Categoria: Norme MIM

  • Circolare Telegrafica n.237 del 29.7.1994 Prot. n.1007 DIRELEM-DIV. II^ Direzione Generale Istruz.




    Circolare Telegrafica n.237 del 29.7.1994 Prot. n.1007 DIRELEM-DIV. II^ Direzione Generale Istruzione Elementare- Div. II^ – Servizio Scuola Materna – Div. I^


    Oggetto: Insegnanti Religione Cattolica Scuola Elementare et Materna


     


    Riferimento quesiti pervenuti chiariscesi che at decorrere prossimo anno scolastico anche docenti di religione cattolica scuole elementari et docenti attivit educative di religione cattolica scuole materne debent essere nominati da capo istituto con incarico di durata annuale dovendosi assicurare at docenti medesimi parit di trattamento rispetto docenti religione cattolica restanti scuole diverso ordine et grado per effetto combinato disposto art.3 – commi 6-7-8 DPR 23.8.1988 n.399 et punto 2.5 Intesa di cui at DPR 16.12.1985 n.751 nonch art.309 – comma 2 T.U. 16.4.1994 n.297.


    Inoltre at fine consentire assunzione servizio at decorrere inizio anno scolastico raccomandasi puntuale osservanza istruzioni contenute C.M. 24.7.1986 n.211 – punti 6.1 – 6.2 – 7 tenendo conto che direttori didattici provvederanno direttamente at raggiungimento intesa con ordinario diocesano interessato.



  • Circolare Ministeriale n.126 del 15 aprile 1994 – Oggetto: Aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica.




    Circolare Ministeriale n.126 del 15 aprile 1994


    Oggetto: Aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica.


     


    PREMESSA


     


    La presente circolare risponde all’esigenza di ridefinire i principi espressi dalla C.M. 176/89 in ordine all’aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica delle scuole di ogni ordine e grado, nonch di impartire disposizioni in ordine alle modalit applicative, soprattutto in riferimento alla C.M. 372/92, che innova l’iter procedurale prescrivendo la stipula di convenzioni a enti terzi.


    Nel confermare che l’aggiornamento “costituisce un elemento qualificante della professionalit docente”, occorre determinare le condizioni per la realizzazione di una reale uguaglianza delle opportunit attraverso l’adeguamento della normativa che disciplina le attivit di aggiornamento dei docenti di religione cattolica a quelle dei docenti delle altre aree curricolari, come previsto dal D.P.R. 751 del 16.12.1985 concernente l’Intesa tra l’Autorit Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana.


    Il diritto dovere all’aggiornamento va pertanto ricondotto alle modalit previste dall’art.26 del D.P.R. n.399 del 23.8.1988, che stabilisce il limite di 40 ore per l’aggiornamento e la formazione in servizio, nonch alle disposizioni impartite dal D.P.R.417/74.


    Appare estremamente importante, a questo punto, garantire altres la flessibilit del sistema formativo, per adeguarlo alle variabili della professionalit del singolo docente, all’ambiente socio-economico in cui opera, alla capacit di adeguamento costante alle esigenze degli alunni ed alle eventuali innovazioni sul piano normativo.


     


    DESTINATARI


     


    Nel confermare la validit delle forme di reclutamento dei docenti indicate dal summenzionato D.P.R.751785, si individuano quali destinatari dell’aggiornamento i docenti di religione cattolica in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado, i docenti di ruolo di scuola materna ed elementare, che abbiano sottoscritto dichiarazione di disponibilit all’insegnamento della religione cattolica e siano stati riconosciuti idonei dall’Ordinario Diocesano, nonch i docenti di religione cattolica non di ruolo di questi due ultimi ordini di scuola.


