuole di specializzazione per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento secondario, abbiano superato le prove di
accesso alle Scuole di specializzazione all’insegnamento
secondario;
b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di specializzazione
per il sostegno e del diploma di scuola secondaria superiore,
abbiano superato le prove di accesso al corso di laurea
in Scienze della formazione primaria per l’insegnamento
nella scuola materna o nella scuola elementare;– da molti anni la scuola si sta avvalendo per l’insegnamento
su posti di sostegno:a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per
le quali il vigente ordinamento non richiede il possesso
del diploma di laurea, di insegnanti non abilitati con diploma
di scuola secondaria superiore (insegnanti tecnico-pratici
e di arte applicata) specializzati per il sostegno;
b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non
specializzati, abilitati e non abilitati;
c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti
abilitati e non abilitati e non specializzati per il sostegno,
nonché di insegnanti della scuola elementare abilitati
all’insegnamento per la scuola elementare ma che non hanno
completato il corso dell’istituto magistrale con l’anno
integrativo di cui all’articolo 191, comma 6, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non specializzati;– vanno considerate l’opportunità e l’esigenza
per la scuola che non vada disperso il pluriennale e prezioso
patrimonio di esperienza acquisito dai predetti docenti;Impegna il Governo
• a prendere in considerazione la situazione delle
predette categorie di docenti al fine di consentire loro,
limitatamente a coloro che hanno prestato servizio continuativo
per almeno tre anni sul posto di sostegno, di essere ammessi,
in sovrannumero, alle Scuole di specializzazione o ai corsi
di laurea in Scienze della formazione primaria, con percorsi
abbreviati, per conseguire l’abilitazione e/o la specializzazione,
a seconda dei casi;
• a porre allo studio i necessari provvedimenti volti
ad agevolare l’assunzione, su posti di sostegno, di coloro
che hanno maturato un’adeguata e specifica esperienza.9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli.
La Camera,
premesso che:
– il comma 1, dell’articolo 2, alla lettera f), prevede
che alla scuola primaria si possono iscrivere anche le bambine
e i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento;
– la questione dell’utilità e opportunità
della previsione dell’ingresso anticipato a scuola non si
risolve in maniera incontrovertibile, evidenziandosi posizioni
completamente distinte all’interno dell’opinione pubblica
e delle stesse forze politiche presenti in Parlamento, anche
di maggioranza;Impegna il Governo
• a disciplinare la previsione dell’iscrizione anticipata,
nei decreti attuativi, configurandola chiaramente quale
libera scelta riconosciuta alla singola famiglia, che giudicherà
sulla base della maturità fisica, psichica e relazionale
del proprio figlio.9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
– il comma 3, dell’articolo 1 del disegno di legge
in esame prevede l’approvazione, da parte del Consiglio
dei Ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari
predisposto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge discendente dal disegno di legge in
esame, per la realizzazione delle finalità della
legge medesima;
– il medesimo comma elenca le singole voci di cui si
compone la riforma della scuola;
– tale meccanismo generale di copertura non presenta
carattere di rigidità, comportando un significativo
grado di discrezionalità, tenuto conto dei vincoli
generali di copertura e di compensazione cui esso sottostà;Impegna il Governo
• a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l’approvazione
del Consiglio dei Ministri, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari sul piano programmatico finanziario.9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
– la riforma delle norme generali dell’istruzione
prevede che il Sistema educativo si articoli nella scuola
dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un
secondo ciclo che comprende il Sistema dei licei ed il Sistema
dell’istruzione e della formazione professionale;
– l’articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti, prevede
la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio
al periodo successivo;
– una valutazione negativa al termine del biennio implica,
per lo studente, la ripetizione dei due anni costituenti
il biennio, con un notevole investimento di tempo;Impegna il Governo
• a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità
che, in sede di valutazione annuale ed in presenza di una
valutazione negativa degli apprendimenti che non lasci ragionevolmente
prevedere il recupero e l’esito positivo al termine del
biennio, si disponga la ripetizione del primo anno del biennio
senza dover attendere il termine dell’anno successivo.9/3387/25. Didonè, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
– l’articolo 5, recante norme in materia di formazione
degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino
la disciplina della formazione dei docenti della scuola
dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
– lo stesso articolo prevede che con uno o più
decreti sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica,
anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti;
– i medesimi decreti disciplinano le attività
didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni
in condizione di handicap;
– sembra opportuno trovare riferimenti didattici e
legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano
dare il meglio, mettendo a frutto la loro normale intelligenza
e le loro spesso vivaci e creative abilità;Impegna il Governo
• a prevedere, nei decreti che disciplinano le attività
didattiche, misure atte a favorire l’integrazione scolastica
degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento
(Dsa).9/3387/26. Polledri, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
– la riforma delle norme generali dell’istruzione
prevede che il Sistema educativo si articoli nella scuola
dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un
secondo ciclo che comprende il Sistema dei licei ed il Sistema
dell’istruzione e della formazione professionale;
– il comma 1, dell’articolo 2, alla lettera f), stabilisce
che la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha
il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le
abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche,
di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione
in almeno una lingua dell’Unione Europea oltre alla lingua
italiana, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo;
– è importante individuare accorgimenti di carattere
dispensativi e compensativi e/o sussidi che tengano conto
delle difficoltà specifiche dei ragazzi e che non
mortifichino le loro effettive capacità intellettuali,
né incidano pesantemente sulla loro necessaria autostima;Impegna il Governo
• a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina
del primo ciclo, forme di dispensa da alcune prestazioni
(lettura ad alta voce, verifica scritta, ecc.) e l’uso di
alcuni strumenti (calcolatrice, tavola pitagorica, registratore,
ecc.) per gli alunni con difficoltà specifiche di
apprendimento (Dsa).9/3387/27. Ercole, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
– negli ultimi decenni si è assistito all’accentuarsi
della presenza femminile nel ruolo di insegnante, determinata
anche dalla perdita di prestigio sociale ed economico che
ha investito questa figura professionale;
– tale situazione è stata favorita dalla possibilità
di conciliare l’impegno del lavoro e la famiglia, grazie
all’orario di lavoro meno impegnativo rispetto ad altre
professioni;
– tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi
educativi e di maturazione degli adolescenti, soprattutto
maschi, a cui vengono a mancare modelli di riferimento e
di imitazione necessari alla loro crescita;Impegna il Governo
• a studiare forme di incentivi, costituzionalmente
compatibili, al fine di incoraggiare il reclutamento di
insegnanti maschi, in particolare nel ciclo secondario.9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.
