Categoria: Norme MIM

  • Circolare Ministeriale n.11 del 21/1/1987 – Precisazioni sulla valutazione dell’insegnamentodi religione cattolica e delle attività alternative.




    Circolare Ministeriale n.11 del 21/1/1987


    Precisazioni sulla valutazione dell’insegnamento di religione cattolica e delle attività alternative.


    Facendo seguito at disposizioni precedentemente impartite et in riferimento quesiti pervenuti, precisasi quanto segue: per quanto riguarda valutazione insegnamento religione cattolica note relative, oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo istituto aut docente delegato. Per scuola elementare nota valutazione detto insegnamento recher invece firma insegnante et timbro scuola conformemente at normativa scheda personale valutazione alunni.


    Per quanto riguarda attivit destinate at alunni che non si avvalgono insegnamento religione cattolica precisasi altres, per corrente anno scolastico, che at pagella aut scheda personale valutazione trimestrale aut quadrimestrale debet essere allegata nota informativa su attivit svolta predisposta da scuola stessa recante timbro scuola, firmata da docente impegnato in detta attivit et vistata da capo istituto aut docente delegato.


    At detto fine qualora predette attivit siano state svolte da docenti non del la stessa classe aut da supplente appositamente nominato, docenti medesimi habent titolo partecipare con voto consultivo at consiglio di classe aut interclasse.


    At studenti scuola secondaria superiore che habent scelto studio individuale viene rilasciata attestazione svolgimento studio medesimo recante timbro scuola et vistata da capo istituto aut docente delegato.



  • Circolare Ministeriale n.4 del 16/1/1987 – Rilevazione degli insegnanti di religione cattolica




    Circolare Ministeriale n.4 del 16/1/1987


    Rilevazione degli insegnanti di religione cattolica e attivit alternative e imputazione della retribuzione al cap. 1034.


    Si porta a conoscenza delle SS.VV. che il capitolo 1034 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 1987 stato modificato nella denominazione al fine di comprendere, nelle spese ad esso imputabili, gli oneri derivanti dall’applicazione del DPR 16 dicembre 1985, n. 751.


    Si segnala, quindi, l’esigenza di conoscere i dati relativi alle unit di personale in servizio per gli insegnamenti indicati in oggetto che, a decorrere dall’1 gennaio 1987, percepiranno la retribuzione mensile a carico del capitolo 1034.


    A tale scopo stato predisposto l’unito prospetto n. 5 bis, che le SS.LL. sono pregate di restituire a questo Ministero – Direzione Generale del Personale – Ufficio Secondo di Ragioneria, entro il 31 gennaio 1987, debitamente compilato e sottoscritto.


    La rilevazione di cui trattasi complementare e distinta da quella relativa al prospetto ordinario n. 5, gi trasmesso o da trasmettere a questo ufficio centrale.


    Con successiva circolare saranno inviati i prospetti di rilevazione dei fabbisogni relativi ai capitoli 1032,1034,1035 e 1036 per l’anno finanziario 1987.


    Si confermano, comunque, le procedure contabili attualmente in vigore per la generalit del personale.



  • Circolare Ministeriale n.302 del 29/10/1986 – Precisazioni e risposte a quesiti circa l’applicazione della CM 211/86.




    Circolare Ministeriale n.302 del 29/10/1986


    Precisazioni e risposte a quesiti circa l’applicazione della CM 211/86.


    Si ritiene opportuno fornire riscontro con la presente circolare a taluni quesiti che assumono rilevanza pi generale con riferimento alle disposizioni contenute nella legge 25 marzo 1985, n.121 e nel DPR 16 dicembre 1985, n. 751, ferme restando le indicazioni caso per caso gi fomite nelle vie brevi per le situazioni di carattere particolare dalle SS.LL. rappresentate.


    Tra i problemi che le SS.LL. hanno qui evidenziato si ritengono meritevoli di prioritaria considerazione quelli le cui soluzioni consentano di assicurare il rispetto delle scelte operate dalle famiglie e dagli studenti e nel contempo siano idonee a garantire il diritto di tutti gli allievi a fruire, con riferimento ai singoli ordini e gradi di istruzione frequentati, di un uguale tempo di scuola.


    Allo scopo di realizzare tale effettiva parit di posizioni si sottolinea la necessit che i Collegi dei docenti, tenuto conto delle proprie competenze in ordine alla programmazione delle attivit previste per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o delle attivit educative di religione cattolica (per la scuola materna), acquisiscano – secondo le modalit gi previste dalle precedenti circolari n. 128 – 129 – 130 e 131 del 3 maggio 1g86 e dalla circolare n. 211 del 24 luglio 1986 – concrete proposte, nell’ambito dell’azione programmatoria in parola, anche da parte di coloro che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi del menzionato insegnamento o delle predette attivit educative di religione cattolica.


