Categoria: Personale della scuola

  • Carta del Docente: la nostra conquista!

    Riconoscimento ai precari. Le novità presentate dall’emendamento del Governo
     
    Martedì 13 maggio 2025, si avvia ad essere una data importante. E questo perché nella 7ª Commissione Cultura del Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame del disegno di legge per la conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45), è stato presentato dal Governo l’emendamento 6.0.100, dedicato alla Carta del docente.
     
    Non un documento fine a sé stesso ma estremamente importante perché introduce significative novità. Infatti a partire dall’anno scolastico 2025/2026, i criteri e le modalità di assegnazione della Carta -nonché l’importo annuale del bonus- saranno stabiliti con un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’importo sarà determinato ogni anno basandolo sul numero dei docenti aventi diritto e alle risorse disponibili.
     
    “Per l’anno scolastico 2024/2025 – spiega il segretario nazionale dello Snadir e presidente di FGU Gilda Unams- resteranno invece in vigore le disposizioni già previste dal decreto attuativo del comma 122 della Legge 107/2015”. Il testo interviene anche in merito alla rendicontazione. Infatti, i soggetti presso cui la Carta viene utilizzata dovranno trasmettere le fatture, a pena di decadenza dal rimborso, entro 90 giorni dalla validazione dei buoni. La stessa scadenza sarà applicata anche per le fatture relative ai buoni validati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. C’è una novità attesa da tempo e su cui si sofferma Ruscica: “A partire dall’anno scolastico 2024/2025, in applicazione della legge di bilancio 2025, il bonus Carta del docente sarà esteso anche ai docenti con contratto a tempo determinato (incarico annuale o supplenza annuale) fino al 31 agosto. Per i docenti con supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche, la Corte di Cassazione (sentenza n. 29961 del 2023) ha riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta Docente. Un risultato straordinario, figlio del nostro impegno continuo e costante, di quella che è una caratteristica del nostro sindacato: guardare oltre, verso nuovi traguardi anche quelli difficilmente ipotizzabili. E a conquista avvenuta, non fermarsi”.
     
    Per quanto riguarda l’eventuale riconoscimento degli arretrati derivanti da sentenze, sarà necessario attendere i tempi tecnici e amministrativi per la loro attuazione. “Un ulteriore risultato dell’azione sindacale di Fgu/Snadir – conclude il suo pensiero il Professore Ruscica – reso possibile dalla storica sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che ha sancito il diritto anche dei docenti precari a beneficiare della Carta del docente”.
     
     
    Fgu/Snaddir – Professione i.r. – 14 maggio 2025 – h.15,30
  • Le Nuove Indicazioni Nazionali? La proposta della Bibbia è uno specchio per le allodole!

    Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto l’avvio dell’iter formale di adozione delle Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, destinate a sostituire a partire dall’anno scolastico 2026/2027, quelle in vigore dal novembre 2012.
     
    Tra le grandi narrazioni che costituiscono le radici della cultura occidentale, vengono citate la Bibbia, l’Iliade, l’Odissea e l’Eneide. Tuttavia, il riferimento alla Bibbia si limita esclusivamente alle conoscenze di Storia soltanto nella prima classe di scuola primaria senza un reale approfondimento nel corso dell’intero percorso scolastico. Sorprende che questa grande narrazione sia confinata a un solo anno, invece di essere sviluppata lungo tutto il primo ciclo. Viene inclusa in un elenco di opere letterarie classiche, come l’Iliade, l’Odissea e l’Eneide, suggerendo che lo studio di queste narrazioni, seppur in forma semplificata, sia da considerarsi importante per fornire agli studenti del primo anno della scuola primaria una base per capire lo sviluppo culturale dell’Occidente.
     
    Questa scelta richiama la visione gentiliana, secondo cui la Bibbia viene inserita solo nella prima fase della formazione per fornire una base etica e unitaria a bambine e bambini mentre nella scuola secondaria di secondo grado viene esclusa, lasciando spazio alla maturazione del pensiero critico attraverso la filosofia. Un’impostazione ormai superata, che sembra più un modo per distogliere l’attenzione dai veri nodi critici delle Nuove Indicazioni 2025.
    Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir, ha dichiarato: “L’approfondimento della Bibbia nelle nuove Indicazioni è semplicemente di facciata e lascia irrisolti i nodi cruciali della formazione. Già a una prima analisi emergono diverse problematiche che potrebbero comprometterne l’attuazione: riduzione dello spazio per l’apprendimento informale, rischio di un’eccessiva omologazione dei percorsi che appaiono indirizzati verso un’impostazione tipica dei “Programmi” piuttosto che delle “Indicazioni” (tra l’altro il termine programma ricorre spesso) e minore libertà metodologica per gli insegnanti. Aspetti che richiederebbero un dibattito approfondito, anziché un ritorno a schemi didattici del passato.”
     
