Categoria: Norme MIM

  • Circolare Ministeriale n.362 del 28/11/1987 – Adozione dei libri di testo di religione cattolica




    Circolare Ministeriale n.362 del 28/11/1987


    Adozione dei libri di testo di religione cattolica.


    Per l’anno scolastico 1988/89 l’adozione dei libri di testo per le scuole ed istituti di istruzione secondaria e per i licei artistici e gli istituti d’arte regolata dalle disposizioni emanate, in via permanente, con CM m 350 del 20/11/1984, integrata con CM n. 1 del 5/1/1987, cui vengono apportate le seguenti ulteriori integrazioni.


    Dopo il 12 capoverso viene aggiunto un capoverso del seguente tenore: Per quanto riguarda l’adozione dei testi di religione cattolica, si fa presente che, ai sensi del punto 3.2 dell’Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e CEI, di cui al DPR 16/12185, n. 751, “i libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso”.



  • Circolare Ministeriale n.316 del 28/10/1987 – Precisazioni e proposte sull’Irc e sulle attività alternative.




    Circolare Ministeriale n.316 del 28/10/1987


    Precisazioni e proposte sull’Irc e sulle attività alternative.


    La doverosa, preventiva acquisizione degli indirizzi e degli orientamenti parlamentari espressi dal dibattito test conclusosi consente ora di fornire un quadro di certezza operativa con riferimento alle questioni poste dal primo anno di applicazione del nuovo sistema normativo concernente l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.


    Con la presente circolare si impartiscono disposizioni che, in attuazione dei predetti orientamenti ed indirizzi parlamentari e con riferimento alle difficolt operative ed interpretative emerse, sono volte altres al soddisfacimento della primaria esigenza di evitare che si verifichino discriminazioni in relazione alla scelta degli studenti se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    1. Insegnamento della religione cattolica


    Per effetto dell’art. 9, punto 2, dell’accordo con la Santa Sede – ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121 – lo Stato continua ad assicurare tale insegnamento, “nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado”, “nel quadro delle finalit della scuola”.


    Ci comporta che l’insegnamento in parola concorre a costituire, per gli studenti che abbiano esercitato la facolt di avvalersene, il complesso degli obblighi scolastici ad essi riferito e deve trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni.


    Per le scuole materne ed elementari, in considerazione del loro particolare carattere e per le motivazioni evidenziate anche nella risoluzione parlamentare in data 16/1/1986, restano ferme le indicazioni fornite con CCMM nn.128 e 129 del 3/5/1986 che segnalavano l’esigenza di collocare l’insegnamento di cui trattasi, nonch le attivit educative alternative, all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero, e ci salvo che vi ostino situazioni di carattere eccezionale sotto il profilo organizzativo e della piena utilizzazione del personale.


    Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 1 e di 2 grado viene ad assumere pi puntuale rilievo l’autonomia da riconoscersi alle singole istituzioni scolastiche per quanto concerne la definizione dell’orario delle lezioni e la sua articolazione funzionale al particolare tipo di scuola.


    L’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell’insegnamento della religione cattolica (cos come la contestuale offerta di attivit, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d’istituto, sentito il Collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalit ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o disimpegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidit per l’orario delle altre materie.


    Si richiama, altres, l’attenzione dei capi d’istituto e, tramite essi, di tutti i docenti sulla necessit di una scrupolosa vigilanza affinch l’articolazione della classe – per la contestuale presenza di alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi – avvenga con la garanzia del pieno rispetto della personalit di ogni studente e della scelta espressa.


    2. Attivit alternative all’insegnamento della religione cattolica fruizione di spazi e servizi scolastici


    Questo Ministero ha approntato, sulla base anche degli esiti dei lavori parlamentari sin qui svolti, un disegno di legge avente per oggetto norme per la disciplina delle attivit didattiche e formative e dello studio individuale per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Sono, d’altra parte, intervenute le ordinanze del Consiglio di Stato n. 578 e 579, in data 2818187, di sospensione delle decisioni del T.A.R. Lazio n. 1273 e 1274, datate 17/7187, nella parte in cui queste affermano il diritto degli alunni non avvalentisi dell’insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo “ad allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico” (v. CM n. 284 dell’8/9/1987). In attesa, da un lato, che il Parlamento esamini ed eventualmente approvi il suddetto disegno di legge e, dall’altro, che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente nel merito del ricorso pendente avverso le decisioni del T.A.R. Lazio, si rende indispensabile che questo Ministero, nell’ambito delle proprie responsabilit istituzionali, e tenuto conto degli indirizzi scaturiti dal dibattito parlamentare svoltosi recentemente alla Camera ed al Senato, individui, con riferimento all’attuale quadro normativo, strumenti amministrativi ed indirizzi programmatici atti ad evitare incertezze di gestione.


