Categoria: Riforma della Scuola

  • Schema di decreto legislativo concernente il “Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

    Schema di decreto legislativo concernente
    il "Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione,
    ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge
    28 marzo 2003, n. 53"

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
    VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega
    al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
    e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
    istruzione e formazione professionale" e, in particolare,
    l’articolo 1 commi 1, 2 e 3 lettera i), l’articolo 2, comma
    1 e l’articolo 7, comma 1;
    VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante la "Delega
    al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
    VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
    VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare
    l’articolo 3, comma 92, lettera b);
    VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
    modificazioni;
    VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
    VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni
    e, in particolare, l’articolo 21;
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
    1999, n. 275;
    VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
    adottata nella riunione del 21 maggio 2004
    ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato
    della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data …
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
    nella riunione del …
    Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
    e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica
    e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

    EMANA
    il seguente decreto legislativo:

    Articolo 1
    Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

    La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco
    della vita e assicura a tutti pari opportunità di
    raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
    capacità e le competenze, attraverso conoscenze e
    abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
    e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita
    sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
    dimensioni locali, nazionale ed europea.
    L’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione,
    nonché l’obbligo formativo, introdotto dalla legge
    17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni,
    sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal
    presente articolo, come diritto all’istruzione e formazione
    e correlativo dovere.
    La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione
    e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino
    al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
    anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo
    del sistema dell’istruzione, che comprende la scuola primaria
    e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo
    che comprende il sistema dei licei e il sistema dell’istruzione
    e della formazione professionale, nonché nel sistema
    dell’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo
    10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli essenziali di
    prestazione cui tutte le istituzioni formative di cui all’articolo
    2 comma 4 sono tenute per garantire il diritto personale,
    sociale e civile all’istruzione e ad una formazione di qualità.
    Tali livelli sono definiti su base nazionale a norma dell’articolo
    117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante
    regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere
    c) e h) e articolo 7, commi 1, lettera c) e comma 2, della
    legge 28 marzo 2003, n. 53.
    Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto
    di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione
    e di frequenza.
    La fruizione dell’offerta di istruzione e di formazione
    come previsto dal presente decreto costituisce per tutti
    ivi compresi, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
    25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel
    territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo,
    un dovere sociale ai sensi dell’articolo 4, secondo comma
    della Costituzione, sanzionato come previsto dall’articolo
    7 del presente decreto.
    La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi,
    l’integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione
    delle persone in situazione di handicap, a norma della legge
    5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
    L’attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui
    al presente articolo si realizza con le gradualità
    e modalità previste dall’articolo 8.

    Articolo 2
    Realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

    Il diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima
    classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal
    decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
    Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo
    con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
    formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali,
    iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi
    educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di
    ciascun allievo, personalizzati e documentati.
    I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del
    primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei
    licei o del sistema di istruzione e formazione professionale
    di cui all’articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del
    diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale
    di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di
    età, fatto salvo il limite di frequentabilità
    delle singole classi ai sensi dell’articolo 192, comma 4
    del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché
    quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria
    nelle carriere iniziali delle forze armate, compresa l’Arma
    dei Carabinieri.
    Ai fini di cui al comma 3, l’iscrizione è effettuata
    presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle
    del sistema di istruzione e formazione professionale che
    realizzano profili educativi, culturali e professionali,
    ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
    differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale
    e spendibili nell’Unione europea, se rispondenti ai livelli
    essenziali di prestazione definiti ai sensi dell’articolo
    2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53,
    e secondo le norme regolamentari di cui all’ articolo 7,
    comma 1, lettera c) della legge medesima. I predetti livelli
    comprendono anche gli standard minimi per l’accreditamento
    dei soggetti che offrono percorsi di istruzione e formazione
    professionale.
    All’attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni,
    le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e formative,
    condividendo l’obiettivo della crescita e valorizzazione
    della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti
    alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo
    formativo.

    Articolo 3
    Anagrafe nazionale degli studenti

    Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, l’anagrafe nazionale
    degli studenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca raccoglie i dati sui percorsi scolastici,
    formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire
    dal primo anno della scuola primaria.
    Con apposite intese, tra Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata
    l’integrazione dell’Anagrafe nazionale con quelle territoriali
    della popolazione, anche in relazione a quanto disposto
    dagli articoli 4 e 7, nonché il coordinamento con
    le funzioni svolte dai servizi per l’impiego in materia
    di orientamento, informazione e tutorato.

