Categoria: Norme MIM

  • Circolare Ministeriale n.132 del 3/4/1962 – Applicazione della legge 831/61




    Circolare Ministeriale n.132 del 3/4/1962


    Applicazione della legge 831/61 nei confronti degli insegnanti di religione.


     


    Sono stati rivolti a questo Ministero vari quesiti circa la posizione degli insegnanti di religione nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica in relazione all’entrata in vigore della legge 281uglio 1961, n. 831, la quale nel titolo 11 disciplina in modo nuovo l’assunzione, il trattamento economico e il trattamento di quiescenza degli insegnanti non di ruolo abilitati delle scuole e istituti di istruzione secondaria, artistica ed elementare.


    Si conferma, in proposito, che il conferimento degli incarichi per l’insegnamento della religione tuttora regolato dalla legge 5 giugno 1930, n. 824, esecutiva dell’art. 36 del Concordato con la Santa Sede, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 354, in data 8 agosto 1959.


    Le modalit di cui agli art. 5 e 6 della citata legge n. 831, non riguardano pertanto il conferimento degli incarichi per l’insegnamento della religione.


    Si applicano, invece, anche agli insegnanti di religione gli art. 7, 8 e 9, giacch essi sono modificativi del RDL 1 giugno 1946, n.539 e del DLCPS 31 dicembre 1947, n. 1687, che regolavano sinora il trattamento economico di tutto il personale insegnante non di ruolo; e pertanto gli insegnanti di religione fruiscono degli aumenti periodici, hanno diritto al trattamento di quiescenza, semprech non abbiano optato a favore delle assicurazioni di Previdenza sociale, e all’iscrizione all’Istituto nazionale ‘Giuseppe Kirner’.


    Affinch il provvedimento di incarico possa essere sottoposto al visto e alla registrazione della competente ragioneria provinciale dello Stato e dell’ufficio distaccato della Corte dei conti, esso sar approvato dal provveditore agli studi territorialmente competente, in analogia a quanto disposto con la circolare n. 23, del 27 gennaio 1962 per il personale incaricato degli istituti professionali, che com’ noto, nominato dal consiglio di amministrazione e non dal provveditore agli studi.


    Per quanto riguarda la corresponsione agli insegnanti di religione della indennit integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 321, essa e dovuta sempre per intero, cos come dispone la circolare n. 457 del 6 dicembre 1960 anche per il personale che presti servizio per meno di 18 ore settimanali, tanto pi che per l’insegnante di religione esplicitamente previsto che egli possa non raggiungere le 18 ore settimanali: esse anzi normalmente non debbono essere superate, ai sensi dell’art. 5 della legge 824 del 1930 prima citata.



  • Circolare Ministeriale n.345 dell’8/8/1959 – Precisazioni sul rapporto di lavoro dell’insegnante




    Circolare Ministeriale n.345 dell’8/8/1959


    Precisazioni sul rapporto di lavoro dell’insegnante di religione.


     


    In relazione a vari quesiti circa la posizione degli insegnanti di religione nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, si ricorda che l’insegnamento della religione tuttora regolato dalla L. 5 giugno 1930, n. 824 esecutiva dell’art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l’Italia.


    A tenore della legge citata (art. 5) l’insegnamento della religione conferito per incarico annuale, dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno successivo, dal capo dell’istituto, inteso l’ordinario diocesano. L’incarico affidato a sacerdoti e religiosi approvati dalla autorit ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano: gli uni e gli altri non debbono aver compiuto il 70esimo anno di et. Pur tenendo presente l’unit organica del corso, l’incarico di religione pu essere affidato ad uno o pi insegnanti anche nello stesso istituto; in ogni caso ciascun insegnante non potr superare un massimo di 18 ore settimanali, tanto in un solo che in pi istituti o scuole della stessa sede.


    Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nella L. 5 giugno 1930, n. 824, non sono applicabili per la scelta degli incaricati di religione le preferenze fissate dalle norme comuni n ammesso ricorso.


    Per quanto riguarda obblighi, incompatibilit, note di qualifica, congedi e assenze si applicano le norme di cui agli artt. 7 e 15 della L. 19 marzo 1955, n. 160, con esclusione del comma quarto dell’art. 7, del comma terzo dell’art. 12 e dell’art. 13, non applicabili agli insegnanti di religione, ed avvertendo l’ordinario diocesano per quanto concerne il secondo comma dell’art. 14 e l’art. 15. In caso di assenza, l’incaricato di religione sar supplito da altro insegnante della stessa materia, gi in servizio, ovvero tratto da apposito elenco annualmente concordato tra l’ordinario diocesano e l’autorit scolastica.


    L’incarico per l’insegnamento della religione cessa, anche durante l’anno scolastico, o per revoca dell’approvazione o dell’autorizzazione da parte dell’ordinario, che priva immediatamente l’incaricato della capacit di insegnare (art. 36, comma 3, del Concordato) o per revoca dell’incarico (senza privazione dell’abilitazione ecclesiastica) che pu essere disposta dal capo dell’istituto d’accordo con l’autorit ecclesiastica (art. 6, L. 5 giugno 1930, n. 824) o nei casi previsti dall’art. 21, comma 1 o dall’art. 22, comma 1 della L. 19 marzo 1955, n. 160.


