Circolare Ministeriale n.316 del 28/10/1987
Precisazioni e proposte sull’Irc e sulle attività alternative.
La doverosa, preventiva acquisizione degli indirizzi e degli orientamenti parlamentari espressi dal dibattito test conclusosi consente ora di fornire un quadro di certezza operativa con riferimento alle questioni poste dal primo anno di applicazione del nuovo sistema normativo concernente l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Con la presente circolare si impartiscono disposizioni che, in attuazione dei predetti orientamenti ed indirizzi parlamentari e con riferimento alle difficolt operative ed interpretative emerse, sono volte altres al soddisfacimento della primaria esigenza di evitare che si verifichino discriminazioni in relazione alla scelta degli studenti se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
1. Insegnamento della religione cattolica
Per effetto dell’art. 9, punto 2, dell’accordo con la Santa Sede – ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121 – lo Stato continua ad assicurare tale insegnamento, “nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado”, “nel quadro delle finalit della scuola”.
Ci comporta che l’insegnamento in parola concorre a costituire, per gli studenti che abbiano esercitato la facolt di avvalersene, il complesso degli obblighi scolastici ad essi riferito e deve trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni.
Per le scuole materne ed elementari, in considerazione del loro particolare carattere e per le motivazioni evidenziate anche nella risoluzione parlamentare in data 16/1/1986, restano ferme le indicazioni fornite con CCMM nn.128 e 129 del 3/5/1986 che segnalavano l’esigenza di collocare l’insegnamento di cui trattasi, nonch le attivit educative alternative, all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero, e ci salvo che vi ostino situazioni di carattere eccezionale sotto il profilo organizzativo e della piena utilizzazione del personale.
Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 1 e di 2 grado viene ad assumere pi puntuale rilievo l’autonomia da riconoscersi alle singole istituzioni scolastiche per quanto concerne la definizione dell’orario delle lezioni e la sua articolazione funzionale al particolare tipo di scuola.
L’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell’insegnamento della religione cattolica (cos come la contestuale offerta di attivit, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d’istituto, sentito il Collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalit ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o disimpegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidit per l’orario delle altre materie.
Si richiama, altres, l’attenzione dei capi d’istituto e, tramite essi, di tutti i docenti sulla necessit di una scrupolosa vigilanza affinch l’articolazione della classe – per la contestuale presenza di alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi – avvenga con la garanzia del pieno rispetto della personalit di ogni studente e della scelta espressa.
2. Attivit alternative all’insegnamento della religione cattolica fruizione di spazi e servizi scolastici
Questo Ministero ha approntato, sulla base anche degli esiti dei lavori parlamentari sin qui svolti, un disegno di legge avente per oggetto norme per la disciplina delle attivit didattiche e formative e dello studio individuale per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Sono, d’altra parte, intervenute le ordinanze del Consiglio di Stato n. 578 e 579, in data 2818187, di sospensione delle decisioni del T.A.R. Lazio n. 1273 e 1274, datate 17/7187, nella parte in cui queste affermano il diritto degli alunni non avvalentisi dell’insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo “ad allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico” (v. CM n. 284 dell’8/9/1987). In attesa, da un lato, che il Parlamento esamini ed eventualmente approvi il suddetto disegno di legge e, dall’altro, che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente nel merito del ricorso pendente avverso le decisioni del T.A.R. Lazio, si rende indispensabile che questo Ministero, nell’ambito delle proprie responsabilit istituzionali, e tenuto conto degli indirizzi scaturiti dal dibattito parlamentare svoltosi recentemente alla Camera ed al Senato, individui, con riferimento all’attuale quadro normativo, strumenti amministrativi ed indirizzi programmatici atti ad evitare incertezze di gestione.
Gli alunni non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica – previa richiesta del genitore o di chi esercita la potest o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore – hanno il diritto di scegliere tra le attivit didattiche e formative ed una pluralit di opportunit qualificabili come studio e attivit individuali da svolgersi con l’assistenza di docenti a ci appositamente incaricati e nell’ambito dei locali scolastici.
