Categoria: Personale della scuola

  • Ricorso per la mancata valutazione del servizio di religione nelle GAE

    Riguardo al servizio di religione lo Snadir ha deciso di impugnare, al Tar del Lazio, la lett. f) p. 2 del p.B.3) dell’allegato 2 al decreto nr.60 del 10.03.2020, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2022/2024, nella parte in cui non consente la valutazione del servizio di religione cattolica, come servizio "non specifico", per la classe di concorso o posto di insegnamento per la quale si concorre con la domanda di aggiornamento delle graduatorie in questione

    Tale ingiustizia, come immaginabile, reitera un ingiusto danno ai soli insegnanti di religione i quali, ancorché abbiano regolarmente insegnato con la stipula di legittimi contratti a termine, non si vedranno riconoscere i suddetti servizi, con conseguente grave discriminazione per tale categoria di insegnanti, come ha avuto modo di rilevare la CGUE con sentenza del 13 gennaio 2022.

    Anche per tale motivo, corre l’obbligo di tutelare i diritti degli iscritti i quali avranno più probabilità di aspirare alle migliori posizioni nelle citate GAE con il debito riconoscimento di detto servizio di insegnamento

    Ai fini di una migliore riuscita dell’iniziativa giudiziaria, limitata alla fase di primo grado, è opportuno inoltrare la domanda di aggiornamento necessariamente per via telematica, secondo le disposizioni degli art. 9 e segg. del menzionato decreto nr.60/2022.

    Per coloro che faranno domanda nella scuola dell’infanzia e primaria, dovranno inserire il sevizio infanzia (AAAA ) oppure primaria (EEEE) e dichiarare nelle “Note” che il servizio inserito è stato svolto nell’insegnamento della religione cattolica

    Per coloro che faranno domanda nelle scuole secondarie superiori dovranno inserire nelle “Note” che il servizio inserito è stato svolto nell’insegnamento della religione cattolica.

    In entrambi i casi nella sezione “Altre dichiarazioni”, sezione M, lettera Q copiare e incollare un’autocertificazione con il servizio prestato e calcolare i punti spettanti (max 400 caratteri).

    La scadenza di presentazione delle domande – tramite il sistema “Istanze Online” – per l’aggiornamento delle GAE aa.2022/2024 è prevista per il 4 aprile 2022.

    Qualora foste interessati all’iniziativa giudiziaria per la valutazione del servizio di religione quale servizio non specifico, Vi chiediamo – entro e NON oltre il 4 aprile 2022 – di compilare il FORM .

    Coloro che hanno già presentato nel 2019 ricorso per la stesso motivo NON dovranno compilare il predetto FORM; per questi ricorrenti – essendo ancora il ricorso pendente – procederemo con ricorsi per “motivi aggiunti”. Chiaramente dovranno presentare domanda di aggiornamento GAE secondo le indicazioni sopra riportate.

    Successivamente – dopo il 4 aprile 2022 – vi contatteremo, tramite e-mail, per poter presentare la documentazione al legale che si occuperà del ricorso.

    Per ulteriori informazioni scrivere a gae@snadir.it o contattare il 329 0399658 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00.
     
     




    Snadir – Professione i.r. – 25 marzo 2022 – h.20,00

     

  • Carta docente ai precari di religione: le indicazioni per ricevere il bonus

    Come oramai noto, lo Snadir ha promosso dinanzi al Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato, un ricorso, sostenendo l’illegittima esclusione degli incaricati annuali di religione dal beneficio della “Carta docente”, ravvisando una violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, dato che l’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti (di ruolo e precari) e l’incentivo economico riconosciuto dalla “Carta” è una condizione indispensabile per la piena realizzazione della professionalità docente.
     
    Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1842/2022, ha riconosciuto le ragioni dei ricorrenti e quindi il diritto degli insegnanti di religione incaricati annuali di ottenere la Carta docente (bonus 500 euro) poiché per la formazione in servizio non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo (cfr. artt.63 e 64 del CCNL del 29/11/2007). In tempi brevi i nostri avvocati metteranno in esecuzione la citata sentenza per i ricorrenti presenti nella citata sentenza.
     
