Categoria: Personale della scuola

  • AUTORIZZATO IL BANDO DI CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

    AUTORIZZATO IL BANDO DI CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

     

       Sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica è stato pubblicato il Dpcm del 21 aprile 2011 in materia di “autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, per complessive n. 2.836 unità, in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”. Dei posti indicati, 2.386 riguardano il concorso per dirigente scolastico. La pubblicazione del bando è prevista per il prossimo mese di giugno.
       Il requisito per accedere, oltre al titolo universitario, è quello di almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo (DPR 140/2008), ma già si prospetta qualche proposta affinché sia consentito l’accesso anche ai precari che abbiano maturato tale periodo di servizio (e oltre) attraverso incarichi e supplenze annuali. Tenuto conto che si è aperta una “stagione” con la quale i precari stanno cercando di ottenere dai Tribunali tutta una serie di diritti che sono loro attualmente negati, non è improbabile che anche su questo fronte ci si avvii all’apertura di un contenzioso.
       I docenti di religione di ruolo potranno partecipare al predetto concorso per dirigenti se, oltre al servizio di ruolo richiesto, risulteranno in possesso del titolo di licenza o di dottorato, in quanto ai sensi del DPR 2 febbraio 1994, n. 175 sono riconosciuti come laurea.
       La possibilità di partecipare al predetto concorso con il possesso del Magistero in scienze religiose è piuttosto improbabile in quanto il Miur – nonostante lo Snadir si sia impegnato per il riconoscimento del suddetto titolo –  ha già fatto sapere per via informale che non potrà essere utilizzato anche perché  il Magistero   in scienze religiose (nonché il Baccalaureato) è riconosciuto quale Diploma universitario (Tar Catania .- sentenze 698/1997 e 2332/2011 e dal Tar Campania – sentenza 783/2007) ma non quale  Diploma di laurea.

    Benito Ferrini

    Snadir – Professione i.r. – lunedì 30 maggio 2011

  • Graduatorie ad esaurimento 2011-2013 per insegnamenti DIVERSI dalla religione: emanato il decreto ministeriale

    Graduatorie ad esaurimento 2011-2014 per insegnamenti DIVERSI dalla religione: emanato il decreto ministeriale
     


       Emanato il D.M 44 del 12 maggio 2011 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014 (D.M. n.47 del 26 maggio 2011). Le domande di aggiornamento/permanenza o trasferimento da una provincia ad un’altra devono essere presentate entro il termine perentorio del 20° giorno a decorrere dal 12 maggio 2011, data di pubblicazione del Decreto nei siti internet (
    www.istruzione.it) e intranet del MIUR, pertanto entro il 1° giugno 2011.
       I docenti già inseriti in graduatoria ad esaurimento devono presentare domanda

    1. per PERMANERE in graduatoria (pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento);
    2. per aggiornare la propria posizione in una sola Provincia di precedente inserimento con i nuovi titoli conseguiti successivamente all’11 maggio 2009 (ovviamente è possibile aggiungere anche i titoli non dichiarati entro l’11 maggio 2009), e con  i servizi svolti successivamente all’11 maggio 2009. I servizi valutabili sono quelli riconducibili a posti o classi di concorso per i quali sono state costituite le graduatorie ad esaurimento;
    3. per trasferirsi dall’attuale provincia ad un’altra; ai sensi della sentenza n. 41/2011 Corte Costituzionale gli interessati saranno collocati “a pettine”, cioè saranno inseriti “nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta”;
    4. per confermare l’iscrizione con riserva o per indicare  lo scioglimento della riserva (pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento).
         

        Ai docenti già appartenenti alle graduatorie ad esaurimento di  prima fascia di due province è consentito mantenere l’inserimento nelle medesime graduatorie di entrambe le province. Possono trasferirsi da una o da entrambe province. I modelli dovranno essere inviati ad entrambe le province di appartenenza.
        Un successivo provvedimento del MIUR permetterà agli interessati di scegliere on-line le sedi, ai fini dell’aggiornamento anche delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia.
        Le domande vanno inviate, a mezzo raccomandata a.r. (farà fede la data del timbro postale) o consegnate a mano – entro il 1° giugno 2011 – all’USP della provincia dove si intende rimanere oppure di quella dove ci si vuole trasferire.
        

