Categoria: Personale della scuola

  • PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO… (anno solare 2009)

    PER  AVVALERSI  DEL  DIRITTO   ALLO   STUDIO…


     


    Anche quest’anno, entro il 15 novembre (salvo diversa disposizione degli USR – Uffici Scolastici Regionali), è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2009.


    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico


    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.


    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.


    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.


    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.

    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.


    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .

    Anche gli idr in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.   Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;”


    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno, pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.

    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.


                                                               Redazione



    Snadir  – lunedì 20 ottobre 2008

  • Elezioni degli organi collegiali per l’anno scolastico 2008/09

    Elezioni degli organi collegiali per l’anno scolastico 2008/09


     


       Anche per l’anno scolastico 2008/2009 occorre procedere allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastiche (ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998). Entro il 31 ottobre 2008 dovranno concludersi le operazioni di voto dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione e quelle dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di II grado. In questi istituti, se non è prevista in questa tornata elettorale l’elezione del consiglio d’istituto, gli studenti rinnovano la propria rappresentanza nel consiglio d’istituto stesso contemporaneamente all’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe.


       Negli istituti dove il consiglio rimane in carica nell’anno 2008/2009, potranno svolgersi le eventuali elezioni suppletive nel caso sia impossibile sostituire, a causa dell’esaurimento delle rispettive liste, i membri nel frattempo cessati per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità.


       La data della votazione per le elezioni sarà fissata dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 e in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30. Tale data, comunque, non potrà superare il termine di domenica 16 e lunedì 17 novembre 2008. 
     


    La Redazione



    Snadir  – venerdì 5 settembre 2008

  • Attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento

    Attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento
         


    All’inizio del nuovo anno scolastico è opportuno ricordare quali sono le attività di insegnamento


       L’art. 28, comma 5  del CCNL 29 novembre 2007 stabilisce quanto segue: “L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare (primaria) e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio”.
       Gli orari di insegnamento sono di 25, 22+2 e 18 ore settimanali rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, “distribuite in non meno di 5 giorni settimanali”. 
       Anche l’orario del docente di religione segue quello degli altri docenti. 
       Per quanto riguarda l’orario di insegnamento della religione nella scuola primaria occorre precisare che tale orario è composto da 22 ore di insegnamento frontale e di 2 ore di programmazione. E’ ovvio che le 22 ore devono essere svolte esclusivamente per l’insegnamento della religione.
       Con Nota prot. 22760 del 29 novembre 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha meglio precisato l’orario di insegnamento nella scuola dell’infanzia degli insegnanti di religione di ruolo nel caso in cui l’orario di servizio sia prestato contemporaneamente per una parte sulla scuola dell’infanzia e l’altra sulla scuola primaria o viceversa. Il MPI, dopo aver ribadito che l’applicazione dell’orario di servizio nella scuola dell’infanzia  non può essere costituito per un orario superiore alle 25 ore settimanali (cioè un massimo di 24 ore frontali + 1 a disposizione), precisa che, qualora l’orario di servizio sia costituito tanto nella scuola dell’infanzia che nella scuola primaria, l’orario costituente il posto di ruolo debba fare riferimento a quello prevalente. Questo vuol dire che se,  ad esempio, l’orario è costituito da 20 ore nella primaria (18 +2) e da 3 ore nella scuola dell’infanzia (1,5 x 2 sezioni), il totale dell’orario costituente il posto di ruolo sarà di 24 ore, cioè  23 ore + 1 a disposizione. Se invece l’orario è costituito da 21 ore nell’infanzia e da 4 nella primaria, il totale dell’orario sarà di 25 ore settimanali.
       E’ bene tener presente per i docenti di religione incaricati annuali nella scuola dell’infanzia che l’orario di insegnamento della religione cattolica in questo settore scolastico potrà raggiungere in base alle norme in vigore massimo 24 ore settimanali; in questo caso il docente sarà retribuito nella misura di 24/25mi.
         


    Accoglienza e vigilanza degli alunni


       L’art. 29, comma 5 del CCNL 29 novembre 2008 recita testualmente: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli alunni medesimi


     


    Attività funzionali all’insegnamento


       Le attività funzionale all’insegnamento sono definite dell’art. 29 del CCNL  29 novembre 2007: “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.
       I commi 2 e 3 dell’art. 29 del  CCNL definiscono la tipologia delle attività funzionali all’insegnamento, adempimenti individuali e attività di carattere collegiale.