    Al riguardo, appena il caso di precisare come la programmazione delle attivit per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della pi generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall’art. 4 del DPR n. 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei Collegi dei docenti medesimi.


    Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal Collegio dei docenti, sar cura dei capi d’istituto intervenire perch subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio delle attivit in parola.


    Relativamente alla scuola elementare e media, le attivit formative da offrire agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica rientrano, come esplicitato in precedenti circolari, tra quelle integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517; a detto fine, qualora i contenuti delle attivit medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, potr procedersi all’accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale. La frequenza delle attivit integrative – in quanto nella fattispecie rivolta ad assicurare la fruizione di un eguale tempo scuola agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica – viene ad assumere per gli alunni stessi carattere di obbligatoriet.


    Per quanto concerne gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, le particolari indicazioni fornite in proposito con la circolare n. 131 del 3 maggio 1986, costituiscono, di norma, l’ambito entro il quale gli studenti possono formulare le loro proposte, al fine di consentire al Collegio dei docenti di tradurle in obiettivi programmati. Premesso che lo svolgimento delle attivit integrative e culturali rientra, nei limiti dell’orario d’obbligo, fra i compiti istituzionali del personale docente in servizio, si richiama ancora una volta l’attenzione sull’assoluta necessit che per l’effettuazione di dette attivit venga anzitutto impiegato personale docente di ruolo (docenti delle dotazioni organiche aggiuntive, docenti in soprannumero totale o parziale, docenti che debbano completare l’orario di servizio stabilito dall’art. 88 del citato DPR n. 417/74), senza che peraltro siano disattese, relativamente agli istituti di istruzione secondaria, le esigenze derivanti dall’applicazione dell’art.17 della legge 20 maggio 1982, n.270. Resta fermo quanto in precedenti occasioni disposto sui docenti impegnati in attivit gi programmate e definite (ad esempio, per la scuola media, tempo prolungato e corsi di recupero).


    Nell’ipotesi in cui non si determinino le condizioni sopra indicate, ai fini dello svolgimento delle attivit integrative e culturali previste a favore degli studenti che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, si far ricorso a docenti disponibili all’effettuazione delle ore eccedenti, che ovviamente saranno retribuite ai sensi dell’art. 88 del DPR 31/5174, n. 417.


    Solo nel caso di oggettiva impossibilit di adottare una delle soluzioni sopra prospettate e nei limiti temporali in cui tale oggettiva impossibilit perduri, risulter, in via assolutamente residuale, necessitata l’utilizzazione di personale supplente. In tale circostanza i capi di istituto conferiranno le supplenze agli aspiranti inclusi nelle graduatorie relative a classi di concorso per attivit coerenti con le particolari indicazioni di cui alla pi volte citata circolare n. 131/86.


    In mancanza di aspiranti in possesso di titolo di studio prescritto, saranno utilizzate le graduatorie di altre scuole o istituti posti nell’ambito dello stesso distretto o, in subordine, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dello stesso comune o di comuni viciniori.


    In ogni caso, le supplenze di cui sopra saranno conferite, in relazione alle effettive esigenze, raggruppando per quanto possibile le ore disponibili in ciascuna istituzione scolastica, fino alla concorrenza dell’orario obbligatorio di servizio previsto dall’art. 88 del DPR n. 417/74. A tale riguardo, qualora i contenuti delle attivit siano tali da renderlo utile ed opportuno, si potr procedere, all’accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale.


    Si chiarisce, inoltre, che attivit diverse rispetto a quelle indicate nella pi volte richiamata CM n.131 del 3/5/1986 sono da ritenersi consentite subordinatamente alla utilizzazione di risorse certamente gi disponibili e purch, comunque, il loro svolgimento non comporti il ricorso a supplenze.


    Per quanto riguarda, infine, l’attivit di studio individuale, si chiarisce che ad essa sono tenuti, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gli studenti che, avendo comunque dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, non intendano fruire delle attivit programmate dal Collegio dei docenti.


    Nel mentre si invitano i competenti organi a predisporre adeguate norme integrative ai singoli regolamenti di istituto, volte a disciplinare lo svolgimento di detto studio individuale, si sottolinea l’esigenza di esperire ogni iniziativa affinch gli studenti interessati possano disporre di appositi spazi, cos da corrispondere nel modo migliore al dovere di vigilanza per tutto il tempo scuola, dovere che comporta la permanenza degli studenti nei locali scolastici durante l’intero orario. Resta fermo, in ogni caso, con riferimento all’attivit di studio individuale, che non potr procedersi all’impiego di personale supplente.


