Categoria: Norme MIM

  • Comunicazione di servizio prot. n. 2577 del 3/10/1996 – Oggetto: Incaricati di religione – apertura di partite di spesa fissa.




    Comunicazione di servizio prot. n. 2577 del 3/10/1996


     


    Oggetto: Incaricati di religione – apertura di partite di spesa fissa.


     


    Facendo seguito alla comunicazione di servizio del 17.9.96 prot. n. 2490, si informa che il termine per la rilevazione del personale incaricato di religione e dei relativi dati per l’apertura della partita di spesa fissa, ai sensi della circolare ministeriale n. 497 dell’8 agosto 1996, stato fissato per il prossimo 8 ottobre.


    Tale data rappresenta anche la scadenza per le rettifiche al personale presente sull’elenco SS-13-MS-EDOF6 (dati incompleti o errati – vedi C.D.S. prot.n. 2490 del 17.9.96) e per il quale, di conseguenza, non sono state trasmesse da questo centro le relative informazioni al Ministero del Tesoro.


    In data 10 ottobre verr reso disponibile, fra le stampe centrali, l’elenco di trasmissione che unitamente ai contratti individuali di lavoro dovr essere trasmesso, debitamente sottoscritto dal Provveditore, alle Direzioni provinciali del Tesoro (D.P.T.).


    Contestualmente verr inviato alla Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro, a cura di questo centro, il supporto magnetico contenente le informazioni per l’apertura della partita di spesa fissa; , pertanto, inderogabile che i contratti da inviare alla competente D.P.T. riflettano, anche nei minimi particolari, i dati acquisiti a sistema.


    Si sottolinea la necessit che i dati comunicati a sistema siano conformi, esclusivamente, ai contratti di lavoro relativi all’anno scolastico 1996/97, si ribadisce l’importanza della data di inizio servizio che costituisce per le Direzioni provinciali del Tesoro la data di riferimento per l’effettuazione dei pagamenti.


    Entro il 4 c.m. verr resa disponibile agli uffici una apposita stampa per il controllo delle posizioni di cui trattasi.


    Inoltre si precisa che, per il personale non compreso nella trasmissione preannunciata (dati non acquisiti o incompleti alla data dell’8 ottobre), si provveder ad una successiva elaborazione secondo le date che verranno concordate con il Ministero del Tesoro e che saranno tempestivamente notificate te a codesti uffici; le funzioni automatiche rimarranno quindi disponibili anche dopo tale data.


    Per quanto attiene alcune situazioni che possono essersi determinate in occasione della rilevazione delle informazioni relative al personale per il quale si gi’ provveduto all’apertura della partita di spesa fissa (posizioni trasmesse il 16 settembre u.s. tramite supporto magnetico al Ministero del Tesoro) e che richiedono ulteriori interventi verranno impartite nei prossimi giorni ulteriori istruzioni; ci si riferisce, in particolare, alla acquisizione dei dati desunti da contratti stipulati per l’anno scolastico 1995/96 con dati difformi da quelli relativi all’anno scolastico 1996/97 .


    Nel frattempo codesti uffici cureranno la raccolta dei nuovi contratti 1996/97 che andranno a rettificare quelli gi acquisiti per l’anno scolastico 1995/96.


    A tale riguardo, a parziale rettifica di quanto riportato alle pagine 2 e 3 della comunicazione di servizio prot. 2522 del 20 settembre u.s., si precisa che si dovr fare ricorso, anche per posizioni con decorrenze antecedenti il 1 settembre 1996, al nuovo contratto relativo all’anno scolastico 1996/97.


    appena il caso di precisare che se i dati inseriti a sistema si riferiscono a quelli presenti sui contratti stipulati per l’anno scolastico 1996/97 ovvero i dati inseriti a sistema si riferiscono a quelli presenti sui contratti stipulati per l’anno scolastico 1995/96 e sono coincidenti con quelli presenti sui contratti relativi all’anno scolastico 1996/97 l’ufficio non dovr operare alcuna variazione anche se la data inizio comunicata a sistema risulti antecedente 1’1 settembre l996; i contratti relativi all’anno scolastico 1996/97, sottoscritti dalle parti devono essere allegati all’elenco di trasmissione (stampa SS-13-HS-ED0F5 resa disponibile il 17 settembre u.s.), debitamente sottoscritto dal Provveditore, da inoltrare alla competente Direzione provinciale del Tesoro.


    Si fa, infine, richiamo alla documentazione richiesta dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per precisare che tale documentazione va prodotta solo nei casi in cui si tratti di costituzione di un primo rapporto di lavoro. Ovviamente nei casi di riconferma degli incarichi, anche su dichiarazione dell’interessato, si dovr fare riferimento alla documentazione prodotta negli anni precedenti.


    IL DIRIGENTE


    A. BARIL



  • Circolare Ministeriale n. 497 dell’8 agosto 1996 – Applicazione dell’art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.




    Circolare Ministeriale n. 497 dell’8 agosto 1996


    Applicazione dell’art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.


    La disposizione in oggetto prevede l’attribuzione alle Direzioni provinciali del tesoro, dal 1 settembre 1996, della competenza ad ordinare il pagamento delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei nominati fino al termine delle attivit didattiche. Per motivi di stretta connessione tecnico-giuridico-contabile, in tale accezione si intendono, ovviamente, compresi anche i supplenti per posti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.


    A differenza del precedente trasferimento di competenze avvenuto a decorrere dal 1 settembre 1995, che riguardava esclusivamente il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le nuove competenze degli Uffici periferici del tesoro riguardano personale che viene assunto al massimo per un anno scolastico, anche se, nel caso dei docenti di religione, esiste un rinnovo automatico dell’incarico annuale che pu cessare, come noto, solo per il venir meno del posto di insegnamento ovvero per revoca dell’idoneit da parte della competente autorit ecclesiastica.


    Restano tassativamente esclusi dal trasferimento di cui trattasi tutti i supplenti da nominare per sostituzioni saltuarie o di breve durata che, in applicazione dell’art.4, comma 19, della legge 537/1993, saranno amministrati dai Capi di istituto e dai Consigli di circolo e di istituto con gestione finanziaria ricondotta ai bilanci di tutte le istituzioni scolastiche, artistiche ed educative.


    In ordine alla formalizzazione degli atti dai quali scaturir l’apertura della partita di spesa fissa presso le competenti Direzioni provinciali del tesoro, si richiamano le prime disposizioni impartite da questo Ministero con la C.M.316, del 4 ottobre 1995, sul contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della scuola stipulato il 4 agosto 1995, e sul contratto individuale di lavoro per il personale supplente.


    Al contratto medesimo, stipulato secondo lo schema ad essa allegato, con le integrazioni che si rendono necessarie per una corretta gestione contabile, va quindi attribuito un carattere costituivo fondamentale del rapporto di lavoro per il personale di cui trattasi.


