Categoria: Norme MIM

  • Ordinanza Ministeriale n. 80 del 9 marzo1995 integrato dalla O.M. n.117 del 22 marzo 1996




    Ordinanza Ministeriale n. 80 del 9 marzo1995 integrato dalla O.M. n.117 del 22 marzo 1996


    Norme per lo svolgimento di esami e scrutini nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di I e II grado.


     


    Omissis


    Art. 31 – Disposizioni generali


    1. Ai sensi dell’art.309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.


    Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.


    Omissis


    Art. 40 – Giudizio di ammissione agli esami


     


    1. Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe costituito:


    a) dal capo dell’istituto, che lo presiede;


    b) dagli insegnanti delle materie dell’ultimo anno di corso che abbiano competenze ad attribuire autonomamente il voto degli scrutini. L’insegnante di religione partecipa al giudizio solo per gli alunni che hanno seguito l’insegnamento della religione cattolica;


    c) dagli insegnanti tecnico pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo.


    2. Ogni componente del consiglio di classe tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto.


    3. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacit e alle attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla precedente lettera c) hanno facolt di esprimere il proprio giudizio.



  • Circolare Telex – Gab./IV prot.5452/275/MS del 19/10/1991 – Oggetto: coincidenza 1° settembre 1991 data inizio anno scolastico 1991/92 con giornata domenicale.




    Circolare Telex – Gab./IV prot.5452/275/MS del 19/10/1991


    Oggetto: coincidenza 1 settembre 1991 data inizio anno scolastico 1991/92 con giornata domenicale.


    In relazione at coincidenza giorno 1^ settembre 1991, data inizio anno scolastico 1991/92 con giornata domenicale, pervengono at questo ministero numerosi quesiti da parte uffici scolastici provinciali tendenti at conoscere se personale scuola assunto in servizio di ruolo da corrente anno scolastico et personale scuola incaricato annuale aut supplente annuale che habet titolo nomina con decorrenza giuridica inizio anno scolastico medesimo abbia diritto at retribuzione da anzidetta data 1^ settembre 1991 ovvero da successivo 2 settembre data effettiva presa servizio personale medesimo.


    In proposito scrivente ritiene che casuale coincidenza giornata domenicale con data inizio anno scolastico, costituendo causa di forza maggiore che impedisce materiale assunzione in servizio, non potest incidere negativamente, secondo principi generali ordinamento giuridico, n su posizioni giuridiche soggettive, previdenziali et assistenziali, n, quindi, su diritto at intera retribuzione mensile personale in questione.


    Personale cui sopra, che abbia assunto effettivo servizio da 2 settembre 1991, habet pertanto titolo at percepire retribuzione mese settembre 1991 comprensiva anche giornata domenicale in questione.



  • Circolare Ministeriale n.247 dell’8/08/1991 – Insegnanti non di ruolo di religione cattolica nelle scuole materne statali – Trattamento economico.




    Circolare Ministeriale n.247 dell’8/08/1991


    Insegnanti non di ruolo di religione cattolica nelle scuole materne statali – Trattamento economico.


    Si richiama la circolare di questo Ministero – Servizio per la Scuola Materna – n.222 del 9 agosto 1990, per fornire istruzioni sui criteri di determinazione del trattamento economico spettante al personale docente non di ruolo cui siano affidate le attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, che sono previste nella misura di 60 ore per anno in ciascuna sezione di scuola materna (cfr. DPR 23.6.1990, che recepisce l’Intesa tra Autorit scolastica e Conferenza episcopale italiana del 13.6.1990 e modifica il punto 2.4 dell’Intesa 14.12.1985).


    Al predetto personale, ai sensi del punto 2.7 dell’Intesa si applicano le disposizioni relative al rapporto di impiego previste per il personale docente non di ruolo. Il personale stesso, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 3 – commi 6 e 7 – del DPR 23 agosto 1988, n.399, ha titolo al trattamento economico corrispondente a quello spettante al personale di ruolo della scuola materna, in misura proporzionale all’orario settimanale di attivit educativa.


