Categoria: Riforma della Scuola

  • Nuovi percorsi di studio degli Istituti Professionali .Resoconto dell’incontro tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali

    Martedì 28 maggio 2019, alle ore 15.30, dopo esplicita richiesta presentata dalle OO.SS. al Capo di Gabinetto, si è riunito il primo tavolo di verifica e confronto tra Amministrazione e OO.SS. sul tema della riforma in atto degli Istituti professionali.

    Per l’Amministrazione erano presenti la Dott.ssa Palermo e il Dott. Proietti.
    Il Dott. Proietti, avvalendosi anche di una serie di slides, ha delineato i caratteri fondamentali della riforma; essa nasce dalla Legge 107/15 e dal D.Lgs. 61/17 di attuazione della “Buona Scuola” ed ha avuto successivi provvedimenti di attuazione: il Regolamento 24 maggio 2018 (regolamento fondamentale per l’attuazione della riforma), il Decreto 17 maggio 2018 di raccordo tra Istituti Professionali (IP)  e IeFP (Istruzione e Formazione Professionale regionale), nonché l’accordo Stato-Regioni per il passaggio tra IP e IeFP  (D.M 427 22/5/2018). Da sottolineare il fatto che manca ancora il DM con le Linee Guida previsto dal D.Lgs.61/2017.
     
    La riforma ha come elementi caratterizzanti la flessibilità dei percorsi e la loro  individualizzazione, l’esistenza di passerelle tra IP e IeFP e viceversa  e l’assetto didattico basato su assi culturali. Nel Decreto 61/17 le parole chiave, su cui si è concentrata la discussione, sono:
    • ridefinizione indirizzi di studio
    • innovazione dei profili e delle metodologie didattiche;
    • personalizzazione dell’apprendimento fondata sulla centralità dello studente in un ambiente di apprendimento specifico;
    • aggregazione delle discipline per assi culturali;
    • didattica laboratoriale con l’aumento delle ore di laboratorio e ITP;
    • introduzione delle UDA (unità di apprendimento) declinate per gruppi di insegnamento che determinano la necessità di un approccio cooperativo dei contenuti per le competenze comuni
    • flessibilità dei percorsi legate alle esigenze territoriali e delle Regioni
    • correlazione con i territori e il modo del lavoro utilizzando i codici ATECO
    • riconduzione a 11 indirizzi dell’IP precedente al Decreto 61. In particolare sono state evidenziate le novità dell’indirizzo relativo alla pesca commerciale, alla gestione delle acque e risanamento ambientale, ai servizi culturali e dello spettacolo.
    I percorsi sono declinati inoltre mediante i codici NUP (nomenclatura e classificazione delle unità professionali). Il titolo di studio dovrà quindi contenere sia il codice ATECO che il codice NUP. Nel 2023 ci saranno i primi diplomati con il nuovo ordinamento.
     
    I dati relativi alle iscrizioni dell’a.s. 2018-19 vedono gli IP al 19% del totale con 512.702 studenti (di questi il 45% sono gli iscritti negli IP enogastronomici); rimane comunque  la possibilità per le scuole di avvalersi della quota di flessibilità del 20% nel biennio (20% ogni anno).
     
    Per il buon funzionamento della riforma sono state costituite le reti di IP di concerto con gli IeFP delle scuole che dovrebbero accompagnare i singoli istituti nell’applicazione del provvedimento. Le scuole potranno quindi applicare i percorsi già definiti negli anni precedenti, oppure creare nuovi percorsi (per esempio liuteria, ceramica di Capodimonte, ecc.)
     
    L’Amministrazione ha ricordato che sono stati stanziati 47 milioni per nuovi docenti degli ITP e 80 milioni per il potenziamento laboratori (finanziati con PON, POR, ecc.)
     
