Categoria: Mobilità IdR

  • Mobilità territoriale e/o professionale del personale docente di religione per l’a.s. 2011/2012

    Mobilità territoriale e/o professionale del personale docente di religione per l’a.s. 2011/2012 
     

    Termine ultimo presentazione domande di mobilità:

    Lunedì 12 maggio 2011

     

    SINTESI, GUIDE E MODULISTICA

    NORMATIVA

    1. Nota Prot. AOODGPER3992 del 10 maggio 2011. O.M. n. 29 dell’8.4.2011 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica di cui alle Note 5 e 5bis riportate in “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI 22 febbraio 2011 (file pdf)
    2. Nota prot.AOODGPER3992 del 10 maggio 2011. Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica di cui alle Note 5 e 5bis riportate in “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI 22 febbraio 2011 (file pdf)
    3. O.M. n. 29 prot.AOODGPER3078 dell’8 aprile 2011. MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012(file pdf)
    4. Nota prot.AOODGPER3080 dell’8 aprile 2011. Trasmissione O.M. n. 29 prot.AOODGPER3078 dell’8 aprile 2011 relativo alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2011/2012  (file pdf)
    5. Allegato all’O.M. n. O.M. n. 29 prot.AOODGPER3078 dell’8 aprile 2011 (file doc)
    6. Elenco delle diocesi (file pdf)
    7. MODULO TR 1   domanda di trasferimento – a.s. 2011/2012Scuola dell’infanzia e primaria (file pdf)
    8. MODULO TR2   domanda di trasferimento – a.s. 2011/2012. Scuola secondaria di 1° e 2° grado (file pdf)
    9. MODULO PR 1   domanda di passaggio di ruolo – a.s. 2011/2012. Scuola dell’infanzia e primaria (file pdf). 
    10. MODULO PR2   domanda di passaggio di ruolo – a.s. 2011/2012. Scuola secondaria di 1° e 2° grado (file pdf)
    11. CCNI 22 febbraio 2011. Mobilità del personale docente, educativo e ata per l’a.s. 2011/2012 (file pdf)
    12. art. 37 bis del CCNI 22 febbraio 2011 – Mobilità insegnanti di religione cattolica (file pdf)
    13. Scuole aree montane a.s. 2006/2007 (file pdf)
    14. Scuole piccole isole a.s. 2006/2007 (file pdf)

     

    N.B. Se trovi difficoltà ad entrare nelle aree riservate, consulta il manuale "Accesso alle aree riservate del sito. Istruzioni per l’utente" (file pdf).

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    Snadir – Professione i.r. – venerdì 8 aprile 2011

  • Mobilità territoriale/professionale e Graduatoria Regionale del personale docente di religione per l’a.s. 2011/2012

    Mobilità territoriale/professionale e Graduatoria Regionale del personale docente di religione per l’a.s. 2011/2012 
     
    Termine ultimo presentazione domande
    di mobilità territoriale e professionale
    Giovedì 12 maggio 2011
     
    TUTTIi DOCENTI di RELIGIONE di RUOLO DEVONO PRESENTARE LA SCHEDA  per la graduatoria regionale su base diocesana per l’individuazione degli eventuali soprannumerari.Termine ultimo presentazione scheda
    Venerdì 20 maggio 2011
       
      
    E’ stata pubblicata stamattina (8 aprile 2011) e trasmessa con Nota prot.AOODGPER3080 dell’8 aprile 2011, l’O.M. n. 29 prot.AOODGPER3078 dell’8 aprile 2011 relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2011/2012.
        In sintesi:
    1.    la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesisu due regioni (compresa quella di appartenenza);
    2.     la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede;
    3.    i docenti di religione con due anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità nella stessa regione (1°- 2° -3°  contingente);
    4.    i docenti di religione con tre anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità oltre che nella stessa regione anche nelle altre (1°, 2° e 3° contingente);
    5.    l’Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata su base diocesana ditutti i docenti di religione di ruolo; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l’eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica.
       In particolare le scadenze per le operazioni di mobilità (territoriale e/o professionale) sono le seguenti:
    ·         Presentazione delle domande: dal 13 aprile al 12 maggio 2011
    ·          Revoca delle domande: 30 giugno 2011
    ·          Pubblicazione dei movimenti: 15 luglio 2011
    ·         Intesa sulla sede di utilizzazione: 31 luglio 2011
       Le scadenze per le operazioni relative alla graduatoria regionale su base diocesana sono:
    ·         Termine ultimo di presentazione della scheda: 20 maggio 2011 (opportuno presentarla alcuni giorni prima del termine ultimo)
    ·         Invio della documentazione da parte dei DS ai Direttori regionali per la predisposizione della graduatoria regionale su base diocesana (per la individuazione dei soprannumerari): 20 maggio 2011
    ·         Dichiarazione di eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile: 30 giugno 2011
    ·         Predisposizione graduatoria regionale su base diocesana: 4 luglio 2011
    ATTENZIONE
    L’utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (es.: dalla sede A alla sede B nell’ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell’ambito della scuola primaria/infanzia) è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 37 bis, comma 4 CCNI 22 febbraio 2011; art. 8, comma 1 dell’O.M. n. 29 dell’8 aprile 2011). In questo caso la domanda potrà essere presentata nel mese di giugno/luglio prossimo.
     
