Categoria: Norme MIM

  • Circolare Ministeriale n.128 del 3/5/1986 – Insegnamento di religione cattolica e attività alternative nella scuola materna.


    Circolare Ministeriale n.128 del 3/5/1986


    Insegnamento di religione cattolica e attivit alternative nella scuola materna.


    Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine alle attivit offerte agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonch delle attivit educative assicurate dalla scuola per i bambini che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.


    Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi esercita la potest:


    1. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero gi utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;


    2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attivit per i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Le attivit di cui all’allegato B) sono definite nel quadro degli orientamenti educativi in vigore entro il primo mese dall’inizio della scuola dal Collegio dei docenti sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o chi esercita la potest, tenendo conto di quanto esplicitato nello stesso allegato. Dette attivit sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell’ambito dell’orario di servizio con esclusione delle venti ore, ferma restando per tutti l’osservanza dell’orario obbligatorio di insegnamento.


    Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell’attivit didattica, si richiama l’attenzione dei direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l’insegnamento della religione cattolica e le attivit di cui all’allegato B) all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero per le sezioni nelle quali siano presenti bambini che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e bambini che non se ne avvalgono.


    Con successiva circolare si dar notizia delle attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica e dei criteri di utilizzazione del tempo riservato a detto insegnamento.


    Contestualmente saranno precisate le modalit per acquisire la disponibilit degli insegnanti di ruolo a svolgere le attivit educative di religione cattolica e le disposizioni per l’eventuale nomina di appositi insegnanti qualora, nell’ambito delle sezioni funzionanti, non vi siano insegnanti di ruolo disponibili per detto insegnamento.


    I direttori didattici avranno cura di assicurare che nell’applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie, non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione. In conformit a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i direttori didattici faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l’attivit svolta.


    Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate.


     


    ALLEGATO A


    (comune a tutti i gradi di scuola)


     


    Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 1986/87.


     


    ALUNNO


     


    Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformit al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art . 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorit scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    La scelta operata all’atto della iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sulla base della stessa procedura.


    Nella prima applicazione, riferita all’anno scolastico 1986/87, gli aventi diritto consegneranno il presente modulo alla segreteria della scuola nel termine del 7 luglio 1986.


     















     

    Si



    Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

         
     

    No



    Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


     


    Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.


     


    (*) Firma: Genitore o chi esercita la potest


     


    (*) Studente


     


    Data


     


    Per l’alunno frequentante specificare: scuola, classe, sezione relative dell’anno scolastico in corso


     


    Scuola


     


    Classe Sezione


     


    (*) Cancellare la voce che non si utilizza.


     


    Art. 9 n. 2 dell’Accordo con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985. n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929.


    “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.


    Nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, e garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.


    All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.


     


    ALLEGATO B


     


    Scuola materna. Attivit per i bambini che non si avvalgono delle attivit educative di religione cattolica.


     


    Ai bambini della scuola materna che non si avvalgono dell’attivit educativa di religione cattolica la scuola assicura lo svolgimento di attivit educative nel quadro degli orientamenti in vigore.


    Lo svolgimento di tali attivit programmato nel quadro della organizzazione didattica dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall’inizio del funzionamento della scuola, sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o chi esercita la potest nei confronti del minore.


    Tali attivit, per le sezioni nelle quali vi siano bambini che si avvalgono dell’attivit educativa di religione cattolica e bambini che non se ne avvalgono, si svolgono contestualmente all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero di funzionamento delle scuole.

  • Circolare Ministeriale n.72 del 5/3/1986 – Disponibilità dei docenti della scuola elementare ad inse




    Circolare Ministeriale n.72 del 5/3/1986


    Disponibilit dei docenti della scuola elementare ad insegnare religione cattolica.


    Il DPR 16/12/1985, n. 751 – che d esecuzione all’Intesa tra l’autorit scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche – assicura il diritto, esercitato nella scuola elementare dalle famiglie degli alunni, di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.


    Il predetto DPR prevede, altres, che tale insegnamento “pu essere affidato dall’autorit scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo”; inoltre che sono […] da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli “insegnanti della scuola elementare in servizio nell’anno scolastico 1985-86”.


