Categoria: Personale della scuola

  • Definite dal Miur, per l’a.s. 2009/2010, le caratteristiche tecniche dei libri di testo e i tetti di spesa per ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado e secondo grado

    Definite dal Miur, per l’a.s. 2009/2010, le caratteristiche tecniche dei libri di testo e i tetti di spesa per ciascuna classe  di scuola secondaria di primo grado e secondo grado



       Il Ministero dell’Istruzione con DM n. 41 dell’8 aprile 2009  precisa che occorre determinare le caratteristiche tecniche dei volumi nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso e le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista: infatti, su iniziativa degli editori, sarà possibile, a partire  dall’a.s. 2009/2010,  la diffusione delle versioni digitali dei libri in adozione, inoltre stabilisce il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria, per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado.Il decreto precisa anche che i contenuti dei testi in via di adozione non necessitano, per il prossimo anno scolastico, di nuove edizioni, non essendo stati innovati i programmi di insegnamento.
       I prezzi di copertina dei volumi della scuola primaria per l’anno scolastico 2009/2010 sono quelli stabiliti nell’allegato 2 del suddetto decreto.
       I tetti di spesa dei testi della scuola secondaria (riferiti sia alla versione a stampa che, limitatamente al prossimo anno scolastico, a quella on line e mista) entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell’intera dotazione libraria sono quelli stabiliti nell’allegato 3 per la secondaria di primo grado e nell’allegato 4 per la scuola secondaria di secondo grado.
       In particolare, per la scuola media il tetto di spesa è fissato in 286 euro per la 1ª classe, in 111 euro per la 2ª, in 127 euro per la 3ª classe. Nella prima classe delle scuole superiori, la spesa maggiore riguarda il liceo classico, dove per il prossimo anno scolastico il tetto di spesa è fissato in 320 euro.
       Eventuali incrementi degli importi indicati per ciascuna classe dei percorsi di studio devono essere contenuti entro il limite massimo del 10% (per le superiori si fa riferimento agli istituti scolastici in cui sono presenti indirizzi sperimentali); in tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del collegio dei docenti ed approvate dal consiglio di istituto.


    Antonino Abbate



    Altro documento correlato: LIBRI DI TESTO: EMANATA LA CIRCOLARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010


    Snadir – Professione i.r. – sabato 18 aprile 2009

  • Graduatorie ad esaurimento 2009-2011 per insegnamenti DIVERSI dalla religione: emanato il decreto ministeriale

    Graduatorie ad esaurimento 2009-2011 per insegnamenti DIVERSI dalla religione: emanato il decreto ministeriale


     


       Emanato il D.M 42 dell’8 aprile 2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. Le domande di aggiornamento/permanenza e nuovo inserimento debbono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 10 aprile 2009, data di pubblicazione dell’apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto entro l’11 maggio 2009.
       Il modello per la scelta della Provincia e delle sedi, ai fini dell’aggiornamento anche delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, sarà presentato successivamente.
       Si riassumono le disposizioni più significative:



    1. Il nuovo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è consentito solo per le categorie di personale docente elencate nell’art.5bis della legge n. 169/08, richiamati negli artt. 4, 5, 7 e 8, che si inseriscono “ a pettine “, in base al proprio punteggio. All’elenco si deve aggiungere il personale docente beneficiario della sanatoria prevista dalla legge n. 14/09, art 36 bis, in quanto iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per aver partecipato ai corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n. 85/05, senza il requisito di servizio.
    2. Ai docenti, già iscritti in graduatoria, è consentito, oltre ad aggiornare la propria posizione nella Provincia di appartenenza, di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi “in coda“ ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti.
    3. Tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere o aggiornare le graduatorie, sia per confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime.
    4. Per i diplomi abilitanti all’insegnamento conseguiti all’estero e riconosciuti dal MIUR la nuova normativa di riferimento è il Decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007,che, tra l’altro, prevede l’accertamento della conoscenza della lingua nazionale da parte dell’Autorità governativa del Paese ospitante, secondo modalità appositamente regolamentate. Pertanto, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento,gli interessati debbono essere in possesso, entro il 30 giugno 2009, del decreto di riconoscimento del Direttore generale degli Ordinamenti scolastici, comprensivo dell’accertamento linguistico, ottenuto nel periodo 1 luglio 2007 30 giugno 2009.

