Categoria: Personale della scuola

  • Firmata l’Ipotesi di CCNI sulle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica

    Firmata l’Ipotesi di CCNI sulle aree a rischio,  a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica

    E’ stata sottoscritta stamattina (16 marzo 2010) l’Ipotesi di CCNI sui criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2009/2010.
    Come già precedentemente comunicato, l’Ipotesi di CCNI è stata sottoscritta, utilizzando i criteri stabiliti nel precedente contratto per l’a.s. 2008/2009, al fine di assicurare in tempi brevi alle istituzioni scolastiche la tempestiva erogazione dei fondi per l’anno scolastico 2009/2010, consentendo così alle scuole interessate di assicurare la continuità dei progetti già avviati.
    E’ bene tener presente che la firma della presenta Ipotesi di CCNI è soltanto il primo atto della procedura. Seguirà successivamente la certificazione del Dipartimento della Ragioneria di Stato e Dipartimento della Funzione Pubblica.  Soltanto dopo la predetta certificazione sarà possibile firmare il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e così mettere le istituzioni scolastiche nelle condizioni di un effettivo utilizzo delle somme loro destinate.
    Sarebbe opportuno, pertanto, che gli Uffici Scolastici Regionali avviassero la contrattazione regionale integrativa con le Organizzazioni sindacali, tenendo conto della dotazione economica loro assegnata, per predisporre la ripartizione dei fondi alle scuole interessate secondo i progetti già presentate dalle stesse.
    In questo modo sarà possibile, dopo la firma del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle aree a rischio e contro la dispersione scolastica, sottoscrivere i contratti regionali integrativi e così permettere al Miur di dare corso immediatamente all’utilizzo dei fondi, che ammontano anche per l’anno scolastico 2009/2010 a 53.195.06 euro.

    La Delegazione
     

    Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (sottoscritto il 16 marzo 2010) sulle aree a rischio e contro la dispersione scolastica per l’a.s. 2009/2010

    Snadir – Professione i.r. – 16 marzo 2010

  • Al Miur avvio della contrattazione sulle aree a rischio, a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica

    Al Miur avvio della contrattazione sulle aree a rischio, a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica

    Si è svolto stamattina (9 marzo 2010) l’incontro tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali per avviare la contrattazione ai sensi dell’art. 9 del CCNL  per le attività progettuali relative alle aree a rischio e a forte processo immigratorio per l’anno scolastico 2009/2010.
    L’amministrazione ha presentato l’esito del monitoraggio delle attività progettuali relative all’a.s. 2008/2009.  L’analisi dei dati ha permesso di evidenziare alcune criticità: i tempi di erogazione dei finanziamenti vengono effettuati  in notevole ritardo rispetto alla progettazione e alla realizzazione dei progetti; i finanziamenti risultano inferiori rispetto al bisogno formativo espresso;  la necessità di prevedere una programmazione e realizzazione pluriennale dei progetti;  i progetti sono presentati da un esiguo numero di istituti d’istruzione di secondo grado.
    Le organizzazioni sindacali hanno condiviso la necessità di assicurare alle istituzioni scolastiche la tempestiva erogazione dei fondi per l’a.s. 2009/2010. A tal fine è stata chiesta all’Amministrazione di far pervenire in tempi brevi una bozza di contratto affinché, dopo un ulteriore confronto tra le parti, si possa procedere alla firma dello stesso. Inoltre è stata condiviso l’impegno di rivedere i criteri di ripartizione dei fondi.
    La Federazione Gilda-Unams ha inoltre fatto presente la necessità di assicurare una maggiore destinazione dei fondi per le aree a rischio e per la dispersione scolastica. Tenendo conto poi della forte incidenza del processo immigratorio in alcune Regioni, sarebbe opportuno che tale impegno finanziario non fosse esclusivamente lasciato alle economie dell’amministrazione scolastica.
    Il prossimo incontro si terrà martedì 16 marzo p.v.

