Categoria: Mobilità IdR

  • Il Tar Campania si pronuncia sull’intesa. L’IdR è titolare di un interesse diretto ad acquisire copia dell’intesa intercorsa tra USR e Ordinario diocesano

    Il Tar Campania si pronuncia sull’intesa


       In diverse occasioni lo Snadir, esprimendo una sua valutazione sulle norme e procedure di attuazione della mobilità degli insegnanti di religione, aveva segnalato un punto debole: l’intesa, che deve essere definita tra Ufficio Scolastico regionale e Ordinario diocesano come prevista dall’art.4 della legge n. 186/2003 e successive norme contrattuali.
       La questione sulla quale il Tar Campania si è pronunciato è stata originata da un provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania dell’ottobre 2006 con il quale si respingeva l’istanza di accesso agli atti prodotta da una insegnante di religione, interessata a prendere visione dell’intesa intervenuta tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ordinario Diocesano di Napoli.
       Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato e, pertanto, ha dichiarato illegittimo il provvedimento con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha respinto l’istanza di accesso.
       L’insegnante di religione, secondo la sentenza, è titolare di un interesse diretto, concreto ed  attuale (come richiesto dagli artt. 22 e ss. legge n. 241/90 e dal D.P.R. n. 184/06) per la legittimazione al giudizio e l’accoglimento delle relative domande.
       Secondo il Tar, l’insegnante “… in quanto docente di religione cattolica in servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione ed intenzionata a verificare la legittimità dell’assegnazione della sede ottenuta in relazione alle risultanze della relativa graduatoria, ha interesse ad acquisire copia dell’intesa intercorsa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ordinario Diocesano di Napoli e che, ai sensi dell’art. 4 comma 1° l. n. 186/03, regola la mobilità degli insegnanti di religione“.
       D’altra parte, tale interesse risultava correttamente evidenziato nell’istanza di accesso presentata dall’insegnante, come richiesto dall’art. 25 comma 2° l. n. 241/90.
       Nell’accogliere il ricorso il Tar ha quindi  “dichiarato il diritto della ricorrente di accedere agli atti richiesti”   ed ha condannato l’amministrazione scolastica resistente a porre in essere gli adempimenti necessari a consentire l’esercizio del diritto di accesso della ricorrente.
       Lo Snadir, in numerose occasioni e in diverse sedi, ha sottolineato che l’intesa prevista dalla legge n.186/2003 non poteva, e non deve, avere la funzione di riconoscere o meno il diritto alla mobilità (già sancito dalla legge e dai contratti del settore scuola), quanto piuttosto quello di definire, attraverso un accordo le modalità di attuazione di tale diritto. E’ poi altrettanto evidente, a nostro giudizio, che concorrendo l’intesa a formare un provvedimento amministrativo, non può non essere a sua volta redatta in forma scritta e motivata.


    Ernesto Soccavo


    Snadir – giovedì 13 marzo 2008

  • Mobilità docenti di religione: firmata l’Ordinanza ministeriale

     

    Mobilità docenti di religione: firmata l’Ordinanza ministeriale


     


       Come annunciato nella nostra precedente comunicazione è stata firmata oggi (21 febbraio 2008) e trasmessa con Nota prot. 3033 del 21 febbraio 2008, l’O.M. n. 27 del 21 febbraio 2008 prot. n. AOODGPER 3017 relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2008/2009.


    In sintesi:




    1. la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (compresa quella di appartenenza);


    2. la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede (a giugno prossimo tramite lo strumento dell’utilizzazione potranno richiedere l’assegnazione alla sede);


    3. i docenti di religione con due anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità nella stessa regione (1° e 2°  contingente);


    4. i docenti di religione con tre anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità oltre che nella stessa regione anche nelle altre (1° e 2° contingente [potrà parteciparvi in quanto ha beneficiato della retrodatazione giuridica al 1° settembre 2005]);


    5. l’Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata su base diocesana di tutti i docenti di religione immessi in ruolo; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l’eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica;


    6. un eventuale esubero in una diocesi potrà essere compensato in altra diocesi della stessa regione, poiché l’organico degli insegnanti di religione è definito su base regionale.

     


     In particolare le scadenze per le operazioni di mobilità sono le seguenti:




    • Presentazione delle domande: dal 17 marzo al 15 aprile 2008


    • Invio della documentazione da parte dei DS ai Direttori regionali per la predisposizione della graduatoria regionale su base diocesana (per la individuazione dei soprannumerari): 30 aprile 2008


    • Revoca delle domande: 10 giugno 2008


    • Predisposizione graduatoria regionale su base diocesana: 20 giugno 2008


    • Pubblicazione dei movimenti: 30 giugno 2008


    • Intesa sulla sede di utilizzazione: 31 luglio 2008

     


       L’O.M. trasmette in allegato i modelli di domanda.