    La delegazione della Fgu, dopo la disamina della riforma fatta dall’Amministrazione, ha espresso le seguanti osservazioni critiche:
    • La riforma si basa sul concetto di unitarietà del primo biennio, ma ciò non sembra essere stato recepito in sede di definizione degli organici. In particolare si è fatto  riferimento alla penalizzazione delle ore di storia. In generale si rischia la creazione di soprannumerarietà a causa della riduzione delle ore dedicate all’area generalista,  problema che deve essere urgentemente affrontato anche con la Direzione del Personale.
    • Di fronte alla possibilità di disequilibri nella definizione degli organici è necessario che la quota di personale assegnato come potenziamento alle scuole sia effettivamente funzionale alle esigenze del PTOF.
    • La Fgu ha rimarcato il fatto che la costruzione dei PFI e l’obbligatorietà del tutor individualizzato determina un aumento esponenziale dei carichi di lavoro dei docenti senza che ciò abbia alcun riconoscimento contrattuale. Non è un caso, infatti, che si stia assistendo  alla fuga di molti docenti dagli Istituti Professionali, personale  già  afflitto da una serie complessa di problematiche non solo didattiche, ma anche sociali. Inoltre:
    • ha ribadito le sue perplessità su un assetto didattico fondato su assi culturali e UDA senza che vi sia stata adeguata formazione e informazione ai docenti.
    • ha richiesto all’Amministrazione i dati analitici delle iscrizioni su base territoriale e per indirizzi per analizzare i trend futuri e gli effetti della riforma in atto. Risulta infatti per l’a.s. 2019-20 un ulteriore decremento delle iscrizioni dello 0,4%.
    • ha richiesto unitamente alle altre OO.SS. la calendarizzazione di incontri specifici sull’istruzione professionale insieme alla Direzione del Personale e ai responsabili di rete  per monitorare i problemi esistenti e per trovare soluzioni anche in sede di mobilità all’eventuale esubero.
     In merito alla richiesta formulata dalla delegazione della FGU sulla possibilità o meno di non ammettere  lo studente all’anno successivo senza aspettare la conclusione del biennio, l’Amministrazione la chiarito che il consiglio di classe può ammettere alla classe successiva, o ammettere con revisione del PFI o non ammettere alla classe successiva. Ma purtroppo, mancano sia  le linee guida che le indicazioni operative per gli scrutini finali: per questo la delegazione della FGU ritiene opportuno un intervento urgente del MIUR in proposito.
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 29 maggio 2019
     
                                                                                                       
  • LA “BUONA SCUOLA” PERDE PEZZI

    Il bonus premiale anche ai docenti non di ruolo, eliminata la chiamata diretta dei dirigenti scolastici
     
    Arrivano due buone notizie per il personale docente, la prima è l’Intesa siglata ieri (25 giugno) tra il MIUR e le organizzazioni sindacali FGU/Snadir, FLC-CGIL, CISL Scuola eUIL Rua e per definire i nuovi criteri per la ripartizione delle somme destinate alla valorizzazione dei docenti (art. 1 c. 126 L. n. 107 del 13 luglio 2015).
     
    L’Intesa ha modificato l’art. 3 del DM n. 159 del 14 marzo 2016, che prevedeva l’assegnazione delle risorse alle scuole in base al numero dei docenti di ruolo in servizio, fissando come nuovo criterio “la misura dell’80% in proporzione al numero di posti relativi alla dotazione organica del personale docente di ogni istituzione scolastica”. Il restante 20% sarà assegnato, come già prevedeva l’art. 3 suddetto, sulla “base di fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo”. Inoltre, il bonus docenti, confluito nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL “Istruzione e ricerca” 19/0472018), sarà sottoposto alla contrattazione integrativa d’istituto e, dunque, assegnato al personale docente con gli stessi criteri del MOF e del FIS.
     
    Viene confermato il recente orientamento legislativo, fissato in particolare dal c. 593 della Legge di Bilancio 2018, dove si sottolinea la derogabilità pattizia del bonus docenti in quanto esso ha natura di “retribuzione accessoria”.
     
    La seconda notizia, è l’accordo raggiunto tra le organizzazioni sindacali FGU/Snadir, FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Rua e il Miur, che prevede che il personale docente venga assegnato dall’Ufficio scolastico territoriale all’istituto scolastico scelto attraverso la graduatoria e utilizzando i punteggi delle domande di trasferimento.
     