La Camera,
premesso che:
– la riforma delle norme generali dell’istruzione
prevede che il Sistema educativo si articoli nei seguenti
gradi di scuola: scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di primo e di secondo grado;
– l’articolo 3 del disegno di legge in esame prevede
l’emanazione di norme generali sulla valutazione del Sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti
degli allievi;
– tra i criteri direttivi e i princìpi direttivi
è previsto che la valutazione, periodica e annuale,
degli apprendimenti e del comportamento degli studenti,
e la certificazione delle competenze da essi acquisite,
siano affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione
e formazione frequentate;Impegna il Governo
• a prevedere che la valutazione degli alunni con
handicap non riguardi esclusivamente gli apprendimenti,
ma avvenga secondo i princìpi fissati nell’articolo
12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali
prevedono quattro ambiti valutativi dell’integrazione scolastica:
la crescita in autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione,
nella socializzazione e negli scambi relazionali.9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
– il disegno di legge in esame prevede, all’articolo
5, comma 1, lettera a), che: "la formazione è
di pari dignità per tutti i docenti";
– sia l’attuale funzione docente (nella scuola secondaria
di primo e secondo grado) che quella futura (all’interno
di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione
totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo
culturale-professionale e normativo-operativo, al di là
degli attuali inquadramenti, e a maggior ragione tra docenti
che insegnano all’interno di uno stesso ciclo scolastico;Impegna il Governo
• a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti
attuativi della legge discendente dal disegno di legge in
esame, l’inquadramento, dalla data di entrata in vigore
del provvedimento in esame, nel Sistema educativo di istruzione
e formazione di tutti i docenti in servizio alla stessa
data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal
livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto,
collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo
ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali
del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.*9/3387/30. Bellini, Ruzzante.
La Camera,
premesso che:
– l’articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di
legge in esame prevede che "la formazione iniziale
è di pari dignità per tutti i docenti";
– sia l’attuale funzione docente (nella scuola secondaria
di primo e secondo grado) che quella futura (all’interno
di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione
totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo
culturale-professionale e normativo-operativo, al di là
degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti
che insegnano all’interno di uno stesso ciclo scolastico;Impegna il Governo
• a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti
attuativi della legge discendente dal disegno di legge in
esame, l’inquadramento, dalla data di entrata in vigore
del provvedimento in esame, nel Sistema educativo di istruzione
e formazione di tutti i docenti in servizio alla stessa
data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal
livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto,
collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo
ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali
del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.*9/3387/31. Cima, Cento, Bulgarelli.
La Camera,
premesso che:
– l’articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di
legge in esame prevede che "la formazione iniziale
è di pari dignità per tutti i docenti";
– a tale formulazione si è giunti al Senato,
a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si
prevedeva più esplicitamente "pari dignità
e durata" per la formazione iniziale di tutti i docenti,
per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata,
dell’opportunità di riservare ai provvedimenti delegati
la possibilità di stabilire eventualmente, ferma
restando l’imprescindibile parità di dignità
culturale e professionale di tutti i percorsi formativi
all’insegnamento, una limitata diversità di durata
dei percorsi suddetti, in particolare per l’insegnamento
nella scuola dell’infanzia;
– la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare
una forte contrarietà tra i docenti della scuola
dell’infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro
decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione
e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose
di scelte attuative che "sventaglino" le ipotesi
di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate,
magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;
– sia l’attuale funzione docente (nella scuola secondaria
di primo e secondo grado) che quella futura (all’interno
di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione
totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo
culturale-professionale e normativo-operativo, al di là
degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti
che insegnano all’interno di uno stesso ciclo scolastico;Impegna il Governo
• a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti
attuativi della legge discendente dal disegno di legge in
esame, quanto meno una formazione iniziale di pari dignità
e di pari durata per tutti i docenti che insegnano in uno
stesso ciclo scolastico.*9/3387/32. Pecoraro Scanio, Cento, Bulgarelli.
La Camera,
premesso che:
– l’articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di
legge in esame prevede che "la formazione iniziale
è di pari dignità per tutti i docenti";
– a tale formulazione si è giunti al Senato,
a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si
prevedeva più esplicitamente "pari dignità
e durata" per la formazione iniziale di tutti i docenti,
per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata,
dell’opportunità di riservare ai provvedimenti delegati
la possibilità di stabilire eventualmente, ferma
restando l’imprescindibile parità di dignità
culturale e professionale di tutti i percorsi formativi
all’insegnamento, una limitata diversità di durata
dei percorsi suddetti, in particolare per l’insegnamento
nella scuola dell’infanzia;
– la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare
una forte contrarietà tra i docenti della scuola
dell’infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro
decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione
e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose
di scelte attuative che "sventaglino" le ipotesi
di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate,
magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;
– sia l’attuale funzione docente (nella scuola secondaria
di primo e secondo grado) che quella futura (all’interno
di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione
totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo
culturale-professionale e normativo-operativo, al di là
degli attuali inquadramenti;Impegna il Governo
• a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti
attuativi della legge discendente dal disegno di legge in
esame, una formazione iniziale di pari dignità e
di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli
scolastici.**9/3387/33. Lion, Bulgarelli, Cento.
La Camera,
premesso che:
– l’articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di
legge in esame prevede che "la formazione iniziale
è di pari dignità per tutti i docenti";
– a tale formulazione si è giunti al Senato,
a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si
prevedeva più esplicitamente "pari dignità
e durata" per la formazione iniziale di tutti i docenti,
per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata,
dell’opportunità di riservare ai provvedimenti delegati
la possibilità di stabilire eventualmente, ferma
restando l’imprenscindibile parità di dignità
culturale e professionale di tutti i percorsi formativi
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia;
– la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare
una forte contrarietà tra i docenti della scuola
dell’infanzia, che sentono sminuito innanzitutto il loro
decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione
e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose
di scelte attuative che "sventaglino" le ipotesi
di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate,
magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;
– sia l’attuale funzione docente (nella scuola secondaria
di primo e secondo grado) che quella futura (all’interno
di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione
totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo
culturale-professionale e normativo-operativo, al di là
degli attuali inquadramenti;Impegna il Governo
• a prevedere, in sede emanazione dei provvedimenti
attuativi della legge discendente del disegno di legge in
esame, una formazione iniziale di pari dignità e
di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli
scolastici.**9/3387/34. Borrelli.