Per lo svolgimento delle attivit didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessit che da parte dei Collegi dei docenti siano formulati dei precisi programmi. A tal fine, quale contributo di indirizzo alla programmazione didattica di competenza dei docenti e in attesa che si completi l’iter parlamentare del disegno di legge preannunciato, mirato anche a definire i contenuti delle attivit didattiche e formative, si allega un documento di lavoro che rappresenta una riflessione e sistemazione critica sul tema: “I diritti dell’uomo”.
Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attivit individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalit della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all’esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessit di attrezzare spazi, ove possibile, nonch organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell’istituzione.
L’assistenza pu configurarsi come attivit volta ad offrire contributi formativi ed opportunit di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.
Infatti non si esclude la possibilit che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonch le modalit di intervento della scuola
A questo riguardo si evidenzia l’opportunit di non trascurare l’occasione di collegare tali modalit di intervento al “Progetto giovani”, di cui alla CM n. 323 del 5/11/1985.
Per quanto attiene la scuola materna, si ricorda che i delicati problemi di ordine pedagogico che l’esperienza sin qui maturata ha evidenziato in relazione alle specifiche ed autonome attivit educative di religione cattolica ed allo svolgimento dell’attivit educativa alternativa, hanno posto l’opportunit – segnalata anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri – di proporre una revisione dell’Intesa tra lo Stato e la CEI.
Nel quadro delle possibilit offerte dalla normativa vigente non pu non raccomandarsi vivamente che nelle suddette scuole lo svolgimento delle attivit alternative si realizzi avendo ogni cura affinch i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori. Allo scopo pu rivelarsi utile articolare le sezioni in gruppi, quale fatto ordinario di organizzazione dell’attivit didattica.
3. Modalit di utilizzazione del personale
La nomina dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle speciali norme legislative e regolamentari richiamate con circolari in precedenza emanate alle quali si rimanda, unitamente alle istruzioni applicative ivi contenute.
Relativamente alle modalit di impiego del personale per lo svolgimento delle attivit didattiche e formative e per l’assistenza allo studio o alle attivit individuali, si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonch docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attivit in parola, atteso che cos viene assicurata, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”.
I capi d’istituto, sulla base di una previsione fondata su elementi oggettivi, quale la serie storica del fabbisogno, rilevato negli anni scorsi, riserveranno comunque, dal totale di ore disponibili per il completamento dell’orario d’obbligo, una quota da utilizzare per le necessit funzionali di sostituzione del personale che si assenti improvvisamente o per breve periodo. Allo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attivit si potr, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione del personale gi in servizio.
Per l’assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attivit individuali, rientranti nel quadro delle finalit della scuola, il capo d’istituto, previa deliberazione del Consiglio d’istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del Collegio dei docenti, relativamente agli aspetti didattico – formativi ed alla individuazione del personale da utilizzare, designer uno o pi docenti in servizio nella scuola secondo le modalit sopra precisate.
4. Diritti e doveri dei docenti
Per i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica continuano a valere le disposizioni contenute nella legge n. 824 del 516/1930, nonch nella Intesa tra Autorit scolastica italiana e CEI (punto 2.7) resa esecutiva dal DPR 1611211985, n. 751. Sulla base di tali disposizioni essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti dell’attivit didattica alternativa, limitatamente, anche per essa, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l’attivit stessa.
5. Scuole magistrali – Programmi
Con il DPR 21/7/1987 n. 339 sono stati approvati i programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie e, pertanto, in tale quadro, anche nelle scuole magistrali. Al punto III, n. 5, del testo annesso a decreto stesso sono fornite le indicazioni metodologiche specifiche per tale tipo di scuola.
Orari – In conformit di quanto previsto al punto 2.2 dell’Intesa di cui al DPR 16/1211985, n. 751, restano ferme le ore di lezione da destinare all’insegnamento della religione cattolica stabilite dall’ordinamento didattico attualmente in vigore.
Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica – Come noto, la religione e elencata fra le materie di insegnamento ed compresa nei programmi di esame alla stregua della normativa tuttora vigente, emanata peraltro anteriormente all’entrata in vigore della legge 251311985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense.
In relazione ai principi che informano il nuovo quadro normativo posto dal predetto Accordo, anche agli alunni delle scuole magistrali, sia statali che convenzionate, non pu non riconoscersi il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, con le stesse modalit previste per gli alunni degli altri ordini di scuola.
6. Per quanto non previsto della presente circolare trovano applicazione le disposizioni in precedenza emanate.