Categoria: Pensioni

  • Pensioni 2023: pubblicate le istruzioni operative

    DOMANDE ENTRO IL 21 ottobre 2022

    Schede sintetiche (flipbook – file pdf)

     
    Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’8 settembre 2022 la Nota prot 31924 con la quale ha trasmesso il Decreto Ministeriale n. 238 dell’8 settembre 2022 , relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2023.
     
    Il Ministero ha accolto la nostra richiesta di collocare la frase “ivi compresi gli insegnanti di religione”  subito dopo la parola “docenti” per meglio sottolineare l’appartenenza a tutti gli effetti di questi insegnanti al personale docente.
     
    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2023, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 21 ottobre 2022.
     
    Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2023.
     
    Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
     
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
     
    Le domande di cessazione dal servizio ( saranno attive tre istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà la tipologie con le domande di cessazioni consuete, la seconda e la terza conterranno esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100 e quota 102) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
     
    I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2023 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).
     
    Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
     
    Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 21 ottobre 2022.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
     
     
    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 
    Per l´anno 2023 le regole da applicarsi sono le seguenti.

    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2023 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2023 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2023.
     
    L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2023.
     
    Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
    Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2023. (circolare Inps n. 126 del 2018)
     
     
    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.
     
     
    Trattenimento oltre i limiti di età
    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
     
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2023 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
    Ape sociale
    Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o formale entro il 31 agosto 2023.
     
    QUOTA 100
    Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.
     
    QUOTA 102
    Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 102 è necessario che entro il 31/12/2022 abbiano almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.
     
    Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i nostri uffici:
     CAF & Patronato Snadir Nazionale – Tel. 0662280408 – tasto 3 previdenza@snadir.it 
     CAF & Patronato Snadir Lombardia – Tel. 0282957760 cafpatronato.lombardia@snadir.it
     CAF & Patronato Snadir Lazio – Tel. 06443411 cafpatronato.lazio@snadir.it
     CAF & Patronato Snadir Triveneto – Tel. 0444955025 cafpatronato.veneto@snadir.it
     CAF & Patronato Snadir Sardegna – Tel. 0704657231 cafpatronato.sardegna@snadir.it
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 9 settembre 20922, h.11,30

     

  • Pensionamenti per il 2023: le richieste della Fgu/Snadir al Ministero

    Si è tenuto questa mattina (5/9/2022) un incontro in videoconferenza tra le OO.SS. e il Ministero dell’Istruzione per discutere la bozza di circolare sui pensionamenti per il 2023. All’incontro ha partecipato anche il Direttore Generale Pensioni INPS, Dott. Uselli.
     
    La bozza ricalca sostanzialmente i contenuti dello scorso anno, compresa la tempistica delle procedure che fissa per la seconda decade di ottobre 2022 la data di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati. Su questo punto, la FGU è intervenuta esprimendo le dovute perplessità nei confronti della breve tempistica  e chiedendo di spostare la scadenza al fine di assicurare almeno 5/6 settimane per la presentazione delle domande.
     
    Inoltre, è stata fatta presente la necessità che gli interessati vengano in possesso – prima della scadenza delle domande – di tutti gli elementi relativi alla propria posizione previdenziale al fine di valutare l’opportunità di presentazione della domanda di pensionamento.
     
    La Fgu/Snadir ha poi chiesto di poter prevedere per gli incaricati annuali di religione l’applicazione della normativa di cui all’art.59, comma 9 della legge 449/97, cioè la possibilità di fruire del trattamento pensionistico al 1° settembre di ogni anno, anche nel caso del requisito maturato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
     
    Inoltre, ha chiesto che la frase “ivi compresi gli insegnanti di religione” presente nella circolare, fosse collocata subito dopo la parola “docenti” per meglio sottolineare l’appartenenza a tutti gli effetti di questi insegnanti al personale docente. Pertanto la frase sarà così riformulata: “I Dirigenti scolatici, il personale docente – ivi compresi gli insegnanti di religione -, educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano esclusivamente la procedura web POLIS (…)”.
     