     



    Snadir – Professione i.r. – giovedì 9 aprile 2009

  • Formazione iniziale dei docenti. Avviato il confronto

    Formazione iniziale dei docenti
    Avviato il confronto


     


       E’ stato avviato ieri (6 aprile) il confronto tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali sullo schema di regolamento concernente la formazione iniziale del personale docente. Presenti per l’Amministrazione il Dott. Pasquale Capo, il Dott. Giuseppe Raieta, il Dott. Luciano Chiappetta e il Prof. Max Bruschi. Dopo una breve introduzione del Dott. Capo, il Prof. Bruschi ha presentato le linee giuda del predetto schema sulla formazione iniziale dei docenti. Ha precisato che le attuali bozze in circolazione non sono assolutamente quelle che l’Amministrazione sta elaborando.
       Alle organizzazioni sindacali l’Amministrazione non ha però offerto alcuna bozza su cui riflettere, ma soltanto descrizioni verbali delle linee guida che sottendono al predetto schema di regolamento.
    In sintesi la formazione iniziale per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria si articolerà secondo l’attuale ciclo con accesso programmato al 1° anno. Invece quello dei docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado proseguirà dopo la laure triennale con una prova di accesso alla laurea magistrale per poi concludersi con un anno di tirocinio di formazione attiva (3 + 2 + 1). Per quanto riguardo i docenti di sostegno dovranno svolgere un ulteriore anno che sarà affidato alle università ( 3 + 2 + 1 + 1 = 7 anni). Certamente il passaggio alla nuova modalità di formazione del personale docente di scuola secondaria dovrà essere accompagnato da un regime transitorio, consistente in una prova di accesso al tirocinio di formazione attiva.
       La Federazione Gilda-Unams/SNADIR ha espresso contrarietà per un percorso eccessivamente lungo che si offre a coloro che desiderano svolgere la professione docente. Sarebbe auspicabile far tesoro dell’attuale percorso di formazione iniziale per la scuola primaria e dell’infanzia, che presenta equilibrati tempi tra offerta disciplinare, laboratori, studi pedagogico-didattici e tirocinio, estendendolo come modalità alla formazione della secondaria. Insomma un robusto ciclo di 5 anni piuttosto che  “attaccare” un ulteriore anno alla fine del 3 + 2.
       Inoltre sarebbe necessario che l’attuale progetto di legge Aprea (C 953 “Riforma dello stato giuridico dei docenti”) venisse armonizzato con il regolamento sulla formazione iniziale predisposto dall’Amministrazione. Infatti il progetto Aprea aggiunge ai 5/6/7 anni un ulteriore anno di applicazione che gli aspiranti all’insegnamento dovrebbero superare positivamente per poter partecipare ai concorsi. Insomma viene richiesto un percorso di formazione iniziale che è superiore nei tempi a quelli degli altri sistemi scolastici europei, ma che nel trattamento economico rimane ben al di sotto della media europea.
       A conclusione dell’incontro l’Amministrazione ha assicurato l’invio ai sindacati delle linee guida (ma non della bozza) dello schema di regolamento sulla formazione iniziale dei docenti prima del prossimo incontro.


    La Delegazione


    Snadir – Profesisone i.r. – martedì 7 aprile 2009
     
     

  • Firmato il CCNI per le scuole a rischio e a forte processo immigratorio

    Firmato il CCNI per le scuole a rischio e a forte processo immigratorio


     