La Camera,
premesso che:
– vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera
del nostro Paese, dove l’industria dell’ospitalità
costituisce settore fondamentale dell’economia nazionale
ed in riferimento alla quale è richiesta una sempre
maggiore uniformità di standard formativi degli operatori,
anche per continuare a garantire l’alto livello in termini
occupazionali che l’ha fino ad ora contraddistinta;
– l’attuale sistema rappresentato dagli istituti turistici
ed alberghieri di Stato costituisce un "fiore all’occhiello"
dell’istruzione italiana, i cui alunni da sempre primeggiano
nel confronto con i propri omologhi degli altri Paesi, anche
nei concorsi internazionali, e spesso, in unione con i propri
insegnanti tecnico-pratici di settore, si pongono al servizio
di enti ed istituzioni dello Stato in occasione di manifestazioni
ed eventi di alto livello;
– nell’ambito della riforma del Sistema scolastico
e formativo, appare opportuno mantenere uno specifico indirizzo
che garantisca per il settore un’adeguata qualità
dell’istruzione-formazione a livello nazionale;Impegna il Governo
• a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà
l’istituendo liceo economico, un indirizzo turistico-alberghiero.9/3387/35. Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso, Arrighi,
Delmastro delle Vedove, Strano.La Camera,
premesso che:
– l’articolo 2, comma 1, lettera h), del disegno di
legge in esame definisce assai genericamente i percorsi
del futuro sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
– la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare
una forte contrarietà tra i docenti degli istituti
tecnici e professionali, che saranno presumibilmente inseriti
nel Sistema dell’istruzione e della formazione professionale
e sentono a rischio di svalorizzazione innanzi tutto il
loro decisivo contributo pedagogico-didattico e di professionalizzazione
a livello alto, ha ingenerato preoccupazione e disagio anche
in altre vaste fasce di cittadini, ed in particolare tra
moltissimi genitori, che vi leggono il rischio di una futura
preponderanza, nel canale professionale che sarà
probabilmente scelto dai loro figli, di una preparazione
professionale eccessivamente specifica e quindi non adeguata
alle odierne esigenze di preparazione al lavoro, e tra gli
imprenditori, timorosi di scelte attuative che pregiudichino
la futura preparazione di quei quadri intermedi, oggi validamente
"sfornati" dagli istituti tecnici, e di quei tecnici
specifici di consistente bagaglio generale ora garantiti
dagli istituti professionali, costituenti complessivamente
l’ossatura tecnico-operativa principale delle aziende ed
in generale del Paese;Impegna il Governo
• a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti
attuativi della legge discendente dal disegno di legge in
esame, che all’interno dei percorsi di istruzione e formazione
professionale siano individuati tre distinti ambiti di strutturazione
dei livelli delle prestazioni essenziali, equivalenti rispettivamente
ai livelli di formazione culturale generale e di preparazione
professionalizzante attualmente espressi nell’istruzione
tecnica, nell’istruzione professionale e nella formazione
professionale.9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.
La Camera,
premesso che:
– l’articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di
legge in esame prevede che "la formazione iniziale
è di pari dignità per tutti i docenti";
– a tale formulazione si è giunti al Senato,
a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si
prevedeva più esplicitamente "pari dignità
e durata" per la formazione iniziale di tutti i docenti,
per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata,
dell’opportunità di riservare ai provvedimenti delegati
la possibilità di stabilire eventualmente, ferma
restando l’imprenscindibile parità di dignità
culturale e professionale di tutti i percorsi formativi
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia;
– la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare
una forte contrarietà tra i docenti della scuola
dell’infanzia, che sentono sminuito innanzitutto il loro
decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione
e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose
di scelte attuative che "sventaglino" le ipotesi
di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate,
magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;
– sia l’attuale funzione docente (nella scuola secondaria
di primo e secondo grado) che quella futura (all’interno
di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione
totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo
culturale-professionale e normativo-operativo, al di là
degli attuali inquadramenti;Impegna il Governo
• a prevedere, in sede emanazione dei provvedimenti
attuativi della legge discendente del disegno di legge in
esame, una formazione iniziale di pari dignità e
di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli
scolastici.**9/3387/37. Iannuzzi, Realacci.
La Camera,
premesso che:
– l’articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di
legge in esame prevede che "la formazione iniziale
è di pari dignità per tutti i docenti";
– a tale formulazione si è giunti al Senato,
a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si
prevedeva più esplicitamente "pari dignità
e durata" per la formazione iniziale di tutti i docenti,
per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata,
dell’opportunità di riservare ai provvedimenti delegati
la possibilità di stabilire eventualmente, ferma
restando l’imprescindibile parità di dignità
culturale e professionale di tutti i percorsi formativi
all’insegnamento, una limitata diversità di durata
dei percorsi suddetti, in particolare per l’insegnamento
nella scuola dell’infanzia;
– la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare
una forte contrarietà tra i docenti della scuola
dell’infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro
decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione
e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose
di scelte attuative che "sventaglino" le ipotesi
di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate,
magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;
– sia l’attuale funzione docente (nella scuola secondaria
di primo e secondo grado) che quella futura (all’interno
di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione
totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo
culturale-professionale e normativo-operativo, al di là
degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti
che insegnano all’interno di uno stesso ciclo scolastico;Impegna il Governo
• a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti
attuativi della legge discendente dal disegno di legge in
esame, quanto meno una formazione iniziale di pari dignità
e di pari durata per tutti i docenti che insegnano in uno
stesso ciclo scolastico.*9/3387/38. Realacci, Iannuzzi.