    Articolo 4
    Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli
    abbandoni

    Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
    Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
    Politiche Sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza
    unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997,
    n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento
    per l’orientamento, la prevenzione ed il recupero degli
    abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione
    del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

    Articolo 5
    Riconoscimento dei crediti e certificazione

    La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo
    ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che
    possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
    degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i
    diversi percorsi del sistema dei licei, del sistema dell’istruzione
    e della formazione professionale nonché dell’apprendistato.

    Agli stessi fini di cui al comma 1, nel secondo ciclo sono
    riconosciuti, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari
    di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 28
    marzo 2003, n. 53, con specifiche certificazioni di competenza
    rilasciate dalle istituzioni scolastiche o formative, esercitazioni
    pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia
    o all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
    culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi,
    ivi compresi quelli nell’esercizio dell’alternanza scuola-lavoro
    di cui all’articolo 4 della stessa legge.
    I percorsi formativi svolti in apprendistato per l’espletamento
    del diritto dovere di istruzione e formazione costituiscono
    credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione
    e di istruzione e formazione professionale secondo quanto
    previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 10 settembre
    2003 n. 276.

    Articolo 6
    Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione
    e di formazione

    Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
    di cui all’articolo 1, comma 3, anche associandosi tra di
    loro, assicurano ed assistono gli studenti nella possibilità
    di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei
    nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
    dell’istruzione e formazione professionale e all’apprendistato,
    e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, anche
    con modalità di integrazione dei percorsi, finalizzate
    all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
    scelta.
    Le modalità di valutazione dei crediti di cui all’articolo
    5 ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
    scolastici e a quelli in apprendistato, e viceversa, sono
    definite, con il Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui
    all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    con apposito regolamento da emanarsi a norma della legge
    28 marzo 2003, n. 53, articolo 7, lettere b) e c).

    Articolo 7
    Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

    Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione
    e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi
    titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli
    alle istituzioni scolastiche o formative.
    Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione
    e formazione, anche sulla base dei dati forniti dall’anagrafe
    nazionale degli studenti di cui all’articolo 3, così
    come previsto dal presente decreto, provvedono:
    il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti
    al predetto dovere;
    i dirigenti scolastici o i responsabili, rispettivamente,
    delle istituzioni del sistema di istruzione o del sistema
    di istruzione e formazione professionale presso le quali
    sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione
    gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
    i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro
    competenza a livello territoriale
    In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione
    e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni
    previste dalle norme vigenti.

    Articolo 8
    Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione
    e alla formazione

    In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi inerenti
    il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione
    professionale, dall’anno scolastico 2004-2005, l’iscrizione
    e la frequenza gratuite di cui all’articolo 1, comma 4,
    ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari
    superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
    professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede
    di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
    Alla completa attuazione del diritto-dovere all’istruzione
    e formazione, come previsto dall’articolo 1, si provvede
    attraverso i decreti attuativi dell’articolo 2, comma 1,
    lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati
    ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge, nel rispetto
    delle modalità di copertura finanziaria definite
    dall’articolo 7, comma 8 della predetta legge.
    Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto
    al comma 2 continua ad applicarsi l’articolo 68 comma 4
    della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni,
    che si intende riferito all’obbligo formativo come ridefinito
    dall’articolo 1 del presente decreto.

    Art. 9
    Monitoraggio

    Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
    della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
    Sociali, avvalendosi dell’Istituto per lo Sviluppo della
    Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e di altri
    organismi tecnici di riferimento, effettuano annualmente
    il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente
    legge, a partire dall’anno successivo a quello della sua
    entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza
    Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281.
    A norma della legge 28 marzo 2003, articolo 7, comma 3,
    anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui
    al comma 1 il Ministero dell’Istruzione, Università
    e Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione
    sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

    Articolo 10
    Norma di copertura finanziaria

    All’onere derivante dall’articolo 8, comma 1 del presente
    decreto, quantificato in 11,888 milioni di euro per l’anno
    2004 e in 15,815 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005,
    si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall’articolo
    3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350