     


    TIPOLOGIA DEI CORSI E SOGGETTI ISTITUZIONALMENTE


    DEPUTATI A GESTIRE ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO


     


    Nel rispetto della pluralit delle agenzie formative, si individuano quattro diverse tipologie, peraltro correlate, attraverso le quali si realizza l’attivit di aggiornamento in parola, in ottemperanza al disposto del D.P.R. 399/88:


    1. iniziative autorizzate e finanziate dal Ministero della P.I., intesa con la C.E.I., nell’ambito del P.N.A. ed attuate in collaborazione fra i provveditorati agli Studi e gli Ordinari diocesani;


    2. iniziative a carattere nazionale proposte dalla C.E.I., dagli ordinari Diocesani e dalle Universit Pontificie e comunque approvati dalla C.E.I., autorizzate e finanziate da questo Ministero ai sensi della C.M. 137/90;


    3. iniziative a carattere nazionale o regionale senza oneri per l’Amministrazione organizzate dalla C.E.I., dagli Ordinari Diocesani, delle Universit Pontificie ed autorizzate da questo Ministero;


    4. iniziative a carattere locale, senza oneri per l’Amministrazione, organizzate dalle Diocesi ed autorizzate dal Provveditore agli Studi competente per territorio.


     


    MODALITA’ ORGANIZZATIVE


     


    I Provveditorati agli Studi redigeranno, d’intesa con l’Ordinario Diocesano, un piano annuale delle attivit per le quali si richiede assunzione di oneri per l’Amministrazione.


    Tale piano, ripartito per ordini e gradi di scuola, dovr essere inviato a questo Ministero – Ufficio Studi Bilancio e Programmazione – Ufficio I, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno e dovr contenere, per ciascun corso, espressa indicazione di:


    1 – tematiche proposte;


    2 – numero dei destinatari;


    3 – durata (n. gg. per complessive h.);


    4 – preventivo particolareggiato di spesa;


    5 – presentazione di ciascun iniziativa, a cura del direttore del corso.


    L’acquisizione dei singoli piani provinciali consentir all’Amministrazione una valutazione complessiva delle iniziative su scala nazionale ed una pi equa distribuzione delle risorse, secondo un programma da definire d’intesa con la C.E.I..


    Espletata la fase dell’attribuzione dei fondi, il Ministero ne dar comunicazione ai Provveditori, che provvederanno alla stipula della relativa convenzione con l’ordinario diocesano.


    Per le iniziative da realizzare senza oneri per l’Amministrazione, i relativi progetti debbono contenere le indicazioni di cui al successivo punto della presente Circolare e debbono essere prodotti entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;


    – dalle Diocesi ai Provveditori agli Studi se i destinatari sono docenti di religione cattolica in servizio nell’ambito provinciale;


    – dalla C.E.I. dagli Ordinari Diocesani e dalle Universit Pontificie Ministero all’Ufficio Studi Bilancio e Programmazione – Ufficio primo – se l’iniziativa ha carattere nazionale, regionale, interregionale e interprovinciale.


    Il Provveditore o il Ministero, a seconda degli ambiti di competenza, adotter i relativi decreti di autorizzazione.


    Per le iniziative comportanti oneri per l’Amministrazione, si proceder attraverso la stipula di apposita convenzione, in conformit di quanto disposto dalla C.M. 372/92 e precisamente, in relazione ai livelli di competenza sopradefiniti:


    – fra Provveditore agli Studi ed Ordinario Diocesano;


    – fra questo Ministero – Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amministrativi – e C.E.I. o gli altri soggetti gi indicati.


     


    NUCLEI TEMATICI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE


     


    I progetti presentati devono essere attinenti, per gli argomenti trattati e per l’impostazione metodologica, ai programmi ministeriali approvati per l’ordine e grado di scuola cui si riferiscono.


    Essi devono inoltre contenere espressa indicazione di obiettivi, finalit, metodologie e contenuti, nonch di sede e data di svolgimento e designazione del direttore responsabile.


    Una relazione a consuntivo di tutte le attivit svolte, comprese quelle a carattere nazionale, regionale, interregionale o provinciale, verr inviata a questo Ministero – Ufficio Studi Bilancio e Programmazione – Ufficio primo – dal Provveditore agli Studi, nel cui territorio le iniziative hanno avuto luogo.


