Categoria: Pensioni

  • Quota 96, parte il monitoraggio degli aventi diritto

    Quota 96, parte il monitoraggio degli aventi diritto

    La rilevazione ha fini statistici, non vale come istanza di cessazione dal servizio. Termine di presentazione delle dichiarazioni: 15 ottobre


     
    Con la nota prot. 2085 dei giorni scorsi e  la nota di chiarimento prot. n. 2125  del 4 ottobre 2013, entrambe indirizzate a tutti gli Uffici Regionali e Ambiti Territoriali, il Miur ha avviato una procedura di censimento del personale scolastico che ha maturato  entro l’anno solare 2012 i requisiti pensionistici precedenti le disposizioni della Riforma Fornero (65 anni di età per gli uomini, 61 per le donne, oppure 40 anni di contribuzione),  compresi i docenti in possesso della cosiddetta  "quota 96” (60 anni di età + 36 di contributi, oppure 61 anni di età + 35 di contributi), al fine di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativo a favore di coloro che erano  in possesso dei suddetti requisiti anagrafici e contributivi nell’anno  precedente  l’entrata in vigore della  riforma Fornero. 
    Il monitoraggio prevede che i potenziali interessati presentino una dichiarazione, di cui viene fornito il modello, nella quale si chiede di indicare i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva. 
    Tale modello dovrà essere consegnato dal personale scolastico interessato entro il 15 ottobre 2013  secondo le seguenti modalità:
    • Personale docente ed educativo,  insegnanti di religione e Ata in servizio effettivo presso le istituzioni scolastiche: consegna alla Scuola di servizio;
    • Personale docente ed educativo, insegnanti di religione e Ata   non in servizio effettivo (comandati o collocati fuori ruolo): consegna all´ultima scuola di titolarità o di servizio o all´Ufficio Scolastico territoriale della provincia di titolarità.
    L´amministrazione precisa espressamente che tale dichiarazione non ha, allo stato attuale, valore di istanza di cessazione dal servizio,  ma  esclusivamente fini conoscitivi.
    Sembra quindi che si stia muovendo qualcosa a favore dei docenti della “quota 96”; la dichiarazione richiesta dal MIUR potrebbe essere una prima risposta alle forti pressioni di modifica della legge Fornero che la FGU/SNADIR e le altre sigle sindacali stanno da tempo mettendo in atto.
     
    FGU/Snadir – 4 ottobre 2013
  • Cessazioni dal servizio personale della scuola al 1° settembre 2013. Presentazione delle domande entro il 5 febbraio 2013

    Cessazioni dal servizio personale della scuola al 1° settembre 2013

    Presentazione delle domande entro il 5 febbraio 2013
     
    Il Miur ha emanato stamattina (20 dicembre 2012) il Decreto ministeriale n. 97 del 20 dicembre 2012 e la circolare ministeriale n. 98 – prot. n. AOODGPER 9733 di pari data, contenenti indicazioni e scadenze per le cessazioni dal servizio del personale scolastico a far data dal prossimo 1° settembre.
    Le disposizioni riprendono il contenuto della circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 marzo 2012, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MEF e INPS – gestione ex INPDAP, con cui sono state diramate le disposizioni interpretative delle nuova normativa pensionistica contenuta nell´art. 24 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011.
    I requisiti per l´accesso alla "nuova" pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non interessano coloro che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato
    1)    i requisiti di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne); 20 anni di contribuzione (minimo 15 anni per il personale in servizio anteriormente al 1° gennaio 1993),
    2)    di massima anzianità contributiva (40 anni)
    3)    o di anzianità (quota 96: 60+36 oppure 61+35), contemplati dalle norme vigenti fino a tale data.
    Per il sudetto personale continuano, infatti, a valere le condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti "che a decorrere dal 1/1/2012 maturano i requisiti per il pensionamento". Al 1° settembre 2013 dovranno essere collocati a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell´anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione.
    Le predette norme riguardano anche i docenti che si trovano nelle condizioni di esubero, non possono essere utilizzati in modo proficuo e sono in possesso al 31 agosto 2012 dei predetti requisiti indicati ai punti 1, 2 e 3.
    Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte e che maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2013, le regole sono le seguenti:
    –       pensione di vecchiaia: 66 anni e 3 (tre) mesi di età anagrafica e minimo 20 anni (15 anni per il personale in servizio prima del 1° gennaio 1993) di contribuzione  per uomini e donne; se l’età anagrafica è compiuta entro il 31 agosto 2013 il collocamento in pensione sarà d’ufficio, invece se l’età anagrafica sarà compiuta entro il 31 dicembre 2013 allora il collocamento in pensione avverrà a domanda;
    –       pensione anticipata: 41 anni e 5 mese di contribuzione per le donne, e 42 anni e 5 mese di contribuzione per gli uomini.
    Il termine di presentazione delle istanze è fissato a venerdì 25 gennaio 2013.
    In particolare entro detto termine vanno presentate le domande:
    –       di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione;
    –       di dimissioni volontarie dal servizio;
    –       di trattenimento in servizio;
    –       di cessazione prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio;
    –       di trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time, con contestuale diritto a pensione (coloro che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionisitco di anzianità con la quota 96 e non hanno compiuto ancora i 65 anni di età oppure i 40 anni di anzianità contributiva);
    –       di eventuale revoca delle istanze di cessazione precedentemente inoltrate.

    Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate utilizzando la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. 
    Al personale in servizio all´estero è consentito presentare l´istanza anche con modalità cartacea. Il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
    Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
    Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all´INPDAP, attraverso le seguenti modalità:
    –       compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione,
    –       presentazione tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    –       compilazione della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato;
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica.
    Per una completa informazione sul trattamento pensionistico si invita a leggere la “Facile Guida alle pensioni per il personale della scuola”.
     


    Snadir – Professione i.r. – 20 dicembre 2012

     

  • Cessazioni dal servizio personale della scuola al 1° settembre 2012. Presentazione delle domande entro il 30 marzo 2012

    Cessazioni dal servizio personale della scuola al 1° settembre 2012
    Presentazione delle domande entro il 30 marzo 2012

    Il Miur ha emanato il Decreto ministeriale n. 22 del 12.3.2012 e la circolare ministeriale n. 23 di pari data, contenenti indicazioni e scadenze per le cessazioni dal servizio del personale scolastico a far data dal prossimo 1 settembre.
    Le disposizioni si adeguano al contenuto della circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 marzo 2012, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MEF e INPS – gestione ex INPDAP, con cui sono state diramate le disposizioni interpretative delle nuova normativa pensionistica contenuta nell´art. 24 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011.
    I requisiti per l´accesso alla "nuova" pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non interessano coloro che entro il 31 dicembre 2011 maturano i requisiti di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne), di massima anzianità contributiva (40 anni) e di anzianità (quota 96: 60+36 oppure 61+35), contemplati dalle norme vigenti fino a tale data.
    La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che il personale suddetto non può optare per l´applicazione dei nuovi limiti anagrafici (66 anni) pur cessando dal servizio dal 2012: per detto personale continuano infatti a valere le condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti "che a decorrere dal 1/1/2012 maturano i requisiti per il pensionamento". Pertanto, nell´anno 2012 o negli anni successivi dovranno essere collocati a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell´anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione.
    Le regole sono modificate per tutti coloro che matureranno i requisiti nel 2012: 
    – pensione di vecchiaia: 66 anni di età anagrafica e minimo 20 anni di contribuzione per uomini e donne;
    – pensione anticipata: 41 anni e 1 mese di contribuzione perle donne, e 42 anni e 1 mese di contribuzione per gli uomini.
    Il termine di presentazione delle istanze è fissato a venerdì 30 marzo 2012. In particolare entro detto termine vanno presentate le domande:
    – di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione;
    – di dimissioni volontarie dal servizio;
    – di trattenimento in servizio:
    – di trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time, con contestuale diritto a pensione;
    – di cessazione prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio;
    – di eventuale revoca delle istanze di cessazione precedentemente inoltrate.
    Le domande devono essere presentate utilizzando la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (
    www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.
    Al personale in servizio all´estero è consentito presentare l´istanza anche con modalità cartacea. Il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
    Da quest´anno le domande di pensione devono essere inviate direttamente all´INPDAP, attraverso le seguenti modalità:
    – compilazione della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato;
    – compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione.
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica.
    La trasmissione telematica delle domande è già disponibile per coloro che si avvarranno dell´assistenza dei patronati, mentre la modalità di compilazione on-line a cura dei singoli interessati sarà disponibile nell´apposita sezione del sito (
    www.inpdap.gov.it) a partire dal 2 maggio 2012.