    Al fine di assicurare, col prossimo anno scolastico 1986-87, l’adempimento di quanto previsto, le SS.LL. provvederanno a richiedere alle direzioni didattiche l’elenco degli insegnanti di ruolo che si siano dichiarati disponibili per l’insegnamento della religione cattolica.. Nel caso di insegnanti trasferiti dal 10/9/1986, il direttore didattico trasmetter subito la dichiarazione di disponibilit a quello della sede di nuova titolarit. L’elenco dei docenti (dotazione organica aggiuntiva, in attesa di sede definitiva, ecc.) ai quali, per qualsiasi motivo, la sede di servizio per l’anno scolastico 1986/87 sar assegnata successivamente, va trasmesso al provveditore agli studi della provincia di titolarit.


    Entro il 31 maggio 1986 le direzioni didattiche comunicheranno alle SS.LL. l’elenco nominativo degli insegnanti che si siano dichiarati disposti a svolgere l’insegnamento della religione cattolica.



  • Circolare Ministeriale n.10 del 17/1/1986 – Applicazione della risoluzione della Camera




    Circolare Ministeriale n.10 del 17/1/1986


    Applicazione della risoluzione della Camera del 16/1/1986.


    Con riferimento at risoluzione n. 6-00074 approvata da Camera Deputati in seduta 16 gennaio 1986, questo Ministero, riservandosi fornire specifiche indicazioni su singoli punti anche at seguito provvedimenti da adottare in competenti sedi istituzionali, dispone quanto segue, stante carattere urgenza relativi adempimenti.


    At parziale modifica circolare n. 382, datata 7 dicembre 1984, concernente iscrizioni alunni scuole materne, elementari, medie et di istruzione secondaria superiore, compresi licei artistici et istituti d’arte, limitatamente at anno scolastico 1986/87, est fissato at 10 febbraio 1986 termine per presentazione domande preiscrizione sia per classi istituti et scuole di istruzione secondaria superiore, compresi licei artistici et istituti d’arte, sia, estendendosi istituto preiscrizione, per scuole materne et prime classi scuole elementari et medie.


    Per tutte classi scuole ordini et gradi sopra menzionati iscrizioni at domanda et iscrizioni d’ufficio sunt da effettuare entro termine 7 luglio 1986.


    Conseguentemente, termine entro il quale esercitare diritto di scegliere se avvalersi aut non avvalersi insegnamento religione cattolica, di cui at circolare n. 368 del 20 dicembre 1985, esercizio che debet essere contestuale at iscrizione, est fissato at medesima data 7 luglio 1986.


    Eventuali iscrizioni at scuole materne et prime classi scuole elementari et medie gi effettuate sunt da ritenere preiscrizioni et come tali da confermare entro predetto termine del 7 luglio 1986. Conferma debet riferirsi anche at espressione diritto di scelta di avvalersi aut non avvalersi insegnamento religione cattolica se gi effettuata.


    In dipendenza nuovi termini sopra disposti et in stretta correlazione at essi, sar adeguato calendario operazioni finalizzate at determinazione organici secondo quanto sar successivamente precisato. Signoria loro sunt pregate diramare massima urgenza presenti istruzioni at scuole affinch queste possano informare tempestivamente famiglie et studenti.



  • Circolare Ministeriale n.368 del 20/12/1985 – Applicazione dell’Intesa Cei-Mpi (18)




    Circolare Ministeriale n.368 del 20/12/1985


    Applicazione dell’Intesa Cei-Mpi.


    La Legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929 e il DPR 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l’esecuzione dell’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, nonch l’art. 9 – commi 2 e 3 – della Legge 11 agosto 1984, n. 449, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, costituiscono il quadro di riferimento giuridico per disciplinare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (sono da ritenere pubbliche, oltre le scuole statali, anche quelle gestite da enti pubblici nazionali, locali, territoriali, o comunque qualificati tali). Ci premesso si impartiscono le seguenti disposizioni:


    1. Modalit per l’esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica


    Ciascuna scuola di ogni ordine e grado, al fine di garantire “…nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori” (art. 9.2 dell’Accordo sopra citato) il corretto esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, dovr informare, in tempo utile per la iscrizione, i genitori dei propri alunni o chi esercita la patria potest o gli alunni stessi se maggiorenni per avere gi compiuto il 18 anno di et, circa le norme che sono a base delle procedure previste per l’esercizio di tale diritto.