    Nel solco tracciato dalla sentenza del Consiglio di Stato, lo Snadir proporrà a tutti i docenti di religione incaricati annuali un analogo ricorso dinanzi alla Magistratura competente.
     
    Coloro che sono interessati ad aderire al nuovo ricorso per il Bonus Carta Docente possono compilare – entro e NON oltre il 2 maggio 2022 – il FORM (per comunicare la loro “manifestazione di interesse”) al seguente link https://forms.gle/j6nrmpDdz5eVSV816 , saranno poi contattati dai nostri uffici per dare mandato agli avvocati e produrre la documentazione necessaria.
     
     
     


    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 18 marzo – h.12,50
     
  • Il Consiglio di Stato riconosce agli incaricati annuali di religione il diritto alla Carta docenti. Il bonus di 500 euro anche ai docenti a tempo determinato

    Un altro tassello importante è stato messo dallo Snadir per la piena equiparazione degli insegnanti precari ai docenti di ruolo per quanto riguarda la formazione.
     
    A seguito di un ricorso promosso dallo Snadir al Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato, la nostra organizzazione sindacale ha sostenuto l’illegittima esclusione degli incaricati annuali di religione dal beneficio della “Carta docente”, ravvisando una violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, dato che l’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti (di ruolo e precari) e l’incentivo economico riconosciuto dalla “Carta” è una condizione indispensabile per la piena realizzazione della professionalità docente.
     
    Il Consiglio di Stato, con la sentenza odierna n.1842/2022, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la Carta docente (bonus 500 euro) anche agli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali (docenti a tempo determinato), poiché anche per gli strumenti, le risorse e le opportunità, che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo.
     
    Principio tutelato, in via primaria dall’art. 3 Cost. in materia di tutela del diritto di uguaglianza e non discriminazione, dall’art. 35, Cost., in materia di tutela della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori e dell’art. 97, Cost. in materia di imparzialità e buon andamento amministrativo.
     
    Pertanto, la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un’interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali.
     
    Sotto diverso profilo non può applicarsi il principio di “lex posterior derogat priori”, nel senso prospettato dall’amministrazione, considerato che la legge 107/2015 non può derogare la riserva di competenza contrattuale che permane in materia di formazione professionale, attualmente, regolamentata dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007.

    In conclusione non vi può essere una formazione a “doppia trazione”, tra docenti di ruolo e non di ruolo, poiché la qualità dell’insegnamento è basata, appunto, sulle pari opportunità formative e di miglioramento professionale garantite anche dalla Carta del docente.

    Orazio Ruscica, Segretario nazionale Snadir

     

    Snadir – Professione i.r. – 16 marzo 2022 – h.18,10

     

  • IL 15 MARZO 2022 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME a.s. 2022/2023 (dall’art. 7 – comma 2 – della O.M. n.55 del 13.2.1998)

    Scade il 15 marzo 2022 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2022/2023 (interessa anche i docenti di religione di ruolo). 
     
    La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).
     
    I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 

    Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).

    La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. 
     
    Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. 
     
    Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  C.C.N.L. 2006/2009).
     
    Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.
     
    I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. 
     
    La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno. 
     
    Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.
     
    Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.
     
    Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.
     
    Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI (*) delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
     
    Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.
     
    La Redazione
     
    (*)  L’acquisizione al SIDI è soltanto un supporto all’operatività dell’Ufficio territoriale provinciale (ex Provveditorato). Pertanto i docenti di religione di ruolo presenteranno la domanda cartacea e l’istituzione scolastica la trasmetterà all’Ufficio territoriale provinciale per gli adempimenti di competenza.
     
     
    Riferimenti normativi:
    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge  23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
     

     
    Snadir – Professione i.r. –   1° marzo 2022, H.11,45

     

  • Incontro al Ministero dell’istruzione su GAE, per lo Snadir il servizio di religione deve essere valutato come “non specifico”

    Con riferimento all’incontro svoltosi oggi tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. in merito al D.M. aggiornamento GAE – Graduatorie ad esaurimento (per insegnamenti diversi da religione) , la FGU/Snadir ha chiesto che si disponga la valutazione del servizio di religione quale “servizio non specifico”.
     
