Categoria: Precari

  • Termine ultimo per la presentazione dei ricorsi per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

    Termine ultimo per la presentazione dei ricorsi per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

       Si ricorda che la legge 26 febbraio 2011, n. 10, cosiddetta, “milleproroghe”, ha spostato al 31 dicembre 2011 la decorrenza dei termini per poter presentare ricorso avverso il licenziamento o per contestare l’illegittima apposizione del termine (scadenza) al proprio contratto di incarico annuale, di conseguenza da questa data (31 dicembre 2011) si dovranno contare i sessanta giorni entro i quali presentare eventuale ricorso.

       Saranno rimessi nei termini, quindi, anche i colleghi che non hanno inviato entro il 22 gennaio scorso la lettera raccomandata di impugnativa e coloro che eventualmente ritenessero di aver sbagliato qualcosa circa la precedente procedura (ad esempio mancato o posticipato invio della raccomandata). 

       Potranno presentare ricorso anche quei docenti che nel frattempo hanno maturato i requisiti di servizio prestato con incarichi annuali negli ultimi tre anni.

       Gli interessati possono compilare, entro e non oltre il 15 novembre 2011, il Form disponibile sul nostro sito con i propri dati per ricevere, a mezzo e-mail, il testo dell’impugnativa da inviare tramite raccomandata al datore di lavoro (Ministero dell’Istruzione per le scuole statali, Comune per quelle comunali, Provincia per quelle provinciali, Regione per quelle regionali).

     La Segreteria Nazionale

     

     

    Snadir – Professione i.r. – 19 ottobre 2011

  • La decorrenza dei termini per i ricorsi dei precari è prorogata al 31 dicembre 2011

     
    La decorrenza dei termini per i ricorsi dei precari è prorogata al 31 dicembre 2011
     
       La legge 26 febbraio 2011, n. 10, cosiddetta, “milleproroghe”, ha spostato al 31 dicembre 2011 la decorrenza dei termini per poter presentare ricorso avverso il licenziamento o per contestare l’illegittima apposizione del termine (scadenza) al proprio contratto di incarico annuale, di conseguenza da questa data (31 dicembre 2011) si dovranno contare i sessanta giorni entro i quali presentare eventuale ricorso.
       Saranno rimessi nei termini, quindi, anche i colleghi che non hanno inviato entro il 22 gennaio scorso la lettera raccomandata di impugnativa e coloro che eventualmente ritenessero di aver sbagliato qualcosa circa la precedente procedura (ad esempio mancato o posticipato invio della raccomandata). 
       Potranno presentare ricorso anche quei docenti che nel frattempo hanno maturato i requisiti di servizio prestato con incarichi annuali negli ultimi tre anni, compreso quello in corso.
       Gli interessati possono compilare il Form disponibile sul nostro sito con i propri dati per ricevere, a mezzo e-mail, il testo dell’impugnativa da inviare tramite raccomandata al datore di lavoro (Ministero dell’Istruzione per le scuole statali, Comune per quelle comunali, Provincia per quelle provinciali, Regione per quelle regionali).

    Le segreterie provinciali dello Snadir sono a vostra disposizione per precisare tempi e modalità di produzione dei ricorsi ed ogni ulteriore informazione al riguardo.

     

     

    Snadir - Professione i.r. - 3 marzo 2011

  • Ulteriore pronuncia in favore dei docenti precari da parte del Tribunale di Livorno

    Ulteriore pronuncia in favore dei docenti precari da parte del Tribunale di Livorno

     

       Con sentenza pronunciata nello scorso novembre 2010, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno ha dichiarato illegittima l’apposizione del termine sui contratti ripetutamente stipulati tra docenti incaricati annuali (o con "supplenze di vario tipo, talora annuali") e Miur.
       I ricorrenti avevano sottolineato di aver prestato servizio "per un lungo numero di anni e una lunga ripetizione di contratti" senza che fosse loro mai liquidata l’indennità di buonuscita o il TFR e chiedevano l’applicazione della Legge n.230/1962 (e delle successive modifiche che nel frattempo si sono realizzate).
       Con la sentenza, il Giudice del Lavoro chiarisce anche la questione sollevata dalla P.A. nella prima fase del giudizio circa il difetto di giurisdizione e rileva che "la materia del pubblico impiego diventa di competenza del giudice del lavoro a partire dal 30.06.1998, come riaffermato anche dalla Corte d’Appello di Firenze".
      Il Tribunale di Livorno ribadisce che il contratto a tempo indeterminato "rimane il tipo contrattuale generale dell’ordinamento italiano" e, pertanto, il contratto a tempo determinato è da considerarsi come eccezione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza europea.

