Categoria: Personale della scuola
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Il 15 marzo 2024 è il termine ultimo per presentare la domanda per il Part-Time a.s. 2024/2025 (dall’art. 7 – comma 2 – della O.M. n.55 del 13.2.1998)
Scade il 15 marzo 2024 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2024/2025 (interessa anche i docenti di religione di ruolo)La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali.Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale.Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8 C.C.N.L. 2006/2009).Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno.La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno.Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI (*) delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.La Redazione- Modello di domanda richiesta Part-Time – Allegato n.1 (file docx)
- Dichiarazione anzianità di sevizio complessiva – Allegato n.2 (file docx)
- Dichiarazione (eventuale) circa il possesso di titoli di precedenza – Allegato n.3 (file docx)
(*) L’acquisizione al SIDI – in genere diversi giorni prima della scadenza – è soltanto un supporto all’operatività dell’Ufficio territoriale provinciale (ex Provveditorato). Pertanto i docenti di religione di ruolo presenteranno la domanda cartacea e l’istituzione scolastica la trasmetterà all’Ufficio territoriale provinciale per gli adempimenti di competenza.Riferimenti normativi:Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge 23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
Snadir – Professione i.r. – 12 febbraio 2024, h.10,20 -
Attivata la Carta Docente per i docenti precari. Snadir: orgogliosi di questo risultato
La Carta Docente, pari a 500 euro annui per l’acquisito di beni o servizi formativi, è stata attivata anche agli insegnanti non di ruolo con incarichi annuali. Tale attivazione riguarda l’applicazione del DL 69/2023 convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103 che ne ha stabilito per il 2023 l’attribuzione per i supplenti e incaricati annuali (N27 e N05) al 31 agosto.
La carta può essere utilizzata per l’acquisto di libri e riviste utili all’aggiornamento professionale; hardware e software; corsi di aggiornamento, di laurea o post laurea e master; teatro; cinema; musei; e più in generale per iniziative coerenti con il piano triennale formativo.Ciascun insegnante interessato in possesso di una utenza SPID o CIE, può accedere al bonus previsto cliccando sul seguente link https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/Lo Snadir è orgoglioso di aver conseguito un risultato tanto atteso quanto importante a favore di tutti i docenti precari della scuola italiana.Chiaramente il recupero degli arretrati è possibile soltanto tramite ricorso; gli interessati potranno chiedere informazioni scrivendo a cartadocente@snadir.itSnadir – Professione i.r. – 4 dicembre 2023 – h.14,30 -
La Carta docente per gli incaricati annuali
A partire da quest’anno scolastico, anche gli incaricati annuali (N05 e N27) potranno accedere alla “Carta docente” (bonus formazione).
Ricordiamo che il riconoscimento di questo diritto e dovuto al ricorso sostenuto dallo Snadir, depositato nel 2015, e conclusosi con sentenza favorevole nella primavera del 2022. E’ un ricorso che ha aperto la strada al riconoscimento del medesimo diritto per tutti i precari, non solo gli idr, e di questo siamo fieri.
Coloro che hanno preso parte ai ricorsi e hanno già ottenuto la sentenza riceveranno anche gli arretrati, ossia le somme maturate negli ultimi cinque anni. Le annualità pregresse riconosciute a seguito di sentenza attualmente non risultano attribuite al “borsellino” del docente, ma sono in via di assegnazione. Chiaramente, se non già assegnate, lo saranno man mano che il Gestore provvederà ad inserirle.
Coloro che non hanno partecipato al ricorso vedranno riconosciuto il diritto alla Carta docenti a partire dal corrente anno scolastico, quindi senza recupero degli arretrati.
Coloro che desiderano recuperare il bonus degli anni precedenti potranno farlo a seguito di ricorso scrivendo a cartadocente@snadir.it
Il Ministero sta approntando la procedura attraverso la quale concretamente rendere disponibile la somma di 500 euro tramite la piattaforma dedicata. Non si prevedono tempi brevi in quanto avranno accesso alla Carta docenti diverse migliaia di precari per i quali, tra l’altro, si è ancora in attesa di registrazione dei contratti annuali e ci vorrà sicuramente un dispositivo normativo regolamentare.
