Categoria: Personale della scuola

  • Aree a rischio, sottoscritta l’Ipotesi di contratto nazionale integrativo per l’a.s. 2013/2014

    Aree a rischio, sottoscritta l’Ipotesi di contratto nazionale integrativo per l’a.s. 2013/2014

     
    E´ stata sottoscritta nella giornata di oggi, mercoledì 18 dicembre, l´Ipotesi di contratto nazionale integrativo sui criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l´a.s. 2013/2014.
    Sono stati riconfermati gli stessi parametri già utilizzati nell’a.s. 2011/2012 al fine di poter procedere ad una adeguata e coerente ripartizione delle risorse finanziarie a livello regionale della complessiva disponibilità economica di euro 29.730.000,00.
    Potranno essere adesso avviate le contrattazioni integrative regionali dimodoché possano essere assegnate alle scuole beneficiarie, previa approvazione dei progetti presentati, gli importi necessari per l’attuazione del progetto.




    Snadir – Professione i.r. – 18 dicembre 2013
  • Docenti inidonei: le disposizioni applicative in attesa delle del decreto interministeriale

     Docenti inidonei: le disposizioni applicative in attesa delle del decreto interministeriale

     
     
    Il Miur ha pubblicato la Nota prot.13000del 3 dicembre 2013 con la quale si trasmettono agli Uffici regionali le disposizioni sul personale docente permanentemente inidoneo, in attuazione del D.L. 104/2013 come modificato in sede di conversione in legge. Insieme alla circolare  viene trasmesso il Decreto Interministeriale che dovrà essere firmato anche dai Ministri della Funzione Pubblica e dell’Economia.
    La nota dispone che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato  successivamente al 1° gennaio   2014 permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, sia operata, anche in corso d´anno scolastico e su istanza di parte, l’assunzione  con la qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico; ciò in base alla procedura di cui all´articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
    In assenza di istanza o, nel caso di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico; la retribuzione prevede il mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
    Tuttavia, nelle more dell´applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell´anno scolastico 2015-2016, tale personale potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale ed docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute sottoscritto in data 25 giugno 2008, anche per  le  iniziative volte alla prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
    La norma dispone, inoltre, che il personale docente della scuola –  che alla data di entrata in vigore del decreto-legge  del 12  settembre 2013 n° 104  sia già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti –  entro il 20 dicembre 2013 venga sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti (non più appartenenti alle ASL, ma al Ministero dell’Economia e Finanze: lo rende noto la circolare n° 966 del MEF)  per una nuova valutazione dell’inidoneità. ( Ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato tornerà a svolgere la funzione di docente; se viceversa verrà confermata l´inidoneità, il suddetto personale potrà, su istanza di parte, transitare nei  profili professionali del ruolo A.T.A. di cui sopra ( in assenza di istanza o nell´ipotesi in cui l´istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, si  potrà presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale).
    Il suddetto personale può comunque chiedere  di non  essere sottoposto a nuova visita: in questo caso l’istanza per  transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dovrà essere inoltrata entro il 15 dicembre p.v. al competente Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, utilizzando il modello A allegato alla nota; in assenza di tale istanza o, nell´ipotesi in cui l´istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, i docenti interessati potranno  presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.
    Nelle more dell’applicazione di tale mobilità, il personale  di cui sopra  può invece presentare il modello B allegato alla nota per essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale ed docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute sottoscritto in data 25 giugno 2008, anche in iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, o per attività culturali e di supporto alla didattica.

     

    Snadir – Professione i.r. – 9 dicembre 2013

  • Sanzioni disciplinari, La FGU vince ancora! Il decreto Brunetta non si applica ai docenti: per gli insegnanti, i dirigenti scolastici non possono andare oltre la censura

    Sanzioni disciplinari, La FGU vince ancora! Il decreto Brunetta non si applica ai docenti: per gli insegnanti, i dirigenti scolastici non possono andare oltre la censura



    Le sanzioni disciplinari previste dal decreto Brunetta non si applicano ai docenti. E dunque, la sospensione dal servizio inflitta al docente dal dirigente scolastico è nulla per violazione del principio di legalità. Lo ha stabilito il Giudice del lavoro di Potenza con una sentenza depositata il 4 ottobre scorso (590/2013) accogliendo un ricorso patrocinato dalla FGU di Potenza. La pronuncia fa il paio con la sentenza del Tribunale di Torino (1434/2013) con la quale il giudice ha spiegato all’amministrazione che i dirigenti scolastici non hanno titolo ad irrogare ai docenti sanzioni disciplinari oltre la soglia della censura.
     
     
    Snadir/Fgu – Professione i.r. – 29 ototbre 2013
  • IL 1° SETTEMBRE 2013 NIENTE SCUOLA!

    IL 1° SETTEMBRE 2013 NIENTE SCUOLA!