    La Redazione

     Snadir – Professione i.r. – 7 febbraio2011

  • Ulteriore pronuncia in favore dei docenti precari da parte del Tribunale di Livorno

    Ulteriore pronuncia in favore dei docenti precari da parte del Tribunale di Livorno

    Con sentenza pronunciata nello scorso novembre 2010, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno ha dichiarato illegittima l’apposizione del termine sui contratti ripetutamente stipulati tra docenti incaricati annuali (o con "supplenze di vario tipo, talora annuali") e Miur.
    I ricorrenti avevano sottolineato di aver prestato servizio "per un lungo numero di anni e una lunga ripetizione di contratti" senza che fosse loro mai liquidata l’indennità di buonuscita o il TFR e chiedevano l’applicazione della Legge n.230/1962 (e delle successive modifiche che nel frattempo si sono realizzate).
    Con la sentenza, il Giudice del Lavoro chiarisce anche la questione sollevata dalla P.A. nella prima fase del giudizio circa il difetto di giurisdizione e rileva che "la materia del pubblico impiego diventa di competenza del giudice del lavoro a partire dal 30.06.1998, come riaffermato anche dalla Corte d’Appello di Firenze".
    Il Tribunale di Livorno ribadisce che il contratto a tempo indeterminato "rimane il tipo contrattuale generale dell’ordinamento italiano" e, pertanto, il contratto a tempo determinato è da considerarsi come eccezione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza europea.

     La redazione

    Snadir – Professione i.r. – 7 febbraio 2011

  • Una opportunità per tutti i precari della scuola

       

      
       L’art.32 della legge n.183/2010 ha imposto a tutte le associazioni sindacali una brusca accelerazione dei tempi relativi alla potenziale tutela del personale precario della scuola in ordine a due questioni: la mancata conferma in servizio con un nuovo incarico, l’apposizione di un termine di scadenza al proprio contratto di incarico annuale nonostante il perdurare della disponibilità della cattedra.
       Il termine del 23 gennaio (domenica) per impugnare le questioni indicate non ha consentito confronti, dibattiti, assemblee o altro: è apparso invece evidente a tutti i sindacati, che, per non incorrere nel rischio di possibili decadenze dal diritto alla successiva proposizione di uno specifico ricorso, fosse fondamentale informare tutto il personale della scuola circa le iniziative avviate a loro tutela.
       Ovviamente anche lo Snadir si è preoccupato di avvisare gli insegnanti di questa opportunità, prevista dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, e supportata già da diverse sentenze, che hanno accolto i ricorsi dei docenti precari, dichiarando illegittimo il comportamento della Pubblica Amministrazione che ha rinnovato contratti a tempo determinato pur in presenza di una disponibilità della cattedra confermata nel tempo. Per una migliore comprensione della questione ricordiamo che il campo di applicazione dalla direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro riguarda i “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro”.
       Il tentativo di non chiudere possibili spazi di tutela dei docenti precari di religione ha sollevato in alcuni una serie di perplessità. Quelle che riguardano l’esito di questo percorso le condivide certamente anche lo Snadir, infatti avevamo già prospettato eventuali ricorsi (vedi “Comunicato urgente sul precariato – Trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), secondo tempi e modalità che si andranno a verificare.
       Forse non è chiara la differenza tra impugnativa e ricorso. Non possiamo invece condividere le perplessità di chi ritiene gli insegnanti di religione in una condizione di separazione rispetto al rimanente corpo docente, poiché essi di fatto sono docenti inseriti a pieno titolo nella scuola italiana. La considerazione della dignità professionale degli insegnanti di religione è principio indispensabile per rispettarne anche la comprensibile aspirazione ad una effettiva stabilità lavorativa.
       In ogni caso è bene tener presente, qualora ce ne fosse bisogno, che l’eventuale esito positivo dei ricorsi dovrà tener conto del rispetto delle norme concordatarie e dell’Intesa (DPR 751/1985; DPR 202/1990). Per essere chiari: una volta che l’Amministrazione scolastica avrà ricevuto l’eventuale decisione favorevole del Giudice a trasformare il contratto di lavoro da tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, questa dovrà chiedere all’interessato il possesso della certificazione attuale di idoneità e all’Ordinario diocesano del luogo l’indicazione della sede dove collocare il docente di religione (così come è avvenuto con il concorso riservato ex legge 186/2003).
       Tutto ciò lo hanno ben compreso i docenti di religione e tutti coloro che hanno a cuore l’insegnamento della religione.