    In particolare, per la rendicontazione quantitativa e qualitativa delle attivit realizzate attraverso la forma della convenzione, trova applicazione la C.M. 372/92.



  • Circolare Ministeriale n.82 del 9 marzo 1994 – Prot.268/N – Oggetto: Insegnanti di religione – Applicazione art.42 3 comma – del DPR 29/12/1973, n.1092




    Circolare Ministeriale n.82 del 9 marzo 1994 – Prot.268/N


    Oggetto: Insegnanti di religione – Applicazione art.42 3 comma – del DPR 29/12/1973, n.1092


     


    Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, l’unita nota n.112093 del 2 marzo 1994 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – relativa all’oggetto.


    La precedente nota n.117988 del 7 settembre 1993 di detto Ministero fu diffusa con la circolare n.283 – prot.722/N del 25/9/1993 di questo Ispettorato.


    Ecco il testo:


    Codesto Ministero, con riferimento alla precorsa corrispondenza, ha chiesto di conoscere, sulla base della documentazione inviata anche allo scrivente dalla Conferenza Episcopale Italiana, se possa essere riconsiderata la problematica relativa all’applicazione, nei confronti delle insegnanti di religione coniugate o con prole a carico, dell’art. 42 – 3 comma – del DPR 29/12/1973, n.1092, concernente l’aumento del servizio sino al massimo di cinque anni, ai fini del raggiungimento dell’anzianit necessaria per acquisire il diritto alla pensione.


    Al riguardo, si ribadisce quanto osservato nella precedente nota del 7/9/1993, n.117988, in ordine alla mancata previsione, nella normativa che disciplina il rapporto d’impiego del personale di che trattasi, dell’istituto delle dimissioni dal servizio, come di recente rilevato anche dal Consiglio di Stato, con decisione n.809 del 10 novembre 1993, nella quale stato precisato che ” l’insegnamento della religione conferito per incarico annuale dal Capo dell’istituto scolastico, inteso l’ordinario diocesano, e l’incarico cessa, durante l’anno scolastico, o per revoca dell’approvazione o dell’autorizzazione da parte dell’ordinario diocesano o per revoca disposta dal Capo d’istituto d’accordo con l’Autorit ecclesiastica “.


    Peraltro, va considerato che codesto Ministero, con circolari (nn. 127/1975, 71/1987 e 31/1988) ha individuato il carattere continuativo del rapporto d’impiego instaurato dagli insegnanti di religione delle scuole secondarie, qualora alla data di inizio dell’anno scolastico successivo a quello del conferimento del primo incarico annuale permangono i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la conferma dell’incarico annuale. stato, altres, precisato che in presenza continuata del possesso di tali requisiti, l’incarico conferito per l’anno in corso deve considerarsi automaticamente confermato per gli anni successivi.


    Pertanto, muovendo dalle sopra esposte considerazioni, lo scrivente ritiene che, pur in assenza di una specifica previsione normativa, possa essere consentita, esclusivamente nei confronti del personale citato, e non anche a favore del personale supplente annuale, la cessazione dall’incarico per dimissioni e, conseguentemente, l’applicazione, su richiesta delle interessate, del beneficio previsto dal menzionato art. 42 – 3 comma – del DPR n.1092/1973.



  • Circolare Ministeriale n.243 del 5/8/1993 – Prot. n.20371/JR Oggetto: OO.MM. n.331 del 30.10.1991 e n.375 del 30.11.1991 e successive modificazioni ed integrazioni




    Circolare Ministeriale n.243 del 5/8/1993 – Prot. n.20371/JR


    Oggetto: OO.MM. n.331 del 30.10.1991 e n.375 del 30.11.1991 e successive modificazioni ed integrazioni, relative al conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica – ulteriori modifiche ed integrazioni.