La Camera,
premesso che:
– si pone come esigenza prioritaria per la formazione
iniziale degli insegnanti realizzare un adeguato equilibrio
tra i momenti della preparazione disciplinare, della preparazione
psico-pedagogico-didattica e della concreta esperienza nella
scuola;
– tale equilibrio deve essere diverso nella formazione
degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria in ragione dei ruoli
e delle funzioni anche profondamente differenti che, nei
diversi gradi scolastici, competono ai momenti disciplinari
o predisciplinari rispetto a quelli più ampiamente
educativi e formativi;
– la pari dignità nella formazione di tutti
gli insegnanti va realizzata assicurando a ciascun insegnante
una preparazione adeguata ai complessi e delicati compiti
cui è chiamato, diversi in relazione alle diverse
fasce di età;
– occorre non disperdere, ma anzi potenziare l’esperienza
positiva in corso della collaborazione fra Università
e scuola nella formazione universitaria degli insegnanti;Impegna il Governo
• a emanare i decreti di cui al comma 1 dell’articolo
5 del disegno di legge in esame assicurando il rispetto
dei seguenti parametri:1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree
triennali in modo che sia assicurata la possibilità
di percorsi di studi finalizzati alla formazione degli insegnanti
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che dall’inizio
prevedano sia un’equilibrata preparazione nei campi psico-pedagogico,
umanistico, scientifico, artistico e dell’educazione corporea,
sia attività di laboratorio e tirocinio;
2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture
di Ateneo o di Interateneo di cui al comma 1, lettera e),
dell’articolo 5 del disegno di legge in esame, quanto alle
responsabilità di programmazione e governo dei corsi
di cui alla lettera a) dello stesso comma, nel senso di
affidare alle facoltà competenze preminenti per gli
aspetti di preparazione disciplinare, e alle strutture di
Ateneo o di Interateneo responsabilità di coordinamento
dei corsi per gli aspetti comuni e gli insegnamenti trasversali;
3) prevedere che i corsi di cui alla lettera a) del comma
1 dell’articolo 5 del disegno di legge in esame comprendano
esperienze di insegnamento e di partecipazione alla vita
della scuola, da organizzare e gestire con l’apporto coordinato
di Università e scuola, e che la valutazione positiva
di tali esperienze sia condizione perché la laurea
specialistica conseguita abbia valore abilitante;
4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare
che allo scopo di salvaguardare le preminenti finalità
di approfondimento disciplinare di cui al comma 1, lettera
b), dell’articolo 5 del disegno di legge in esame, parte
della formazione relativa alle didattiche disciplinari possa
essere svolta nella fase del tirocinio di cui alla lettera
e) del medesimo comma;
5) stabilire che le attività di tirocinio di cui
al comma 1, lettera e) dell’articolo 5 del disegno di legge
in esame siano valutate e che la valutazione positiva sia
condizione necessaria al fine dell’accesso ai ruoli organici
del personale docente;
6) valutare la possibilità che la laurea specialistica
per gli insegnanti della scuola dell’infanzia possa essere
conseguita con un numero di crediti più limitato
rispetto a quelli necessari per le altre lauree, considerata
la minore necessità di crediti in insegnamenti disciplinari;
7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti
di cui al comma 1, lettera g), dell’articolo 5 del disegno
di legge in esame sia realizzata in collaborazione con le
strutture dell’Amministrazione scolastica;
8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso
ai corsi di laurea di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo
5 del disegno di legge in esame e di riconoscimento dei
crediti formativi maturati per i laureati secondo il vecchio
ordinamento.9/3387/39. Garagnani, Santulli, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
– recenti e approfondite ricerche scientifiche stanno
dimostrando che la dislessia è un disturbo complesso
difficilmente riconoscibile, se non negli aspetti più
acuti, in quanto non collegabile ai normali parametri dell’intelligenza;
– sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella scuola
italiana che, pur soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti
e assistiti come dislessici con gravi conseguenze di apprendimento
e di emarginazione scolastica;
– appare, pertanto, necessario che dopo la prima fase
di frequenza scolastica, siano apportati nella scuola e
presso le famiglie accertamenti volti a scoprire gli aspetti
silenti e nascosti di tale disturbo;Impegna il Governo
• a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra il
Sistema scolastico e il Sistema sanitario locale per indagini
specialistiche volte ad individuare l’entità del
disturbo nella popolazione scolastica, al fine di provvedere
alla necessaria rieducazione.9/3387/40. Spina Diana, Parodi.
La Camera,
premesso che:
– esiste un’ingiusta sperequazione delle retribuzioni
degli insegnanti in rapporto ai carichi di lavoro, gli orari
di lavoro, le funzioni ed i compiti che ciascuno di essi
ha;Impegna il Governo
• a porre in essere ogni utile iniziativa affinché
ciascun insegnante sia retribuito, anche utilizzando misure
"accessorie", in rapporto ai carichi di lavoro,
all’orario di lavoro, ai compiti ed alle funzioni che svolge.9/3387/41. Boccia.
La Camera,
premesso che:
– l’articolo 5 del disegno di legge in esame detta
i princìpi e criteri direttivi in tema di formazione
degli insegnanti;
– la costruzione della cittadinanza europea assume
carattere prioritario sia nell’agenda politico-istituzionale
dell’Unione Europea, sia nel quadro formativo e didattico
culturale delle politiche scolastiche di tutti i Paesi membri;
– il diritto alla mobilità culturale e professionale
costituirà uno dei diritti fondamentali riconosciuti
dalla Carta Costituzionale europea in via di stesura;
– tale diritto deve poter essere pienamente esercitato
anche dagli insegnati italiani e a tale obiettivo essi devono
risultare adeguatamente preparati sia in sede di formazione
iniziale che di formazione continua;
– esiste una grande difformità di strategie
operanti a favore della formazione del diritto alla mobilità
culturale e professionale dei cittadini europei nelle diverse
dimensioni nazionali, in considerazione delle differenze
storiche e culturali dei Paesi membri che costituiscono
patrimonio irrinunciabile dell’Unione Europea;
– è necessario promuovere e sviluppare, in regime
di sussidiarietà, l’armonizzazione dei processi concorrenti
a sviluppare senso e visione della cittadinanza europea,
unitariamente all’esercizio diffuso del diritto alla mobilità
culturale e professionale;
– è imminente l’assunzione da parte del Governo
italiano della presidenza di turno dell’Unione Europea;Impegna il Governo
ed in particolare il Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca,• a concertare con i colleghi dei Paesi membri dell’Unione
Europea e a promuovere unitariamente iniziative e strategie,
assistite dalla Commissione europea, che assicurino l’armonizzazione
progressiva dei curricoli di formazione iniziale degli insegnanti;
• a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari,
che consentano agli italiani il pieno esercizio del loro
diritto, in quanto cittadini europei, alla più ampia
e libera mobilità culturale, professionale e lavorativa
in seno all’Unione Europea.9/3387/42. Galvagno.