    Si coglie, infine, l’occasione per raccomandare che le SS.LL. e tutte le componenti del mondo della scuola proseguano nell’apprezzata opera fin qui svolta nella costruttiva ricerca delle soluzioni pi idonee per garantire la pi coerente applicazione della nuova disciplina relativa al diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, e ci nel pieno rispetto del pluralismo che, come non appare inutile ribadire, si configura come valore peculiare della Costituzione e rappresenta principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico.



  • Circolare Ministeriale n.286 del 17/10/1986 – Note di valutazione dell’insegnamento di religione nella scuola secondaria superiore.




    Circolare Ministeriale n.286 del 17/10/1986


    Note di valutazione dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola secondaria superiore.


    A seguito della emanazione della legge 18 giugno 1986, n. 281, questo Ministero ha interessato il Provveditorato Generale dello Stato ed il poligrafico del lo Stato per la stampa e la distribuzione, tra le altre, della nota di valutazione relativa all’insegnamento della religione cattolica negli istituti di istruzione secondaria superiore compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, nota che, a conclusione del primo trimestre o quadrimestre, dovr essere consegnata agli alunni unitamente alla pagella scolastica.


    Tenuto conto dell’esigenza che le note di valutazione di cui sopra siano disponibili presso gli istituti interessati quanto prima possibile, onde consentirne l’utilizzazione con la scadenza del primo periodo di valutazione degli alunni, stato concordato con i precitati uffici che l’invio delle note in questione – cui il poligrafico proceder con le medesime modalit seguite per le pagelle scolastiche – sia effettuato, relativamente all’anno scolastico in corso, per quantitativi corrispondenti per ciascun istituto a quello delle pagelle, la cui rimessa, com’ noto, disciplinata dalla CM 4 agosto 1979, n. 207, richiamata dalla CM n. 202 del 7 luglio 1986.


    I modelli delle note di valutazione eventualmente eccedenti saranno accantonati dai singoli istituti per essere utilizzati nel successivo anno scolastico.


    Con l’occasione, si pregano le SS.LL. di voler invitare i presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore – che non avessero nel frattempo gi in tal senso provveduto entro il termine del 15 ottobre stabilito dalle precitate CCMM – a restituire subito al poligrafico dello Stato l’apposito modulo di richiesta delle pagelle, debitamente compilato.


    Le SS.VV. sono invitate a dare la quanto pi immediata e puntuale diffusione delle presenti istruzioni.



  • Circolare Ministeriale n.211 del 24/7/1986 – Precisazioni sull’applicazione delle nuove norme derivate dalla revisione concordataria.




    Circolare Ministeriale n.211 del 24/7/1986


    Precisazioni sull’applicazione delle nuove norme derivate dalla revisione concordataria.


    In relazione a quesiti pervenuti sull’applicazione della legge 25 marzo 1985, n.121, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del1’11 febbraio 1929, e del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l’esecuzione dell’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (tale DPR al legato, ad ogni buon fine, in copia), si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine ai singoli punti oggetto dei quesiti medesimi.


    1. L’insegnamento della religione cattolica impartito nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado da docenti in possesso di idoneit riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nonch dei titoli di qualificazione professionale elencati ai punti 4.3 e 4.4 dell’Intesa di cui al citato DPR 16 dicembre 1985, n. 751. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria i docenti di cui alle lettere a) e b) del punto 4.6.2. In via transitoria, sino all’anno scolastico 1989/90 incluso, l’insegnamento della religione cattolica pu essere affidato ai docenti in possesso dei requisiti indicati al punto 4.6.1.


    2. Per quanto concerne il punto 4.6.2., lettera b), si precisa che ai fini del computo dell’anzianit quinquennale di servizio, prevista quale requisito di qualificazione per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole secondarie e per quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, occorre prendere in considerazione il servizio non di ruolo prestato, anche in anni non consecutivi, sia con incarico che con supplenza, per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico nel predetto insegnamento della religione cattolica.


    3. Per i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica – i cui problemi di stato giuridico e trattamento economico saranno oggetto di esame in occasione della discussione del contratto per il personale della scuola – si conferma la vigente normativa e la conseguente assimilazione di detto personale a quello non di ruolo nominato dai provveditore agli studi. I docenti predetti hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, in conformit e nei limiti di quanto previsto dal punto 2.7 del gi citato DPR n. 751.