     


    Si trasmette l’O.M. n.242 del 5/8/1993 con la quale, a seguito delle innovazioni normative disposte dall’art. 6 del D.L.vo 12.2.1993 n.35, sono state apportate modifiche ed integrazioni ai relativi articoli dell’ordinanza ministeriale citata in oggetto.


    In particolare si richiama l’attenzione su:


    – l’integrale sostituzione dell’art. 1 con il quale viene disciplinato il conferimento delle nomine di competenza del provveditore agli studi (supplenze annuali e supplenze temporanee sino al termine delle attivit didattiche) e delle nomine di competenza del capo d’istituto (supplenze temporanee);


    – le modifiche ed integrazioni all’art. 15 in ordine alle operazioni di assegnazione di sede per le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attivit didattiche;


    – le modifiche ed integrazioni al titolo V “esperti” (art. 30 e seguenti) in relazione all’entrata in vigore del D.M. 28.5.1992 (istituzione di nuove classi di concorso).


    Si segnala, infine, che nulla innovato per quanto concerne il conferimento di incarichi e di supplenze annuali agli insegnanti di religione, per i quali continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 12.2.1993 n.35.



  • Circolare Ministeriale n.185 dell’8/5/1993 – Oggetto: Applicazione art. 1 D.L. n.384/1992 , convertito nella Legge n.438/1992 – Revoca dell’idoneità all’insegnamento per un docente incaricato di religione




    Circolare Ministeriale n.185 dell’8/5/1993


    Oggetto: Applicazione art. 1 D.L. n.384/1992, convertito nella Legge n.438/1992 – Revoca dell’idoneità all’insegnamento per un docente incaricato di religione


    Si trascrive, per opportuna conoscenza a norma, la nota n.130170 del 12 maggio 1993 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. relativa all’oggetto:


    “Codesto Ministero ha chiesto di conoscere se nei confronti di un insegnante di religione cattolica, al quale il Vicario di Roma ha revocato l’idoneit all’insegnamento a decorrere dal 15 ottobre 1992, debba trovare applicazione il D.L. n.384/1992, convertito nella L. n.438/1992, che ha sospeso fino al 1 gennaio 1994 la corresponsione dei trattamenti di quiescenza nei casi di pensionamenti anticipati.


    stato, altres, evidenziato che si in presenza di un caso particolare per il quale trovano applicazione l’art. 6 della L. n.824/1930 ed il punto 2.5 del D.P.R n.751/1985, concernenti la facolt dell’Ordinario Diocesano, d’intesa con le Autorit scolastiche italiane, di concedere e di revocare la nomina degli insegnanti di religione cattolica.


    Infatti, il rapporto d’impiego venuto a cessare, a seguito della decisione della citata Autorit Ecclesiastica, a prescindere dalla volont dell’interessato.


    Al riguardo lo scrivente ritiene che il caso rappresentato non possa essere ricondotto in alcuna delle deroghe espressamente stabilite dall’art. 1, comma 2, della normativa gi citata concernente la sospensione dei pensionamenti anticipati.


    Pertanto, essendo il rapporto d’impiego venuto a cessare successivamente all’entrata in vigore del citato art. 1 del D.L. n.384/1992, convertito nella legge n.438/1992, l’insegnante in questione potr percepire il trattamento di quiescenza, ove spettante, a decorrere dal 1 gennaio 1994″.



  • Circolare Ministeriale prot.56/96 del 27/05/1996 – Direzione generale del personale e degli aa.gg. e amm.vi



    Circolare Ministeriale prot.56/96 del 27/05/1996 – Direzione generale del personale e degli aa.gg. e amm.vi


     


    Oggetto: Trattamento economico idrc


    <<Pervengono a questo ufficio reiterate richieste di intervento in ordine alla interpretazione delle norme relative al trattamento economico da corrispondere agli insegnanti di religione cattolica.