    Continua Ruscica:  “Se si vuole garantire un ulteriore approfondimento della Bibbia all’interno del percorso scolastico, sarebbe innanzitutto necessario aumentare le ore di religione nella scuola Secondaria di primo grado in primis e poi in quella di Secondo grado, così da permettere ai docenti di religione cattolica, unico personale specializzato e competente, di trattare il testo in modo adeguato. Solo così si potrebbe fornire agli studenti e alle studentesse una formazione solida e articolata su questa fondamentale opera che contribuisce a definire il patrimonio culturale e storico occidentale. La Bibbia non è solo un testo sacro, ma un capolavoro letterario senza tempo, capace di riflettere la vita di ognuno di noi. La Bibbia ci invita a riconoscerci nei suoi racconti, perché in fondo, la sua storia è la nostra storia.”
     
    Le Indicazioni Nazionali dovrebbero configurarsi come strumento di indirizzo per una scuola di qualità che pone al centro la persona dello studente, considerata soggetto attivo del proprio apprendimento sin dalla scuola dell’infanzia.  Invece queste Nuove Indicazioni non sembrano offrire niente di davvero risolutivo, ma piuttosto una riorganizzazione che rischia di essere inefficace e senza dubbio anacronistica. È la solita storia della montagna che partorisce il topolino!
     
     

     

     

    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 13 marzo 2025 –  11,45

  • Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS del personale docente ed educativo

    Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS del personale docente ed educativo (diverso da religione), in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88

     
    1)  Quando si potrà presentare la domanda?
    La domanda si potrà presentare dalle ore 9:00 del 14 aprile fino alle ore 23:59 del 29 aprile 2025 sul Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it 
    N.B. Le GPS riguardano insegnamenti diversi da religione
     
    2)  Chi potrà inserirsi?
    Potranno inserirsi gli aspiranti possesso di un titolo di abilitazione e/o specializzazione sostegno non inserito nelle GPS prima fascia nel 2024, se il titolo è stato conseguito dopo il 24/06/2024 oppure prima del 24/06/2024 ma non è stato inserito in prima fascia.
     
    3)  Chi non ha ancora il titolo può inserirsi?
    Sì, può inserirsi con riserva, a patto che il titolo venga conseguito entro il 30 giugno 2025.
     
    4)  Come sarà utilizzato l’elenco aggiuntivo di prima fascia delle GPS?
    Per l’anno scolastico 2025/2026 sarà seguito un ordine ben preciso:
    • Graduatoria Prima fascia GPS
    • Graduatoria elenco aggiunto GPS
    • Graduatoria seconda fascia
    5)  Cosa succede per chi ha conseguito il titolo all’estero?
    Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione o specializzazione presso università estere saranno inseriti a pettine se la domanda di riconoscimento sarà presentata entro il 30 giugno 2025.
     
    6)  Cosa succede se ho conseguito il titolo all’estero ma sono sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente?
    In questo caso occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’ufficio competente entro il termine della presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con Riserva, secondo l’Art. 7, comma 4, lettera e.
     
    NB: con la riserva non si può scavalcare docente di prima fascia.
       
    7)  E’ previsto aggiornamento del punteggio?
    No. Non è previsto l’aggiornamento del punteggio.
           
    8) Si può cambiare provincia?
    No. Chi è già inserito nelle GPS 2024/2026 non può cambiare provincia.
          
    9) Chi non era inserito nelle GPS 2024 può scegliere una provincia?
    Può scegliere la provincia chi non era inserito nelle GPS 2024 fino ad un massimo di 20 istituzioni scolastiche.
     
     

     

  • Il 15 marzo 2025 è il termine ultimo per presentare la domanda per il Part-Time a.s. 2025/2026 (dall’art. 7 – comma 2 – della O.M. n.55 del 13.2.1998)

    Scade il 15 marzo 2025 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2025/2026 (interessa anche i docenti di religione di ruolo). 
     
    La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).

     
    I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 

    Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).