    Snadir – Professione i.r. – 9 marzo 2010

  • Concorso per dirigenti scolastici: anche per i docenti di religione con laurea civile o titolo equiparato si prospetta la partecipazione

    Concorso per dirigenti scolastici: anche per  i docenti di religione con laurea civile o titolo equiparato si prospetta la partecipazione

    Dovrebbe essere imminente la pubblicazione del bando di concorso per dirigenti scolastici per effetto delle disposizioni previste dal nuovo "Regolamento in materia di disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici" (art. 1 comma 618 della legge 27 dicembre 2006 n° 296).
    Ma i docenti di religione potranno partecipare alle prossime prove?
    La normativa afferma che alla selezione potrà partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, che vanti un servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di almeno 5 anni in qualsiasi ordine di scuola e che sia in possesso di una laurea civile o di un titolo equiparato.
    A nostro avviso tutti i docenti di religione che al momento dell’uscita del bando saranno in servizio da almeno 5 anni ed in possesso di laurea civile (anche conseguita in base al precedente ordinamento) o di titolo equipollente (licenza in teologia) potranno partecipare alle prove che prevedono una preselezione di carattere culturale e professionale, due prove scritte  ed una orale  (tutte le prove saranno seguite da un tirocinio di formazione della durata di tre o quattro mesi).
    Per favorire una più ampia partecipazione al predetto concorso dei docenti di religione interessati lo Snadir ha già presentato al Miur una richiesta di chiarimento sull’utilizzo degli altri titoli ecclesiastici ai fini dell’accesso alle selezioni.

    Snadir – Professione i.r. – 5 marzo 2010

  • Informativa al Miur sul regolamento per il riordino e il funzionamento dell’ANSAS

    Informativa al Miur sul regolamento per il riordino e il funzionamento dell’ANSAS

    Si è svolta ieri pomeriggio (01/12/2009) l’incontro tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali sull’informativa riguardante la bozza di Regolamento ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica).
    Il regolamento, che prevede il riordino e il funzionamento dell’Ansas, è stato predisposto per evitare la soppressione dell’Agenzia (31 dicembre 2009) e per favorire – aspettando tempi migliori – il passaggio da agenzia a ente di ricerca.
    In sintesi questi gli elementi sostanziali del regolamento proposto:
    1) L’Ansas, che è stata istituita con legge finanziaria 2007 – n.296/2006, ha sede in Firenze e si articola a livello periferico in nuclei territoriali (ex IRRE) allocati presso gli uffici scolastici regionali.
    2) L’Agenzia ha funzioni di (l’art.2 del regolamento riporta le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 – n.296/2006):
    a. Ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
    b. formazione e aggiornamento del personale della scuola;
    c. attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
    d. partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
    e. collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
    f. collaborazione con le regioni e gli enti locali.
    Inoltre, l’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE).
    3) Gli organi che guideranno per un triennio l’Ansas saranno: il Direttore Generale, il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.
    4)  L’Agenzia si dovrà dotare di due regolamenti: uno per l’organizzazione e il funzionamento e l’altro per l’amministrazione, finanza e la contabilità.
    5)  Quattro i settori che cureranno l’attività dell’Ansas: uno avrà l’incarico di coordinare i servizi amministrativi, mentre gli altri tre avranno compiti di ricerca e di studio.
    6) La dotazione organica è prevista in 308 unità di personale.
    7) La copertura dell’organico sarà effettuata mediante apposita selezione per titoli e colloquio del personale in servizio anche a titolo precario; successivamente gli eventuali posti rimasti vacanti saranno coperti dal personale assunto tramite la mobilità oppure concorso.
    8) Nella fase transitoria è stato previsto (emendamento alla finanziaria oppure al decreto mille proroghe) che il personale attualmente in servizio presso l’Agenzia venga confermato fino all’espletamento della procedura di reclutamento di cui sopra.

    La Federazione Gilda-Unams ha segnalato il grave ritardo nel chiudere la vicenda del regolamento di attuazione delle legge  finanziaria 2007 – n.296/2006, e quella del personale dell’ex Indire e degli Irre. Ha espresso parere favorevole per la presentazione dell’emendamento per la conferma del personale attualmente in servizio fino  all’espletamento della procedura di selezione di cui  all’art.11 del regolamento.
    Ha evidenziato che, nell’attuale situazione in cui l’Ansas non è stato ancora trasformato in ente, sarebbe stato utile che le decisioni di esclusiva competenza del direttore sarebbero state condivise con il consiglio direttivo.
    Ha, infine, condiviso la necessità di riformulare – nell’attesa della definizione dei nuovi comparti di contrattazione – la dicitura relativa alle qualifiche da inserire nell’organico dell’ANSAS al fine di comprendere il personale docente.