    Il contratto deve, pertanto, esporre gli elementi indispensabili per la costituzione del rapporto che si individuano:


     


    1) nelle complete generalit anagrafiche del dipendente da assumere a tempo determinato;


     


    2) nei codici fiscali dei contraenti il contratto;


     


    3) nell’esatta individuazione della funzione o del servizio a cui il dipendente viene destinato;


     


    4) nell’esatta descrizione di parametri retributivi rapportati al tipo di cattedra di insegnamento o della funzione amministrativa da svolgere nonch nell’indicazione della durata dell’insegnamento o della funzione amministrativa;


     


    5) nella sottoscrizione delle parti.


     


    Per i docenti di religione, una volta costituito il rapporto di lavoro con le modalit sopraindicate, le direzioni provinciali del tesoro proseguiranno i pagamenti anche dopo il termine dell’anno scolastico a meno che il competente Capo d’istituto non comunichi l’intervenuta revoca ovvero la riduzione o la soppressione del posto di insegnamento.


     


    La competenza degli organi amministrativi chiamati a stipulare i contratti di lavoro individuali resta definita, fino a nuova disposizione, come segue:


     


    a) il Provveditore agli Studi, o un funzionario da questi incaricato, stipula i contratti:


    – per il conferimento di supplenze annuali (con imputazione della spesa al capitolo 1034 dello stato di previsione di questo Ministero);


    – per il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivit didattiche per un orario settimanale di insegnamento superiore a sei ore settimanali (con imputazione della spesa al capitolo 1030 dello stato di previsione di questo Ministero);


     



    1. il Capo d’Istituto, o il docente vicario, stipula i contratti:

    – per i docenti di religione (con imputazione della spesa al capitolo 1029 dello stato di previsione di questo Ministero);


    – per il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivit didattiche fino a sei ore settimanali di servizio (con imputazione della spesa al capitolo 1030 dello stato di previsione di questo Ministero);


     


    Per la copertura con supplenza annuale o temporanea fino al termine dell’attivit didattica di posti di insegnamento con orario distribuito su pi di una scuola i Provveditori agli studi stipuleranno un unico contratto, individuando, peraltro, la scuola principale in quella dove dovr essere prestato il maggior numero di ore settimanali , ovvero, a parit di ore, la scuola indicata al primo posto nel provvedimento di individuazione del destinatario di proposta.


    La competenza di cui alla lettera b) nel casi analoghi viene affidata al Capo d’istituto della scuola nella quale dovr essere prestato il maggior numero di ore settimanali, ovvero, a parit di ore settimanali, previo accordo fra le scuole interessate.


    Ferma restando la possibilit di stipulare, con personale assunto a tempo determinato gi in servizio, contratti per supplenze brevi e saltuarie nei limiti indicati dalle disposizioni ministeriali in vigore, rimane tassativamente esclusa la possibilit di stipulare pi di un contratto per persona e per anno scolastico.


    I contratti individuali, di cui in allegato si riportano i facsimile, devono essere stipulati in quattro originali mediante le apposite funzioni automatiche disponibili sia presso le istituzioni scolastiche sia presso i Provveditorati agli Studi, che consentiranno, tra l’altro, anche l’acquisizione delle informazioni di natura contabile utili alla gestione economica del personale di cui trattasi: modalit di pagamento, dichiarazioni per l’assegno per il nucleo familiare, dichiarazioni per le detrazioni d’imposta, deleghe sindacali, decorrenza economica del contratto.


    Per i casi di cui alla lettera a) un originale rimane al Provveditorato, un originale viene consegnato al dipendente, un originale viene trasmesso, con apposito elenco, alla competente Direzione provinciale del tesoro, un originale viene trasmesso all’istituzione scolastica dove il dipendente prester servizio.


    Per i casi di cui alla lettera b) un originale resta all’istituzione scolastica, un originale viene consegnato al dipendente, un originale viene trasmesso per il tramite del Provveditorato, con apposito elenco, alla competente Direzione provinciale del tesoro, un originale viene trasmesso al Provveditorato agli Studi.


    I contratti individuali di lavoro di cui sopra non sono soggetti al controllo preventivo delle Ragionerie provinciali dello Stato.


    Con l’occasione, peraltro, si conferma che sono assoggettati a controllo preventivo i contratti di lavoro con il personale docente della scuola elementare assunto a tempo indeterminato, giusta istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare prot. n. 205252, del 28 febbraio 1996*, allegato alla presente; ci in analogia a quanto avviene per il restante personale del comparto scuola.


    Inoltre, ai sensi dell’art.41 della legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libert e dignit dei lavoratori, della libert sindacale e dell’attivit sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, i contratti sono esenti da bollo, da imposte di registro o da qualsiasi altra specie di tasse.


    Gli elenchi di trasmissione, sottoscritti dai Provveditori agli Studi, costituiranno, congiuntamente ai contratti individuali di lavoro, il presupposto per l’apertura della partita di spesa fissa.


    Detti elenchi nominativi, appositamente predisposti dal Sistema Informativo di questo Ministero, conterranno le informazioni di natura contabile desunte dal fascicolo elettronico del personale che, unitamente a quelle riportate sul contratto individuale di lavoro, consentiranno alle Direzioni provinciali del tesoro di corrispondere la dovuta retribuzione.


    Per i casi di cui alla lettera b) oltre alla decorrenza economica del contratto, dovranno essere trasmesse al Provveditorato anche le informazioni di natura contabile precedentemente elencate.


    Assume particolare rilevanza tra tali informazioni la data di effettiva assunzione in servizio che individua la decorrenza economica del contratto; tale data, che dovr essere tempestivamente comunicata dai capi d’Istituto ai Provveditorati, costituisce il dato che attiva l’inoltro del contratto alla competente Direzione provinciale del tesoro. Si fa notare, peraltro, che in calce ai contratti stata apposta la dicitura “trattazione automatizzata inserita nel supporto magnetico trasmesso alla Direzione Generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro”.


    Contestualmente all’invio dei supporti cartolari alle Direzioni provinciali del tesoro, il Centro Elaborazione Dati di Monte Porzio Catone inoltrer, infatti, alla Direzione Generale dei Servizi Periferici un supporto magnetico contenente le informazioni relativi al personale (docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario) compreso nei predetti elenchi e contenuto n contratti individuali di lavoro, supporto che consentir al Sistema Informativo Periferico del Ministero del Tesoro di coadiuvare le attivit delle Direzioni provinciali del tesoro e di predisporre le emissioni degli ordinativi di pagamento a decorrere dalla prima rata utile.


    Le variazioni amministrativo – contabili, riguardanti il personale di cui trattasi, che interverranno nel periodo di validit contrattuale e che comportano riflessi economici, dovranno essere inoltrate, fino a nuova disposizione, direttamente alle competenti Direzioni provinciali del tesoro, utilizzando, nei casi di urgenza, il mezzo telex o fax.


    Nell’ottica di attivare la realizzazione de! fascicolo elettronico anche per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, le informazioni necessarie per operare tali variazioni saranno, prossimamente, acquisite con funzioni automatizzate dalle singole istituzioni scolastiche e inoltrate al competente Provveditorato che ne curer l’inserimento sulla base informativa del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione (S.I.M.P.I.) al fine di consentire l’elaborazione di un supporto automatico da inoltrare periodicamente, alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del tesoro.


