Categoria: Personale della scuola

  • IL 15 MARZO 2019 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME a.s. 2019/2020 (dall’art. 7 – comma 2 – della O.M. n.55 del 13.2.1998)

    Scade il 15 marzo 2019 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2019/2020 (interessa anche i docenti di religione di ruolo). 


    La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).


    I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 


    Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).


    La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. 


    Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. 


    Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  C.C.N.L. 2006/2009).


    Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.


    I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. 


    La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno. 


    Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.


    Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.


    Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.


    Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI (*) delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.


    Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.
     
    La Redazione
     
     
    (*)  L’acquisizione al SIDI è soltanto un supporto all’operatività dell’Ufficio territoriale provinciale (ex Provveditorato). Pertanto i docenti di religione di ruolo presenteranno la domanda cartacea e l’istituzione scolastica la trasmetterà all’Ufficio territoriale provinciale per gli adempimenti di competenza.
     
     
    Riferimenti normativi:
    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge  23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
     

     
    Snadir – Professione i.r. –  8 marzo 2019, h. 12,00
  • Piano triennale offerta formativa, indicazioni operative. Illustrata alle OO.SS. una piattaforma on line a disposizione delle scuole

    Nella mattina di ieri (16 ottobre 2018), si è tenuto un incontro tra le delegazioni del MIUR DG-Ordinamenti e le OO.SS. firmatarie per discutere la predisposizione del Piano triennale dell´Offerta Formativa 2019/2022.

    Durante l’incontro,il direttore generale, dott.ssa Palermo, ha comunicato alle OO.SS. che il MIUR ha predisposto una piattaforma in ambiente SIDI che contiene un modello di PTOF per l´aggiornamento del documento per il triennio 2019/2022.

    Ha precisato che l´iscrizione alla piattaforma e il modello non configurano alcun obbligo per le scuole, vale a dire le scuole possono utilizzarlo, tutto o in parte, oppure possono continuare ad elaborare un PTOF proprio.

    La piattaforma, con la nota di accompagnamento, sarà operativa dal 17 ottobre 2018 e il termine per la delibera del PTOF, che la legge 107/2015 fissa per la fine di ottobre, sarà prorogato fino all´apertura delle iscrizioni per l´a.s. 2019/2020.

    Il dott. Previtali ha poi illustrato la piattaforma e le modalità di inserimento dei dati, precisando che l´intenzione del MIUR non è intervenire sull´autonomia delle scuole obbligandole a servirsi della piattaforma, ma di fornire uno strumento di aiuto e supporto nell´operazione di rifacimento/aggiornamento del PTOF. Sono stati registrati anche cinque video-tutorial, uno per ogni sezione del documento.

    La piattaforma inserirà nella maschera delle singole scuole tutti i dati in possesso dell´amministrazione e presenti nelle banche dati del MIUR, anche quelli del RAV e del Piano di miglioramento, ma le scuole avranno la possibilità di modificare e integrare ogni sezione del documento.

    Le sezioni sono: Contesto, Scelte strategiche, Offerta formativa, Organizzazione, Monitoraggio, verifica e rendicontazione (quest´ultima sezione sarà abilitata più avanti in previsione della conclusione del triennio). Si potranno anche aggiungere documenti come allegati. Se una sezione non verrà utilizzata automaticamente, scomparirà dall´indice. Nella piattaforma si trova una guida all´utilizzo e sarà accompagnata dalle FAQ sulla base dei quesiti posti dalle scuole. Il modello non può essere utilizzato dai CPIA per la specificità di queste istituzioni.

    Il documento finale non supera le 30 pagine, potrà essere stampato in tutte le fasi dell´elaborazione e sarà pubblicato contestualmente sulla piattaforma Scuola in chiaro. La compilazione del format avviene tramite un codice d´accesso che sarà inviato al Dirigente scolastico, ma è prevista la possibilità che anche i singoli docenti possano accedere alla piattaforma.

    La delegazione della FGU/Snadir ha preso atto dell’informativa e ha chiesto che nella nota del MIUR venga indicato chiaramente che l´elaborazione del PTOF è prerogativa del Collegio dei docenti e che l´inserimento dei dati in piattaforma dovrà avvenire dopo l´approvazione del PTOF da parte del Collegio e la delibera del Consiglio d´Istituto. Ha poi rilevato come nel PTOF vadano inseriti i criteri per l´utilizzo dei docenti sui progetti del potenziamento.

    Le OO.SS. hanno chiesto all´Amministrazione di intervenire anche sul linguaggio utilizzato. È stato chiesto ad esempio di eliminare il termine utenza, usato in maniera impropria per definire l’istituzione scolastica. Hanno chiesto inoltre di monitorare attraverso le scuole cosa funziona e cosa invece andrebbe modificato nel corso del triennio.