    Snadir – Professione i.r. – 25 maggio 2011

  • Formazione iniziale docenti, pubblicato il decreto. Dal 15 gennaio 2011 in vigore il nuovo modello formativo

    Formazione iniziale docenti, pubblicato il decreto
    Dal  15 gennaio 2011 in vigore il nuovo modello formativo

    Il 31 gennaio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 24 – Supplemento Ordinario n.23, il Decreto 10 settembre 2010, n. 249 – Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita´ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell´infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell´articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014).
    Ora il decreto è legge dello Stato.
    Trascorso il periodo di vacatio legis sarà vigente a decorrere dal 15 febbraio 2011.

    La Redazione

    Snadir – Professione i.r. – 1 febbraio 2011

  • La riduzione oraria per motivi di forza maggiore non va recuperata

    La riduzione oraria per motivi di forza maggiore non va recuperata


    Il tribunale di Saluzzo ha dichiarato illegittima la delibera del Consiglio di Istituto di una scuola secondaria superiore di Saluzzo, che aveva imposto ai docenti di recuperare le frazioni orarie dovute alla riduzione dell’ora di lezione “a causa dell’incompatibilità dell’orario dei mezzi di trasporto utilizzati dagli alunni, prevalentemente pendolari” ed ha condannato l’Istituto “ a retribuire i ricorrenti per le ore lavorate in più, laddove effettivamente prestate”.
    In particolare il giudice di Saluzzo ha confermato la validità dell’art. 28 del CCNL 2006/2009 e delle circolari ministeriali n. 243 del 22.09.1979 e n. 192 del 03.07.1980. Pertanto solo nel caso in cui la riduzione oraria discenda da esigenze didattiche (comma 7 dell’art. 28 CCNL 2006/2009), sussiste l’obbligo di recuperare le frazioni orarie. Invece, qualora la riduzione sia determinata per cause di forza maggiore e , quindi, da motivi estranei alla didattica, le frazioni orarie non vanno recuperate.
    Nel primo caso la delibera è assunta dal Collegio dei docenti; nel secondo caso dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.

    Tribunale di Saluzzo – Sentenza n.126 del 26 ottobre 2010. Riduzione ore di lezione a 50 minuti per pendolarismo

    ART.28 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO, commi 6-7-8

    6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
    7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
    8. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
     
    Snadir – Professione i.r. – 8 gennaio 2011

  • Sanzioni disciplinari, ecco la circolare ministeriale. Reintrodotta la sospensione cautelare. Confermata la nostra netta contrarietà

    Sanzioni disciplinari, ecco la circolare ministeriale

    Reintrodotta la sospensione cautelare. Confermata la nostra netta contrarietà


    Come previsto, è stata emanata in data odierna la circolare  ministeriale n. 88 recante "Indicazioni e istruzioni per l´applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"

    Alla circolare sono allegati:

    Tabella 1 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009.

    Tabella 2 – Personale A.T.A.: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare.

    Tabella 3 – Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare.

    Tabella 4 – Dirigenti scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare.

    Nel testo si rinvengono alcuni passaggi che sono frutto di nostre richieste: l´obbligo di motivazione e il rinvio al principio della libertà di insegnamento.

    Resta invece ferma la nostra netta contrarietà rispetto alla tesi avanzata dall´amministrazione secondo la quale sarebbe comunque sopravvissuta la possibilità di disporre la sospensione cautelare.

    Come annunciato, per tutelare i docenti la FGU/SNADIR non risparmierà alcun mezzo legale.

    Snadir – Professione i.r. – 10 novembre 2010

  • Sanzioni disciplinari, lunedì la circolare. E´ prevista per lunedì prossimo la pubblicazione della circolare sulle sanzioni disciplinari dei docenti e del personale Ata.

    Sanzioni disciplinari, lunedì la circolare
    E´ prevista per lunedì prossimo la pubblicazione della circolare sulle sanzioni disciplinari dei docenti e del personale Ata.


