Categoria: Pensioni

  • Ulteriore proroga della data di presentazione delle domande di pensione 2017

    Ulteriore proroga della data di presentazione delle domande di pensione 2017

     
    ll MIUR con la nota 2718/17, che integra la nota 2473/17 del 19 gennaio, in considerazione dei gravi eventi sismici e meteorologici che hanno interessato alcune regioni ha prorogato al 13 febbraio 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda di pensione.
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione. La prima deve essere compilata dai docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, utilizzando unicamente il modello cartaceo.
    I docenti a tempo indeterminato, compresi gli insegnanti di religione di ruolo, devono invece utilizzare la procedura telematica. Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono, infatti, essere presentate esclusivamente con la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
    La domanda di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata dal personale di ruolo, utilizzando esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”, che sarà disponibile dal 27 gennaio al 28 febbraio. Invece il personale a tempo determinato (compresi gli incaricati annuali di religione) dovranno presentare il modello cartaceo.
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 24 gennaio 2017, h. 17.45

  • Prorogata la data di presentazione delle domande di pensione 2017

    Prorogata la data di presentazione delle domande di pensione 2017

     
     
    Il MIUR  ha emanato il 19 gennaio 2017 la Nota ministeriale prot.0002473 con la quale ha comunicato di aver prorogato al 23 gennaio 2017 il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio – oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2017 – nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 23 gennaio 2017.
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione. La prima deve essere compilata dai docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, utilizzando unicamente il modello cartaceo.
    I docenti a tempo indeterminato, compresi gli insegnanti di religione di ruolo, devono invece utilizzare la procedura telematica. Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono, infatti, essere presentate esclusivamente con la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
    La domanda di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata dal personale di ruolo, utilizzando esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”, che sarà disponibile dal 27 gennaio al 28 febbraio. Invece il personale a tempo determinato (compresi gli incaricati annuali di religione) dovranno presentare il modello cartaceo.
    I docenti che vogliono accedere alla pensione anticipata con le misure contenute nella Legge di Bilancio 2017 (APE) dovranno attendere una circolare del MIUR, che indicherà le modalità di presentazione delle istanze di cessazione dal servizio.
     
     
     
     Snadir – Professione i.r. – 20 gennaio 2017, h.18,20
  • Pensioni 2017: pubblicate le istruzioni operative. Domande entro il 20 gennaio 2017

    Pensioni 2017: pubblicate le istruzioni operative

     
    Domande entro il 20 gennaio 2017
     
     
     
    Il Miur ha emanato il 07 dicembre 2016  la Circolare ministeriale prot 38646/2016 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n.  941 del 01-12-2016, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2017.
     
    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2017, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 20 gennaio 2017.
     
    Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrono le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n.331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione. La prima deve essere compilata dai docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, utilizzando unicamente il modello cartaceo.
    I docenti a tempo indeterminato, compresi gli insegnanti di religione di ruolo, devono invece utilizzare la procedura telamatica. Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono, infatti, essere presentate esclusivamente con la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale  in servizio all’estero è consentito presentare l ‘istanza  anche con modalità cartacea. il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
     
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
     
    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

    Pensione di Anzianità (requisiti al 31 dicembre 2011)
    Età non inferiore a 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 di età e 35 di contribuzione (Quota 96), oppure 40 anni di anzianità a prescindere dall´età anagrafica entro il 31 dicembre 2011. Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori fazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

     
    Pensione di vecchiaia (requisiti al 31 dicembre 2011)
    65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell´articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
     
    Nuovi requisiti
    Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l´anno 2017 le regole da applicarsi sono le seguenti.
    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2017 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2017 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2017, senza operare alcun arrotondamento.
    Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.
     
    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall´articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un´anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un´età pari o superiore a 57 anni e 3 (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
     
    Disposizione in materia  di settima salvaguardia
    L’art. 1, comma 265 lett.d), della legge 28 dicembre 2015 n.208 ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 2011 del 2011(settima salvaguardia).
    I soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’Inps, potranno presentare domanda di collocamento a riposo secondo i termini previsti dal D.M 941 del 2016 per accedere al trattamento pensionistico dal 1°settembre 2017.
     