    Gli alunni non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica – previa richiesta del genitore o di chi esercita la potest o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore – hanno il diritto di scegliere tra le attivit didattiche e formative ed una pluralit di opportunit qualificabili come studio e attivit individuali da svolgersi con l’assistenza di docenti a ci appositamente incaricati e nell’ambito dei locali scolastici.


    Per lo svolgimento delle attivit didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessit che da parte dei Collegi dei docenti siano formulati dei precisi programmi. A tal fine, quale contributo di indirizzo alla programmazione didattica di competenza dei docenti e in attesa che si completi l’iter parlamentare del disegno di legge preannunciato, mirato anche a definire i contenuti delle attivit didattiche e formative, si allega un documento di lavoro che rappresenta una riflessione e sistemazione critica sul tema: “I diritti dell’uomo”.


    Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attivit individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalit della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all’esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessit di attrezzare spazi, ove possibile, nonch organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell’istituzione.


    L’assistenza pu configurarsi come attivit volta ad offrire contributi formativi ed opportunit di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.


    Infatti non si esclude la possibilit che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonch le modalit di intervento della scuola


    A questo riguardo si evidenzia l’opportunit di non trascurare l’occasione di collegare tali modalit di intervento al “Progetto giovani”, di cui alla CM n. 323 del 5/11/1985.


    Per quanto attiene la scuola materna, si ricorda che i delicati problemi di ordine pedagogico che l’esperienza sin qui maturata ha evidenziato in relazione alle specifiche ed autonome attivit educative di religione cattolica ed allo svolgimento dell’attivit educativa alternativa, hanno posto l’opportunit – segnalata anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri – di proporre una revisione dell’Intesa tra lo Stato e la CEI.


    Nel quadro delle possibilit offerte dalla normativa vigente non pu non raccomandarsi vivamente che nelle suddette scuole lo svolgimento delle attivit alternative si realizzi avendo ogni cura affinch i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori. Allo scopo pu rivelarsi utile articolare le sezioni in gruppi, quale fatto ordinario di organizzazione dell’attivit didattica.


    3. Modalit di utilizzazione del personale


    La nomina dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle speciali norme legislative e regolamentari richiamate con circolari in precedenza emanate alle quali si rimanda, unitamente alle istruzioni applicative ivi contenute.


    Relativamente alle modalit di impiego del personale per lo svolgimento delle attivit didattiche e formative e per l’assistenza allo studio o alle attivit individuali, si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonch docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attivit in parola, atteso che cos viene assicurata, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”.


    I capi d’istituto, sulla base di una previsione fondata su elementi oggettivi, quale la serie storica del fabbisogno, rilevato negli anni scorsi, riserveranno comunque, dal totale di ore disponibili per il completamento dell’orario d’obbligo, una quota da utilizzare per le necessit funzionali di sostituzione del personale che si assenti improvvisamente o per breve periodo. Allo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attivit si potr, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione del personale gi in servizio.


    Per l’assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attivit individuali, rientranti nel quadro delle finalit della scuola, il capo d’istituto, previa deliberazione del Consiglio d’istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del Collegio dei docenti, relativamente agli aspetti didattico – formativi ed alla individuazione del personale da utilizzare, designer uno o pi docenti in servizio nella scuola secondo le modalit sopra precisate.


    4. Diritti e doveri dei docenti


    Per i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica continuano a valere le disposizioni contenute nella legge n. 824 del 516/1930, nonch nella Intesa tra Autorit scolastica italiana e CEI (punto 2.7) resa esecutiva dal DPR 1611211985, n. 751. Sulla base di tali disposizioni essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti dell’attivit didattica alternativa, limitatamente, anche per essa, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l’attivit stessa.


    5. Scuole magistrali – Programmi


    Con il DPR 21/7/1987 n. 339 sono stati approvati i programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie e, pertanto, in tale quadro, anche nelle scuole magistrali. Al punto III, n. 5, del testo annesso a decreto stesso sono fornite le indicazioni metodologiche specifiche per tale tipo di scuola.


    Orari – In conformit di quanto previsto al punto 2.2 dell’Intesa di cui al DPR 16/1211985, n. 751, restano ferme le ore di lezione da destinare all’insegnamento della religione cattolica stabilite dall’ordinamento didattico attualmente in vigore.


    Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica – Come noto, la religione e elencata fra le materie di insegnamento ed compresa nei programmi di esame alla stregua della normativa tuttora vigente, emanata peraltro anteriormente all’entrata in vigore della legge 251311985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense.


