Categoria: Personale della scuola

  • LA SCUOLA NELLA FINANZIARIA 2008

    LA SCUOLA NELLA FINANZIARIA 2008


     


    La legge finanziaria 2008(Legge  24 Dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 ) approvata dal parlamento, nei suoi tre articoli, contiene diversi commi che riguardano la scuola. Vediamo sinteticamente di cosa si tratta:


     


    Detrazione per spese di autoaggiornamento e formazione


    Per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado,anche con incarico annuale non di ruolo, ai fini irpef, spetta una detrazione dell’imposta lorda del 19% delle spese documentate per l’autoaggiornamento e per la formazione,fino ad un importo massimo di 500 euro. La detrazione fiscale sarà al massimo di 95 euro.


     


    Edilizia scolastica


    E’ stato incrementato, di 20 milioni di euro, il fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali risorse saranno destinate all’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici.


     


    Reclutamento docenti


    Saranno definite nuove procedure per il reclutamento del personale docente attraverso concorsi ordinari periodici con regolamento da emanare su proposta del Ministro della P.I. di concerto con il Ministro dell’Economia per eliminare le cause che determinano precariato. A tale scopo dovranno essere disciplinati: corsi di specializzazione universitari con forte componente di tirocinio; procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio; valutazione degli esiti dell’attività didattica al termine della formazione in servizio.


     


    Organici di sostegno


    A partire dall’anno scolastico 2008/2009 il numero dei posti di sostegno non potrà superare il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto del 2006/2007. Le modalità e i criteri saranno definiti in modo da non superare un rapporto medio nazionale di 1:2. L’organico di diritto dei docenti è rideterminato nel triennio 2008/2010 fino al raggiungimento nel 2010/2011 di un organico pari al 70% dei posti di sostegno attivati nel 2006/2007. Per evitare ulteriore precariato sono abrogate le disposizioni che consentono deroghe.


     


    Integrazione risorse per i rinnovi contrattuali


    Le risorse per la contrattazione collettiva nazionale, in materia di pubblico impiego, previste per il biennio 2006/2007 nella finanziaria 2006, sono incrementate per l’anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2009 di 220 milioni di euro. Per il personale docente del comparto scuola, in attuazione dell’accordo sottoscritto da Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata ,a decorrere dall’anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.


     


    Personale inidoneo


    E’ previsto, attraverso la stipula di accordi sulla mobilità ,anche intercompartimentale, la ricollocazione del personale inidoneo presso uffici che presentino vacanze di organico,previa iscrizione degli interessati in uno speciale ruolo ad esaurimento. Nella prima fase,i attesa della stipula di un contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, saranno determinati criteri provvisori di raccordo e armonizzazione della disciplina contrattuale, al fine dell’inquadramento in profili professionali amministrativi.


     


    Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola


    Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici l’attivazione delle prime classi dei corsi sperimentali nei Licei passati ad ordinamento(decreto 234/2000) è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e del piano di studio con i vigenti ordinamenti nazionali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado il numero delle prime classi e delle classi iniziali (es.: primo liceo classico,terzo anno istituto tecnico,quarto anno istituto professionale)si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti indipendentemente dai diversi indirizzi,corsi di studio,sperimentazioni passate ad ordinamento.


    Nel triennio 2008/2010, con uno o più decreti, si procederà alla revisione dei criteri e dei parametri vigenti in materia di formazione delle classi e di determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e non docente, che riduca tra l’altro il divario tra organico di diritto e situazione di fatto. Dovranno derivare per il bilancio dello Stato economie di spesa, da verificare annualmente, non inferiori a 40 milioni di euro per l’anno 2008, 160 milioni di euro per l’anno 2009, 280 milioni di euro per l’anno 2010 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.


    Le economie di spesa da conseguire secondo la legge 296/06 entro il 2009 sono spalmate fino al 2011.


     


    Alternanza scuola lavoro


    Dall’anno 2008, i fondi per il finanziamento degli interventi relativi all’alternanza scuola-lavoro previsti dal decreto legislativo del 15 aprile 2005 n. 77 art. 9, pari a 30 milioni di euro, sono iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione denominato: “Interventi per l’alternanza scuola-lavoro” , riducendo di altrettanto lo stanziamento  del fondo per l’autonomia scolastica(legge 440/97).