       E’ stato sottoscritto stamattina il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri e i parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica.
       E’ stato possibile apporre la firma al contratto soltanto dopo la certificazione del Dipartimento della Ragioneria dello Stato  e del Dipartimento della Funzione Pubblica, avvenuto ben dopo quattro mesi dalla sottoscrizione dell’Ipotesi di contratto del 25 novembre 2008. Le organizzazioni sindacali hanno stigmatizzato il notevole tempo intercorso per la certificazione di un atto contrattuale. Tenuto conto, poi, della lungaggine burocratica  del Ministero dell’Economia e della Funzione Pubblica e della necessità di mettere le istituzioni scolastiche nelle condizioni di un effettivo utilizzo delle somme nel corso dell’anno scolastico, si è proposto di anticipare la discussione del nuovo contratto nei prossimi mesi.
       Per quanto riguarda il contratto sottoscritto è stato precisato dall’Amministrazione che tutti gli Ufficio Scolastici Regionali hanno trasmesso i prospetti delle scuole che hanno attivato i progetti e chiuso la contrattazione integrativa regionale, mentre soltanto due Regioni (Toscana e Calabria) non hanno concluso l’iter.
       La firma del contratto permetterà all’Amministrazione di erogare al più presto le somme stanziate , che ammontano a 53.195.00 euro.


    La Delegazione



    Snadir  – Professione i.r. – martedì 24 marzo 2009

  • Firmata l’Ipotesi del Contratto sulla formazione del personale docente e ATA per l’a.s. 2009/2010

    Firmato il Contratto sulla formazione del personale docente e ATA per l’a.s. 2009/2010


     


       E’ stato firmato oggi (11 marzo 2009) tra i rappresentanti dell’Amministrazione e le organizzazioni sindacali l’ipotesi del contratto collettivo nazionale integrativo per la formazione del personale della scuola.
       Prima della firma si è proceduto ad un ulteriore sistemazione del testo. In particolare è stato precisato che attraverso specifiche disposizioni di legge saranno attivati interventi per l’attuazione dell’obbligo d’istruzione nel biennio della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, la promozione di competenze in tema di valutazione è stata inserita nell’ambito delle innovazioni metodologiche  prevista al punto 4 dell’art. 3 del Contratto.
       L’Accordo contrattuale, come già presentato nel precedente resoconto, mette a disposizione delle scuole una cifra assolutamente inadeguata per la formazione del personale della scuola (euro 596.760, circa il 28% in meno rispetto allo scorso anno scolastico). Inoltre, l’Amministrazione è stata sollecitata a costituire la commissione bilaterale prevista dall’art. 71 del CCNL.
       Le organizzazioni sindacali hanno, quindi, sottoscritto il contratto sulla formazione per mettere le istituzioni scolastiche nelle condizioni di adempiere agli obblighi contrattuali. Queste considerazioni sono state riportate a verbale dalle organizzazioni sindacali in calce al contratto.


     Orazio Ruscica



    Snadir  – Professione i.r. – mercoledì 11 marzo 2009

  • Esami di fine primo ciclo: anche i docenti di religione possono essere nominati Presidenti

    Esami di fine primo ciclo: anche i docenti di religione possono essere nominati Presidenti


       Scade il 27 marzo il termine per presentare le domande per svolgere la funzione di Presidente di commissione agli esami di fine primo ciclo. I Presidenti saranno nominati con Decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di appartenenza  dopo aver formato più graduatorie.
       A ciascuna graduatoria sarà dato un punteggio in base alla anzianità di servizio degli istanti, con priorità ai Dirigenti scolastici che nell’anno scolastico in corso svolgono le proprie mansioni nelle scuole medie inferiori. Lo stesso criterio si utilizzerà per la nomina di docenti e pensionati.
       Tutto questo però nell’ottica del risparmio. Il Dirigente provinciale, infatti, darà massima priorità alle domande dei dirigenti scolastici e dei docenti che produrranno domanda presso le scuole dei comuni di residenza. I Dirigenti scolastici che hanno chiesto di partecipare come commissari o presidenti alle commissioni per l’esame di stato del secondo ciclo potranno inviare la scheda di domanda con il nome  di un docente per la nomina a presidente agli esami di terza media


       Questi i riferimenti normativi: O.M. n. 65 del 1988 che fa riferimento all’Ordinanza Ministeriale 9 marzo 1995, n° 80: “Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore“. Questa Ordinanza, all’Art. 9.13  recita testualmente: “ In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l’esame di licenza, composta d’ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall’art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4 agosto 1977.
     Il presidente di detta commissione è nominato con decreto del Provveditore agli Studi il quale lo sceglie, di regola, nell’ambito della provincia tra:
    a) presidi di scuola media statale o pareggiata;
    b) professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime…”


       Tutti i docenti di religione di ruolo quindi possono, come già fatto nell’anno scolastico scorso, presentare domanda di Presidente di commissione di esame finale del primo ciclo.
       Il numero delle preferenze esprimibili è definito dell’Ufficio scolastico provinciale; le preferenze possono essere espresse per lo stesso comune di servizio e/o residenza ovvero per i comuni limitrofi,  diverse da quella di servizio nonché da quelle ove è stata svolta la funzione di Presidente di commissione per gli esami di licenza media nei due anni precedenti (aa. ss. 2005/2006 -2006/2007).