    Il testo del provvedimento accoglierà una richiesta avanzata dalla FGU/Snadir, perché espliciterà l´obbligo, per i dirigenti scolastici, di motivare debitamente le sanzioni. Ciò per impedire interventi sanzionatori non adeguatamente ponderati e per consentire ai destinatari delle sanzioni di difendersi adeguatamente, fondando le eventuali azioni legali sulla piena conoscenza del percorso argomentativo adottato dall´amministrazione per la decisione.
    La nostra delegazione, inoltre, ha chiesto e ottenuto, insieme agli altri sindacati, che nella circolare venisse ricordato ai dirigenti scolastici che in nessun caso è possibile sindacare il comportamento dei docenti nell´esercizio della libertà di insegnamento garantita dall´art. 33 della Costituzione.
    La circolare, però, reintrodurrà attraverso un intervento interpretativo la sospensione cautelare che, per contro, è stata espressamente abrogata dal legislatore. La FGU ha rappresentato all´amministrazione la propria netta contrarietà, evidenziando che la reintroduzione di questo istituto collide apertamente con lo spirito del decreto 150/2009, che ne ha disposto la cancellazione.
    La delegazione della FGU/Snadir, inoltre, ha messo in guardia l´amministrazione dai rischi di responsabilità penali che potrebbero insorgere a carico dei dirigenti scolastici, qualora dovessero infliggere sanzioni ingiuste. In particolare per quanto riguarda i docenti, per i quali la disciplina sanzionatoria è ancora interamente regolata dalla legge. Una eventuale violazione delle disposizioni disciplinari, unita a un comportamento intenzionale del dirigente scolastico, qualora dovesse causare un danno ingiusto nei confronti di un docente, potrebbe integrare, infatti, l’abuso d´ufficio.
    L´amministrazione ha ritenuto di non inserire alcun riferimento a tale rischio. In ogni caso, i docenti che dovessero essere fatti oggetto di sanzioni ingiuste potranno rivolgersi presso le nostre sedi provinciali, dove sarà loro offerta la necessaria tutela legale, sia in sede civile che in sede e penale.
    La cancellazione dei rimedi amministrativi per impugnare le sanzioni, infatti, determinerà, per forza di cose, la necessità di utilizzare gli altri rimedi offerti dall´ordinamento che sono costituiti, in presenza dei relativi presupposti, dall´azione penale e dall´impugnazione della sanzione davanti al giudice del lavoro.

    • DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effi cienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

    Snadir – Professione i.r. – 5 novembre 2010

  • Firmato il CCNI per le scuole a rischio e a forte processo immigratorio – a.s. 2010/2011

    Firmato il CCNI per le scuole a rischio e a forte processo immigratorio –  a.s. 2010/2011

    Oggi, 22 giugno 2010, è stata firmata l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la ripartizione delle risorse relative alle attività progettuali per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2010/2011.
    Si è concordato di ripartire le risorse economiche – ammontante a 53.195.060 euro – secondo i criteri già utilizzati negli anni scolastici precedenti.
    La firma della predetta Ipotesi di CCNI permetterà alle scuole interessate di vedersi assegnati  – entro il 30 settembre 2010 – i fondi in tempo utile per l’avvio della programmazione educativa relativa all’anno scolastico 2010/2011.
    L’amministrazione comunicherà ad ogni Ufficio scolastico regionale l’importo della somma assegnata, in modo da avviare prontamente la contrattazione integrativa regionale, che dovrà essere conclusa entro il 30 luglio 2010.
    Successivamente ogni Ufficio scolastico regionale invierà – entro il 15 settembre 2010 – i singoli progetti approvati con l’indicazione dell’importo assegnato alle scuole interessate.


    Snadir – Professione i.r. – 22 giugno 2010

  • Sottoscritta la Preintesa per l’attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2010/2011

    Sottoscritta la Preintesa per  l’attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2010/2011