Lo Snadir vigilerà sui tempi e sulle modalità della procedura, eventualmente sollecitando gli Uffici competenti.Snadir – Professione i.r. – 22 settembre 2023 – h.18,00
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Al via l’apertura delle funzioni per le supplenze da GAE e GPS, per insegnamenti DIVERSI da religione, aa.ss. 2023/2024
INSEGNAMENTI DIVERSI DA RELIGIONEIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato in data 12.07.2023 l’Avviso prot. 0041908 riguardante l’apertura delle funzioni per la scelta delle sedi relativa alle supplenze da GPS/GAE al 30 giugno/31 agosto e alle nomine da GPS I fascia sostegno finalizzate al ruolo.Inoltre, in data 19 luglio 2023 il MIM ha pubblicato la circolare ministeriale relativa "Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A."La domanda riguarda:
- Le supplenze (30 giugno e 31 agosto) per i docenti inseriti nelle GAE e nelle GPS e i relativi elenchi aggiuntivi
- Le nomine da GPS I fascia sostegno (finalizzate al ruolo) per i docenti inseriti nelle GPS I fascia sostegno (ed elenchi aggiuntivi)
Gli interessati dovranno presentare l’istanza, indicando le sedi desiderate, dalle ore 9:00 del 17 luglio 2023 alle ore 14:00 del 31 luglio 2023. Potranno accedere all’istanza “Informatizzazione Nomine Supplenze” sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze on line”.Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti indicheranno inoltre:- di possedere o meno i requisiti previsti dalla procedura di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44 del 2023 per esprimere le preferenze ai fini delle immissioni in ruolo;
- l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso, per le supplenze finalizzate all’immissione in ruolo. È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti;
- l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso per le supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche. È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti;
- il possesso dei requisiti per la precedenza ai sensi della legge n. 104 del 1992; o ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il quale i candidati potranno indicare, con preferenza sintetica o analitica, fino a 150 sedi di organico relativo al grado d’istruzione richiesto, con la possibilità di inserimento dei candidati inseriti con riserva in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero.Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:- credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta di Identità Elettronica);
- eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);
- credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.Tutte le informazioni utili sono raccolte sul sito dedicato attivato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito:- Guida informatizzazione nomine supplenze compilazione dell’istanza (link al sito del MIM)
- Le novità (link al sito del MIM)
- La domanda (link al sito del MIM)
- Il processo (link al sito del MIM)
- Informazioni utili (link al sito del MIM)
Snadir – Professione i.r. – 17 luglio 2023 – h.10,20 – 20 luglio 2023 – h.10,45 -
Carta docente a tutti i precari che insegnano religione: le novità del Decreto legge 69/2023
Il Decreto-legge n.69 del 13 giugno 2023 sulle "Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", nato dalla necessità di adeguamento delle norme alla sentenza del Consiglio di Stato (1842/2022), all’art.15 apre al riconoscimento della Carta docente, anche al personale precario, sebbene non a tutte le tipologie.A quanto pare, le battaglie legali promosse dallo Snadir a sostegno dell’illegittima esclusione degli incaricati annuali di religione dal beneficio della “Carta docente”, hanno raggiunto gli obiettivi sperati. Il Consiglio di Stato ha dichiarato nulle le disposizioni che vietavano l’attribuzione del bonus 500 euro ai docenti a tempo determinato, ed ha ritenuto non necessario il rinvio alla CGUE e quindi ha deciso a favore dei precari. Per il Consiglio di Stato, “collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”, (…) “per la formazione in servizio non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo (cfr. artt.63 e 64 del CCNL del 29/11/2007)”.A questa sentenza è seguita una vera e propria valanga di sentenze conformi da parte dei Tribunali italiani, che