Circolare Ministeriale n.117 del 23/9/1930
Insegnamento religioso nelle scuole medie.
Omissis
La frequenza dell’insegnamento religioso obbligatoria; ne sono dispensati solo gli alunni i cui genitori ne presentino richiesta scritta al capo dell’istituto al principio di ogni anno scolastico (art. 2 della legge).
Sono riferibili all’insegnamento religioso le comuni norme e sanzioni, che vigono per tutti gli altri insegnamenti, salvo le norme speciali contenute nella legge 5 giugno 1930, numero 824, di cui si far cenno qui appresso.
L’orario dell’insegnamento religioso fissato in un’ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto, fatta eccezione delle prime due classi dell’istituto magistrale, ad ognuna delle quali assegnato un orario di due ore settimanali (art. 3). La ragione del maggior orario nell’istituto magistrale evidente: essendo esso destinato ad abilitare i giovani all’insegnamento nelle scuole elementari dove la dottrina cristiana deve essere di regola impartita dallo stesso maestro di classe – si richiede una specifica preparazione diretta ad ammaestrare gli allievi anche intorno ai modi migliori di accostare all’anima dei giovani i principi e i precetti religiosi.
L’orario dell’insegnamento religioso fa parte naturalmente dell’orario obbligatorio dell’istituto: quanto, poi, alla sua inclusione nell’orario delle singole classi valgono le norme comuni che regolano la distribuzione degli orari scolastici nei diversi tipi di istituti.
Per la scelta dei libri di testo si seguiranno le norme comuni che disciplinano questa materia nelle scuole medie, nelle scuole tecnico – professionali e nelle scuole artistiche, osservata sempre, beninteso, la condizione posta dall’art. 36, u.c. del Concordato, che si tratti di libri di testo approvati dall’autorit ecclesiastica.
Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalit, non si assegnano voti, n si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione informer le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro insegnamento (art. 4).
L’insegnamento religioso, che non forma cattedra di ruolo e non d quindi luogo n a concorsi, n a nomine d’insegnanti stabili, e conferito per incarico annuale, per il periodo cio che va dall’inizio delle lezioni al compimento degli scrutini finali nei diversi tipi d’istituti, dal capo dell’istituto, sentito l’Ordinario diocesano o un suo rappresentante espressamente delegato a tal fine (art. 5). La scelta degli incaricati, a norma dell’art. 36 del Concordato e 5 della legge, deve cadere in primo luogo su sacerdoti e religiosi approvati dall’Autorit ecclesiastica e, in via sussidiaria, quando manchino aspiranti appartenenti a tali categorie, su laici che siano riconosciuti a questo fine idonei dall’Ordinario diocesano. Quando vi siano nell’istituto professori di ruolo, che si trovino nelle suddette condizioni, consentito affidare loro l’incarico dell’insegnamento religioso, semprech si ritenga che essi possano senza detrimento per la scuola sopportare il peso complessivo della loro cattedra e dell’incarico.
Nelle sedi in cui siano pi istituti d’istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, la scelta degli incaricati di religione sar fatta collegialmente dai capi degli istituti, inteso sempre l’Ordinario diocesano o il suo delegato. Questa riunione richiesta dalla legge, affinch possa farsi luogo ad un’equa distribuzione degli incarichi ai diversi aspiranti, ed anche perch, quando se ne ravvisi la possibilit e la convenienza, non e da escludere che pi istituti possano avere in comune l’incaricato di religione, entro il limite massimo d’orario che per ogni incaricato fissato a 18 ore settimanali Possibilit e convenienza si detto: perch dovr tenersi conto non pure del detto limite di orario, ma dell’ubicazione dei diversi istituti, della conciliabilit degli orari scolastici e anche della idoneit del docente – ove questa distinzione sia fatta dall’autorit ecclesiastica – a insegnare in un tipo di scuola piuttosto che in un altro. Nelle sedi in cui, per il numero troppo grande degli istituti, un’adunanza plenaria di tutti i capi non appaia conveniente, il Regio provveditore agli studi della regione disporr, per gli istituti d’istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, che i loro capi si riuniscano a gruppi, determinandone egli stesso il numero e la composizione. Ogni gruppo, sentito l’Ordinario diocesano o il suo delegato, preparer un primo progetto di scelta degl’incaricati per gli istituti rappresentati e designer un suo delegato. I delegati dei diversi gruppi si riuniranno poi, per rivedere e coordinare tali progetti e per stabilire, sentito sempre l’ordinario diocesano, i definitivi provvedimenti di assegnazione degli incaricati ai singoli istituti. Le adunanze suddette saranno convocate da uno dei capi d’istituto designato dallo stesso Regio provveditore agli studi. I capi delle scuole d’istruzione artistica si riuniranno in gruppo a parte su iniziativa di uno di loro.
Gli incaricati di religione possono insegnare, come si detto, sino a un massimo di 18 ore settimanali di lezione in un solo o in pi istituti della stessa sede. Salvo casi specialissimi, sui quali si pronuncer il Ministero, si tenga presente che anche per l’insegnamento religioso dovr essere rispettata l’unit organica del corso. Quando poi in un istituto vi siano corsi paralleli, inferiori o superiori, essi saranno affidati, di regola e semprech non ostino speciali ragioni in contrario, ad un unico incaricato entro il suddetto limite di 18 ore settimanali.
Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nella legge 5 giugno 1930, n. 824, non sono applicabili per la scelta degli incaricati le preferenze fissate dalle norme comuni, n ammesso ricorso.
Omissis
Gli incaricati di religione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri professori dell’istituto al quale sono addetti (art. 7); n occorrono su questo punto speciali chiarimenti o esemplificazioni. Baster soltanto aggiungere che l’art. 6 della legge, mentre richiama il comma 3 dell’art. 36 del Concordato (revoca del certificato di approvazione e di abilitazione da parte dell’ordinario diocesano, che priva senz’altro l’insegnante, in qualunque tempo, anche quindi durante il corso delle lezioni, della facolt d’insegnare), prevede inoltre la revoca dell’incarico (senza cio privazione di approvazione o di abilitazione ecclesiastica), che pu essere disposta, anch’essa in qualunque momento dell’anno scolastico, dal capo dell’istituto d’accordo con l’autorit ecclesiastica.
Omissis