Circolare Ministeriale n.222 del 9/8/90
Oggetto: Attivit educativa di religione cattolica nella scuola materna.
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1990 pubblicato il DPR n. 202 del 23/6/1990 concernente l’esecuzione dell’Intesa fra l’Autorit scolastica italiana e la CEI per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Per quanto riguarda la scuola materna, il testo della predetta Intesa modifica il precedente testo di cui al DPR 16 dicembre 1985, n. 751, punto 2.4 c.p.v. che cos disponeva: “a tale attivit sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana”.
Si riporta, di seguito, la nuova disposizione: “le suddette attivit sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilit peculiari della scuola materna, in unit didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di pi ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico”.
Il nuovo criterio introdotto per l’organizzazione delle specifiche e autonome attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna si caratterizza per l’attenzione alle peculiari esigenze di questo tipo di scuola. Ed infatti il suo impianto programmatico, pur aderendo ad una struttura curricolare, deve restare quanto pi possibile aperto ai bisogni reali dei bambini, alla complessit della loro esperienza vitale ed al rapporto di integrazione e di continuit con gli altri contesti educativi. In questo senso pu ritenersi coerente la norma che riconosce alle singole scuole, nell’ambito istituzionale della programmazione educativa formulata dai collegi dei docenti – sentiti i consigli di intersezione -, la competenza di organizzare le predette attivit di insegnamento di religione cattolica per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico.
A tal fine si sottolinea l’importanza che la programmazione relativa ai tempi delle specifiche attivit in ordine agli insegnamenti di religione cattolica (nel rispetto del progetto educativo previsto dai programmi) sia educativamente efficace e non risulti pertanto genericamente indicativa.
Si rende quindi necessario che, nella prospettiva delle finalit educative, i collegi dei docenti progettino e promuovano esperienze, attivit, itinerari didattici tenendo anche conto delle esigenze dei bambini, della disponibilit delle competenze, dei problemi reali dell’ambiente, delle metodologie che in ogni particolare contesto potranno essere privilegiate e rese funzionali.
opportuno che la programmazione preveda l’identificazione di unit didattiche, che rendano possibile all’insegnante l’impostazione di interventi di pi pertinente efficacia, e la distribuzione, nel corso dell’anno scolastico, delle sessanta ore previste per l’attivit in ordine agli Irc.
Circa quest’ultimo punto, nella loro autonomia decisionale e fatta attenzione alle particolari esigenze e risorse, i collegi dei docenti potranno scegliere l’una o l’altra delle seguenti modalit:
– una quota oraria settimanale costante nel corso dell’anno con interventi aggiuntivi fino al raggiungimento delle sessanta ore, nei momenti dell’anno in cui la vita del bambino risulti particolarmente ricca di riferimento a esperienze e valori religiosi, civili e morali di rilevanza sia personale che familiare e sociale;
– la collocazione di varie quote delle sessanta ore nei momenti dell’anno scolastico ritenuti pi idonei e significativi, come sopra indicato;
– una quota oraria settimanale costante che raggiunga da sola l’ammontare delle sessanta ore.
Dalla programmazione deve comunque risultare che la scansione oraria adottata sia funzionale alla realizzazione dei percorsi formativi, rivolti ad attivare le autentiche motivazioni dei bambini che la scuola tenuta a comprendere e a sostenere con attenzione pedagogica e sollecitudine didattica. Va, infatti, evitato lo scadimento nella pura casualit ed il conseguente rischio di frammentazione e marginalizzazione di questa esperienza educativa.
Non va, inoltre, sottovalutato il necessario principio della continuit didattica e formativa, della completezza e unitariet, cui si deve ispirare ogni valida programmazione, comprensiva delle autonome attivit in ordine all’insegnamento della religione cattolica.
necessario, infine, che la programmazione risponda anche a criteri di organicit in modo da assicurare, nel corso del triennio, lo svolgimento di tutti i temi previsti dalle specifiche ed autonome attivit di Irc.
appena il caso di precisare che l’insegnante di religione cattolica dovr partecipare alla programmazione di inizio d‘anno, in modo che la distribuzione oraria della sua prestazione professionale nonch l’impianto complessivo dell’attivit stessa, sotto il profilo organizzativo e didattico, risultino integrati nel progetto globale della scuola.
Qualora non sia possibile assicurare la partecipazione degli insegnanti incaricati delle attivit in ordine all’Irc alla programmazione iniziale, per la programmazione medesima sar previsto un riesame sulla base degli apporti dell’insegnante di religione.