Categoria: Pensioni

  • PENSIONI 2021: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

    DOMANDE ENTRO IL 7 DICEMBRE 2020

    Schede sintetiche (flipbook – file pdf)

     
    Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il 13 novembre 2020 la Nota prot.36103 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 159 del 12/11/2020, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2021.
     
    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2020, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 7 dicembre 2020.
     
    Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2021.
     
    Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
     
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
     
    Le domande di cessazione dal servizio (saranno attive due istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà le tipologia con le domande di cessazioni consuete, la seconda conterrà esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
     
    I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate.
     
    Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
     
    Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 23 dicembre 2019.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
     
     
    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 
    Requisiti
    Per l´anno 2021 le regole da applicarsi sono le seguenti.
    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2021 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2021 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
     
    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2021.
     
    L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2021.
     
    Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2021 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
    Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2021 (Circolare Inps n.126 del 2018).
     
     
    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2019 (nella legge di bilancio la data dovrebbe essere aggiornata al 31/12/2020) hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.
     
     
    Trattenimento oltre i limiti di età
    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
     
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2021 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2021, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
    Ape sociale
    Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea con effetto dal 1° settembre 2021.
     
    QUOTA 100
    Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. Questa norma, tranne che si intervenga con una nuova formula alternativa, non sarà più attuata nei prossimi anni e si tornerà alla legge Fornero.
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 16 novembre 2020, h.10,00

     

  • Informativa circolare sui pensionamenti al 1° settembre 2021

    Si è tenuto nella giornata odierna un incontro in videoconferenza con le OO.SS. convocato dal Ministero dell’Istruzione per discutere la bozza di circolare sui pensionamenti per il 2021.
     
    Presenti per l’Amministrazione il Dott. Serra e la Dott.ssa Alonso; ha inoltre partecipato il Direttore Generale INPS Dott. Uselli per fornire eventuali risposte sugli aspetti tecnici riguardanti le indicazioni contenute nel testo.
     
    Il Dott. Serra conferma che la bozza ricalca sostanzialmente i contenuti dello scorso anno compresa la tempistica delle procedure che fissa al 30 novembre 2020 la data di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati.
     
    Le successive fasi prevedono la convalida degli atti da parte del Miur entro il 5 febbraio 2021 e la certificazione finale del diritto a pensione da parte INPS entro il termine ultimo del 24 maggio 2021.
     
    Tutte le OOSS hanno rappresentato la difficoltà a gestire la procedura da parte dei singoli interessati con una tempistica così breve ( dato anche il particolare momento) ed hanno chiesto all’amministrazione di spostare la scadenza alla fine di dicembre 2020.
     
    Sull’utilizzo della procedura Passweb è stato chiesto di confermare nuovamente le indicazioni fornite lo scorso anno riguardo ai casi di impossibilità dell’utilizzo di tale applicativo da parte degli Ambiti territoriali/istituzioni scolastiche.
     
    Per quanto riguarda la cosiddetta “opzione donna”, al momento, in attesa di eventuale proroga da prevedere in legge di bilancio, resta in vigore il riconoscimento dei requisiti maturati al 31 dicembre 2019.
     
    Il Dott. Serra pur motivando la scadenza ravvicinata con la necessità di consentire un corretto avvio del prossimo anno scolastico si è riservato di sciogliere la questione nei prossimi giorni.
     
    Il DG INPS, Dott. Uselli, ha fornito infine la disponibilità all’apertura di un tavolo di lavoro per esaminare gli aspetti riguardanti l’integrazione dei sistemi informativi delle due amministrazioni.
     
    La Fgu/Snadir ha poi chiesto di poter prevedere per gli incaricati annuali di religione l’applicazione della normativa di cui all’art.59, comma 9 della legge 449/97, cioè la possibilità di fruire del trattamento pensionistico al 1° settembre di ogni anno, anche nel caso del requisito maturato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
     
    Inoltre, ha chiesto che la frase “ivi compresi gli insegnanti di religione” presente nella circolare, fosse collocata subito dopo la parola “docenti” per meglio sottolineare l’appartenenza a tutti gli effetti di questi insegnanti al personale docente. Pertanto la frase sarà così riformulata: “I Dirigenti scolatici, il personale docente — ivi compresi gli insegnanti di religione —, educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano esclusivamente la procedura web POLIS (…)”.
     
    Su queste due richieste l’Amministrazione ha ritenuto di accogliere l’ultima e di riservarsi per la prima un approfondimento assieme all’Inps.
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r – 9 novembre 2020 – h.19,30
  • Pensioni 2020: pubblicate le istruzioni operative

     DOMANDE ENTRO IL 10 GENNAIO 2020 – OPZIONE DONNA ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2020

     
    Schede sintetiche (flipbook – file pdf)
     




    Il Miur ha pubblicato l’11-12-2019 la Nota 50487 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 1124 del 6/12/2019, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2020.