    La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. 
     
    Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. 

     
    Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  C.C.N.L. 2006/2009).
     
    Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.
     
    I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. 
     
    La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno. 
     
    Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.
     
    Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.
     
    Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.
     
    Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI (*) delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
     
    Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.
    La Redazione
     
    (*)  L’acquisizione al SIDI – in genere diversi giorni prima della scadenza – è soltanto un supporto all’operatività dell’Ufficio territoriale provinciale (ex Provveditorato). Pertanto i docenti di religione di ruolo presenteranno la domanda cartacea e l’istituzione scolastica la trasmetterà all’Ufficio territoriale provinciale per gli adempimenti di competenza.
     
     
    Riferimenti normativi:
    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge  23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
     

     
    Snadir – Professione i.r. –   4 marzo 2025, h.10,30
     
  • Bonus Carta Docente per i Precari: le vittorie dello Snadir e le prospettive per il recupero dei diritti

    Un sommario elenco dei Tribunali che recentemente si sono pronunciati favorevolmente sui ricorsi promossi dallo Snadir per il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus Carta Docente, può essere indicativo del successo dell’azione sindacale. Abbiamo ottenuto sentenze favorevoli presso i tribunali di Ancona, Arezzo, Cosenza, Cremona, Fermo, La Spezia, Lodi, Marsala, Nocera Inferiore, Perugia, Rimini, Trieste, Vercelli, e altre seguiranno nelle prossime settimane a conferma della fondatezza delle ragioni dei ricorrenti.

    Le origini di questo ennesimo obiettivo sindacale dello Snadir riguardano l’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, istitutivo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente: dal beneficio di € 500 annui, i docenti precari (supplenti e incaricati annuali) furono espressamente esclusi.

    Lo Snadir, nello stesso anno 2015, impugnò dinanzi alla magistratura amministrativa la discriminante esclusione dei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, e ottenne con sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022, il riconoscimento del diritto al “bonus Carta Docente” anche per loro.

    Ciò anche in attuazione di una disposizione contrattuale (cfr. art.36 CCNL 2019/2021; ex artt.63 e 64 del CCNL del 29/11/2007) che stabilisce che in materia di formazione in servizio non vi può essere disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo. Anche prescindendo dal numero settimanale di ore svolto.
    Questa strada aperta dallo Snadir è stata poi percorsa dagli altri sindacati a tutela dei loro iscritti collocati nella medesima condizione giuridica: di ciò siamo particolarmente orgogliosi.

    I Tribunali interpellati hanno evidenziato che con ordinanza del 18.5.2022 la Sezione VI della Corte di Giustizia Europea (causa C-450-21) ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l’aggiornamento e la formazione del docente.

    È importante poi ricordare che l’art. 282 del decreto legislativo n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), statuisce che «L’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico -pedagogica».

    Questi riferimenti normativi, contrattuali e giurisprudenziali costituiscono le solide basi per il riconoscimento del diritto alla Carta Docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato.

    Le segreterie provinciali dello Snadir (scrivere a nomeprovincia@snadir.it oppure cartadocente@snadir.it ) sono a disposizione di tutti quei docenti di religione precari che volessero oggi aderire ai ricorsi in fase di elaborazione. In attesa dell’approvazione della legge di bilancio che estenderà formalmente il bonus per quest’anno scolastico anche ai precari, è infatti possibile avviare azioni per il recupero del bonus degli anni precedenti.
     

  • Estensione della Carta del Docente ai Precari: un successo per Snadir

    Importante risultato a favore dei docenti precari grazie all’impegno della Fgu/Snadir per il riconoscimento di pari diritti nell’accesso alle risorse per la formazione. La recente proposta contenuta nell’art.85 della Legge di Bilancio 2025, che estende la Carta del Docente (Bonus 500 euro) ai docenti con contratto di supplenza annuale al 30 giugno e al 31 agosto, rappresenta una pietra miliare nella tutela dei diritti di tutti i docenti, siano essi di ruolo o precari.
     
    Questo successo trova il suo inizio e fondamento nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, che aveva stabilito il diritto dei docenti precari ad accedere a strumenti di aggiornamento e formazione continuativa al pari dei docenti di ruolo. Tale sentenza ha posto le basi per un percorso legislativo e normativo che ha visto Snadir in prima linea per assicurare ai docenti precari l’accesso a opportunità di crescita professionale e arricchimento delle competenze, fondamentali per il miglioramento del sistema scolastico.
     