    Orazio Ruscica

     
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 21 gennaio 2011

     

    Una opportunità per tutti i precari della scuola
     
  • Comunicato urgente sul precariato – Trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

    Comunicato urgente sul precariato – Trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

     

     

               Diversi Tribunali hanno accolto i ricorsi dei docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, dichiarando illegittimo il comportamento della Pubblica Amministrazione che ha rinnovato contratti a tempo determinato pur in presenza di una disponibilità della cattedra confermata nel tempo. 

           A fondamento di tale nuovo orientamento della giurisprudenza c’è la Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
           I docenti interessati a tali ricorsi, per analogia, possono essere anche tutti gli Insegnanti di Religione incaricati annuali che hanno partecipato e superato le prove del concorso del 2004, ma non escludiamo che anche gli Insegnanti di Religione che non abbiano preso parte a quel concorso ma che abbiano comunque, nel frattempo, maturato tre anni di servizio possano comunque aderire al ricorso per vedere trasformato il loro attuale contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
           Per evitare di incorrere nella decadenza prevista dalla legge è opportuno che gli Insegnanti di Religione incaricati annuali provvedano a:
    1)      impugnare i contratti entro il 22 gennaio 2011, come da modello predisposto da questo sindacato (compilabile anche tramite il “Form” presente nel sito Snadir), da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
    2)      mettersi in contatto, dopo la data del 22 gennaio, con la sede Snadir più vicina per valutare la possibilità di prendere parte al successivo ricorso collettivo.
           E’ importante specificare ulteriormente che la posizione giuridica degli Insegnanti di Religione incaricati annuali NON è pienamente assimilabile a quella dei precari di altre discipline; pertanto, gli eventuali successivi ricorsi saranno diversificati a seconda delle varie tipologie di collocazione giuridica e di servizio.
           Tutti i colleghi che avranno compilato il “form” (sul sito internet dello Snadir) saranno successivamente contattati per stabilire tempi e modalità del ricorso collettivo a cui specificamente possono aderire.
           Gli Insegnanti di Religione ricorrenti dovranno avere svolto almeno 3 anni continuativi di servizio ed essere in possesso della certificazione del decreto di idoneità all’insegnamento della religione cattolica. L’attivazione dei ricorsi terrà conto dei dati annuali rilevabili dagli organici.
           I colleghi che attualmente non sono più in servizio possono rivolgersi alla segreteria provinciale più vicina o nazionale per compilare una specifica impugnativa. Per questi colleghi la certificazione del decreto di idoneità all’insegnamento della religione cattolica deve essere aggiornata al momento della eventuale proposizione del ricorso.
           Gli Insegnanti di Religione non ancora iscritti allo Snadir possono aderire al Sindacato compilando ed inviando il relativo modulo di iscrizione alla sede nazionale. 
                                