    Su queste due richieste l’Amministrazione ha ritenuto di accogliere l’ultima e di riservarsi per la prima un approfondimento assieme all’Inps.
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r – 5 settembre 2022 – h.17,30
  • Riaperti I termini per la presentazione delle domande di pensione Quota 102, opzione donna e ape sociale, domande entro il 28 febbraio 2022

    A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, in data 31 gennaio 2022 è stata pubblicata da parte del Ministero dell’Istruzione la nota n. 3430 avente ad oggetto le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022.
     
    Si riapre al 28 febbraio 2022 il termine per la presentazione delle domande di pensionamento di alcune categorie di lavoratori.
     
    Le novità introdotte riguardano:
    la facoltà di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola al raggiungimento di almeno 64 anni di età anagrafica e di 38 anni di anzianità contributiva (quota 102) entro il 31 dicembre 2022;
    opzione donna: il termine per la maturazione del requisito pensionistico matura anziché al 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
     
    Le domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate tramite il sistema Polis, dal 2 al 28 febbraio 2022, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nella sezione Istanze Online.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale attraverso le seguenti modalità:
     presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
     presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
     presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
     
    Un’ulteriore novità riguarda anche l’Ape sociale.
    Grazie al nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’Ape sociale, oltre agli insegnanti della scuola dell’infanzia, anche gli insegnanti di scuola primaria rientrano tra I lavoratori che svolgono attività cosiddette gravose.
     
    Coloro che sono interessati all’accesso potranno, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’Inps, presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 31 agosto 2022.
     
    Le lavoratrici che hanno presentato cessazione di servizio con opzione donna e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale entro e non oltre il 31 marzo 2022 potranno, nel caso di esito positivo da parte dell’Inps dei requisiti per l’Ape sociale, comunicare all’Inps territorialmente competente la rinuncia di pensionamento opzione donna già presentata.
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
     
    Le domande di cessazione dal servizio, comprese quelle dei docenti di religione di ruolo, devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
     
    I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, devono  invece  presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2022 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).
     
    Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i nostri uffici:  
     previdenza@snadir.it linea diretta 06 62280408 – tasto 3 (lunedì 15.30 – 19; mercoledì 10.30 – 13.00; venerdì 10.30 – 13.00).,
     cafpatronato.lombardia@snadir.it Tel. 0282957760 (mercoledì – giovedì – venerdì dalle 15 alle 18), 
     cafpatronato.lazio@snadir.it Tel. 0644341118 (mercoledì – giovedì – venerdì dalle 15 alle 18),
     cafpatronato.veneto@snadir.it Tel. 0444955025 (da lunedì a venerdì9:00/13:00-15:30/19:00, sabato9:00/12:00)
     
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 1° febbraio 2022 – h.10,20

  • Pensioni 2022: pubblicate le istruzioni operative

    DOMANDE ENTRO IL  31 ottobre2021

    Schede sintetiche (flipbook – file pdf)
     

     
    Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il 1° ottobre 2021 2021 la Nota prot.30142 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 294 del 01/10/2021, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2022.
     
    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale docente — ivi compresi gli insegnanti di religione —, educativo ed A.T.A. di ruolo, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2022, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 31 ottobre 2021.
     
    Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2022.
     
    Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
     
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
     
    Le domande di cessazione dal servizio, compresi i docenti di rleigione di ruolo, (saranno attive due istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà le tipologia con le domande di cessazioni consuete, la seconda conterrà esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
     
    docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2022 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).
     
    Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
     
    Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 31 ottobre 2021.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
     
     
    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 
     
    Requisiti
    Per l´anno 2022 le regole da applicarsi sono le seguenti.

    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2022 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2022 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2022.
     
    L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2022.
     
    Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2021 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
    Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2022 (Circolare Inps n.126 del 2018).
     