     


    Congedo per maternità in caso di adozione


    Aumenta da tre a cinque mesi il congedo per maternità in caso di adozione e affidamento, le modalità di fruizione sono diverse tra adozioni nazionali ed internazionali, sono inoltre aboliti i limiti di età del minore da 12 a 18 anni. Aumenta anche il periodo in cui si può usufruire dei congedi parentali che passa dai primi tre anni ad otto purché non oltre il 18 anno d’età. 


     


    Antonino Abbate


     


     



    Snadir – martedì 8 gennaio 2008

  • Dal MPI ulteriori indicazioni operative per il pagamento delle supplenze e delle maternità

    Dal MPI ulteriori indicazioni operative per il pagamento delle supplenze e delle maternità


       Il Ministero delle pubblica istruzione ha diramato la Nota prot. 24056 del 19 dicembre 2007 con la quale ha dato ulteriori indicazioni alle scuole per la comunicazione del “prestato servizio” o dell’eventuale intervenuta cessazione dal servizio per tutti i contratti di supplenza “maternità” e per i contratti ex art. 40.


       In particolare la nota precisa che:




    • per i contratti ex art .40 del personale che ha, effettuato supplenza annuale, nell’anno scolastico 2006/2007, come convenuto con il MEF, non è necessario produrre il prestato servizio;


    • per tutti i contratti di supplenza “maternità” e per i contratti ex art .40 del personale che NON ha, effettuato supplenza annuale, nell’anno scolastico 2006/2007 il prestato servizio questo viene automaticamente prodotto dal SIDI, il giorno 5 di ogni mese. Entro la predetta data è necessario che sia conosciuta dalla SPT l’eventuale intervenuta cessazione dal servizio al fine di evitare “indebiti pagamenti che innestano un procedimento amministrativo di recupero a carico degli uffici periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze di complessa risoluzione e aggravio di competenze”.

     




    • Infine la nota che tutti i contratti devono essere inviati per via telematica, tranne quelli


    * degli insegnanti di religione,


    * del personale ATA supplente su posti relativi a più profili,


    * del personale che effettua supplenze in più ordini di scuola o in più province,


    * dai contratti “scartati” dal sistema che possono essere individuati su SIDI tramite la funzione per controllare le trasmissioni al MEF: “Interrogare stato di avanzamento flussi MEF-SPT.”


    La Redazione



    Snadir – giovedì 20 dicembre 2007 

  • Incontro al MPI sulla mobilità a.s. 2008/09

    Incontro al MPI sulla mobilità a.s. 2008/09


     


     


       Oggi (29 novembre 2007) si è svolta presso il Ministero della pubblica istruzione il secondo incontro sulla mobilità. La delegazione della Federazione Gilda–Unams era composta dai professori  Orazio Ruscica ( SNADIR ) e Franco Capacchione (Gilda degli Insegnanti ).


       L’amministrazione ha sottoposto alle organizzazioni sindacali un testo contenente le principali novità che riguardano in particolare gli insegnanti di religione e le operazioni di mobilità relative alla terza fase.


       E’ stata quindi accolta la richiesta dello Snadir – presentata nella precedente riunione  – di introdurre un articolato specifico per gli insegnanti di religione riguardante la mobilità inter-diocesana e tra i vari gradi di istruzione.


       I docenti di religione assunti con il primo contingente (a.s. 2005/2006) potranno a domanda pertanto partecipare alle operazioni di mobilità per acquisire la sede di servizio in diocesi diversa da quella ubicata nella sede di titolarità. Potranno altresì partecipare, avendone i requisiti (abilitazione e idoneità), alle operazioni di mobilità per acquisire la titolarità nel diverso settore formativo (ad es. da scuola primaria/infanzia a scuola secondaria di 1° e 2° grado) sia nella diocesi di appartenenza che in altra diversa.


       Queste norme confermano indirettamente che la mobilità sullo stesso settore (tra istituzioni scolastiche solo dell’infanzia/primaria oppure solo della secondaria di 1° e 2° grado) è già di fatto attuata tramite le disposizioni previste dalle utilizzazioni. Infatti, come abbiamo diverse volte affermato, le utilizzazioni sullo stesso settore formativo non devono essere riconfermate anno per anno.


       Le operazioni di mobilità saranno attuate sulla quota del 70% previsto dall’organico di diritto. A questo proposito lo Snadir ha ribadito che la ripartizione dei posti vacanti e disponibili su detto organico dovrà essere regolamentata come per il restante personale docente a cui si applicano le norme sulla mobilità.


       Infine, è stato fissato il prossimo incontro sulla mobilità per giovedì 6 dicembre.