    Michele D’Ambrosio



    Snadir – Professione i.r. – martedì 10 marzo 2009

  • Formazione del personale docente e ATA 2009/2010

    Formazione del personale docente e ATA 2009/2010


     


       Si è svolto ieri, 4 marzo 2009, alle ore 9 e 30, l’incontro tra le organizzazioni sindacali e il MIUR sul contratto nazionale integrativo concernente la formazione del personale docente e ATA per l’a. s. 2009-10.
       In via preliminare tutte le OO. SS. hanno dovuto prendere atto del fatto che le risorse economiche messe a disposizione sono diminuite, rispetto allo scorso anno, di circa il 28%. Gli stanziamenti per la formazione del personale della scuola ammontano, infatti, a € 596.760,00 (lo scorso anno sono stati stanziati € 832.358,00) .
       Una cifra molto modesta a fronte della quale il testo normativo, simile in buona sostanza a quello degli anni precedenti, ha presentato una proliferazione di obiettivi formativi tesa ad esaltare in modo abbastanza plateale alcune ‘affermazioni gelminiane’ di impatto massmediatico del tipo: “promozione delle competenze docimologiche e valutazione del rendimento degli alunni” oppure “valutazione del comportamento degli alunni” o ancora “ approfondimenti metodologici e didattici nelle conoscenze e nelle competenze relative all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione”
       I rappresentanti della Federazione Gilda-Unams hanno rigettato questa proliferazione di obiettivi anche perché essi sono comunque riconducibili alle finalità generali già indicate nella normativa e nei precedenti accordi.
       Stessa tesi è stata sostenuta dalle altre OO. SS., all’unanimità, per cui l’amministrazione ha finito per accettare di cancellarli.
       E’ stato inoltre ribadito che la formazione è un diritto per il personale e un dovere per l’amministrazione e che la spesa per lo sviluppo delle conoscenze e competenze per la diffusione delle lavagne interattive multimediali è una iniziativa sostenuta da specifiche disposizioni normative.
       Infine, è stato meglio specificato che le disposizioni contenute negli articoli 1-2-7 e 8 del CCNI sottoscritto il 7 luglio 2008  fanno parte integrante del contratto sulla formazione del personale della scuola. Pertanto è stato riconfermata la possibilità di esercitare il diritto alla formazione anche attraverso l’autoaggionamento, individuale o in gruppo.
       A conclusione si è ribadito l’impegno a dare attuazione all’art.71 del CCNL scuola per la costituzione della Commissione nazionale bilaterale che avrà il compito primario di perseguire l’obiettivo di programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione per il personale della scuola.


    Alessio Alba
    Orazio Ruscica


    Snadir – Professione i.r. – giovedì 5 marzo 2009

  • Federazione Gilda-Unams/Snadir. IL 18 MARZO SCIOPERO GENERALE

    Federazione Gilda-Unams/Snadir
    Sciopero Generale
     
    IL 18 MARZO SCIOPERO GENERALE


     


    Tentativo di conciliazione fallito, la Federazione Gilda-Unams/Snadir proclama per il 18 marzo lo sciopero generale della scuola. Ad annunciarlo il coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, Rino Di Meglio.


    “Ci auguriamo – dichiara Di Meglio – che anche gli altri sindacati convergano su quella data, così da rinnovare quell’unità che ha animato la grande manifestazione nazionale del 30 ottobre scorso”.



    Snadir – Professione i.r. – mercoledì 4 marzo 2009

  • Formazione neo assunti: emanate le istruzioni operative. Inzio dei corsi 23 marzo 2009

    Formazione neo assunti: emanate le istruzioni operative. Inizio dei corsi 23 marzo 2009
     


       Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 2360 del 23 febbraio 2009 con la quale fornisce agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni e chiarimenti sulle specifiche procedure da attivare per l’anno di formazione dei docenti neo assunti.