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    Snadir – Professione i.r. –  venerdì 8 aprile 2011
  • Incontro al Miur sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2011/2012

    Incontro al Miur sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2011/2012


    Si è svolto stamattina l’incontro tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto integrativo nazionale relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente a Ata per l’a.s. 2011/2012.
    Durante l’incontro sono state affrontate le questioni relative ai docenti della scuola primaria e agli Itp in soprannumero; in particolare è stata meglio precisata le modalità di utilizzazione.
    Gli articoli riguardanti i docenti di religione sono stati confermati.

    Snadir – Professione i.r. – 05 aprile 2011

  • I DOCENTI DI RELIGIONE DI RUOLO POSSONO ESSERE TRASFERITI SOLO SU DOMANDA: IL TRIBUNALE DI LUCERA DICE “NO” AL TRASFERIMENTO FORZATO

    I  DOCENTI DI RELIGIONE DI RUOLO POSSONO ESSERE TRASFERITI SOLO  SU DOMANDA: IL TRIBUNALE DI LUCERA DICE  "NO" AL TRASFERIMENTO FORZATO

     

    I docenti di religione di ruolo devono essere trasferiti esclusivamente a seguito di domanda: lo Snadir lo ha sempre sostenuto (in forza della normativa vigente)  e lo ha spesso segnalato ad alcuni Uffici Scolastici Regionali. Adesso il Tribunale di Lucera (FG) interviene sulla questione dando implicitamente ragione, con la sua sentenza, a quanto da noi affermato.
    La vicenda prende le mosse da quanto accaduto al docente M.L.: nella graduatoria unica regionale dei soprannumerari risultava collocato, nel territorio della propria diocesi,  tra i primi posti e usufruiva della legge 104 per l’assistenza a familiari, ma, nonostante tali titoli, nell’anno scolastico 2009/2010 è stato trasferito  da Vieste a Rodi.
    Tutto ciò è avvenuto senza che il docente producesse alcuna domanda, e senza che venisse meno la disponibilità oraria nella sua sede di servizio, in evidente contrasto con quanto prevede la normativa, secondo la quale "le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno" (O.M. n.29/2010, art. 8, comma 2).
    "Prendo atto con soddisfazione che le  segnalazioni del nostro sindacato –  afferma il Prof. Orazio Ruscica,  Segretario nazionale dello Snadir –  trovano sempre un riscontro reale ed oggettivo nella normativa giuridica, tant’é che il Tribunale di Lucera ha condiviso in pieno quanto da sempre è stato  da noi sostenuto, e cioè di escludere in modo esplicito la possibilità di qualsiasi ‘trasferimento o utilizzazione forzati’ dei docenti di religione di ruolo".
    Nella fattispecie  è accaduto che il  Tribunale del Lavoro di Lucera ha accolto il ricorso dell’insegnante, reintegrandolo nel suo precedente posto di lavoro a partire dal prossimo settembre 2011: è evidente che, nel frattempo, egli si è fatto carico di un disagio notevole, considerata la distanza da percorrere (circa 80 km.) per raggiungere l’attuale sede di servizio, e tenuto conto che non ha potuto prestare l’assistenza familiare per la quale usufruiva della  legge n.104.
    Il Giudice del lavoro di Lucera ha rilevato che l’assegnazione alla sede di servizio avviene d’intesa tra il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale e l’ordinario diocesano nel momento dell’immissione in ruolo; una successiva rimozione da tale sede può avvenire esclusivamente a seguito di revoca dell’idoneità all’insegnamento o per la mancanza di disponibilità oraria.
    Ma nel caso specifico non si era verificata né l’una né l’altra condizione.
    "Alla luce di questa sentenza – conclude Ruscica – ritengo  che l’inserimento dei docenti di religione  nella contrattazione nazionale sulla mobilità sia stato un passo importante per collocare pienamente tali insegnanti  nella scuola statale italiana. Con tutti i doveri, ma anche con gli indispensabili diritti. Voglio ricordare che nel settembre 2010 è stata presentata al Miur una richiesta unitaria con la quale le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI hanno voluto ribadire che i docenti di religione a tempo indeterminato si trasferiscono a domanda (mobilità/utilizzazioni)".