       Gli adempimenti individuali (art. 29, comma 2 ) sono:



    • la preparazione delle lezioni ed esercitazioni;
    • la correzione degli elaborati;
    • i rapporti individuali con le famiglie

       Le attività a carattere collegiale (art. 29, comma 3) sono le seguenti:



    • partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”;
    • partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”;
    • svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

       In sintesi. Le attività individuali non possono essere quantificate e neppure calendarizzate. Invece le attività a carattere collegiale devono essere quantificate e calendarizzate. Il Dirigente scolastico deve cioè sottoporre per l’approvazione al Collegio dei docenti, prima dell’inizio delle lezioni, “il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente”. Il monte ore annuale per la partecipazione al collegio dei docenti e di programmazione deve essere previsto nella misura massima di 40 ore. La partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione deve essere stabilito nel limite massimo di 40 ore annue per i docenti con un numero di classi superiori a sei. Questi insegnanti una volta raggiunte le quaranta ore non possono essere obbligati a partecipare alle successive riunioni. E’ bene precisare, infine, che la partecipazione alle operazioni di scrutinio è esclusa dal computo delle 40 ore ed è obbligo del docente parteciparvi.
          Nel caso in cui, superate le 40 ore, nessuna altra attività può essere resa obbligatoria; tutte le ore eccedenti le 40 ore devono essere retribuite.


    La Redazione


    Snadir – giovedì 4 settembre 2008

  • RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE E OBBLIGO DEL RECUPERO

    RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE E OBBLIGO DEL RECUPERO


     


       Ogni anno scolastico, inevitabilmente, ci si ritrova dinanzi a questo dilemma: quando c’è una riduzione nella durata dell’ora di lezione sorge un obbligo, da parte del docente, di recuperare tale frazione oraria?


       Dalla lettura correlata dei commi 7 e 8 dell’art. 28 del CCNL 29 novembre 2007 e delle Circolari Ministeriali n. 243 del 22.09.1979 e n.192 del 03.07.1980 emerge che la riduzione dell’ora di lezione per causa di forza maggiore (es. orario dei mezzi di trasporto pubblici o effettuazione dei doppi turni) non fa sorgere a carico dei docenti l’obbligo di recuperare le frazioni di ora.


       Diverso è il caso della riduzione dell’ora di lezione per motivi didattici (flessibilità oraria o sperimentazioni), in tali casi i docenti sono obbligati a recuperare la frazione di ora non prestata (nel caso delle sperimentazioni con attività comunque a questa connesse).


       E’ evidente che la diversa motivazione addotta per operare la riduzione oraria della lezione è fondamentale per evitare al dirigente scolastico di incorrere in possibili ricorsi da parte di quei docenti che si vedono consegnare un atto formale per il recupero delle frazioni orario.


       Il compito di individuare eventuali cause di forza maggiore spetta allo stesso dirigente scolastico il quale sottopone la questione al Consiglio d’istituto o di Circolo; questo, se condivide i rilievi esposti dal dirigente scolastico, deve specificare i motivi della riduzione dell’ora di lezione e demandare il tutto al Collegio dei docenti per la relativa delibera.   Il Collegio dei docenti, in particolare, dovrà valutare la compatibilità della riduzione dell’ora di lezione con gli obiettivi formativi del POF.


       La C.M. n.243 del 22 settembre 1979, a cui tutte le norme successive si richiamano, specifica che la riduzione oraria non è applicabile nei giorni in cui si svolgono quattro ore; nei giorni in cui le ore di lezione sono cinque è possibile una riduzione (di non oltre dieci minuti per ora) o alla prima o all’ultima ora di lezione, solo in casi eccezionali può aversi riduzione sia alla prima che all’ultima ora.


       Nei giorni in cui si svolgono sei ore la riduzione è applicabile alla prima ed all’ultima ora, eccezionalmente anche alla penultima ora.


       Nei giorni in cui si svolgono sette ore di lezione la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.


       La circolare esplicitamente dispone, in tali casi, che “non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione”.


    La stessa circolare insiste sul carattere eccezionale di tali disposizioni che, pertanto, possono in ogni momento essere revocate dal dirigente scolastico, sempre che vengano meno i motivi che le hanno determinate (modifica degli orari dei trasporti pubblici, cessazione dei doppi turni).


     


    Ernesto Soccavo


    Snadir  – mercoledì 3 settembre 2008

  • Calendario scolastico nazionale e regionale per l’anno scolastico 2008/2009

    Calendario scolastico nazionale e regionale per l’anno scolastico 2008/2009


       Il MIUR ha pubblicato l’ordinanza ministeriale n. 67 del 28 luglio 2008 relativa al Calendario scolastico 2008/2009.


       L’OM rende note le festività nazionali e la data della prima prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’a.s. 2008/2009, fissata per il 25 giugno 2009.


       All’interno dell’OM si trovano anche i calendari regionali


    La Redazione


     



    Snadir – giovedì 31 luglio 2008


     

  • Inidonei per motivi di salute: la Funzione pubblica conferma la tesi del CCNI

    Inidonei per motivi di salute: la Funzione pubblica conferma la tesi del CCNI

       Il Miur con Nota prot.12482 del 23 luglio scorso ha diffuso il parere espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica in cui si conferma quanto sostenuto dalle OO.SS. in sede di contrattazione con il Miur: l’art.3, comma 127 della legge 244/2007 prevedendo l’istituzione di un “ruolo speciale ad esaurimento” ha fatto venir meno il termine del 31 dicembre 2008, quale data oltre la quale si doveva procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale che non fosse transitato in altro ruolo.
       La Nota della Funzione pubblica chiude definitivamente la questione. Come già precedentemente scritto il Contratto sottoscritto offre un quadro di certezze su tutto il territorio nazionale per tutto il personale interessato che assicura sia le condizioni per la mobilità che quelle per la riconversione professionale del personale interessato.