     

     

    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 17 ottobre 2018, h.18,45

     

  • Concorsi, assunzioni e supplenze: nuovo incontro al Miur

    Ieri mattina (giorno 13 settembre) presso gli uffici del MIUR, si è tenuto un incontro tra la Direzione generale per il personale scolastico e le OOSS rappresentative firmatarie per discutere il seguente ordine del giorno: 

    • Legge 9/8/18 n. 96 – art. 4. Scuola dell’infanzia e primaria (Concorso straordinario); 
    • Legge 9/8/18 n. 96 – art. 4. Scuola dell’infanzia e primaria (Concorso ordinario); 
    • Assunzioni; 
    • Conferimento supplenze in attesa della graduatoria definitiva. 

    Le OOSS hanno presentato all´Amministrazione la problematica dell´inserimento nei contratti di supplenza della clausola risolutiva. La nostra delegazione ha ricordato che per i docenti non è più possibile stipulare contratti a tempo determinato fino all’avente titolo né inserire clausole rescissorie in tali contratti. Ha segnalato inoltre una difformità di comportamento dei Dirigenti scolastici sul territorio nazionale.
    L´Amministrazione si è riservata di informare per le vie brevi gli uffici territoriali periferici e di uniformare i comportamenti delle scuole sul territorio.

    Per quanto riguarda i concorsi, l´Amministrazione ha illustrato le modalità che intende seguire nella quantificazione dei posti disponibili nel rispetto della normativa e ha comunicato che le procedure di quello straordinario e ordinario saranno contestuali (l’ordinario non ci sarà in tutte le regioni). Quindi nelle prossime settimane saranno effettuati diversi monitoraggi sulle GAE, sulle GM e sulle GMRE che serviranno per la definizione dei posti disponibili.

    Il MIUR ha fornito i dati  sulle immissioni in ruolo effettuate per l´a.s. 2018/19 dai quali risultano non coperti oltre il 50% dei posti disponibili. La nostra delegazione ha stigmatizzato questa situazione, in particolare protestando per la mancata pubblicazione delle graduatorie FIT. Addirittura si sono verificate situazioni nelle quali la stessa commissione, che aveva candidati di più regioni, ha pubblicato graduatorie solo per alcune regioni, con grande danno per chi è rimasto fuori.

    L´Amministrazione ha comunicato l´intenzione di predisporre un DM che obblighi le commissioni a terminare i lavori entro il 31/12/2018 e contestualmente accantonare i posti dei docenti nelle graduatorie approvate dal 1/09/2018 al 31/12/2018 per il successivo a.s. 2019/20.

    Nel corso della riunione si è aperta una breve riflessione anche sul rinnovo delle GAE per il prossimo anno scolastico e si è rinviata la materia ad un prossimo incontro.

    Le OOSS hanno chiesto chiarimenti anche in merito alla seconda ora di strumento nei licei musicali. L´Amministrazione ha confermato che darà esecuzione alle sentenze e predisporrà per il prossimo anno una soluzione chiedendo l´autorizzazione per i circa 400 posti che necessitano.

     
    Ricordiamo infine che il 18 p.v. si svolgerà al Miur l’incontro sul reclutamento degli Idr
     
     
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 14 settembre 2018, h.12,50
  • Carta docente: dal 12 settembre sarà nuovamente disponibile il bonus 500 euro

    Sulla piattaforma dedicata alla Carta del Docente, il Miur segnala che a partire dal 12 settembre l´applicazione sarà resa nuovamente disponibile per la gestione del bonus 500 euro. 

    La piattaforma, come è noto, era stata momentaneamente disattivata dal 1° settembre.

    Come evidenziato dal messaggio, ai portafogli dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Solo per i residui riferiti all´anno scolastico 2016/2017 (a seguito dell’emendamento approvato alla Camera in sede di conversione del decreto "milleproroghe") gli importi disponibili possono essere utilizzati dai docenti e validati dagli esercenti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 11 settemvre 2018, h.18,30
  • Il tribunale di Perugia accoglie il ricorso sostenuto dallo Snadir Anche le ore da dedicare al collegio dei docenti, alla programmazione di inizio e fine anno e alla informazione alle famiglie vanno svolte in proporzione all’orario di servizio

    Il tribunale di Perugia accoglie il ricorso sostenuto dallo Snadir

     
    Anche le ore da dedicare al collegio dei docenti, alla programmazione di inizio e fine anno e alla informazione alle famiglie vanno svolte in proporzione all’orario di servizio
     
     
    Gli obblighi dei docenti in riferimento alle ore funzionali all’insegnamento sono contenuti nell’art.  29 del CCNL/2007 e comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali e la partecipazione alle riunioni.
    In particolare, le ore complessive che i docenti sono obbligati a dedicare a queste attività di carattere collegiale sono 40 per la partecipazione al collegio docenti e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe.
    Il Piano delle attività è deliberato dal collegio dei docenti ed è obbligatorio per tutti i docenti, ma cosa succede nel caso dei docenti che prestano servizio su più scuole?
     