    In relazione ai principi che informano il nuovo quadro normativo posto dal predetto Accordo, anche agli alunni delle scuole magistrali, sia statali che convenzionate, non pu non riconoscersi il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, con le stesse modalit previste per gli alunni degli altri ordini di scuola.


    6. Per quanto non previsto della presente circolare trovano applicazione le disposizioni in precedenza emanate.



  • Circolare Ministeriale n.284 del 18/9/1987 – Riferisce sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato circa l’Irc e le attivit alternative.




    Circolare Ministeriale n.284 del 18/9/1987


    Riferisce sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato circa l’Irc e le attivit alternative.


    Il TAR Lazio con decisioni n.1273 e 1274, ambedue in data 17 luglio 1987, ha annullato la circolare ministeriale n. 302 del 29/10/ 1986 nella parte in cui questa sancisce l’obbligatoriet – per gli alunni che non si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica – della partecipazione alle attivit formative ed integrative affermando, di conseguenza, il loro diritto di allontanarsi eventualmente dalla scuola.


    Il Consiglio di Stato, con ordinanze n. 578 e 579 del 28 agosto 1987, ha sospeso l’esecuzione delle predette decisioni del TAR nelle parti in cui affermano: anche gli alunni i quali non intendano avvalersi dell’insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo hanno il diritto di allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico”.


    Considerata l’urgenza di dare esecuzione al disposto dei suddetti organi giurisdizionali ed in attesa delle definitive decisioni nel merito da parte del Consiglio di Stato, nonch di eventuale successiva regolamentazione in materia – in relazione anche agli orientamenti parlamentari che dovessero determinarsi – si forniscono, in via transitoria, le seguenti indicazioni:


    a) A parziale modifica della citata circolare n. 302 e ad integrazione della CM n. 131 del 31511986, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica n delle attivit formative ed integrative il genitore o chi esercita la potest pu chiedere di optare per la semplice presenza nei locali scolastici, senza, peraltro, allontanarsene.


    b) Allo scopo di soddisfare nelle forme e nei modi pi opportuni l’imprescindibile esigenza di garantire un idoneo servizio di assistenza nei confronti degli alunni di cui sopra le singole scuole adotteranno le necessarie misure organizzative, sulla base delle proposte e dei pareri degli organi collegiali competenti (in particolare, Collegio dei docenti e Consiglio di istituto).


    Per quanto concerne le modalit di impiego del personale, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella CM n. 302 del 28 ottobre 1986.



  • Circolare Ministeriale n.253 del 13/8/1987 – Operazioni di inizio anno scolastico relative all’Irc




    Circolare Ministeriale n.253 del 13/8/1987


    Operazioni di inizio anno scolastico relative all’Irc.


    Riferimento operazioni inizio anno scolastico ravvisasi opportunit ribadire istruzioni ministeriali riguardanti personale docente religione cattolica, at fine richiamare attenzione SS.LL. in ordine at necessit provvedere con dovuta tempestività at adempimenti prescritti per nomina predetto personale. Con occasione, in risposta at specifici quesiti pervenuti, ritienesi opportuno fornire seguenti chiarimenti.


    At fine assicurare comunque insegnamento religione cattolica, consentesi, in via eccezionale, derogare at disposizione di cui at punto 10 circolare ministeriale n. 211 del 24 luglio 1986 relativa at fissazione numero minimo ore insegnamento religione cattolica per conferimento nomine, operando raggruppamenti orari, anche inferiori at quelli ivi stabiliti, su base criteri viciniorit et raggiungibilit sedi previsti per sostituzione posti et cattedre orario.


    Con riguardo at natura rapporto impiego, precisasi che docenti religione scuola materna et elementare habent status personale docente non di ruolo nominato da provveditore studi.


    Precisasi altres che esercizio diritto scelta avvalersi aut non avvalersi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantenuta unit classe cui appartiene alunno.


    Ricordansi infine oggettive esigenze di ordine organizzativo che comportano ovvia impossibilit che dichiarazione disponibilit at impartire insegnamento religione cattolica in sezioni o classi titolarit, da parte docenti scuola materna et elementare, sia da essi fornita aut modificata durante svolgimento anno scolastico cui dichiarazione stessa afferisce.



  • Circolare Ministeriale n.184 del 23/6/1987 – DPR 209/87 – Disposizioni particolari




    Circolare Ministeriale n.184 del 23/6/1987


    Applicazione dell’accordo contrattuale per il personale della scuola contenuto nel DPR 209/87.