     
    Anche quest’anno – così come  nel 1991, nel 1996 e nel 2002  – il primo giorno di scuola  cadrà di domenica. Si riproporrà  quindi da parte dei docenti di religione  assunti con decorrenza  giuridica 1° settembre l’annoso interrogativo:  a partire da quando sarà  remunerato se il primo giorno di scuola coincide con la domenica?
    A togliere d’impiccio tali insegnanti ha pensato il Ministero, che anche quest’anno, con Circolare n° 7494 del 19.07.2013 , ha precisato che  : 1) la decorrenza da assegnare ai contratti è comunque quella del 1° settembre; 2)  la coincidenza casuale della giornata domenicale con la data di inizio dell’anno scolastico, costituendo causa di forza maggiore che impedisce la materiale assunzione in servizio, non può incidere negativamente – secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico – nè sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, nè quindi sul diritto all’intera retribuzione mensile del personale in questione; tale personale (cioè quello assunto in servizio di ruolo, quello incaricato annuale o supplente annuale, la cui nomina abbia decorrenza giuridica dall’inizio dell’anno scolastico) pertanto ha diritto a percepire la retribuzione del mese di settembre 2013, comprensivo  anche della giornata domenicale in questione.
    Tale principio era già stato esplicato dal Ministero – nelle analoghe situazioni precedentemente verificatesi – con Circolare  Telex – Gab./IV prot. 5452/275/MS del 19/10/91 e con la C.M. n.95 del 26 agosto 2002.
     

    Snadir – Professione i.r. 26 luglio 2013

     

  • Sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla Formazione – a.s. 2013/2014

    Sottoscritta l’Ipotesi di  Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla Formazione – a.s. 2013/2014

     
    Dopo due anni di atti unilaterali ricondotto al corretto ambito negoziale il tema della formazione del personale docente
     
     
     
    E´ stata sottoscritta ieri pomeriggio (24 luglio 2013) l´Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la formazione del personale docente e ata per l´anno scolastico 2013-2014.

    In una nota a verbale la FGU/Snadir e le altre OO.SS. – oltre a sottolineare  l’importanza di aver ricondotto il tema della formazione, dopo due anni di atti unilaterali, al suo corretto ambito negoziale – affermano la necessità di ampliare le modestissime risorse assegnate (2.759.749,00 euro) e di dare compiuta applicazione al CCNI, avviando un confronto sistematico con le OO.SS. su tutta l’attività di formazione.

    Il nuovo CCNI individua nelle istituzioni scolastiche il luogo della formazione del personale, per questo stabilisce che, fatti salvi gli obblighi contrattuali e di legge, tutte le risorse saranno destinate alle scuole. 

    L’Ipotesi di CCNI dovrà adesso essere sottoposta, ai sensi del decreto lgs. 150/2009, alla procedura di verifica congiunta della compatibilità finanziaria e normativa da parte della Funzione Pubblica e del Mef. 

     
     
     

    FGU/SNADIR – Professione i.r. – 25 luglio 2013

  • IL 15 MARZO 2013 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME a.s. 2013/2014

    IL 15 MARZO 2013 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME  a.s. 2013/2014 

    (dall’art. 7 – comma 2 –  della O.M. n.55 del 13.2.1998)
     

    Scade il 15 marzo 2013 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2013/2014, (interessa anche i docenti di religione di ruolo). 
    La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).
    I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 
    Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).
    La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. 
    Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. 
    Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  C.C.N.L. 2006/2009).
    Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.
    I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. 
    La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno. 
    Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.
    Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.
    Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.
     
    La Redazione
     
    Riferimenti normativi:
    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge  23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
     
    Snadir – Professione i.r. – 8 marzo 2012
  • Formazione, in avvio la contrattazione per l´a.s. 2012-2013

    Formazione, in avvio la contrattazione per l´a.s. 2012-2013


    Il giorno 13 settembre 2012 presso il Miur si è svolto un incontro l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola sulle problematiche relative alle attività formative del 2011 e all’avvio della contrattazione sulla formazione 2012/2013 per docenti e personale ata.
    E’ stata completata da parte dei funzionari dell’Amministrazione  l´informativa sull´utilizzo delle risorse spese per la formazione dell´anno 2011 ammontanti ad euro 700.000,00;  nel dettaglio sono stati spesi euro 80.000.00 per trasferte, euro 120.000,00 per attività di supporto, euro 300.000,00 per la produzione di materiali e per spese organizzative, euro 200.000,00 per la redazione di manuali e per l´attivazione e funzionamento di un servizio di supporto amministrativo on line sul sito intranet del Miur.
    Su richiesta delle organizzazioni sindacali (in particolare lo Snadir ha chiesto un rendiconto più analitico sulle spese per “redazione di manuali e per l’attivazione di un servizio di supporto amministrativo on line sul sito Intranet”) il dott. Felisetti, in rappresentanza del MIUR,  si è impegnato a fornire ulteriori dettagli in ordine ai risultati ottenuti ed alle attività formative svolte, precisando che nessun compenso è stato corrisposto al personale del ministero e delle scuole coinvolto nell´attività formativa e che per l´esercizio finanziario 2011 non ci sono state economie.
    Tutte le organizzazioni sindacali hanno ancora una volta manifestato disappunto per non essere state coinvolte – nemmeno attraverso una semplice informativa – nella progettazione degli interventi formativi.
    Quanto alla stipula dell´intesa per la formazione per l´anno scolastico 2012/2013 è stato precisato che, allo stato attuale, non si conoscono esattamente le risorse disponibili, dal momento che sono in corso di definizione le procedure di riduzione della spesa conseguenti all´applicazione del decreto 95/2012 della spending review, ma l’Amministrazione si  è comunque impegnata a comunicare nel giro di qualche giorno l´ammontare delle somme in questione.
    Alla fine dell´ incontro la  delegazione della Federazione Gilda-Unams  ha sollecitato l´amministrazione a definire entro breve tempo le risorse del MOF per mettere i dirigenti scolastici di avviare le contrattazioni di istituto.
    Il dott. Felisetti  ha precisato che ci sarà a breve un apposito incontro, chiarendo però che i tempi restano subordinati alla definizione della questione degli scatti di anzianità dal momento che, tra le le ipotesi di finanziamento, vi è anche quella di destinare agli scatti una quota del MOF.
    La situazione rimane quindi incerta e, insieme a tante altre che affliggono il comparto scuola, contribuisce a rendere difficoltoso  il regolare avvio dell´anno scolastico. 
    La riunione è stata infine  aggiornata al 9 ottobre 2012
     