    Rimane, ovviamente, confermato l’obbligo per i Capi d’Istituto, di conservare le stesse informazioni agli atti d’ufficio.


     


    Con riferimento ai tempi di attivazione della procedura indicata si ritiene utile effettuare le seguenti precisazioni:


     



    1. per i docenti di religione verranno rese disponibili presso i Provveditorati le funzioni di . acquisizione dei dati relativi alle informazioni da trasmettere alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del tesoro nel corso del mese di agosto; la prima edizione del supporto automatico e prevista entro la prima decade del mese di settembre. Si invitano, quindi, le istituzioni scolastiche a far pervenire le informazioni in questione presso i Provveditorati nel pi breve tempo possibile;
    2. per tutto il restante personale il flusso potr essere operativo a partire dal prossimo mese di ottobre; la prima edizione del supporto automatico per la Direzione Generale per i Servizi Periferici del Tesoro, contenente le posizioni per le quali si dovr procedere alla apertura della partita di spesa fissa, prevista entro la seconda decade di ottobre. Analoga fornitura verr effettuata con cadenza mensile al fine di poter trasmettere i contratti stipulati in date successive;
    3. con decorrenza ancora da stabilire verranno, inoltre, fornite alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del Tesoro, le variazioni amministrativo – contabili che implicano riflessi economici riguardanti il personale di cui trattasi.

     


    I Provveditori agli Studi e le istituzioni scolastiche prenderanno opportuni accordi con le coesistenti Direzioni provinciali del tesoro per una fattiva collaborazione al fine di superare ogni eventuale difficolt.


    Si fa riserva di ulteriori disposizioni in ordine ad eventuali successivi adempimenti con particolare riferimento alle operazioni di liquidazione della tredicesima mensilit e dei conguagli previdenziali e fiscali di fine anno nei casi in cui si tratti di personale che abbia prestato servizio nelle scuole fra il 1 gennaio e il 31 agosto 1996.


    Si fa, altres, riserva di impartire successive disposizioni per le supplenze annuali e temporanee nei Conservatori di musica, nelle Accademie e negli istituti superiori per le industrie artistiche.


    Si prega di riprodurre la presente e diramarla a tutte le istituzioni scolastiche di codesta provincia.


    La presente circolare viene diramata d’intesa col Ministero del Tesoro – Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del Tesoro.


    (*)Circolare Ministero Tesoro del 28 febbraio 1996 prot, 2052S2: Come e noto, l’art. 23, comma 4 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ha disposto che a decorrere dal 1 settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d’arte stabilito dalle Direzioni provinciali del Tesoro a mezzo di ordini emessi in base a ruoli di spesa fissa.


    Quanto sopra allo scopo di razionalizzare il pagamento degli stipendi, unificandone le modalit del ruolo di spesa fissa, a tutto quello gi in essere per il personale direttivo, docente, educativo e non docente.


    altres noto, che i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro degli insegnanti elementari (decreti di inquadramento, ricostruzioni di carriere, ecc.) erano stati sottratti al controllo preventivo, in quanto il R.D. 23 giugno 1938, n. 1224 e la Legge I giugno 1942, n. 675 avevano previsto espressamente per tali atti un controllo successivo sui rendiconti di contabilit speciale resi dai Provveditori agli Studi.


    Premesso quanto sopra, dal 1 settembre 1995 risultano abrogate per il pagamento degli stipendi le norme citate attinenti ai rendiconti ed al relativo controllo successivo, e, conseguentemente, dalla stessa data, i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro degli insegnanti elementari emessi dai Provveditorati agli studi sono assoggettati al controllo preventivo delle Ragionerie provinciali dello Stato, ai sensi dell’art. 15 del DPR 30 giugno 1955 n. 1544.


    Allo scopo di agevolare l’iniziale attivit di controllo di codeste Ragionerie stata disposta – con circolare del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione generale del personale e degli Affari Generali e Amministrativi – n. 140/142 del 21 aprile 1995 inviata con nota n. 148116 del 16 maggio 1995 – la trasmissione degli elenchi nominativi degli insegnanti elementari.


     


     


    Allegato n. 1


    (docenti di religione)


    ………………………………………………..


    (Istituzione scolastica)


    Pro. n.ro………………………………….. (data) ……………………………………


     


    Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra:


     


    il ……………………………………………………………………………… (C.F. …………………………………. )


    (Capo di Istituto) (dell’istituzione)


     


    e il sig. ……………………………………………………………………… (C.F. ………………………………….)


     


     


    Premesso che, con provvedimento dell’Autorit Ecclesiastica in data…………………….unito alla presente,


    il Sig. ………………………………………………………….. nato a …………………………….. (provincia……….), il


    ……………………….. e residente a ………………………………. Via………………………………………., n….., stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 del C.C.N.L. per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualit di docente per l’insegnamento di religione per n… ore settimanali di lezione, con decorrenza dal………………….. e cessazione al……………..(salva la risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso di mancata maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi) presso questa Istituzione scolastica, dove dovr presentarsi in data……………


    Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente di religione consisteranno nell’espletamento


    dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo dello stesso dal C.C.N.L.


    Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrispondente a quello previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pari a L………………………………….. (posizione retributiva iniziale ovvero posizione retributiva con anzianit di anni……), di cui L. …………………………….. come stipendio annuo lordo secondo la tabella B allegata al C.C.N.L. del 4 agosto 1995 e successive integrazioni) e L……………………………….. come indennit integrativa speciale lorda mensile oltre ogni altro assegno o indennit previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ………………l 8mi, …………….. /24mi.


    Il docente tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito in carta legale secondo quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale supplente; nello stesso termine, inoltre, il docente dovr dichiarare, sotto la sua personale responsabilit, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilit richiamate dall’art.58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art.508 del D.L.vo n. 297/1994.


    In caso contrario, unitamente ai documenti, dovr essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.


    Il rapporto di lavoro di cui alla presente regolato dal C.C.N.L. dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.


    Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, cosi come la mancata assunzione del servizio; salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; altres causa di risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.


    Il presente contratto a trattazione automatizzata inserito nel supporto ,magnetico trasmesso alla Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del tesoro.


    Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.


     







    Firma per accettazione


     


    ……………………………………………………..


    Il Capo d’Istituto


     


    ………………………………………………


     



  • Circolare ministeriale n. 595 del 20 settembre 1996 – Comparto scuola. Contratto collettivo nazion.




    Circolare ministeriale n. 595 del 20 settembre 1996


    Comparto scuola. Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Inquadramento, trattamento e progressione economica del personale.


    Si fa seguito alla C.M. n.276 del 5 agosto 1995 e si forniscono i chiarimenti per l’inquadramento del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali di cui alla tab. B annessa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. n personale interessato quello in servizio alla data del 1 gennaio 1996. Gli articoli del contratto da prendere in considerazione ai fini che qui interessano sono il 27, il 66, il 67 ed il 68.