    A tal fine, onde assicurare univoci criteri, le scuole faranno pervenire alle famiglie, tramite gli stessi alunni, o direttamente agli alunni se maggiorenni, l’allegato modulo nonch copia della presente circolare. L’allegato modulo, da riprodurre, per gli anni successivi non conterr la parte relativa alla prima applicazione.


    Il modulo dovr essere compilato e restituito alla segreteria della scuola all’atto dell’iscrizione.


    La scelta operata su richiesta dell’autorit scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui prevista la iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche per le modalit di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Pertanto, il capo di istituto, nell’approssimarsi dei termini il scadenza stabiliti, tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto perch possano esercitare il diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi.


    Nel caso in cui il modulo non venga debitamente compilato si intende confermata la scelta operata nell’anno scolastico precedente.


    Le segreterie delle scuole, ai fini delle preiscrizioni e delle iscrizioni d’ufficio, forniranno nel mese di maggio copia del modulo prescritto e della circolare, anche per gli alunni che frequentano l’ultima classe.


    Per la iscrizione, per la prima volta, alla scuola materna e alla prima classe della scuola elementare, le segreterie delle scuole devono fornire copia del modulo prescritto e della circolare ai genitori, in tempo utile ai fini dell’iscrizione stessa.


    Per la iscrizione all’anno scolastico 1986/87 le modalit di consegna del modulo e della circolare sono le seguenti:


    a) per l’iscrizione alla scuola materna e alle prime classi delle scuole elementari e medie, il modulo va messo a disposizione degli aventi diritto a partire dal 7 gennaio e da questi va compilato e restituito alla segreteria della scuola entro il 25 gennaio 1986;


    b) per le iscrizioni che devono essere precedute dalla preiscrizione e per le iscrizioni d’ufficio, il modulo va fatto pervenire agli aventi diritto, tramite gli alunni stessi, entro il mese di maggio, a cura delle segreterie che rispettivamente ricevono le domande di preiscrizione o effettuano le iscrizioni d’ufficio, e va restituito, debitamente compilato entro il 7 luglio 1986 alle segreterie stesse.


    2. Modalit di organizzazione in dipendenza della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica


    La scelta in ordine all’insegnamento della religione cattolica non deve in alcun modo interferire o condizionare, o costituire comunque criterio per la composizione delle classi. Il rispetto del pluralismo, oltre ad essere un valore peculiare della nostra Costituzione, deve costituire un principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico. La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non deve quindi dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione.


    La Repubblica, riconoscendo il valore della cultura religiosa, assicura che essa trovi concretizzazione nell’ambito ordinario della vita scolastica, predisponendo a tal fine opportune norme e disposizioni; essa garantisce altres, nel rispetto delle diverse posizioni che le persone adottano in ordine alla realt religiosa, il diritto di scegliere di non avvalersi di tale opportunit.


    Il rispetto dell’anzidetto principio implica che la scuola, e per essa il capo di istituto e il Collegio dei docenti ai quali compete la responsabilit complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell’art. 4 del DPR 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, ogni opportuna attivit culturale, con l’assistenza degli insegnanti, escluse le attivit curricolari comuni a tutti gli alunni.


    3. Formazione dell’orario settimanale


    Premesso che l’orario settimanale complessivo delle lezioni deve essere definito in modo da non determinare discriminazioni tra gli alunni, la scuola organizza l’insegnamento della religione cattolica, garantendo ed esso l’attribuzione, nel quadro dell’orario settimanale delle lezioni, delle ore previste dagli ordinamenti didattici in vigore.


    La collocazione oraria di tali lezioni e effettuata dal capo di istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nell’arco della giornata e della settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe.


    Per quanto concerne in particolare le scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito, in ordine ai valori religiosi, nel DPR 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attivit di insegnamento della religione cattolica. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana, con possibilit di ripartizione in frazioni comunque non inferiori alla mezza ora. Nelle scuole materne, infine, in aderenza a quanto stabilito nel DPR 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica.