     
    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2020 (nella legge di bilancio la data dovrebbe essere aggiornata al 31/12/2021) hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.
     
     
    Trattenimento oltre i limiti di età
    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
     
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2022 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
    Ape sociale
    Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2022.
     
    QUOTA 100
    Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. Questa norma, tranne che si intervenga con una nuova formula alternativa, non sarà più attuata nei prossimi anni e si tornerà alla legge Fornero.
     
    Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i nostri uffici:  previdenza@snadir.it linea diretta 06 62280408 – tasto 3, cafpatronato.lombardia@snadir.it Tel. 0282957760 , cafpatronato.lazio@snadir.it Tel. 0644341118 
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 1° ottobre 2021, h.17,00

     

  • Informativa circolare sui pensionamenti al 1° settembre 2022

    Si è tenuto nel primo pomeriggio di oggi (24/9/2921) un incontro in videoconferenza con le OO.SS. convocato dal Ministero dell’Istruzione per discutere la bozza di circolare sui pensionamenti per il 2022.
     
    Presenti per l’Amministrazione il Dott. Serra e la Dott.ssa Alonso; ha inoltre partecipato il Direttore Generale INPS Dott. Uselli per fornire eventuali risposte sugli aspetti tecnici riguardanti le indicazioni contenute nel testo.
     
    Il Dott. Serra conferma che la bozza ricalca sostanzialmente i contenuti dello scorso anno compresa la tempistica delle procedure che fissa al 31 ottobre 2021 la data di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati.
     
    Le successive fasi prevedono la convalida degli atti da parte del Ministero dell’istruzione entro il 14 gennaio 2022 e la certificazione finale del diritto a pensione da parte INPS entro il termine ultimo del 24 aprile 2022.
     
    La FGU ha rappresentato la difficoltà a gestire la procedura con una tempistica così breve (dato anche il particolare momento) ed hanno chiesto all’amministrazione di spostare la scadenza e di assicurare almeno 4/5 settimane per la presentazione delle domande.
     
    Inoltre, è stata fatta presente la necessità che gli interessati vengano in possesso – prima della scadenza delle domande – di tutti gli elementi relativi alla propria posizione previdenziale al fine di valutare l’opportunità di presentazione della domanda di pensionamento.
     
    Le sedi periferiche dell’INPS e le segreterie scolastiche dovrebbero, per la parte di competenza, definire tutte le domande giacenti relative a richieste di ricongiunzione, computo e/o riscatto del personale scolastico prima della scadenza per presentare, attraverso la procedura di Istanze On Line, le domande di pensionamento.
     
    Per quanto riguarda la cosiddetta “opzione donna”, al momento, in attesa di eventuale proroga da prevedere in legge di bilancio, resta in vigore il riconoscimento dei requisiti maturati al 31 dicembre 2020.
     
    Il Dott. Serra – pur motivando la scadenza ravvicinata con la necessità di consentire un corretto avvio del prossimo anno scolastico – si è riservato di sciogliere la questione nei prossimi giorni.
     
    La Fgu/Snadir ha poi chiesto di poter prevedere per gli incaricati annuali di religione l’applicazione della normativa di cui all’art.59, comma 9 della legge 449/97, cioè la possibilità di fruire del trattamento pensionistico al 1° settembre di ogni anno, anche nel caso del requisito maturato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
     
    Inoltre, ha chiesto che la frase “ivi compresi gli insegnanti di religione” presente nella circolare, fosse collocata subito dopo la parola “docenti” per meglio sottolineare l’appartenenza a tutti gli effetti di questi insegnanti al personale docente. Pertanto la frase sarà così riformulata: “I Dirigenti scolatici, il personale docente – ivi compresi gli insegnanti di religione -, educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano esclusivamente la procedura web POLIS (…)”.
     
    Su queste due richieste l’Amministrazione ha ritenuto di accogliere l’ultima e di riservarsi per la prima un approfondimento assieme all’Inps.
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r – 24 settembre 2021 – h.17,30