Categoria: Norme MIM

  • Circolare Ministeriale telegrafica 1/9/90, n. 226 – Oggetto: CM 206/90 – Ulteriori chiarimenti




    Circolare Ministeriale telegrafica 1/9/90, n. 226


    Oggetto: CM 206/90 – Ulteriori chiarimenti.


    In relazione quesiti pervenuti in ordine disposizioni impartite con circolare n. 206 del 26 luglio 1990 concertata con dicastero Tesoro precisasi quanto segue.


    Citata circolare n. 206 ha inteso esclusivamente impartire, in relazione articolo-3, comma 7, DPR 2318188, n. 399, istruzioni per l’attribuzione del beneficio progressione economica e di carriera previsto da citato articolo 3 a favore docenti in possesso anzianit stabilita ultimo comma art. 53 legge n. 312/1980.


    In particolare, circolare in oggetto ha precisato criteri per la individuazione della ricorrenza di “ragioni strutturali” che, anche in presenza di posti di insegnamento costituiti per numero ore inferiore at orario obbligatorio servizio (et comunque non inferiore a dodici ore settimanali), consentano l’attribuzione del beneficio contrattuale suindicato.


    Conseguentemente con la precitata circolare n.206/1990 nessuna innovazione stata apportata alle disposizioni tuttora in vigore (punto 10 della CM n. 211 del 24 luglio 1986; CM n. 253 del 13 agosto 1987) che disciplinano fissazione numero ore insegnamento religione cattolica le quali, al pari di ogni altro elemento concernente conferimento nomine, devono costituire oggetto intesa tra autorit scolastica et ordinario diocesano at sensi punto 5 accordo del 18 febbraio 1984 ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.



  • Circolare Ministeriale n.222 del 9/8/90 – Oggetto: Attività educativa di religione cattolica nella scuola materna.




    Circolare Ministeriale n.222 del 9/8/90


    Oggetto: Attivit educativa di religione cattolica nella scuola materna.


    Nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1990 pubblicato il DPR n. 202 del 23/6/1990 concernente l’esecuzione dell’Intesa fra l’Autorit scolastica italiana e la CEI per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.


    Per quanto riguarda la scuola materna, il testo della predetta Intesa modifica il precedente testo di cui al DPR 16 dicembre 1985, n. 751, punto 2.4 c.p.v. che cos disponeva: “a tale attivit sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana”.


    Si riporta, di seguito, la nuova disposizione: “le suddette attivit sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilit peculiari della scuola materna, in unit didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di pi ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico”.


    Il nuovo criterio introdotto per l’organizzazione delle specifiche e autonome attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna si caratterizza per l’attenzione alle peculiari esigenze di questo tipo di scuola. Ed infatti il suo impianto programmatico, pur aderendo ad una struttura curricolare, deve restare quanto pi possibile aperto ai bisogni reali dei bambini, alla complessit della loro esperienza vitale ed al rapporto di integrazione e di continuit con gli altri contesti educativi. In questo senso pu ritenersi coerente la norma che riconosce alle singole scuole, nell’ambito istituzionale della programmazione educativa formulata dai collegi dei docenti – sentiti i consigli di intersezione -, la competenza di organizzare le predette attivit di insegnamento di religione cattolica per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico.


    A tal fine si sottolinea l’importanza che la programmazione relativa ai tempi delle specifiche attivit in ordine agli insegnamenti di religione cattolica (nel rispetto del progetto educativo previsto dai programmi) sia educativamente efficace e non risulti pertanto genericamente indicativa.


    Si rende quindi necessario che, nella prospettiva delle finalit educative, i collegi dei docenti progettino e promuovano esperienze, attivit, itinerari didattici tenendo anche conto delle esigenze dei bambini, della disponibilit delle competenze, dei problemi reali dell’ambiente, delle metodologie che in ogni particolare contesto potranno essere privilegiate e rese funzionali.


    opportuno che la programmazione preveda l’identificazione di unit didattiche, che rendano possibile all’insegnante l’impostazione di interventi di pi pertinente efficacia, e la distribuzione, nel corso dell’anno scolastico, delle sessanta ore previste per l’attivit in ordine agli Irc.