     


    1 – PRIMO INQUADRAMENTO


     



    1. – Personale docente, educativo e A.T.A.

    Per una corretta applicazione di quanto previsto dal contratto in esame, si ritiene utile, in via preliminare, formulare alcune considerazioni di carattere generale.


    1) Il passaggio dalla struttura stipendiale di cui al D.P.R.23.8.1988, n.399 a quella prevista dal nuovo contratto avviene sulla base dell’anzianit da ciascuno maturata alla data del 31.12.1995, come precisato nell’art.66 – comma 2. Il disposto del successivo comma 3, che prevede la corresponsione dell’assegno “ad personam”, pari alla differenza tra l’eventuale maggiore trattamento economico in godimento al 31/12/1995 e quello di primo inquadramento, e finalizzato al so lo mantenimento del trattamento economico in godimento al 31.12.1995.


    2) Dal quadro normativo di seguito esaminato, deve intendersi escluso ogni riferimento alle ore che, pur facendo parte integrante della cattedra, eccedono il normale orario settimanale di insegnamento e sono oggetto di separata remunerazione.


    3) Il comma 2 dell’art. 66, nel fare riferimento all’anzianit da ciascuno maturata alla data del 31.12.1995, nulla rileva in ordine alle caratteristiche dell’anzianit medesima, nel senso che non fa alcuna distinzione, com’ invece previsto dalla pregressa normativa, tra l’anzianit riconosciuta ai fini giuridici ed economici e quella valutabile ai soli fini dell’attribuzione degli aumenti biennali.


    Ci stante, da ritenere che le anzianit sopra indicate (cos come gi avvenuto in applicazione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R.399/88, al raggiungimento di determinate anzianit di servizio), siano entrambe ugualmente utili ai fini dell’inquadramento nelle nuove posizioni stipendiali, previste dalla tabella B annessa al C.C.N.L.


    4) Per effetto del rinvio operato dal comma 6 dell’art.66 del C.C.N.L., restano confermate le norme concernenti il riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo previste dal D.L. 19.61970, n. 370 e successive modificazioni e integrazioni nonch le relative disposizioni applicative cos come definite dall’art.4 del D.P.R.23 agosto 1988, n. 399.


    In particolare, per il personale A.T.A., ai sensi del comma 13 del predetto art.4, l’anzianit utile va determinata valutando direttamente, in complesso, il servizio di ruolo nella carriera di appartenenza, il servizio non di ruolo eventualmente prestato nelle diverse qualifiche ed anche l’eventuale servizio di ruolo prestato nelle carriere inferiori.


    5) Le disposizioni concernenti la parte economica, contenute nel C.C.N.L., non concernono, in alcun modo, l’indennit integrativa speciale che, pertanto, rimane assoggettata alla sua specifica disciplina.


    6) L’art.67 del C.C.N.L. prevede che al personale il quale nel corso del biennio 1996/97, in ragione dell’anzianit riconosciuta al 31.12.1995, non consegua nella nuova struttura il passaggio stipendiale successivo a quello di primo inquadramento, venga attribuito il rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle annesse al DPR n. 399/88, in corso di maturazione alla stessa data del 31.12.1995.


    Tra il personale destinatario della disposizione anzidetta rientra anche il personale che, vantando al 31.12.1995 un’anzianit pari o superiore a 35 anni, viene ad essere inquadrato nell’ultimo scaglione previsto dalla tabella B annessa al C.C.N.L. e, quindi, non consegue ulteriori miglioramenti economici nella nuova struttura stipendiale.


    Gli aumenti retributivi considerati dalla norma citata concernono sia lo stipendio sia l’indennit di funzione di cui al D.P.R.399/88 e sono riferiti all’anzianit utile, distintamente, ai fini giuridici ed economici e ai soli fini degli aumenti biennali convenzionali, in itinere alla data del 31.12.1995.


    Va rilevato a tale proposito che, facendo riferimento la norma agli aumenti retributivi di cui al DPR n. 399/88 in corso di maturazione alla data del 31.12.1995, possono essere considerati a tal fine solo i passaggi alla posizione stipendiale immediatamente successiva a quella in godimento e gli aumenti biennali convenzionali eventualmente conseguibili, medio tempore, nella stessa posizione stipendiale in godimento alla data del 31.12.1995, per effetto dell’anzianit utile ai soli fini economici.


    Il rateo determinato dal rapporto tra l’anzianit maturata al 31.12.1995 nella posizione stipendiale in godimento e quella tabellare, necessaria per conseguire il beneficio economico in corso di maturazione. In termini monetari detto rapporto va poi applicato alla differenza tra il trattamento economico annuo in corso di maturazione (per stipendio e indennit di funzione) e quello in godimento.


    Considerato che le posizioni stipendiali e gli aumenti biennali sono attribuiti nell’ordinamento di cui al DPR n.399/88 dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, le eventuali frazioni di anzianit vanno sempre arrotondate per eccesso a mese intero.


    Il beneficio da attribuire titolo di rateo viene calcolato, come previsto dal comma 3 dell’art.67, ragguagliandolo agli anni interi del biennio 1996 e 1997 e, previa riduzione del 25%, dovr essere poi corrisposto, nell’ambito del biennio stesso, in rate mensili decorrenti rispettivamente, dal 1 luglio 1996 e dal 1 gennaio 1997 a seconda che gli incrementi economici di cui trattasi sarebbero stati conseguiti, ai sensi del DPR n.399/88, nel corso dell’anno 1996 o dell’anno 1997. L’importo delle rate mensili risulter pari ad l/18 dell’intero importo se decorrenti dal 1 luglio 1996 o ad 1/12 se decorrenti, invece, dal 1 gennaio 1997. Per omogeneit con la retribuzione, l’importo dei ratei dovr essere calcolato in ragione annua, moltiplicando per 12 la rata mensile.


    7) Le posizioni stipendiali in cui differenziato il trattamento economico previsto dal C.C.N.L., sono attribuite, in connessione allo sviluppo della professionalit del personale interessato, al termine dei periodi in cui articolata la tabella B annessa al contratto stesso previo assolvimento degli obblighi inerenti alle funzioni proprie dell’area di appartenenza e alla partecipazione alle attivit di formazione e di aggiornamento.


    La partecipazione a tali attivit, secondo quanto prescritto dall’art.27 del C,C.N.L., da ritenersi condizionante per il conseguimento delle posizioni stipendiali successive a quella di primo inquadramento. La durata complessiva della stessa stabilita, in via generale dal predetto art. 27, in misura non inferiore a 100 ore, da svolgere nel periodo di permanenza in ciascuno scaglione stipendiale, ad eccezione di quello iniziale (da 0 a 2 anni) nel quale la durata pari a 50 ore; fa altres eccezione il personale A.T.A. con le qualifiche di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo ed equiparate, per il quale la durata fissata in misura non inferiore a 60 ore, ridotte a 30 nell’ambito del rispettivo scaglione iniziale.


