Categoria: Precari
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Aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) per insegnamenti diversi da religione – aa.ss. 2019-2021
È stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.Il personale docente ed educativo può chiedere:- la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è già inserito in graduatoria;
- il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
- la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
Non è possibile l’inserimento delle seguenti tipologie di docenti:- Diplomati magistrale che sono stati depennati dalle Gae a seguito di sentenza di merito.
- Docenti presenti in graduatoria in più classi di concorso, ma che hanno maturato l’immissione in ruolo in una di queste classi e per le altre sono stati depennati.
- Neolaureati o i non abilitati di terza fascia.
- Docenti abilitati di seconda fascia (a meno che non si tratti di un reinserimento di docenti depennati a partire dal primo aggiornamento in cui è stato previsto il depennamento per mancato aggiornamento con istanza di reinserimento)
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. Entro il successivo termine di aggiornamento, a domanda dell’interessato, sarà tuttavia consentito nuovamente il reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio nel frattempo maturato.I docenti iscritti nelle Gae potranno aggiornare il loro punteggio con titoli e servizio acquisiti dopo il 10 maggio 2014. È possibile dichiarare titoli e servizio precedenti a tale data, solo se mai dichiarati in precedenza.I docenti che chiedono il reinserimento, dovranno aggiungere solo i titoli ed i servizi acquisiti dopo la data di cancellazione dalle Gae.In considerazione di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento. Risulta pertanto evidente che potranno presentare domanda di inserimento coloro che sono destinatari di una sentenza favorevole.La domanda dovrà essere inviata – esclusivamente – con modalità telematica tramite POLIS Istanze On Line del MIUR, a partire dal 26 aprile finoal 16 maggio 2019alle ore 14 del 20 maggio 2019 (prorogata con nota prot22678 del 14 maggio 2019). La data di proroga al 20 maggio 2019 deve intendersi riferita esclusivamente alla scadenza della presentazione della domanda e non anche alla data di maturazione dei titoli e dei requisiti posseduti, che rimane fissata al 16 maggio 2019, così come previsto dall’art. 9 comma 4 del D.M. 374 del 24 aprile 2019.Per utilizzare tale funzionalità web sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere effettuata secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione", presente sulla home page del sito internet del MIUR;b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line presentazione delle Istanze via web – inserimento", presente sul sito internet del Ministero.Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.Qualora l’aspirante che intende reinserirsi nelle GaE all’accesso tramite POLIS riceva il seguente messaggio: “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”, segua le indicazioni presenti nell’Avviso del Capo dipartimento.Successivamente per la costituzione delle graduatorie di istituto di prima fascia sarà possibile effettuare la scelta delle sedi tramite POLIS nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 29 luglio 2019.A breve si prevedono ulteriori chiarimenti da parte del MIUR.Riguardo al servizio di religione lo Snadir ha deciso di impugnare, al Tar del Lazio, la lett. f) p. 2 del p.B.3) dell’allegato 2 al decreto nr.374 del 24.04.2019, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022, nella parte in cui non consente la valutazione del servizio di religione cattolica, come servizio "non specifico", per la classe di concorso o posto di insegnamento per la quale si concorre con la domanda di aggiornamento delle graduatorie in questione.
Tale ingiustizia, come immaginabile, reitera un ingiusto danno ai soli insegnanti di religione i quali, ancorché abbiano regolarmente insegnato con la stipula di legittimi contratti a termine, non si vedranno riconoscere i suddetti servizi, con conseguente grave discriminazione per tale categoria di insegnanti, come ha avuto modo di rilevare il Giudice di Napoli nell’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia del 13.02.2019.
Anche per tale motivo, corre l’obbligo di tutelare i diritti degli iscritti i quali avranno più probabilità di aspirare alle migliori posizioni nelle citate GAE con il debito riconoscimento di detto servizio di insegnamento.Ai fini di una migliore riuscita dell’iniziativa giudiziaria, limitata alla fase di primo grado, è opportuno inoltrare la domanda di aggiornamento necessariamente per via telematica, secondo le disposizioni degli art. 9 e segg. del menzionato decreto nr.374/2019.
Per coloro che faranno domanda nella scuola dell’infanzia e primaria, dovranno inserire il sevizio infanzia (AAAA ) oppure primaria (EEEE) e dichiarare nelle “Note” che il servizio inserito è stato svolto nell’insegnamento della religione cattolica.
Per coloro che faranno domanda nelle scuole secondarie superiori dovranno inserire nelle “Note” che il servizio inserito è stato svolto nell’insegnamento della religione cattolica.In entrambi i casi nella sezione M “Altre dichiarazioni”, lettera Q copiare e incollare un’autocertificazione con il servizio prestato e calcolare i punti spettanti (Modello di autocertificazione servizio da compilare, memorizzare sul proprio computer e successivamente selezionare, copiare e incollare nella casella della predetta lettera Q – il limite max utilizzabile è di 400 caratteri) .