    La richiesta del nostro sindacato trova fondamento nella recente sentenza della CGUE del 13 gennaio scorso (C-282/19) la quale ha precisato che gli insegnanti di religione cattolica rientrano, alla pari dei docenti delle altre discipline, nel settore dell’insegnamento pubblico.
     
    Poiché in situazioni comparabili tra lavoratori la direttiva 1999/70/Ce afferma il principio di non discriminazione, la FGU/Snadir ha chiesto che il prossimo decreto ministeriale riguardante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2023/2025 preveda la valutazione del servizio di religione cattolica, come servizio ”non specifico”, per la classe di concorso, o posto di insegnamento,  per la quale si concorre con la domanda di aggiornamento delle graduatorie in questione.
     
     
     
    Snaadir – Professione i.r. – 25 febbraio 2022 – h.19,25
  • Legge di Bilancio, il 10 dicembre sciopero di tutto il personale scolastico

     La decisione di Gilda-Unams/Snadir, Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal per la mancanza di risorse da destinare al rinnovo del contratto



    Le scriventi OO.SS., in seguito all’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito ex art 11 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, in base agli artt 10 e 11 dell’Accordo medesimo proclamano lo sciopero generale di tutto il personale docente, Ata ed educativo del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, con le seguenti motivazioni:

    Rinnovo del CCNL 2019/2021 sotto il profilo normativo e retributivo

    • stanziamento risorse aggiuntive per ridurre il divario esistente tra le retribuzioni del settore, a parità di titoli di studio, alla media di quelle del comparto pubblico e in prospettiva alla media dei paesi europei;
    • incremento del fondo per la valorizzazione della professionalità docenti e definalizzazione degli aumenti eliminando ogni riferimento a: “dedizione all’insegnamento, impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo”.
    • incremento del fondo per la contrattazione integrativa delle istituzioni scolastiche;
    • estensione della card docenti al personale precario e al personale educatore ed Ata;
     
    Obbligo formativo del personale
    • sancire che l’attività di formazione e aggiornamento professionale come prestazione lavorativa vada considerata, ai sensi del CCNL, nell’orario di servizio, così come affermato dalla Corte di giustizia europea e sottoscritto nel patto sul lavoro pubblico da CGIL, CISL e UIL
     
    In tema di relazioni sindacali
    • va affermata la centralità delle prerogative contrattuali rispetto alla legge come strumento di potenziamento della funzione unificante che il sistema di Istruzione e Ricerca svolge per l’intero Paese. Va escluso l’intervento unilaterale su materie di competenza dellacontrattazione quali la mobilità, la formazione, la valorizzazione professionale e in generale su tutti gli aspetti attinenti al rapporto di lavoro, come, del resto, previsto dal T.U. n 165/2001.
     
    Organici e stabilizzazione precari
    • proroga al 30 giugno 2022 dei contratti docenti e Ata sul cosiddetto “organico covid” eliminando per i docenti il vincolo di utilizzo per le sole attività di recupero degli apprendimenti.
    • riduzione generalizzata del numero di alunni per classe e per istituzione scolastica, come da Patto per la Scuola Governo/sindacati del 20 maggio scorso prevedendo anche aumento di organico, come recupero dei tagli degli ultimi venti anni.
    • costruzione di un sistema strutturale e permanente di abilitazioni nella scuola ai fini della stabilizzazione del precariato in favore dei precari con almeno 3 anni di servizio, docenti già di ruolo
    • superamento dei vincoli imposti al personale neo assunto sulla mobilità
     
    Personale ATA
    • indizione del concorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA con tre anni di servizio, compresi coloro che sono sforniti di titolo di studio specifico;
    • incremento dell’organico Ata implementando i parametri di distribuzione del personale alle scuole anche in ragione delle sempre più crescenti esigenze di sicurezza con particolare riferimento al profilo di collaboratore scolastico, stante l’intesa MI/sindacati del 18 maggio scorso.
    • superamento blocco quinquennale ai fini della mobilità dei Dsga neo assunti
     