    Benito Ferrini

    Snadir – Professione i.r. – 11 marzo 2011

  • Firmato definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2011/2012

    Firmato definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2011/2012
    Una diversa ordinanza ministeriale stabilirà le date di scadenza per la mobilità dei docenti di religione 

        

         E’ stato firmato definitivamente stamattina (22 febbraio 2011) il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2011/2012.
         Il CCNI, perfettamente uguale alla pre-intesa sottoscritta il 16 dicembre 2010, è stato sottoscritto, come abbiamo già evidenziato, a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti.
         La Nota ministeriale di trasmissione del Contratto sulla mobilità  e la relativa Ordinanza ministeriale sono in via di definizione. Le domande di mobilità dovranno essere presentate entro il 21 marzo 2011.
          Con successiva Ordinanza ministeriale verranno diramate le specifiche disposizioni attuative dell’ art. 37bis del sopra citato CCNI riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, per i quali, ovviamente, sarà prevista una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande.
          Nel momento in cui sarà pubblicata l’ordinanza  ministeriale per i docenti di religione provvederemo a divulgare le schede, le guide per la compilazione delle domande.
    La Redazione
     
    * CCNI del 22 febbraio 2011 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2011/2012
    *
    CCNI del 22 febbraio 2011 art.37 bis. MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

    Snadir – Professione i.r. – 22 febbraio 2011

  • Firmato l’Ipotesi di CCNI relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2011/2012

    Firmato l’Ipotesi di CCNI relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2011/2012
     

    E’ stato firmato nella mattinata di oggi (16 dicembre 2010 2010) l’Ipotesi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2011/2012.
    A seguito del D.Lgs n.150/2009 l’Ipotesi di CCNI diventerà definitivo solo dopo l’autorizzazione del Ministero della Funzione Pubblica. Pertanto, l’Ipotesi di CCNI, corredata “da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo” inviata alla Funzione pubblica che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accerterà la compatibilità economico-finanziaria. “Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori”, il Miur potrà procedere alla sottoscrizione del Contratto e all’emanazione dell’Ordinanza ministeriale nella quale saranno stabilite la procedura e le scadenze di presentazione delle domande . Invece nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprenderanno le trattative.
    In sintesi le novità di rilievo:
    1) L’art.12 è stato adeguato alla nuova procedura prevista dalla legge 183/2010 (collegato al lavoro): è stata eliminata l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione individuale nelle controversie di lavoro e di mobilità.
    2) Il Dottorato di ricerca è valutato 6 punti l’anno se il docente risulta in servizio nello stesso grado di scuola in cui prestava servizio negli anni di dottorato; invece sarà valutato tre punti se attualmente svolge servizio in una scuola di grado diverso.
    3) Il servizio nelle scuole paritarie non è valutabile. E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuola paritarie primaria che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. Il servizio prestato nella scuole dell’infanzia comunali paritarie si valuta comunque.
      Per quanto riguarda i docenti di religione di ruolo si ricorda che il CCNI ha previsto alcune regole importanti:
    a) La valutazione del servizio prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio (6 punti) e poi per ogni ulteriore anno successivo (entro il quinquennio 2 punti; oltre il quinquennio 3 punti). Ovviamente l’accoglimento della domanda di mobilità territoriale/professionale e dell’utilizzazione/assegnazione provvisoria interrompe la continuità del servizio.
    b) L’utilizzo della graduatoria regionale su base diocesana ai fini dell’individuazione dei soprannumerari.
    1. In questa graduatoria si potrà far valere, in aggiunta alla valutazione di cui al precedente punto, la valutazione del servizio per ogni anno prestato nella stessa scuola e nella sede di servizio (cioè 2 punti per il servizio nella stessa scuola e 1 punto per il servizio nella stessa sede).
    2. L’anno in corso non è valutabile.
    c) Il primo anno utile per la valutazione della continuità è l’a.s. 2009/2010.
    Nel momento in cui l’Ipotesi di Contratto sarà sottoscritta definitivamente, sarà pubblicata l’Ordinanza ministeriale.
    Nel momento in cui sarà pubblicata l’ordinanza  ministeriale specifica per i docenti di religione provvederemo a divulgare le schede, le guide per la compilazione delle domande.