    4. Il trattamento economico degli insegnanti incaricati e supplenti di religione cattolica determinato secondo le disposizioni di cui all’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e all’art. 23 del DL 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.


    5. L’aggiornamento professionale del personale insegnante di religione in servizio, previsto ai sensi del punto 4.7 della citata Intesa, avviene nel quadro della normativa vigente in materia, avendo cura di realizzare ogni utile forma di collaborazione, nell’ambito delle competenze e disponibilit proprie di ciascun ufficio, con le competenti autorit ecclesiastiche.


    6.1. Relativamente alle scuole elementari e materne, allo scopo di conseguire uniformit di comportamenti, si reputa opportuno che i provveditori agli studi, acquisiti dai direttori didattici gli elenchi degli insegnanti di ruolo dichiaratisi disponibili per lo svolgimento di attivit di insegnamento della religione cattolica (per le scuole elementari) e di quelle educative di religione cattolica (per le scuole materne), secondo le istruzioni gi impartite con le CC. MM. n. 72 del 5/3/1986 e n.180 del 13/6/1986, trasmettano subito tali elenchi all’ordinario diocesano. Ricevuti da questi, in restituzione, gli elenchi con l’indicazione dei nominativi dei docenti cui sia stata riconosciuta l’idoneit, i provveditori agli studi ne daranno immediata comunicazione ai direttori didattici competenti, per l’affidamento – nella classe o, per la scuola materna, nella sezione a ciascuno assegnata – delle attivit predette ai docenti medesimi, secondo le modalit procedurali sopra richiamate.


    La dichiarazione di disponibilit all’insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare e quella relativa allo svolgimento di attivit educative di religione cattolica nella scuola materna si intendono, infatti, riferite alla classe o sezione cui assegnato il docente, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6.2.


    6.2. Nell’ambito e nel rispetto della piena facolt e libert di determinazione, quali risultano configurate dall’ordinamento vigente, pu consentirsi che il personale docente, se appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o assegnato a disposizione perch in soprannumero, a domanda, esaurisca anche per intero l’orario d’obbligo con l’insegnamento o con lo svolgimento delle attivit educative di religione cattolica. Tale ipotesi, tuttavia, deve assicurare la piena ed integrale utilizzazione del personale medesimo e deve essere praticabile avuto riguardo sia all’organizzazione didattica programmata sia all’esigenza di evitare oneri aggiuntivi di spesa.


    7. I provveditori agli studi segnaleranno, inoltre, all’ordinario diocesano le eventuali esigenze anche orarie di ciascun circolo relative allo svolgimento delle attivit di insegnamento di religione cattolica e di quelle educative di religione cattolica, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola materna, esigenze alle quali non sia possibile far fronte con le modalit di cui al precedente punto 6.1 e 6.2.


    Appena acquisite le proposte dall’ordinario diocesano in ordine ai nominativi delle persone in possesso di idoneit riconosciuta nonch dei titoli di qualificazione professionale sopra richiamati, i provveditori agli studi, facendo ricorso all’art.111 del Regolamento Generale 26/411928, n. 1297, conferiranno i conseguenti incarichi dandone immediata notifica ai direttori didattici interessati.


    Le suddette proposte dovranno essere formulate per singoli nominativi e per sede, con la specificazione dei titoli di qualificazione professionale posseduti da ciascuno e indicati nel precedente punto 1.


    Restano ferme le disposizioni sin qui osservate circa il possesso di requisiti di accesso all’incarico di insegnamento della religione cattolica.


    8. Il personale al quale siano affidate le attivit di insegnamento e lo svolgimento di attivit educative di religione cattolica, secondo quanto indicato nel precedente punto 6.1 nonch gli insegnanti incaricati del predetto insegnamento o dello svolgimento delle menzionate attivit (precedente punto 7) sono sostituiti, in caso di assenza, in primo luogo da altro personale in servizio, ivi compreso quello di cui al punto 6.2 in possesso di tutti i requisiti sopra richiamati (punto 1) e, in mancanza, da supplenti temporanei nominati dal direttore didattico.