    Per il conseguimento della posizione immediatamente successiva a quella di primo inquadramento la durata dell’attivit di formazione e di aggiornamento e proporzionalmente ridotta in misura corrispondente all’anzianit residua determinata in sede di inquadramento stesso, rispetto al numero degli anni complessivamente previsti per il passaggio alla posizione successiva.


    Ai fini anzidetti deve ritenersi utile la partecipazione a tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento incluse nel piano della singola scuola di cui all’art.28, punto 7, del citato contratto e, pi in generale, la partecipazione alle diverse tipologie di attivit formativa previste dalla direttiva n.43 del 1 febbraio 1996, che ha dato attuazione all’art.28 sopracitato.


    Rientrano in tale previsione, tra l’altro, i corsi di riconversione professionale di cui all’art.473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le iniziative formative cofinanziate dall’Unione Europea, le iniziative formative finalizzate all’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, quelle di formazione, specializzazione e perfezionamento promosse e realizzate dall’universit e dai consorzi universitari.


    Sono altres utili ai fini anzidetti, ai sensi dell’art.27, comma 2, del C.C.N.L., le attivit di formazione iniziale previste per il periodo di prova, nonch i corsi biennali di specializzazione per le attivit di sostegno di cui all’art.325 del citato decreto legislativo n. 297/1994.


    Tutte le attivit sopra richiamate, da considerare utili ai fini del conseguimento delle posizioni stipendiali successive a quelle di primo inquadramento, debbono essere state realizzate dopo la nomina in ruolo.


    La partecipazione ad iniziative formative diverse da quelle deliberate dalla singola scuola, anche se effettuata per un numero di ore di per se sufficiente a soddisfare il presupposto per il passaggio alla successiva posizione stipendiale, non fa venir meno il diritto dovere del docente di partecipare – successivamente al completamento delle predette iniziative – ad altre attivit formative indicate nel piano della scuola, salvo eventualmente il diritto al compenso per le attivit aggiuntive di formazione svolte oltre le trenta ore annue senza esonero dagli altri obblighi di servizio.


    Fatte tali premesse, si precisa che le operazioni di inquadramento del personale docente, educativo ed A.T.A. sono effettuate secondo la sequenza sotto elencata:


    a) determinazione dell’anzianit complessiva, senza alcuna distinzione come sopra precisato, quale risulta alla data del 31.12.1995, per effetto dell’inquadramento di cui al DPR n. 399/88;


    b) individuazione, nella tab. B annessa al nuovo contratto, dello scaglione in cui compresa l’anzianit maturata alla data del 31.12.1995, ed esposizione del relativo stipendio;


    c) determinazione dell’eventuale importo da corrispondere a titolo di assegno “ad personam”, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento al 31.12.1995 e lo stipendio relativo allo scaglione di inquadramento. Nel trattamento economico al 31.12.1995 vanno compresi: lo stipendio di cui alla tab. A annessa al DPR 399/88,1’indennit di funzione di cui alla tab. B del medesimo decreto presidenziale, la somma di L. 20.000 mensili lorde di cui all’art.7 comma I, del D.L. 19.9.1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438 e l’importo del miglioramento stipendiale di cui alla tab. A2 del C.C.N.L. L’assegno “ad personam” va riassorbito con il passaggio alla successiva posizione stipendiale;


    d) determinazione dell’anzianit residua, previo arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a sei mesi, trascurando quelle pari o inferiori;


    e) indicazione dell’anzianit necessaria per conseguire la posizione stipendiale successiva a quella di primo inquadramento, tenuto conto dell’eventuale anzianit residua;


    f) calcolo dei ratei di cui all’art.67 del C.C.N.L., da attribuire qualora l’interessato non consegua una successiva posizione stipendiale nell’ambito del biennio 1996-1997. In proposito si evidenzia che non si fa luogo all’attribuzione dei ratei di cui trattasi anche nelle ipotesi in cui il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella individuata alla precedente lettera b) si determini per effetto dell’arrotondamento ad anno intero delle frazioni di anzianit residua.


    Premesso quanto sopra, si riportano alcuni esempi di inquadramento nel nuovo sistema retributivo, partendo dalle anzianit maturate al 31.12.1994 secondo la normativa di cui al DPR n.399/88, al fine di evidenziare le variazioni economiche che il contratto introduce a partire dal 1 gennaio 1995, data dalla quale decorrono, appunto, i primi miglioramenti economici previsti dal contratto stesso.


    Omissis



    1. – Insegnanti di religione

     


    Gli insegnanti di religione, per quanto concerne il trattamento economico, si distinguono, ai sensi della normativa pregressa, nelle seguenti tre categorie:


     


    1) docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio d’insegnamento e con orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali (vedasi in proposito C.M. n.206/1990). Essi, ai sensi dell’art.3, commi 6 e 7, del DPR n.399/1988, in quanto abbiano mantenuto il suddetto orario settimanale d’insegnamento, sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo;


     


    2) docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria ai quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all’art.53, comma 5, della L. I 1.7.1980 n. 312, che prevede l’attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato;


     


    3) docenti di religione di scuola secondaria, gi equiparati ai docenti di ruolo a norma del citato art. 3, commi 6 e 7, del DPR n. 399/1988, ai quali sia stato poi conferito un insegnamento per un orario inferiore a quello previsto nel precedente punto 1). Nei confronti di tale personale la progressione economica viene bloccata nell’ultima posizione stipendiale maturata, e vengono attribuiti solo aumenti biennali convenzionali per ogni biennio di servizio prestato, a norma del combinato disposto dell’art.53, comma 5, della legge n. 312/1980 e dell’art.3, comma 4, del DPR n. 399/1988.


    Tale normativa trova conferma nell’art.66, comma 7, del nuovo C.C.N.L.. Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento del personale anzidetto nella nuova struttura retributiva, si procede come segue:


     


    a) per gli insegnanti di religione di cui al precedente punto 1), essendo questi equiparati ai docenti di ruolo, l’inquadramento all’l.l.96 viene effettuato, in conformit a quanto previsto dal precedente paragrafo 1.1, sulla base dell’anzianit maturata alla data del 31.12.1995;


    b) ai docenti di cui al precedente punto 2), a decorrere dal 1 gennaio 1996, viene attribuito lo stipendio iniziale di lire 16.205.000 a.l., previsto dal nuovo C.C.N.L. per i docenti della scuola secondaria di II grado, maggiorato di tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso (. 405.125 a.l.) per ogni biennio di servizio utile ai sensi del DPR n. 399/88;


    c) per il personale di cui al precedente punto 3), l’inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tab. B del C.C.N.L. previsto per il personale docente della scuola secondaria di II grado, nel quale compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31.12.1995. L’anzianit eccedente quella iniziale dello scaglione di inquadramento, maggiorata del servizio prestato dalla data di attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembre 1995, computabile ai fini dell’attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi nella misura del 2,50% dello stipendio iniziale di L. 16.205.000 a.l., previsto dal C.C.N.L. (pari a L. 405.125 a.l.).