    Trattenimento oltre i limiti di età
    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l´istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2017 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
     A seguito dell’approvazione della legge di bilancio per il 2017, il Miur fornirà, con una successiva nota, eventuali ed ulteriori indicazioni (ad esempio APE – Anticipo pensionistico). 
     

    Snadir – Professione i.r. – 9 dicembre 2016, h.18.25

     

  • Assegno sociale

     Assegno sociale

     
    L’assegno sociale sostituisce dal 1 gennaio 1996 la pensione sociale. E’ destinato alle persone residenti in Italia da almeno 10 anni, per cui è concesso sia ai cittadini italiani che comunitari e extracomunitari.
    E’ un assegno pagato dall’Inps su richiesta del cittadino. Il riconoscimento del diritto alla prestazione è provvisorio. Ogni anno infatti l’Inps provvede a controllare se i cittadini che hanno ricevuto l’assegno continuano a possedere i requisiti di  accesso.
     
    L’Assegno viene riconosciuto, infatti, in presenza di precisi requisiti anagrafici e reddituali, ossia:
    • 65 anni e 7 mesi di età;
    • residenza in Italia stabile e continuativa da almeno 10 anni;
    • cittadinanza italiana;
    • per i cittadini stranieri comunitari iscrizione all’anagrafe del comune di residenza,
    • per gli extracomunitari titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
    • un reddito pari a zero o di modesto importo.
     
    Per avere diritto all’assegno si considerano non solo i redditi propri del titolare ma anche quelli eventuali del coniuge.
    Per il 2016 tali limiti sono pari a €. 5.824,91 annui se il richiedente è solo, €. 11.649,82 annui se coniugato.
    I richiedenti non devono avere, quindi altri redditi ovvero redditi inferiori a quelli fissati ogni anno dalla legge.
    Non devono essere computati ai fini del limite di reddito:
    • TFR
    • Reddito abitazione principale
    • Indennità di accompagnamento per invalidi civili;
    • Vitalizi per gli ex combattenti della guerra 1915/1918
    • Assegni Inail per l’assistenza personale continuativa, in caso di invalidità permanente assoluta.
     
    L’importo dell’assegno per il 2016 è pari a €. 448,07.
    L’assegno non è reversibile  e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
    Coloro che lo percepiscono  possono, a determinate condizioni, avere diritto alle maggiorazioni sociali.
    Per richiedere l’assegno sociale il cittadino deve trasmettere il modulo Inps per via telematica o direttamente tramite il Pin dispositivo oppure rivolgendosi gratuitamente ai Patronati. Ad essa devono essere allegati:
    • la dichiarazione della situazione reddituale;
    • la dichiarazione di responsabilità, riguardo eventuali ricoveri presso strutture sanitarie, con retta a carico dello Stato.
    • Copia di un documento di identità;
    • Autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia;
    • Dati anagrafici e codice fiscale del coniuge.

    In relazione a quest’ultima possibilità di rivolgersi ad un Patronato, il nostro Ente di Patronato (Sias – Caf MCL Modica – tel 0932762374 ; cell. 3381158814;elma.basile@patronatosias.it ) si rende disponibile a seguire la pratica attraverso la propria struttura. In questo caso è necessario inviare tramite posta al seguente indirizzo: Snadir, via Sacro Cuore n.87 – 97015 MODICA (RG) i documenti sopra indicati da allegare.

     
     
    Snadir – Profesisone i.r. 19 febbraio, ore 18,25

     

  • Pensioni 2016: prorogata la scadenza delle domande al 26 gennaio 2015

    Pensioni 2016: prorogata la scadenza delle domande al 26 gennaio 2015

    Il Miur ha pubblicato sulla pagina di Istanze Online il seguente avviso: “Si comunica che il termine finale previsto per il 22 Gennaio 2016, per la presentazione, da parte del personale Docente ed A.T.A., delle domande di collocamento a risposo avente decorrenza 1° Settembre 2016, è stato prorogato al 26 Gennaio 2016

    Snadir – Professione i.r. – 23 gennaio 2016