    In relazione alle finalit della scuola materna, come enunciate nella legge istitutiva (art.1 della Legge 18 marzo 1968, n. 444), alle predette attivit che saranno conformi agli orientamenti che verranno adottati nei termini indicati nel successivo punto 4, sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana, con possibilit di ripartizione in frazioni anche eventualmente inferiori alla mezza ora, tenendo conto delle particolari esigenze di creativit e di espressivit dei bambini.


    4. Programmi


    Entro sei mesi dalla firma dell’Intesa del 14 dicembre 1985, saranno definiti i programmi di religione cattolica per le scuole materne.


    Entro due anni dallo stesso termine saranno ridefiniti i programmi delle altre scuole.


    Fino a quando non venga disposta l’adozione di nuovi programmi, per la scuola elementare restano in vigore i programmi di cui al DPR 14 giugno 1955, n. 503; per la scuola media, i programmi di cui al DPR 6 febbraio 1979, n. 50; per le scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, i programmi di cui al DPR 30 giugno 1967, n. 756.


    Nel far riferimento ai programmi vigenti, gli insegnanti cureranno che la programmazione educativa e didattica dell’insegnamento della religione cattolica risponda alle finalit della scuola, anche in rapporto all’attivit didattica programmata dal Collegio dei docenti, con aderenza specifica, per la scuola elementare, a quanto stabilito nel DPR 12 febbraio 1985, n.104.


    5. I libri di testo


    I libri per l’insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, ivi compresa la disciplina in ordine alla gratuit per i gradi di scuola per i quali prevista.


    I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.


    La relativa adozione deliberata dall’organo scolastico competente, su proposta dell’insegnante di religione, con le stesse modalit previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.


    Le disposizioni dettate con la presente circolare non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari.



  • Ministero della P.I. – Risposta al Provveditore agli Studi di Vicenza – nota prot.7201

    Ministero della P.I. – Risposta al Provveditore agli Studi di Vicenza – Nota prot. n.7201 del 12 marzo 1981


     


    Oggetto: Riduzione orario di servizio ai sensi dell’art.10 della legge n. 1204/71


    Si fa riferimento al telex n. 2819 del 2 marzo 1981 con il quale codesto Provveditorato agli Studi chiede di conoscere se spetti la riduzione di orario, prevista dall’art. 10 della legge 30/12/1971, n. 1204 ad una supplente in servizio per sei ore settimanali. Al riguardo si fa presente quanto segue:


    L’art. 10 della legge n. 1204/71 stabilisce che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, un periodo di riposo quando l’orario “giornaliero” di lavoro e inferiore a sei ore. L’art. 10 del regolamento di esecuzione alla predetta legge, approvato con il D.P.R. 25/11/1976, n. 1026, stabilisce al primo comma: “Fermo restando che i riposi di cui all’art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilit di provvedere all’assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione nell’orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio”.


    Ad avviso di questo Ministero, le richiamate disposizioni legislative e regolamentari fanno, riferimento alla ipotesi tipica di un orario di lavoro previsto per l’intera durata stabilita per la categoria di dipendenti alla quale appartiene la lavoratrice madre, durata che per il personale docente delle scuole secondarie e fissato in 18 ore settimanali dall’art. 88 del D.P.R. n. 417/74.


    II riposo di cui sopra ha la finalit espressa (art. 10 del regolamento citato) di assicurare alla lavoratrice madre la possibilit di curare direttamente il bambino possibilit che non sussisterebbe qualora la lavoratrice stessa dovesse svolgere il proprio orario di lavoro per l’intera durata normalmente prevista per la categoria.


    Lo stesso termine di “riposo” presuppone logicamente che la lavoratrice madre continui ad espletare attivit lavorativa anche dopo aver fruito del periodo di riposo. Nel caso sottoposto da codesto Provveditorato, invece, la concessione di un periodo di riposo si risolverebbe in “esonero totale” dall’insegnamento: cos pero verrebbe travolta la stessa finalit della legge dal momento che, tenuto conto del ridottissimo numero di ore di insegnamento per il quale e stata conferita la nomina (sei), l’interessata ben potrebbe attendere all’assistenza diretta del bambino concordando con il Capo d’istituto una idonea distribuzione dell’orario di lavoro.