    8.1. Per l’ipotesi di assenza dell’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’ordinario diocesano ed al quale siano affidate le menzionate attivit di insegnamento della religione cattolica o lo svolgimento delle attivit educative di religione cattolica (gi citato punto 6.1), i direttori didattici, subito dopo la compilazione delle graduatorie di circolo in conformit dell’OM 16/3/1984, che disciplina, con validit a tempo indeterminato, il conferimento delle nomine del personale docente non di ruolo, acquisiranno, da parte degli aspiranti a supplenze inclusi in tali graduatorie, previa assegnazione di un congruo termine, una dichiarazione di disponibilit o meno alle attivit di insegnamento o allo svolgimento di attivit educative di religione cattolica, a seconda che trattisi di scuola elementare o materna. L’elenco degli aspiranti a supplenze temporanee dichiaratisi disponibili al menzionato insegnamento o allo svolgimento delle predette attivit sar inviato dagli stessi direttori didattici all’ordinario diocesano per acquisire il riconoscimento di idoneit sui singoli aspiranti.


    Nel caso in cui, secondo l’ordine della graduatoria di circolo, maturi il titolo alla supplenza un docente non dichiaratosi disponibile o non in possesso di idoneit riconosciuta secondo quanto chiarito nei precedenti due capoversi, il direttore didattico conferir ovviamente la supplenza a tale docente, in ragione della sua posizione prioritaria in graduatoria, per la sostituzione dell’insegnante di classe assente, provvedendo nel contempo, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivit di insegnamento e di quelle educative di religione cattolica, in conformit di quanto precisato nel successivo punto 8.2.


    8.2. Contemporaneamente all’invio all’ordinario diocesano dell’elenco degli aspiranti a supplenze temporanee dichiaratisi disponibili, di cui al precedente punto 8.1, il direttore didattico richieder allo stesso ordinario diocesano di proporre un elenco nominativo di persone in possesso di idoneit riconosciuta nonch dei titoli di qualificazione professionale prescritti. A detto elenco il direttore didattico medesimo ricorrer per il conferimento della supplenza nel caso che ad assentarsi sia, invece, il docente incaricato soltanto delle attivit di insegnamento della religione o di quelle educative di religione cattolica.


    9. La nomina degli incaricati di religione nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria resta di competenza dei capi di istituto, a norma dell’art. 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, per tale aspetto da ritenersi tuttora vigente. l capi di istituto rappresenteranno direttamente all’ordinario diocesano le esigenze anche orarie relative all’insegnamento della religione cattolica nella scuola o istituto interessato e, acquisite le proposte del predetto ordinario diocesano in ordine ai nominativi delle persone ritenute idonee ed in possesso dei previsti titoli di qualificazione professionale, conferiranno i conseguenti incarichi.


    Le suddette proposte dovranno essere formulate per singoli nominativi con la specificazione dei titoli di qualificazione professionale posseduti da ciascuno e indicati al precedente punto 1.


    Per la sostituzione degli incaricati di religione assenti si provvede con supplenza temporanea a norma delle vigenti disposizioni e secondo le procedure previste dal presente punto.


    10. Ai fini di una razionale distribuzione degli incarichi di insegnamento della religione cattolica i provveditori agli studi ed i capi di istituto, nell’ambito delle proprie competenze, nel segnalare le esigenze orarie di ciascun circolo o scuola, ai fini della prescritta intesa con l’ordinario diocesano, configureranno, per quanto possibile, raggruppamenti di ore corrispondenti all’orario d’obbligo previsto per ciascun tipo di scuola e comunque non inferiori a 9 ore settimanali nelle scuole secondarie e non inferiori a 10 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari.


    11. Si conferma che i docenti delle scuole elementari e materne, non dichiaratisi disponibili allo svolgimento, rispettivamente, delle attivit di insegnamento e di quelle educative di religione cattolica sono tenuti, ai fini dell’osservanza dell’orario obbligatorio di servizio, allo svolgimento delle attivit programmate per gli alunni che non si siano avvalsi di quelle predette di religione cattolica; essi sono, comunque, tenuti ad essere presenti in servizio per la durata di 24 o 30 ore settimanali a seconda che trattisi di insegnanti di scuola elementare o materna.


    12. Si richiama l’attenzione sulla necessit, gi peraltro rappresentata nelle CCMM nn.128,129,130 e 131, tutte in data 3 maggio 1986, che, appena iniziato l’anno scolastico, i capi di istituto si attivino perch:


    – nelle scuole materne, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare e definire le attivit previste per i bambini che non si avvalgono delle attivit educative di religione cattolica, sentendo, a tal fine, i genitori degli stessi o chi esercita la potest;


    – nelle scuole elementari e medie, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attivit previste per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Ci fatto, lo stesso Collegio dei docenti ne informer tempestivamente i Consigli di classe (per la scuola media) e quelli di interclasse (per la scuola elementare) perch questi, al fine di offrire al Collegio dei docenti ogni compiuto elemento di valutazione per la definizione di tali attivit, sentano i genitori interessati o chi esercita la potest;


    – nelle scuole secondarie superiori, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attivit culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, curando, nelle forme ritenute pi opportune, la tempestiva convocazione di detti studenti Onde acquisirne proposte utili alla definizione delle attivit stesse.