    Il tribunale di Perugia, con sentenza n. 172/2018, ha accolto il ricorso presentato da una nostra iscritta – e sostenuto dalla segreteria Snadir di Perugia – che prestava servizio in tre istituti diversi, riconoscendole il diritto a svolgere le attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29, lettera a), del CCNL 2007 proporzionalmente all’orario di lavoro svolto presso il singolo Istituto.
     
    Nel caso in esame, il Dirigente Scolastico, sulla scorta di una errata interpretazione della legge, aveva ritenuto che potessero essere ridotte proporzionalmente solo le attività dedicate alla partecipazione ai consigli di classe.
     
    Il Giudice, aderendo all’interpretazione della normativa da noi indicata, ha ritenuto illegittimo il provvedimento assunto dal Dirigente Scolastico e ha statuito che anche per quelle attività, in ipotesi di servizio prestato a tempo parziale ed in più sedi, deve trovare applicazione il suddetto principio di proporzionalità rispetto all’orario di lavoro effettivamente espletato presso l’Istituto.
     
    I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso orario d’insegnamento ma svolte in una sola sede.
     
    Il Giudice ha condannato il Dirigente scolastico al pagamento delle spese.
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 18 aprile 2018, h.18.,40
  • IL 15 MARZO 2018 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME a.s. 2018/2019

    IL 15 MARZO 2018 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME  a.s. 2018/2019

    (dall’art. 7 – comma 2 –  della O.M. n.55 del 13.2.1998)
     
     
     
    Scade il 15 marzo 2018 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2018/2019 (interessa anche i docenti di religione di ruolo). 

    La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).

    I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 

    Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).

    La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di 
    lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. 
    Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. 

    Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  C.C.N.L. 2006/2009).

    Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.

    I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. 

    La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno. 

    Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.

    Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.

    Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.
    Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI (*) delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
    Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.
     
    La Redazione
     
     
    (*)  L’acquisizione al SIDI è soltanto un supporto all’operatività dell’Ufficio territoriale provinciale (ex Provveditorato). Pertanto i docenti di religione di ruolo presenteranno la domanda cartacea e l’istitutuzione scolastica la trasmetterà all’Ufficio territoriale provinciale per gli adempimenti di competenza.
     
     
    Riferimenti normativi:
    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge  23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009

     


     
    Snadir – Professione i.r. –  9 marzo 2018, h.20.25

     

  • Contratto, la FGU non firma: insufficienti le risorse economiche Le risorse stanziate non consentono di colmare la forbice stipendiale tra il personale della scuola e il resto del pubblico impiego

    Contratto, la FGU non firma: insufficienti le risorse economiche

    Le risorse stanziate non consentono di colmare la forbice stipendiale tra il personale della scuola e il resto del pubblico impiego

     
    No della Federazione Gilda-Unams/Snadir al contratto. Dopo una lunga ed estenuante trattativa all’Aran iniziata ieri pomeriggio e terminata questa mattina alle 7.45, la FGU ha deciso di non firmare il rinnovo contrattuale perché le risorse economiche stanziate dal Governo non consentono di colmare la forbice stipendiale tra il personale della scuola e quello degli altri comparti del pubblico impiego.

    “Soltanto 80 dei 200 milioni del bonus per il merito sono confluiti nella retribuzione – spiega Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams – mentre tutto il resto è stato destinato alla contrattazione di istituto per la valorizzazione del personale. Inoltre, per quanto riguarda la mobilità, giudichiamo negativamente l’obbligo di permanenza triennale nella sede ottenuta per il trasferimento”.

     
    “Gli aumenti retributivi nella misura di 12,89 euro medi mensili per l’infanzia/primaria e di 14,60 euro medi mensili per la secondaria di II grado dal 1 gennaio 2016 al 28 febbraio 2018 sono una offesa alla dignità professionale dei docenti”, dichiara Orazio Ruscica , segretario nazionale Snadir e Consigliere nazionale FGU,  “ così come non sono sufficienti gli aumenti – dopo 9 anni di attesa – quelli a regime dal 1 gennaio 2018 di euro 90,00 medi lordi mensili per la infanzia/primaria e di euro 96,83 medi lordi mensili per la secondaria di secondo grado”.

    La trattativa serrata ha comunque consentito di raggiungere importanti miglioramenti per la parte normativa rispetto alla prima bozza e di evitare ricadute negative della legge 107 sul contratto. Resta, dunque, invariato l’orario di servizio (comprese le 40+40), non vengono introdotti compiti aggiuntivi obbligatori e non retribuiti né per la formazione, né per l’Alternanza Scuola-Lavoro, il Collegio dei Docenti mantiene la prerogativa di deliberare il piano delle attività e non viene modificata la funzione docente. Per quanto concerne la delicata materia disciplinare, è stato stabilito il rinvio ad una successiva sequenza contrattuale. 

    “Per la Federazione Gilda Unams, la valutazione complessiva del contratto – conclude Di Meglio – non raggiunge la sufficienza”. 

     
              
     
     
     
     
    FGU/Snadir – Professione i.r. – 9 febbraio 2018, h.12.20