    Per le considerazioni di cui sopra non si ritiene che alla lavoratrice madre nominata supplente per sei ore settimanali di lezione competa la riduzione dell’orario prevista dal pi volte menzionato art. 10 della legge 1204/71.


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    Giurisprudenza


    I riposi giornalieri, previsti dall’art.10 della legge 30 dicembre 1971, n.1204 e dall’art.10 del DPR 25 novembre 1976, n.1026, devono essere sempre concessi nella misura minima di un’ora al giorno, al di sotto della quale non possibile scendere anche per quei tipi di impiego che prevedono un orario settimanale ridotto (Cons. di Stato, VI, 6 giugno 1989, n.723)

  • Circolare Ministeriale n.254 del 10/9/1980 – Applicazione dell’art.53 della legge 312/80




    Circolare Ministeriale n.254 del 10/9/1980


    Applicazione dell’art. 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione.


    La L. 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato, all’art. 53, ultimo comma, detta una nuova disciplina per il trattamento economico degli insegnanti di religione.


    La predetta norma stabilisce, infatti, che “ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti al1’80% di quelle attribuite ai docenti laureati in ruolo, con l’obbligatoriet di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.


    Il Senato ha approvato, contestualmente alla citata L. 312/1980, un ordine del giorno nel quale sono contenuti chiarimenti sulle diverse norme della legge stessa.


    Per quanto concerne il citato art. 53, il punto 12 dell’ordine del giorno precisa quanto segue: “L’ultimo comma dell’art. 53 da intendere nel senso che si applichi agli insegnanti di religione che intendano conseguire la costituzione e l’accettazione di posto orario cattedra, rimanendo salva la possibilit di mantenere incarichi di Insegnamento ad orario parziale, restando nel qual caso il trattamento economico quello oggi in vigore”.


    Inoltre l’art. 47 della citata L. 312 dispone che “l’assunzione del personale di cui al presente titolo disciplinata dalla normativa vigente in materia”.


    Ci premesso, si impartiscono le seguenti istruzioni:


    1. Modalit di conferimento degli incarichi


    Le disposizioni sopra riportate non modificano la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento di religione, che rimane regolata dalla L. 5 giugno 1930, n. 824 e dalle disposizioni successivamente emanate in applicazione della stessa legge.


    Si conferma pertanto la disciplina vigente, precisando che anche in caso di conferimento di posto orario con trattamento cattedra l’incarico viene attribuito dal capo di istituto d’intesa con l’ordinario diocesano a sacerdoti, religiosi o laici riconosciuti idonei dall’ordinario stesso.


    Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, ultimo comma, della L. 312/ 1980 si dovr procedere per l’anno scolastico 1980-81 al conferimento degli incarichi sulla base di una nuova intesa per i singoli docenti da nominare e per le ore di insegnamento da conferire.


    L’interessato a cui sar conferito un incarico per posto orario con trattamento cattedra dovr peraltro dichiarare espressamente l’accettazione.


    Gli incarichi conferiti continueranno a produrre gli effetti negli anni successivi, fino a quando non sar intervenuta una nuova intesa fra il capo istituto e l’ordinario diocesano, ai sensi della CM 14 maggio 1975, n. 127.


    2. Insegnanti di religione destinatari del trattamento economico contemplato nell’art. 53, ultimo comma


    Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti:


    – 4 anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;


    – che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.


    In prima applicazione la maturazione del requisito dei 4 anni di servizio di insegnamento di religione decorre dal 1 giugno 1977, data di decorrenza ai fini giuridici dei benefici economici derivanti dalla L. 312/80 al personale della scuola. Pertanto il trattamento economico previsto dall’art. 53, ultimo comma, della L. 312/80 potr essere corrisposto a partire dal mese di giugno 1981, data in cui si compiono i 4 anni richiesti per l’applicazione della norma ai singoli docenti di religione interessati.