    L’accordo, elimina di fatto la cosiddetta chiamata diretta dei dirigenti scolastici prevista dalla scuola renziana (dall’art. 1 c.80 L. n. 107 del 13 luglio 2015), attribuendo agli uffici scolastici provinciali l’assegnazione d’ufficio alle scuole. L’assegnazione avverrebbe sulla base del punteggio della mobilità.
     
     
     
     

     

    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 26 giugno 2018, h.21,24

  • Deleghe legge 107, l´informativa del Miur

     Deleghe legge 107, l´informativa del Miur

     
     
    Comunicati i provvedimenti attuativi relativi a Istruzione Professionale, inclusione scolastica, riorganizzazione del ciclo 0-6 e scuole all´estero
     
     
    Martedì 6 febbraio alle ore 11.00 presso la sala dei Ministri del MIUR si è tenuta l’informativa alle OO.SS. sullo stato di attuazione delle deleghe previste dalla legge 107/15.
    Durante l’incontro, una delegazione del Miur formata dal Dott. Pinneri, dalla Dott.ssa Novelli e dal Dott. Chiappetta, ha dato comunicazione delle bozze di provvedimento attuativo delle deleghe inerenti l’Istruzione Professionale, l’inclusione scolastica, la riorganizzazione del ciclo 0-6 e le scuole all’estero.
     
    In tema di istruzione professionale, è stato inserito il comma sulle professioni sanitarie così come previsto dalla Legge 43/2006 su istanza della Conferenza Stato-Regioni e si è provveduto alla modifica dell’allegato 4 ampliando le correlazioni tra qualifiche e diplomi. Inoltre, si prevede l’emanazione di un ulteriore decreto di concerto tra MIUR e Regioni concernente i rapporti tra istruzione professionale statale e Ie FP e i criteri generali delle procedure di sussidiarietà. Nei percorsi di sussidiarietà si prevede un sistema per cui le scuole possono erogare qualifiche IFP utilizzando le quote di flessibilità.
     
    Per quanto riguarda l’inclusione scolastica, il provvedimento è limitato alle modalità di organizzazione dei Glir – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale(Delega art.9) e Git – Gruppo per l’Inclusione Territoriale. Il decreto prevede una composizione del Glir con a capo il dirigente USR, tre ispettori dirigenti tecnici amministrativi, quattro dirigenti scolastici, tre docenti esperti, cinque rappresentanti delle regioni, cinque degli enti locali e cinque delle associazioni di consulenza e supporto per l’applicazione della legge 104 con compiti consultivi.
     
    Si è parlato pure del profilo professionale idoneo persvolgere la professione di docente all’estero. Servirannoalmeno 3 anni di ruolo, un livello B2 certificato, un’esperienza di progetti di intercultura e di respiro internazionale. Per i lettori si prevede la qualifica di docente di materie letterarie o di lingua straniera. Per gli ata sono previsti solo i requisiti della conoscenza della lingua. È poi prevista una formazione propedeutica di 12 ore gestita da Indire nelle scuole di assegnazione.
     
    L’amministrazione ha poi affrontato il tema della riorganizzazione del ciclo 0-6, partendo da un primo decreto che dovrebbe definire il riconoscimento a livello di punteggio del servizio prestato nelle sezioni primavera (valutato un massimo di 6 punti per anno scolastico nella scuola dell’infanzia e come servizio aspecifico per i docenti della primaria). Per evitare situazioni di opacità nel caso di servizi offerti da privati o cooperative, si prevede che sia sempre corrisposto ai docenti e agli educatori il versamento degli oneri contributivi.
    Un secondo decreto avrà invece come finalità quella di stabilire i requisiti professionali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, per cui ribadisce la normativa esistente che prevede la laurea in scienze della formazione. Per lavorare come educatrice nel nido, sarà invece necessaria la laurea triennale di educatore per i servizi dell’infanzia (L19). I laureati in scienze della formazione potranno essere utilizzati nei nidi solo dopo aver conseguito altri 60 CFU specifici per l’educazione e le competenza della primissima infanzia.
    Rimangono inalterati i rapporti di lavoro preesistenti costituiti con i vecchi titoli. Per i diplomati magistrali che hanno conseguito il diploma entro il 2001/02, resterebbe la possibilità di fare valere il titolo magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia mentre per i nidi dovrebbe essere anche in questo caso previsto il conseguimento di 60 CFU dedicati.
     