    Com’ noto il Ministero del Tesoro, in applicazione del DL 29 aprile 1987, n. 163, con circolari telegrafiche n. 29 del 30/4/1987 e n. 39 del 261511987, rispettivamente diramate da questo Ministero con circolari n. 74731121211FL del 2/5/1987 e n. 159 (prot. n. 75944/2151/FL) del 27/5/1987, ha impartito istruzioni per la corresponsione di anticipazioni sul nuovo trattamento economico spettante al personale della scuola in applicazione dell’accordo in oggetto.


    A seguito della pubblicazione sul supplemento ordinario alla G.U. n. 125 del 1 giugno 1987 del DPR 10 aprile 1987, n. 209, con il quale sono state approvate le norme risultanti dalla disciplina dell’accordo per il contratto del personale della scuola relativo al triennio 1985-87, si forniscono le istruzioni per l’aggiornamento del trattamento economico spettante in applicazione del DPR stesso.


    Omissis


    Disposizioni particolari per il personale insegnante di religione di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della legge 11/7/1980, n. 312.


    Nei confronti del personale insegnante di religione che si trovi nelle condizioni previste all’art. 53, ultimo comma, della legge n. 312/80, che abbia, cio, un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio, anche ad orario parziale, l’art. 2 – commi 8 e segg. – del DPR in oggetto detta i criteri per il computo della retribuzione di anzianit e dei relativi ratei maturati al 31/12/1986.


    Per la determinazione del valore di classi e scatti che vanno a costituire la retribuzione individuale di anzianit, la norma dispone che i periodi di servizio utili – secondo il precedente ordinamento – all’attribuzione degli aumenti biennali, sono valutati nelle stesse misure in cui viene riconosciuto al personale docente di ruolo il servizio non di ruolo, ai sensi dell’art. 3 del D.L.19/6/1970, n. 370, come modificato dall’art. 81 del DPR 31/5/1974, n. 417.


    Per l’individuazione dei periodi utili, deve farsi riferimento ai servizi, anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale, prestati dagli interessati a decorrere dall’anno scolastico 1961-62, che davano luogo all’attribuzione degli aumenti biennali ai sensi dell’art. 7 della legge 28/7/1961, n. 831 e dell’art. 53 – comma 3 della legge 11/7/1980, n.312, computandovi altres eventuali benefici attribuiti ai sensi della legge n. 336/70.


    I servizi stessi vanno valutati, come previsto dall’art. 3 del DL 19/6/1970, n. 370 modificato dall’art. 81 del DPR 31/5/1974, n. 417, nei limiti di 4 anni pi due terzi della parte eccedente, ai fini della progressione di classe e aumenti biennali, e del restante terzo, ai fini dell’attribuzione dei soli aumenti biennali.


    Sulla base dell’anzianit come sopra distintamente determinata, il personale interessato dovr essere collocato nelle classi in cui si articola il livello di appartenenza.


    Poich, allo stato attuale, il personale interessato risulta essere solo quello in servizio nelle scuole secondarie, detto collocamento va effettuato nel livello 7, secondo la permanenza prevista dall’art. 1 – comma 3 – del DPR 2/6/1981, n. 271 per il personale docente laureato di ruolo della scuola secondaria {ex tab. C – quadro I annesso al DPR 13/1976), cui tali docenti sono equiparati.


    opportuno rilevare che, nei confronti dei docenti di religione non pu trovare applicazione il beneficio previsto dall’art. 4 – comma 3 – dello stesso DPR n. 271/81, in quanto detta norma, com’ noto, applicabile solo al personale di ruolo.


    A detto personale dovranno essere attribuiti a decorrere dal 1 gennaio 1987, oltre allo stipendio base e agli aumenti previsti dal DPR in oggetto con le decorrenze 1/1/1987 e 1/1/1988:


    a) il valore della progressione economica al 31/12/1986, sulla base della classe e degli aumenti biennali come sopra determinati;


    b) il valore retributivo dei ratei dell’anzianit residua eccedente quella correlata alla predetta classe/a.b.;


    c) l’importo aggiuntivo previsto rispettivamente per gli anni 1987-88, dalle tabelle A e A1 allegate alla presente circolare, con riferimento al livello di appartenenza ed alla classe attribuita.



  • Circolare Ministeriale n.165 del 3/6/1987 – Disposizioni relative al diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’Irc




    Circolare Ministeriale n.165 del 3/6/1987


    Disposizioni relative al diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’Irc e alla dichiarazione di disponibilit dei docenti della scuola materna ed elementare.


    Si confermano le istruzioni di cui alla CC.MM. n. 72 del 5/3/1986 e n. 180 del 1316/1986, relative alla indicazione di disponibilit degli insegnanti della scuola elementare e materna allo svolgimento dell’insegnamento della religione cattolica.