La Camera,
premesso che:
– l’articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve
le competenze delle regioni a Statuto speciale;
– l’articolo 21, comma 20/bis, della legge 15 marzo
1997, n. 59, ha aggiunto all’esame di Stato da sostenersi
in Valle d’Aosta un’ulteriore prova scritta di lingua francese;
– l’attuale articolazione dell’esame di maturità
in Valle d’Aosta, che penalizza gli studenti valdostani
rispetto ai loro colleghi del resto d’Italia, è stata
a più riprese contestata dal mondo della scuola valdostana
nella sua più completa articolazione (studenti, insegnanti,
genitori);
– un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno
scorso dalla "Fondazione E. Chanoux", con il patrocinio
della Presidenza della regione valdostana, ha attestato
al di sotto del due per cento la presenza di una comunità
francofona in Valle d’Aosta;
– per qualsiasi modifica all’impostazione dell’esame
di maturità in Valle d’Aosta è necessaria
una modifica della legislazione statale sopra richiamata;
– è necessario agire nel rispetto del principio
della libertà di scelta educativo-culturale, nell’ambito
della tutela dell’identità nazionale e della specificità
regionale della Valle d’Aosta, anche al fine di evitare
penalizzazioni ai maturandi;Impegna il Governo
• a predisporre, d’intesa con la regione Valle d’Aosta,
le opportune modificazioni legislative a valere dalla maturità
del prossimo anno scolastico affinché, nel rispetto
dei princìpi esposti, l’esame di Stato da sostenersi
in Valle d’Aosta preveda:a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana,
articolata secondo omogenei criteri e princìpi nazionali,
la possibilità di scelta, da parte dello studente,
di una maturità parallela e alternativa, strutturata
totalmente o parzialmente in lingua francese;
b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della
maturità francofona, di un attestato con valore legale
di piena conoscenza della lingua francese.9/3387/43. Palmieri, Garagnani.
La Camera,
premesso che:
– l’articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di
legge in esame prevede che "la formazione iniziale
è di pari dignità per tutti i docenti";
– sia l’attuale funzione docente nella scuola secondaria
di secondo grado, sia quella futura del ciclo scolastico
secondario, configurano una condizione totalmente paritaria
tra tutti i docenti che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale
e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti;
– in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all’articolo
5, comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica
e la funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto
a tutti gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento
si svolge in compresenza, risultando essi in tal caso, ai
sensi del disposto legislativo citato, del tutto paritariamente
con titolari delle unitarie materie scolastiche cui sono
preposti congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un
docente tecnico-teorico, come hanno, peraltro, ulteriormente
precisato sia la circolare ministeriale n. 28 del 2000,
sia i decreti ministeriali sugli esami di Stato emanati
a far data dall’entrata in vigore della legge predetta;
– la citata legge n. 124 del 1999, all’articolo 8,
comma 3, ha inoltre disposto che "Il personale di ruolo
che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico
o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell’ordinamento
degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche
statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato
ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici",
e tali docenti sono oggi totalmente inquadrati tra i docenti
tecnico-pratici;
– i docenti di trattamento testi, già docenti
di Stenografia e Dattilografia, a loro volta, hanno attualmente
ed hanno sempre avuto totale parità di funzione con
tutti gli altri docenti degli istituti di istruzione secondaria
nei quali insegnano;Impegna il Governo
• a statuire, con successivi provvedimenti legislativi,
l’inquadramento nel Sistema educativo di istruzione e formazione
di tutti i docenti di Stenodattilografia e Trattamento testi
e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa
data con incarico a tempo indeterminato.9/3387/44. (Testo modificato nel corso della seduta). Ascierto,
Castellani, Gamba, Angela Napoli.La Camera,
nell’esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione
delle norme generali sull’istruzione:– rilevato che l’articolo 1 del disegno di legge in
esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare anche
più decreti legislativi in coerenza però con
le scelte educative della famiglia e con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
– osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante
"Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all’istruzione", all’articolo
1, comma 3, sancisce che: "Le scuole paritarie, svolgendo
un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il
progetto educativo, richieda di iscriversi", pregiudicando
in tal modo la facoltà delle scuole private, nell’esercizio
della loro autonomia, di stabilire nel progetto formativo
proposto criteri particolari di merito per accedere a tali
scuole da sempre rinomate come scuole prestigiose e per
questo scelte dalle famiglie per l’educazione dei propri
figli;Impegna il Governo
• ad adottare, all’atto dell’emanazione dei decreti
legislativi delegati, norme volte a garantire l’effettivo
dispiegarsi dei princìpi di autonomia delle istituzioni
scolastiche e di cooperazione tra scuola e genitori, come
richiamati dall’articolo 1, al fine di assicurare alle scuole
paritarie la possibilità di salvaguardare la propria
specificità formativa e qualitativa, anche attraverso
una valutazione dei pregressi meriti scolastici e dei crediti
formativi degli studenti che chiedono l’iscrizione.9/3387/45. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè,
Bressa.La Camera,
premesso:
– che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni
individuali di studio nella scuola secondaria superiore,
inquadrati nella cosiddetta "mobilità studentesca
internazionale" disciplinata dalle circolari ministeriali
17 marzo 1997 n. 181 e 8 ottobre 1999 n. 236, negli scorsi
anni hanno dato ottima prova, contribuendo in modo assai
importante alla formazione culturale di molti studenti italiani;
– che, nell’ambito della complessiva riforma dell’istruzione
e formazione, appare opportuno non solo mantenere la possibilità
per gli studenti italiani di partecipare a soggiorni di
studio all’estero, ma anzi ampliarla e rendere più
facile l’accesso alla "mobilità studentesca
internazionale";Impegna il Governo
• ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute
nelle ricordate circolari alle eventuali diverse evenienze
derivanti dall’emanazione delle norme delegate di riforma
del sistema dell’istruzione e della formazione.9/3387/46. Strano, Gamba, Airaghi.
La Camera,
– esaminato il testo della delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;Impegna il Governo
• nell’ambito dell’attuazione del nuovo Sistema di
istruzione e formazione, ad evitare l’equiparazione dei
centri di formazione professionale agli istituti professionali
maggiormente qualificati e qualificanti.9/3387/47. Airaghi.
La Camera,
– esaminato il testo di "Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale";
– considerato l’articolo 5, comma 3;Impegna il Governo
1) per i docenti che, sprovvisti dell’abilitazione/idoneità,
siano in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di Istituto Superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia
di Belle Arti o di Istituto Superiore per le industrie artistiche
o di Conservatorio di Musica o Istituto musicale pareggiato,
e del diploma di maturità quinquennale afferente
alle classi di concorso area tecnico-professionale, del
diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola
magistrale ad istituire presso le facoltà di Scienze
della formazione o altra sede universitaria un corso di
formazione professionale post-specializzazione della durata
di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso,
abbia valore di esame di Stato e abiliti all’insegnamento,
rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe
di concorso o ambito disciplinare indicati all’atto dell’iscrizione),
nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al
termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un
esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401
del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito
dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n.
