Categoria: Personale della scuola

  • Il Miur emana la nota per la rendicontazione del bonus 500 euro

    ll Miur emana la nota per la rendicontazione del bonus 500 euro



    Il Miur ha emanato ieri (29 agosto 2016) la
    Nota avente per oggetto la rendicontazione del bonus di 500 euro destinato all’aggiornamento dei docenti.

    La data di consegna della documentazione di spesa è stata prorogata al 15 ottobre 2016, ma le spese devono essere state sostenute entro il 31 agosto 2016.

    Gli interessati potranno presentare come documenti comprovanti le spese sostenute entro il 31 agosto:   

    • lo scontrino fiscale;
    • la ricevuta fiscale;
    • la fattura;
    • la ricevuta di bonifico bancario;
    • il biglietto per la partecipazione agli eventi di cui all’articolo 4, comma 1 lettere d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015. Può essere presentato un solo biglietto per evento

    Sono ammessi anche acquisti on-line purché sia possibile produrre la documentazione comprovante l’acquisto. Non sono riconosciute spese sostenute in Paesi nei quali non sono previsti strumenti di rendicontazione della spesa.

    La documentazione delle spese sostenute dovrà essere consegnata in originale o in copia dichiarata conforme all’originale all’Istituzione scolastica di ultima titolarità o di servizio.

    Soltanto per i docenti che hanno ottenuto il bonus di formazione dopo il 1° agosto 2016, dovranno utilizzarlo e rendicontarlo con la relativa documentazione entro il 15 ottobre 2016.

    Alla Nota ministeriale è allegato un Modello per la rendicontazione delle spese.

     

     

    Snadir – Professione i.r. – 30 agosto 2016 , h.8.45

  • Viaggi di istruzione, il Miur chiarisce

    Viaggi di istruzione, il Miur chiarisce

     
     
    In seguito alla nota ministeriale n. 674 del 3 febbraio 2016 sulla responsabilità dei docenti accompagnatori durante i viaggi d´istruzione, il Ministero dell´istruzione ha pubblicato ieri (12 aprile 2016) la nota n. 3130, con la quale, recependo le nostre osservazioni avanzate nel confronto del 24 marzo u.s., sottolinea che il Vademecum della Polizia stradale "va inteso come un documento orientativo", "non riveste carattere prescrittivo" e "non attribuisce in alcun modo ai docenti o ai dirigenti scolastici nuovi compiti e conseguenti responsabilità oltre quelle contemplate dal codice civile o dal CCNL.

    La responsabilità della condotta del conducente, si legge nella nota,  "è solo del conducente medesimo e la verifica dell´idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società di trasporto per la quale presta servizio. Non è quindi compito del docente controllarne l´idoneità. "

    I docenti, in un´ottica di collaborazione, sono invitati tuttavia a segnalare "eventuali comportamenti considerati a rischio di cui dovessero avere testimonianza diretta" (ad esempio parlare al cellulare, bere alcolici, mangiare alla guida, ecc.), "con esclusione comunque di qualsiasi obbligo di sorveglianza  della condotta del conducente e connesse responsabilità da parte del docente accompagnatore. "

    Anche l´accertamento dello stato dei mezzi di trasporto "non può in alcun modo essere affidato ai docenti accompagnatori." Il Vademecum può comunque  essere un utile riferimento circa la documentazione e le certificazioni che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti.

    Si conclude pertanto positivamente una vicenda che aveva sollevato la forte protesta dei docenti e causato disagio nelle scuole proprio nel periodo dedicato ai viaggi e alle visite di istruzione.

     
     
     FGU/Snadir – Professione i.r. – 13 aprile 2016
  • Erogazione del fondo per la valorizzazione del merito – Incontro Miur-OO.SS

    Erogazione del fondo per la valorizzazione del merito
    Incontro Miur-OO.SS. 

     

    In data odierna (16 marzo 2016), l’Amministrazione scolastica e le OO.SS. si sono incontrate per discutere sui criteri circa la ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito (art. 1 c.126 legge 107/2015).