    Ci stante, si riporta, di seguito, una breve sintesi della problematica e delle conseguente interpretazione da ritenere ufficiale e, in quanto tale, applicabile in tutti i casi di pertinenza del Provveditorato agli studi.


    L’art. 53 ultimo comma della L. 11.7.1980 N. 312 dispone che, ai docenti in argomento, dopo 4 anni di insegnamento deve essere riconosciuto il diritto alla progressione di carriera, “con l’obbligatoriet di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.


    Discende, da quanto sopra, che le condizioni necessarie ed indispensabili per il riconoscimento del diritto di carriera sono cos sintetizzabili :



    1. una attivit di insegnamento non inferiore a 4 anni
    2. un incarico nel successivo 5 anno che comporti il trattamento di cattedra.

    In ordine alla condizione richiesta sub lettera a), con CM 254 del 10.09.1980 prot. 7297/124/SR venne precisato :



    1. Nei 4 anni di insegnamento richiesti per acquisire il diritto alla progressione di carriera vanno conteggiati anche quelli di cui l’attivit stata prestata in modo discontinuo o ad orario parziale, e ci per l’ovvio motivo che non potevano introdursi surrettiziamente in via amministrativa limitazioni non previste dalla legge ;
    2. per quanto concerne invece la condizione richiesta sub lettera b) si sottolinea come a seguito della entrata in vigore dell’art.3 comma 7 del DPR 23.8.88 N.399, il requisito del trattamento di cattedra sub una modifica nel senso che il limite minimo delle 12 ore settimanali richiesto per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, venne considerato sufficiente per le scuole secondarie qualora fosse “stato imposto da ragioni strutturali” (rif. CM 77 del 24.3.90).

    Da quanto fin qui esposto, appare evidente come le condizioni sopra richiamate vengono a costituire i requisiti mancando i quali gli interessati non possono aspirare come precisato, ad una progressione di carriera e , conseguentemente, il miglioramento del trattamento economico dei medesimi non pu che articolarsi su aumenti biennali.


    L’acquisizione del diritto alla progressione in argomento tuttavia, non da ritenersi permanente talch, qualora in uno degli anni successivi l’insegnamento di riduca, per le scuole materne ed elementari ad un orario inferiore alle 12 ore settimanali per motivi non strutturali, in quell’anno non solo la progressione rimane sospesa ma, qualora in prosieguo di tempi all’interessato venga nuovamente attribuito un orario settimanale tale da giustificare il ripristino della pi volte citata progressione, l’anno di cui sopra non pu essere conteggiato nella anzianit da valutare per l’attribuzione dei miglioramenti economici.


    Alla luce di quanto sopra esposto, si pu sinteticamente concludere che, dopo i primi 4 anni di insegnamento ai docenti di religione deve essere riconosciuto il diritto alla progressione di carriera ai cui fini concorrono tutti gli anni nei quali gli interessati hanno prestato servizio per un orario settimanale non inferiore alle 12 (scuole materne ed elementari) od alle 18 (scuole secondarie) salvo che, per quest’ultimo caso, l’orario settimanale si sostanzi in un numero di ore tra le 12 e le 18 per motivi strutturali.


    Il direttore Generale.



  • Circolare Telegrafica n.158 del 26.04.1996 – Prot. n.20962/LM – 0ggetto:Insegnanti religione cattolica. Applicazione art.47, comma 7, C.C.N.L.




    Circolare Telegrafica n.158 del 26.04.1996 – Prot. n.20962/LM


    0ggetto:Insegnanti di religione cattolica. Applicazione art.47, comma 7, C.C.N.L..


    Con C.M. n.302 del 29.09.1995, relativa at assunzione insegnanti religione cattolica mediante contratto incarico annuale, est stata richiamata attenzione su disposizione contenuta art.47, comma 7 recente C.C.N.L. personale comparto Scuola, in base at cui rapporto lavoro insegnanti in parola viene costituito, sempre previa intesa con Ordinario diocesano, “possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all’orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.