    13. Si conferma che le attivit di cui al precedente punto sono svolte, come gi precisato nelle circolari ivi richiamate, dai docenti in servizio nella scuola nell’ambito dell’orario di servizio e con esclusione delle venti ore. La programmazione delle predette attivit non pu prescindere, quindi, da considerare che tutto il personale docente, in particolare quello appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o comunque a disposizione perch in soprannumero, deve essere interamente utilizzato. Tale utilizzazione non pu interessare – se non per le ore eventualmente residuate – i docenti che sono impegnati in attivit gi programmate e definite (tempo prolungato, corsi di recupero).


    I provveditori agli studi, pertanto, terranno conto, in sede di rilevazione dei posti da effettuare ai sensi dell’art. 12 dell’OM 14/7/1984, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno scolastico, delle esigenze rappresentate dalle singole scuole o circoli didattici per lo svolgimento delle attivit in esame.


    Qualora l’applicazione dei criteri sopraindicati e, per ultimo, il ricorso all’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo da parte di docenti in tal senso disponibili non consentano di assicurare lo svolgimento delle attivit in questione, potr procedersi, con provvedimento adeguatamente motivato, all’assunzione di personale supplente temporaneo.


     



  • Circolare Ministeriale n.180 del 13/6/1986 – Disponibilità dei docenti all’Irc nella scuola materna




    Circolare Ministeriale n.180 del 13/6/1986


    Disponibilit dei docenti all’Irc nella scuola materna.


    A seguito della CM n. 128 del 3/5/1986 e nella considerazione che in corso di pubblicazione il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale vengono approvate “Le specifiche ad autonome attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne” che si allegano alla presente, si precisano le modalit per acquisire la disponibilit degli insegnanti di ruolo a svolgere le attivit educative di religione cattolica.


    Come noto, infatti, ai sensi del DPR n. 751/85 l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne “pu essere affidato dall’autorit scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo” (punto 2.6). A tal fine si precisa che “sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica: gli insegnanti della scuola materna […] in servizio nell’anno scolastico 1985/86” (punto 4.6.2, lettera a).


    Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attivit educative di religione cattolica nelle scuole materne a decorrere dal prossimo anno scolastico, le SS.LL. inviteranno i direttori didattici a compilare gli elenchi degli insegnanti di ruolo che si dichiarino disponibili per lo svolgimento delle medesime e a trasmetterli all’ufficio scolastico provinciale competente entro il 31 luglio p.v.


    Qualora intervengano mutamenti della sede di servizio per trasferimento o per altro motivo o qualora la sede di servizio sia assegnata successivamente al 10 settembre 1986, il direttore didattico trasmetter la dichiarazione di disponibilit del docente al direttore didattico della nuova sede di titolarit e contestualmente invier l’elenco nominativo dei docenti al provveditore agli studi.


    Si conferma che le attivit educative di religione cattolica sono svolte dai docenti nell’ambito dell’orario di servizio, con esclusione delle venti ore, fermo restando per tutti l’osservanza dell’orario obbligatorio di servizio, mentre i docenti che non abbiano dichiarato la propria disponibilit saranno impegnati, sempre nell’ambito dell’orario obbligatorio di servizio, in attivit educative nel quadro degli Orientamenti in vigore come precisato dalla gi citata CM n. 128.



  • Circolare Ministeriale n.177 del 13/6/1986 – Applicazione della legge 281/86: iscrizioni e scelta dell’Irc nella scuola superiore.




    Circolare Ministeriale n.177 del 13/6/1986


    Applicazione della legge 281/86: iscrizioni e scelta dell’Irc nella scuola superiore.


    Si fa seguito alle circolari gi emanate e, in particolare, all’ultima recante la data del 3 maggio 1986 – n. 131 (protocollo n. 59405/ 1619/FL) – con cui sono state fornite indicazioni circa l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, per informare le SS.LL. della definitiva approvazione del disegno di legge che detta norma in materia di capacit riguardo alle scelte scolastiche ed alle iscrizioni negli istituti medesimi.


    Al fine di consentire la sollecita applicazione della nuova disciplina e di coordinare i relativi adempimenti con i tempi tecnici richiesti dal tempestivo avvio del prossimo anno scolastico, appare necessario impartire le seguenti istruzioni integrative o modificative delle indicazioni gi fornite con le precedenti circolari.