    Una volta comunicate le bozze del provvedimento, la delegazione FGU/Snadir ha rimarcato il ritardo con il quale il MIUR ha presentato i decreti e i provvedimenti attuativi dando alle OO.SS. solo tre giorni per esprimere un parere. In particolare appare evidente che, di fronte alla trattativa contrattuale arenata e in prossimità delle elezioni politiche, tale fretta può essere foriera di ulteriori problemi gestionali e di natura tecnico-amministrativa. Ha espresso preoccupazione soprattutto per la delega sugli istituti professionali che dovrebbero iniziare con il nuovo assetto dal 1 settembre 2018, quando a tutt’oggi non sono chiare le competenze delle Regioni nel rapporto sinergico con la scuola statale e quando si rimanda alla possibilità generica di curvare i quadri orari e gli assi culturali per consentire agli istituti professionali di poter inserirsi nelle qualifiche IFP regionali. Ciò non consentirebbe di stabilire linee chiare di determinazione del PTOF e degli organici. In una tale situazione di caos, si prospetta un ulteriore calo degli iscritti e l’indebolimento di un segmento fondamentale del sistema italiano di istruzione. Per questi motivi, la delegazione ha chiesto ancora una volta di posticipare l’avvio delle riforma all’anno scolastico 2019-20.
     
    In merito alla delega 0-6 la delegazione FGU/Snadir ha ribadito le sue critiche al progetto definito dal D.lgs 65/17 poiché rimangono ancora troppe incertezze sul ruolo integrato tra Stato ed Enti Locali e scuole paritarie. In generale appare confusa l’attribuzione dei titoli necessari per insegnare nella scuola dell’infanzia e nei nidi, confusione determinata dall’omissione nel testo presentato della necessità per i diplomati magistrali ante 2001-2 di conseguire 60 CFU accessori. Sembra inoltre paradossale che un laureato in scienze della formazione debba conseguire i 60 CFU per lavorare nei nidi.
     
    Sulle scuole all’estero la delegazione della FGU/Snadir, insieme alle altre OO.SS., ha messo in rilievo che il decreto oggetto di discussione entra pesantemente in ambiti che dovrebbero essere definiti dal contratto di lavoro collettivo. Di fatto l’attuale assetto di mobilità professionale previsto per l’estero sarebbe superato da un sistema di reclutamento nuovo e che mostra difficoltà oggettive di attuazione per l’inizio del prossimo anno scolastico.
     

    La sensazione avvertita da tutte le delegazioni sindacali è quella di trovarsi di fronte ad una macchina burocratica autoreferenziale che si muove nel vuoto assoluto della politica. Con le elezioni politiche alla porta e con un contratto bloccato risulta evidente che la sfera tecnica e amministrativa del MIUR sia ancora molto lontana dal mondo reale.

     

    FGU/SNadir , Professione i.r. – 7 febbraio 2018, h.15,40

  • Liceo breve e commissioni d’esame: due importanti novità

     Liceo breve e commissioni d’esame: due importanti novità

     

                     
    Lo Snadir si è rivolto al Miur per richiamare l’attenzione sul tema della sperimentazione dei percorsi di studio quadriennali nella scuola secondaria di secondo grado, in particolare per ciò che riguarda il quadro orario e la collocazione dell’insegnamento della religione cattolica.
     
    A partire dall’anno scolastico 2018/2019, con il Decreto Dipartimentale del 18 ottobre 2017 prot. n. 820, la sperimentazione quadriennale – che finora ha interessato singole scuole, che ne hanno fatto di volta in volta richiesta presentando progetti autorizzati dal Ministero – avverrà su base nazionale.
     