    Il Miur, nella persona del dott. Greco, ha presentato in sintesi il decreto ministeriale, di prossima pubblicazione, nel quale sono contenuti i criteri per la ripartizione del fondo (200 milioni di euro). Il criterio stabilito nel decreto in questione è il seguente: 80% suddiviso in base al numero del personale docente in servizio; 20 % suddiviso sulla base di alcuni indicatori specifici (alunni disabili; alunni con cittadinanza non italiana; complessità del territorio; numero medio di alunni per classe). Nel corso dell’informativa, è stato illustrato un grafico contenente la distribuzione delle risorse economiche alle istituzioni scolastiche, che va da un minimo di 2.000 euro (istituto di piccole entità) ad un massimo di 72.500 euro (istituto con almeno 275 docenti). L’importo medio erogato per istituto sarà pari a 23.507 euro e che corrisponde ad un importo medio per docente di 276 euro. Tale importo – lo ricordiamo – non è valido ai fini pensionistici, dato che è da considerarsi un compenso accessorio. Per l’anno corrente, le risorse in questione saranno trasmesse alle scuole in un’unica soluzione.

    Nel corso dell’incontro, il prof. Ruscica – segretario nazionale dello Snadir – ha fatto presente che la legge 107/2015, al comma 126, stabilisce che la ripartizione deve avvenire in base alla dotazione organica dei docenti, ossia in base al numero dei docenti di ruolo e non. Pertanto, avendo previsto nel decreto ministeriale il calcolo della ripartizione soltanto ai docenti di ruolo, comporterebbe una disparità di trattamento nelle varie istituzioni scolastiche. Infatti, gli istituti che annoverano soltanto insegnanti a tempo indeterminato si troverebbero avvantaggiate in quanto riceverebbero maggiori risorse rispetto a quelle in cui la dotazione organica è formata anche da insegnanti a tempo determinato. Inoltre, il segretario, ha fatto notare che il comma 128, prevedendo come unici destinatari i docenti di ruolo, risulta fortemente discriminante nei confronti dei docenti a tempo determinato. A tal proposito lo Snadir, sta valutando la possibilità di intraprendere azioni legali per tutelare chi si trova in questa situazione contrattuale, come gli incaricati annuali di religione.
    In ultimo, l’amministrazione ha voluto precisare che il Comitato di valutazione può essere legittimamente costituito anche nel caso in cui la composizione sia imperfetta, ossia in mancanza di alcuni componenti (esempio: i docenti). Data la divergenza delle posizioni anche su questo punto, le OO.SS. hanno ritenuto opportuno lasciare il tavolo negoziale.

     

    Snadir – Professione i.r. – 16 marzo 2016, ore 18,30
     

  • Ministero e Sindacati discutono dei criteri per l’attribuzione del bonus per il merito Lo Snadir chiede che i docenti di religione non siano discriminati

    Ministero e Sindacati discutono dei criteri per l’attribuzione del bonus per il merito
    Lo Snadir chiede che i docenti di religione non siano discriminati

    Mercoledì 24 febbraio 2016 si è tenuto un incontro tra Miur e Sindacati sui temi relativi all’assegnazione del fondo, pari a 200 milioni, previsto dalla legge 107/15 per il merito (bonus).
    Le somme saranno accreditate alle singole scuole sulla base della dotazione organica dei docenti, dei fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e della collocazione in aree geografiche a rischio, pur nella consapevolezza che altri criteri andrebbero comunque presi in considerazione.
    Le OO.SS. presenti hanno fatto rilevare che anche il criterio dell’organico andrebbe chiarito: deve intendersi, ad esempio, organico dell’autonomia (organico di diritto più quello del potenziamento) e organico di fatto.
    E’ emersa ancora una volta la stortura dell’esclusione dei docenti a tempo determinato dall’attribuzione del bonus.
    La delegazione della FGU dà per scontato che nel computo dell’organico siano da includere anche i docenti di religione cattolica, ma lo Snadir ha evidenziato che questa discriminazione rischia di coinvolgere anche gli insegnanti di religione incaricati annuali, nonostante essi siano in servizio su posti vacanti. Lo Snadir ha chiesto, quindi, che sia precisato che l’organico della singola scuola comprende anche i docenti di religione (a tempo indeterminato e a tempo determinato), in quanto, qualora questi venissero esclusi dal bonus per il merito sarà possibile avviare tutte le tutele del caso per la difesa dei loro diritti.
    La Federazione Gilda-Unams/Snadir ha ribadito la proposta di spostare l’attribuzione del bonus all’anno scolastico 2016/17, tenuto conto che l’organico triennale dell’autonomia, deliberato nel PTOF, ha valenza a partire dal 1 settembre 2016.

     

    Snadir – Professione i.r. – 25 febbraio 2016, ore 10,00

     

  • IL 15 MARZO 2016 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME a.s. 2016/2017

    IL 15 MARZO 2016 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME  a.s. 2016/2017

    (dall’art. 7 – comma 2 –  della O.M. n.55 del 13.2.1998)
     
     
    Scade il 15 marzo 2016 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2016/2017 (interessa anche i docenti di religione di ruolo). 
    La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).
    I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 
    Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).
    La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. 
    Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. 
    Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  C.C.N.L. 2006/2009).
    Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.
    I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. 
    La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno. 
    Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.
    Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.
    Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.
    Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
    Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.
     