     


    Esempio n. 7 – Insegnante di religione nella scuola media


     


    Orario di servizio: ore 10 settimanali.


    Servizio prestato al 31.12.1995 – anni 9, mesi 4.


     


    Trattamento economico maturato al 31.12.1995


    Stipendio a.l. iniziale – Tab. A DPR n. 399/88 . 12.924.000


    Importo corrispondente a n. 4 aumenti biennali


    convenzionali di stipendio (. 384.000 x 4) . 1.536.000


    . 14.460.000


     


    Indennit di funzione – Tab. B DPR n. 399/88 . 1.416.000


    Importo corrispondente a n. 4 aumenti biennali


    dell’indennit di funzione (.48.000 x 4) . 192.000


    . 1.608.000


     


    Art. 7 L. 438/92 (. 20.000 x 12) . 240.000


    Incremento stipendiale – Tab. A2 C.C.N.L.


    iniziale (. 135.439 x 12) . 1.625.268


    Totale a.l. . 17.933.268


     


    Trattamento economico spettante al 1. 1 .1996


    Stipendio a.l. iniziale – Tab. B – C.C.N.L. . 16.205.000


    N. 4 aumenti biennali di . 405.125 cadauno


    (pari al 2,50% di lire 16.205.000) . 1.620.500


    . 17.825.500


     


    Assegno “ad personam”


    (. 17.933.268 – . 17.825.500) . 107.768


    Totale a.l. .17.933.268


     


    Tuttavia, prestando l’interessato servizio per 10 ore settimanali, il trattamento effettivo da corrispondersi sar ridotto a 10/18, pari, cio, a . 9.962.927 a.l.


    La residua frazione di servizio prestato di anni I e mesi 4, da arrotondare ad anni I, utile ai fini dell’attribuzione del successivo aumento biennale del 2,50% conseguibile il 1. 1 .1997.


     


     


    2. INTERRUZIONI E SUPERVALUTAZIONI DEL SERVIZIO


     


    L’art.81 del C.C.N.L. stabilisce che “per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell’art.72 del D.L.vo n. 29 del 1993, rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti”.


    Alla luce della suddetta statuizione, si ritiene che siano tuttora applicabili le norme che in relazione alla mancata prestazione del servizio, ne impediscono la relativa valutazione.


    Il citato art. 81 del C.C.N.L. ha, inoltre, confermato la vigenza delle particolari norme concernenti la supervalutazione del servizio, i cui benefici si sostanziano nella attribuzione di una maggiorazione di anzianit che comporta una accelerazione della progressione economica. da ritenere che nella nuova struttura retributiva i benefici in questione – ove non siano stati in precedenza gi riconosciuti – debbano essere riconosciuti mediante l’attribuzione dello scaglione stipendiale in corso di maturazione, con un anticipo temporale corrispondente a quello della supervalutazione, ferma restando la misura oraria delle attivit di formazione necessaria per il conseguimento dello scaglione stipendiale di cui trattasi.


    3. BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N.336/1970


     


    Com’ noto, nella determinazione del trattamento economico assumono particolare rilievo i cosiddetti “benefici”, segnatamente, gli aumenti biennali previsti per gli ex combattenti dalla legge 24.5.1970, n. 336, che sono correlati, in via generale, ad anzianit convenzionali e consentono, di fatto, accelerazioni di carriera e miglioramenti stipendiali.


    Detti benefici, in quanto previsti da una norma speciale, sono sottratti alla contrattazione delle parti e, conseguentemente, sono riconoscibili anche nella nuova struttura retributiva prevista dal C.C.N.L. in esame.


    Al riguardo, va osservato, in via preliminare, come il legislatore, volendo attribuire i benefici economici di cui trattasi a particolari categorie di dipendenti, anzich quantificarli in termini monetari, li ha commisurati all’importo di un aumento periodico o biennale che all’epoca era pari al 2,50% dello stipendio iniziale della classe di appartenenza dell’interessato, fissando cos, oltre alla misura del beneficio, anche il criterio di riferimento: (Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 742/92 espresso nell’Adunanza Generale del 17.5.1993).


    Ne consegue che nel nuovo ordinamento retributivo previsto dal C.C.N.L. gli stessi benefici devono essere calcolati in misura pari al 2,50% dello stipendio della posizione retributiva in godimento e di cui alla tab. B del contratto stesso.


    Peraltro, rimangono inalterati, per l’attribuzione dei benefici di cui trattasi, i criteri ed i requisiti richiesti dalla disposizione che li prevede, come parimenti rimangono inalterate le condizioni che ne determinano il riassorbimento.


    Nulla innovato circa l’applicazione del beneficio di cui all’art.2 della stessa legge n. 336/70, il quale prevede che il personale ex combattente, destinatario della disposizione, possa chiedere all’atto del collocamento a riposo, in alternativa agli aumenti biennali, l’attribuzione del grado o della qualifica superiore.


    Al fine di evitare ulteriori aggravi di lavoro per gli istituti scolastici e per le Direzioni provinciali del Tesoro, l’applicazione provvisoria degli inquadramenti del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali, secondo i criteri stabiliti dalla presente circolare, sar effettuato esclusivamente attraverso un flusso informatico diretto tra i sistemi informativi di questa Amministrazione e della Direzione generale per i servizi periferici entro le scadenze che saranno successivamente comunicate.


    * * *


    La presente circolare viene emanata d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.. La stessa concordata, a norma dell’art.190 dalle vigenti Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, con la Direzione Generale dei Servizi Periferici di detto Dicastero. Le SS.LL. sono pregate di riprodurla e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori e delle accademie ed i coordinatori degli I.S.I.A..


    Con l’occasione si rende noto che in corso di perfezionamento l’accordo siglato il 1 luglio 1996 dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali del comparto scuola, con il quale si d l’interpretazione autentica dell’art.66 del CCNL-scuola del 4 agosto 1995, per la parte relativa alle modalit di inquadramento dei capi d’istituto. Alla stregua di tale interpretazione l’anzidetto art. 66 deve intendersi nel senso che l’inquadramento dei capi d’istituto va disposto in base al comma 2 o, in alternativa, in base al comma 4 dell’articolo medesimo, secondo il criterio del trattamento pi favorevole. I provvedimenti predisposti dalle SSLL. sulla base di quanto sopra saranno resi esecutivi successivamente al perfezionamento dell’anzidetto accordo.



  • Circolare Ministeriale n.366 Prot. n.939 del 24/7/1996 – Oggetto: Insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare con orario ridotto di insegnamento.




    Circolare Ministeriale n.366 Prot. n.939 del 24/7/1996


    Oggetto: Insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare con orario ridotto di insegnamento.


    Con C.M. n.308 in data 5.11.1994 stato chiarito che anche per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole elementari l’orario di insegnamento costituito da 24 ore settimanali di attivit didattica, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica.


    A seguito della predetta circolare sono pervenuti ulteriori quesiti concernenti lo svolgimento della programmazione didattica da parte degli insegnanti di religione cattolica con nomina inferiore all’orario intero.