    La Redazione


    Snadir – Professione i.r. – 16 dicembre 2010

  • Mobilità 2011-2012, prosegue la trattativa

    Mobilità 2011-2012, prosegue la trattativa

    Anche quest´anno i trasferimenti e i passaggi di cattedra e di ruolo saranno disposti applicando le regole sulle classi di concorso pre-riforma. Lo hanno reso noto i rappresentanti dell´amministrazione scolastica a margine di un incontro che si è tenuto ieri mattina a viale Trastevere, nell´ambito della contrattazione per il rinnovo del contratto annuale sui trasferimenti e i passaggi.
    L´iter di approvazione del decreto sulle nuove classi di concorso, infatti, è ancora agli inizi. A breve dovrebbe arrivare il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ma poi bisognerà procedere con l´acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge. E quindi non si farà in tempo ad approvarlo per le operazioni di mobilità. La contrattazione, invece, dovrà procedere a marce forzate, perché, da quest´anno, il contratto annuale, prima di diventare operativo, necessiterà del placet della Funzione pubblica. E questo ulteriore passaggio allungherà i tempi di almeno un mese.
    Nell´incontro odierno le parti hanno passato in rassegna la bozza di accordo preparata dall´amministrazione ed hanno convenuto di approfondire le questioni riguardanti le precedenze, alla luce delle modifiche apportate alla legge 104/92 dal Collegato lavoro (legge 183/2001).
    Nel corso della discussione la nostra delegazione ha evidenziato la necessità di aggiornare anche la normativa sui rimedi contrattuali, previsti per impugnare i trasferimenti e i passaggi illegittimi.
    In particolare, i rappresentanti della FGU/Snadir hanno richiamato l´attenzione del tavolo negoziale sul fatto che il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio. E quindi è necessario aggiornare le disposizioni, ponendo in chiaro la possibilità di adire il giudice senza attendere l´esito della eventuale domanda di conciliazione, ormai facoltativa.
    L´amministrazione ha riferito, inoltre, che sarebbe allo studio l´ipotesi di costituire organici d´istituto volti a far confluire gli organici delle singole scuole, costituenti l´istituzione scolastica, in un unico organico. Fatte salve le distinzioni dei diversi ordini di scuola eventualmente presenti e, se del caso, le specificità degli ordinamenti. Per esempio, evitando di collocare in un organico unico un istituto tecnico con un liceo. Si tratta, peraltro, di mere ipotesi che non potranno realizzarsi se non saranno preventivamente risolti i problemi tecnico-informatici connessi alla costituzione dei nuovi organici che necessiterebbero anche di nuovi codici.
    Le parti hanno anche affrontato la questione degli insegnanti specialisti di lingua straniera nelle scuole primarie, ai quali il sistema informativo del Miur preclude la possibilità di essere riassorbiti sulla cattedra di lingua, che dovesse rendersi disponibile in sede di mobilità, qualora siano stati ricollocati sul posto comune in caso di insorgenza di situazioni di soprannumerarietà. E´ attualmente allo studio un’ipotesi di inserimento nel contratto di un´apposita clausola, che consenta tale possibilità anche a questo tipo di personale.
    Infine sono state affrontate alcune questioni, più puntuali, come per esempio, la procedura da adottare in caso di contrasto tra il contratto integrativo nazionale e i contratti delle province autonome, che prevalgono rispetto alla fonte negoziale nazionale.