hanno finalmente raggiunto – anche per i provvedimenti della CGUE – l’interesse del Governo.Secondo il nuovo decreto-legge, la Carta docente verrà riconosciuta solo ai docenti precari con incarico annuale al 31 agosto (quindi agli incaricati annuali di religione N05 e N27, cioè con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto di ogni anno) e non pure ai docenti precari con incarico fino al termine della attività didattiche, quindi con contratto al 30 giugno, e nemmeno ai supplenti temporanei che insegnano per oltre 180 giorni oppure con contratti continuativi almeno dal primo febbraio sino agli scrutini.Il problema dunque rimane, poiché i precari esclusi, temporanei e con contratto fino al 30 giugno (compresi gli incarica di religione N28), rappresentano di fatto la stragrande maggioranza dei docenti precari.Inoltre, la prevista modifica non risulterebbe in linea con la prevalente giurisprudenza dei giudici del lavoro, oltre che con i principi enunciati dal Consiglio di Stato e dalla Corte di giustizia.Per il Consiglio di Stato tutti i docenti a tempo determinato hanno diritto ad accedere alla carta annuale per l’aggiornamento (utile ad assolvere il diritto-dovere dell’aggiornamento delle conoscenze, fondamentale per ogni insegnante). Quindi, tutti i docenti a tempo determinato a vario titolo esclusi, avrebbero quindi buoni motivi per continuare a chiedere al giudice (e ottenere) i 500 euro annuali dell’aggiornamento.Ci aspettiamo, dunque, se la bozza rimarrà invariata, una nuova stagione di ricorsi, considerato anche che le novità apportate dal decreto non avranno valenza retroattiva, e che tutti i docenti interessati potranno continuare ad aderire ai nostri ricorsi per il recupero degli arretrati.Rimane chiaro che dal 1° settembre 2023 a tutti i docenti con contratto di lavoro fino al 31 agosto verrà attribuita il bonus della Carta docente di 500 euro.Una vittoria Snadir per tutti i docenti a tempo determinato!Per informazioni su questo ricorso, l’indirizzo dedicato è cartadocente@snadir.itFgu/Snadir – Professione i.r. 14 giugno 2023 – h.18,45 -
Il 15 marzo 2023 è il termine ultimo per presentare la domanda per il Part-Time a.s. 2023/2024 (dall’art. 7 – comma 2 – della O.M. n.55 del 13.2.1998)
Scade il 15 marzo 2023 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2023/2024 (interessa anche i docenti di religione di ruolo)
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali.Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale.Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8 C.C.N.L. 2006/2009).Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno.La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno.Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI (*) delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.La Redazione- Modello di domanda richiesta Part-Time – Allegato n.1 (file docx)
- Dichiarazione anzianità di sevizio complessiva – Allegato n.2 (file docx)
- Dichiarazione (eventuale) circa il possesso di titoli di precedenza – Allegato n.3 (file docx)
(*) L’acquisizione al SIDI è soltanto un supporto all’operatività dell’Ufficio territoriale provinciale (ex Provveditorato). Pertanto i docenti di religione di ruolo presenteranno la domanda cartacea e l’istituzione scolastica la trasmetterà all’Ufficio territoriale provinciale per gli adempimenti di competenza.Riferimenti normativi:Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge 23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
Snadir – Professione i.r. – 7 marzo 202, h.11,30 -
Periodo di formazione e prova a.s. 2022/2023
Il superamento dell’anno di prova e formazione per docenti neoassunti e docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruoloLa nota prot. 39972 del 15 novembre 2022 conferma per l’anno scolastico 2022/2023 le modalità introdotte nel 2015 (legge 107/2015, DM 850/2015) con qualche novità del DM 226/2022.Quest’anno il tradizionale percorso di formazione e di prova (DM 850/2015) dovrà assicurare ai neoassunti di avere piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI).Il percorso di formazione (che dovrà essere affiancato dal periodo di prova di 180 giorni di cui almeno 120 di effettivo servizio) si è meglio articolato in 50 ore di impegno complessivo così suddivise:a) Incontri