Categoria: Norme MIM

  • Circolare Ministeriale n.176 del 18/5/1989 – Aggiornamento sull’insegnamento della religione




    Circolare Ministeriale n.176 del 18/5/1989


    Aggiornamento sull’insegnamento della religione – cattolica.


    L’adozione dei nuovi programmi d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (DPR 241611986, n. 539 per la scuola materna; DPR 81511987, n. 204 per la scuola elementare; DPR 21/7/1987 n. 350 per la scuola media; DPR 21/7/1987, n. 339 per la scuola secondaria superiore), ha costituito un momento particolarmente qualificante per la realizzazione dei contenuti e degli obiettivi dell’insegnamento della religione cattolica, in relazione a quanto previsto dal nuovo sistema normativo (L. 251311985, n. 121, di ratifica e di esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, che apporta modificazioni al concordato Lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; DPR 16/12/1976, n. 751 concernente l’esecuzione dell’intesa tra l’autorit scolastica italiana e la conferenza episcopale italiana).


    L’aggiornamento – elemento qualificante della professionalit docente – costituisce un ‘diritto – dovere fondamentale’ degli insegnanti, soprattutto in occasione di riforma dei curricula e di ridefinizione dei programmi d’insegnamento. In coerenza con tale principio, ed in attuazione di quanto previsto al punto 2.7 dell’intesa, secondo cui gli insegnanti di religione cattolica hanno ‘gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti’, la partecipazione dei predetti docenti alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio costituisce un diritto – dovere, che si realizza entro il limite di 40 ore previsto dal secondo comma dell’art. 26 del DPR 231811988, n. 399.


    In relazione a quanto precede ed al fine di conseguire omogeneit nei criteri di progettazione e realizzazione dell’aggiornamento di cui trattasi, che tenga conto altres della necessaria flessibilit organizzativa, in modo da corrispondere alle specifiche esigenze locali, si forniscono, di seguito, le linee direttive in materia.


    1. Destinatari dell’aggiornamento


    I corsi di aggiornamento sono rivolti sia ai docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado (punto 2.5 dell’intesa), sia ai docenti di ruolo della scuola materna ed elementare cui l’insegnamento della religione cattolica sia stato affidato (punto 2.6 dell’intesa).


    Per quanto riguarda, in particolare, gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, si provvede a sciogliere la riserva contenuta nella C.M. n. 132 del 5/5/1986 (Nuovi Programmi: piano pluriennale di aggiornamento), la quale preannunziava apposite iniziative di aggiornamento sugli specifici programmi di religione cattolica “limitate ai docenti che svolgeranno detto insegnamento”.


    2. Forme di aggiornamento


    L’aggiornamento in servizio del personale sopra richiamato si realizza con le seguenti iniziative:


    a) specifiche iniziative dell’amministrazione, definite d’intesa con la Conferenza episcopale italiana, da realizzare mediante corsi organizzati dai provveditori agli studi d’intesa con gli ordinari diocesani;


    b) iniziative della Conferenza Episcopale Italiana e/o degli ordinari diocesani riconosciute dall’amministrazione ai fini della partecipazione dei docenti nell’ambito delle 40 ore previste dal citato DPR n. 399/’88. –


    3. Organizzazione delle iniziative dell’amministrazione


    La realizzazione delle iniziative dell‘amministrazione di cui alla lett. a) del precedente punto 2, curata direttamente dal provveditore agli studi, d’intesa con l’ordinario diocesano.


    Al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizione delle iniziative in questione con quelle che saranno svolte dalla Conferenza Episcopale Italiana o dall’autorit diocesana ai sensi della lett. b) del precedente punto 2, i provveditori agli studi avranno cura preliminarmente di coordinare una pianificazione dei tempi e delle modalit di svolgimento di tutte le attivit di aggiornamento in questione, comunque svolte.


    Tale pianificazione, relativamente ai docenti della scuola elementare, si rivela opportuna sia per l’elevato numero di insegnanti da aggiornare sia per la necessit di armonizzare, nell’ambito del “piano pluriennale di aggiornamento” per l’attuazione dei nuovi programmi, le attivit con quelle gi avviate per gli altri insegnamenti.


    In considerazione di siffatte esigenze, si rende necessaria una previsione pluriennale delle attivit di aggiornamento dei docenti di religione cattolica delle scuole di ogni ordine e grado.


    Il piano delle iniziative che i provveditori agli studi intendono realizzare, nel prossimo anno finanziario, verr inviato al ministero al pi presto e, comunque, non oltre il 30 settembre p.v., al fine di consentire in tempo utile l’autorizzazione delle iniziative sulla base di un apposito programma da definire d’intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.