    L’insegnante di religione nelle scuole e istituti d’istruzione media si considera di ruolo ‘A’ e pertanto la retribuzione degli incaricati di religione uguale a quella spettante al personale insegnante di tale ruolo al coefficiente iniziale, in proporzione alle ore di insegnamento (cfr. RDL 1 giugno 1946, n. 539; art. 2 e DLCPS 31 dicembre 1947, n. 1687, art. 1). Il pagamento della retribuzione continua ad essere disposto con le forme e le norme usuali per i diversi tipi di istituti e scuole. Quando l’incaricato insegna in pi istituti o scuole, ognuno di tali istituti o scuole corrisponde la parte di retribuzione riferibile al numero di ore di insegnamento rispettivamente prestato.


    Per quanto riguarda le concessioni ferroviarie, gli incaricati di religione hanno solo la concessione (tessera di riconoscimento e scontrini di viaggi) dopo due anni di ininterrotto servizio, purch l’incarico non sia inferiore alle sei ore settimanali (cfr. Circolare n. 4942 del 6 giugno 1957).



  • Circolare Ministeriale n.117 del 23/9/1930 – Insegnamento religioso nelle scuole medie (3)




    Circolare Ministeriale n.117 del 23/9/1930


    Insegnamento religioso nelle scuole medie.


    Omissis


    La frequenza dell’insegnamento religioso obbligatoria; ne sono dispensati solo gli alunni i cui genitori ne presentino richiesta scritta al capo dell’istituto al principio di ogni anno scolastico (art. 2 della legge).


    Sono riferibili all’insegnamento religioso le comuni norme e sanzioni, che vigono per tutti gli altri insegnamenti, salvo le norme speciali contenute nella legge 5 giugno 1930, numero 824, di cui si far cenno qui appresso.


    L’orario dell’insegnamento religioso fissato in un’ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto, fatta eccezione delle prime due classi dell’istituto magistrale, ad ognuna delle quali assegnato un orario di due ore settimanali (art. 3). La ragione del maggior orario nell’istituto magistrale evidente: essendo esso destinato ad abilitare i giovani all’insegnamento nelle scuole elementari dove la dottrina cristiana deve essere di regola impartita dallo stesso maestro di classe – si richiede una specifica preparazione diretta ad ammaestrare gli allievi anche intorno ai modi migliori di accostare all’anima dei giovani i principi e i precetti religiosi.


    L’orario dell’insegnamento religioso fa parte naturalmente dell’orario obbligatorio dell’istituto: quanto, poi, alla sua inclusione nell’orario delle singole classi valgono le norme comuni che regolano la distribuzione degli orari scolastici nei diversi tipi di istituti.


    Per la scelta dei libri di testo si seguiranno le norme comuni che disciplinano questa materia nelle scuole medie, nelle scuole tecnico – professionali e nelle scuole artistiche, osservata sempre, beninteso, la condizione posta dall’art. 36, u.c. del Concordato, che si tratti di libri di testo approvati dall’autorit ecclesiastica.


    Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalit, non si assegnano voti, n si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione informer le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro insegnamento (art. 4).


    L’insegnamento religioso, che non forma cattedra di ruolo e non d quindi luogo n a concorsi, n a nomine d’insegnanti stabili, e conferito per incarico annuale, per il periodo cio che va dall’inizio delle lezioni al compimento degli scrutini finali nei diversi tipi d’istituti, dal capo dell’istituto, sentito l’Ordinario diocesano o un suo rappresentante espressamente delegato a tal fine (art. 5). La scelta degli incaricati, a norma dell’art. 36 del Concordato e 5 della legge, deve cadere in primo luogo su sacerdoti e religiosi approvati dall’Autorit ecclesiastica e, in via sussidiaria, quando manchino aspiranti appartenenti a tali categorie, su laici che siano riconosciuti a questo fine idonei dall’Ordinario diocesano. Quando vi siano nell’istituto professori di ruolo, che si trovino nelle suddette condizioni, consentito affidare loro l’incarico dell’insegnamento religioso, semprech si ritenga che essi possano senza detrimento per la scuola sopportare il peso complessivo della loro cattedra e dell’incarico.


