Categoria: Pensioni

  • Un’occhiata alla questione pensioni. Cessazioni dal servizio. Termine ultimo presentazione domande 10 gennaio 2007

    Un’occhiata alla questione pensioni


    Cessazioni dal servizio. Termine ultimo presentazione domande 10 gennaio 2007


     


    Abbiamo già avuto modo di evidenziare che il tema delle pensioni interessa oramai non solo i “pensionandi”, ma anche tutti gli insegnanti di religione in servizio i quali, con la conseguente disponibilità di cattedre, possono legittimamente attendere uno scorrimento della graduatoria del concorso o, comunque, un completamento della propria cattedra orario.


    Riassumiamo le due principali tipologie di pensionamento:


     


    A – Collocamento a riposo d’ufficio.


    Interessa uomini e donne nati tra il 1 gennaio ed il 31 agosto 1942, ossia che compiranno 65 anni di età (pensione di vecchiaia) entro il 31 agosto 2007.


    La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico entro il 10 genaio 2007 (vedi CM n.68 del 9 novembre 2006; DM n.67 del 6 novembre 2006).


    Coloro che erano in servizio ad ottobre 1992 possono chiedere il trattenimento in servizio per altri due anni (fino a 67 anni di età), qualora non abbiamo già maturato venti anni di servizio (legge 23 ottobre 1992 n.421), in modo da acquisire i requisiti minimi richiesti.    L’Amministrazione scolastica  può concedere una ulteriore proroga di 3 anni, fino al raggiungimento di un massimo di 70 anni di età.  Questi ulteriori tre anni non sono però assoggettati a contribuzione e non incidono, di conseguenza, sull’importo della successiva pensione (Legge 27 luglio 2004 n.186, art. 1 – quater).


    Il termine del 10 gennaio si riferisce anche alle domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età.


    Coloro che l’anno scorso hanno chiesto ed ottenuto il trattenimento in servizio, e che intendono rinunciare al secondo anno, possono presentare entro la stessa scadenza la domande di pensione di vecchiaia


     


    B – Collocamento a riposo a domanda.


    Secondo la normativa (che resterà in vigore fino al dicembre 2007), le donne possono chiedere di essere collocate in pensione purché abbiano compiuto almeno 60 ani di età e abbiano prestato 20 anni di servizio.


    A gennaio 2007 possono presentare domanda di pensionamento, se lo ritengono rispondente alle loro esigenze, le donne che entro il 31 dicembre 2007 compiono:


    60 anni (quindi nate nel 1947)


    61 anni (quindi nate nel 1946)


    62 anni (quindi nate nel 1945)


    63 anni (quindi nate nel 1944)


    64 anni (quindi nate nel 1943)


    E’ opportuno sottolineare che a partire dal 1995 l’importo delle retribuzioni aumenta sulla base di gradoni stipendiali, per tale motivo risulta conveniente presentare domanda di pensionamento solo successivamente al passaggio di gradone.


     


    La dispensa per inabilità e per inidoneità.


    Si ha dispensa per inabilità quando il lavoratore viene riconosciuto permanentemente inabile, per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, a svolgere qualsiasi attività lavorativa.  La domanda per l’accertamento della inabilità dev’essere presentata su apposito modello (in allegato alla legge n. 335/1995) cui va aggiunto un apposito modulo predisposto dal proprio medico di famiglia.


    Si ha invece dispensa per inidoneità quando il lavoratore, a seguito di visita medica presso la preposta Commissione medica, viene riconosciuto inidoneo alle sue funzioni per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ma comunque idoneo a svolgere altri compiti nell’ambito della medesima amministrazione scolastica.


     


    Alcune questioni particolari.


    Numerosi Idr sono entrati in servizio in tarda età e possono quindi ritrovarsi nella condizione di aver raggiunto i 65 anni d’età con un ridotto numero di anni di servizio.   Per loro si pone il problema di sapere quali sono i requisiti minimi.


