Pubblicata l’Ordinanza ministeriale per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie a.s. 2011/2012
Scadenza domande: 1° agosto per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la secondaria di I grado per la scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione; 8 agosto per il personale Ata
- E’ stato precisato che i docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (art.2, comma 11 dell’O.M. n.64 del 21 luglio 2011).
- E’ stato affermato il principio che i docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).
- E’ riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto, qualora non completino l’orario nella scuola medesima, di essere utilizzati nella scuola di titolarità, per le ore mancanti (art.2, comma 5 dell’O.M. n.64 del 21 luglio 2011).Modello per la rischiesta riduzione 1/5
- E’ stata confermata la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (art.2, comma 5 dell’O.M. n.64 del 21 luglio 2011; C.M. n.63 del 13 luglio 2011).
- E’ stato confermato che docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso ordine scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione, mentre coloro che sono stati utilizzati in un ordine diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono ripresentare domanda di conferma sulla utilizzazione già ottenuta lo scorso anno (art. 2, comma 12 dell’O.M. n.64 del 21 luglio 2011).
- Il punteggio per le utilizzazioni è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, su base diocesana, elaborata in occasione della O.M. n.29 dell’8 aprile 2011 ed eventualmente aggiornato con i nuovi titoli acquisiti entro la data di presentazione della domanda (art.1, comma 6 dell’O.M. n.64 del 21 luglio 2011).
In dettaglio, gli insegnanti di religione in ruolo potranno a domanda
- essere utilizzati, nell’ambito della medesima diocesi di appartenenza, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo (ad esempio: il docente in servizio nella primaria può chiedere di cambiare scuola, ma restando nel settore della primaria);
- essere utilizzati, nell’ambito della medesima diocesi di appartenenza, in una sede scolastica di diverso settore formativo, ovviamente sempre per l’insegnamento di religione cattolica (ad esempio: il docente in servizio nella primaria può chiedere di passare nella secondaria purché abbia superato il concorso anche per la scuola secondaria e sia in possesso di specifica idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano).
- Potranno, altresì,ottenere assegnazione provvisoria in una diocesi diversa dalla propria (sarà possibile indicarne una sola); in tale caso dovranno, preventivamente, essere in possesso di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano della diocesi di destinazione.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dagli insegnanti di religione in ruolo per i seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge che vive in un comune, e in una diocesi, diversi da quello di servizio;
- ricongiungimento a figli o agli affidati con provvedimento definitivo che vivono in un comune, e in una diocesi, diversi da quello di servizio;
- ricongiungimento al genitore che risiede in un comune, e in una diocesi, diversi da quello di servizio;
- grave situazione di salute del richiedente, comprovata da idonea certificazione medica.
L’accoglimento della domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria interrompe la continuità del servizio. In tal caso di gli interessati NON potranno far valere nel prossimo anno, in occasione della predisposizione della graduatoria regionale articolata su base diocesana, i punteggi derivanti dalla continuità del servizio nella stessa scuola e nella sede di servizio (cioè 2 punti per il servizio nella stessa scuola oppure 1 punto per il servizio nella stessa sede). Ovviamente nel caso di accoglimento della domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 NON saranno utili ai fini della continuità del servizio.
La scadenza della presentazione della domanda è fissata 1° agosto per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la secondaria di I grado per la scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione.
Le domande andranno indirizzate agli Uffici Scolastici Regionali territorialmente competenti (Nota prot.AOODGPER 6124 del 21 luglio 2011).
Le Guide, le FAQ e la modulistica per agevolare la presentazione delle istanze
- FAQ – Frequently Asked Questions – Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti – Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie – a.s. 2011/2012 (file Pdf aggiornato al 21/07/2011)
- Guida alla compilazione del Modello UR1 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell’infanzia/primaria – a.s. 2011/2012 (file Pdf aggiornato al 21/07/2011)
- Guida alla compilazione del Modello UR2 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria – a.s. 2011/2012 (file Pdf aggiornato al 21/07/2011)
- UAP – Dichiarazione sostitutiva di certificazioni – a.s. 2011/2012 (file Word aggiornato al 21/07/2011)
- UAP – Dichiarazione dei servizi – allegato D scuola primaria e infanzia – a.s. 2011/2012 (file Word aggiornato al 21/07/2011)
- UAP – Dichiarazione dei servizi – allegato D scuola secondaria – a.s. 2011/2012 (file Word aggiornato al 21/07/2011)
- UAP – Domanda riduzione fino a un quinto – a.s. 2011/2012 (aggiornata al 21/07/2011)
- UAP – Pluridichiarazione precedenza legge 104/1992 – a.s. 2011/2012 (file Word aggiornato al 21/07/2011)
- UAP – Domanda di riarticolazione – a.s. 2011/2012 (file Word aggiornato al 21/07/2011)
Snadir – Professione i.r. – 22 luglio 2011