    Le Istituzioni scolastiche hanno inviato, a metà novembre, le istanze di partecipazione alla procedura di selezione di 100 classi prime per la sperimentazione di percorsi quadriennali di scuola secondaria di secondo grado, allegando la “proposta progettuale” richiesta dal decreto, contenente i quadri orari annuali e settimanali per ciascuna disciplina di studio e per ciascun anno di corso, nonché l’adeguamento dell’orario settimanale delle lezioni per compensare, almeno parzialmente, la riduzione di una annualità del percorso scolastico.
     
    Lo Snadir ha evidenziato che per l’insegnamento della religione cattolica, impartito per una sola ora settimanale, non sarà possibile operare una decurtazione oraria. Si pone quindi il problema della modalità attraverso la quale consentire il recupero delle 33 ore annue di lezione relative all’abrogato quinto anno.
     
    Il D.P.R n. 275/1999, all’art. 5 comma 3 specifica che “l’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, (…), fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.” Sulla base di tali indicazioni normative le 33 ore di cui sopra dovrebbero essere recuperate nell’arco di un triennio (un trimestre per anno scolastico), all’interno del percorso quadriennale, con una ripartizione 10 + 10 + 13, da svolgersi in orario antimeridiano con l’aggiunta di un’ora di lezione per ogni giorno della settimana. L’alternativa più plausibile potrebbe essere quella di impartire due ore di lezione settimanali di Irc per uno solo degli anni scolastici considerati dal nuovo percorso. Il chiarimento del Miur risulta estremamente opportuno in vista di un possibile ampliamento della sperimentazione che si potrebbe avere nei prossimi anni.
     
     
    L’altra questione che si è posta di recente riguarda la partecipazione degli insegnanti di religione ai lavori delle commissioni d’esame nella scuola secondaria di primo grado.
     
    Il D.lgs n. 62/2017, il DM n.741/2017 e la nota 1865/2017 dispongono in merito alla composizione della commissione d’esame per la scuola secondaria primo grado.
    L’art. 2 comma 3 del D.lgs n. 62/2017 stabilisce quanto segue: “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”.
    Con il DM n.741/2017, art. 4 comma 2, si stabilisce che “presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 6, del D.lgs n. 62/2017”.
    La nota n.1865/2017 precisa: “Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d’esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi ”; prosegue precisando che “ fanno parte della commissione d’esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa”.
     
    Dalle predette norme si deve dedurre che anche gli insegnanti di Religione cattolica, in quanto componenti del Consiglio di classe, devono fare parte delle commissioni d’esame.
     
    Inoltre, l’art. 309, comma 4 del DL 297/1994 recita: “Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.
     
    La norma risulta innovativa rispetto all’attuale assetto organizzativo in materia di composizione della commissione d’esami del primo ciclo con riferimento agli insegnanti di religione (l’attuale riferimento normativo ci riporta al D.Lgs n.297/1994 Art.309 comma 4). Si tratterebbe di una novità che potrebbe ulteriormente valorizzare il ruolo degli insegnanti di religione nel quadro delle attività didattiche e formative della scuola, ciò anche in considerazione delle finalità dell’esame di Stato che, oltre a verificare le conoscenze, valuta anche le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno al termine del primo ciclo di istruzione.
     
    Bisogna evidenziare infine che i docenti di religione, impegnati per una sola ora settimanale di lezione, potrebbero risultare impegnati in più di una classe terminale quali componenti di diverse commissioni d’esame. Tale ipotesi andrebbe opportunamente definita ai fini della regolarità delle operazioni d’esame.
     

    Anche su tale questione lo Snadir ha scritto al Miur chiedendo una serie di chiarimenti in merito all’effettivo ruolo del docente di religione all’interno della commissione d’esame, e riaffermando ancora una volta la legittimità e l’importanza di tale disciplina all’interno della scuola statale italiana e lo status dei docenti che la insegnano.