    Sburocratizzazione del lavoro e semplificazione
    • limitare all’essenziale la documentazione relativa ai processi didattici e amministrativi;
    • valorizzare l’autonomia progettuale dei docenti che si esplica nella dimensione individuale e collegiale;
    • snellire i procedimenti amministrativi eliminando confusioni e conflitti di competenza con altri enti pubblici;
     
    Dimensionamento delle autonomie scolastiche con 500 alunni
    • Rendere permanente e fruibile la norma transitoria sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche con 500 alunni
     
    Autonomia Differenziata
    • superamento di ogni iniziativa di devoluzione delle competenze in materia di istruzione

     

    Proclamazione sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, per l’intera giornata di venerdì 10 dicembre

     

    Fgu/Snadir – Professione i.r. –  24 novembre 2021 – h.19,00

  • Prorogato il termine entro cui svolgere i corsi di formazione per i docenti con alunni con disabilità

    E’ stata emanata dal Ministero dell’Istruzione la nota prot. 32063 del 15 ottobre 2021 sul rinvio  dei corsi di formazione per docenti ai fini dell’inclusione degli alunni disabili nelle scuole.

    In precedenza il DM 188 del 21 giugno 2021 aveva disposto la "formazione del personale docente non specializzato ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità" stabilendone il carattere di obbligatorietà e la durata di 25 ore.

    Sin da subito la Federazione Gilda-Unams/Snadir si era battuta contro l’obbligatorietà di tali corsi, predisposti, peraltro, senza nessuna revisione del quadro contrattuale e retributivo dei docenti. Si era quindi auspicata una nota ministeriale sospensiva per esaminarne le varie criticità emerse.

    Adesso, come detto sopra, la nota del Ministero che proroga la data entro cui dovevano svolgersi tali corsi, cioè il 30 novembre 2021, "nelle more di eventuali indicazioni sulla loro modularizzazione".

    Le istituzioni scolastiche potranno concludere la formazione prevista entro e non oltre il 30 marzo 2022.

     


    Snadir – Professione i.r. – 15 ottobre 2021 – h.18,30
  • La formazione non si impone. Si concorda.

    In queste prime settimane di avvio del nuovo anno scolastico pervengono alle sedi provinciali del nostro sindacato molteplici segnalazioni in merito alla formazione obbligatoria ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità imposta dal Ministero a tutti i docenti. Premesso che lo Snadir sta monitorando con attenzione una situazione che desta preoccupazione nei colleghi già sottoposti a carichi di lavoro aggravati dal perdurare della condizione emergenziale, cerchiamo di fare chiarezza.
     
    Partiamo anzitutto dalla fonte normativa: il Decreto Ministeriale n. 188 del 21 giugno 2021 che delinea la “formazione del personale docente non specializzato ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità”, in attuazione a quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2021, con uno stanziamento, francamente esiguo, di 10 milioni. All’art. 1 il dispositivo normativo disciplina le modalità attuative della formazione (in presenza e/o online), ne stabilisce il carattere di obbligatorietà e la durata (25 ore), in un raccordo tra le scuole-polo regionali e gli uffici scolastici territoriali. Nel definire i destinatari dell’obbligo formativo, che peraltro non prevede esonero dal servizio, l’art. 2 precisa che essi sono individuati nel personale docente privo del titolo di specializzazione sul sostegno e già impegnati in classi con alunni con disabilità. Spetterà al Dirigente Scolastico della scuola di servizio certificare lo svolgimento e l’effettiva partecipazione dei docenti all’obbligo formativo. In questi giorni gli USR stanno raccogliendo i dati statistici per quantificare l’entità dei docenti coinvolti e le sedi di erogazione dei corsi da approntare negli ambiti territoriali.
     