Qualora foste interessati all’iniziativa giudiziaria per la valutazione del servizio di religione quale servizio non specifico, Vi chiediamo di compilare il FORM .- Form Snadir – manifestazione interesse inserimento servizio di religione quale servizio non specifico
- Proroga funzioni POLIS per l’invio delle domande di Aggiornamento / Permanenza / Reinserimento / Trasferimento / Scioglimento o Conferma della Riserva GAE 2019/2021
- GAE – Guide per la compilazione delle domande
- AVVISO al personale docente ed educativo che intende reinserirsi nelle GaE
- Modello di autocertificazione servizio
- Aggiornamento graduatorie ad esaurimento aa.ss.2019-2021 – Documenti (link al sito del Miur)
- Consistenza aspiranti presenti in graduatoria per provincia e fascia (link al sito del Miur)
- FAQ – Aggiornamento graduatorie ad esaurimento aa.ss. 2019-2021 (link al sito del Miur)
Snadir – Professione i.r. – 30 aprile 2019, h.10,15 – aggiornamenti 3, 7 e 14 maggio 2019
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Ulteriori sentenze di reinserimento in GAE per chi aveva “dimenticato”
Non sono rari i casi, anche tra gli insegnanti di religione, di docenti che, in possesso (anche) dei titoli richiesti per accedere all’insegnamento di altre discipline, compresa l’idoneità negli specifici concorsi, abbiano fatto, a suo tempo, domanda di inserimento nelle GAE (graduatorie ad esaurimento), dalle quali si attinge per le immissioni in ruolo, senza, però, aver poi rinnovato tale richiesta e ritrovandosi, di conseguenza, depennati.Sull’argomento si sono avute diverse sentenza favorevoli agli insegnanti che avevano “dimenticato” ma non tante da poter affermare che si sia consolidato un orientamento giurisprudenziale in tal senso.Ecco quindi che assume interesse la recentissima pronuncia del TAR del Lazio, che con la sentenza n.461/2019, pubblicata il 14/01/2019, ha disposto il reinserimento in graduatoria di alcuni docenti che erano già inseriti ma erano stati depennati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione. Ciò anche sulla base di una precedente pronuncia del Consiglio di Stato (Sent. 3658/2014) secondo la quale: “Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà…”.Sempre riguardo alla GAE, in relazione specifica agli insegnanti di religione, questa volta di ruolo, si è posta in questi anni anche un’altra questione: il Miur con decreto a firma del Direttore Generale Personale scolastico, dell’11 marzo 2010 ha stabilito che i docenti che nel frattempo sono stati immessi in ruolo sono depennati dalle Graduatorie ad esaurimento, ma ha specificato che “Il personale che ha stipulato contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento della religione cattolica e che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 186/03, non può chiedere il passaggio ad altro posto o ad altra classe di concorso, ma solo al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, non è destinatario del depennamento previsto per il personale di cui al comma 1 che, invece, può fruire dell’istituto della mobilità professionale (…)”.Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera, pronunciandosi in merito ad un ricorso, proposto attraverso lo studio legale dello Snadir, ha riammesso nelle graduatorie ad esaurimento un docente di religione di ruolo che ne era stato depennato, evidenziando che la legge n. 143/2004 “prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”.Snadir – Professione i.r. – 11 febbraio 2019, h.11,15 -
Diplomati magistrali 2001/02: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso in appello sostenuto dallo Snadir
Diplomati magistrali 2001/02: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso in appello sostenuto dallo Snadir
Il Consiglio di Stato, con sentenza nr.1931 del 28.03.18, ha accolto il ricorso in appello dello Snadir, relativo alla questione dei diplomati magistrali, affermando la giurisdizione del Giudice amministrativo, rimettendo la causa al Tar del Lazio per riesaminare le ragioni, nel merito, non affrontate dai citati giudici.Il Tar del Lazio, infatti, aveva illegittimamente statuito la propria incompetenza a decidere sulla specifica questione.Pertanto, anche se la sentenza in discussione non ha affrontato il merito delle legittime richieste dei diplomati magistrali dopo l’ingiusta decisione nr. 11 dell’Adunanza Plenaria del 20.12.2017, vero è che non ha chiuso la controversa vicenda, come pur avrebbe potuto fare confermando le motivazioni della menzionata decisione nr.11.Pertanto lo Snadir continuerà a sostenere i legittimi interessi dei propri iscritti chiedendo al Tar del Lazio di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la speranza che il diritto dell’Unione possa affermare le giuste ragioni dei diplomati magistrali.Snadir – Professione i.r. – 28 marzo 2018, h.19,43 -
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato annulla le sentenze della Sesta sezione: il diploma magistrale ante 2001/2002 è utile soltanto per partecipare ai concorsi e non all’inserimento in Gae
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato annulla le sentenze della Sesta sezione: il diploma magistrale ante 2001/2002 è utile soltanto per partecipare ai concorsi e non all’inserimento in Gae