    La pensione minima si consegue con 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi, 16 giorni).  Esiste però una eccezione (D.L.vo. n.503/1992, art. 2, co.3, lett.C)  che riguarda i docenti di ruolo e gli Idr:  coloro che erano in servizio al 31 dicembre 1992 hanno diritto a pensione di vecchiaia anche se raggiungono solo 15 anni di anzianità contributiva (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).   E’ evidente che questi colleghi hanno interesse a richiedere la proroga in servizio fino a due anni (Decreto Legislativo 16/04/1994 n.297, art. 509, comma 5) o per raggiungere i 15 anni di servizio oppure per aggiungere qualche altro anno a quelli comunque svolti.


    Nei prossimi anni è prevedibile una revisione dei meccanismi di pensionamento, tenuto conto del rilevante aumento del numero di docenti che maturano il relativo diritto. Per l’anno scolastico 2006-2007 il numero di docenti con 65 anni di età è stimato in 7.085 unità, nell’anno scolastico 2011-2012 sarà di 26.632  unità, un valore più che triplicato (elaborazione Tuttoscuola su dati Miur).  


     


    Ernesto Soccavo


    Modello di domanda per le dimissioni dal servizio (pensione) (file in formato doc)


    Snadir – 15 novembre 2006

  • Un altro duro colpo al sistema pensionistico italiano. Accordo per aumentata l’età pensionabile

    Un altro duro colpo al sistema pensionistico italiano


    Accordo per aumentare l’età pensionabile


     


       All’insaputa di tutti, CGIL, CISL, UIL e il Governo hanno firmato una intesa di massima per apportare delle modifiche alle pensioni in base alle quali verrà aumentata l’età pensionabile e  ridotti i coefficienti di calcolo della pensione in proporzione all’età; il via alle trattative sarà dato con il nuovo anno e si dovrebbe concludere entro pochi mesi.  Evidentemente il governo ha ritenuto di non avere fustigato abbastanza le famiglie italiane con i provvedimenti della finanziaria, sia – in ambito pensionistico –  con l’aumento della contribuzione a carico dei dipendenti, e poi con tutti le altre pressioni di carattere fiscale che hanno generato scontento in tutti i settori produttivi.


       Ma la cosa peggiore è che in questa manovra il governo ha avuto la complicità dei tre maggiori sindacati, il cui compito dovrebbe essere quello di lavorare per migliorare le condizioni di vita di tutti i lavoratori e non quello di venire a patti con la controparte dando luogo così ad inaccettabili compromessi che tutti tutelano, tranne i lavoratori.


       E’chiaro a questo punto che il governo ha  disatteso le promesse fatte durante campagna elettorale in materia pensionistica: ma di certo non ci si aspettava né che arrivasse a questo punto né che lo facesse con l’avallo dei sindacati. E, soprattutto, alla chetichella.


     


    Snadir – 12 ottobre 2006

  • Pensioni: scadenza presentazione domande 10 gennaio 2006

    PENSIONI:  LE RECENTI INDICAZIONI DAL MIUR
    Scadenza presentazione domande
    10 gennaio 2006