    Le reazioni sindacali non si sono fatte attendere e unitariamente le sigle rappresentative, già nel mese di giugno, hanno denunciato la grave ingerenza del D.M. 188/2021 nelle prerogative sindacali, ancorché calpestate, ravvisando nell’obbligo formativo delle 25 ore una palese ed unilaterale ingerenza nella materia contrattuale per quanto attiene l’orario di servizio dei docenti (art. 28 CCNL 2006-2009) e le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL 2006-2009).
     
    Nel frattempo il 6 settembre il Ministero ha emanato la Nota M.I. 06.09.2021, n. 27622, nella quale sembra fare un passo indietro sull’obbligatorietà della formazione, quando testualmente afferma: “il personale docente, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive”, smentendo palesemente quanto prescritto dal D.M. 188/2021. Di fronte a questa palese contraddizione le OO.SS. hanno richiesto un incontro urgente che si è svolto in videoconferenza con l’Amministrazione il 14 settembre. In questa occasione i nostri delegati (Fgu/Snadir) hanno contestato l’esclusione delle OO.SS. su una materia, quella della formazione, di rango contrattuale, evidenziando inoltre l’impraticabilità di concludere l’iter formativo entro novembre.
     
    Ricordiamo che non rientrando tra gli obblighi contrattuali, la formazione deve essere retribuita, come del resto affermano numerose sentenze. Registriamo una grande confusione nelle scuole e il rischio concreto di un robusto contenzioso, anche perché il D.M. 188 e la Nota 27622 estendono unilateralmente l’obbligo formativo anche ai docenti con contratto annuale (30 giugno – 31 agosto – fino al termine dell’attività didattica e/o comunque con almeno 180 giorni di servizio), obbligo che neanche la legge 107/2015 (Buona Scuola) aveva previsto e di cui non si trova traccia nel vigente CCNL.
     
    L’Amministrazione ha preso atto delle proteste delle OO.SS. ma ha ribadito che il Ministero non può sottrarsi all’attuazione di una norma di legge. Tuttavia si impegnerà a verificare la possibilità di procrastinare la scadenza di novembre.
     
    Quali soluzioni è dunque possibile prevedere?
     
    La proposta di taluni di retribuire i docenti per l’attività formativa fuori dall’orario di servizio non è praticabile, perché i già esigui fondi stanziati sono “blindati” a copertura dei costi di docenza; né la proposta di altri di conteggiare le 25 ore obbligatorie nel serbatoio delle 40 ore di attività funzionali renderebbe poi praticabile il normale svolgimento dell’attività ordinaria di consigli di classe, interclasse, ecc., pregiudicati dal doversi svolgere in sole 15 ore. Per non parlare poi del GLO e dell’ennesimo intervento a gamba tesa del Ministero su un altro obbligo di servizio che andrebbe previamente concordato con le OO.SS., trattandosi di materia contrattuale (art. 28 CCNL 2006-2009).
     
    Un esame di realtà gioverebbe ai funzionari apicali del MI, addestrati a destreggiarsi tra norme e regolamenti, meno a cogliere le concrete istanze delle scuole e del personale docente. Confidiamo che l’imminente apertura dei tavoli di contrattazione con l’ARAN per il rinnovo del Contratto nazionale, scaduto nel 2018, possa prevedere l’inserimento di appositi articoli a sacrosanta tutela della disabilità ma non di meno dei diritti dei docenti che li trasformano ogni giorno in atti reali di inclusione.
     
    Stefano Di Pea, Componente segreteria nazionale



     
    Snadir – Professione i.r. – 20 settembre 2021 – h.10,00
     
  • Graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA – Triennio 2021/2023

    Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento dovranno essere presentate dal personale interessato dalle ore 9,00 del 22 marzo alle ore 23,59 del  26 aprile 2021 unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa di un’utenza valida per l’accesso ai servizi dell’area riservata del MI con l’abilitazione al servizio “Istanze on line (POLIS)”. 

     
    Si sottolinea che le credenziali dell’area riservata del portale ministeriale potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda se rilasciate entro il 28 febbraio 2021. 
     

    Snadir – Professione i.r. – 22 marzo 2021 – aggiornato al 20 aprile 2021