    Circa quest’ultimo punto, nella loro autonomia decisionale e fatta attenzione alle particolari esigenze e risorse, i collegi dei docenti potranno scegliere l’una o l’altra delle seguenti modalit:


    – una quota oraria settimanale costante nel corso dell’anno con interventi aggiuntivi fino al raggiungimento delle sessanta ore, nei momenti dell’anno in cui la vita del bambino risulti particolarmente ricca di riferimento a esperienze e valori religiosi, civili e morali di rilevanza sia personale che familiare e sociale;


    – la collocazione di varie quote delle sessanta ore nei momenti dell’anno scolastico ritenuti pi idonei e significativi, come sopra indicato;


    – una quota oraria settimanale costante che raggiunga da sola l’ammontare delle sessanta ore.


    Dalla programmazione deve comunque risultare che la scansione oraria adottata sia funzionale alla realizzazione dei percorsi formativi, rivolti ad attivare le autentiche motivazioni dei bambini che la scuola tenuta a comprendere e a sostenere con attenzione pedagogica e sollecitudine didattica. Va, infatti, evitato lo scadimento nella pura casualit ed il conseguente rischio di frammentazione e marginalizzazione di questa esperienza educativa.


    Non va, inoltre, sottovalutato il necessario principio della continuit didattica e formativa, della completezza e unitariet, cui si deve ispirare ogni valida programmazione, comprensiva delle autonome attivit in ordine all’insegnamento della religione cattolica.


    necessario, infine, che la programmazione risponda anche a criteri di organicit in modo da assicurare, nel corso del triennio, lo svolgimento di tutti i temi previsti dalle specifiche ed autonome attivit di Irc.


    appena il caso di precisare che l’insegnante di religione cattolica dovr partecipare alla programmazione di inizio d‘anno, in modo che la distribuzione oraria della sua prestazione professionale nonch l’impianto complessivo dell’attivit stessa, sotto il profilo organizzativo e didattico, risultino integrati nel progetto globale della scuola.


    Qualora non sia possibile assicurare la partecipazione degli insegnanti incaricati delle attivit in ordine all’Irc alla programmazione iniziale, per la programmazione medesima sar previsto un riesame sulla base degli apporti dell’insegnante di religione.



  • Circolare Ministeriale n.206 del 26/7/90 – Docenti di religione della scuola secondaria con orario di insegnamento inferiore alle 12 ore settimanali.




    Circolare Ministeriale n.206 del 26/7/90


    Docenti di religione della scuola secondaria con orario di insegnamento inferiore alle 12 ore settimanali. Applicazione art. 3, comma 7, del DPR 23/8/88, n. 399. Individuazione delle “ragioni strutturali”.


    Con CM n. 36 (prot. 2207/1010/GL) del 28 gennaio 1989 contenente le disposizioni per l’aggiornamento del trattamento economico spettante al personale del comparto scuola, in applicazione del DPR 399/88, questo ministero ha fatto riserva di impartire, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti in materia, specifiche istruzioni in ordine all’individuazione della ricorrenza di ragioni strutturali che determinano l’attribuzione di un orario settimanale di insegnamento inferiore alle 18 settimanali, purch entro il limite delle 12 ore settimanali al personale insegnante di religione, con l’anzianit di servizio prevista dall’ultimo comma dell’art. 53 della legge 1117l 80, n. 312. La sussistenza delle predette ragioni strutturali, infatti, consente l’attribuzione del beneficio della progressione economica e di carriera, al pari dei docenti laureati della scuola secondaria superiore.


    Va innanzitutto premesso che la costituzione di un posto di insegnamento per orario parziale – pari alle 12 ore settimanali – che dipenda soltanto da particolari esigenze che possono emergere in sede di raggiungimento dell’intesa tra capo d’istituto ed ordinario diocesano, tenuto anche conto di situazioni gi consolidate in ordine alla nomina dei docenti, non consente l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del DPR 2318188, n. 399.


    Ci premesso, si chiarisce che, nella scuola secondaria, le “ragioni strutturali”, che possono concretizzare la costituzione di posti per un numero di ore settimanali di insegnamento inferiore a cattedra, sono quelle collegate con il numero delle classi e dei corsi funzionanti nelle singole istituzioni scolastiche, distinte, rispettivamente, in scuola materna ed elementare da un lato e scuola secondaria dall’altro.


    Si ha quindi, nella scuola secondaria, ricorrenza delle ragioni strutturali qualora, dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario settimanale di insegnamento pari a 18, le ore residue non consentano – anche tra pi scuole o istituti, secondo i criteri della formazione delle cattedre – orario – che la costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settimanali, purch entro il limite minimo delle 12 ore. Di conseguenza, l’applicazione dei benefici contrattuali, in ordine alla progressione economica (ancorch in misura proporzionale all’orario settimanale prestato), potr essere riconosciuta ai docenti nominati su posti di insegnamento per un numero almeno pari a 12 ore settimanali dopo aver operato secondo i criteri che precedono.