     


    La delegazione Federazione Gilda-Unams


     


    Snadir – giovedì 29 novembre 2007


     

  • Firmato definitivamente il CCNL per il comparto scuola. Quadriennio normativo 2006/2009 – biennio economico 2006/2007

    Firmato definitivamente il CCNL per il comparto scuola


    Quadriennio normativo 2006/2009 – biennio economico 2006/2007


    E’ stato firmato stamattina 29 novembre 2007 presso l’ARAN il CCNL scuola 2006/2009. Il giorno precedente (28 novembre) era stato registrato alla Corte dei Conti.


    La Redazione



    Snadir – giovedì 29 novembre 2007

  • Avviata al MPI la contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità a.s. 2008/09

    Avviata al MPI la contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità a.s. 2008/09


     


     


       Si è svolto ieri (19 novembre 2007) presso il Ministero della Pubblica Istruzione il primo incontro sulla mobilità. La delegazione della Federazione Gilda–Unams era così composta: Franco Capacchione, Antonazzo Antonio( Gilda degli Insegnanti ), Orazio Ruscica ( SNADIR ) e Laura Ieva ( UNAMS ).


       L’incontro è stato del tutto interlocutorio in quanto sono stati solo introdotti a grandi linee i temi inerenti la mobilità.


       L’amministrazione ha fatto capire che non intende stravolgere il testo del contratto dello scorso anno e che la priorità assoluta è quella di arrivare


    alla firma entro una trentina di giorni.


       Gli argomenti di discussione messi inizialmente sul tavolo dall’amministrazione riguardano:




    • regolamentazione più restrittiva per quanto concerne la mobilità verso scuole ospedaliere e/o carcerarie


    • opportunità di inserire nel testo le nome relative al trasferimento d’ufficio delle RSU di istituto


    • unificazione della tabella per la mobilità territoriale e di quella professionale ( esclusivamente per quanto concerne la valutazione dei titoli).

     


    Invitati dall’amministrazione ad avanzare proposte per lo sviluppo dei lavori, la nostra delegazione ha ribadito la richiesta di:




    • semplificazione della modulistica e degli adempimenti burocratici da parte degli interessati


    • rendere più facilmente comprensibile il testo recuperando le note nell’articolato e rendendole coerenti e di immediata comprensione


    • mantenere inalterate le attuali percentuali e regole per quanto concerne la mobilità professione e inter-provinciale


    • regolamentare la validità dei servizi prestati nelle scuole non statali


    • Lo Snadir ha proposto di introdurre un articolato specifico per gli insegnanti di religione riguardante la mobilità inter-diocesiana e tra i vari gradi di istruzione e la necessaria chiarificazione dei criteri oggettivi per una corretta applicazione del diritto alla mobilità.

       Dalla discussione è emersa l’esigenza di un confronto sugli organici propedeutico alla definizione dell’articolato sulla mobilità che dovrà essere adeguato alle novità introdotte dalla finanziaria e dal nuovo CCNL.


       Si è concordato, infine, fissare un incontro sugli organici e sulla mobilità per giovedì 29 novembre.


     


    La delegazione Federazione Gilda-Unams


     


    Snadir  – martedì 20 novembre 2007

  • PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO…(anno solare 2008)

    PER   AVVALERSI   DEL  DIRITTO   ALLO   STUDIO…

    Anche quest’anno, entro il 15 novembre (salvo diversa disposizione degli USR – Uffici Scolastici Regionali), è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2008.


    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico

    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.


    Ai sensi dell’art. 61 del C.C.N.L.-Scuola 2002-2005, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.


    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.

    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.

    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .

    Anche gli idr in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.   Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;”

    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno, pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.

    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.



                                                                            Ernesto Soccavo


     



     

  • Il nuovo contratto per il comparto scuola: un accordo raggiunto sulla base del “dateci gli arretrati e poi ne parliamo”

    Il nuovo contratto per il comparto scuola: un accordo raggiunto sulla base del “dateci gli arretrati e poi ne parliamo”