    Lo scorso mese di novembre sono stati diramati la circolare e il decreto (C.M. n.88 del 18 novembre 2005 che trasmette il Decreto Ministeriale n.87 del 18/11/2005) in materia di pensioni che contribuiscono a chiarire un panorama normativo di lettura spesso difficile e di altrettanto difficile interpretazione.  D’altra parte la materia pensionistica è ritornata all’attenzione delle forze politiche, orientate ad una ulteriore e sostanziale riforma, ed all’attenzione dei cittadini, diretti interessati, che vorrebbero essere aiutati in una valutazione circa la tutela del loro reddito futuro.
    Vediamo intanto, in maniera schematica, gli elementi più significativi sull’argomento.  
    Nel corrente anno scolastico maturano il diritto alla pensione per limiti d’età (pensione di vecchiaia) tutti coloro, uomini e donne, che entro il 31 agosto 2006  compiono 65 anni di età. Qualora l’interessato compia sia l’età anagrafica che l’anzianità di servizio dopo il 31 agosto 2006 ed entro il 31 dicembre 2006, a richiesta può cessare dal servizio al 1° settembre 2006, altrimenti cesserà d’ufficio al 1° settembre 2007.
    La domanda va presentata al Dirigente scolastico entro il 10 genaio 2006.
    Chi vuole può chiedere il trattenimento in servizio per altri due anni (fino a 67 anni di età).  Questa proroga viene concessa a tutti coloro che ne fanno richiesta in quanto l’Amministrazione scolastica non pone nessuna valutazione di merito delle domande.
    E’ invece a discrezione dell’Amministrazione scolastica concedere una ulteriore proroga di 3 anni, fino al raggiungimento di un massimo di 70 anni di età.  Questi ulteriori tre anni non sono assoggettati a contribuzione e non incidono, di conseguenza, sull’importo della successiva pensione (Legge 27 luglio 2004 n.186, art. 1 – quater).
    Con riferimento all’età anagrafica è utile osservare che molti Idr sono entrati in servizio in tarda età e possono quindi ritrovarsi nella condizione di aver raggiunto i 65 anni con un ridotto numero di anni di servizio.   Per loro si pone il problema di sapere quali sono i requisiti minimi.
    La pensione minima si consegue con 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi, 16 giorni).  E’ evidente che questi colleghi devono chiedere una proroga di due anni + tre anni, fino al raggiungimento dei 70 anni di età.
    Per coloro che prevedono di andare in pensione nei prossimi anni è utile, in via generale, una considerazione in merito alla recente proposta del fondo pensione integrativo denominato Fondo Espero.    Le modalità di adesione a questo fondo e gli elementi utili a valutarne la convenienza dovrebbero essere resi noti dal MIUR e dai sindacati che ne hanno promosso la costituzione; ad oggi però risultano veramente pochi i dati comparativi offerti ai lavoratori.   Tuttavia, con i pochi dati disponibili e in via del tutto orientativa, a nostro giudizio l’adesione al fondo è tanto più consigliabile quanto più si è giovani in termini di anni di servizio e, viceversa, diventa meno conveniente per chi è già in servizio da molti anni.
    Per offrire uno spunto di riflessione personale sulla questione è opportuno tenere conto che attualmente tutti i docenti sono collocati o nel sistema TFS  (trattamento di fine servizio), spettante a tutti coloro che sono stati assunti entro il 31 dicembre 2000   oppure nel sistema TFR  (trattamento di fine rapporto), spettante a tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 1 gen.2001 e a coloro che, pur assunti precedentemente, ne hanno fatto richiesta (1).
    Per coloro che sono in regime TFS, trattamento di fine servizio, (è possibile verificare leggendo l’ultimo rigo in basso del proprio cedolino paga) l’adesione ai fondi pensionistici integrativi deve essere valutata con attenzione in quanto, come si legge nella norma specifica, all’Allegato 3,  “(…) la sottoscrizione della domanda di adesione ad un Fondo di previdenza complementare produce, per un dipendente pubblico, effetti diretti sul regime del fine servizio di appartenenza (passaggio dal TFS al TFR per gli assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001) e sulla misura del TFR finale da erogare al lavoratore”.   (cfr. C.M. n. 58 del 21 luglio 2004 -Prot.4663/MR – Fondo scuola Espero).
    Antonino Abbate
    _____________
    (1) Circa le modalità di calcolo del TFS e del TFR vedi AA.VV., Norme per la scuola, Ed. Adierre, pag.75 ss.

  • Calcolo della pensione

    Calcolo della pensione


    I colleghi interessati sono pregati di chiamare la sede nazionale per verificare l’eventuale possibilità di trattamento di quiescienza.