    Ci postula l’esigenza di rapportare il monte ore delle predette attivit in ordine all’insegnamento della religione cattolica cui debbono fruire gli alunni nell’arco dell’anno scolastico ad un orario settimanale di servizio di insegnamento per i docenti. Per far ci necessario avere riguardo all’orario di servizio di insegnamento cui tenuto complessivamente il personale di ruolo nel periodo di effettiva attivit didattica nella scuola materna, come di seguito calcolato:











































    – giorni retribuiti nell’anno  

    365

    – giorni di sospensione dell’attivit didattica:    
    periodo estivo 1/7-31/8 = gg. 62  
    periodo natalizio 21/12-7/1 = gg. 15  
    periodo pasquale gg. 7

    – 84

    Totale giorni di servizio  

    281

         
    Settimane complessive

    di attivit didattiche (gg.281/7) =

     

    40

         
    Ore annue di effettivo

    insegnamento (25 ore


    settimanali x 40 settimane) =

     

     


     


    ore 1.000


     


    Da quanto precede, si pu determinare l’orario settimanale di servizio di insegnamento, cui commisurare la retribuzione spettante per le attivit in ordine all’insegnamento della religione cattolica in ciascuna sezione di scuola materna, nella misura di 1 ora e 30 minuti, pari a 60/1000 dell’orario settimanale intero di 25 ore, ricavabili dalla proporzione:


     


    25 h: 1000 h = X : 60 h


    dove X __ 24 x 60 = 1,5 = 1 ora, 30 minuti


    1.000


     


    Premesso quanto sopra, in occasione del conferimento delle nomine di insegnanti di religione nelle scuole materne, che dovranno possibilmente avere decorrenza dall’1 settembre di ciascun anno scolastico ove sia intervenuta la tempestiva segnalazione degli ordinari diocesani, le SS.LL. indicheranno le scuole e le singole sezioni in cui andranno a prestare servizio i nominati, affinch i competenti collegi dei docenti inseriscano l’attivit educativa in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella programmazione di ciascuna sezione organizzando unit didattiche da realizzare anche con raggruppamenti di pi ore in determinati periodi.


    Nel contempo, le SS.LL. determineranno, altres, sulla base del numero delle sezioni assegnate a ciascun docente, l’orario settimanale complessivo di attivit educativa (1 ora e 30 minuti per ciascuna sezione) cui dovr essere rapportata la retribuzione mensile del personale di cui trattasi per l’intera durata della nomina annuale, ivi comprese le vacanze estive e la tredicesima mensilit.


    Qualora, in rapporto al numero delle sezioni assegnate (almeno n.8 sezioni), il docente raggiunga complessivamente l’orario settimanale non inferiore a 12 ore di attivit educativa, previsto dal comma 7 dell’art. 3 del citato DPR n.399/88 e ricorra l’ulteriore requisito del quadriennio di insegnamento di cui all’art.53 – ultimo comma, della legge n.312/80, il trattamento economico, al pari di quanto previsto per il personale di ruolo, va determinato tenuto conto della progressione economica correlata all’anzianit maturata, da corrispondere in misura proporzionale all’orario settimanale intero di attivit educativa (ore 25).


    A tale proposito sono state predisposte le unite tabelle A e B nelle quali figurano, in rapporto al numero di sezioni affidate, le retribuzioni (stipendio e indennit di funzione) spettanti al personale di cui trattasi, calcolate con i criteri dianzi illustrati. Nella tabella C sono inoltre indicati gli importi dell’indennit integrativa speciale calcolati in riferimento alle variazioni intervenute nei vari periodi dell’anno scolastico.


    In aggiunta all’orario settimanale come sopra determinato, il personale di cui trattasi tenuto altres ad assicurare, in misura proporzionale, le attivit specificatamente connesse con l’attivit didattica, inclusa la programmazione didattico – educativa, e con il funzionamento della scuola, ai sensi dell’art. 14 del citato DPR n.399/88.


    Eventuali sostituzioni temporanee dei docenti nominati per l’intero anno scolastico andranno retribuite nella stessa misura spettante al docente sostituito e per il periodo (espresso in trentesimi) di effettiva sostituzione. Per ci che concerne il regime giuridico delle assenze si applica, nei confronti dei docenti nominati per l’intero anno scolastico, la disciplina prevista dall’art. 3, comma 9 del DPR n.399/88.


     


    Tabella A


    Retribuzione spettante al personale docente non di ruolo nominato per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna


     


    Trattamento economico iniziale


     


































































































    Sezioni di scuola materna n.


    Orario settimanale attivit educativa


    h. m.


    Retribuzione mensile lorda

       

    Stipendio iniziale


    Indennit di funzione

           

    1

    1 30

    55.680


    6.120


    2

    3

    111.360


    12.240


    3

    4 30

    167.040


    18.360


    4

    6

    222.720


    24.480


    5

    7 30

    278.400


    30.600


    6

    9

    334.080


    36.720


    7

    10 30

    389.760


    42.840


    8

    12

    445.440


    48.960


    9

    13 30

    501.120


    55.080


    10

    15

    556.800


    61.200


    11

    16 30

    612.480


    67.320


    12

    18

    668.160


    73.440


    13

    19 30

    723.840


    79.560


    14

    21

    779.520


    85.680


    15

    22 30

    835.200


    91.800


    16

    24

    890.880


    97.920


     


     


     


     


    Tabella B


    Retribuzione spettante al personale docente non di ruolo nominato per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna


     


    In possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 – coma 7 – del D.P.R 23 agosto 1988, n.399


     































































    Sezioni di scuola materna n.