    4. Localizzazione e durata dei corsi. Numero dei frequentanti.


    I provveditori agli studi potranno adottare le soluzioni pi adeguate al fine di facilitare la frequenza dei corsi da parte dei docenti.


    A tal fine, si fa presente l’opportunit di destinare ad ogni corso un numero di docenti non inferiore a 40 e non superiore a 60.


    Limitatamente alla scuola elementare, nel rispetto ed in accordo con gli orari gi stabiliti o da concertare per l’aggiornamento concernente gli altri insegnamenti, la durata delle attivit in questione dei docenti di ruolo potr essere prevista in un numero di ore da 5 a 8 per corso, distribuite in due, tre pomeriggi, o riunite in una giornata.


    5. Contenuti e metodologia dell’aggiornamento. Docenti dei corsi.


    I contenuti e la metodologia dell’aggiornamento saranno finalizzati all’attuazione dei programmi d’insegnamento della religione cattolica approvati per ciascun ordine e grado di scuola.


    Per i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare troveranno posto nei corsi, anche opportuni richiami ai temi trattati nella Premessa ai nuovi programmi didattici della scuola primaria.


    Per la realizzazione del le iniziative di aggiornamento di cui alla lett. a) del precedente punto 2, i provveditori agli studi stabiliranno intese con gli ordinari diocesani al fine di individuare – anche su segnalazione delle associazioni professionali e di enti – le persone cui affidare la direzione e l’insegnamento nei corsi; tali persone saranno preferibilmente individuate tra i docenti delle facolt e degli istituti di scienze religiose approvati dalla Santa Sede o degli istituti di scienze religiose riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana.


    Conseguentemente, i provveditori agli studi procederanno alle relative nomine. Resta salva, ovviamente secondo quanto previsto dal punto 4.7 dell’intesa, la competenza delle regioni e degli enti locali “a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani”.


    Con l’occasione si segnala l’opportunit che i capi d’istituto facilitino, in questa fase transitoria, la formazione iniziale dei docenti, cui l’insegnamento della religione cattolica sia affidato ai sensi del punto 4.6.1 dell’intesa armonizzando, per quanto possibile, gli orari delle attivit connesse con il funzionamento della scuola, con gli impegni derivanti dalla frequenza delle facolt ed istituti di cui al punto 4.5 dell’intesa stessa.



  • Circolare Ministeriale n.36 del 28/1/1989 – Applicazione del DPR n. 399/88




    Circolare Ministeriale n.36 del 28/1/1989


    Applicazione del DPR n. 399/88 (contratto scuola 1988-90). Trattamento economico.


     


    Omissis


    Disposizioni particolari per gli insegnanti di religione
    destinatari delle disposizioni di cui all’ultimo comma
    dell’art. 53 della legge n. 312/1980


     


    L’art. 3 del DPR n. 399/1988 ha esteso le disposizioni dell’art. 53, penultimo comma, della legge n. 312/1980 anche ai docenti di religione con almeno un quadriennio di servizio e con orario di attivit educativa o d’insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari, nonch al medesimo personale delle scuole secondarie qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali che saranno individuate con una successiva circolare ministeriale.


    Resta ovviamente fermo che al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario t18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 per la scuola elementare e, per la scuola materna, 27 ore dall’1/9/1988 e 25 ore dall’1/9/ 1990), il trattamento economico va corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento.


    Per l’inquadramento del personale destinatario del citato art. 53 – ultimo comma – l’anzianit giuridica va determinata sulla base dei periodi di servizio utili, secondo il preesistente ordinamento, all’attribuzione degli aumenti biennali di stipendio. Tali periodi vanno valutati nelle stesse misure in cui viene valutato il servizio non di ruolo al personale docente di ruolo e, cio, come previsto dall’art. 3 del DL 19/6/1970, n. 370, modificato dall’art. 81 del DPR 31/5/1974, n. 417, nei limiti di quattro anni pi due terzi della parte eccedente, ai fini del conseguimento delle posizioni retributive, e del restante terzo, ai fini dell’attribuzione dei soli aumenti biennali.


    Per l’individuazione dei periodi utili, deve farsi riferimento ai servizi, anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale, prestati dagli interessati a decorrere dall’anno scolastico 1961/62, che davano luogo all’attribuzione degli aumenti biennali ai sensi dell’art. 7 della legge 28/7/1 961, n. 831 e dell’art. 53 – comma 3 della legge n. 312/1980, computandovi altres l’eventuale beneficio attribuito ai sensi della legge n. 336/70.