    Snadir – Professione i.r. – 14 settembre 2012
  • Enam, ricorso pilota contro l’obbligatorietà della trattenuta

    Enam, ricorso pilota contro l’obbligatorietà della trattenuta
    La Federazione Gilda-Unams di Trieste contro il balzello iniquo" a carico degli stipendi dei docenti delle scuole elementari e dell´infanzia

    Un ricorso pilota contro l´obbligatorietà della trattenuta Enam. A promuoverlo è la Federazione Gilda-Unams di Trieste. Il provvedimento è stato presentato lunedì scorso al tribunale del capoluogo friulano. Obiettivo: ottenere l´abolizione di quello che la Fgu definisce "un balzello iniquo" che grava sugli stipendi dei docenti delle scuole elementari e dell´infanzia.
    Si tratta di un ricorso pilota e, se avrà esito positivo, potrà essere esteso a livello nazionale.
    La somma prelevata dalla busta paga è dell´1% sull´80% dello stipendio, per un totale annuo di oltre 200 euro. Nonostante la soppressione dell´ente assistenziale, la trattenuta non è stata cancellata, ma trasferita all´Inpdap. Da quando anche questo Istituto ha cessato di esistere, i docenti continuano, loro malgrado, a versare questo "tributo" nelle casse dell´Inps.
    Va ricordato che le forme di assistenza offerte dall´Enam non si sono mai adeguate alla mutata realtà storica e sociale del Paese e, quindi, non hanno garantito alcun vantaggio sostanziale agli insegnanti. Ecco perché chiediamo che, contestualmente alla soppressione dell´ente, venga eliminato anche questo iniquo balzello.

    FGU/Snadir – Professione i.r. – 9 marzo 2012

  • IL 15 MARZO 2012 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME a.s. 2012/2013

    IL 15 MARZO 2012 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME  a.s. 2012/2013
    (dall’art. 7 – comma 2 –  della O.M. n.55 del 13.2.1998)
     

    Scade il 15 marzo 2012 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2012/2013, (interessa anche i docenti di religione di ruolo).
    La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).
    I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
    Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).
    La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali.
    Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale.
    Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  C.C.N.L. 2006/2009).
    Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.
    I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno.
    La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno.
    Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.
    Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.
    Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.

    La Redazione


    Riferimenti normativi:

    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge  23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
     
    Sna
    dir – Professione i.r. – 5 marzo 2012

  • ADOZIONI LIBRI DI TESTO a.s. 2012/13

    ADOZIONI LIBRI DI TESTO a.s. 2012/13
     
     
    Il MIUR ha pubblicato, il 9 febbraio 2012, la C.M. 18 con la quale si danno indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013.
    Le adozioni dei testi scolastici, da effettuare nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di I e di II grado, saranno deliberate dai collegi dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. Viene ribadito che la scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado costituisce un momento di espressione dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento dei docenti e che ha ormai trovato una definitiva regolamentazione nella circolare ministeriale del 10 febbraio 2009, n. 16, che viene integralmente richiamata.
    La novità di rilievo è che  per le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei. Di conseguenza i libri di testo in adozione dall’anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la prima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.
    Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente una duplice scelta nel caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: il mantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet ovvero la scelta di un diverso testo nelle medesime forme.
    I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale
    Inoltre in virtù della recente adozione delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali che potrebbe non aver consentito all’editoria scolastica l’integrale revisione dei testi già in uso, i collegi dei docenti potranno valutare l’opportunità di procedere ad una nuova scelta, qualora i testi in adozione si rivelino non adeguatamente rispondenti agli obiettivi specifici di apprendimento, come individuati nel nuovo ordinamento.
    Per quanto riguardala recente pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, di cui al DPR 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti,limitatamente alle classi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento, qualora i testi ancora in uso non siano rispondenti ai nuovi specifici obiettivi di apprendimento.
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 11 febbraio 2012