Categoria: Personale della scuola

  • LIBRI DI TESTO: EMANATA LA CIRCOLARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010

    LIBRI DI TESTO: EMANATA LA CIRCOLARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010
       


       Il MIUR,in data 10 febbraio 2009,  ha emanato la Circolare n. 16 prot. n. 1236 /R.U./U concernente l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2009/2010. Nel  ribadire che l’adozione dei libri di testo è l’espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta consapevole e mirata e l’utilizzazione di metodologie e strumenti didattici coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa e che tale adempimento rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, tenendo presente che per quanto attiene alle scelte effettuate, esse vanno adeguatamente motivate e fatte conoscere alle  famiglie, su cui grava l’onere finanziario dell’acquisto dei testi scolastici. La circolare per il prossimo anno scolastico prevede  alcuni cambiamenti : oltre al tradizionale libro a stampa le scuole potranno scegliere testi scaricabili in tutto o in parte da internet;  inoltre, non potranno essere cambiati  per almeno 5 anni nella scuola primaria e  6 in quella secondaria. Resta, comunque, la possibilità per gli editori di integrare i testi con appendici di aggiornamento,  nel caso  siano apportate  modifiche ai  programmi di insegnamento. I vincoli indicati si applicano per le nuove adozioni di libri di testo per l’anno scolastico 2009-2010, non per le conferme. L’assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. Sarà compito del dirigente scolastico ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di tale divieto.
       Per limitare al massimo la spesa a carico delle famiglie le scuole potranno continuare a ricorrere al comodato d’uso gratuito e al noleggio dei testi scolastici.
       I libri di testo sono gratuiti per tutti gli alunni delle scuole elementari e vengono forniti attraverso la consegna di cedole librarie. Per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono, i libri di testo gratuiti per la scuola primaria sono rispettivamente per le classi I, II, III (volume 1°), per le classi IV e V (volume 2°).
    Per gli studenti delle scuole medie e dei primi due anni delle scuole superiori appartenenti a famiglie meno abbienti è invece possibile richiedere borse di studio e rimborsi parziali della spesa sostenuta per l’acquisto dei  libri.
       Per la scuola primaria i docenti delle classi terminali proporranno al Collegio docenti i testi per le classi I, II  e III, mentre i docenti delle III classi proporranno i testi per le IV e le V. In ugual misura nella scuola secondaria la scelta sarà effettuata dai docenti delle classi terminali.
       Le adozioni dei testi, che le scuole renderanno pubbliche, dovranno essere effettuate entro il 15 aprile 2009 per le classi di scuola secondaria di I grado (scuole medie) ed entro la fine di maggio 2009 per tutte le classi di scuola primaria (scuola elementare) e secondaria di II grado (scuola superiore).
       Per tutte le classi in cui sono presenti alunni con disabilità visiva, invece, le adozioni dovranno essere effettuate entro il 31 marzo 2009.
       Con un successivo decreto saranno definite le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per ciascuna classe di scuola secondaria di primo e di secondo grado.


    Antonino Abbate



    Snadir – Professione i.r. – martedì 17 febbraio 2009

  • Sottoscritto il contratto collettivo relativo al secondo biennio economico 2008-2009

    Sottoscritto il contratto collettivo relativo al secondo biennio economico 2008-2009
     


       Il 23 gennaio scorso è’ stato sottoscritto definitivamente il CCNL per il II biennio economico 2008-2009 relativo al personale del Comparto Scuola.
       L’erogazione degli aumenti stipendiali avverrà quasi certamente con lo stipendio del prossimo mese di febbraio.


    La Redazione



    Snadir – Professione i.r. – martedì 27 gennaio 2009

  • SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL II BIENNIO 2008-2009

    SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL II BIENNIO 2008-2009


     


       E’ stata sottoscritta nella serata di ieri (17 dicembre 2008) all’Aran l’ipotesi di accordo per il rinnovo del biennio economico 2008-2009 del CCNL scuola.
    L’intesa prevede in particolare l’assegnazione agli aumenti della retribuzione base dell’’intero importo dell’inflazione ed il recupero nella determinazione del fondo dell’istituzione scolastica dei punti di erogazione non conteggiati nella specifica sequenza contrattuale del primo biennio.
       In calce al contratto ARAN e Organizzazioni Sindacali con una dichiarazione congiunta si sono impegnati a rivedere nella prossima tornata contrattuale la struttura della retribuzione, riscrivendo ciò che va ascritto a trattamento fondamentale e ciò che invece si classifica come trattamento accessorio.
       Di seguito il testo della dichiarazione congiunta: “Le parti firmatarie del presente CCNL convengono sulla necessità di rivedere, nel prossimo rinnovo contrattuale, l’attuale struttura della retribuzione allo scopo di semplificarne il contenuto anche in relazione ai diversi ambiti di intervento della contrattazione nazionale finalizzata alla definizione delle componenti fisse della retribuzione e della contrattazione integrativa volta a definire il salario accessorio per la valorizzare della qualità della prestazione lavorativa.”


