Categoria: Norme CEI e SNIRC

  • Codice di Diritto Canonico – Cann.804 e 805




    Codice di Diritto Canonico


    (promulgato il 25 gennaio 1983 da S.S. Giovanni Paolo II)


    Can.804


    1. All’autorit della Chiesa sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d’azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.


    2. L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilit pedagogica.


     


    Can.805


    diritto dell’Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure esigere che siano rimossi.