Lo Snadir, in seguito alla sconcertante sentenza n. 11/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – che ha contraddetto le motivazioni in diritto che la VI Sezione dello stesso Consiglio aveva statuito a favore dei diplomati magistrali con la sentenza n.1973/2015 – chiederà in tutte le cause pendenti la rimessione in Corte di Giustizia (Lussemburgo) della questione per violazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento, platealmente lesi dall’Adunanza Plenaria.All’esito di alcuni ricorsi che saranno inoltrati, a breve, alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo) sarà, altresì, valutata la possibilità di adire la suddetta Corte per la violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione tutelato della Carta europea dei diritti dell’uomo.Nel frattempo dovranno essere portate a sentenza tutte le cause ancora pendenti (l’ordinanza del CdS n.1281 del 27 marzo 2017 e il ricorso Rg 9361/2017 al Tar del Lazio) in attesa del menzionato giudizio dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.Lo Snadir Vi aggiornerà sulle strategie giudiziarie da intraprendere avverso una sentenza che ha valutato non le ragioni di diritto bensì le ripercussioni che l’accertamento del valore del titolo abilitante avrebbe avuto nei confronti dei nuovi laureati dell’Università di scienze dell’educazione e della formazione che, come immaginabile, hanno preso posizione contro l’affermazione del legittimo riconoscimento del titolo magistrale conseguito ante l’a.s. 2001/02.Snadir – Professione i.r. – 29 dicembre 2017, h.21.35
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Ricorsi
RICORSI Ricorso avverso Tribunale Data entro cui far pervenire la documentazione alla sede Snadir di Modica Form da compilare Data chiusura Form D.M. 374/2017 – Mancata valutazione del servizio di religione nelle graduatorie di istituto II Fascia Tar del Lazio 07/07/2017 https://www.snadir.it/forms.aspx?tmp=1045 Chiuso
5/07/2017
D.M. 400/2017 – Mancato inserimento in GAE Diplomati magistrale 2001/2002 Tar del Lazio 28/07/2017 http://www.snadir.it/forms.aspx?tmp=1044 Chiuso
8/07/2017
Riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera dei docenti di religione a tempo indeterminato Giudice Ordinario Sarà comunicata agli interessati tramite email https://www.snadir.it/forms.aspx?tmp=1041 Chiuso
30/09/2017
Snadir – Professione i.r. – 4 luglio 2017
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Ricorso al TAR del Lazio per l’inserimento nelle GAE dei Diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002
Ricorso al TAR del Lazio per l’inserimento nelle GAE dei Diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002
A seguito di recenti pronunce cautelari del Consiglio di Stato, lo Snadir ha deciso di impugnare davanti al TAR del Lazio il DM prot. n. 400 del 12.6.2017 che all’art. 1, al fine di chiederne l’annullamento nella parte in cui – all’art.1 – non consente a coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 di poter essere inseriti nelle GAE ai fini delle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato.- ha ricevuto esito negativo nel ricorso presentato negli anni precedenti al Giudice del Lavoro per l’inserimento nelle GAE con il Diploma Magistrale oppure le cui udienze sono state rinviate;
- non ha mai presentato tale ricorso.
Possono aderire compilando l’apposito FORM; completata tale procedura, gli interessati riceveranno sull’indirizzo di posta elettronica che hanno indicato nel FORM un modello di domanda che va compilato e inviato ENTRO E NON OLTRE L’8 LUGLIO 2017 (con raccomandata 1 giorno o attraverso posta certificata) al MIUR e ad un solo Ambito Territoriale Provinciale.Successivamente (nei prossimi giorni) coloro che avranno compilato il FORM, riceveranno dal nostro sistema le istruzioni per la preparazione della documentazione utile al ricorso.Si raccomanda di conservare una copia del modello di domanda inoltrato e le ricevute dell’invio all’Ambito Territoriale e al Ministero dell’istruzione, sia che lo stesso sia stato effettuato per Raccomandata o per PEC. Il ricorso collettivo al Tar del Lazio sarà predisposto soltanto per gli iscritti allo Snadir. Il costo orientativo del ricorso è di 80,00 (ottanta/00) euro, compreso contributo unificato e altre tasse.Ovviamente chi lo scorso anno ha avuto esito positivo e quindi è stato inserito a pieno titolo nelle GAE a seguito di sentenza resa definitiva del Giudice del lavoro, non ha alcuna necessità di intraprendere la procedura di sui sopra.Non sono interessati, inoltre, a produrre nuovo ricorso coloro i quali hanno aderito al medesimo ricorso al TAR nel 2016 e al Consiglio di Stato nel 2017 con lo Snadir o con altre organizzazioni sindacali oppure con legale privato.N.B. : In caso di difficoltà per la compilazione del Form o di altra problematica (es. mancato ricevimento email) a seguito della compilazione del Form, è possibile chiamare il servizio help al 3290399658 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,00.Snadir – Professione i.r. – 26 giugno 2017