Categoria: Professione, Aggiornamento e Diritto allo Studio

  • Permessi per le prove d’esame straordinarie e ordinarie

    I permessi per le prove d’esame Irc straordinarie e ordinarie per il personale docente, in base al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), sono regolate come segue:

    Docenti a Tempo Indeterminato e Incaricati Annuali di Religione con Ricostruzione di Carriera (N05):

    • Hanno diritto a 8 giorni complessivi retribuiti per anno scolastico.
    • Questi giorni possono essere utilizzati per la partecipazione a concorsi o esami, compresi i giorni necessari per il viaggio.
    • Questo diritto è regolamentato dagli art. 15, comma 1 CCNL 2006/2009 e art. 35 CCNL 2019/2021.
    • Il giorno per l’estrazione della traccia può essere fruito utilizzando uno dei giorni per motivi personali o familiari di cui all’art.15, comma 2 CCNL 2006/2009.
       

    Incaricati Annuali senza Ricostruzione di Carriera (N27 e N28):

    • Possono usufruire di 8 giorni complessivi non retribuiti per anno scolastico.
    • In alternativa, possono richiedere fino a 3 giorni complessivi retribuiti per motivi personali o familiari. La richiesta per i giorni retribuiti deve essere documentata con autocertificazione.
    • Questo diritto è regolamentato dall’Art. 35, comma 12 CCNL 2019/2021.
    • Il giorno per l’estrazione della traccia può essere fruito utilizzando uno dei giorni per motivi personali o familiari di cui art. 35, comma 12 CCNL 2019/2021
       

     

    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 27 novembre 2024 – h.17

     

  • Per avvalersi del diritto allo studio – anno solare 2025

    Entro il 15 novembre (salvo diversa altra scadenza stabilita dall’USR o AT dove l’interessata/o presta servizio) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2025.
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009 (confermato CCNL 2016/2018), i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo e personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.
    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi; infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.  Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti il diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
    Infine, è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
    È anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche “per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.
     Si ricorda, infine, che alcuni Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli; pertanto, si invita a verificare nei siti istituzionali degli UUSSRR o degli Ambiti territoriali la presenza dei predetti modelli.
     
    La Redazione
     
    CCNI Regionali
     
    Snadir – Professione i.r. – 9 novembre 2024 – h.09,00
  • Per avvalersi del diritto allo studio – anno solare 2024

    Entro il 15 novembre (salvo diversa altra scadenza stabilita dall’USR o AT dove l’interessata/o presta servizio) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2024.

    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico

    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:

    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;

    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.

    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009 (confermato CCNL 2016/2018), i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.

    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 

    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.

    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo e personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.

    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.

    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi; infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.  Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.

    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.

    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti il diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.

    Infine, è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).

    È anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche “per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.

     Si ricorda, infine, che alcuni Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli; pertanto, si invita a verificare nei siti istituzionali degli UUSSRR o degli Ambiti territoriali la presenza dei predetti modelli.

     

    La Redazione

     

    CCNI Regionali

     

    Snadir – Professione i.r. – 25 ottobre 2023 – h.19,00

  • Per avvalersi del diritto allo studio – anno solare 2023

    Entro il 15 novembre (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR o AT dove l’interessata/o presta servizio) è possibile, a chi ne ha esigenza,
    presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2023
     
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
     
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
     
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009 (confermato CCNL 2016/2018), i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
     
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 
     
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
     
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo e personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
     
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
     
    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi; infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.  Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.
     
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
     
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti il diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
     
    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
     
    E’  anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.
     
    Si ricorda, infine, che alcuni Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli; pertanto si invita a verificare nei siti istituzionali degli UUSSRR o degli Ambiti territoriali la presenza dei predetti modelli.
     
    La Redazione
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. –  13 ottobre 2022 , h.18,00

     

  • Per avvalersi del diritto allo studio – anno solare 2021

    Entro il 16 novembre (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR o AT dove l’interessata/o presta servizio) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2021.
     
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
     
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:

    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;

    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.

     
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009 (confermato CCNL 2016/2018), i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
     
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 
     
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
     
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo e personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
     
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
     
    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi; infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.  Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.
     
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
     
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti il diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
     
    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
     
    E’  anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.
     
    Si ricorda, infine, che alcuni Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli; pertanto si invita a verificare nei siti istituzionali degli UUSSRR o degli Ambiti territoriali la presenza dei predetti modelli.
     
    La Redazione
     
    Snadir – Professione i.r. –  6 novembre 2020 , h.18,00