                                                      Prof. Orazio Ruscica                                          

    Snadir – Professione i.r. – 13 gennaio 2011

  • Il Tar Lazio si pronuncia sulla valutabilità dell’irc nelle graduatorie ad esaurimento

    Il Tar Lazio si pronuncia sulla valutabilità dell’irc nelle graduatorie ad esaurimento


       Il Tar Lazio, in una recente sentenza (sezione III quater, sentenza n. 11108/2007), conferma l’orientamento già espresso dal giudice amministrativo in altre Regioni: il servizio maturato nell’insegnamento della religione cattolica non può essere utilizzato per aggiornare la posizione nelle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) relative ad altri insegnamenti. Noiltuoserviziono.jpg
       La sentenza esclude anche la possibilità di una valutazione dimezzata (pur plausibile, considerando che si tratta di un insegnamento non specifico).
    Secondo i giudici amministrativi il servizio scolastico dei docenti di religione è prestato sulla base di particolari requisiti che vengono decisi d’intesa tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale Italiana e ciò impedisce la valutazione della loro attività per una classe di concorso diversa.
       Il Tar ha inoltre affermato che l’insegnamento non rappresenta una esperienza didattica generica comunque valida per l’accesso al ruolo, in quanto per ogni materia è rilevante, come elemento di qualificazione professionale, soltanto l’insegnamento corrispondente esercitato.
       Anche il Tar Campania (Napoli, Sez. VI n.8766/2006) nel pronunciarsi sul ricorso di una insegnante di religione esclusa dai corsi speciali riservati per il conseguimento della abilitazione o idoneità all’insegnamento (D.M. n. 85 del 18 nov.2005) ha rilevato “che il meccanismo abilitativo in esame si base su uno stretto collegamento fra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare“.
       In sintesi: “no” alla valutazione del servizio di religione per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di altri insegnamenti e “no” alla valutazione del servizio di religione per l’accesso ai corsi abilitanti riservati.  Chi è “nato” insegnante di religione tale deve “pensionarsi”.    Se lo sprovveduto insegnante di religione è in possesso anche di altri titoli culturali e abilitanti peggio per lui, potrà chiuderli in un cassetto, perché la sua colpa di aver accettato l’insegnamento di religione gli precluderà ogni ulteriore spazio professionale nella scuola.  Questa è la realtà!
       Eppure il Ministero della Pubblica Istruzione nell’indire una delle varie sessioni riservate di esami di abilitazione all’insegnamento e di idoneità, (O.M. n.33/2000,  integrativa dell’O.M. n.153/1999),  precisò invece  che “requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione”  è   “una necessaria, seppure   parziale   e   indeterminata,   corrispondenza  tra  il  servizio  prestato  e ordine  di  scuola o  tipologia  di  posto di ruolo per il quale si richiede l’abilitazione o l’idoneità medesima“.
       Forse la risposta, anche parziale, a questa discutibile ambivalenza, può essere rintracciata nella sentenza del Tar Campania citata, la quale sostiene che i corsi abilitanti riservati (dai quali gli Idr sono stati esclusi) sono da considerarsi “intervento eccezionale (non privo di riscontri nella storia della legislazione scolastica: L. 270/1982; 417/1989; L. 124/1999) inteso a ridefinire, per ragioni di politica nazionale della occupazione e di provvista selettiva del personale docente qualificatosi nel corso del periodo di riferimento, la situazione di precariato nelle more formatosi“.
       Se questa non è “discriminazione” è certamente una “strana normalità”.  Diversamente, se sono legittimi gli interventi eccezionali per dare risposta al precariato degli altri insegnanti, perché non attivare un ulteriore intervento eccezionale per cancellare l’ultimo residuo di “precariato” che è quello rappresentato dagli insegnanti di religione che hanno superato il concorso del 2004.   Ma questo, direbbero i giudici amministrativi, è compito della politica.
       Se l’obiettivo del Ministero della Pubblica Istruzione è quello di esaurire le graduatorie provinciali di tutti gli insegnamenti entro il prossimo biennio, allora perché non pensare ad un provvedimento che possa vedere cancellato definitivamente anche il precariato degli insegnanti di religione, magari attraverso una proroga della validità della graduatoria del concorso già espletato.
       Sarebbe un passo importante per chiudere definitivamente una fase che ha visto accedere al ruolo insegnanti di religione che sono andati in pensione l’anno successivo, dopo trentacinque anni di precariato.
    Scusate se è poco!


