Categoria: Professione, Aggiornamento e Diritto allo Studio

  • Dottorato di ricerca agli incaricati annuali di religione: il Tribunale di Marsala condanna il MIUR a restituire le somme indebitamente trattenute

     

    Dottorato di ricerca agli incaricati annuali di religione: il Tribunale di Marsala condanna il MIUR a restituire le somme indebitamente trattenute 

     

    Il Tribunale di Marsala –  con sentenza del 29 gennaio 2016 –  ha accolto la tesi dello Snadir volta alla non discriminazione tra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato ai fini dell’attribuzione del congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca .

    La vicenda era sorta a seguito della domanda di congedo straordinario retribuito per il periodo dal 3.10.2012 al 30.6.2013 per svolgere un dottorato di ricerca presentata da un’insegnante di religione incaricata annuale. Successivamente la docente si era vista attribuire un debito – relativo al predetto periodo –  che il Mef aveva provveduto a recuperare prelevando mensilmente  le somme  dallo stipendio.

    A seguito di ricorso il Giudice ha ritenuto che la norma del congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca non esclude i dipendenti a tempo determinato e che gli artt. 18 e 19 del CCNL dispongono espressamente la concedibilità da parte dell’Amministrazione del predetto congedo anche agli incaricati annuali di religione.  Il Giudice ha, infine, condannato il Miur a restituire alla ricorrente l’intero importo, con l’aggiunta degli interessi legali da ogni singola mensilità al saldo, e gli ha ordinato per l’avvenire di effettuare ritenute a tale titolo.

    La Sentenza del Tribunale di Marsala conferma l’orientamento già espresso da altri Tribunali (Busto Arsizio, Caltagirone e Verona) sulla stessa questione; si tratta quindi  di un ulteriore riconoscimento della nostra interpretazione estensiva della norma  –  volta  ad attribuire  il diritto a tutti, senza “alcun tipo di restrizione del relativo beneficio nei confronti dei docenti precari” –  che conferma l’impegno dello Snadir accanto ai colleghi per la tutela dei loro diritti.

     

    Snadir – Professione i.r. – 10 febbraio 2016, ore 13.00

     

     

  • Dottorato di ricerca agli incaricati annuali di religione: il Tribunale di Marsala condanna il MIUR a restituire le somme indebitamente trattenute

     

    Dottorato di ricerca agli incaricati annuali di religione: il Tribunale di Marsala condanna il MIUR a restituire le somme indebitamente trattenute 

     

    Il Tribunale di Marsala –  con sentenza del 29 gennaio 2016 –  ha accolto la tesi dello Snadir volta alla non discriminazione tra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato ai fini dell’attribuzione del congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca .

    La vicenda era sorta a seguito della domanda di congedo straordinario retribuito per il periodo dal 3.10.2012 al 30.6.2013 per svolgere un dottorato di ricerca presentata da un’insegnante di religione incaricata annuale. Successivamente la docente si era vista attribuire un debito – relativo al predetto periodo –  che il Mef aveva provveduto a recuperare prelevando mensilmente  le somme  dallo stipendio.

    A seguito di ricorso il Giudice ha ritenuto che la norma del congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca non esclude i dipendenti a tempo determinato e che gli artt. 18 e 19 del CCNL dispongono espressamente la concedibilità da parte dell’Amministrazione del predetto congedo anche agli incaricati annuali di religione.  Il Giudice ha, infine, condannato il Miur a restituire alla ricorrente l’intero importo, con l’aggiunta degli interessi legali da ogni singola mensilità al saldo, e gli ha ordinato per l’avvenire di effettuare ritenute a tale titolo.

    La Sentenza del Tribunale di Marsala conferma l’orientamento già espresso da altri Tribunali (Busto Arsizio, Caltagirone e Verona) sulla stessa questione; si tratta quindi  di un ulteriore riconoscimento della nostra interpretazione estensiva della norma  –  volta  ad attribuire  il diritto a tutti, senza “alcun tipo di restrizione del relativo beneficio nei confronti dei docenti precari” –  che conferma l’impegno dello Snadir accanto ai colleghi per la tutela dei loro diritti.

     

    Snadir – Professione i.r. – 10 febbraio 2016, ore 13.00

     

     

  • PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SOLARE 2016

    PER  AVVALERSI  DEL  DIRITTO   ALLO   STUDIO – ANNO SOLARE 2016

     
     
    Entro il 15 novembre (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2016.
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.   Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessa/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
    E’  anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative (vedi Lazio, Sicilia e Veneto) e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.
    Si ricorda, infine, che alcuni Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli.
     
    La Redazione
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. –  26 ottobre 2015
     
  • PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SOLARE 2015

     PER  AVVALERSI  DEL  DIRITTO   ALLO   STUDIO – ANNO SOLARE 2015

     
     
    Entro il 15 novembre (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2015.
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.   Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessa/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
    E’  anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative (vedi Lazio, Sicilia e Veneto) e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.
    Si ricorda, infine, che alcuni Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli.
     
    La Redazione
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. –  10 ottobre 2014
  • PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SOLARE 2014

    PER  AVVALERSI  DEL  DIRITTO   ALLO   STUDIO – ANNO SOLARE 2014

     
     
    Entro il 15 novembre (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2014.
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.   Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessa/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
    E’  anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative (vedi LazioSicilia e Veneto) e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.
    Si ricorda, infine, che alcuni Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli.
    Redazione
     
    Snadir – Professione i.r. –  6 novembre 2013

     

  • PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SOLARE 2013

     

     PER  AVVALERSI  DEL  DIRITTO   ALLO   STUDIO – ANNO SOLARE 2013

     

     
    Entro il 15 novembre è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2013.
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
     
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.   Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno, pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
    E’  anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni migliorative (vedi LazioSicilia e Veneto) e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.
    Si ricorda, infine, che alcuni Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli
                                                               Redazione
     
    Snadir – Professione i.r. – 28 ottobre 2012

  • PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SOLARE 2012

    PER  AVVALERSI  DEL  DIRITTO   ALLO   STUDIO – ANNO SOLARE 2012
     
    Entro il 15 novembre è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2012.
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
    Anche gli idr in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.   Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;”
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno, pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
    E’  anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni migliorative (vedi Lazio e Sicilia) e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.
    Si ricorda, infine, che alcuni Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli
                                                               Redazione
     
    Snadir – Professione i.r. – 30 ottobre 2011