    La Redazione
     
     
    Riferimenti normativi:
    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge  23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
     
    Snadir – Professione i.r. – 17 febbraio 2016, ore 13,35
  • Fruizione dei 500 euro per la formazione: cosa si può acquistare

    Fruizione dei 500 euro per la formazione: cosa si può acquistare

     
    Sì all’acquisto di libri, riviste o alla visione di manifestazioni culturali non attinenti la disciplina insegnata, a tablet, pc, notebook; no a smartphone o abbonamento ADSL o viaggi culturali
     
     
     
    1. La Carta del Docente consente "l´acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all´aggiornamento professionale" (legge 107/2015, art. 1, comma 121). Questi acquisti devono essere attinenti alle discipline insegnate dal docente (ad esempio: un docente di matematica può utilizzare il bonus per l´acquisto di un romanzo)?

    L´acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere necessariamente attinente alla disciplina insegnata, così come previsto dalla legge 107/2015 (art. 1, comma 7), che riconosce fondamentale la formazione professionale del docente nel quadro degli obiettivi formativi, che riguardano competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

    2. La Carta del Docente consente "l´acquisto di hardware": vi rientrano anche smartphone, tablet, stampanti, toner, cartucce e pennette USB?

    La Carta del Docente permette "di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali" (art. 1, comma 121, legge 107/2015). Di conseguenza, personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, tablet rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti. Altri dispositivi elettronici che hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche, come ad esempio gli smartphone, non sono da considerarsi prevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta del Docente, come non vi rientrano le componenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, stampanti, pennette USB e videocamere.

    3. Quali sono i software acquistabili con il Carta del Docente?

    Vi rientrano tutti i programmi e le applicazioni destinati alle specifiche esigenze formative di un docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura e di calcolo (strumenti di office automation). Questi programmi sono quindi compresi nella Carta del Docente.

    4. Rientra nella Carta del Docente anche un abbonamento per la linea di trasmissione dati ADSL?

    No, in quanto l´ADSL è una tecnologia di trasmissione dati utilizzata per l´accesso alla rete Internet. Non è quindi un software destinato alle specifiche esigenze formative di un docente. Non vi rientrano neppure il pagamento del canone RAI o la Pay tv.

    5. La Carta del Docente può essere usata per "l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale". Dove posso trovare l´elenco degli enti accreditati per la formazione personale docente aggiornato?

    L´elenco degli enti accreditati per la formazione del personale docente è consultabile sul sito internet del MIUR al seguente link:
    http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml

     
     
     
    6. Con la Carta del Docente si può seguire un corso on line?

    Sì, se svolto da università, consorzi universitari e interuniversitari, Indire, Istituti pubblici di ricerca o altri enti accreditati dal Miur così come previsto dall´art.1 comma 2 della Direttiva Miur 90/2003.

    7. Posso utilizzare il bonus o parte di esso per seguire un corso di laurea o un master universitario, o corsi universitari destinati alla formazione dei docenti?

    Sì. Posso seguire ogni tipologia di corso organizzato da Università o da Consorzi universitari e interuniversitari (corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi post lauream o master), come anche un corso destinato specificamente alla formazione degli insegnanti, purché inerente al mio profilo professionale, in quanto la Direttiva del Miur 90/2003 considera le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari e gli Istituti pubblici di ricerca "Soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola" (art. 1, comma 2).

    8. Posso usare il bonus o parte di esso per un corso per lo studio di una lingua straniera all’estero?

    Sì, purché il corso venga erogato da uno dei soggetti di per sé qualificati per la formazione nella scuola, ovvero dagli "Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell´Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani", ai sensi della Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 2.

    9. Con la Carta del Docente posso sostenere l´esame di certificazione di una lingua straniera?

    Sì, purché l´esame sia promosso da uno degli Enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico, che è possibile consultare al seguente link:
    http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere

    10. La Carta del Docente può essere usata per assistere a "rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l´ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo". Queste manifestazioni culturali sono generiche o devono essere attinenti alla materia insegnata? (ad esempio: un docente di italiano può utilizzare il bonus per visitare un museo scientifico?)