    3. Trattamento economico


    Il nuovo trattamento economico ai docenti in possesso dei requisiti di cui al punto precedente determinato come segue. Agli insegnanti di religione dopo aver maturato i 4 anni di anzianit nel livello spetta un trattamento economico calcolato sulla base dello stipendio iniziale aumentato-dell’80% della differenza tra quello spettante al personale docente laureato di ruolo con pari anzianit di 4 anni e quello spettante al medesimo personale all’inizio del livello. Negli anni scolastici successivi, al raggiungimento delle anzianit richieste per il personale docente laureato di ruolo, sono attribuite classi di stipendio con aumento costante pari all’80% del 16% (12,80%) dello stipendio iniziale di livello.


    Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono corrisposti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio della classe stessa, come sopra determinato.


    La corresponsione di detto trattamento economico subordinata al mantenimento del posto orario con trattamento di cattedra.


    Pertanto negli anni scolastici in cui i docenti interessati dovessero ricevere un incarico per orario inferiore a quello necessario per la costituzione del posto orario con trattamento di cattedra, il trattamento economico in godimento sar ridotto in relazione alle ore di incarico conferite.


    Nei predetti anni di incarico con orario ridotto lo sviluppo del trattamento economico previsto dall’art. 53 viene sospeso.


    Allorch sar conferito un nuovo incarico per posto orario con trattamento cattedra i predetti insegnanti hanno titolo all’intero trattamento economico, previsto dall’art. 53 e acquisiscono diritto al successivo sviluppo economico, secondo quanto disposto dal predetto art. 53 a partire dalla classe di stipendio in godimento.


    Gli anni di insegnamento prestati con orario ridotto non sono computati ai fini dell’applicazione dell’art. 53, mentre i successivi anni con posto orario verranno ad aggiungersi a quelli precedentemente prestati sempre con orario previsto per la costituzione del posto orario.


    Alla corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 53, ultimo comma, della L. n. 312 provvedono gli uffici competenti a liquidare lo stipendio degli insegnanti di religione, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato qualora il servizio precedente sia stato prestato presso altri istituti o scuole.


    Per quanto concerne lo stato giuridico degli insegnanti di religione si precisa che l’art. 53 della L. 312/80 non ha modificato la loro qualit di docenti non di ruolo e pertanto ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.


    In assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione, il posto orario con trattamento cattedra da costituire in applicazione del medesimo art. 53, ultimo comma, non costituisce posto di organico, ma solo l’accorpamento di ore di insegnamento di religione finalizzato alla corresponsione del nuovo trattamento economico.


    La presente circolare stata concordata con il Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato – IGOP.


     



  • Circolare Ministeriale n.127 del 18/9/1978 – Determinazione dell’orario dell’insegnante di religione




    Circolare Ministeriale n.127 del 18/9/1978


    Determinazione dell’orario dell’insegnante di religione.


    In riferimento a quesiti pervenuti, si comunica, a conferma di quanto stabilito dalla circolare ministeriale 14 maggio 1975, n. 127, che gli insegnanti di religione, una volta nominati e assunto servizio, sono automaticamente confermati nell’incarico negli anni successivi, in base alla disponibilit delle ore di insegnamento, sino a quando non intervenga, prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, una nuova intesa tra l’ordinario diocesano e il preside.


    In considerazione delle particolari esigenze di ordine pedagogico e didattico connesse al fatto che l’insegnamento della religione viene di norma impartito in ciascuna classe per un’ora settimanale, si comunica altres che le ore di insegnamento di religione disponibili nelle singole scuole possono essere assegnate, d’intesa con l’ordinario diocesano, ad uno o pi docenti, avendo cura peraltro di affidare a ciascuno di essi, ove possibile, fino a 9 ore settimanali nel rispetto dell’unit organica dei corsi.


    Resta fermo che, a norma delle disposizioni vigenti, l’anzidetto limite di ore pub essere superato, d’intesa con l’ordinario diocesano, fino a un massimo di 18 ore settimanali.


    Si precisa, pertanto, che quando in una scuola si rendano disponibili ore di insegnamento di religione, esse possono essere assegnate a un nuovo incaricato, a condizione che gli altri docenti di religione della medesima scuola abbiano almeno 9 ore settimanali d’insegnamento e sempre che sia rispettata l’unit organica dei corsi.



  • Circolare Ministeriale n.127 del 14/5/1975 – Equiparazione degli insegnanti di religione




    Circolare Ministeriale n.127 del 14/5/1975.


    Equiparazione degli insegnanti di religione agli incaricati a tempo indeterminato; riconferma della nomina.