    Con riferimento at ulteriori quesiti pervenuti in proposito, at integrazione istruzioni fornite con predetta C.M. n.302/95, precisasi quanto segue.


    In attuazione citato art.47, comma 7, C.C.N.L., Capi Istituto, nel segnalare – possibilmente entro 15 giugno di ogni anno – esigenze orarie ciascuna scuola propria competenza, at fini prescritta intesa con Ordinario diocesano, configureranno, in ambito medesima scuola et per quanto possibile, raggruppamenti ore corrispondenti at orario d’obbligo previsto, per ciascun tipo scuola, da art.41 C.C.N.L..


    Richiamasi attenzione, tuttavia, su circostanza che formulazione pi volte richiamata disposizione contenute art.47, comma 7, est tale da far escludere che possa darsi luogo at risoluzione rapporto lavoro docenti gi in servizio at orario ridotto at fine portare altri at orario intero.


    Infatti, come segnalato con menzionata C.M. n.302/95, cui indicazioni afferenti docenti at tempo parziale applicansi anche nei prossimi anni scolastici, in considerazione attuazione gradualit prevista dal pi volte detto art.47, comma 7, occorre tendere, in ambito ciascuna scuola, at prevista configurazione posti insegnamento religione cattolica con numero ore corrispondente at orario obbligatorio docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato utilizzando esclusivamente ore che, man mano si rendano disponibili (per quiescenza, dimissioni volontarie o altri motivi) in medesima scuola.


    Limitatamente at dette ore, in sede raggiungimento intesa con Capi Istituto, atteso fenomeno contrazione classi e at fine sistemazione eventuali docenti religione perdenti posto, Ordinario diocesano potest proporre eventuali raggruppamenti orari su pi scuole – in via eccezionale, anche inferiori at quelli corrispondenti at orario obbligo -, operati in base criteri viciniorit et raggiungibilit sedi previsti per costituzione posti et cattedre orario


    SS.LL. sunt pregate riprodurre presente circolare et inviarla at Capi istituzioni scolastiche rispettive circoscrizioni.



  • Circolare Ministeriale n.43 del 19/2/1992 – Prot.1299 – Oggetto: Riconoscibilità ai fini della progressione economica degli incarichi di insegnamenti della religione cattolica.




    Circolare Ministeriale n.43 del 19/2/1992 – Prot.1299


    Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amm.vi – Ufficio II di Ragioneria – XVI Gruppo di lavoro interdirezionale – Ricostruzione di carriera e ordinamenti retributivi personale della scuola.


    Oggetto: Riconoscibilit ai fini della progressione economica degli incarichi di insegnamenti della religione cattolica.


    Con riferimento alla nota del Provveditore agli Studi di Pescara prot. n.4891 del 26/2/1991, concernente il quesito di cui all’oggetto, si comunica, preliminarmente, che per il servizio non di ruolo prestato dai docenti di religione nelle scuole statali fino all’anno scolastico 1989/90 (e, quindi, fino al 31/8/1990) non era richiesto il possesso dello specifico titolo di studio o di abilitazione.


    Tali requisiti, infatti, sono richiesti, in attuazione della nuova Intesa tra Autorit scolastica e Conferenza Episcopale Italiana intervenuta il 13/6/1990 e solo a partire dall’anno scolastico 1990/91.


    Nel nuovo quadro normativo di riferimento, richiamando anche la circolare di questo ministero n.182 dell’1/7/1991 si delineano, pertanto, le seguenti possibilit:


    1 – servizi di insegnamento di religione cattolica resi fino al 31/8/1990, anche senza possesso del titolo di studio o di abilitazione;


    2 – servizi di insegnamento di religione cattolica resi senza il possesso del titolo di studio o di abilitazione nell’anno scolastico 1990/1991;


    3 – servizi di insegnamento di religione cattolica resi con il possesso del titolo di studio o di abilitazione nell’anno scolastico 1990/91 e successivi.