    Ernesto Soccavo


     



    Snadir – martedì 29 gennaio 2008


     

  • Il Tesoro pagherà gli stipendi e le indennità dei supplenti temporanei


    Il Tesoro pagherà gli stipendi e le indennità dei supplenti temporanei



       L’art.2, comma 5 del Decreto Legislativo n. 147 del 7 settembre 2007 sull’avvio dell’anno scolastico ha stabilito che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 le spese per il pagamento degli stipendi e delle indennità del personale supplente temporaneo verranno liquidate dagli uffici provinciali del Tesoro (DPT).
       Tale decisione – in sé molto positiva – si scontra purtroppo con la mancata informativa alle scuole sulle nuove procedure da adottare: il che determinerà sicuramente dei ritardi nella liquidazione delle spettanze.
       Sollecitiamo quindi  il MPI e il Ministero dell’Economia ha risolvere urgentemente la questione per assicurare   l’attribuzione dello stipendio a tali lavoratori della scuola in tempi convenienti.


    La Redazione


     



     


    Snadir  – martedì 25 settembre 2007

  • Incontro al MPI per le assunzioni a tempo determinato dei docenti e degli ata


    Incontro al MPI per le assunzioni a tempo determinato dei docenti e degli ata


     


     


    Si è svolto ieri pomeriggio (13 settembre 2007) al MPI l’incontro sull’assunzione a tempo determinato del personale docente e ata.


    All’ incontro ha partecipato la delegazione della Federazione Gilda-Unams composta da Orazio Ruscica dello Snadir, da M.D Patre e F. Capacchione della Gilda e da M. Branchinelli dell’Agorà.


    In apertura l’Amministrazione ha comunicato alle OO.SS. che al 12 settembre 2007 le assunzioni dei docenti a tempo determinato sono pari a circa 82.000 unità; a queste però se ne aggiungeranno presto altre 20.000; con molta probabilità si arriverà a un totale di 120.000 docenti supplenti.


    In sintesi le questioni trattate.


        


    DDMM 21/05 e 85/05


    E’ stata inviata una nota ai DDGGRR affinché comunichino i nominativi degli aspiranti alle abilitazioni speciali riservate di cui ai DDMM 21 e 85/05 relativi a classi di concorso non ancora attivate per l’ esiguità dei partecipanti da svolgere principalmente on line a cura dell’ Università “La Sapienza” di Roma, a decorrere dai primi di novembre.


    Entro novembre dovrebbero essere avviati anche i corsi di abilitazione speciale per strumento musicale.


        


    Documentazione di rito


    Il MPI, in attesa delle disposizioni contenute nel disegno di legge (a firma del Ministro della salute Livia Turco) in discussione in Parlamento che eliminerà dai documenti di rito il certificato d’idoneità al lavoro, predisporrà in accordo con le Ragionerie Provinciali dello Stato che il certificato d’idoneità fisica possa essere rilasciato dal medico di famiglia.


    Per quanto riguarda, invece, il certificato del casellario giudiziale, esso va acquisito direttamente dall’Amministrazione scolastica, senza alcun adempimento da parte dei diretti interessati.


     


     


    Completamento cattedra e “spezzoni”


    Uno degli argomenti salienti dell’ incontro ha riguardato l’ esercizio del diritto al completamento dell’ orario cattedra da parte di coloro che accettano spezzoni in presenza di cattedre: secondo il MPI può essere esercitato solo in assenza di cattedre, mentre per le OO.SS. le norme contrattuali non sanciscono alcun impedimento e, pertanto, va consentito non solo in altre classi di concorso, ma anche nella stessa se ci sono disponibilità sopraggiunte, anche mediante il frazionamento delle cattedre.


    E stato ribadito che la gestione degli spezzoni oltre le 6 h è di esclusiva competenza degli USP e delle Scuole polo: in merito a questo punto si è segnalato a cura della Gilda il comportamento anomalo registratosi a Trapani il cui USP ha consentito alle Istituzioni scolastiche la gestione di tutti gli spezzoni indipendentemente dalla loro consistenza.