    Al fine di definire, in relazione al numero di ore di programmazione didattica da retribuire, la posizione dei docenti di religione cattolica aventi un orario inferiore alle 22 ore settimanali, da ritenere che utile elemento di riferimento possa essere costituito dalla previsione contenuta nell’art. 3, comma 7 del DPR 23.8.1988, n.399, secondo cui i docenti di religione cattolica con un orario non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari hanno titolo alla progressione economica. Conseguentemente, si pu ritenere che tale categoria di docenti sia assimilabile, per gli aspetti qui esaminati, a quella dei docenti di ruolo o comunque con orario intero.


    Pertanto, in relazione al ridotto carico orario si dispone che i docenti di religione cattolica con 12 ore settimanali prestino servizio per un’ora aggiuntiva da destinare alla programmazione didattico – educativa.


    Per le fasce orarie intermedie la programmazione didattica dovr essere ovviamente effettuata in proporzione al numero delle ore di insegnamento prestate.


    Tutto ci premesso, la distribuzione complessiva delle ore di programmazione didattica da effettuare da parte dei docenti di cui trattasi risulta determinata come segue:


     







































    numero classi


    numero ore


    numero ore programmazione


    numero ore retribuite


    11


    22


    2


    24


    10


    20


    2


    22


    9


    18


    2


    20


    8


    16


    1


    17


    7


    14


    1


    15


    6


    12


    1


    13


     


    I direttori didattici avranno cura di procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro provvedendo ad includervi anche le ore di programmazione come sopra determinante.


    I docenti con nomina di insegnamento fino a 10 ore settimanali sono invece tenuti ad effettuare la programmazione didattica nell’ambito delle attivit funzionali all’insegnamento con esclusione di qualunque retribuzione aggiuntiva.


    La presente circolare, stata concordata con il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.



  • Circolare Telegrafica prot. 13796 del 24 novembre 1995 – Oggetto: Disciplina delle assenze dal servizio applicabile agli insegnanti di religione che si trovino nelle condizioni previste dall’art.3, comma 6, del DPR n.399/88.




    Circolare Telegrafica prot. 13796 del 24 novembre 1995


    Oggetto: Disciplina delle assenze dal servizio applicabile agli insegnanti di religione che si trovino nelle condizioni previste dall’art.3, comma 6, del DPR n.399/88.


    In riferimento alla nota prot. n.78985 dell’11/10/1995 di codesto Ufficio concernente il quesito indicato in oggetto, si fa presente che, ad avviso delle scrivente, ai docenti assunti con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, i quali si trovino nelle condizioni previste dall’art.3, comma 6, del DPR n.399/88, debbono applicarsi, giusta quanto stabilito dall’art.25, primo comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le disposizioni in materie di ferie, permessi ed assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo le specificazioni di cui ai commi 2, 16 e 17 del medesimo art.25 del contratto.


    Da quanto sopra consegue, in particolare, che anche nei confronti degli insegnanti di cui trattasi continuano a valere le istruzioni fornite con C.M. n.214 del 25/7/1986 relativamente ai criteri per la determinazione dell’indennit di maternit di cui all’art.l5 della legge 30/12/1971, n.1204.


    C.M. n.214 del 25 luglio 1986


    Questo Ministero ha avuto modo di rilevare che non tutti gli Uffici dipendenti adottano criteri univoci in materia di corresponsione al personale docente e non docente non di ruolo delle indennit di maternit previste dall’art.l5 della legge 30/12/1971, n.1204.


    Allo scopo di pervenire ad una concreta ed uniforme applicazione della citata disposizione, si ritiene opportuno fornire le seguenti puntualizzazioni in ordine ai criteri cui occorre attenersi nel calcolo delle predette indennit di maternit.


    Ai fini della determinazione della misura delle indennit giornaliere previste dal citato art. l5 della legge 1204/71, si deve far riferimento alle disposizioni contenute nel successivo art.16 della medesima legge n.1204.


    In base a tali disposizioni, la retribuzione giornaliera, cui le predette indennit devono rapportarsi, in misura dell’80 o del 30% (a seconda che trattasi, rispettivamente, di indennit da corrispondere in caso di astensione obbligatoria dal lavoro ovvero di astensione facoltativa), si ottiene dividendo per 30 L’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione obbligatoria per maternit: ci, peraltro, relativamente all’indennit di cui al primo comma dell’art.l5, indipendentemente dal fatto che venga corrisposta in costanza del rapporto d’impiego ovvero dopo l’estinzione del medesimo (primo e secondo comma dell’art.l7 della legge n.1204/71.


    Qualora la dipendente non di ruolo non abbia prestato servizio nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro ovvero, nel medesimo periodo, abbia prestato servizio per un numero di giorni inferiore al mese, le indennit da corrispondere alla lavoratrice madre debbono essere rapportate – in misura dell’80 o del 30 per cento – alla retribuzione che I ‘interessata avrebbe percepito ” nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro “, qualora in detto periodo fosse stata in servizio.


    In tal senso si sono pronunciati sia il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sia il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – IGOP.


    Tutte le istruzioni, in precedenza impartite in materia, incompatibili con le indicazioni di cui alla presente circolare devono ritenersi abrogate.



  • Circolare telegrafica n. 302 del 20 settembre 1995 – Oggetto: Insegnanti di religione cattolica. Assunzione mediante contratto di incarico annuale




    Circolare telegrafica n. 302 del 20 settembre 1995


    Oggetto: Insegnanti di religione cattolica. Assunzione mediante contratto di incarico annuale


    Riferimento quesiti pervenuti in merito at instaurazione rapporto impiego insegnanti di religione precisasi che detti insegnanti vengono assunti secondo disciplina prevista da art. 309 D.L.vo 297/1994 mediante contratto incarico annuale che intendesi confermato qualora permangano condizioni et requisiti prescritti da vigenti disposizioni di legge. Rapporto lavoro insegnanti religione cattolica viene costituito secondo quanto previsto nei punti 2.3, 2.4, 2.5, del D.P.R. 16.12.1985 n. 751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente at ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente at orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 47, commi 6 et 7, Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola).


    Ci significa che per docenti gi in servizio per anno scolastico 1994/95 est possibile mantenere rapporto impiego at orario parziale. Nel caso in cui per dimissioni volontarie, quiescenza o altri motivi, si rendano disponibili ore d’insegnamento, queste vanno assegnate, prima di procedere at nuova assunzione, ai docenti di religione gi in servizio.



  • Circolare Ministeriale n.374 del 04 settembre 1998 – Insegnamento della religione nella scuola elementare

    Circolare Ministeriale n.374 del 4 settembre 1998


     


    Oggetto: Insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare


    Con riferimento ai quesiti pervenuti si precisa che insegnamento della religione cattolica da parte di personale specificamente incaricato non modifica gli obblighi di servizio degli insegnanti titolari nelle classi interessate ne incide sulla determinazione dell’organico funzionale d’istituto.