    E’ stata sottoscritta nel pomeriggio di oggi (17 giugno 2010) la Preintesa per la ripartizione delle risorse relative alle attività progettuali per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2010/2011.
    Durante l’incontro l’Amministrazione ha sottoposto alle organizzazioni sindacali un’ipotesi di ripartizione delle risorse economiche per il nuovo anno scolastico. Tale ipotesi è stata ritenuta da tutte le organizzazioni sindacali insoddisfacente e fortemente incapace ad assicurare alle regioni con altissimi abbandoni, ripetenze e interruzioni formali della frequenza scolastica, una adeguata copertura economica per incentivare la progettazione di interventi per le aree a rischio e contro la dispersione scolastica.
    Le organizzazioni sindacali, tenendo presente che il fondo è stato istituito per incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno dei progetti per quelle aree caratterizzate da una dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, hanno espresso la necessità che la ripartizione dei fondi a livello regionale avvenisse nella stessa misura degli importi assegnati lo scorso anno scolastico 2009/2010.
    L’Amministrazione e le organizzazioni sindacali hanno convenuto che, data l’urgenza di assegnare in tempo utile alle scuole le risorse necessarie per l’avvio dei progetti e data la necessità di ripensare a nuovi criteri di ripartizione dei fondi, di assegnare  il fondo – pari a 53.195.060,00 euro per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica –  alle Regioni secondo la ripartizione già prevista nello scorso anno scolastico.
    Entro il 24 giugno, dopo la firma dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, l’amministrazione comunicherà agli  uffici scolastici regionali l’importo assegnato. Entro il 30 luglio 2010 le organizzazioni sindacali e gli uffici scolastici regionali dovranno stipulare, tenendo conto della dotazione economica loro assegnata, i contratti integrativi regionali. Gli uffici scolastici regionali trasmetteranno entro il 15 settembre 2010 i progetti finanziati con l’indicazione dell’importo e dell’istituzione scolastica beneficiaria. Entro il 30 settembre 2010 l’Amministrazione comunicherà ad ogni istituzione scolastica la risorsa assegnata.
    Il 22 giugno prossimo è prevista la firma dell’Ipotesi di CCNI sui criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2010/2011.
      
     
    Snadir – Professione i.r. – 17 giugno 2010

  • Il Miur ha emanato le istruzioni operative per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica – a.s. 2009/2010

    Il Miur ha emanato le istruzioni operative per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica – a.s. 2009/2010

    Dopo la firma del contratto sulle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica, avvenuta  il 16 marzo scorso a seguito di incontri con le organizzazioni sindacali,  il MIUR ha  inviato ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali una Nota con la quale  impartisce istruzioni sulle Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio per l’a.s. 2009/2010.
    La Nota, che  ha recepito alcune delle osservazioni che la delegazione della Federazione Gilda-Unams aveva  a suo tempo  avanzato, invita le Direzioni regionali a procedere rapidamente all’avvio della contrattazione per la stipula dei contratti integrativi regionali con le OO.SS, nonché a  far pervenire al MIUR il relativo atto negoziale per l’acquisizione di ogni utile notizia a sostegno della sollecita attuazione dei progetti e per l’andamento dei connessi adempimenti di monitoraggio e valutazione finale.
     I progetti che le istituzioni scolastiche potranno presentare  dovranno avere, per essere finanziabili,  alcuni criteri e requisiti importanti, tra i quali l’inserimento nel POF, la centralità della persona ,  la personalizzazione dell’apprendimento, l’attenzione al  rischio-dispersione, il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche con attenzione ai genitori, in un’ottica di "alleanza educativa", l’utilizzo di una didattica coinvolgente e a carattere laboratoriale che favorisca il ruolo attivo dello studente, e un apprendimento per scoperta, affrontando problemi e compiti avvertiti dallo studente come significativi per il contesto in cui vive e per la propria storia personale.
    Le commissioni regionali competenti dovranno provvedere a selezionare e definire i progetti finanziabili, sulla base dei criteri  suddetti e in base alle risorse finanziarie disponibili territorialmente. L’elenco delle istituzioni  destinatarie del provvedimento di finanziamento dovrà essere inviato dagli Uffici scolastici regionali al MIUR entro il 30 maggio 2010.