    FGU/Snadir – Professione i.r. – 14 marzo 2012

  • PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E DI ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. REGISTRAZIONE NELL’AREA ISTANZE ON LINE

    PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E DI ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
    REGISTRAZIONE NELL’AREA ISTANZE ON LINE
     
    Mentre nel Parlamento si cerca di trovare una soluzione all’iniqua norma prodotta da Decreto Milleproroghe, circa la possibilità di utilizzare le vecchie regole di accesso (raggiungimento della quota 96 attraverso un’anzianità contributiva di almeno 35 anni di servizio più 61 di età o di 36 anni di servizio e 60 di età.) per accedere al sistema pensionistico a coloro che matureranno i requisiti anche oltre il 31 agosto 2012, il Dirigente generale del Dipartimento per la programmazione del Miur, con la Nota prot.n. 529 dell’8 febbraio 2012 comunica che anche quest’anno sarà attivata la funzione su "Istanze On Line" per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio e di accesso al trattamento pensionistico e, in attesa della suddetta funzionalità web che sarà comunicata con apposita circolare, invita il personale interessato ad effettuare la registrazione, operazione preliminare all’inserimento della domanda.
     
    Per i colleghi che non avessero ancora provveduto alla “Registrazione Istanze OnLine”  abbiamo predisposto una breve guida operativa.
     

    Snadir – Professione i.r. – 11 febbraio 2012

  • DIFFERIMENTI AL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO.

    DIFFERIMENTI AL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO.
    Nota del MIUR del 27 gennaio


    Il MIUR in data  27 gennaio 2011 ha emanato la nota prot. n. AOODGPER 657, con la quale si confermano le precedenti deroghe al collocamento a riposo per coloro che avendo 40 anni di contributi, intendono prolungare il loro servizio nel caso di maturazione del miglioramento stipendiale conseguibile entro il 31 agosto 2012.
    La medesima Nota concede, inoltre, il differimento di un anno per coloro che raggiungono il quarantesimo anno contributivo entro il 31 agosto 2011 e avrebbero dovuto maturare nel corso del successivo anno scolastico il miglioramento stipendiale.
    Secondo quanto si legge nella Nota la ragione di tale concessione è ricavabile dalla lettura dell’art. 4 del Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, dove si dispone che  le economie di spesa relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell’utilità ai fini delle posizioni di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e 2012.

         
          LA REDAZIONE


    Snadir – Professione i.r. – 31 gennaio 2011

  • Cessazioni dal servizio. Presentazione delle domande entro l’11 febbraio 2011

    Cessazioni dal servizio
    Presentazione delle domande entro l’11 febbraio 2011

     
       Il Miur  con Circolare n. 100 del 28 dicembre 2010 fornisce le indicazioni attuative del Decreto n. 99  del 28.12.2010 che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.
       Ricordando che, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall’1.09.2011, sono di 60 anni di età e di 36 anni di contribuzione oppure di 61 anni di età e di 35 di contribuzione), ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
       Il suddetto Decreto fissa all’ 11 febbraio 2011 il termine per la presentazione delle domande:
    ·    di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio,
    ·    di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima, ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297,
    ·    dell’eventuale revoca di tali domande,
    ·    delle istanze da parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio,
    ·    delle domande di coloro che intendano avvalersi della normativa prevista dal Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997 (trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico).
       La domanda di collocamento a riposo del personale di ruolo dovrà essere presentata tramite la procedura web POLIS “istanze on-line”, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). La procedura on-line sarà disponibile a partire dal 12 gennaio e fino all’11 febbraio 2011. E’ comunque consigliabile procedere fin da ora alla registrazione.
       Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
       Entro il 31 marzo 2011 l’Amministrazione dovrà comunicare agli interessati l’eventuale mancanza dei requisiti necessari per il collocamento a riposo. Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati dovranno comunicare alla scuola di titolarità o all’ufficio scolastico territoriale, la volontà di rimanere in servizio.
       Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate in forma cartacea. Per coloro che raggiungono i 65 anni di età entro il 31 agosto 2011 e che intendano permanere in servizio, viene confermata la Direttiva n.94/2009 che così recita: "l’istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l’interessato non raggiunga l’anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero”.

       Per quanto riguarda l’applicazione del comma 11, dell’art. 72 , del decreto legge n. 112/2008, la direttiva n. 100 ricorda che rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n.94/2009. Pertanto al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, raggiunta entro il 31 agosto 2011, l’Amministrazione risolverà il rapporto di lavoro.
       Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/1994 art. 509, commi 2, 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40 anni di anzianità contributiva (solo per coloro che erano in servizio al 1° ottobre 1974).
    La Redazione
    Decreto Ministeriale n.99 del 28 dicembre 2010
    Circolare n.100 del 28 dicembre 2010. Decreto Ministeriale n.99 del 28 dicembre 2010 Cessazioni dal servizio – Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.
    Direttiva del Ministro n 94 del 4 dicembre 2009
    _____________________________
    D.l.vo 297/1994, art. 509 – Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età
    1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d’ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
    2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.
    3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
    4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno di compimento del 65° anno di età.
    5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un bienniooltre i limiti di età per il collocamento a riposto per essi previsti.
    6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.
     
    Snadir – Professione i.r. – 31 dicembre 2010