    Gli obblighi di servizio dei docenti indisponibili a impartire l’insegnamento in oggetto restano, infatti, disciplinati dall’art.41 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente modificato e integrato dai successivi contratti decentrati sull’utilizzazione del personale.


    Per quanto riguarda le disposizioni contenute nella circolare n.14 del 22 gennaio 1991 concernente istruzioni a carattere permanente per l’applicazione del D.P.R. 23/611990 n. 202 si precisa altres che l’obbligo per i docenti di ciascun circolo didattico di produrre entro il 15 marzo una dichiarazione di disponibilit ad impartire l’insegnamento della religione cattolica o di revoca della medesima deve intendersi riferito, per gli anni scolastici successivi a quello di prima applicazione della nuova normativa pattizia, solo all’eventuale dichiarazione di revoca della disponibilit originaria, secondo la formulazione letterale del punto 2.6 del medesimo D.P.R. n. 202/90, finch sussistano i requisiti d’idoneit all’insegnamento in oggetto.


    Per quanto concerne, invece, la dichiarazione di disponibilit resa successivamente a quella dl indisponibilit, le esigenze di salvaguardia della continuit didattica e la necessita di rendere possibile una progettazione pluriennale nell’utilizzo delle risorse professionali fanno ritenere opportuno limitarne l’acquisizione, da parte dei direttori didattici (entro il 15 marzo), ai soli anni precedenti quelli d’inizio, per i singoli docenti interessati, di ciascun ciclo della scuola primaria.


    Si comunica infine che la suddetta C.M. n. 14 de 1991 nella parte in cui prescrive che i direttori didattici trasmettano gli elenchi dei docenti dichiaratisi disponibili ai Provveditori agli Studi entro il 30 marzo, e che questi li inoltrino agli ordinari diocesani competenti per il riconoscimento dell’idoneit, deve intendersi superata dall’art.309, comma 2, del Testo Unico n. 297/94, che attribuisce ai direttori didattici la competenza a stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato con gli insegnanti di religione cattolica; , pertanto, opportuno che, per evidenti ragioni di speditezza i suddetti elenchi siano trasmessi direttamente all’ordinario diocesano da ciascun dirigente scolastico.


    Si prega di assicurare la tempestiva diffusione della presente, al fine di evitare iniziative e decisioni inopportune, o in contrasto con la normativa in vigore, da parte dei dirigenti dei circoli didattici.


    Il Ministro

  • Circolare Ministeriale n. 119 del 6 aprile 1995 – Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado. Integrazioni e modifiche alle CC.MM. 363/94 e 49/95




    Circolare ministeriale n. 119 del 6 aprile 1995


    Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado. Integrazioni e modifiche alle CC.MM. 363/94 e 49/95


     


    (….)


    1.4. In relazione alla disposizione della precedente circolare n.363 del 22/12/1994, che prevede l’iscrizione d’ufficio e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all’art.310 – quarto comma – del D.Lvo 16/04/1994, n.297 permane salvo diversa espressa volont, come previsto dal punto 2.1 b) dell’Intesa tra CEI e Ministero Pubblica Istruzione.


    (….)



  • Circolare Ministeriale n.327 prot.7632/DN del 21/11/1994 – Oggetto: Legge 24 dicembre 1993 n.537- art. 3 – commi 37 e 39 – Applicazione nei confronti del personale della scuola



    Circolare Ministeriale n.327 prot.7632/DN del 21/11/1994


     


    Oggetto: Legge 24 dicembre 1993 n.537 – art. 3 – commi 37 e 39 – Applicazione nei confronti del personale della scuola


     


     


    Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti da parte dei provveditorati agli studi e delle istituzioni scolastiche relativi sull’applicazione delle disposizioni di cui all’oggetto. Il personale della scuola. nella parte in cui esse introducono innovazioni nella disciplina del congedo straordinario.


    Al riguardo la Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi di questo Ministero, con circolare n. 210 (prot. n. 5569) del 5 luglio 1994 ha impartito disposizioni applicative delle citate norme con riferimento agli aspetti comuni sia al personale del comparto ministeri che a quello del comparto scuola.


    Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti relativamente ad alcuni aspetti specifici quali sono emersi dai quesiti posti dagli uffici scolastici provinciali.


    Si comunica, pertanto, che il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., con nota n. 133674 del 21 giugno 1994, ha chiarito che le disposizioni di cui ai commi 37 e 39 dell’art.3 della citata Legge n.537/1993 non trovano applicazione nei confronti del personale non di ruolo della scuola.


    Si rende noto, inoltre. che lo stesso Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., con lettera n.l48166 del 3 giugno 1994, ha chiarito che il singolo giorno di congedo straordinario, potendosi configurare alla stregua del periodo minimo di tempo ininterrotto computabile ai fini dell’assenza in questione, va assoggettato alla riduzione di un terzo prevista dal comma 39 dell’articolo 3 della pi volte citata legge n. 537/1993


    Si da’ notizia, infine, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica – Ufficio legislativo – con telefax n. 29723/94/l3.316 del 17 marzo 1994, diretto all’Universit degli Studi di Napoli, ha espresso l’avviso che in luogo del congedo straordinario per un solo giorno l’interessato possa legittimamente chiedere, in caso di malattia. anche l’aspettativa per infermit. In tal caso per deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, onde consentirgli di mettere in condizione l’Unit Sanitaria Locale competente per territorio di effettuare la visita di controllo medico legale entro lo stesso giorno. Da ci discende che, in caso di mancata tempestiva richiesta di fruizione di aspettativa per motivi di salute, l’interessato, va collocato in congedo straordinario per motivi di salute.


    La presente circolare stata concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e con il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P..


    I Provveditori agli Studi, i Sovrintendenti scolastici per le province di Trento e Bolzano e gli Intendenti Scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle localit ladine sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza per gli adempimenti di competenza e perch sia portata a conoscenza del personale dipendente.



  • Circolare Ministeriale n. 308 Prot.6872/DN del 5.11.1994 – Oggetto: Insegnanti di Religione Cattolica nella scuola elementare – orario di insegnamento.




    Circolare Ministeriale n. 308 Prot.6872/DN del 5.11.1994


    Oggetto: Insegnanti di Religione Cattolica nella scuola elementare – orario di insegnamento.


     


    Numerosi quesiti, anche nelle vie brevi, sono stati proposti al fine di conoscere se gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole elementari siano tenuti o meno ad effettuare, nell’ambito dell’orario di insegnamento, la programmazione didattica di cui all’art.9 della legge n.148/1990.


    Al riguardo, considerato che l’art.309 del vigente T.U. 16.4.1994, n.297 prevede che i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, si deve convenire che anche per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole suddette l’orario di insegnamento costituito da 24 ore settimanali di attivit didattica, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei docenti in ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.


    Si conferma, peraltro, che, in ragione dello stesso principio dell’estensione di tutti i diritti e doveri, restano applicabili anche nei confronti dei docenti di religione cattolica le disposizioni che configurano le prestazioni delle attivit connesse alla funzione docente di cui al DPR 23.8.1988, n.399.


    Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti circoli didattici.