    Il citato provvedimento legislativo prevede che gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica esercitino personalmente, all’atto della iscrizione, a richiesta dell’autorit scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; in relazione poi a quanto potr essere stabilito da eventuali intese con altre confessioni, prevede che sia altres esercitato personalmente dagli studenti il diritto di scegliere lo specifico insegnamento religioso.


    Parimenti gli studenti che abbiano scelto di non avvalersi di alcun insegnamento religioso eserciteranno personalmente il diritto di scelta in ordine agli insegnamenti opzionali ed alle altre attivit culturali e formative.


    Altra innovazione introdotta dal provvedimento riguarda le iscrizioni, per le quali la domanda va prodotta per tutte le successive classi della scuola secondaria superiore e non soltanto per quella iniziale. Tale domanda, per gli studenti minori di et sottoscritta, per ogni anno scolastico, da uno dei genitori o da chi ne esercita la potest; ci, secondo quanto precisa esplicitamente il legislatore, nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’art. 147 del Codice civile.


    Il sistema che cosi viene disegnato pertanto il seguente:


    – i moduli relativi alla scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica debbono essere sottoscritti soltanto dagli studenti; analogamente debbono essere espresse personalmente dagli studenti le scelte relative agli insegnamenti opzionali ed alle altre attivit;


    – per la domanda di iscrizione il legislatore distingue invece a seconda che gli studenti siano minori o maggiori di et; nella prima ipotesi – e cio quando si tratti di studenti di minore et – la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta solo da uno dei genitori o da chi ne esercita la potest; nella seconda ipotesi, la domanda sottoscritta solo dallo studente.


    In conformit a quanto sopra debbono intendersi modificati i punti correlativi della citata circolare n. 131 del 3 maggio 1986 (secondo periodo delle premesse recate dall’allegato A e nota alla firma da apporre al modulo descritto dall’allegato stesso, nonch istruzioni relative alle iscrizioni di ufficio, che, come si gi detto, sono ormai abolite dalle nuove norme di legge, secondo le quali l’iscrizione sempre a domanda).


    Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente a conoscenza degli istituti interessati le istruzioni della presente circolare.


     



  • Circolare Ministeriale n.131 del 3/5/1986 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative nella scuola superiore.




    Circolare Ministeriale n.131 del 3/5/1986


    Insegnamento della religione cattolica e attività alternative nella scuola superiore.


    Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine all’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e alle attivit culturali e formative offerte agli studenti che esercitano il diritto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    La presente circolare stata redatta sulla base dello schema di disegno di legge relativo alla “Capacit in materia di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie di secondo grado”, approvato dal Governo ed ora all’esame del Parlamento. Resta inteso che ci si dovr conformare a quanto il Parlamento decider in merito; si invitano peraltro le SS.LL. a curare che i competenti capi di istituto provvedano intanto alla distribuzione del modulo e della scheda informativa sottoindicati (allegati A e B), riservandosi l’Amministrazione di dare, in relazione alla conclusione dell’iter parlamentare del disegno di legge anzidetto, ulteriori disposizioni in ordine alla iscrizione e alla connessa presentazione del modulo.


    Al fine di assicurare agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita la potest la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica e delle attivit culturali e di studio assicurate dalla scuola per gli studenti che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.


    Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati agli studenti:


    1. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, da al legare al la domanda di iscrizione;


    2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attivit culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Le attivit di cui all’allegato B) sono programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, conformemente a quanto esplicitato nello stesso allegato.


    Dette attivit sono svolte dai docenti nell’ambito dell’orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell’art. 88 – quarto comma – del DPR 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.


    La partecipazione alle attivit culturali e di studio programmate non obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilit per attivit di studio individuale.


    I capi di istituto avranno cura di assicurare che, nell’applicazione delle disposizioni in oggetto, si operi nel pieno rispetto delle scelte effettuate e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione. In conformit a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i capi di istituto faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l’attivit svolta ai sensi delle presenti disposizioni.


    Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole ed istituti interessati.


     


    ALLEGATO A (v. CM 128/86)


     


    ALLEGATO B


     


    Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Attivit culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


     


    Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attivit culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli studenti stessi.


    Al fine di rendere possibile l’acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attivit entro il primo mese dall’inizio delle lezioni.


    Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attivit culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalit degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno pi stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.


    La partecipazione alle attivit culturali e di studio programmate non obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilit per attivit di studio individuale.