  • Pensioni: le recenti indicazioni dal Miur. Scadenza presentazione domande 10 gennaio 2005

    PENSIONI:  LE RECENTI INDICAZIONI DAL MIUR


    Lo scorso mese di ottobre è stata diramata un comunicazione (Nota congiunta MIUR-USR-CSA) in materia di pensioni che contribuisce a chiarire un panorama normativo di lettura spesso difficile e di altrettanto difficile interpretazione.  D’altra parte la materia pensionistica è ritornata all’attenzione delle forze politiche, orientate ad una ulteriore e sostanziale riforma, ed all’attenzione dei cittadini, diretti interessati, che vorrebbero essere aiutati in una valutazione circa la tutela del loro reddito futuro.
    Vediamo intanto, in maniera schematica, gli elementi più significativi sull’argomento.  
    Nel corrente anno scolastico maturano il diritto alla pensione per limiti d’età (pensione di vecchiaia) tutti coloro, uomini e donne, che entro il 31 agosto 2005  compiono 65 anni di età (ossia i nati dal 1° sett. 1939 al 31 ago.1940).
    La domanda va presentata al Dirigente scolastico entro il 10 gen. 2005.
    Chi vuole può chiedere il trattenimento in servizio per altri due anni (fino a 67 anni di età).  Questa proroga viene concessa a tutti coloro che ne fanno richiesta in quanto l’Amministrazione scolastica non pone nessuna valutazione di merito delle domande.
    E’ invece a discrezione dell’Amministrazione scolastica concedere una ulteriore proroga di 3 anni, fino al raggiungimento di un massimo di 70 anni di età.  Questi ulteriori tre anni non sono assoggettati a contribuzione e non incidono, di conseguenza, sull’importo della successiva pensione (Legge 27 luglio 2004 n.186, art. 1 – quater).
    Con riferimento all’età anagrafica è utile osservare che molti Idr sono entrati in servizio in tarda età e possono quindi ritrovarsi nella condizione di aver raggiunto i 65 anni con un ridotto numero di anni di servizio.   Per loro si pone il problema di sapere quali sono i requisiti minimi.
    La pensione minima si consegue con 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi, 16 giorni).  Esiste però una eccezione (D.L.vo. n.503/1992, art. 2, co.3, lett.C)  che riguarda i docenti di ruolo e gli Idr:  coloro che erano in servizio al 31 dicembre 1992 hanno diritto a pensione di vecchiaia anche se raggiungono solo 15 anni di anzianità contributiva (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).   E’ evidente che questi colleghi hanno interesse a richiedere la proroga in servizio fino a due anni (Decreto Legislativo 16/04/1994 n.297, art. 509, comma 5) o per raggiungere i 15 anni di servizio oppure per aggiungere qualche altro anno a quelli comunque svolti.
    Per coloro che prevedono di andare in pensione nei prossimi anni è utile, in via generale, una considerazione in merito alla recente proposta del fondo pensione integrativo denominato Fondo Espero.    Le modalità di adesione a questo fondo e gli elementi utili a valutarne la convenienza dovrebbero essere resi noti dal MIUR e dai sindacati che ne hanno promosso la costituzione; ad oggi però risultano veramente pochi i dati comparativi offerti ai lavoratori.   Tuttavia, con i pochi dati disponibili e in via del tutto orientativa, a nostro giudizio l’adesione al fondo è tanto più consigliabile quanto più si è giovani in termini di anni di servizio e, viceversa, diventa meno conveniente per chi è già in servizio da molti anni.
    Per offrire uno spunto di riflessione personale sulla questione è opportuno tenere conto che attualmente tutti i docenti sono collocati o nel sistema TFS  (trattamento di fine servizio), spettante a tutti coloro che sono stati assunti entro il 31 dicembre 2000   oppure nel sistema TFR  (trattamento di fine rapporto), spettante a tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 1 gen.2001 e a coloro che, pur assunti precedentemente, ne hanno fatto richiesta (1).
    Per coloro che sono in regime TFS, trattamento di fine servizio, (è possibile verificare leggendo l’ultimo rigo in basso del proprio cedolino paga) l’adesione ai fondi pensionistici integrativi deve essere valutata con attenzione in quanto, come si legge nella norma specifica, all’Allegato 3,  “(…) la sottoscrizione della domanda di adesione ad un Fondo di previdenza complementare produce, per un dipendente pubblico, effetti diretti sul regime del fine servizio di appartenenza (passaggio dal TFS al TFR per gli assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001) e sulla misura del TFR finale da erogare al lavoratore”.   (cfr. C.M. n. 58 del 21 luglio 2004 -Prot.4663/MR – Fondo scuola Espero).