    Snadir – Professione i.r. – 2 dicembre 2009

  • IN PERICOLO LA GRATUITA’ DEI LIBRI DELLA SCUOLA PRIMARIA

    IN PERICOLO  LA GRATUITA’ DEI LIBRI DELLA SCUOLA PRIMARIA

     

    Pare proprio che saranno le famiglie a dover pagare i libri di testo per i figli che frequentano la scuola primaria; il precedente finanziamento è infatti abbondantemente scaduto: ma la cosa più grave è che dei 103 milioni di euro erogati dal Ministero ai Comuni per tale copertura, nella finanziaria 2010 non c’è più traccia.
    Occorre ricordare che – per i bambini dai 6 agli 11 anni – il costo dei libri è stato stabilito dal Ministero in  17 euro per le classi prima e seconda e 24 euro per le classi terza, quarta e quinta; poiché un libro, per essere adottabile, deve rientrare in questi parametri, fino ad ora gli editori si sono adeguati, ma non ci vuole molto a capire che- sparito il finanziamento e non venendo quindi  rimborsato il costo dei libri  – si sentiranno liberi anche  di aumentare i prezzi.
    Tutto ciò contrasta innanzitutto con il diritto all’istruzione sancito dalla Costituzione: non ci vuole molto a capire che, in un periodo di forti ristrettezze economiche, molte famiglie potrebbero decidere di tirare avanti facendo a meno proprio dell’istruzione per i propri figli; il contrasto è evidente anche con quanto stabilito dal decreto legislativo 297/94, art. 156, comma 1, ancora in vigore, che dispone la gratuità dei libri della scuola primaria e pone le spese a carico dei Comuni: ma i Comuni, notoriamente in difficoltà economiche, accetteranno di accollarsi queste nuove spese senza l’aiuto dello Stato?
    Diventa così prioritario ripristinare gli stanziamenti in questione: in primo luogo perché non è accettabile che un Paese civile tartassi sempre il settore dell’istruzione, basilare per la formazione dei futuri cittadini; poi perché, se i soldi non salteranno fuori, il prossimo anno scolastico le famiglie si troveranno ad affrontare un grosso problema. E, francamente, di problemi ne hanno già abbastanza.

    Snadir – Professione i.r. – 27 novembre 2009

  • PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO…(anno solare 2010)

     

    PER  AVVALERSI  DEL  DIRITTO   ALLO   STUDIO…


     


    Entro il 16 novembre (essendo quest’anno il 15 domenica la scadenza è postcipata al giorno successivo) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2010.


    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico


    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.


    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.


    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.


    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.

    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.


    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .

    Anche gli idr in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.   Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;”


    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno, pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.

    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.


    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).


    E’  anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni migliorative (vedi Lazio e Sicilia) e , quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.


                                                               Redazione



    Snadir – Professione i.r. – martedì 20 ottobre 2009

  • DECRETO BRUNETTA: SULLA PRIVATIZZAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO INDIETRO TUTTA. Il 25% dei dipendenti sarà classificato per legge NON meritevole

    DECRETO BRUNETTA: SULLA PRIVATIZZAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO INDIETRO TUTTA
    Il 25% dei dipendenti sarà classificato  per legge NON meritevole