    Orario settimanale attivit educativa


    h. m.


    Retribuzione mensile lorda

       

    Stipendio posiz.


    Indennit di funzione

       

    anni 4

     

    8

    12

    469.440


    51.360


    9

    13 30

    528.120


    57.780


    10

    15

    586.800


    64.200


    11

    16 30

    645.480


    70.620


    12

    18

    704.160


    77.040


    13

    19 30

    762.840


    83.460


    14

    21

    821.520


    89.880


    15

    22 30

    880.200


    96.300


    16

    24

    938.880


    102.720


     


     































































    Sezioni di scuola materna n.


    Orario settimanale attivit educativa


    h. m.


    Retribuzione mensile lorda

       

    Stipendio posiz.


    Indennit di funzione

       

    anni 5

     

    8

    12

    493.440


    54.240


    9

    13 30

    555.120


    61.020


    10

    15

    616.800


    67.800


    11

    16 30

    678.480


    74.580


    12

    18

    740.160


    81.360


    13

    19 30

    801.840


    88.140


    14

    21

    863.520


    94.920


    15

    22 30

    925.200


    101.700


    16

    24

    986.880


    108.480


     


     


     


    Tabella C


    Retribuzione Integrativa speciale spettante al personale docente non di ruolo nominato per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna


     


    Importi mensili lordi


     


     


























































































































    Sezioni di scuola materna n.


    Orario settimanale attivit educativa


    h. m.


    Anno Scolastico 1990 – 1991

       

    01.09.1990


    01.11.1990


    01.05.1991

       

    31.10.1990


    30.4.1991


    31.8.1991

             

    1

    1 30

    54.725


    56.781


    59.517


    2

    3

    109.449


    113.562


    119.034


    3

    4 30

    164.174


    170.343


    178.551


    4

    6

    218.898


    227.124


    238.068


    5

    7 30

    273.623


    283.906


    297.584


    6

    9

    328.347


    340.687


    357.101


    7

    10 30

    383.072


    397.468


    416.618


    8

    12

    437.796


    454.249


    476.135


    9

    13 30

    492.521


    511.030


    535.652


    10

    15

    547.246


    567.811


    595.169


    11

    16 30

    601.970


    624.592


    654.686


    12

    18

    656.695


    681.373


    714.203


    13

    19 30

    711.419


    738.155


    773.719


    14

    21

    766.144


    794.936


    833.236


    15

    22 30

    820.868


    851.717


    892.753


    16

    24

    875.593


    908.498


    952.270


     



  • Circolare Ministeriale n. 182 dell’1/07/1991 – Prot.6001 – Oggetto: Insegnanti di religione cattolica nelle scuole statali.




    Circolare Ministeriale n. 182 dell’1/07/1991 – Prot.6001


    Oggetto: Insegnanti di religione cattolica nelle scuole statali.


    A decorrere dall’anno finanziario 1987 gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole statali fanno carico, per ci che concerne le retribuzioni e gli oneri riflessi, ai capitoli 1034, 1035, 1036 dello stato di previsione di questo Ministero nel fondato presupposto che l’incarico nelle scuole secondarie e la supplenza nelle scuole elementari e materne venissero conferiti per l’intera durata dell’anno scolastico e su posti vacanti in organico (di fatto), convenzionalmente accertati alla data dell’1 settembre di ogni anno.


    Con la nuova Intesa, intervenuta il 13 giugno 1990 fra Autorit Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana, si venuta a creare la casistica dei docenti di religione, designati e nominati per l’insegnamento nelle scuole secondarie statali, che risultano privi del titolo di specializzazione richiesto dalla Intesa a partire dall’anno scolastico 1990/91.


    Per mancanza del titolo i docenti di cui trattasi sarebbero stati denominati “supplenti temporanei” e in quanto tali, assoggettabili alla disciplina giuridico – economica prevista per tale categoria di personale.


    Va, per, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle descritte condizioni da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l’assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1 settembre – 31 agosto di ogni anno scolastico e il cui costo trova imputazione ai predetti capitoli 1034, 1035, 1036.