    Snadir – Professione i.r. –  17 novembre 2010

  • Mobilità 2011-2012, secondo incontro al Miur

        Mobilità 2011-2012, secondo incontro al Miur

         Ieri, 11 novembre 2010,  si è svolto al MIUR il previsto incontro per la stipula del CCNI concernente la mobilità per l’ anno scolastico 2011/12.
         Prima di entrare in argomento, i sindacati hanno  invitato la Dott.ssa Palermo, che ha presieduto l’ incontro per conto dell’ Amministrazione, a provvedere perché venga emanata una nota di chiarimento finalizzata ad invitare i DD.SS. ad iniziare e/o a proseguire regolarmente la contrattazione integrativa d’istituto, in quanto preordinata al funzionamento dell’ Istituzione Scolastica ed all’ utilizzo delle risorse provenienti dal FIS.
         La Dott.ssa Palermo ha comunicato in proposito  che proprio nella giornata odierna un gruppo di lavoro misto MIUR/Funzione  Pubblica stava esaminando la questione e che a breve tempo si sarebbe giunti ad una soluzione.
         La Dott.ssa Di Pasquale del Sistema Informativo ha comunicato che le domande di mobilità per il prossimo anno scolastico saranno presentate on line anche per le Superiori, con una modulistica  compilata ed allegata direttamente dagli interessati, affermando inoltre che il programma sarà anche migliorato in più punti.
        Su questo punto la nostra delegazione ha chiesto all´amministrazione di esentare comunque gli interessati dalla presentazione della modulistica relativa alla dichiarazione dei servizi e della continuità (modd. D ed F), in quanto tali dati sono già in possesso delle singole istituzioni scolastiche che dovrebbero limitarsi a confermare gli anni dichiarati dagli interessati.  L’ accreditamento al Sistema Informativo effettuato l’ anno scorso da parte di chi aveva presentato domanda di mobilità resta valido anche per il prossimo anno scolastico.
         Conclusa questa informativa, si è passati ad enunciare le tematiche generali che le varie OO.SS. intendono discutere nei prossimi giorni:
         A questo proposito la  delegazione della federazione Gilda-Unams ha evidenziato la necessità di:
        1) Regolamentare  la valutazione del servizio prestato nelle Scuole Paritarie, dato che in Emilia Romagna ed in Piemonte erano state emanate dai rispettivi DD.GG. Regionali disposizioni che ne consentono la valutazione, in netto contrasto col CCNI;
        2) Non discriminare i trasferiti a domanda condizionata  dai trasferiti d’ufficio per quanto riguarda l’ inserimento in graduatoria d’ istituto che vede i primi inseriti in coda, in quanto considerati come trasferiti a domanda volontaria ;
         3) Intervenire sulla sequenza relativa ai movimenti d’ufficio della seconda fase, sequenza che riconosce una precedenza nei trasferimenti d’ ufficio sulla sede più vicina;
         4) Valutare l’ opportunità di disporre il trasferimento d’ ufficio di un perdente posto su sedi successive, partendo da quella di precedente titolarità indicata dall’ interessato e non dall’ ultima, che potrebbe penalizzare i perdenti posto trasferiti d’ ufficio ( in particolar modo nelle province più estese);
         5) Far chiarezza nella costituzione delle cattedre relative al biennio in cui sarà operante la riforma nel prossimo anno scolastico ed in quelle riguardanti il triennio rimasto col vecchio ordinamento;
         6) Determinare i criteri per la compilazione delle graduatorie d’ istituto all’ interno delle istituzioni scolastiche costituite  solo da  Licei, Istituti Tecnici ed Istituti Professionali, anche se funzionanti con più indirizzi;
         7) Fare applicare in modo corretto presso le singole istituzioni scolastiche e gli UU.SS.TT. le tabelle di confluenza dei vari insegnamenti nei casi di atipicità che incidono notevolmente nella formulazione degli organici e nella salvaguardia delle titolarità e/o nelle dichiarazioni di soprannumerarietà.
         8) Rinviare di un anno l’ applicazione delle nuove classi di concorso che incideranno notevolmente sulla mobilità.
         Al tavolo di confronto si è proposto infine  di rivedere l’applicazione della L. 104/92, per quanto riguarda l’ assistenza ai disabili, nel rispetto delle recenti modifiche normative, e si è concordato di portare in discussione, a partire dal prossimo 24 novembre, le proposte di modifica al CCNI.
     

    Snadir – Professione i.r. – 12 novembre 2010