       Il consiglio dei ministri ha approvato nella mattinata del 9 ottobre il decreto legislativo che riforma il rapporto di lavoro nel pubblico impiego.
       La parte più importante del decreto Brunetta è al Titolo IV, dove sono scritte norme imperative che cambiano radicalmente le regole in materia di lavoro pubblico.
       Dalla fine degli anni ’90 i Governi che si sono succeduti alla guida del paese hanno progressivamente consentito che il lavoro dei pubblici dipendenti venisse privatizzato e regolato solo dal sistema della contrattazione. Il Decreto Legislativo 165 del 2001 aveva sancito definitivamente il processo.
       Il ruolo del sindacato è diventato in questi anni sempre più determinante e il sistema dei Contratti ha potuto anche derogare dalle leggi del Parlamento, se non addirittura rendere inefficaci quelle in contrasto con le scelte contrattuali.
       Il vantaggio del sistema privatistico è nella sua estrema flessibilità sia rispetto ai tempi di approvazione, applicazione e modifica, sia nella possibilità di adattare le regole alle singole specificità lavorative.
       Sul piano della legittimità democratica quel sistema ha mostrato certamente forti limiti.
       Ora si cambia: il Governo ristabilisce il primato della Legge su quello dei Contratti individuando una serie di materie, prima contrattualizzate, che torneranno ad essere regolate per legge.
       I Contratti dovranno restare all’ interno delle leggi e delle regole dello Stato e potranno “derogare” solo se esplicitamente autorizzati.
       Il Decreto ottiene l’ effetto voluto di ridurre in modo determinante il ruolo del sindacato nelle scelte e nelle decisioni.
       Gli altri elementi portanti di questo Decreto legislativo sono quelli sulla misurazione del merito dei dipendenti pubblici con l’ inserimento in improbabili e rigide fasce di merito e il rafforzamento del ruolo dei dirigenti a cui sono assegnati forti responsabilità in ordine ai risultati.
       Da questo sistema sono fuori i docenti della scuola delle accademie e conservatori , i tecnologi e i ricercatori: a loro  penserà il ministro Gelmini.
       “Questo decreto – afferma il Segretario Nazionale dello Snadir Prof. Orazio Ruscica –  ritiene che un 25 % di lavoratori debba essere classificato per legge non meritevole, nel senso che eventuali premi ed incentivi non potranno superare il 25%; creare fin da principio delle barriere ritenendo che oltre una determinata percentuale non esistano persone impegnate e meritevoli  non aiuterà certo i dipendenti a lavorare meglio. Basta questo per  avere la misura di  un provvedimento che appare tutto fuorché aderente al mondo del lavoro.”


     



    Snadir – Profesione i.r. – lunedì 12 ottobre 2009

  • Provvedimenti del Miur in favore del personale della scuola dell’Abruzzo

    Provvedimenti del Miur in favore del personale della scuola dell’Abruzzo


     


       Il Ministero dell’Istruzione ha fatto sapere – con la nota prot. 6595 dell’11 maggio 2009 –  di avere assunto dei “provvedimenti” di natura amministrativa in favore del personale della scuola coinvolto negli eventi sismici che hanno interessato i comuni dell’Abruzzo: si tratta della possibilità, per i docenti neo-assunti e i DSGA di potere effettuare l’anno di prova tutto o in parte nel prossimo anno scolastico, fermo restando che ogni decorrenza si riferisce a quella della data di nomina; per i restanti profili del personale ATA si applicherà la norma in base alla quale, decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
       Infine, sono rinviati al 31 maggio i termini per la presentazione delle domande del personale ATA per l’attribuzione della seconda posizione economica.
       A ben guardare, poca cosa in confronto a quanto il ministro Gelmini avrebbe potuto realmente fare per il personale scolastico abruzzese; ma quel che è peggio, è che il ministro sta proseguendo anche in Abruzzo  con la politica dei tagli, nonostante si fosse impegnata ad un congelamento degli organici. In sostanza, ci sono tanti  docenti abruzzesi che stanno perdendo il posto e presto  saranno trasferiti d’ufficio, ma, di questo, non sono nemmeno stati avvisati, in quanto sfollati. Come dire, oltre al danno, la beffa.


     