    A differenza di quanto stabilito per i docenti di religione in possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione i quali, com’ noto, cessano dall’incarico solo per soppressione del posto o per revoca dell’idoneit all’insegnamento da parte dell’Ordinario Diocesano, oltre che, naturalmente, per raggiunti limiti di et, i docenti non in possesso del titolo devono annualmente essere nominati sui posti disponibili fino a quando perduri tale loro situazione soggettiva.


    Si deve contestualmente affermare che la posizione retributiva dei docenti privi del titolo specifico, per effetto della mutata condizione soggettiva rispetto agli anni scolastici precedenti, viene a perdere i benefici economici eventualmente acquisiti con l’anzianit di servizio quando siano ricorse le condizioni previste dall’art. 53, ultimo comma, della legge 312/1980, integrato dall’art. 3, commi 6 e 7, del DPR 399/1988.


    Anche per la decorrenza iniziale della retribuzione si appalesano differenze rispetto a quella prevista per i docenti in possesso del titolo specifico in quanto dalla natura di supplente annuale discende la necessit di far decorrere la retribuzione dalla data di assunzione in servizio.


    Per ci che concerne il regime delle assenze, invece, si applica nei confronti dei docenti di cui trattasi la disciplina prevista dall’art. 3, comma 9, del citato D.P.R 399/1988.


    La presente circolare stata concordata con il Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.



  • Circolare Ministeriale n.14 del 22/01/1991 – Oggetto: Irc nella scuola primaria: dichiarazione di disponibilit dei docenti a svolgerlo.




    Circolare Ministeriale n.14 del 22/01/1991


    Oggetto: Irc nella scuola primaria: dichiarazione di disponibilit dei docenti a svolgerlo.


    Con la presente circolare si danno disposizioni a carattere permanente, valevoli dal corrente anno scolastico, in merito alla dichiarazione di disponibilit dei docenti a svolgere l’insegnamento della religione cattolica nelle classi della scuola elementare.


    Com’ noto, in materia d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, di recente intervenuto il DPR 23 giugno 1990, n. 202, che modifica l’Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con DPR 16 dicembre 1985, n. 751.


    Il detto decreto n. 202/90 innova il punto 2.6 della citata ‘Intesa’, precisando che “… l’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito di ogni circolo didattico, pu essere affidato dall’autorit scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilit prima dell’inizio dell’anno scolastico”.


    Il medesimo decreto ha poi inserito tra il punto 2.6 e il punto 2.7 della citata intesa il punto 2.6bis secondo cui: “II riconoscimento di idoneit all’insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’Ordinario diocesano”.


    In relazione a quanto precede i direttori didattici – quest’anno in sede di prima applicazione della nuova normativa e negli anni successivi secondo necessit – chiederanno ai docenti del circolo di produrre, entro la data del 15/3, la dichiarazione di disponibilit all’insegnamento della religione cattolica.


    Entro la medesima data dovr essere prodotta, a partire dal prossimo anno scolastico, la eventuale dichiarazione di revoca della ‘disponibilit’ .


    Ovviamente le suddette dichiarazioni avranno effetto con l’anno scolastico successivo.


    L’elenco dei docenti dichiaratisi disponibili sar inviato, entro il 30/3, alle SS.LL. che provvederanno a trasmetterlo, non oltre il 15/4, agli ordinari diocesani, secondo la competenza territoriale, al fine del riconoscimento della idoneit.


    Con l’occasione si comunica che le direzioni didattiche riceveranno prossimamente, da parte degli ordinari diocesani competenti, una nota illustrativa circa i requisiti e i modi per il riconoscimento, ai docenti dichiaratisi disponibili, della idoneit.


    Le SS.LL. sono pregate di portare sollecitamente a conoscenza delle direzioni didattiche il contenuto della presente circolare.



  • Circolare Ministeriale n.9 del 18/1/1991 – Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’11-14 -01




    Circolare Ministeriale n.9 del 18/1/1991


    Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative.


    La Corte Costituzionale, chiamata a decidere una seconda volta della legittimit costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5 lettera b), comma 2 del relativo protocollo addizionale, ha anzitutto precisato che resta ferma la ratio della precedente sentenza n. 203 del 1989 “nel senso che l’insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignit culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, non causa di discriminazione e non contrasta – essendone anzi una manifestazione – col principio supremo di laicit dello Stato”; e ha concluso affermando, sulla base di tale considerazione, che “quanto alla collocazione dell’insegnamento nell’ordinario orario delle lezioni, nessuna violazione dell’art. 2 della Costituzione ravvisabile”.