    Le rappresentazioni cinematografiche, l´ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo non devono essere necessariamente attinenti alla disciplina insegnata, in quanto la formazione professionale del docente riguarda competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

    11. Si può utilizzare il bonus o parte di esso per l´acquisto di titoli di viaggio per la partecipazione a eventi o per viaggi culturali?

    No, potranno essere rimborsati solo i biglietti per le "rappresentazioni teatrali e cinematografiche" e quelli per "l´ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo".

    12. Con la Carta del Docente posso seguire un corso di formazione organizzato dalla mia o da altre scuole?

    Sì, purché coerente "con le attività individuate nell´ambito del piano triennale dell´offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione" (legge 107/2015, art. 1, comma 121), in quanto "Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono […] proporsi come Soggetti che offrono formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate Infrastrutture" (Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 3).

    13. Posso contribuire con una parte o con l´intero bonus della mia Carta del Docente all´acquisto di strumentazioni elettroniche digitali che migliorino la sperimentazione didattica multimediale della mia scuola, come per esempio una LIM, o la sperimentazione didattica in generale, come ad esempio libri, riviste o materiale didattico per la biblioteca scolastica?

    Sì. Anche l´impiego diretto del bonus o di parte di esso per la sperimentazione didattica rientra nell’organizzazione delle "attività individuate nell´ambito del piano triennale dell´offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione".

    14. Posso contribuire con una parte o con l´intero bonus della mia Carta del Docente a realizzare un corso insieme ad altri docenti esterno al piano di formazione della mia scuola?

    Sì. Anche in questo caso si ricorda che va valorizzata la formazione professionale del docente, non solo in rapporto al piano dell´offerta formativa della singola scuola, ma anche in riferimento a competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità, che saranno descritte e individuate nel prossimo piano nazionale per la formazione.



    15.   Un insegnante di laboratorio di informatica che voglia utilizzare una stampante 3D per migliorare il suo insegnamento, può utilizzare il bonus della carta del docente?

    Si, in quanto il dispositivo consente di sperimentare modelli didattici innovativi, in linea con le finalità della formazione e dell’aggiornamento professionali. 
     
     
    16.   Un insegnante di musica può utilizzare il bonus o parte di esso per l’acquisto di uno strumento musicale?

    Si, purché lo strumento musicale sia strettamente correlato alle iniziative individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa e del piano nazionale di formazione di cui all’art.1 comma 121 della Legge n.107/2015. In questo caso infatti l’acquisto dello strumento è finalizzato a migliorare le competenze specifiche del docente in relazione all’indirizzo della scuola e rientra pertanto nelle finalità formative previste dalla norma. 
     
    17.   Il bonus di 500 euro può essere utilizzato da un docente di scienze motorie per pagare la quota associativa ad associazioni sportive per corsi inerenti attività sportive federali?

    Non è possibile utilizzare il bonus per la quota associativa ma è possibile per i corsi inerenti attività sportive federali che sono finalizzati alla formazione e all’aggiornamento delle professionalità del docente. 
     
    18.   E’ possibile utilizzare il bonus per acquistare le componenti hardware necessarie ad assemblare un PC completo? 
     
    Si, è possibile. 
     
     

    Snadir – Professione i.r. – 17 novembre 2015 – aggiornata il 4 dicembre 2015

  • L’EROGAZIONE DEL BONUS DI 500 EURO: DISCRIMINATI I DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

    L’EROGAZIONE DEL BONUS DI 500 EURO: DISCRIMINATI I DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

    Il Miur con Nota prot. 0015219 del 15-10-2015 ha trasmesso il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e alcune indicazioni relative alla modalità di fruizione dei 500 euro per la formazione

     
    E’ prevista, nel mese di ottobre, l’emissione straordinaria del pagamento di 500 euro al personale docente a tempo indeterminato, in applicazione del D.P.C.M. del 23 settembre 2015al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (art.1, c.121 Legge 107/2015).
    Il pagamento verrà effettuato – come comunicato da NoiPa – con emissione speciale e in data antecedente a quella ordinaria del mese di ottobre. Il cedolino sarà visibile nell’area riservata del Portale NoiPa successivamente all’erogazione della somma stessa.
    Come affermato nello stesso comma 121 la somma erogata ai docenti di ruolo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
    Il Miur con Nota prot. 0015219 del 15-10-2015 ha trasmesso il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e alcune indicazioni relative alla modalità di fruizione dei 500 euro per la formazione. Destinatari del bonus di 500 euro sono i docenti di ruolo si a tempo pieno che a tempo parziale, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari. In particolare ha ribadito che il bonus va utilizzato per le seguenti attività di formazione e aggiornamento professionale:
    a) acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, dì pubblicazioni e di riviste;
    b) acquisto di hardware e software;
    c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a cielo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi posi lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
    d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
    e) ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
    f) iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.
    Riguardo alle modalità di rendicontazione, il Miur ha precisato che occorre consegnare la documentazione all’istituzione scolastica di appartenenza entro il 31 agosto 2016 e che tale documentazione dovrà essere messa a disposizione dei revisori dei conti per il riscontro di regolarità amministrativa contabile.