    Antonino Abbate


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    (1) Circa le modalità di calcolo del TFS e del TFR vedi AA.VV., Norme per la scuola, Ed. Adierre, pag.75 ss.

  • A PROPOSITO DI PREVIDENZA…

    A PROPOSITO DI PREVIDENZA…


    Il Governo ha approvato in data 3 ottobre u.s. la riforma delle pensioni con un emendamento al disegno di legge delega sulla previdenza.
    La riforma prevede, come regola generale, l’innalzamento a 40 anni dei contributi necessari per andare in pensione prima dell’età di vecchiaia. La riforma scatterà dal primo gennaio 2008.
    Ecco in sintesi i punti dell’emendamento
    Età pensionabile: a partire dal 2008, i lavoratori andranno in pensione facendo valere i requisiti classici per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 60 per le donne e 20 anni di contributi) oppure 40 di versamenti;
    Super incentivi dal 2004: 32,7% di contributi previdenziali in busta paga per quei lavoratori che, raggiunti i requisiti di anzianità, 57 anni di età e 35 di contributi, decideranno di rimanere in attività almeno altri due anni;
    Tre scelte: i lavoratori potranno decidere di avere gli incentivi in busta paga, oppure di versare l’importo all’Inps per aumentare l’importo della pensione oppure destinare la somma alla previdenza complementare;
    Dipendenti pubblici: gli incentivi saranno estesi anche ai dipendenti pubblici, occorre, però, un confronto con le Parti Sociali e con le Regioni;
    Penalizzazioni: dopo il 2008, le pensioni di anzianità di coloro che decideranno di andare in pensione con 35 anni di contributi, saranno calcolate con il sistema contributivo.
    Periodo transitorio: entro 18 mesi dalla delega saranno previsti regimi speciali a favore dei lavori usuranti, per le lavoratrici madri e per i lavoratori precoci;
    Diritti acquisiti certificati: ovvero una certificazione per tutti coloro che, pur potendo andare in pensione, decidono di rimanere in attività.
    Pensioni d’oro: 15.000 euro al mese, tetto massimo non superabile, l’eccedenza finanzierà lo Stato sociale
    Previdenza Complementare: In seguito alla riforma nel prossimo futuro la pensione obbligatoria sarà corrispondente a circa il 60% dell’ultima retribuzione in attività e sicuramente inferiore alle attuali prestazioni.
    È, infatti, prevista l’istituzione di alcuni Fondi pensione, con riferimento ad uno o più dei Comparti contrattuali esistenti nel pubblico impiego (Ministeri).
    Le stesse riforme hanno però previsto, proprio per attenuare gli effetti sulla previdenza pubblica, la possibilità di affiancare alla pensione obbligatoria una pensione complementare: il cosiddetto “secondo pilastro” del sistema previdenziale, attuato mediante i Fondi pensione.
    Molti lavoratori del settore privato hanno già attivato forme pensionistiche complementari e, nel breve periodo, saranno attuate anche per i lavoratori pubblici, Enti locali, Parastato, ecc.).
    Per quanto riguarda il comparto della scuola il Fondo pensione, denominato “Espero” è stato costituito, con atto notarile, in data 17.11.2003 e dal 12.05.2004 ha ottenuto la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività da parte della Covip. La raccolta delle adesioni potrà avvenire, presumibilmente, a partire dai primi mesi dell’anno scolastico 2004/2005.