    L’insegnamento della religione, come noto, tuttora disciplinato dalla L. 5 giugno 1930, n. 824. Dal contesto delle norme contenute nella Legge ora citata e nell’art. 1, primo e ultimo comma, della L. 13 giugno 1969, n. 282, si evince che agli insegnanti di religione sono applicabili, nel complesso, le norme di stato giuridico vigenti per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato forniti di abilitazione all’insegnamento, tenendo presente che, in assenza di apposito esame di abilitazione, l’approvazione o l’attestato di idoneit rilasciato dall’ordinario diocesano ha il valore giuridico di abilitazione all’insegnamento, come a suo tempo chiarito dal Consiglio di Stato.


    Per quest’ultima considerazione, con circolare n.132 del 3 aprile 1962, emanata a seguito dell’entrata in vigore della L. 28 luglio 1961, n. 831, gli insegnanti incaricati di religione sono stati, tra l’altro, assoggettati al trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza a carico dello Stato previsto dall’art. 8 della medesima Legge n. 831 per gli insegnanti abilitati in servizio con incarico triennale.


    Ci premesso, al fine di meglio adeguare, pur nel rispetto della particolare natura dell’insegnamento in questione, la procedura per il conferimento degli incarichi di religione alle norme generali vigenti per gli insegnanti incaricati, anche per quanto riguarda l’esigenza di assicurare una maggiore continuit didattica, si ritiene opportuno impartire le seguenti istruzioni.


    A norma della predetta L. n. 824 del 1930 gli incarichi di religione sono conferiti dai capi di istituto, inteso l’ordinario diocesano, a sacerdoti e religiosi o a laici riconosciuti idonei dallo stesso ordinario diocesano.


    Gli insegnanti di religione, una volta nominati e assunti in servizio, si intendono automaticamente confermati negli anni successivi, in base alla disponibilit delle ore di insegnamento.


    L’incarico continuer, pertanto, a produrre i suoi effetti sino a quando non sar intervenuta una nuova intesa tra l’ordinario diocesano ed il preside, prima dell’inizio dell‘anno scolastico, fermo restando quanto disposto dall’art. 6 della L. 5 giugno 1930, n. 824.



  • Circolare Ministeriale n.301 del 30/11/1974 – Elettorato attivo e passivo degli insegnanti




    Circolare Ministeriale n.301 del 30/11/1974


    Elettorato attivo e passivo degli insegnanti di religione per l’elezione degli organi collegiali.


    Omissis


    Ai fini della partecipazione alle elezioni dei rappresentanti del personale docente, gli insegnanti di religione, stante la particolare natura del loro rapporto d’impiego, sono da considerare come incaricati a tempo indeterminato e pertanto possono esercitare l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata.


    Omissis


    Cfr. anche OOMM 5/10/76; 24/11/76; 25/11/76.


     



  • DPR 10/9/1969, n. 647 – Orientamenti per la scuola materna statale (6)




    DPR 10/9/1969, n. 647


    Orientamenti per la scuola materna statale.


    Omissis


    1. Educazione religiosa. – L’esperienza religiosa, esperienza tipicamente umana, risponde, nel bambino di questa et, a complesse esigenze affettive ed intellettuali. Le pi evidenti sono il desiderio di attingere un sentimento di legame universale con le cose e le persone tutte; il bisogno di affidamento della propria persona a una forza e ad una volont capaci di sorreggerla e di aiutarla nella conquista dell’autonomia; la richiesta di certezza e di stabilit nel fluire dell’esistenza; infine, l’esigenza di compensare frustrazioni e delusioni derivate dal rapporto con l’ambiente e di sottrarsi a sensi di insicurezza e di angoscia che non possibile vincere con le proprie forze e che limitano le capacit di operare positivamente nel mondo.


    L’educazione religiosa, proprio in quanto soddisfa questi bisogni, ed offre i fondamenti per una concezione spirituale, serena e unitaria del mondo e della vita, costituisce un aspetto irrinunciabile dell’educazione del bambino. Essa consente il pieno ed armonico sviluppo della sua personalit, l’affinamento del suo senso morale e dei valori, e radica in lui sentimenti di autentica socialit, animati, cio, dal rispetto e dall’amore per il prossimo, e dall’ideale della pace tra gli uomini.