124, entro l’anno scolastico 2003/2004. A questi corsi non
possono accedere coloro che sono già in possesso
di un’abilitazione e/o idoneità;
2) per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento
per almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell’abilitazione/idoneità,
ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per
le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero
della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 dal 7 giugno 1999, e al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
ad istituire presso le facoltà di Scienze della formazione
o altra sede universitaria un apposito corso di specializzazione
della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione
del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
dalla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l’insegnamento di
sostegno;
3) per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento
per almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti
dell’abilitazione/idoneità e del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno di
cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea
o del diploma di Istituto Superiore di educazione fisica
(Isef) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto Superiore
per le industrie artistiche o di Conservatorio di Musica
o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità
quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-professionale,
del diploma di maturità magistrale, del diploma di
scuola magistrale ad istituire presso le facoltà
di Scienze della formazione o altra sede universitaria un
corso di formazione professionale della durata di 400 ore
il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore
di esame di Stato e abiliti all’insegnamento, rispettivamente,
nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o
ambito disciplinare indicati all’atto dell’iscrizione),
nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al
termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un
esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401
del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostenuto
dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n.
124 entro l’anno scolastico 2003/2004. Nonché ad
istituire, per coloro che abbiano conseguito l’abilitazione/idoneità
di cui sopra, presso le facoltà di Scienze della
formazione o altra sede universitaria un apposito corso
di specializzazione della durata di 400 ore il cui esame,
sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno
di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo
valido per l’insegnamento di sostegno. A questi corsi non
possono accedere coloro che sono già in possesso
di un’abilitazione e/o idoneità;
4) per i docenti che in possesso del requisito di insegnamento
per almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell’abilitazione/idoneità
nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto
Superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia di
Belle Arti o di Istituto Superiore per le industrie artistiche
o di Conservatorio di Musica o Istituto musicale pareggiato,
e del diploma di maturità quinquennale afferente
alle classi di concorso area tecnico-professionale, del
diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola
magistrale ad istituire presso le facoltà di Scienze
della formazione o altra sede universitaria un corso di
formazione professionale della durata di 400 ore il cui
esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore e
esame di Stato e abiliti all’insegnamento, rispettivamente,
nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o
ambito disciplinare indicati all’atto dell’iscrizione),
nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al
termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un
esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401
del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito
dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n.
124, entro l’anno scolastico 2003/2004.9/3387/48. Lisi, Butti, Maggi.
La Camera,
premesso che:
– la dislessia è un disturbo specifico d’apprendimento
che riguarda la lettura e la scrittura. La difficoltà
di lettura (lentezza, errori) può essere più
o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura
(scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità
nella scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole,
errato uso della spazio su foglio) e/o nel calcolo (difficoltà
nel contare all’indietro, salto nella numerazione, difficoltà
ad imparare le tabelline, ecc.);
– essa può verificarsi in ragazzi con normale
intelligenza, in altre parole senza handicap neurologici
o sensoriali (uditivi, visivi) e in assenza di situazioni
di svantaggio sociale;
– si tratta di un problema piuttosto frequente, che
in Italia interessa il 4 per cento della popolazione scolastica;
– i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela
specifica, a differenza di quanto accade in numerosi Paesi
europei (in particolare in Inghilterra);
– è necessario trovare riferimenti didattici
e riferimenti legislativi per fare in modo che i ragazzi
dislessici possano mettere a frutto la loro normale intelligenza
e le loro spesso vivaci e creative abilità;
– è necessario rivedere la didattica e modificarla
in modo da semplificare il godimento del sapere permettendo
l’uso di strumenti che facilitino la conquista della conoscenza;
– l’intelligenza presente nei ragazzi dislessici e
conseguenti consapevolezze e sensibilità, non consentono,
o meglio non rendono opportuno, nella maggioranza dei casi,
l’utilizzo della legge n. 104 del 1992, che permette un
percorso agevolato, ma richiede una segnalazione di handicap;Impegna il Governo
• a riconoscere l’esistenza nella scuola, di persone
con disturbi specifici d’apprendimento (Dsa), promuovendo
azioni finalizzate al raggiungimento del successo formativo
delle persone con Dsa;
• a prevedere la formazione degli insegnanti, sulle
difficoltà specifiche d’apprendimento Dsa.9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.
Ordini del Giorno accolti dal Governo
(Senato, 6-12 dicembre 2002)
Il Senato,in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente
delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale;– visto l’articolo 1, comma 3, del disegno di legge,
che prevede l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri,
di un piano programmatico di interventi finanziari predisposto
dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge per la realizzazione delle finalità
della legge medesima;
– tenuto conto che l’articolo 7, comma 6, stabilisce
che all’attuazione del piano programmatico si provvede mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge Finanziaria,
in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria;
– considerato che il Governo è tenuto a presentare
alle Camere entro il termine del 30 giugno 2002 il Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003/2006;
– ravvisata la necessità di realizzare sin dall’anno
2003 interventi finanziari a sostegno dell’istruzione e
della formazione;Impegna il Governo
• a predisporre il piano programmatico di interventi
finanziari di cui in premessa anche prima del completamento
dell’iter parlamentare del disegno di legge n. 1306 e comunque
nei tempi utili per la previsione, già nella legge
Finanziaria 2003, delle risorse finanziarie da destinare
all’avvio dell’attuazione del piano stesso; il piano dovrà
destinare complessivamente, nel periodo 2003/2007, risorse
da 7.746 a 10.283 milioni di euro, pari a lire da 15.000
a 19.910 miliardi, a sostegno:a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi
con la loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;
b) dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e dell’alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche;
d) della valorizzazione professionale del personale docente;
e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;
f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute
dai docenti;
g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (Ata);
h) degli interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere
di istruzione e formazione;
i) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione
tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica;• ad indicare conseguentemente nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2003/2006, ai fini di
quanto sopra, gli obiettivi da conseguire nel settore dell’istruzione
e della formazione, in coerenza con le aree di intervento
predette.Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente
delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale;premesso:
– che la riforma delle norme generali dell’istruzione
prevede che il Sistema educativo si articola nei seguenti
gradi di scuola: scuola dell’infanzia; scuola primaria e
scuola secondaria di primo e di secondo grado;
– che l’articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al
comma 1, lettera g), prevede che l’attività didattica
della scuola secondaria di primo grado si articola in un
primo biennio seguito da un anno che prioritariamente completa
il percorso disciplinare, e quella della scuola secondaria
di secondo grado in due periodi biennali e in un quinto
anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare;
– che il medesimo disegno di legge prevede, inoltre,
all’articolo 3 l’emanazione di norme generali sulla valutazione
del Sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli allievi, contemplando, tra i criteri
e princìpi direttivi, quello delle valutazioni biennali
dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
– che quanto previsto costituisce, senza dubbio, un
importante passo avanti rispetto al Sistema dei debiti infiniti
previsti dalla normativa vigente voluta dal Governo di centrosinistra,
Sistema che non garantisce una seria valutazione;
– che le valutazioni biennali, nell’ottica del proponente,
sono state concepite per responsabilizzare gli studenti;Impegna il Governo
• a valutare, entro tre anni dall’entrata in vigore
della legge di riforma dell’istruzione, gli effetti concreti
dell’innovazione ivi prospettata e, in particolare, se tale
finalità di responsabilizzazione dello studente si
sia nei fatti verificata; in caso negativo, a prevedere
valutazioni annuali ai fini del passaggio al periodo didattico
successivo.Il Senato,
premesso che:
– la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi,
delle istituzioni e del loro funzionamento, dell’attività
della Magistratura e delle Forze dell’ordine nonché
della legislazione di riferimento, dell’attività
di promozione e diffusione della cultura della legalità
deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo
e didattico del cittadino italiano;
– instillare la cultura della legalità, la conoscenza
delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto
costituisce uno dei modi più efficaci per lottare
la criminalità organizzata, ancor più se di
stampo mafioso, giacché consente di combattere l’incultura
della violenza, della prevaricazione e della sottoposizione
al Sistema di controllo socio-economico propri della mafia
e delle organizzazioni similari;
– l’acquisizione delle conoscenze menzionate nella
pregressa narrativa avvicina il giovane cittadino alla "res
publica" ed alla sua gestione, facendogliela sentire
come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe
ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed
estraneità prodromica all’accostamento all’incultura
mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
– le manifestazioni sulla legalità e l’attività
svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato
non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico
e formativo ma devono essere parte integrante e costante;
– la violenta reazione registrata in numerose occasioni
avverso l’attività anzi accennata e coloro che ne
sono gli animatori da parte della criminalità dimostra
la loro efficacia e la loro utilità;Impegna il Governo
• a prevedere nelle indicazioni per la formulazione