    COME FUNZIONA U N FONDO PENSIONE
    I Fondi pensione negoziali prevedono il versamento di contributi da parte del lavoratore e da parte del datore di lavoro.
    Viene, inoltre, destinata al Fondo una quota del (o, secondo i casi, tutto il ) trattamento di fine rapporto (TFR).
    In più, per i dipendenti delle amministrazioni statali iscritti ai fondi negoziali di categoria sono previsti, nei primi due anni di vita del Fondo, alcuni “bonus” per incentivare l’adesione dei lavoratori, ad esclusivo carico dell’Amministrazione datrice di lavoro.
    Infatti, i lavoratori della scuola, che aderiranno entro il primo anno di vita del Fondo Espero, si vedranno accreditato un contributo aggiuntivo dell’1%; coloro che aderiranno nel secondo anno di vita avranno diritto ad un contributo aggiuntivo dello 0,5%. I contributi sono fissati dai singoli contratti collettivi di lavoro.
    Come esempio consideriamo i contributi previsti per il Fondo “ESPERO”, istituito per i lavoratori della scuola (clicca quì per visionare il riquadro).


    A CHI CONVIENE L’ADESIONE AD UN FONDO PENSIONI
    E’ bene precisare che l’adesione ad un fondo pensioni,nella fattispecie ai fondi “Espero”, non è obbligatoria,quindi prima di aderire conviene valutare bene vantaggi e svantaggi.
    Nei prossimi 18 mesi i decreti attuativi della riforma,forse ci daranno maggiori chiarimenti sulle scelte previdenziali che dovremo adottare, allora il nostro consiglio è quello di aspettare tali decreti prima di catapultarsi nell’adesione a tali fondi.


    Antonino Abbate

  • Legge 335/95: Conguaglio Contributivo

    Legge 335/95: Conguaglio Contributivo


    Ovvero trovare in busta paga una nuova trattenuta ed essere felici


    Molti colleghi ci hanno chiesto delucidazioni sul perchè dal mese di febbraio ’98 hanno trovato sulla busta paga una nuova trattenuta descritta con la dicitura “Applicazione legge 335/95”. A seguito della legge 724 del 23/12/1994, art.15 sulla base pensionabile, maggiorata del 18%, si deve applicare una ritenuta pari al 118%. Questa norma stata ripresa dai commi 9 e 10 dell’art.2 della legge 335/95. Pertanto, dal 1° gennaio 1996 le direzioni provinciali del tesoro applicano l’aliquota dell’8,75% sul 100% dello stipendio (escluso l’I.I.S.) e alla fine dell’anno ricalcolano l’8,75% sul 118% dello stipendio. E’ ovvio che in questo modo ogni dipendente si trova in una situazione debitoria. Ci spieghiamo con un esempio.



























    Imponibile Stipendio annuo £ 18.821.000  
    Aliquota contributiva da pagare(l’8.75% sul 118%)   £ 1.943.268
       
    Aliquota contributiva pagata (l’8.75% sul 100%)   £ 1.646.838
        ———–
    Conguaglio contributivo a debito   £    296.430


    Nel caso in cui il dipendente abbia percepito nel corso dell’anno compensi accessori potr usufruire della riduzione del debito contributivo. Infatti, sempre per la legge 335/95, anche i trattamenti economici accessori vanno soggetti alle ritenute in conto tesoro. Pertanto, se il dipendente ha percepito un compenso accessorio, ad esempio, di £  300.000 ha già pagato l’aliquota contributiva dell’8,75% sul 100% e cioè £  26.180. In tal caso questa ritenuta deve essere sottratta al debito contributivo: £ 296.430 da pagare – £ 26.180 già pagato = £ 270.180 da pagare rateizzato a partire da febbraio ’98.
    E’ bene ricordare che il conguaglio contributivo della legge 335/1995 sarà applicata all’inizio di ogni anno solare.


    Orazio Ruscica


    Fonte: Professione i.r. 3/1998, pag.8