     


    Ai fini della progressione economica prevista dall’ultimo comma dell’ art. 53 della legge 312/1980, i servizi prestati fino al 31/8/1990, con o senza titolo di studio o di abilitazione, concorrono a determinare la sussistenza del corrispondente diritto, in quanto devono ritenersi esaustivi, per la realizzazione della fattispecie, i requisiti di idoneit all’insegnamento della religione cattolica attestati dai competenti Ordinari Diocesani.


    A decorrere dall’1/9/1990 i servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica concorrono a determinare la progressione economica di cui trattasi solo se i docenti risultano in possesso dei requisiti richiesti ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2 dell’Intesa sopra richiamata.


    Si coglie l’occasione per precisare, inoltre, che alle stesse condizioni di possesso o meno del titolo di studio o di abilitazione, rispettivamente prima o dopo l’1/9/1990, il servizio di insegnamento per la religione cattolica, in quanto servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali, pu concorrere al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera a favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curriculari.



  • NUOVO ACCORDO ECONOMICO 96/97




    NUOVO ACCORDO ECONOMICO 96/97


     































































































































































































































    TABELLA A

    Tabella stipendiale nuovi gradoni

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    14098000


    16205000

    da 3 a 8

    14797000


    17833000

    da 9 a 14

    16997000


    20428000

    da 15 a 20

    19567000


    23646000

    da 21 a 27

    22073000


    27730000

    da 28 a 34

    24528000


    30414000

    da 35

    26360000


    32550000

     
    TABELLA A1

    Aumenti a regime al 1/07/1997

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    199387


    216478

    da 3 a 8

    204688


    228824

    da 9 a 14

    221371


    248503

    da 15 a 20

    240859


    272906

    da 21 a 27

    259864


    303875

    da 28 a 34

    278481


    324230

    da 35

    292373


    340428

     
    TABELLA A2

    Stipendio e Aumenti al 1/07/1997

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    16490641


    18802735

    da 3 a 8

    17253250


    20578883

    da 9 a 14

    19653449


    23410028

    da 15 a 20

    22457321


    26920867

    da 21 a 27

    25191365


    31376510

    da 28 a 34

    27809772


    34304755

    da 35

    29866483


    36635131

         
    TABELLA B

    Aumenti mensili dal 1/01/1996

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    54777


    59472

    da 3 a 8

    56233


    62864

    da 9 a 14

    60816


    68270

    da 15 a 20

    66170


    74974

    da 21 a 27

    71391


    83482

    da 28 a 34

    76506


    89074

    da 35

    80322


    93524

         
    TABELLA C

    Aumenti mensili dal 1/11/1996

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    76687


    83261

    da 3 a 8

    78726


    88009

    da 9 a 14

    85143


    95578

    da 15 a 20

    92638


    104964

    da 21 a 27

    99948


    116875

    da 28 a 34

    107108


    124704

    da 35

    112451


    130934

     
    TABELLA D

    Aumenti mensili dal 1/07/1997

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    16490641


    18802735

    da 3 a 8

    17253250


    20578883

    da 9 a 14

    19653449


    23410028

    da 15 a 20

    22457321


    26920867

    da 21 a 27

    25191365


    31376510

    da 28 a 34

    27809772


    34304755

    da 35

    29866483


    36635131


     



  • Telex da M.P.I. a Provveditorato agli studi di Pisa – prot.11197 del 13/12/1991




    Telex da M.P.I. a Provveditorato agli studi di Pisa – prot.11197 del 13/12/1991


    Oggetto: Alunni avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica. Applicazione della C.M. 13/08/1987, n.253


    Con riferimento alla nota che si riscontra, riguardante l’oggetto, non si pu che richiamare il disposto del quarto capoverso della circolare telegrafica 13/8/87, n.253, il quale, con riguardo all’insegnamento della religione cattolica, prevede la salvaguardia dell’unit della classe.


    Di conseguenza, non sembra consentito procedere all’accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15.