dei piani di studio, all’interno dell’Educazione alla convivenza
civile, il percorso formativo e didattico illustrato in
premessa.Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente
delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale;premesso che:
– l’articolo 5, recante norme in materia di formazione
degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino
la disciplina della formazione dei docenti della scuola
dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
– tale formazione dovrà realizzarsi nelle Università
presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
programmato in base ai posti effettivamente disponibili
in ogni regione e nei ruoli organici;
– vi sono proposte di vario genere miranti all’istituzione
di una laurea specialistica didattico-pedagogica quale unico
titolo per accedere all’insegnamento;
– appare necessario, invece, che i corsi di laurea
specialistica in funzione dell’insegnamento siano principalmente
di approfondimento disciplinare, posto che altrimenti la
preparazione nella relativa disciplina si limiterebbe a
soli tre anni indebolendola rispetto al vecchio ordinamento;Impegna il Governo
• a mantenere la formazione degli insegnanti della
scuola secondaria inferiore e superiore nell’ambito delle
lauree specialistiche di riferimento per le rispettive discipline
(in Storia per i futuri insegnanti di storia, in Filosofia
per i futuri insegnanti di filosofia, e così via);
• a non attivare alcun tipo di laurea specialistica
a carattere didattico-pedagogico quale percorso comune di
formazione degli insegnanti.Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente
delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale;– premesso che l’articolo 5, comma 1, lettera a),
prevede che la formazione iniziale degli insegnanti sia
di pari dignità e durata per tutti i docenti;
– accertato che attualmente solo una piccola parte
dei docenti della scuola dell’infanzia è in possesso
di laurea;
– constatato che le competenze oggi richieste per operare
nella scuola dell’infanzia non possono essere fornite in
modo esauriente dalle scuole secondarie di secondo grado
ad indirizzo pedagogico;
– accertato che nella scuola vi è una diffusa
tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel corso della carriera,
a cicli e gradi superiori, se in possesso dei titoli necessari;
– previsto che la disposizione contenuta nell’articolo
5, comma 1, lettera a), determinerebbe per molti anni nella
scuola dell’infanzia la compresenza di docenti in possesso
di titoli di studio qualitativamente molto diversi;Impegna il Governo
• ad adeguare in modo progressivo la durata della
formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia;
• ad istituire, nel contempo, corsi di aggiornamento
presso le Università per docenti in possesso di diplomi
di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale,
quadriennale, quinquennale.Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente
delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale;Impegna il Governo
• a prevedere che la programmazione e la realizzazione
dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla
formazione degli insegnanti, di cui all’articolo 5, comma
1, lettera b), avvengano previa apposita convenzione tra
le singole Università e uno o più istituti
scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza
di docenti dei medesimi istituti.Il Senato,
Impegna il Governo
• a consentire che i docenti, i quali abbiano conseguito
la laurea specialistica (di cui alla lettera a, dell’articolo
5), debitamente formati, possano svolgere anche attività
di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici
abilitanti per l’insegnamento, previa convenzione apposita
tra scuole ed Atenei.Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente
delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale;– visto l’articolo 6 riguardante le regioni a Statuto
speciale;
– considerato che, in base agli articoli 38, 39 e 40
dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta – Legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4:– nelle scuole della regione Valle d’Aosta all’insegnamento
della lingua francese vengono attribuite tante ore quante
quelle dedicate all’insegnamento della lingua italiana;
– la lingua francese fa parte integrante dell’intero curricolo
scolastico;– considerato che l’articolo 21, comma 20/bis, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), confermato in sede di votazione di questo
disegno di legge, ha introdotto in aggiunta alle altre prove
scritte dell’esame di Stato, previste dalla legge 10 dicembre
1997, n. 425, una "quarta prova scritta di lingua francese";
– preso atto, pertanto, che l’esame di Stato svolto
e superato in Valle d’Aosta certifica anche la conoscenza
della lingua francese;
– ritenuto opportuno valorizzare in ambito nazionale
ed europeo tali competenze linguistiche;Impegna il Governo
• a prendere le opportune iniziative perché
il titolo di studio rilasciato in Valle d’Aosta, a conclusione
deI superamento dell’esame di Stato comprensivo della quarta
prova di lingua francese, venga riconosciuto come attestato
della conoscenza della lingua francese su tutto il territorio
nazionale e, in prospettiva, anche a livello europeo. -
Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 18 febbraio 2003
Disegno
di legge n. 3387 del 18 febbraio 2003
Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 18 febbraio
2003Art. 1 – Delega in materia di norme generali sull’istruzione
e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva,
delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle
scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia
delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi
sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato
ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni, comuni e province, in relazione
alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali,
e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più
decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo
4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, con il Ministro per la Funzione Pubblica
e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione
e formazione professionale sono adottati previa intesa con
la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo
n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente
legge, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico
di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
1997, a sostegno:a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi
con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e dell’alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio
di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall’informazione
tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti
creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell’attività motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (Ata);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere
di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione
tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al presente articolo e all’articolo
4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.Art. 2 – Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema
educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e
abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale
e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione,
lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla
comunità locale, alla comunità nazionale ed
alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione
e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino
al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza
nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti
emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo,
attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle persone
in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104. La fruizione dell’offerta di istruzione e
formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
nei termini anzidetti di diritto all’istruzione e formazione
e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo
scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonché
l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L’attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai
decreti legislativi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2,
della presente legge correlativamente agli interventi finanziari
previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all’articolo
1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti
a norma dell’articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si
articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che
comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre
all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto della primaria responsabilità educativa
dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale
delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa
con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola
primaria. È assicurata la generalizzazione dell’offerta
formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere
iscritti secondo criteri di gradualità e in forma
di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i
3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico
di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola
secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma
restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola
primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento
delle strumentalità di base, e in due periodi didattici
biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola
in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente
il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il
raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è
assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia
e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi
anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria
promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità
di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di
fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione
in almeno una lingua dell’Unione Europea oltre alla lingua
italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni
e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai
princìpi fondamentali della convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline
di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini
all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione alla tradizione culturale e all’evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea;
è caratterizzata dalla diversificazione didattica
e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità
di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle
attività di istruzione e di formazione; introduce
lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea; aiuta
ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione;
il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di
Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso
al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi,
è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità
di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale
e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei
e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi
e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro
o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende
i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale
e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane;
i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi;
i licei hanno durata quinquennale; l’attività didattica
si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno
che prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze
e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei si
concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta
titolo necessario per l’accesso all’Università e