    Per quanto innanzi precisato, in sede di raggiungimento dell’intesa con i capi d’istituto, l’ordinario diocesano dovr fare espressa menzione della ricorrenza o meno di ragioni strutturali nel caso di designazione di docenti per un numero di ore compreso tra le 12 e le 17 settimanali. Il capo d’istituto interessato, nell’ipotesi di ricorrenza di ragioni strutturali, cos come comunicato dall’ordinario diocesano, dovr far risultare la predetta circostanza nel provvedimento formale di nomina, che sar inviato al Provveditore agli studi ai fini del riscontro della ricorrenza delle ragioni strutturali.



  • Circolare Ministeriale n. 137 del 18/5/1990 – Art. 26 del DPR 399/88 – Aggiornamento e formazione in servizio




    Circolare Ministeriale 18/5/1990, n. 137 – Art. 26 del DPR 399/88.


    Aggiornamento e formazione in servizio.


    Omissis


    Relativamente ai docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna ed elementare cui l’insegnamento della religione cattolica sia stato affidato, l’aggiornamento in materia si realizza mediante la partecipazione alle iniziative di cui alla CM n.176 del 18 maggio 1989. A tal fine il collegio dei docenti ne delibera l’inclusione nel piano annuale.


    Omissis


     



  • Circolare Ministeriale n.77 del 24/3/90 – Docenti di religione nelle scuole elementari e materne. Applicazione art. 3 DPR 23/8/1988, n. 399.




    Circolare Ministeriale n.77 del 24/3/90


    Docenti di religione nelle scuole elementari e materne. Applicazione art. 3 DPR 23/8/1988, n. 399.


    Com’ noto, l’art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 399, relativo al contratto del personale della scuola per il triennio 1988/90, ha esteso ai docenti di religione delle scuole materne ed elementari, con orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali e che abbiano maturato il quadriennio di insegnamento di cui all’art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le disposizioni previste dallo stesso art. 3 che equiparano il trattamento economico degli insegnanti di religione a quello spettante al corrispondente personale di ruolo.


    Analoghe disposizioni erano state gi previste, per il medesimo personale, nell’ambito del precedente triennio contrattuale, dall’art. 2, commi 8 e segg., del DPR 10 aprile 1987, n. 209, con riferimento per al posto orario d’insegnamento intero, rispettivamente, di 30 ore settimanali nelle scuole materne e 24 nelle scuole elementari.


    Le istruzioni per l’inquadramento di detto personale nei livelli retributivi previsti dal citato DPR 399/1988 sono state impartite con la CM n. 36 (prot. n. 22207/1010/GL) del 28 gennaio 1989.


    In questa sede, a seguito anche di specifici quesiti pervenuti, si forniscono chiarimenti in ordine al computo del predetto quadriennio di insegnamento, nei confronti dei docenti di religione di cui trattasi.


    Si precisa in proposito, su conforme parere del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., che per i docenti di cui trattasi sono computabili nel quadriennio di insegnamento previsto dall’art. 53 – ultimo comma – della citata legge n. 312/80 i servizi, successivi al 1 giugno 1977, prestati come docenti di religione, anche in modo discontinuo e ad orario parziale, sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie, attesa l’assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal DL 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.


    Resta ovviamente inteso che l’attribuzione agli insegnanti interessati dei miglioramenti economici conseguenti alla suesposta interpretazione, non potr che avere decorrenza dalle date espressamente indicate a tal fine dai citati DPR n. 209/1987 e n. 399/1988, rispettivamente, 1 gennaio 1987 e 1 luglio 1988, purch ricorrano le altre condizioni fissate dai decreti presidenziali in questione.


    Le SS.LL. sono pregate di trasmettere la presente circolare ai capi di istituto delle rispettive circoscrizioni.



  • Circolare Ministeriale del 21/2/1990, prot. 9221/425/MT – Chiarimenti sul fondo di incentivazione




    Circolare Ministeriale del 21/2/1990, prot. 9221/425/MT


    Chiarimenti sul fondo di incentivazione.