    Snadir – Professione i.r. – 3 maggio 2010

  • Adozioni libri di testo per l’anno scolastico 2010/2011

    Adozioni libri di testo  per l’anno scolastico 2010/2011


    Uno degli adempimenti, di fine anno scolastico, cui tutti i docenti devono assolvere è quello della scelta dei libri di testo.
    Per l’anno scolastico. 2010/2011 il Miur ha confermato,  con la circolare n. 23 del 4 marzo 2010, le  disposizioni e i vincoli previsti dalla circolare n. 16 del 10 febbraio 2009  .
    I collegi dei docenti per l’adozione dovranno deliberare entro il 31 marzo per le classi dove sono presenti alunni con disabilità visiva; entro la seconda decade di aprile per la scuola secondaria di I grado ed entro la seconda decade di maggio per tutte la classi della scuola primaria e secondaria di II grado.
    Ricordiamo quali sono i vincoli previsti:
    1. la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l’adozione dei libri di testo;
    2. la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell’arco dei due periodi previsti, “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”. Tali esigenze riguardano esclusivamente la “modifica di ordinamenti scolastici ovvero la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet”, come previsto dall’articolo 1-ter della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134.
    3. la restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l’Editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista. L’impegno quinquennale per l’Editore riguarda i testi editi dopo l’entrata in vigore della legge n. 169/2008, a decorrere dall’anno di pubblicazione (copyright).
    4. la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotterà esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista.
    5. Il rispetto dei tetti di spesa individuati per le scuole secondarie di I e di II grado.
    Il “vincolo” di cui al punto 1 trova applicazione per le nuove adozioni e non per le conferme dei testi già in adozione.
    Pertanto nel caso in cui i docenti abbiano effettuato, per il corrente anno scolastico, nuove adozioni, non è consentito procedere, per il 2010/2011 alla scelta di nuovi testi scolastici, in quanto trova applicazione il vincolo quinquennale/sessennale, salvo quanto indicato nel punto 2. Qualora, invece, i docenti abbiano effettuato, sempre per il corrente anno, la conferma dei testi adottati nell’anno scolastico precedente, è possibile procedere ad una nuova adozione.
    La circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009 richiama i criteri e le modalità operative che presiedono a tale adempimento nella scuola secondaria. " Le adozioni dei libri di testo devono essere coerenti con gli obiettivi generali previsti dall’ordinamento e con le finalità educative del Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’istituzione scolastica in cui il docente presta servizio". Ricordando subito dopo che "le adozioni costituiscono, non a caso, nell’esercizio responsabile e consapevole dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, un momento molto importante che impegna sia la professionalità dei singoli insegnanti, sia il ruolo del consiglio di classe e del collegio dei docenti, sia l’azione di coordinamento del dirigente scolastico. Vanno anche considerate parte di una strategia di medio e lungo periodo, in relazione alle ripercussioni che le scelte producono negli anni.
     Le adozioni chiamano in causa per livelli diversi di responsabilità tra di loro collegati, il docente proponente e il consiglio di classe, il collegio dei docenti, il dirigente scolastico e il consiglio di istituto, nel contesto della piena collaborazione tra docenti, genitori e studenti".
    Il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, nonché  le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo è stato definito dal decreto ministeriale n. 41 dell’8 aprile 2009
    “I collegi dei docenti devono pertanto contenere il costo dell’intera dotazione libraria entro il previsto tetto di spesa. All’interno di una equilibrata programmazione didattica va attentamente valutata la distinzione tra testi obbligatori e testi consigliati considerando che, come è noto, soltanto i
    primi concorrono alla determinazione dei tetti di spesa. Per i testi consigliati si raccomanda un’adeguata valutazione sulla opportunità della scelta e dei conseguenti costi che possono gravare a carico delle famiglie; è da evitare in ogni modo di veicolare attraverso tali testi consigliati contenuti fondamentali che finiscono per rendere di fatto obbligato l’acquisto. In ogni caso, al fine di limitare l’onere di spesa per le famiglie, le istituzioni scolastiche avranno cura di dotare le biblioteche scolastiche dei testi consigliati adottati dal collegio dei docenti, mettendoli a disposizione degli alunni richiedenti” (C.M. n.16 del 10 febbraio2009).
     Per quanto riguarda la religione cattolica si ricorda  che in ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicemente consigliato. La C.M. n. 46 del 22 aprile 2005, la C.M. n.15 del 20 febbraio 2006 e la C.M. n.39 del 23 aprile 2007 prot.3966 hanno  indicato le novità che riguardano l’insegnamento della religione cattolica nella primaria e nella scuola secondaria di 1° grado. Nulla è, invece, cambiato circa la scelta dei testi scolastici per l’intero corso dell’istruzione secondaria di secondo grado cattolica.

    Antonino Abbate

    Circolare Ministeriale n. 23 MIURAOODGOS prot. n. 1636 del 4 marzo 2010. Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2010/2011

    Snadir – Professione i.r. – 16 marzo 2010