    Snadir – Professione i.r. – 29 novembre 2017, h.12,55

  • Lo SNADIR in prima linea nella campagna referendaria contro la “Riforma della scuola Renzi-Giannini”

    Lo SNADIR in prima linea nella campagna referendaria contro la "Riforma della scuola Renzi-Giannini"

    Parte la raccolta delle firme
     
     




    La FGU/Snadir, assieme ad altri sindacati (Flc-Cgil, Cobas, Unicobas) e associazioni di insegnanti (LIP), aderisce alla campagna referendaria di RACCOLTA FIRME, che ha come obiettivo la cancellazione dei punti più controversi della Legge sulla "cattiva" scuola. Una legge che è utile ribadirlo,  viola la Costituzione e ha come obiettivo l’imbavagliamento della cultura e l’asservimento dei docenti alle logiche del mercato e del profitto.
    I quattro quesiti referendari, depositati in Cassazione il 17 marzo scorso, propongono l’abrogazione, in alcuni casi totale e in altri parziale, delle norme riguardanti i seguenti punti:
    • potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i docenti nell’istituto scolastico;
    • obbligo di almeno 400-200 ore di alternanza scuola-lavoro;
    • finanziamenti privati a singole scuole pubbliche o private;
    • potere del dirigente scolastico di scegliere i docenti da premiare economicamente e comitato di valutazione.
     
    Lo Snadir è pronto a dare il suo contributo per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione dei quattro quesiti referendari sulla legge 107/2015, depositati in Cassazione, partecipando attivamente ai comitati referendari per la raccolta delle firme e sensibilizzando il mondo della scuola e la società civile.
     
    La raccolta terminerà il 18 giugno 2016.
     
    OBIETTIVO E TEMPI: l’obiettivo di 500.000 firme  (per maggiore sicurezza ne servirebbero 6/700.000) da depositare in Cassazione per ciascun quesito referendario deve necessariamente essere raggiunto nell´arco temporale di tre mesi.

    CHI PUÒ FIRMARE: I cittadini italiani con diritto di voto che abbiano compiuto i 18 anni al momento della sottoscrizione, quindi docenti, studenti e chiunque abbia a cuore il bene della scuola.

    DOVE FIRMARE: Le firme sono raccolte in banchetti o tavoli allestiti per strada o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico (in un bar, in una libreria, ecc.) alla presenza di un autenticatore, o presso gli uffici del segretario comunale e le cancellerie dei Tribunali.

    RACCOLTA DI FIRME NEI LUOGHI DI LAVORO: In alcune province e in alcune scuole, si potrà firmare direttamente nelle scuole. Clicca qui  per sapere dove firmare per il Referendum Scuola.

     
    Trovi altre notizie su Referendum Sociali oppure su Referendum Scuola
     
    FGU/SNADIR – Professione i.r. – 6 maggio 2016, h. 19.20

     

  • 12 Maggio: sciopero FGU per rinnovo Contratto e modifica legge 107

    12 Maggio: sciopero FGU per rinnovo Contratto e modifica legge 107

     
    Federazione Gilda-Unams in sciopero il 12 maggio contro il blocco del contratto, scaduto da sette anni, e la Riforma della Scuola.
    Le trattative per il rinnovo del contratto sono ancora al palo  e non sono state neanche stanziate le risorse per recuperare quanto meno il potere di acquisto perso dai lavoratori a causa del blocco del contratto. La situazione è diventata ormai insostenibile e riteniamo che lo sciopero, sia necessario in questo difficile momento.
    Al Governo chiediamo la modifica della legge 107/2015, con l´abrogazione dell´assunzione diretta, degli ambiti territoriali e dei poteri premiali assegnati al dirigente scolastico, e la restituzione dello scatto di anzianità relativo al 2013 che i docenti devono ancora percepire. In occasione dello sciopero i dirigenti provinciali della Fgu saranno presenti nelle piazze d´Italia per raccogliere le firme per il referendum.