all’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione
al quinto anno dà accesso all’istruzione e formazione
tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale realizzano
profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti
ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera
c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli
e qualifiche nell’Unione Europea, sono definite con il regolamento
di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le
qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione
e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli
e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale di durata
almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato,
utile anche ai fini degli accessi all’Università
e all’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa
con le Università e con l’Alta Formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità
di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza
tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità
di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei,
nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa,
mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza
positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l’acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero
anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti
con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle
istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
formative del sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, d’intesa rispettivamente con le Università,
con le istituzioni dell’Alta Formazione artistica, musicale
e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo
anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari,
dell’Alta Formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione
tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale,
omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una
quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di
interesse specifico delle stesse, anche collegata con le
realtà locali.Art. 3 – Valutazione degli apprendimenti e della qualità
del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme
generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con
l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti
e del comportamento degli studenti del sistema educativo
di istruzione e di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle
istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli
stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il
miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica,
sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza
dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione
della qualità del sistema di istruzione e di formazione,
l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze
e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le
funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera
e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso
e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate
dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell’ultimo anno.Art. 4 – Alternanza scuola-lavoro
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età
la possibilità di realizzare i corsi del secondo
ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità
di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata
e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione
con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza
e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro
il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e ai sensi dell’articolo 1,
commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo
su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali e con il Ministro delle Attività
Produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative
dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa,
sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive
associazioni di rappresentanza o con le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici
e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili
ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro; le istituzioni
scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e formazione
professionale ed assicurare, a domanda degli interessati
e d’intesa con le regioni, la frequenza negli istituti di
istruzione e formazione professionale di corsi integrati
coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale
e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue
i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per
le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo
e l’assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi
acquisiti dallo studente.2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono
dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro
della valorizzazione della professionalità del personale
docente.Art. 5 – Formazione degli insegnanti
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme
sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:a) la formazione iniziale è di pari dignità
per tutti i docenti e si svolge nelle Università
presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione
degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione
dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale,
nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche
in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma
2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate le classi dei corsi di laurea specialistica,
anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera
a) del presente comma. I decreti stessi disciplinano le
attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica
degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale
dei docenti può prevedere stage all’estero; per la
formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo
grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate
con riferimento all’insegnamento delle discipline impartito
in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità
di approfondimento disciplinare;
c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione
degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione
nel decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della
personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei;
d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica
di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di
cui alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici
del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono,
previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per
la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le Università,
sentita la Direzione scolastica regionale, definiscono nei
regolamenti didattici di Ateneo l’istituzione e l’organizzazione
di apposite strutture di Ateneo o d’interateneo per la formazione
degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni,
anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di Ateneo o d’interateneo di
cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza
per la formazione permanente degli insegnanti, definiti
con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche
e formative.2. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme
anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di
Alta Formazione e specializzazione artistica, musicale e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente
agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici.
Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti,
i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di Istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia
di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche
o di Conservatorio di Musica o Istituto musicale pareggiato,
e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario, le scuole
medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico
e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto
diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici, anche per consentire loro un’abbreviazione
del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso
della scuola. I corsi di laurea in Scienze della formazione
primaria di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico
e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno ai
fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso
stabilito dalle Autorità accademiche, per coloro
che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del
diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato
le relative prove di accesso. L’esame di laurea sostenuto
a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria
istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo
percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna
o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso
consente altresì l’inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall’articolo 401 del Testo Unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di
valutazione dei titoli è integrata con la previsione
di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea
conseguito. All’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
abilitante." sono soppresse.Art. 6 – Regioni a statuto speciale e province autonome
di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme
di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.Art. 7 – Disposizioni finali e attuative
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma
dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede:a) all’individuazione del nucleo essenziale dei piani di
studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli
obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e
alle attività costituenti la quota nazionale dei
piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell’organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione
dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti
per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché
per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c),
sono definite previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione
sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006
possono iscriversi, secondo criteri di gradualità
e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità
dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni, secondo
gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità,
al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini e le
bambine che compiono i tre anni di età entro il 28
febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate,
fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma
1, lettera e). Per l’anno scolastico 2003/2004 possono iscriversi
al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola
primaria statale, determinati entro il limite massimo di
12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia
di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere
dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002/2004, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca provvede a modulare
le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo, comunque,
il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo
1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. I decreti legislativi attuativi della presente legge,
che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, hanno attuazione nell’ambito dei finanziamenti disposti
a norma del comma 6.
8. Con periodicità annuale, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia
e delle Finanze procedono alla verifica delle occorrenze
finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della
riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio
per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno
trovare copertura ai sensi dell’articolo 11/ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata. -
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