    Riferimento quesiti qui pervenuti da parte taluni uffici scolastici provinciali circa fondo incentivazione personale comparto scuola, di cui at DM 131uglio 1989, diramato con CM n. 326 del 28/911989, fornisconsi seguenti chiarimenti:


    Omissis


    N) Personale docente incaricato aut supplente annuale religione, rientra tra destinatari compenso incentivante, at stregua altro personale docente istituzioni scolastiche. At predetto personale, pertanto, compenso incentivante va corrisposto qualora ricorrano condizioni previste da pi volte citato decreto ministeriale.



  • Circolare Ministeriale n.188 del 25/5/1989 – modello riguardante l’esercizio del diritto di scelta




    Circolare Ministeriale n.188 del 25/5/1989


    Nuovo modello riguardante l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    Com’ noto, entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi eserciti la potest – per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie – o direttamente agli studenti delle istituzioni d’istruzione secondaria di secondo grado, i moduli per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    Al riguardo si trasmette l’unito modulo (all. A), che sostituisce quello allegato alle circolari nn. 128, 129, 130 e 131 del 3 maggio 1986.


    Gli alunni che abbiano scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, effettueranno, poi, le loro ulteriori scelte utilizzando l’unito modello integrativo predisposto a seguito della recente sentenza n. 203 emessa dalla corte costituzionale in data 12 aprile 1989.


     


    Allegato A


    Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 19..


     


    Alunno


     


    Premesso che lo stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformit all’accordo che apporta modifiche al concordato Lateranense (articolo 9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell’autorit scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    La scelta operata all’atto della iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.


     


    Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica: &127;


     


    Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica: &127;


     


    (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa).


     


    (*) Firma: genitore o chi esercita la potest per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni).
















     


    (*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore):
















     


    Data


     


    Per l’alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative all’anno scolastico in corso.


    Scuola


    Classe Sezione


     


    (*) Cancellare la voce che non si utilizza.


     


    Allegato B


    Art. 9 n. 2 dell’accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:


    “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.


    Nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.


    All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.


    Allegato C


    Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico.


     


    Alunno


     


    La scelta operata all‘atto dell‘iscrizione ha effetto per l‘intero anno scolastico cui si riferisce.


     


    A) Attivit didattiche e formative &127;


     


    B) Attivit di studio e/o di ricerca individuali &127;


     


    C) Nessuna attivit &127;


     


    (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa).


     


    (*) Firma: genitore o chi esercita la potest per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni).
















     


    (*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore):
















     


    Data


     


    (*) Cancellare la voce che non si utilizza.


     



  • Circolare Ministeriale n.189 del 29/5/1989 – Precisazioni sulla Circolare Ministeriale 188/89




    Circolare Ministeriale n.189 del 29/5/1989


    Precisazioni sulla Circolare Ministeriale 188/89.


    Seguito circolare n. 188 – Prot. 28134/2200/GL – datata 25 maggio 1989, in relazione at quesiti formulati, chiariscesi che attivit studio e/o ricerca individuali di cui at lettera B) allegato C circolare stessa, sono espletate da studenti con assistenza personale docente. Scelta di cui at lettera C) medesimo allegato implica invece svolgimento libera attivit studio e/o ricerca senza assistenza personale di cui sopra.


     



  • Circolare Ministeriale n.182 del 20/5/1989 – Par. n.1363/88 -Sez.Il – C.d.S.




    Circolare Ministeriale n.182 del 20/5/1989


    Parere n. 1363/88 – Sez. Il – Consiglio di Stato sul quesito circa l’applicabilit dell’art. 11, c. 4, del DL 31511988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 246/88, ai docenti che hanno prestato servizio senza il prescritto titolo di studio o come insegnanti di religione.


    Si trasmette, per opportuna conoscenza, l’unita copia del parere, reso dal Consiglio di Stato su richiesta di questo Ministero, concernente la questione indicata in oggetto.


    A scioglimento della riserva di cui alla CM n. 256 del 17 settembre 1988, si chiarisce pertanto che i docenti che hanno prestato il servizio quali supplenti senza il prescritto titolo di studio e i docenti che, pur dotati di abilitazione per una classe di concorso prevista dalla normativa statale come materia di insegnamento nelle scuole secondarie, hanno tuttavia prestato il servizio di insegnamento quali docenti di religione – fatta eccezione per i destinatari delle disposizioni impartite nell’art. 15 del DL 140/88 e nell’art. 4 lett. b) dell’OM 517/1988, n. 185 – non hanno diritto all’inclusione nelle graduatorie previste dal DL 140 del 3/5/1988 convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1988, n. 246.