propedeutici e di restituzione finale: 6 ore;b) Laboratori formativi in presenza o on line: 12 ore ( 4 incontri in presenza di 3 ore);c) Visite a scuole innovative in presenza: a domanda degli interessati e per un massimo di 2.170 docenti (vedi Tabella); questa attività (6 ore per due giornate=12 ore) è considerata sostitutiva (in parte o in toto) del monte ore dedicato ai laboratori formativi di cui alla lettera b);d) Attività di “peer to peer”: 12 ore;e) Attività sulla piattaforma INDIRE: 20 ore.Determinante è il ruolo del docente tutor, che affianca l’insegnante nel percorso del primo anno con compiti di collaborazione e di supervisione professionale. L’individuazione di tale figura all’interno dell’istituto spetta al Dirigente Scolastico con un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti. Nei casi in cui non fosse possibile individuare un tutor appartenente alla classe di concorso specifica del docente neoassunto, si potrà procedere all’individuazione di una figura appartenente a classi di concorso affini o per settore disciplinare.L’USR organizzerà anche attività formative per i docenti tutor.Significative appaiono le azioni che i neoassunti devono compiere sulla piattaforma INDIRE, come l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze e la costruzione di un portfolio di documentazione e riflessione sull’attività didattica.Le attività di “peer to peer” e tutoraggio saranno effettuate dai docenti tutor (preferibilmente docenti della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso) e dai dirigenti scolastici.Al fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall’art. 1, comma 124 della L. 107/2015.È importante che le attività per i docenti neoassunti inizino già a partire dal mese di novembre 2022 per permettere agli stessi di acquisire in tempo utile le indicazioni necessarie al percorso di formazione e tutti i materiali di supporto alle attività.I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti neo-assunti organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor e svolgono le attività per la valutazione del periodo di prova, oltre a visitare le classi affidate ai docenti neo-assunti.Saranno interessati da tale percorso i docenti assunti sia da GAE (graduatorie ad esaurimento) che dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e dei concorsi straordinari. I percorsi interesseranno anche i docenti che abbiano effettuato passaggio da un ruolo all’altro e coloro che debbano ripetere il periodo di formazione e di prova.Saranno interessati al percorso di formazione e di prova anche i docenti di religione assunti a seguito di scorrimento della Graduatoria di merito (GM) 2004.In chiusura dell’anno scolastico il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, per l’espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.Ciò avviene attraverso un colloquio, nell’ambito del quale è svolto il test finale, che consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione prodotta dal tutor e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.Il docente sostiene il colloquio innanzi al Comitato, a partire dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede di cui all’Allegato A, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio, allo stesso Comitato.In questa fase conclusiva il docente è invitato quindi a “raccontare” e a “raccontarsi” al Comitato, che valuterà le capacità didattica, utilizzando gli indicatori e i descrittori dell’Allegato A come griglia di verifica del pieno possesso ed esercizio dello standard professionale.Snadir – Professione i.r. – 18 novembre 2022, h. 12,53 -
Siglato all’Aran il contratto scuola per la parte economica