  • Circolare Ministeriale n.130 del 3/5/1986 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative nella scuola media.


    Circolare Ministeriale n.130 del 3/5/1986


    Insegnamento della religione cattolica e attivit alternative nella scuola media.


    Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e alle attivit formative offerte agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonch delle attivit formative assicurate dalla scuola per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.


    Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi eserciti la potest:


    1. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero gi utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;


    2. allegato B, qualche scheda informativa relativa alle attivit formative per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Le attivit di cui all’allegato B) sono definite, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, dai Collegi dei docenti sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o chi esercita la potest, tenuto conto di quanto esplicitato nello stesso allegato. Dette attivit sono svolte dai docenti compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell’ambito dell’orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell’art. 88 quarto comma – del DPR 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.


    I presidi cureranno di far pervenire alle famiglie degli allievi della terza classe, entro la stessa data del 10 giugno p.v., anche copia delle disposizioni impartite con circolare ministeriale di pari data in ordine alle modalit di iscrizione agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica e all’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, nonch la scheda informativa – allegato B) della stessa relativa alle attivit per gli studenti delle stesse scuole medie superiori che non si avvalgono di detto insegnamento.


    I presidi avranno cura di assicurare che nell’applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.


    In conformit a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i presidi faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l’attivit svolta.


    Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate provvedendo a fornire copia delle disposizioni e degli atti indicati nel precedente quart’ ultimo capoverso, riferite agli allievi della terza classe.


     


    ALLEGATO A (v. CM 128/86)


     


    ALLEGATO B


     


    Scuola media. Attivit per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


     


    Agli allievi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attivit scolastiche integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall’art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale stabilisce che “al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalit degli alunni, la programmazione educativa pu comprendere attivit scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o classi diverse […]”.


    Lo svolgimento di tali attivit programmato dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall’inizio delle lezioni sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori o chi esercita la potest.


    Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attivit integrative devono concorrere al processo formativo della personalit degli allievi e saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica pi strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.

  • Circolare Ministeriale n.129 del 3/5/1986 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative nella scuola elementare.


    Circolare Ministeriale n.129 del 3/5/1986


    Insegnamento della religione cattolica e attivit alternative nella scuola elementare.


    Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine alle attivit formative offerte agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonch delle attivit educative assicurate dalla scuola per gli alunni che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.


    Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi eserciti la potest:


    1. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero gi utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;


    2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attivit educative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Le attivit di cui all’allegato B) sono definite, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, dai Consigli di interclasse sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o chi esercita la potest tenendo conto di quanto esplicitato nello stesso allegato.


    Dette attivit sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell’ambito dell’orario di servizio con esclusione delle venti ore, ferma restando per tutti l’osservanza dell’orario obbligatorio di insegnamento.


    Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell’attivit didattica, si richiama l’attenzione dei direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l’insegnamento della religione cattolica e le attivit di cui all’allegato B) all’inizio o alla fine delle lezioni per le classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e alunni che non se ne avvalgono.


    In conseguenza della nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica abrogata la circolare del 9 febbraio 1945 n. 31 1, concernente le lezioni integrative nelle classi terza, quarta e quinta elementare.


    I direttori didattici avranno cura di assicurare che nell’applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.


    In conformit a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i direttori didattici faranno pervenire ai Provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno


    elemento informativo che consenta di valutare l’attivit svolta.


    Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate.


     


    ALLEGATO A (v. CM 128/86)


     


    ALLEGATO B


     


    Scuola elementare. Attivit per gli alunni che non si avvalgono di attivit di insegnamento della religione cattolica.


     


    Agli alunni delle scuole elementari che non si avvalgono di attivit di insegnamento delle religione cattolica la scuola assicura attivit scolastiche integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall’art. 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale stabilisce che “ferma restando l’unit di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della formazione della personalit degli alunni, la programmazione educativa pu comprendere attivit scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse […]”.


    Lo svolgimento di tali attivit programmato dai Consigli di interclasse entro il primo mese dall’inizio delle lezioni sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o coloro che esercitano la potest.


    Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attivit devono concorrere al processo formativo della personalit degli alunni e saranno particolarmente dirette all’approfondimento di quelle parti dei programmi pi strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile.


    Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell’attivit didattica, le attivit di insegnamento della religione cattolica e quelle integrative, per gli alunni che non si avvalgono di detto insegnamento, si svolgono contestualmente nell’ora iniziale o finale delle lezioni nelle classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono delle attivit di insegnamento della religione cattolica ed alunni che non se ne avvalgono.