    Omissis


     



  • Circolare Ministeriale n.389 del 29/12/1988 – Applicazione del DPR 10/4/1987, n. 209, art. 3,




    Circolare Ministeriale n.389 del 29/12/1988


    Applicazione del DPR 10/4/1987, n. 209, art. 3, comma 6. Riconoscimenti di servizi e benefici.


    L’art.3, comma 6 del DPR n.209/1987, citato in oggetto, prevede che: “L’anzianit complessiva conseguente ai riconoscimenti di servizi e benefici che, ai sensi della normativa vigente, vengano disposti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, valutata ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianit, dedotto il periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 e la data di decorrenza del provvedimento di riconoscimento”.


    Tale disposizione risulta finalizzata a coordinare ed integrare gli effetti dei riconoscimenti di servizi e benefici, previsti dalla normativa vigente, con il sistema retributivo di cui al DPR n. 209/1987, basato sulla sospensione al 31/12/1986 della progressione economica per classi e scatti.


    Essa trova applicazione nei casi di ricostruzione della carriera del personale della scuola decorrenti da data successiva al 31/12/ 1986, conseguenti a riconoscimenti di servizi pre-ruolo e di altri benefici economici e di carriera che comportino una maggiorazione di anzianit.


    La norma stessa si applica, altres, in connessione con il disposto di cui all’art. 2 – commi 8 e seguenti – del medesimo DPR n. 209/1987, ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianit nei confronti del personale insegnante di religione, che risulti destinatario dell’art. 53 – ultimo comma – della legge n. 312/80 successivamente al 31/12/1986.


    Omissis


    Gli uffici e le istituzioni scolastiche che liquidano le competenze al personale interessato sono autorizzati, a norma dell’art. 172 della legge n. 312/80 richiamato dall’art. 41 del DPR n. 209/1987, a corrispondere in via provvisoria e in attesa dell’emanazione dei relativi provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, i nuovi trattamenti economici derivanti dall’applicazione della presente circolare, sulla base delle comunicazioni individuali delle istituzioni scolastiche ove presta servizio il personale interessato, redatte in conformit ai seguenti modelli allegati:


    – Mod. R: riconoscimento, successivamente al 31/12/1986, dei servizi nei confronti del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente;


    – Mod. R1: valutazione dei servizi nei confronti del personale insegnante di religione, destinatario, dopo il 31/12/1986, dell’ultimo comma dell’art. 53 della legge n. 312/80.


    Le predette comunicazioni dovranno essere sottoscritte anche dagli interessati, ai fini dell’eventuale conguaglio.



  • Circolare Ministeriale n.256 del 17/9/88 – Applicazione legge 246/88 (Immissione in ruolo)




    Circolare Ministeriale n.256 del 17/9/88


    Applicazione legge 246/88 (Immissione in ruolo).


     


    Omissis


    4. Parimenti, sussistono dubbi interpretativi in merito at inclusione in parola [in graduatorie provinciali ad esaurimento per l’immissione in ruolo prevista dalla legge 246/88] di coloro che habent prestato servizio, in anni richiesti, quali insegnanti di religione, fatta eccezione per docenti destinatari disposizioni impartite in art. 15 DL 140/88 et art. 4 lett. b) OM 517l88, n.185, cos come chiarito at p. 5. CM 2617l88, n. 219.


    Ci anche at luce pareri Consiglio di Stato n. 1244 dell’11/7/1984 e n. 396 del 20/2/1985.


    Questo Ministero si riserva, pertanto, formulare richiesta di parere at Consiglio di Stato relativamente at questioni prospettate nei precedenti punti 3. et 4.


    Nelle more acquisizione predetto parere SS.LL. dovranno soprassedere at inclusione docenti interessati in graduatoria in parola.



  • Circolare Ministeriale n.219 del 26/7/1988 – Graduatorie provinciali ad esaurimento di cui alla legge 246/88. Risposta a quesiti.




    Circolare Ministeriale n.219 del 26/7/1988


    Graduatorie provinciali ad esaurimento di cui alla legge 246/88. Risposta a quesiti.


     


    Omissis


    5. Per quanto concerne la lettera b) dell’art. 4 dell’OM 517188, n. 185, si precisa che rientrano tra il personale ivi contemplato docenti che, avendo prestato comunque un servizio di insegnamento negli anni scolastici indicati dal primo comma degli artt. 27, 31 e 38 della legge 270/82 non sono stati nominati perch esclusi dal beneficio della riserva a seguito delle disposizioni impartite dalle CCMM n. 3597 del 2/8/1984 e n. 2094 del 30/7/1985, ma che, qualora avessero usufruito della riserva, sarebbero rientrati nel contingente delle nomine da effettuare a favore dei riservatari.