    Un chiarimento si è reso doveroso per quanto riguarda il frazionamento delle cattedre o degli spezzoni della Scuola Secondaria di primo grado, relativamente alle discipline attinenti alla stessa classe di concorso: contrariamente a quanto avviene nella Secondaria di II grado il quadro orario di ogni singola disciplina non è istituzionalmente sancito, ma è il frutto della programmazione interna del singolo docente e, pertanto p.es., le 11 h di italiano, storia, educazione civica e geografia che s’ insegnano in prima non sono scindibili per singola disciplina e, di conseguenza, vanno accettate o rifiutate in blocco se eccedono l’ orario cattedra dell’ aspirante con diritto al completamento.


    La nostra delegazione ha promosso un chiarimento in merito al conferimento a tempo determinato delle cattedre con orario frontale differente fra organico di diritto e di fatto (p. es. le cattedre della seconda lingua straniera o dell’educazione tecnologica nelle medie) sia da parte degli USP che dei DS relativamente alle sostituzioni dei docenti assenti. L’Amministrazione ha precisato che tutti i contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche devono essere stipulati per cattedra anche se comprensivi di ore a disposizione, nel rispetto dell’ organico di diritto o di fatto. Se invece si tratta di una sostituzione temporanea non vanno conferite le ore a disposizione per la salvaguardia della titolarità in seguito all’ applicazione della riforma Moratti, proprio per la copertura delle ineludibili esigenze, mentre se le ore in questione riguardano un progetto o un’ attività deliberata nel POF dal collegio docenti, rientrano regolarmente nel contratto da stipulare. In tutti gli altri casi: le 2 h di programmazione della Scuola Primaria, le ore a disposizione, ad eccezione di quelle di cui sopra, della Secondaria di I e II grado ed ancora per quest’anno le ore di approfondimento delle seconde classi degli Istituti professionali, rientrano integralmente nel contratto anche se si tratta di sostituzione di un docente assente qualora la cattedra venga assegnata in un’ unica soluzione. Se, invece, viene frazionata, le ore a disposizione non vanno conferite in nessun caso anche in presenza di cattedra annuale i cui spezzoni, ovviamente, vanno conferiti fino al termine delle attività didattiche.


    Un punto dolente è rappresentato dalle ore collaterali di competenza dei DS che, secondo le OO.SS., vanno conferite al personale in servizio esclusivamente dopo la conclusione delle nomine della relativa classe di concorso da parte degli UUSSPP o delle scuole polo delegate. Sull’ argomento alla fine si è convenuto che al docente interno in servizio le ore collaterali fino a 6 settimanali anche di altra classe di concorso, purché abilitato, vanno conferite in applicazione della L. 448/01 (Finanziaria 2002) indipendentemente dalla posizione utile occupata in graduatoria, fatto salvo prioritariamente il diritto del docente a tempo determinato al completamento dell’ orario cattedra, prima di assegnarle come ore eccedenti. Mentre le ore che eccedono tale limite, svincolate quindi dall’ obbligo di conferirle prioritariamente al personale in servizio di cui alla Finanziaria citata, vanno assegnate nel rispetto della posizione in graduatoria dei singoli aspiranti.


    L’Amministrazione è stata invitata a prendere in considerazione la proposta di contratto a tempo determinato relativa a cattedre costituite da spezzoni su 3 comuni che talvolta vengono costituite dagli USP per la salvaguardia delle titolarità o per consentire la formazione di cattedre relative a classi di concorso con disponibilità esigue costituite principalmente da spezzoni.


    Altro invito, di rilevanza di gran lunga maggiore, riguarda il superamento delle CCMM e delle note – talvolta contrastanti – emanate in particolare fra il 2002 ed il 2004 per quanto riguarda la stipula dei contratti a tempo determinato relativi al sostegno (notevole importanza riveste la continuità dell’ insegnamento da parte dello stesso docente, in considerazione dell’ utenza interessata) in assenza di aspiranti specializzati nelle graduatorie dell’ USP o d’ istituto. 