    Infine, il Miur avverte che con successiva nota fornirà ulteriori elementi informativi relativi all’attività di rendicontazione.

     
    Lo Snadir ritiene che l’assegnazione dei 500 euro per l’aggiornamento e la formazione (comma 121) e il bonus premiale (comma 128) soltanto ai docenti a tempo indeterminato sia una grave discriminazione nei confronti degli incaricati di religione e di tutti i docenti non di ruolo. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto per tutti i docenti (di ruolo e precari) e il sostegno economico è una condizione indispensabile alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità docente.
    Questo riconoscimento è stato oggetto di nostra richiesta al Miur nei primi giorni dello scorso settembre, congiuntamente alla necessità di confermare nella funzione di vicari del Dirigente scolastico anche gli insegnanti di religione già nominati nel precedente anno scolastico. 
     
     

    Snadir – Professione i.r. – 15 ottobre 2015

  • IL 15 MARZO 2015 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME a.s. 2015/2016

    IL 15 MARZO 2015 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME  a.s. 2015/2016

    (dall’art. 7 – comma 2 –  della O.M. n.55 del 13.2.1998)






    Scade il 15 marzo 2015 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2015/2016, (interessa anche i docenti di religione di ruolo). 
    La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).
    I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 
    Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).
    La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. 
    Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. 
    Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  C.C.N.L. 2006/2009).
    Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.
    I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. 
    La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno. 
    Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.
    Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.
    Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.
    Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
    Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.
     
    La Redazione
     
    Riferimenti normativi:
    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge  23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
     
    Snadir – Professione i.r. – 5 marzo 2015
     

     

  • Aree a rischio, firmato il CCNI

     Aree a rischio, firmato il CCNI

     
    Sottoscritta definitivamente la pre-intesa del 18 dicembre 2013
     
    E´ stato definitivamente firmato oggi, 7 agosto, 2014, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri e i parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica per l´a.s. 2013-14.
    E´ stato possibile apporre la firma al Contratto soltanto dopo l´autorizzazione da parte del ministro della Funzione Pubblica e Mef,  pervenute ben dopo sette mesi dalla sottoscrizione dell´
    Ipotesi di contratto del 18 dicembre 2013.
    Il CCNI ridetermina le risorse complessive per l´anno scolastico 2013-2014 in 29,73 milioni di euro ripartiti tra le varie regioni secondo le percentuali di riparto ed i parametri utilizzati nell´a.s. 2011/2012. 
    Abbiamo chiesto al Miur di accelerare i tempi di assegnazione delle risorse alle scuole che hanno effettivamente svolto le attività nelle scuole allocate in aree a rischio.
     


    Snadir – Professione i.r – 7 agosto 2014
  • IL GIUDICE DEL LAVORO DI POTENZA CONDANNA UN DIRIGENTE PER LA SETTIMA VOLTA

    IL GIUDICE DEL LAVORO DI POTENZA CONDANNA UN DIRIGENTE PER LA SETTIMA VOLTA

     
    Il giudice del lavoro di Potenza  ha dato torto a un dirigente particolarmente portato all’istituto della sanzione. Il dirigente in questione aveva inflitto una sospensione ad una docente del suo istituto “colpevole” di avere ripiegato a forma di barchetta un avviso cartaceo a lei indirizzato. Ma la docente, sostenuta dalla FGU/Gilda di Potenza, aveva presentato ricorso: il 18 aprile scorso il Giudice del Lavoro ha emesso la sua sentenza, in base alla quale “i docenti non sono soggetti ad oneri di archiviazione delle note che vengono loro inviate dal dirigente scolastico”. Il giudice ha quindi condannato l’amministrazione a reintegrare la docente nei propri diritti e a pagare 2.537,60 euro di spese legali. Da sottolineare che questa è la settima causa (tutte patrocinate dalla FGU/Gilda di Potenza) in cui il dirigente ha voluto impegolarsi, nonché la settima che ha perso: il suo comportamento è finora costato all’Amministrazione ben 16.240,76 euro.
     


    Snadir – Professione i.r. – 2 maggio 2014