    Nella categoria predetta rientrano pertanto, nei limiti precisati al precedente comma, anche coloro che hanno prestato servizio negli anni richiesti quali insegnanti di religione.


    Omissis


     



  • Circolare n.157 prot.13039/571/GL – Gab./I del 9/6/1988 – Esposizione del Crocifisso nelle aule




    Circolare n.157 prot.13039/571/GL – Gab./I del 9/6/1988


    Oggetto: Esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche. Parere del Consiglio di Stato.


     


    Si trasmette copia del parere n.63/88 – espresso in data 27 aprile 1988 dalla Sezione II del Consiglio di Stato sull’argomento in oggetto – con preghiera di portarlo a conoscenza delle istituzioni scolastiche delle rispettive provincie.


     


    Oggetto: Ministero Pubblica Istruzione. Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche. Quesito.


     


    Vista la relazione in data 20 gennaio 1988, prot. N.253, con la quale il Ministero della P.I. – Direzione Generale Istruzione Tecnica – previa autorizzazione del Ministro, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;


    Esaminati gli atti ed udito il relatore;


     


    Premesso che:


    con il quesito di cui trattasi, l’Amministrazione, posto in evidenza il nuovo quadro normativo in base al quale viene impartito l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, chiede di conoscere se le disposizioni di cui all’art.118 del R.D. 30-4-1924, n.965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26-4-1928, n.1297, concernenti la esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole, possano considerarsi tuttora vigenti oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate, perch in contrasto con il nuovo assetto normativo della materia.


    Considerato:


    in fatto ed in diritto quanto rappresentato dalla Amministrazione.


    La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, pi comunemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civilt e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa.


    In disparte da ci, sembra alla Sezione che ai fini di un pi razionale esame del quesito sia opportuno tenere distinta la normativa riguardante l’affissione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole da quella relativa all’insegnamento della religione cattolica.


    L’indagine deve mirare a stabilire, in buona sostanza, se, a parte l’indubbio significato storico-culturale cui si prima accennato, le disposizioni citate in premessa, le quali consentono l’esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perch in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall’Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell’11-2-1929.


    A tale riguardo, devesi rilevare che le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Fatti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi.


    Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all’esposizione del Crocifisso nelle scuole o, pi in generale, negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti.


    Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranenese, con l’accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25-3-1985, n.121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, cos come nel concordato originario, non possono influenzare n condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi.


    Non si quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall’art.15 delle disposizioni sulla legge in generale. IN particolare, non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilit con norme sopravvenute n pu configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, gi regolata dalle norme anteriori.


    Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione Repubblicana, pur assicurando pari libert a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si gi detto, fa parte del patrimonio storico.


    N pare, d’altra parte, che la presenza dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libert individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.


    Conclusivamente, quindi, poich le disposizioni di cui all’art.118 del R.D. 30-4-1924, n.965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26-4-1928, n.1297, concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole, non attengono all’insegnamento della religione cattolica, n costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti.


    P.Q.M.


    Nelle suesposte considerazioni il parere della Sezione.



  • Circolare Ministeriale n.72 del 16/3/1988 – Comp. delle tabelle del cap. 1034 per gli stipendi degli insegnanti di religione cattolica.




    Circolare Ministeriale n.72 del 16/3/1988


    Compilazione delle tabelle del cap. 1034 per gli stipendi degli insegnanti di religione cattolica.


    Si dispone anche per il corrente esercizio finanziario l’annuale rilevazione dei fabbisogni finanziari che le SS.VV. sono chiamate a segnalare, nel rispetto delle forme, dei contenuti e dei tempi, in materia di supplenze temporanee, annuali e degli oneri corrispondenti.


    Alcune modifiche legislative, recentemente intervenute con i decreti – legge 13/1/1988, n. 3 (art. 16, commi 10, 11, 12) e 13/1/1988, n. 5 (art. 1), anche se condizionate dalla conversione in legge dei decreti stessi, impongono alcune variazioni delle procedure di liquidazione degli stipendi al personale supplente.


    Dall’1 gennaio 1988, infatti, tale personale assoggettato alla ritenuta in c/entrata Tesoro, quale contributo obbligatorio ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, con contestuale caducazione dell’obbligo di iscrizione al fondo pensioni Ivs dell’assicurazione generale obbligatoria gestito dall’Inps.