    Grazie alla proposta legislativa, i docenti con incarichi annuali potranno  beneficiare – appena la norma sarà approvata dal Parlamento – della Carta del Docente del valore di 500 euro per sostenere il proprio sviluppo professionale. Questa misura rappresenta un riconoscimento del valore del lavoro dei docenti precari e una risposta concreta alla necessità di equiparare i diritti dei lavoratori della scuola, garantendo loro l’accesso alle risorse necessarie per un aggiornamento continuo.
     
    Continuano i ricorsi avviati dalla Fgu/Snadir per ottenere, tramite le sezioni Lavoro dei Tribunali territoriali, il recupero dei bonus degli anni precedenti. Chi desidera recuperare il bonus annuale di 500 euro per gli anni passati può compilare il modulo (FORM) per manifestare il proprio interesse a ricevere informazioni e assistenza utili per ottenere il riconoscimento del bonus.
     
    "Siamo estremamente soddisfatti – ha dichiarato Orazio Ruscica, Segretario nazionale Snadir e Presidente FGU – che questa proposta di legge riconosca finalmente l’impegno e la professionalità dei docenti precari, garantendo loro pari opportunità di formazione e aggiornamento”
     
    La Fgu/Snadir continua a lavorare affinché il principio di equità e valorizzazione professionale rimanga al centro delle politiche educative italiane, proseguendo nella sua missione di supporto e tutela per tutti i docenti.
     
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 4 novembre 2024 – h.19,25
  • Graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA – Triennio 2024/2027

    Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento dovranno essere presentate dal personale interessato dalle ore 9,00 del 28 maggio alle ore 23,59 del 28 giugno 2024 unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa di un’utenza valida per l’accesso ai servizi dell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito con l’abilitazione al servizio “Istanze on line”. 

    È possibile rivolgersi alle sedi territoriali SNADIR per informazioni e supporto compilazione delle domande.

    Per l’assistenza utilizzare la seguente email gps@snadir.it , specificando nell’oggetto "GI ATA" oppure chiamare:

    • lo 06 94507255 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle 12 e dalle ore 15,00 alle 18
    • lo 06 62280408 (tasto 2 e 4) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 14,00 alle 18
    • tutte le sedi Snadir provinciali, , secondo l’orario di apertura previsto.


    Snadir – Professione i.r. – 28 maggio 2024

     

  • Al via le nuove Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS), insegnamenti diversi da religione, aa.ss. 2024/2026

    I docenti di religione potranno inserire anche i titoli ecclesiastici e servizio d’insegnamento di religione
     
    Il Ministero Istruzione ha pubblicato l’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, che regola il sistema delle supplenze valide a partire dal prossimo a.s. 2024/2025 – 2025/2026.
    Di seguito le principali novità:
    • supplenze annuali fino al 31 agosto ( comma 5, lettera a)
    • supplenze fino al termine delle attività didattiche 30 giugno ( comma 5, lettera b);
    • supplenze temporanee (fino al termine delle lezioni previste, comma 5, lettera c).
    Si attingerà dalle G.P.S. solo dopo aver esaurito tutte le disponibilità presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per la relativa classe di concorso;
     
    Saranno gli Ambiti Territoriali provinciali che gestiranno le assegnazioni;
     
    Per la valutazione dei titoli, gli Ambiti Territoriali, potranno avvalersi dell’aiuto di scuole Polo;
     
    Le segreterie degli istituti scolastici avranno un compito semplificato al fine di poter consentire le operazioni di inizio anno in modo più agevole.
     
    È bene sottolineare che i docenti interessati potranno iscriversi alle GPS per una sola provincia, ma per più classi di concorso in base al possesso dei requisiti previsti.
     
    Le G.P.S sono costituite da 2 fasce
     
    Scuola dell’infanzia e primaria
    • I Fascia: includerà tutti i docenti abilitati all’insegnamento per le classi di concorso (diverse da Religione) scelte e, per la parte del sostegno, provvisti della relativa specializzazione.
    • II Fascia: novità per la scuola dell’infanzia e primaria che potrà accogliere gli studenti iscritti al terzo o successivi, alla facoltà di Scienze della Formazione primaria, che abbiano conseguito entro il termine di presentazione della domanda almeno 150 CFU.
    Scuola secondaria di 1° e 2° grado
    • I Fascia: i soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
    • II Fascia:

             A) Per le classi di concorso presenti alla tabella A : possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi o eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per per la propria classe di concorso.