       Predisporremo entro breve tempo una nota per la compilazione delle domande e delle eventuali Faq di chiarimento


    La Redazione


     


    Snadir – giovedì 21 febbraio 2008












    1. MODULO TR 1   domanda di trasferimento (file pdf). Scuola dell’infanzia e primaria


    2. MODULO PR 1   domanda di passaggio di ruolo (file pdf). Scuola dell’infanzia e primaria


    3. MODULO TR2   domanda di trasferimento (file pdf). Scuola secondaria di 1° e 2° grado


    4. MODULO PR2   domanda di passaggio di ruolo (file pdf). Scuola secondaria di 1° e 2° grado









     


    Precedenti riunioni


  • Mobilità docenti di religione: imminente la pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale

    Mobilità docenti di religione: imminente la pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale


     


       Si è svolto ieri (12 febbraio 2008) il secondo incontro tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali sull’ordinanza che disciplina le modalità e i termini delle domande di mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione di ruolo.


       L’Amministrazione ha comunicato che l’ordinanza è di imminente pubblicazione ed ha presentato il testo definitivo contenente le novità  già descritte  nel nostro precedente resoconto che riportiamo di seguito in sintesi:




    1. la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (compresa quella di appartenenza);


    2. la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede (a giugno prossimo tramite lo strumento dell’utilizzazione potranno richiedere l’assegnazione alla sede);


    3. i docenti di religione con due anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità nella stessa regione (1° e 2°  contingente);


    4. i docenti di religione con tre anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità oltre che nella stessa regione anche nelle altre (1° e 2° contingente [potrà parteciparvi in quanto ha beneficiato della retrodatazione giuridica al 1° settembre 2005]);


    5. l’Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata su base diocesana di tutti i docenti di religione immessi in ruolo; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l’eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica;


    6. un eventuale esubero in una diocesi potrà essere compensato in altra diocesi della stessa regione, poiché l’organico degli insegnanti di religione è definito su base regionale.

     


     In particolare le scadenze per le operazioni di mobilità sono le seguenti:




    • Presentazione delle domande: 15 aprile 2008


    • Invio della documentazione da parte dei DS ai Direttori regionali per la predisposizione della graduatoria regionale su base diocesana (per la individuazione dei soprannumerari): 30 aprile 2008


    • Revoca delle domande: 10 giugno 2008


    • Predisposizione graduatoria regionale su base diocesana: 20 giugno 2008


    • Pubblicazione dei movimenti: 30 giugno 2008


    • Intesa sulla sede di utilizzazione: 31 luglio 2008

     


       La pubblicazione dei movimenti al 30 giugno 2008 richiede una diversa scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.


       Inoltre, in analogia con la DOS, i docenti di religione interessati alla mobilità potranno presentare domanda di trasferimento territoriale o professionale per la/le diocesi richiesta/e e poi – con lo strumento delle utilizzazioni – potranno richiedere l’assegnazione alla/alle sede/i.


       Le domande devono essere presentate unicamente mediante i moduli predisposti appositamente dal MPI, pena l’annullamento.


       Identicamente al restante personale docente, i servizi devono essere validamente documentati o dichiarati mediante l’allegato D, rispettivamente della scuola dell’infanzia-primaria o della scuola secondaria di 1° e 2° grado; le esigenze di famiglia ed i titoli valutabili devono essere invece certificati o dichiarati.  Inoltre devono essere dichiarati eventuali titoli di precedenza nonché – in caso di passaggio – il possesso dell’idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto. In ultimo è necessario allegare il riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica nell’ordine e grado richiesto rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio.


       Quando l’Amministrazione trasmetterà l’ordinanza  e  i modelli di domanda, questi saranno pubblicati su questo sito.


    La Redazione


     


    Snadir  – mercoledì 13 febbraio 2008











     


    Precedenti riunioni


  • Mobilità dei docenti di religione e congedi parentali

    Mobilità dei docenti di religione e congedi parentali


       Si è svolto ieri (23 gennaio 2008) il primo incontro riguardante l’ordinanza che disciplina la mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione.
       L’amministrazione ha presentato alle OO.SS. una bozza dell’ordinanza i cui punti principali sono i seguenti:



    1. la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (compresa quella di appartenenza);
    2. la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede;
    3. i docenti di religione con due anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità nella stessa regione (1° e 2°  contingente);
    4. i docenti di religione con tre anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità oltre che nella stessa regione anche nelle altre (1° contingente);
    5. l’Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata su base diocesana di tutti i docenti di religione immessi in ruolo; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l’eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica;
    6. un eventuale esubero in una diocesi potrà essere compensato in altra diocesi della stessa regione, poiché l’organico degli insegnanti di religione è definito su base regionale;
    7. la scadenza delle domande è prevista per i primi quindici giorni di aprile 2008.