    Si richiamano, pertanto, le precedenti circolari ministeriali n. 6, dell’8/1/1988, n. 24, del 26/1/1988, n. 31, del 29/1/1988, tutte pertinenti al settore di gestione in esame, per fornire ulteriori istruzioni amministrativo contabili sui capitoli 1032, 1034, 1035, 1036, che sono stati riconfermati anche per il corrente esercizio nella previsione di spesa di questo Ministero.


    Insegnanti incaricati dell’insegnamento della religione nelle scuole secondarie di I e II grado


    La necessit di garantire che il pagamento delle competenze mensili a tale personale avvenga il giorno 27 di ogni mese implica che dalle scuole interessate vengano predisposte mensilmente, almeno fino a nuova diversa disposizione, le tabelle di liquidazione degli stipendi separate da quelle concernenti i supplenti annuali. Tali tabelle dovranno essere trasmesse alle SS.VV. unitamente a quelle eventualmente predisposte per il personale di ruolo (come ad esempio per il capitolo 2001), ovvero entro gli stessi termini per le tabelle predisposte dai licei classici, scientifici, artistici, dagli istituti magistrali, dai convitti nazionali, dagli educandati femminili, dalle scuole speciali, dalle accademie e dai conservatori.


    Ai fini di uno snellimento operativo viene, inoltre, data facolt alle SS.VV. di procedere analogamente per gli insegnanti di religione nominati nelle scuole materne.


    Per gli insegnanti di religione nelle scuole elementari si dispone che le SS.VV. in attesa delle necessarie modifiche alla procedura automatizzata del sistema informativo della Pubblica Istruzione, imputino i pagamenti delle retribuzioni alle aperture di credito emesse sul capitolo 1034, anzich alle dotazioni finanziarie assegnate sulle contabilit speciali scolastiche.



  • Nota del 2/2/1988, prot. 57 – Quesiti sullo status dei docenti di religione




    Nota del 2/2/1988, prot. 57


    Quesiti sullo status dei docenti di religione.


    In riferimento al quesito proposto, si fa presente che i docenti di religione della scuola secondaria sono da considerare ‘incaricati annuali’ e come tali assoggettati alla disciplina del rapporto di impiego prevista per gli incaricati annuali (CM n. 71 del 10/3/1987).


    I docenti di religione della scuola materna ed elementare hanno, invece, lo ‘status’ del personale docente non di ruolo nominato dal Provveditore agli studi (CM n. 253 del 131811987).


    Sostanzialmente, tuttavia, i docenti di religione sono assoggettati, quanto alla maturazione del diritto alla retribuzione estiva, alle stesse norme previste per i docenti con nomina di durata annuale.


    Conseguentemente, i periodi di assenza durante i quali sia stata corrisposta la retribuzione ridotta al 50% non sono utili ai fini del raggiungimento del periodo minimo richiesto per ottenere la retribuzione durante i mesi estivi, secondo quanto previsto dal DLCPS 31/12/1947, n. 1687 (CM n. 176 del 28/5/1971).



  • Circolare Ministeriale n.31 del 29/1/1988 – Pagamento degli stipendi degli insegnanti di religione




    Circolare Ministeriale n.31 del 29/1/1988


    Pagamento degli stipendi degli insegnanti di religione cattolica.


    Con circolare n. 71 del 10/3/1987 est stata chiarita natura giuridica rapporto impiego insegnanti religione scuole secondarie I et II grado et carattere continuativo rapporto impiego medesimo qualora at data inizio anno scolastico successivo at quello conferimento primo incarico annuale permangono requisiti prescritti da vigente normativa per conferma incarico annuale.


    In relazione at quanto sopra disponesi che a decorrere dal prossimo mese di febbraio le competenze fisse mensili vengano liquidate at predetto personale il giorno 27 di ogni mese.



  • Telex 6938/254/GL del 12/1/1988 – Nulla osta ad annum della CEI per i testi di religione cattolica




    Telex 6938/254/GL del 12/1/1988


    Nulla osta ad annum della CEI per i testi di religione cattolica.


    Facendo seguito at circolare n. 362 in data 28 novembre 1987 avente per oggetto “adozione libri testo per scuole et istituti istruzione secondaria et per licei artistici et istituti d’arte” si fa presente che CEI habet qui comunicato che concede at testi religione cattolica, gi editi secondo precedenti programmi, “nulla osta ad annum”.


    Pertanto testi in questione forniti anzidetto “nulla osta ad annum” debent essere considerati, per periodo sua validit, forniti requisito punto 3.2 Intesa tra Ministero Pubblica Istruzione et CEI di cui est cenno in circolare anzicitata.