Categoria: Norme CEI e SNIRC
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Annuario CEI – IdR & IRC a.s. 2004/2005
Annuario CEI – IdR & IRC a.s. 2004/2005
Anno scolastico 2004-2005
Relazione introduttiva (file pdf)
File con i dati statistici (file zip)
Appendice sulle scuole cattoliche (file pdf)
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Delibera n.42 bis della CEI – Incarico dell’IRC nella scuola materna ed elementare a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI
(Approvata dalla XXVIII Assemblea generale del 18 – 22 maggio 1987)
Incarico dell’IRC nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI
La Conferenza Episcopale Italiana
– visto il canone 804, 1 e 2;
– visto il punto 4.4, lettera a) dell’Intesa stipulata il 14 dicembre 1985 tra il Presidente della CEI e il Ministro della Pubblica Istruzione;
– vista la Delibera n.41 sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche adottata dalla XXVI Assemblea Generale;
– vista la Nota pastorale della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica: “La formazione teologica nella Chiesa particolare” del 19 maggio 1985, nn.7,8,10,11,12;
DELIBERA
L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari pu essere affidato a religiosi o religiose che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione:
– diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose;
– diploma di cultura teologica rilasciato da una Scuola di formazione religiosa;
– attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla Scuola di formazione teologica.
2 – L’ordinario del luogo, prima di procedere a riconoscere l’idoneit del religioso/a a norma del can. 804, 2, tenuto a verificare la qualificazione.
A tale scopo richiede all’interessato l’esibizione dei suoi titoli di studio e nel caso del diploma rilasciato da Scuola di formazione teologica o altro curricolo equipollente e verifica la effettiva corrispondenza dei corsi frequentati ai requisiti previsti dal n.12 della Nota pastorale del 19 maggio 1985 richiamata in premessa.
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Deliberazione della CEI (Non vincolante) – Riconoscimento dell’idoneità all’IRC nelle scuole pubbliche e cattoliche
(approvata dalla XXXIV Assemblea Generale del 6- 10 maggio 1991 – Approvata a norma dell’art.18 dello statuto della CEI e quindi non vincolante)
Riconoscimento dell’idoneit all’IRC nelle scuole pubbliche e cattoliche
L’Ordinario del luogo deve accertasi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.
A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n.41 1, le domande che riceve da parte dei fedeli, normalmente si atterr ai seguenti criteri:
- Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica:
la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell’interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l’insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse pu risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalit di aggiornamento in ordine all’insegnamento della religione cattolica o dall’impegno di parteciparvi a breve scadenza.
La necessaria coerenza con i valori da proporre nell’insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.
- Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:
- Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l’Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l’incarico cui aspira mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.
- Per quanto riguarda l’abilit pedagogica, l’Ordinario si accerta che nel coso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogico (p. es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui pi fruttuosamente l’insegnante pu esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui o prove.
Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l’Ordinario, oltre a verificare che non risulti da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.
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Delibera n.41 della CEI – Riconoscimento e revoca dell’idoneità all’Irc nelle scuole pubbliche
(approvata dalla XXXII Assemblea Generale del 14-18 maggio 1990)
Riconoscimento e revoca dell’idoneit all’IRC nelle scuole pubbliche
1 – L’Ordinario del luogo che riceva da parte di fedeli laici, religiosi, o chierici domanda per il riconoscimento dell’idoneit ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare, l’Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilit pedagogica.
L’Ordinario del luogo riconosce l’idoneit mediante proprio decreto.
2 – L’Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 2, l’idoneit all’insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l’abilit pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.
3 – Ricorrendo le circostanze di cui al 2, l’Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell’idoneit convoca l’insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.
Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall’insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l’incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.
Il decreto di revoca dell’idoneit deve essere fornito di motivazione ai sensi del can.51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54-55-56.
L’Ordinario del luogo d comunicazione all’autorit scolastica competente che l’idoneit stata revocata quando il decreto di revoca divenuto definitivamente esecutivo.