        


     


    Sanzioni


    Si è chiarito che le rinunce alle supplenze temporanee conferite sulla base delle vecchie graduatorie d’ istituto – cui sovrintende il vecchio regolamento per le supplenze approvato col DM 201/00 – non comportano alcuna penalità.


    E’ stata chiesta da tutte le OO.SS. la precisazione che le sanzioni relative alla rinuncia alla stipula dei contratti a tempo determinato proposti dalle scuole statali operano anche se il personale interessato è già destinatario di contratti presso scuole paritarie, privati o altre amministrazioni.    


    Altro aspetto importante riguarda la necessità di chiarimenti in merito alle rinunce delle proroghe di supplenza per le quali, a parere della nostra delegazione – stante la natura privatistica dei contratti a tempo determinato – non può essere comminata alcuna sanzione (come del resto per la rinuncia alle supplenze fino a 10 gg. sulle quali per il momento il MPI non intende intervenire, non essendo ancora entrata a regime tale tipo di supplenza: ovviamente i ricorsi si sprecheranno) nel rispetto del Codice Civile.


    Un ulteriore chiarimento riguarda la rinuncia alle supplenze sul sostegno da parte dei non specializzati che vengono interpellati dalle graduatorie incrociate delle varie classi di concorso. Ai suddetti aspiranti non può essere comminata alcuna sanzione, in quanto non è previsto né un elenco di non specializzati,né l’ opzione per tale tipologia di contratti.


     


     


    Applicazione artt. 33 e 58 del CCNL


    Si è convenuto che il personale neo assunto dopo la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato possa firmare il contratto a tempo determinato per fruire del congedo senza assegni previsto dal CCNL.


     


     


     


    Disposizioni relative alle Graduatorie ad Esaurimento e d’ istituto   


    Altre questioni sollevate dalla ns. delegazione in merito alla disparità d’interpretazione e di applicazione delle norme e disposizioni relative alle Graduatorie ad Esaurimento  e d’ istituto, per volontà dell’ Amministrazione non saranno oggetto di chiarimento (p. es. il servizio ininterrotto dal 1° febbraio agli scrutini di cui al co. 14 dell’ art. 11 della L. 124/99, da considerarsi annuale a tutti gli effetti – quindi anche nelle Graduatorie ad Esaurimento, oppure l’ assegnazione esclusivamente delle cattedre ai riservisti) sia perchè le disposizioni sono ritenute sufficientemente chiare, sia perchè non si vuole interferire con le graduatorie e con quanto disposto in merito dai DDGGRR, pena lo stravolgimento delle graduatorie stesse. La delegazione, ovviamente, ha espresso il proprio disappunto, in quanto ritiene prioritaria l’ equa applicazione delle norme sull’ intero territorio nazionale. 


        


    Disponibilità assunzioni a tempoindeterminato


    Si è tornati a parlare ancora una volta (per il ns. ripetuto interessamento negli ultimi mesi ed in quest’ occasione) del mancato rispetto da parte di alcuni UUSSPP delle indicazioni relative alle immissioni in ruolo e, finalmente, in questi giorni  partirà una lettera lunga ed argomentata all’ indirizzo dei DDGGRR della Puglia e dell’ Emilia Romagna per le inadempienze degli UUSSPP di propria competenza che avevano ritenuto di poter stravolgere impunemente le disponibilità per le immissioni in ruolo di alcune classi di concorso.


    Si è ribadito, infine, che i recuperi dei posti di docenti già di ruolo transitati su altra classe di concorso non devono incidere sulle disponibilità determinate per il personale precario relativamente alla classe di concorso di arrivo e, pertanto lo scorrimento delle graduatorie deve comportare la copertura di tutte le cattedre annuali, anche se aggiuntive, o all’ occorrenza fino al 30/6.


     


     


    Assunzione collaboratori scolastici


    L’Amministrazione presenterà una circolare sull’assunzione a tempo determinato di collaboratori scolastici a seguito di scorrimento degli elenchi degli iscritti nei Centri di impiego, nei casi in cui sono esaurite le graduatorie dell’istituzione scolastica.


     


     


    La Delegazione


    Snadir – venerdì 14 settembre 2007