    La Corte ha quindi circoscritto il ‘thema decidendum’, in ordine alla questione sollevata, attorno alla portata dello ‘stato di non – obbligo’ degli studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica.


    La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, lo schema logico non quello dell’obbligazione alternativa: per i predetti si determina “uno stato di non – obbligo”. Ha, quindi, ritenuto che i moduli organizzativi predisposti dall’amministrazione scolastica per corrispondere al non – obbligo, consistenti in: a) attivit didattiche e formative; b, attivit di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) ‘nessuna attivit’, intesa come libera attivit di studia e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo ‘stato di non – obbligo’ possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. In proposito la Corte chiarisce che sotto il profilo considerato l’esercizio della libert di religione garantito con il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico offerte dall’organizzazione scolastica alla libera scelta dei non avvalentesi non hanno, quindi, pi alcun rapporto con la libert di religione, ma attengono alle modalit organizzative della scuola.


    Ne consegue, come sottolinea la Corte, che “alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica innegabile che lo stato di non obbligo pu comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola”.


    Sulla base di tali principi affermati dalla Corte Costituzionale resta confermata la piena legittimit della “collocazione dell’insegnamento nell’ordinario orario delle lezioni”, con la conseguenza che nella formazione del quadro – orario l’insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, cos come per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l’ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale docente.


    D’altro canto deve essere offerta ai non avvalentisi anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico, in aggiunta alle altre possibilit che l’organizzazione scolastica aveva gi proposto con le precedenti circolari n. 188 del 25/5/1989 e n. 189 del 29/5/1989.


    questo l’aspetto nuovo in ordine al quale con la presente circolare si dettano i seguenti criteri di organizzazione in relazione al parametro di cui all’art. 97 della Costituzione e ai principi che regolano l’azione amministrativa.


    L’ulteriore scelta offerta agli studenti non avvalentisi di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola va dunque regolata in base ai seguenti fondamentali criteri: a) quello attinente alle esigenze di buona organizzazione; b) quello attinente alla responsabilit della pubblica amministrazione che ha il dovere di vigilanza sugli alunni con particolare riguardo a quelli minori degli anni diciotto.


    Sotto il primo profilo chiaro che l’organizzazione della scuola non consente scelte episodiche, discontinue e disordinate.


    quindi necessario che la scelta in relazione a una sola delle quattro possibilit offerte vada operata una sola volta all’inizio dell’anno scolastico e valga per tutta la sua durata.


    Per quanto concerne l’anno scolastico in corso, ferma restando l’attuale articolazione dell’orario delle lezioni, in relazione alla immediata efficacia della sentenza della Corte va rivolto interpello a coloro che all’inizio dell’anno hanno dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica per eventualmente modificare la scelta gi operata in relazione alla nuova possibilit offerta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico.


    La dichiarazione va fatta dall’avente diritto e cio: a) direttamente dallo studente, se maggiore degli anni diciotto; b) direttamente dallo studente, anche se minore, che frequenti un istituto di scuola secondaria superiore (legge 18/6/1986, n. 281); c) dal genitore o da chi esercita la potest per gli alunni della scuola materna, elementare e media, se minori degli anni diciotto.


    Affinch si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell’amministrazione ed il subentro della responsabilit del genitore o di chi esercita la potest necessario che nella ipotesi sub b) la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o da chi esercita la potest e che in entrambe le ipotesi sub b) e sub c) il genitore o chi esercita la potest dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalit di uscita dell’alunno da scuola.



  • Telex MPI 27/9/1990, prot. 7805 – Attività educative di religione cattolica nella scuola materna




    Telex MPI 27/9/1990, prot. 7805


    Attivit educative di religione cattolica nella scuola materna statale. Conferimento nomine supplenza annuale.


    Diverse modalit svolgimento dell’Irc, esplicitate in circolare numero 222 del 9/8/1990, la cui scelta est peraltro rimessa competenza collegio docenti, non influiscono su tipologia nomine personale incaricato di sostituire nell’Irc insegnante di classe, n modificano quindi pregresse disposizioni di cui circolare numero 211 del 24/7/1986.


    Ci anche nella considerazione salvaguardia par condicio docenti et esigenza inderogabile partecipazione sin da data inizio anno scolastico docenti Irc at programmazione educativa et didattica.


    Nomine debent pertanto essere conferite per intero anno scolastico con indicazione numero sezioni affidate et corrispondente orario complessivo di insegnamento annuale et settimanale et singole scuole prestazione servizio.


    Restano pertanto confermate disposizioni CM numero 211 del 24/7/1986.