    Tale educazione deve evitare atteggiamenti e metodi che possono condurre, e talvolta hanno condotto, negli ambienti familiari meno preparati, a superstizioni, a pregiudizi, a formalismi che incidono negativamente sulla personalit infantile e compromettono la formazione morale e sociale; anzich costituire fonte di equilibrio, di serenit, di dinamico e creativo ottimismo nell’impegno di trasformazione umana del mondo e di disponibilit verso gli altri.


    Nella scuola materna, il grado di maturit raggiunto dalla personalit infantile non permette di sviluppare pienamente l’esperienza religiosa, i cui livelli pi alti coincidono con le scelte intellettualmente e moralmente autonome, possibili solo nell’ulteriore sviluppo della personalit. L’educazione religiosa pu compiersi tuttavia efficacemente muovendo dal complesso delle esperienze infantili e pu anche contribuire indirettamente all’affinamento del comportamento religioso delle stesse famiglie credenti e costituire per le altre un invito a una pi ricca educazione spirituale dei figli.


    La bellezza e l’armonia della natura, ogni volta che siano ravvisabili, e la presenza in essa di innumerevoli forme di vita, possono costituire motivo per sviluppare sentimenti di rispetto e di amore per tutte le creature e di riconoscimento di Dio Creatore.


    Il rapporto del bambino con i coetanei, non ancora concretato in forme e strutture sociali sufficientemente stabili e conosciute in forma riflessa, trova nei sentimenti di bont e di amore una prima possibile espressione emotiva. Tali sentimenti possono essere guidati a farsi vincolo di fraternit attraverso l’evocazione della presenza provvida ed amorosa di un Padre comune che trascende i singoli modelli paterni. Il senso di questa Presenza gi costituisce un essenziale progresso della coscienza infantile verso la conquista dei valori morali, sociali e religiosi.


    L’educazione religiosa nella scuola materna presenta, pertanto, alcuni caratteri fondamentali. Anzitutto essa dovrebbe muovere sempre da esperienze tipicamente infantili, o, comunque, immediatamente attingibili da tutti i bambini della comunit scolastica, e svolgersi ed attuarsi in forme e attraverso attivit appropriate all’et.


    Cos invece di ricorrere a schematizzazioni ed insistere sulla astratta formulazione di precetti, sar opportuno, attraverso la presentazione di racconti e di esempi concreti di valore religioso e morale, portare il bambino ad una prima apertura verso Dio e ad una vissuta esperienza di fraternit, di amore, e di non violenza. Occorrer pure, attraverso adatte narrazioni ed eventuali drammatizzazioni, chiarire ogni volta ai bambini il valore e il significato della religione sul piano della vita personale e comunitaria o familiare. Sar anche opportuno utilizzare ampiamente semplici canti, scelti tra quelli offerti dalla tradizione religiosa. I momenti di preghiera siano affidati alla spontanea espressione e formulazione dei sentimenti presenti nell’animo infantile.


    L’educazione religiosa dovr ispirarsi in ogni caso a serenit e a misura. Sar a tal fine opportuno favorire nei bambini un atteggiamento di ascolto interiore, mediante momenti di raccoglimento. Si dovr evitare la formazione o favorire il superamento di atteggiamenti religiosi ispirati pi a timore che ad amore, ingeneranti insicurezza, ansiet, immotivati sensi di colpa, sentimenti di discriminazione e forme di pregiudizio, di intolleranza e di fanatismo. Si dovr per contro promuovere sensi di fiducia secondo una religione dell’amore e della giustizia che faccia coincidere la legge divina con la legge di una interiore coscienza certa e serena. L’educazione religiosa dovr sottolineare gli aspetti universali della religiosit e insieme quelli specifici delle varie forme religiose.


    In particolare, indispensabile che l’educatrice sia sempre guidata dalla piena consapevolezza della possibile presenza in classe di bambini che provengono da famiglie con diverse concezioni religiose o con orientamento non religioso e della necessit del rispetto pieno di tali concezioni od orientamenti diversi, evitando che quei bambini possano sentirsi in qualche modo esclusi dalla comunit infantile.