Categoria: Pensioni

  • QUOTA 100: una sintesi del provvedimento

     
    PENSIONAMENTO ANTICIPATO – REQUISITO ETA’ + SERVIZIO
     
    Pensionamento anticipato con un’età minima di 62 anni e 38 anni di contributi. É un’opzione sperimentale che dura tre anni nel periodo 2019-2021.
     
    Ai fini del conseguimento dei 38 anni di contributi gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (che non siano già titolari di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni) possono richiedere il cumulo dei contributi.
     
    La pensione Quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro.
     
    LAVORATORI PRIVATI
     
    Può andare in pensione dal 1 aprile 2019 chi ha maturato i requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018.
    Chi matura i requisiti per Quota 100 dal 1° gennaio 2019, invece, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo 3 mesi.
     
    LAVORATORI PUBBLICI E STATALI
     
    Per i dipendenti pubblici viene stabilito che coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 conseguono il diritto alla pensione a partire dal 1 agosto 2019 e poi ogni sei mesi dal raggiungimento dei requisiti.
     
    La domanda quota 100 va presentata con preavviso di 6 mesi.
     
    DIPENDENTI DELLA SCUOLA E AFAM
     
    Può andare in pensione dal 1 settembre 2019 chi ha maturato i requisiti per Quota 100 entro il 31dicembre 2019. La domanda di pensionamento con quota 100 deve essere presentata entro il 28 febbraio 2019. Il Miur in data 1° febbraio 2019  ha fornito specifiche indicazioni.
     
    PENSIONE ANTICIPATA – REQUISITO SOLO SERVIZIO
     
    Sarà possibile andare in pensione in anticipo. I requisiti che devono raggiungere gli uomini sono 42 anni e 10 mesi di contributi, mentre le donne 41 anni e 10 mesi di contributi. L’assegno si riceverà dopo tre mesi dalla data di maturazione di requisiti. Per la scuola il Miur ha dato indicazioni specifiche.
     
    OPZIONE DONNA
     
    Le lavoratrici a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome con almeno 35 anni di contributi al 31/12/2018 possono andare in pensione.
     
    LAVORATORI PRECOCI (lavoratori con un anno di contributi versati prima dei 19 anni)
     
    Potranno andare in pensione con 41 anni di contributi. Il diritto alla pensione decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Tra i requisiti: svolgere attività particolarmente faticose oppure essere care givers, invalidi civili almeno al 74% o disoccupati che abbiano esaurito la Naspi e passato un ulteriore trimestre di inoccupazione.
     
     
    APE SOCIALE
     
    Si può ottenere dai 63 anni per chi si trova in condizioni di disagio: disoccupati, chi assiste familiari disabili, persone con invalidità pari al 74% o più e chi svolge lavori gravosi. Requisito contributivo sono 30 o 36 anni a seconda dei casi. Si ha un bonus di un anno per figlio (max 2) per le lavoratrici.
     
     
    PAGAMENTO DELLA BUONUSCITA (TFS-TFR)
     
    Il pagamento dell’indennità di buonuscita (TFS o TFR) viene congelato fino a quando non saranno raggiunti i requisiti previsti dalla riforma Fornero. Pertanto, secondo le norme vigenti, i termini per il pagamento decorrono dal compimento dell’età della pensione di vecchiaia, ovvero quando il pensionato avrà compiuto i 67 anni (al netto dei futuri aumenti della speranza di vita).
    I pensionati pubblici, non solo quelli con quota 100, potranno chiedere subito un anticipo bancario fino a 30.000 euro, beneficiando di un credito d’imposta per gli interessi pagati.
     
     
    RISCATTI “BUCHI” CONTRIBUTIVI E LAUREA
     
    Nel triennio 2019-2021 sarà possibile riscattare periodi non coperti da contributi, compreso il periodo di laurea, per un massimo di 5 anni anche non continuativi. Il riscatto è possibile solo per quanti non possiedono periodi contributivi prima del 1°/1/1996.
    Inoltre, chi non ha ancora compiuto 45 anni di età al momento della domanda beneficerà di un riscatto agevolato della laurea: potrà detrarre dall’imposta lorda (IRPEF) il 50% del costo in cinque quote annuali a partire dall’anno di pagamento.


     
    Snadir – Professione i.r. – 21 gennaio 2019 – h.20,45
     
  • PENSIONI 2019: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

    DOMANDE ENTRO IL 12 DICEMBRE 2018
     
    Schede sintetiche (flipbook – file pdf)
     

    Il Muir ha pubblicato il 16/11/2018 la Nota 50647/2018 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 727 del 15/11/2018, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2019.

    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2019, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 12 dicembre 2018.
    Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2019.

    Il termine del 12 dicembre 2018 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
     
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.

    Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
     
    I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e aver presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate.
     
    Al personale  in servizio all’estero è consentito presentare l’ istanza  anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
     
    Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 12 dicembre 2018.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.

    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

    Requisiti
    Per l´anno 2019 le regole da applicarsi sono le seguenti.
    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni  compiuti entro il 31 agosto 2019 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2019 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 43 anni e 3 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2019, senza operare alcun arrotondamento.

    L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2019.