    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2020, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 30 dicembre 2019, prorogato al 10 gennaio 2020 con Decreto in corso di emanazione (Nota prot.2346 del 27/12/2019).
    Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2020.
    La Nota prot.264 del 7 febbraio 2020 ha stabilito che la data di presentazione delle domande per "opzione donna" è il 29 febbraio 2020.


    Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
     
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
     
    Le domande di cessazione dal servizio (saranno attive due istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà le tipologia con le domande di cessazioni consuete, la seconda conterrà esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
     
    docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate.
     
    Al personale  in servizio all’estero è consentito presentare l’ istanza  anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
     
    Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 23 dicembre 2019.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.


    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 



    Requisiti

    Per l´anno 2020 le regole da applicarsi sono le seguenti.

    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2020 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2020 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2020.
    L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2020.
    Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2020 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
    Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2020.
     
    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Possono presentare la domanda le lavoratrici che che entro il 31/12/2019 hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.
    La Nota prot. 2664 del 7 febbraio 2020 ha precisato che il requisito pensionistico "opzione donna" deve essere maturato entro il 31 dicembre 2019 e ha stabilito che  – per questa particolare causale di pensionamento –  la data ultima di presentazione delle domande di cessazione è  fissata alle ore 23.59 del 29 febbraio 2020.


    Trattenimento oltre i limiti di età

    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l´istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
    Ape sociale
    Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea con effetto dal 1 settembre 2020.
     
    QUOTA 100
    Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2020 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.




     
    Snadir – Professione i.r. – 12 dicembre 2019, h.11, 42; aggiornato 28 dicembre 2019, aggiornato al 7 febbraio 2020
  • Pensioni 2020: pubblicate le istruzioni operative

    DOMANDE ENTRO IL 10 GENNAIO 2020 – OPZIONE DONNA ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2020

     
    Schede sintetiche (flipbook – file pdf)
     

    Il Miur ha pubblicato l’11-12-2019 la Nota 50487 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 1124 del 6/12/2019, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2020.

    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2020, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 30 dicembre 2019, prorogato al 10 gennaio 2020 con Decreto in corso di emanazione (Nota prot.2346 del 27/12/2019).
    Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2020.
    La Nota prot.264 del 7 febbraio 2020 ha stabilito che la data di presentazione delle domande per "opzione donna" è il 29 febbraio 2020.

    Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
     
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
     
    Le domande di cessazione dal servizio (saranno attive due istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà le tipologia con le domande di cessazioni consuete, la seconda conterrà esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
     
    docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate.
     
    Al personale  in servizio all’estero è consentito presentare l’ istanza  anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
     
    Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 23 dicembre 2019.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

    Requisiti
    Per l´anno 2020 le regole da applicarsi sono le seguenti.
    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2020 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2020 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2020.

    L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2020.
    Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2020 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
    Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2020.
     
    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Possono presentare la domanda le lavoratrici che che entro il 31/12/2019 hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.
    La Nota prot. 2664 del 7 febbraio 2020 ha precisato che il requisito pensionistico "opzione donna" deve essere maturato entro il 31 dicembre 2019 e ha stabilito che  – per questa particolare causale di pensionamento –  la data ultima di presentazione delle domande di cessazione è  fissata alle ore 23.59 del 29 febbraio 2020.

    Trattenimento oltre i limiti di età
    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l´istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
    Ape sociale
    Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea con effetto dal 1 settembre 2020.
     
    QUOTA 100
    Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2020 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.


     
    Snadir – Professione i.r. – 12 dicembre 2019, h.11, 42; aggiornato 28 dicembre 2019, aggiornato al 7 febbraio 2020

     

  • Il Miur fornisce le indicazioni operative per la quota 100

    Il Miur ha pubblicato oggi (1° febbraio 2019) la Circolare prot.AOODGPER4644 con la quale fornisce le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto  Legge 28 gennaio 2019 n.4 , relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2019, e integra le comunicazioni già trasmesse con circolare n. 50647 del 16/11/2018

    Può andare in pensione dal 1° settembre 2019 chi ha maturato i requisiti per Quota 100 ( 62 anni di età e un’anzianità contributiva di 38 anni) entro il 31dicembre 2019.

    E’ inoltre  consentito l’accesso alla pensione anticipita dal 1° settembre 2019  anche a chi matura un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini entro il 31/12/2019. In questi casi, è anche consentito chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

    E’ previsto inoltre  il diritto al trattamento pensionistico anticipato anche per  le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un ‘anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un ‘età pari o superiore a 58 anni (OPZIONE DONNA)

    Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Le funzioni polis saranno disponibili a partire dal 4 febbraio p.v. e fino al 28 febbraio p.v.

    I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e aver presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate.

    Al personale  in servizio all’estero è consentito presentare l’ istanza  anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenterà le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

    Le domande di pensione devono essere presentate entro il 28 febbraio 2019 e devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

    1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
    2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
    3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistiche.

    Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavori gravosi o per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1° settembre 2019.