       L’incontro è aggiornato alla fine della prossima settimana dopo che le organizzazioni sindacali faranno pervenire le loro osservazioni.
       Si è concordato con l’amministrazione che non pochi dei contenuti della specifica ordinanza andranno inseriti nel CCNI sulla mobilità del prossimo anno.
    Registriamo positivamente la decisione da parte dell’Amministrazione di delegare l’ufficio scolastico regionale – e non le singole istituzioni scolastiche – alla predisposizione della graduatoria per l’individuazione degli eventuali soprannumerari.


       Successivamente si è discusso circa i congedi parentali.
       Entro oggi (24 gennaio 2008)  anche la Federazione Gilda-Unams richiederà formalmente il ritiro della nota del 20 Dicembre 2007 con la quale il MPI si è associato alle considerazioni della Ragioneria Generale dello Stato, sul pagamento al 100% dei primi trenta giorni di permesso di cui all’art. 12, c. 4 del CCNL, ma solo fino al terzo anno di vita del bambino.   L’amministrazione si è dichiarata disponibile a far proprie le obiezioni delle OO.SS., (che da contratto ritengono fuori discussione il pagamento al 100% dei primi trenta giorni anche fino all’8° anno di vita del bambino) e richiederà all’ARAN di convocare un incontro di interpretazione autentica sui contenuti del citato comma 4.
       In un primo momento, l’Amministrazione aveva addotto a sostegno delle proprie tesi due commi (454 – 455) della Finanziaria 2008, ma dopo averle fatto notare che i due commi non erano pertinenti con l’art. 12 comma 4 del CCNL ha glissato sulle proprie, in verità timide, argomentazioni.
       La nostra delegazione ha sottolineato che, in ogni caso, è l’Amministrazione, per il tramite dell’ARAN, che si fa promotrice dell’incontro di interpretazione autentica, dal momento che per noi non vi è nulla da interpretare e la volontà delle parti contraenti è inequivocabilmente sancita dalle parole del comma 4 che, come noto, per quei trenta giorni non pongono alcuna limitazione entro il terzo anno di vita del bambino.


    La Redazione


     











     


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    Snadir – giovedì 24 gennaio 2008

  • Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale che disciplina le modalità dei trasferimenti e della mobilità professionale – a.s. 2008/2009

    Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale che disciplina le modalità dei trasferimenti e della mobilità professionale – a.s. 2008/2009



       Come preannunciato nella nostra informativa del 4 gennaio scorso, il MPI ha pubblicato oggi (7 gennaio2008) l’Ordinanza ministeriale sulla mobilità e sui trasferimenti ed ha confermato la scadenza della presentazione delle domande per il 5 febbraio 2008. Inoltre con la Nota prot. 153 del 7 gennaio 2008, che trasmette l’Ordinanza n.2 del 4 gennaio 2008 e il CCNI 20 dicembre 2007, il MPI ha confermato che con una successiva Ordinanza ministeriale verranno diramate le specifiche disposizioni attuative riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, per i quali, ovviamente, sarà prevista una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande.


    La Redazione











     


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    Snadir – lunedì 7 gennaio 2008

  • Trasferimenti e Mobilità professionale dei docenti di religione 2008/2009

     

    Trasferimenti e Mobilità intersettoriale dei docenti di religione 2008/2009


     


      


      


       Si è svolto ieri (3 gennaio 2008) l’incontro presso il MPI tra l’Amministrazione e le OO.SS. sull’Ordinanza che discipina le modalità dei trasferimenti e della mobilità professionale e sugli organici.


       L’Amministrazione ha comunicato che entro lunedì mattina (7 gennaio 2008) sarà pubblicata l’ordinanza ministeriale sulla mobilità e sui trasferimenti. La presentazioni delle domande da parte de personale scolastico è prevista per il 5 febbraio 2008.


       Per quanto riguarda i docenti di religione l’Amministrazione ha chiarito che entro il mese di gennaio 2008 sarà predisposta l’ordinanza che stabilirà le modalità di presentazione delle domande di trasferimento e di mobilità intersettoriale. Inoltre ha precisato che la scadenza delle domande sarà prevista per il mese di aprile 2008.


       Lo Snadir ha chiesto all’Amministrazione di accelerare la verifica dei posti resisi liberi dopo le immissioni in ruolo dei tre contingenti, al fine di predisporre le eventuali uteriori immissioni in ruolo fino al raggiungimento del totale autorizzato di 15.366 unità. E’ stato inoltre fatto presente che sarebbe preferibile evitare di far coincidere la conclusione delle operazioni di trasferimento e mobilità degli IdR con la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria. 


       E’ chiaro che in occasione della pubblicazione dell’ordinanza sui trasferimenti e sulla mobilità professionale saranno anche disponibili i relativi modelli. Immediatamente dopo lo Snadir predisporrà una nota per la compilazione delle domande e delle eventuali Faq di chiarimento.


     


    La Redazione


     







     


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    Snadir – venerdì 4 gennaio 2008