Di Meglio: "Adesso bisogna intervenire su vincoli alla mobilità e diritti dei lavoratori precari". Ruscica: “intervento necessario per resistere all’aumento del costo della vita”"È positivo che tutti coloro che lavorano nel comparto ricevano un sostanzioso acconto sulla parte economica. Adesso continuiamo a trattare sulla parte normativa dove tra le varie questioni bisogna intervenire sui vincoli alla mobilità e sui diritti dei lavoratori precari. Sono già tantissime le sentenze che stabiliscono un’equiparazione di trattamento con il personale assunto a tempo indeterminato e quindi dal contratto devono essere eliminate tutte le norme discriminatorie". Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, commenta la firma della parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 avvenuta oggi all’Aran dopo l’accordo politico raggiunto ieri con il ministro Valditara.Il Presidente della Federazione Gilda-Unams, Orazio Ruscica, dichiara che era necessario liberare urgentemente risorse economiche da attribuire allo stipendio tabellare per una prima resistenza all’aumento del costo della vita. Importante è anche l’impegno del Governo a individuare nuove risorse economiche nella legge di bilancio per una rivalutazione della componente fissa della retribuzione di tutto il personale della scuola; a ciò si aggiunge l’impegno del Ministro a individuare una disponibilità finanziaria una tantum per l’anno 2022 pari a 100 milioni.- Aumenti, Elaborazione Arretrati Docenti di Religione CCNL 2019/2021
- Ipotesi di CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021
Fgu /Snadir – Professione i.r. – 11 novembre 2022 – h.21,00
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Incontro sindacati-ministro, FGU: i temi prioritari sono contratto e precariato
Il coordinatore nazionale Di Meglio a Valditara: "Sì al merito ma soltanto se inteso come valorizzazione"; il Presidente nazionale Orazio Ruscica: "Quello del precariato è un fardello crudele"“Prima di affrontare i temi più caldi di cui, secondo noi, la neo amministrazione dovrà occuparsi prioritariamente, vorrei soffermarmi sulla nuova denominazione assunta da questo ministero per capire cosa si intende per merito”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, ha esordito intervenendo ieri al primo incontro con i sindacati convocato dal ministro Valditara.“Se ci si riferisce a una scuola che, senza discriminazioni, valuti responsabilmente il merito degli alunni, siamo d’accordo, perché la valutazione fa parte delle attività professionali dell’insegnante. Siamo disposti anche a discutere, a patto però che si liberino adeguate risorse economiche, del merito relativo ai docenti, purché sia concepito come valorizzazione della loro funzione. Due – ha spiegato Di Meglio – sono le condizioni imprescindibili: la prima è che la valutazione sia operata da soggetti competenti, la seconda è che premi l’impegno con gli alunni e non gli impegni impropri di carattere burocratico”.Entrando, poi, nel vivo delle questioni più urgenti, il coordinatore nazionale della Gilda ha chiesto che si giunga con urgenza all’adeguamento dell’atto di indirizzo per chiudere velocemente il contratto. “Stiamo ragionando su un incremento molto modesto del 4% – ha sottolineato Di Meglio – mentre l’inflazione, secondo i dati Istat, a ottobre ha registrato un aumento del 3,5% su base mensile e dell’11,9% su base annua. È urgente concludere in tempi rapidi la partita, così da poterci sedere subito dopo al tavolo negoziale per il contratto del triennio, già ampiamente iniziato, 2022/2024. Ed è chiaro sin da ora che le risorse disponibili non lasciano spazio ad alcun tipo di intervento che vada oltre un minimo ristoro”.Il leader della Federazione Gilda-Unams ha poi posto l’accento sull’annoso fenomeno del precariato sul quale “occorre aprire un confronto per approdare a una norma straordinaria che stabilizzi il maggior numero di precari. Parallelamente, bisogna intervenire sulle procedure concorsuali con l’obiettivo di snellirle e velocizzarle. Non dimentichiamo che il concorso solo abilitante è stato bandito ma è ancora in attesa di essere espletato. Sono queste – ha concluso Di Meglio – le due strade maestre per garantire alla scuola italiana tutti gli insegnanti in cattedra dall’inizio dell’anno scolastico”.“Quello del precariato, degli insegnanti di religione, come di tutti gli altri docenti, è un fardello crudele” ha commentato Orazio Ruscica, Segretario nazionale Snadir e Presidente della Federazione Gilda-Unams. “Contrasta ogni nostra idea di futuro: arriva a negare ogni possibilità, sotterra le ambizioni e la dignità. Anni di manovre inefficienti e antieconomiche hanno creato un esercito di professionisti terrorizzati. Non si può andare avanti così. È quindi un dovere e un atto di civiltà ripartire da qui”.
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 4 novembre 2022 – h.12,14