    Nelle sedi in cui siano pi istituti d’istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, la scelta degli incaricati di religione sar fatta collegialmente dai capi degli istituti, inteso sempre l’Ordinario diocesano o il suo delegato. Questa riunione richiesta dalla legge, affinch possa farsi luogo ad un’equa distribuzione degli incarichi ai diversi aspiranti, ed anche perch, quando se ne ravvisi la possibilit e la convenienza, non e da escludere che pi istituti possano avere in comune l’incaricato di religione, entro il limite massimo d’orario che per ogni incaricato fissato a 18 ore settimanali Possibilit e convenienza si detto: perch dovr tenersi conto non pure del detto limite di orario, ma dell’ubicazione dei diversi istituti, della conciliabilit degli orari scolastici e anche della idoneit del docente – ove questa distinzione sia fatta dall’autorit ecclesiastica – a insegnare in un tipo di scuola piuttosto che in un altro. Nelle sedi in cui, per il numero troppo grande degli istituti, un’adunanza plenaria di tutti i capi non appaia conveniente, il Regio provveditore agli studi della regione disporr, per gli istituti d’istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, che i loro capi si riuniscano a gruppi, determinandone egli stesso il numero e la composizione. Ogni gruppo, sentito l’Ordinario diocesano o il suo delegato, preparer un primo progetto di scelta degl’incaricati per gli istituti rappresentati e designer un suo delegato. I delegati dei diversi gruppi si riuniranno poi, per rivedere e coordinare tali progetti e per stabilire, sentito sempre l’ordinario diocesano, i definitivi provvedimenti di assegnazione degli incaricati ai singoli istituti. Le adunanze suddette saranno convocate da uno dei capi d’istituto designato dallo stesso Regio provveditore agli studi. I capi delle scuole d’istruzione artistica si riuniranno in gruppo a parte su iniziativa di uno di loro.


    Gli incaricati di religione possono insegnare, come si detto, sino a un massimo di 18 ore settimanali di lezione in un solo o in pi istituti della stessa sede. Salvo casi specialissimi, sui quali si pronuncer il Ministero, si tenga presente che anche per l’insegnamento religioso dovr essere rispettata l’unit organica del corso. Quando poi in un istituto vi siano corsi paralleli, inferiori o superiori, essi saranno affidati, di regola e semprech non ostino speciali ragioni in contrario, ad un unico incaricato entro il suddetto limite di 18 ore settimanali.


    Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nella legge 5 giugno 1930, n. 824, non sono applicabili per la scelta degli incaricati le preferenze fissate dalle norme comuni, n ammesso ricorso.


    Omissis


    Gli incaricati di religione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri professori dell’istituto al quale sono addetti (art. 7); n occorrono su questo punto speciali chiarimenti o esemplificazioni. Baster soltanto aggiungere che l’art. 6 della legge, mentre richiama il comma 3 dell’art. 36 del Concordato (revoca del certificato di approvazione e di abilitazione da parte dell’ordinario diocesano, che priva senz’altro l’insegnante, in qualunque tempo, anche quindi durante il corso delle lezioni, della facolt d’insegnare), prevede inoltre la revoca dell’incarico (senza cio privazione di approvazione o di abilitazione ecclesiastica), che pu essere disposta, anch’essa in qualunque momento dell’anno scolastico, dal capo dell’istituto d’accordo con l’autorit ecclesiastica.


    Omissis



  • Legge 5/6/1930, n.824 – Istituzione dell’insegnamento di religione nella scuola pubblica




    Legge 5/6/1930, n. 824


    Istituzione dell’insegnamento di religione nella scuola pubblica in attuazione del Concordato


    Art.1


    istituito negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d’istruzione artistica l’insegnamento religioso.


    Art. 2


    Sono dispensati dall’obbligo di frequentare l’insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell‘istituto all‘inizio dell‘anno scolastico.


    Art. 3


    L’insegnamento religioso impartito secondo i programmi approvati con decreto reale per un’ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell’istituto magistrale saranno assegnate due ore.


    Art. 4


    Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.


    Art. 5


    L’insegnamento religioso affidato per incarico, e, normalmente, per non pi di 18 ore settimanali, a persone scelte all’inizio dell’anno scolastico dal capo dell’istituto, inteso l’ordinario diocesano.


    Nelle sedi in cui sia da provvedere a pi istituti, la scelta degli incaricati sar fatta collegialmente dai rispettivi capi, inteso l’ordinario diocesano.


    L’incarico affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall’autorit ecclesiastica: in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall’ordinario diocesano.


    Art. 6


    Oltre il caso previsto dal comma 3 dell’art. 36 del Concordato, l’incarico pu essere revocato, anche durante l’anno, di accordo con l’autorit ecclesiastica.


    Art. 7


    Gli incaricati dell’insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale.


    Art. 8


    Agli incaricati dell’insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, la retribuzione nella misura stabilita dalla lettera a) della tabella 6 allegata al RD 6 maggio 1923, n. 1054, con l’aumento previsto dal RDL 31 marzo 1925, n. 363.


    Art.9


    Il Ministro per l’Educazione Nazionale autorizzato a dare con sua ordinanza le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.


     



  • Legge 27/5/1929, n.810 – Concordato dell’11/2/1929 fra Italia e Santa Sede


    Legge 27/5/1929, n. 810


    Concordato dell’11/2/1929 fra Italia e Santa Sede


    Art. 36


    L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perci consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato.


    Tale insegnamento sar dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall’autorit ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneit da rilasciarsi dall’ordinaria diocesano.


    La revoca del certificato da parte dell’ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacit di insegnare.


    Per detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall’autorit ecclesiastica.