    FGU



    Snadir – Professione i.r. – giovedì 18 dicembre 2008

  • Indennità di vacanza contrattuale a dicembre

    Indennità di vacanza contrattuale a dicembre


       L’indennità di vacanza contrattuale per l’anno 2008 sarà corrisposta, in base all’art. 34 del D.L. 185 del 29 novembre 2008 (misure urgenti per famiglie ed imprese), a tutto il personale gestito da SPT (Service Personale Tesoro) con la mensilità di dicembre 2008: I docenti di scuola primaria avranno liquidati 89.63 euro lordi, mentre quelli di scuola secondaria 97.29 euro lordi.
       Ne dà notizia il MEF con l’informativa n. 156 del 1° dicembre 2008.
       L’importo dell’assegno corrisponde per i primi tre mesi, dal 1° aprile 2008 al 30 giugno 2008, al 30% del tasso di inflazione programmata per l’anno 2008 pari al 1,7% e dal 1 luglio 2008 al 50% del tasso di inflazione programmata. Per il comparto scuola i corrispondenti importi mensili lordi attribuiti ad ogni qualifica sono consultabili nel sito http://www.mef.gov.it/dag/spt/ (che per comodità viene sotto riportato).
       Contestualmente all’emissione della rata di dicembre 2008, verranno liquidati gli arretrati anche al personale che non sarà oggetto di emissione ordinaria di stipendio a dicembre 2008 per cessazione dal servizio, part-time verticale e congedo senza assegni.
     



    Snadir – mercoledì 3 dicembre 2008

  • APERTE LE TRATTATIVE PER IL BIENNIO ECONOMICO

    APERTE LE TRATTATIVE PER IL BIENNIO ECONOMICO



       Sono state aperte ieri (11 novembre 2008), presso l’ARAN, le trattative ufficiali per il rinnovo del contratto  economico biennale 2008/09.
       In apertura è stato illustrato l’atto di indirizzo del Governo da cui si evince che le risorse consistono in un incremento dello 0,4 % dal 1° gennaio 2008 e 3,2% dal gennaio 2009 che ricomprende a regime anche lo 0,4 del 2008. Dallo stesso 3,2% va sottratta una parte da destinare al “merito” e alla “premialità”. Su questi temi  si sofferma l’atto di indirizzo che al punto 3 parla di quote percentuali di personale destinatario di risorse “premio” attraverso l’introduzione di meccanismi “selettivi”.
       La delegazione della Federazione Gilda-Unams pur dichiarando la propria disponibilità ad un confronto produttivo e di merito pure rimarca il proprio giudizio negativo sia rispetto all’entità complessiva delle risorse portate al tavolo di trattativa, chiaramente insufficienti. L’atto di indirizzo tace completamente sui risparmi di sistema della finanziaria Prodi che dovevano far parte della dotazione di questo contratto.
       La nostra delegazione ha rimarcato la negatività degli atteggiamenti governativi tutti tesi alla delegittimazione del ruolo del sindacato mediante atti che abrogano per decreto diritti sanciti contrattualmente, compresa l’istituzione di lavoro obbligatorio e non remunerato, così come si evince dai regolamenti varati dal Ministro Gelmini.


    La Delegazione trattante



    Snadir  – Professione ir – mercoledì 12 novembre 2008

  • Chiarimenti sul trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero

    Chiarimenti sul trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero



       L’Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio trattamento del personale – del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 53/2008 ha fornito, sia pure con riferimento specifico al solo comparto ministeri, un importante chiarimento in merito al trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero.
       Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Ufficio chiedeva di conoscere se “a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti, sia ancora applicabile la disciplina di cui all’art. 21 comma 7 lettera a) del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall’art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001“.
       In proposito, secondo l’espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell’art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore.
       Orbene, ad avviso dell’Ufficio, il rinvio alla previsione dei contratti collettivi ha carattere “dinamico” e pertanto «non riguarda, in senso stretto, soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero».
       Pertanto, si legge nel detto parere, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell’indennità di amministrazione, come previsto dal relativo CCNL.
       L’interpretazione fornita dalla funzione pubblica è rilevante in quanto, in un’ottica più ampia, dovrebbe potersi applicare anche al personale del comparto scuola, il cui CCNL nel corrispondente art. 17, comma 8, espressamente prevede che «Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
    a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
    Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
    b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
    c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1
    »
     
       Atteso ciò, riteniamo ragionevole affermare che anche per il personale della scuola, relativamente al trattamento economico di chi si trovi in stato di convalescenza post ricovero ospedaliero, debba prevalere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL 2007, senza la decurtazione degli accessori previsti dall’art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.


    FGU



    Snadir – Professione i.r – giovedì 6 novembre 2008