             B) Per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti della normativa vigente per l proprie classi di concorso.

    Distinte graduatorie invece previste per il sostegno:
    • la prima fascia sarà formata dai docenti in possesso del titolo di specializzazione per il grado di istruzione scelto;
    • la seconda fascia sarà formata dai docenti, privi di titolo di specializzazione, che abbiano maturato 3 anni di insegnamento sul sostegno entro il termine di presentazione della domanda, ma siano in possesso dell’abilitazione o del titolo relativo al grado di istruzione o alla classe di concorso scelti.
     
    NB: Circa i titoli di accesso richiesti, è necessario averli conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati e di cui alle tabelle allegate all’Ordinanza.
     
    NB: è possibile inserirsi in prima fascia con riserva coloro i quali conseguono l’abilitazione o la specializzazione entro il 30 giugno 2024. Coloro i quali non conseguiranno il titolo entro il tempo stabilito decadranno dalla Prima fascia.
     
    NB: Per chi ha conseguito i Titoli all’Estero ma è in attesa del riconoscimento in Italia ai sensi delle normative vigenti, occorre dichiarare di aver presentato domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti nella GPS di prima fascia. Nel caso la riserva non verrà sciolta entro il 30 giugno il candidato decadrà dalla prima fascia.
     
    Gli aspiranti candidati per iscriversi alle GPS dovranno presentare istanza di iscrizione in modalità telematica, in un’unica provincia.
     
    Importante novità per gli insegnanti di religione, dopo anni di battaglie e istanze dello SNADIR, è riconosciuto loro – come già nel 2020, la valutazione dei titoli culturali e del servizio d’insegnamento di religione nelle GPS.
    Andranno valutati pertanto:
    • i titoli di baccalaureato, licenza, dottorato, magistero in scienze religiose e laurea (licenza) in scienze religiose quali titoli oltre quelli di accesso;
    • il servizio di religione quale servizio non specifico.
     
    È data la possibilità di dichiarare servizi il cui termine vada oltre il termine di presentazione delle istanze.
     
    Dalle ore 12.00 del 20 maggio 2024 alle ore 23.59 del 10 giugno 2024 gli aspiranti potranno accedere all’istanza “Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026 sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze Online” o sul portale del reclutamento dedicato www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
     
    Riepilogo titolo di accesso
    Infanzia e primaria 

    in prima fascia i docenti in possesso di abilitazione

    • Diploma triennale di scuola magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 (solo per infanzia)
    • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’a.s. 2001/02
    • Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002
    • Laurea in Scienze della formazione primaria quinquennale LM85bis
    • Laurea in Scienze della formazione primaria quadriennale indirizzo primaria
    • Laurea in Scienze della formazione primaria quadriennale indirizzo infanzia
    • analogo titolo conseguito all’estero ( con specifica ordinanza)
    in seconda fascia:
    • Anche studenti che, nell’anno accademico 2023/2024 risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU
     
    Secondaria primo e secondo grado
    • prima fascia: abilitazione. Se la propria classe di concorso è stata accorpata ad un’altra è possibile inserirsi in prima fascia. L’abilitazione risulterà per entrambe.
    • seconda fascia:  il titolo di studio consente l’accesso alla classe di concorso in base alla vigente normativa. 
     
    Sostegno 
    • Prima fascia: specializzazione per il grado richiesto.
    • Seconda fascia: tre anni di servizio, sullo specifico grado di scuola, svolti entro la data di presentazione della domanda (compreso il 2023/2024).
     
    Ed. motoria alla primaria 
    • Ci sarà solo prima fascia. Potranno inserirsi coloro che hanno superato il concorso DDG n. 1330 /2023, anche con riserva da sciogliere entro il 30 giugno.
     
     
     
     
    È possibile rivolgersi alle sedi territoriali SNADIR per informazioni e supporto compilazione delle domande.
    Per l’assistenza utilizzare la seguente email gps@snadir.it oppure chiamare
    • lo 06 94507255 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle 12 e dalle ore 15,00 alle 18
    • lo 06 62280408 (tasto 2 e 4) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 14,00 alle 18
    • tutte le sedi Snadir provinciali, , secondo l’orario di apertura previsto.
     
     Fgu /Snadir – Professione i.r. 20 maggio 2024 – h.16,00