    Snadir – Professione ir – martedì 12 maggio 2009

  • Provvedimenti urgenti riguardanti le zone terremotate dell’Abruzzo

    Provvedimenti urgenti riguardanti le zone terremotate dell’Abruzzo


       Si è svolta ieri pomeriggio (20 aprile 2009) presso il Ministero dell’Istruzione, una riunione tra i rappresentanti dell’Amministrazione centrale e le Organizzazioni Sindacali per affrontare le problematiche relative alla situazione che si è venuta a creare per il  personale della scuola dopo il sisma che ha coinvolto la Provincia dell’Aquila.
       Durante l’incontro l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali si sono trovate concordi nel ritenere prioritaria la necessità di tutelare le esigenze del personale della scuola residente nelle zone colpite dal sisma che in questo momento sta affrontando serie difficoltà nella vita di tutti i giorni.
       Per tale motivo il MIUR ha emanato una serie di Decreti Ministeriali (DM prot. Gab/3542/GM del 15 aprile 2009; DM prot.Gab/3543/GM del 15 aprile 2009; DM prot. AOODPIT/1008 del 17 aprile 2009)  in cui si ribadisce che l’intero personale della scuola residente nei comuni colpiti dal sisma, allorché sia temporaneamente alloggiato in strutture provvisorie ovvero sia dimorante in località diversa da quella abituale, possa assumere servizio non necessariamente nella scuola di titolarità ma anche in quella più vicina alla propria attuale dimora.
       Riguardo al DM 3542 la delegazione della Federazione Gilda-Unams ha fatto presente che  agli artt. 2 e 3 pone un’ingiustificata differenza di trattamento tra il personale della scuola che dimora nelle zone colpite dal sisma.
       Infatti, mentre il presupposto per l’applicazione dell’art. 2 è la circostanza che il  personale della scuola, pur dimorando nelle zone sinistrate, abbia la sede di servizio dichiarata inagibile, l’art. 3 pone come condizione per la sua applicazione solo che detto personale dimori, a causa del sisma, in altra provincia della regione Abruzzo.
       Ne consegue che il personale che, ad oggi, risiede in una tenda nel comune di L’Aquila e  abbia come sede di servizio un comune della provincia (ad esempio Avezzano) dove le lezioni sono regolarmente iniziate, è costretto a riprendere servizio tra mille disagi perché a tali persone non è applicabile né il contenuto dell’art. 2 (la scuola di servizio,in altro comune, è agibile) né l’art. 3 (non dimora in altra provincia ma a L’Aquila).
       Il Decreto del 17 aprile – ha fatto precisato la nostra delegazione – pur avendo apportato un’importante aggiunta all’art. 3 dove prevede che il personale della scuola residente nel comune di L’Aquila e titolare in scuola ubicata in altra Regione è tenuto ad assumere servizio nell’istituzione scolastica più vicino alla sua attuale dimora,  non risolve il problema segnalato.
    Sul Decreto 3543 è stato chiesto di  precisare, in modo netto e perentorio, che gli alunni frequentanti scuole colpite dal sisma temporaneamente inagibili, possano frequentare le lezioni in altri Istituti scolastici ma che tali alunni dovranno essere scrutinati dalle loro scuole ovvero dove erano iscritti alla data del 4 aprile 2009.
    Sulle questioni sopra riportate l’Amministrazione si è impegnata a produrre adeguati chiarimenti.
       La delegazione della Federazione Gilda-Unams, inoltre, preso atto che con la totale chiusura di tutti i plessi scolastici del comune di L’Aquila è di fatto impossibile per gli Istituti svolgere le operazioni preliminari inerenti la determinazione degli organici, ha insistito presso l’Amministrazione nella richiesta di congelare l’attuale organico e, dunque, di confermare per il prossimo anno l’organico di diritto dell’attuale anno scolastico.
       E’ stato inoltre fatto notare che per evidenti ragioni di interconnessione con gli organici, non sarà possibile dar luogo al provvedimento di dimensionamento della rete scolastica regionale.
       Inoltre è stato chiesto al MIUR un provvedimento che proroghi in modo automatico al termine dell’anno scolastico tutte le nomine a tempo determinato che i docenti precari avevano in corso alla data del sisma.
    E’ stata ribadita la richiesta, già fatta unitariamente dalle organizzazioni sindacali di rendere disponibili ulteriori quote aggiuntive di permessi sia per il personale residente nelle zone colpite dal sisma oppure interessato ad eventuali iniziati di volontariato.
       Infine è stata avanzata l’istanza di concedere una proroga per la presentazione delle domande per il rinnovo delle graduatorie ad esaurimento, di assicurare la revoca volontaria e la rinuncia per motivi straordinari al personale che ha presentato domanda di mobilità, di prevedere nel contratto sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie norme straordinarie che permettano al personale di lasciare con maggiore facilità le zone sismiche o che voglia ritornare nelle predette zone.
       L’Amministrazione si è riservata di fornire precise risposte alle richieste ricevute, anche nella considerazione che sarà necessario acquisire il parere vincolante del Ministero dell’Economia per il congelamento dell’attuale organico.


    La Delegazione


     



    Snadir – Professione i.r. – martedì 21 aprile 2009