    La Redazione

    Snadir – giovedì 24 luglio 2008
  • Firmato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la formazione del personale docente e ata

    Firmato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la formazione del personale docente e ata


     




       Con nota prot. n. 1304 del 7 luglio scorso il Ministero ha trasmesso il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la formazione del personale docente e A.T.A. per l’anno scolastico 2008-2009.


       Il Contratto integrativo è stato sottoscritto il 4 luglio scorso, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera b del vigente CCNL del comparto scuola.


       Il Contratto è corredato da due Tabelle :




    • Tabella n. 1 “Finanziamenti iscritti in bilancio per la formazione del personale della scuola”;


    • Tabella n. 2 “Finanziamenti al netto degli accantonamenti, previsti dall’articolo 1, comma 507 della legge finanziaria 2007”

    La Redazione



    Snadir – martedì 8 luglio 2008

  • Incontro al MPI per il rinnovo del contratto integrativo concernente criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute

    Incontro al MPI per il rinnovo del contratto integrativo concernente criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute


       Ieri, 25 marzo, presso il Ministero della pubblica istruzione, le Organizzazioni sindacali hanno incontrato una delegazione dell’Amministrazione scolastica guidata dal Direttore generale dott. Chiappetta. Nel corso dell’incontro è stato anche aperto il negoziato per il rinnovo del contratto integrativo concernente criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute.
       L’amministrazione ha riproposto come base per la discussione il vecchio contratto del 1997.
    Tutte le O.O.S.S. sono state concordi nel ritenere che il contratto va aggiornato anche costituendo due sezioni: una per i docenti e un’altra per gli Ata, nonché inserendo nell’articolato una clausola che affermi, in ogni caso, il diritto di accesso alla mobilità intercompartimentale.
       E’ stato fatto rilevare, inoltre, che la Finanziaria di quest’anno ha istituito un ruolo ad esaurimento per i docenti inidonei al fine di scongiurare il licenziamento.
    La nostra delegazione, composta dai prof.ri Antimo Di Geronimo e Orazio Ruscica, oltre a sostenere le posizioni di cui sopra, ha posto l’accento sulla necessità di aggiornare la parte che riguarda i docenti, al fine di limitare gli effetti del demansionamento nei ruoli amministrativi del personale Ata, che consegue alla declaratoria di inidoneità all’insegnamento.
    In particolare si è proposto di consentire l’accesso degli inidonei agli incarichi di funzione strumentali e di collaboratori del dirigente scolastico, salve le procedure di individuazione dei titolari degli incarichi e compatibilmente con le abilità residue risultanti dal referto medico.
       La proposta è stata argomentata dalla nostra delegazione anche facendo riferimento al vecchio contratto del 1997, che prevede la possibilità di utilizzazione dei docenti inidonei in analoghe attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:



    • servizio di biblioteca e documentazione;
    • organizzazione di laboratori;
    • supporti didattici ed educativi;
    • attività relative al funzionamento degli Organi collegiali e dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.

       La delegazione della Federazione Gilda-Unams ha motivato la proposta facendo leva sulla necessità di valorizzare le competenze e la professionalità dei docenti inidonei e di tutelare, al tempo spesso, i diritti acquisiti anche tenendo presente che, non di rado, questi insegnanti, contestualmente al collocamento fuori ruolo, ottengono anche il riconoscimento della causa di servizio.
       Nel corso dell’incontro l’amministrazione ha anche illustrato alcune possibilità al vaglio dei tecnici del Ministero, riguardanti la riconversione del personale in esubero, prevista dalla Finanziaria di quest’anno. Tra le ipotesi sul tappeto, la possibilità di ricollocare i docenti in esubero in altre classi di concorso, o per il tramite della frequenza ad appositi corsi abilitanti, o per effetto dell’ampliamento degli ambiti disciplinare.    Quest’ultima possibilità, peraltro, è stata ipotizzata solo per gli insegnanti tecnico pratici (Itp).
    In alternativa al ricollocamento sul posto comune è stata avanzata l’ipotesi dell’impiego sul sostegno, sempre previo corso di riconversione.
       La nostra delegazione ha fatto presente, che, in ogni caso, a questi docenti va riconosciuto il diritto di accedere alla mobilità intercompartimentale espressamente previsto dalla legge.
       Fermo restando la tutela dell’interesse a continuare a svolgere la professione docente anche in altri ruoli e classi di concorso.


    La Delegazione


    Snadir – mercoledì 26 marzo 2008