    In relazione all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, le SS.LL. vorranno richiamare l’attenzione dei direttori didattici e dei presidi sulla piena applicazione di quanto in materia disposto con le CC.MM. nn. 128, 129, 130 e 131, tutte in data 31511986, e n. 177 del 1 3/6/1986, assicurando in particolare che i genitori o gli studenti aventi diritto dispongano del necessario modulo ai fini di poter esercitare la propria scelta all’atto dell’iscrizione.



  • Circolare Ministeriale n.156 del 23/5/1987 – Precisazioni sulla valutazione dell’Irc




    Circolare Ministeriale n.156 del 23/5/1987


    Precisazioni sulla valutazione dell’Irc.


    At integrazione precedenti disposizioni impartite con circolare n. 11 del 21 gennaio 1987, et in risposta at specifici quesiti pervenuti, precisasi che in scuole istruzione secondaria superiore prospetti relativi at risultati scrutini finali da affiggere in albo istituto debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato at disciplina religione, per attivit culturali et formative svolte da studenti non avvalentisi insegnamento religione cattolica. Conseguentemente in predetto spazio debet essere indicata denominazione attivit culturale et formativa seguita aut studio individuale.



  • Circolare Ministeriale n.71 del 10/3/1987 – Precisazioni sull’incarico degli insegnanti di religione cattolica e riconferma della nomina.




    Circolare Ministeriale n.71 del 10/3/1987


    Precisazioni sull’incarico degli insegnanti di religione cattolica e riconferma della nomina.


    Riferimento quesiti proposti precisasi che nulla est innovato per quanto concerne conferimento incarichi at insegnanti religione scuola secondaria, giusta quanto disposto da punto 2.5 Intesa di cui at DPR 16 dicembre 1985, n. 751.


    Pertanto, insegnanti religione scuole secondarie sunt da considerarsi “incaricati annuali” at sensi art. 5 legge n. 824 del 51611930, cui vigenza est stata confermata da art. 27 OM 221711982, diramata con CM pari data n. 234 (che, come est noto, nel disciplinare conferimento supplenze annuali ex legge n. 270/82, habet mantenuto sistema conferimento incarichi at insegnanti di cui sopra) et richiamata anche da CM n. 211 del 271711986.


    At personale predetto, quindi, debet essere applicata disciplina rapporto impiego non di ruolo prevista per incaricati annuali et non quella stabilita per supplenti annuali


    Disposizioni impartite con CM n. 32 del 2/2/1987 riguardanti imputazione spesa at capitolo 1034 per personale di cui trattasi habent riferimento soltanto at questioni di mero ordine contabile.


    Quanto at nuovo trattamento economico, questo sar disciplinato da emanande disposizioni applicative contratto personale comparto scuola.


    Nulla peraltro est innovato per quanto concerne ritenute previdenziali et assistenziali et relative procedure stop.


    Resta inteso inoltre che incarico conferito per corrente anno scolastico debet considerarsi confermato anche per anni successivi in presenza continuit possesso requisiti prescritti da vigenti disposizioni stop.



  • Circolare Ministeriale n.32 del 2/2/1987 – Personale compreso nei capitoli di spesa 1032,1034,1035,1036.




    Circolare Ministeriale n.32 del 2/2/1987


    Personale compreso nei capitoli di spesa 1032,1034,1035,1036.


    Omissis


    Si coglie l’occasione per richiamare la circolare di questo Ministero n. 4, del 1611/1987, con la quale le SS.VV. sono state informate della nuova imputazione di spesa, al capitolo 1034 dello stato di previsione per il corrente esercizio finanziario, delle retribuzioni spettanti ai docenti di religione e ai docenti per le attivit alternative all’insegnamento della religione.


    In ordine a tale innovazione gestionale si manifestano, infatti, esigenze di ulteriori chiarimenti.


    In primo luogo resta stabilito che a carico del capitolo 1034 dovranno essere sostenute le spese per le retribuzioni spettanti al personale di cui sopra che sia stato assunto, con nomina da parte delle SS.VV. ovvero con nomina del capo di istituto, per l’intera durata dell’anno scolastico.


    Dovranno, invece, essere imputate al capitolo 1032 le spese per le retribuzioni del personale assunto sia per supplire temporaneamente i docenti di cui sopra, sia per coprire contingenti situazioni di assenza di personale di ruolo che abbia a suo tempo dichiarato la propria disponibilit ad occuparsi, nei limiti e nei modi stabiliti dai Collegi dei docenti, delle attivit alternative all’insegnamento della religione.


    Omissis