     
    Ufficio stampa FGU 

    Roma, 4 maggio 2016

  • Dalla parte dei docenti di religione…sempre!

    Dalla parte dei docenti di religione…sempre!

     
     
    Il nuovo anno scolastico si è aperto con una buona notizia per i docenti di religione che sono stati nominati negli anni precedenti Vicari dei Dirigenti scolastici. La nota Miur prot. 1875 del 3 settembre scorso –  nelle more del completamento della Fase C del Piano di assunzione previsto dalla riforma scolastica – ha autorizzato i Dirigenti scolastici a nominare i Vicari con la precedente modalità. Anche i docenti di religione, dunque, possono essere riconfermati nella funzione di Vicari e saranno sostituiti con un altro docente di religione proposto dall’ufficio scuola della diocesi. Ovviamente nella successiva Fase C, l’istituzione scolastica interessata avrà per l’anno scolastico in corso un posto di ruolo in meno nell’organico dell’autonomia (Nota prot. 29315 del 10  settembre 2015).
    Questa notizia ci fa intravedere che l’organico dell’autonomia, di cui al comma 63 della legge 197/2015, comprende anche l’insegnamento della religione; diversamente si verificherebbe – come abbiamo più volte segnalato nelle sedi istituzionali – una violazione degli accordi Concordatari (legge 121/1985). Se l’insegnamento della religione è parte dell’organico dell’istituto, allora diventa evidente che sul piano organizzativo, interno alla singola istituzione scolastica, i docenti di religione potranno assumere compiti di collaborazione con il Dirigente scolastico; questi, infatti “… può individuarenell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti  che  lo coadiuvano  in  attività  di  supporto  organizzativo  e   didattico dell’istituzione scolastica” (comma 83 art.1 legge 107(2015). I docenti di religione sono, quindi, organicamente strutturali al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Pertanto, dall’a.s. 2016/2017, essendo l’organico dell’autonomia composto dall’attuale organico di diritto e del prossimo organico Potenziato (Fase C), i docenti di religione potranno, alla pari dei docenti di altre discipline, essere assegnati per il potenziamento dell’offerta formativa di cui all’art.1, comma 7 della legge 107/2015, in particolare per le lettere d), e), h), e l).
    Ciò che non si comprende è come sia stato possibile, da parte del Governo, ignorare nel piano straordinario di assunzioni i docenti di religione incaricati annuali, che sono anch’essi precari della scuola statale italiana. La mancata stabilizzazione del loro rapporto di lavoro non può essere risolta con la semplice attribuzione del beneficio della ricostruzione di carriera e degli aumenti biennali convenzionali. E’ chiaro che se questo fosse il “giusto compenso” per la mancanza del ruolo, allora non avremmo dovuto avere l’immissione in ruolo derivante dalle disposizioni della legge 186/2003. L’attribuzione dei benefici economici di cui sopra agli incaricati annuali è, dunque, attualmente, “l’unico temperamento rispetto alla mancata stabilizzazione” (Corte Costituzionale). Inoltre, è bene precisare che i predetti benefici economici sono di natura esclusiva contrattuale (CCNL); infatti l’art. 3, comma 10 della legge 186/2003 stabilisce che ai posti non coperti con contratti di lavoro a tempo indeterminato si provvede con contratti a tempo determinato.
    Se il Giudice riconosce la condizione di precario del docente di religione incaricato annuale – dato che il  Consiglio di Stato nel 1958 ha equiparato i docenti di religione cattolica agli altri docenti abilitati in virtù dell’idoneità rilasciata dal vescovo competente per territorio, come abilitazione all’insegnamento – vuol dire che occorre superare la condizione di precariato attraverso un piano di assunzione straordinario che dovrà comprendere i posti vacanti e disponibili; se poi il comma 131 dell’art.1 legge 107/2015 (dall’a.s 2016/2017 i contratti a Tempo Determinato non potranno superare i 36 mesi) dovrà applicarsi anche agli incaricati di religione, allora è chiaro che il piano straordinario di assunzione dovrà avvenire su tutti i posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto (attualmente circa 11.300 posti).
    Saranno i Giudici e, eventualmente, la Corte di Giustizia europea a stabilire se il precario di religione dev’essere necessariamente condannato alla condizione di precariato permanente, oppure dopo il superamento dei 36 mesi essere stabilizzato con l’immissione in ruolo.
    Chi sostiene, incomprensibilmente, che gli insegnanti di religione incaricati sono dei precari “strutturali”, evidentemente non ha mai sperimentato l’ansia determinata dall’incognita che annualmente pervade l’animo di chi non ha certezza della conferma della cattedra, determinata anche dall’illegittimo frazionamento delle stesse. Questi non coglie lo sconforto causato dal diniego di un mutuo per acquistare o costruire una casa oppure il timore della perdita del posto di lavoro o della riduzione delle ore di insegnamento, per motivi non supportati da solide ragioni.
    Un’ultima considerazione: l’incaricato di religione non potrà beneficiare dei 500 euro per ciascun anno scolastico, previsti dal comma 121 dell’art.1 legge 107/2015, in quanto la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è  assegnabile soltanto ai docenti di ruolo.  E’ un altro elemento che fa emergere l’ingiusta disparità di trattamento degli incaricati annuali di religione rispetto ai loro colleghi di ruolo: la formazione dovrebbe essere un diritto di tutti.
    Quello degli incaricati annuali di religione è uno status giuridico da tutelare giorno per giorno, nella prospettiva di accrescere la dignità professionale di questi insegnanti e non in quella di mortificarne le legittime aspirazioni ad un lavoro più garantito.
    Si apre un anno scolastico di rilevanti cambiamenti: in questo nuovo strutturarsi della scuola italiana lo Snadir sarà presente, come sempre, per dare voce a tutti gli insegnanti di religione.
     