       Il modello organizzativo e-learning integrato prevederà la partecipazione a momenti di formazione on-line e a incontri in presenza per non meno di 40-50 ore, articolate in 20-25 ore in presenza e 20-25 ore a distanza. Ogni incontro in presenza sarà, in via ordinaria, organizzato in classi di non meno di 15 e non più di 30 docenti.
       L’attività formativa per i corsisti neoassunti in ruolo nel corrente anno scolastico e per coloro che, a vario titolo, non hanno assolto al periodo di formazione in ingresso avrà inizio il 23 marzo 2009.  La procedura di iscrizione dovrà essere curata dalle istituzioni scolastiche – sedi di servizio – e sarà disponibile a partire dal 2 marzo 2009 alla pagina
    http://for.indire.it/neoassunti2009/iscrizioni .

       Gli spazi e i materiali formativi riguarderanno i “Piani di formazione ISS” (Insegnare Scienze Sperimentali), “Mat@bel” (matematica e apprendimenti di base con e-learning), “Poseidon” (piano di formazione per docenti di area linguistico-letteraria) e “PuntoEdu Lingue” (per i docenti di scuola primaria). Ferma restando una quota parte del monte orario complessivo (orientativamente 5 ore in presenza e 5 ore a distanza) destinata ad offrire un momento formativo di base, i corsisti potranno scegliere di impostare il proprio percorso di formazione in modo personalizzato, stabilendo le opportune connessioni tra i percorsi esistenti in piattaforma e le proprie esperienze e competenze e i propri bisogni formativi specifici.
       In particolare, per il corrente anno scolastico, i docenti di scuola primaria sprovvisti del titolo di insegnamento della lingua inglese potranno svolgere come parte della formazione in ingresso il percorso metodologico in e-learning (20 ore in presenza e 20 ore a distanza).
       Permangono in vigore le indicazioni di chiarimento emanate con la
    nota prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008. In particolare:




    1. il periodo di servizio prestato come supplente nell’anno scolastico in corso (anno di retrodatazione giuridica) è valido ai fini della prova, purché svolto per non meno di 180 giorni nello stesso insegnamento o classe di concorso (o nell’insegnamento di materie affini);


    2. le attività di formazione in ingresso possono essere svolte nel corso dello stesso anno scolastico. Ciò è consentito anche alle “lavoratrici-madri”, pur se assenti dal servizio;


    3. il personale neo assunto a tempo indeterminato – che sceglie di fruire dell’art. 36 del CCNL – è tenuto a superare il periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso di titolarità. Ciò in quanto a tale personale durante il periodo di supplenza svolto si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato;


    4. le attività di formazione in ingresso sono effettuate una sola volta nel corso della carriera. Dette attività, pertanto, non devono essere ripetute dal personale docente già a tempo indeterminato e assunto in altro ruolo.

     



    Snadir  – Professione i.r. – martedì 24 febbraio 2009

  • IL 15 MARZO 2009 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME

     IL 15 MARZO 2009 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME

    (dall’art. 7 – comma 2 –  della O.M. n.55 del 13.2.1998)

     

    Scade il 15 marzo 2009 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2009/2010, che interessa anche i docenti di religione immessi in ruolo.

    L’istanza va presentata, tramite il dirigente scolastico, all’USP della provincia in cui si trova la sede di titolarità.

    I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

    Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda ( art. 1 del D.lvo del 24.7.2003  e comma 7 art. 39 del CCNL 29.11.2007).

    La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali.

    Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

    Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  CCNL 29.11.2007).

    Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.

    I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno.

    La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno.

    Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.

    Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.

    Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.

    Ovviamente rimane la possibilità per tutti i docenti  che eventualmente saranno assunti dal 1° settembre 2009 di richiedere il part time all’atto della nomina in ruolo.

    La Redazione

    Riferimenti normativi:

    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge 23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662 CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100; art. 36 CCNL del 24.7.2003; art. 39 CCNL del 29.11.2007.

    Snadir – Professione i.r. – lunedì 23 febbraio 2009