    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall´articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un´anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e 7 (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo.
    Il pensionamento è consentito dal 1° settembre 2019 a condizione che il requisito di contribuzione sia maturato entro il 31/12/2015 e quello anagrafico cioe’ i 57 anni e 7 mesi entro il 31/07/2016.
     
    Trattenimento oltre i limiti di età
    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l´istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
    Ape sociale
    Successive indicazioni saranno fornite con riguardo alla cessazione al servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’ APE sociale.


     
    Snadir – Professione i.r. – 19 novembre 2018, h.11
  • PENSIONI 2018: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE DOMANDE ENTRO IL 20 DICEMBRE 2017

    PENSIONI 2018: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

    DOMANDE ENTRO IL 20 DICEMBRE 2017
     
    Schede sintetiche (flipbook – file pdf)
     

    Il Muir ha pubblicato il 23/11/2017 la Circolare 50436/2017 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 919 del 23 novembre 2017, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2018.

    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2018, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 20 dicembre 2017.
    Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2018.

    Il termine del 20 dicembre 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
     
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.

    Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it)
     
    I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare la domanda di cessazione di servizio utilizzando unicamente il modello cartaceo.
     
    Al personale  in servizio all’estero è consentito presentare l’ istanza  anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
     
    Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 dicembre 2017.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.

    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

    Pensione di Anzianità (requisiti al 31 dicembre 2011)
    Età non inferiore a 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 di età e 35 di contribuzione (Quota 96), oppure 40 anni di anzianità a prescindere dall´età anagrafica entro il 31 dicembre 2011. Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori fazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

     
    Pensione di vecchiaia (requisiti al 31 dicembre 2011)
    65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell´articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
     
    Nuovi requisiti
    Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l´anno 2018 le regole da applicarsi sono le seguenti.
    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2018 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.
     
    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall´articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un´anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e 3 (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
     
    Trattenimento oltre i limiti di età
    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l´istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2018 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2018, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
    Ape sociale
    Successive indicazioni saranno fornite con riguardo alla cessazione al servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’ APE sociale.



     
    Snadir – Professione i.r. – 24 novembre 2017, h.15,10
  • ANTICIPO PENSIONISTICO SOCIALE Richieste all’INPS entro il 15 luglio 2017

    ANTICIPO PENSIONISTICO SOCIALE

    Richieste all’INPS entro il 15 luglio 2017
    Ulteriori indicazioni e precisazioni per il personale della scuola dovranno essere fornite dal Miur
     
    L’Anticipo Pensionistico (APE) sociale è un’indennità di natura assistenziale a totale carico dello Stato erogata dall’INPS a lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi, iscritti alla Gestione separata che si trovano in particolari condizioni.
    Si tratta di una misura sperimentale, in vigore fino al 31 dicembre 2018, che ha lo scopo di agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio.
    Le domande per l’accesso all’APE sociale con i requisiti raggiunti entro il 31/12/2017 si presentano entro il 15/7/2017. Chi raggiunge i requisiti nel 2018 deve fare domanda entro il 31 marzo 2018.
    Le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 31 marzo 2018 e comunque non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se dopo il monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.
    L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. L’importo della rata mensile è calcolata al momento dell’accesso alla prestazione e non può superare 1.500 euro (se la pensione è maggiore di detto importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato. Dopo il raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia l’importo mensile della pensione è quello determinato al momento della cessazione dal servizio.
     
    L’APE sociale può essere richiesto anche dai dipendenti del comparto scuola (personale docente e amministrativo) che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi e si trovino, inoltre, in una delle seguenti condizioni:
    • sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni;
    • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con grave disabilità;
    • sono insegnanti della scuola dell’infanzia o educatori degli asili nido e svolgono tale attività da almeno sei anni in via continuativa;
    • possiedono almeno 30 anni di anzianità contributiva, nei casi di invalidità o assistenza a disabili gravi;
    • possiedono almeno 36 anni di contributi, per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e per gli educatori degli asili nido.
     
    L’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma. Tuttavia è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.
    Il personale interessato presenta all’INPS la domanda di APE sociale. Entro il 15 ottobre per quanto riguarda il 2017, entro il 30 giugno 2018 per l’anno prossimo, l’ente previdenziale comunica se la domanda è stata accettata oppure è stata rifiutata.
     
    In presenza di tutti i requisiti non è detto che la richiesta venga accettata; poiché c’è un limite alle risorse finanziarie. Nel caso in cui le risorse stanziate risultino insufficienti rispetto al numero degli aventi diritto, la decorrenza dell’indennità è differita dando priorità ai richiedenti più anziani. A parità di requisito si considera la data di presentazione della domanda. Successivamente gli interessati dovranno presentare la domanda vera e propria di APE.
    Per il personale del comparto scuola, dopo l’esito positivo della suddetta procedura è necessario attendere le indicazioni del MIUR su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione dal servizio. In particolare il MIur dovrà chiarire che la cessazione del personale della scuola dovrà avvenire soltanto a seguito di verifica dell’accoglimento della domanda di APE sociale e ad anno scolastico in corso. 
     
    Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e che richiedono l’APE sociale i termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio (TFS o TFR) iniziano dal compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
     
    Rosario Cutrupia
     
     
    Fgu/Snadir, Professione i.r. – 21 giugno 2017, h.16.20