    Orazio Ruscica
     
    Snadir – Professione i.r. – 21 settembre 2015 – Editoriale Professione i.r. settembre 2015
  • Il Miur conferma che anche i docenti di religione potranno essere nominati vicari

    Il Miur conferma che anche i docenti di religione potranno essere nominati vicari

     
     
     
    Il Miur con Nota prot. 029315 del 10-09-2015, rispondendo ad un quesito dell’USR per la Lombardia, ha chiarito che per qualsiasi docente facente parte dell’organico dell’istituto, quindi anche i docenti di IRC, si potrà disporre degli esoneri o semiesoneri dei collaboratori del dirigente scolastico.
    Ovviamente, “dato che la legge 107/15 prevede che l’organico dell’autonomia non sia coperto con supplenze (comma 95) il posto corrispondente all’esonero del collaboratore sul quale non è possibile la nomina in ruolo non andrà calcolato nell’organico dell’autonomia di quella istituzione scolastica, che pertanto disporrà nominalmente di un posto in meno su detto organico per il solo anno scolastico in corso”.
    La predetta Nota conferma quanto la nostra organizzazione sindacale aveva affermato in occasione della pubblicazione della Nota prot. 0001875 del 03/09/2015.
     
     

    Snadir – Professione i.r. – 11 settembre 2015

  • Via libera alla nomina dei vicari

    Via libera alla nomina dei vicari

     
     
    Con Nota prot. 1875 del 3 settembre, il Miur ha disposto che nelle more del completamento della fase C relativa al Piano di assunzioni previsto dalla riforma, venga data la possibilità ai Dirigenti scolastici di effettuare le nomine dei vicari (in esonero o in semiesonero) a sostanziale conferma di quanto già disposto dagli stessi per lo scorso anno e quindi di provvedere alle relative sostituzioni.
    La comunicazione del MIUR specifica che tali posti, da subito attivabili, saranno compresi nel fabbisogno dell’organico dell’autonomia che verrà successivamente assegnato.
    Pertanto, potranno essere confermati nella funzione di vicari anche gli insegnanti di religione già nominati nel precedente anno scolastico, per i quali si potrà quindi procedere alla sostituzione con le consuete modalità.
     
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 4 settembre 2015