       Il 7 ottobre 2007, dopo circa 650 giorni di vacanza contrattuale (il precedente contratto economico è scaduto il 31 dicembre 2005), è stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il comparto scuola per il quadriennio giuridico 2006/2009 e – per la sola parte economica – per il biennio 2006/2007.
       Quindi la sigla del nuovo contratto si colloca a ridosso della scadenza contrattuale  biennale del 31 dicembre 2007; cioè chiuso questo contratto ci dovrebbero già essere a disposizione nuove economie per l’accordo del prossimo biennio economico 2008/2009. Ma a quanto pare il Governo sembra restio a tirar fuori nuove risorse da mettere a disposizione per il prossimo contratto, tant’è vero che nella Finanziaria 2008 neppure un euro è stato stanziato per il prossimo biennio economico 2008/2009. Ed è qui il senso della sigla al contratto e della proclamazione dello sciopero per la fine del mese di ottobre.
    Torniamo però al contratto siglato il 7 ottobre scorso.
    Dopo mesi di stagnazione la contrattazione tra l’Aran e le Organizzazioni sindacali riprende a metà settembre e si trascina con fatica fino alla fine dello stesso mese. I
    l 4 ottobre scorso viene avviata una trattativa no-stop sul contratto scuola che viene chiuso il 7 ottobre. Cosa è successo? Qual è stata la molla che ha di fatto accelerato la sigla del contratto?
       I Ministri Padoa Schioppa e Fioroni fanno inserire all’art.15 del decreto legge n.159 collegato alla Finanziaria una spesa ulteriore di un miliardo di euro per i contratti pubblici oltre a quella già prevista dalla Finanziaria dello scorso anno.
       In sostanza i due Ministri buttano sul piatto del contratto scuola la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli aumenti previsti al 31 dicembre 2007; cioè oltre ad avere al 1° febbraio 2007 l’aumento medio mensile di 42,97 euro lordi per i docenti di scuola dell’infanzia/primaria e di 48,18 euro lordi mensili per docenti di scuola secondaria superiore, i due Ministri aggiungono rispettivamente altri 49,00 euro lordi mensili e  56,61 euro lordi mensili.
       Ma la decisione deve essere presa in tempi ristretti; infatti, la clausola del collegato alla Finanziaria prevede che il miliardo di euro potrà essere a disposizione soltanto per i contratti firmati definitivamente entro il 1° dicembre 2007. Poiché la verifica delle Ipotesi di Contratto deve essere effettuata entro 55 giorni dalla sigla del contratto, le Organizzazioni sindacali sono costrette a sottoscrivere l’ipotesi di contratto entro il 6/ 7 ottobre per non perdere  questi ulteriori risicati aumenti.
       Tutto questo ha costretto le Organizzazioni sindacali a rinviare ad altre sequenze contrattuali importanti norme che avrebbero richiesto ponderate riflessioni e  significative decisioni condivise, come ad esempio l’equiparazione tra insegnanti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. Un impegno che noi abbiamo diverse volte fortemente proposto; nell’ultimo congresso affermai infatti  che l’estensione della progressione economica di carriera era una necessità per poter fornire al momento della pensione una media contributiva adeguata.
       L’impegno dello Snadir ha consentito che nel contratto venisse garantito il diritto dei docenti di religione all’inquadramento stipendiale, alla ricostruzione di carriera ed alla equiparazione ai docenti a tempo indeterminato per tutto quanto riguarda le assenze ed i permessi.
       E’ un contratto, però, che rivela una logica di mercato: il Governo ha presentato l’offerta, le Organizzazioni sindacali dovevano prendere o lasciare. E’ un contratto con risorse striminzite che non consentono un reale avvicinamento alle retribuzioni europee dei docenti. E’ un contratto che scippa l’indennità di vacanza contrattuale, rinviando la stessa alla contrattazione. E’ un contratto che riscrive ciò che già è stato precisato precedentemente negli accordi di interpretazione autentica.
       E’ un contratto che certamente rivaluta i compensi per le ore aggiuntive; riteniamo davvero importante aver definito il compenso per le ore aggiuntive dei corsi di recupero nella misura di 50 euro lorde. Ed è altrettanto importante aver stabilito che l’orario di insegnamento obbligatorio (25 per l’infanzia; 22+2 per la primaria; 18 per la secondaria) potrà essere preteso dal Dirigente scolastico soltanto entro il calendario delle lezioni stabilito da ciascuna Regione (data inizio e fine delle lezioni), cosicché ogni ulteriore attività deliberata dovrà essere liquidata con una retribuzione aggiuntiva.
       Ma è comunque un  contratto del “dateci gli arretrati e poi ne parliamo”. Tutto ciò non fa bene ad una scuola che aspira a riconoscere e a valorizzare il lavoro dei docenti, che  sono “gli attori chiave in tutte le strategie volte a stimolare lo sviluppo della società e dell’economia”. Ma di questo forse si comincerà a discutere, se i  Ministri Padoa-Schioppa e Fioroni vorranno, da gennaio 2008.


    Orazio Ruscica



    Snadir – mercoledì 24 ottobre 2007