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DPR 2 febbraio 1994, n.175 – Approvazione dell’intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.
Approvazione dell’intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.
Il Presidente delle Repubblica
Visto l’art.87 della Costituzione;
Visto l’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle facolt approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;
Vista l’intesa intervenuta tra la Parti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’universit e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A
il seguente decreto:
Art.1
1. Piena ed intesa esecuzione data allo scambio di note verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – intervenuto in data 25 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facolt approvate dalla Santa Sede.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add 2 febbraio 1994
SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreatta, Ministro degli affari esteri
Colombo, Ministro dell’universit e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei Conti l’11 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n.90, foglio n.14
n.175
Roma, 25 gennaio 1994
NOTA VERBALE
L’Ambasciata d’Italia presenta i suoi complimenti all’Eccellentissima Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – e, con riferimento all’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, La prega di voler confermare, da parte della Santa Sede, la seguente intesa:
"La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985, tra l’autorit scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751), hanno determinato quanto segue:
Art.1
Le parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121, la disciplina "Sacra Scrittura".
Art.2
I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art.1, conferiti dalle facolt approvate dalla Santa Sede, sono riconoscibili, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministero dell’universit e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento disposto previo accertamento della parit della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovr anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualit d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualit d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.
Al predetto fine l’interessato dovr produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facolt che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede".
L’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l’occasione per rinnovare all’Eccellentissima Segreteria si Stato – Sezione rapporti con gli Stati – i sensi della sua pi alta considerazione.
Eccellentissima Segreteria di Stato
Sezione rapporti con gli Stati
CITT DEL VATICANO
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La Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – ossequia distintamente l’Eccellentissima Ambasciata d’Italia e, con riferimento alla nota verbale n.175, in data 25 gennaio 1994, relativa all’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l’onore di confermare da parte della Santa Sede la seguente intesa:
"La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985, tra l’autorit scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751), hanno determinato quanto segue:
Art.1
Le parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121, la disciplina "Sacra Scrittura".
Art.2
I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art.1, conferiti dalle facolt approvate dalla Santa Sede, sono riconoscibili, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministero dell’universit e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento disposto previo accertamento della parit della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovr anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualit d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualit d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.
Al predetto fine l’interessato dovr produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facolt che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede".
La Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – si vale della circostanza per rinnovare all’Ambasciata d’Italia i sensi della sua pi alta considerazione.
Dal Vaticano, 25 gennaio 1994
Eccellentissima Ambasciata d’Italia
presso la Santa Sede
ROMA
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato stato redatto ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali operato il rinvio. Restando invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art.87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
– Il testo dell’art.10 dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge n.121/1985, il seguente :
"Art.10 – 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall’autorit ecclesiastica.
2. titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra la Parti, conferiti dalle facolt approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell’Universit cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorit ecclesiastica".
Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dello scambio di lettere intervenuto tra il Cardinale Segretario di Stato ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernenti il reciproco consenso all’approvazione dell’intesa.
Omissis
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Rettifica al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 – Rettifica al terzo comma dell’art.310
Rettifica al terzo comma dell’art.310
All’art.310, comma 3, dove scritto: … esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione, dai genitori …, si legga: … esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non di ufficio, dai genitori ….
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Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 – Testo Unico Pubblica Istruzione – Capo II – Capo III
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 – Testo Unico Pubblica Istruzione
Capo II – Carriera scolastica degli alunni.
Art.192 – Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacit di scelte scolastiche e di iscrizione (scuola superiore)
(omissis)
- Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attivit culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
- I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell’art.310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
- La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di et, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell’art.310, sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la podest, nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’art.147 del codice civile.
(omissis)
Art.194 – Esami finali nella scuola magistrale
(omissis)
- (…) La prova orale relativa all’insegnamento della religione cattolica non sostenuta dai candidati che scelgono di non avvalersi di tale insegnamento.
(omissis)
Capo III – Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altre confessioni religiose.
Sezione I – Insegnamento della religione cattolica
Art. 309 – Insegnamento della religione cattolica
- Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione cattolica disciplinato dall’accordo della Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
- Per l’insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
- I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
- Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.
Art.310 – Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
- Ai sensi dell’art.9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la Legge 25/03/1985, n.121, nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
- All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
- Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potest nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’art.147 del codice civile.
Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorit scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
- Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attivit culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
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Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.35 – Riordino della normativa in materia di utilizzazione
Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421
Omissis
Art. 6 – Supplenze
1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario pu essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali ai fini della loro copertura con personale di ruolo e sempre che la vacanza e disponibilit permangono prevedibilmente per l’intero anno scolastico e che ai posti stessi non sia stato assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.
2. Non possono essere disposte supplenze annuali per la copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Il conferimento di supplenze temporanee al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario limitato al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli effetti di cui all’articolo 23 del decreto legge 12 settembre 1983, n.463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638.
Omissis
5. Gli effetti giuridici ed economici delle nomine del personale supplente annuale e temporaneo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario continuano ad essere disciplinati dall’articolo 7, ultimo comma, del decreto legge 26 novembre 1981, n.677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n.11, che conferisce alle nomine medesime nei limiti della loro durata, solo effetti giuridici e non anche effetti economici, quando il personale nominato non possa assumere servizio in base a vigenti norme di legge.
6. Il provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e quelle supplenze temporanee che siano da disporre sino al termine della attivit didattiche, ad eccezione delle supplenze temporanee fino a sei ore settimanali, le quali restano di competenza del capo di istituto, che le conferisce con la procedura prevista dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge 6 novembre 1989, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.417, tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.
7. A decorrere dall’anno scolastico 1992-1993, la norma di cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, si applica soltanto quando l’assenza del docente, che riprenda servizio nel periodo successivo al 30 aprile, sia dovuta ad aspettative per infermit e per motivi di famiglia ed abbia avuto una durata continuativa di almeno centocinquanta giorni. Nelle classi terminali dei cicli di studio la durata dell’assenza richiesta ridotta a novanta giorni continuativi. Il docente che, per il verificarsi delle suddette condizioni, non riprenda servizio nella propria classe impiegato per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.
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DPR 23/6/1990, n. 202 – Esecuzione dell’Intesa del 13/6/1990 tra MPI e CEI
Esecuzione dell’Intesa del 13/6/1990 tra MPI e CEI, che modifica l’Intesa del 14/12/1985, resa esecutiva con DPR 16/12/1985, n. 751.
[Essendo stato integrato con l’Intesa precedente, si veda il DP.R. 751/1985]
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Mozione 6-00083 approvata dalla Camera dei Deputati il 10/5/1989 – Applicazione della sentenza n. 20
Mozione 6-00083 approvata dalla Camera dei Deputati il 10/5/1989
Applicazione della sentenza n. 203/89 della Corte Costituzionale.
La Camera,
riaffermata la necessit di proseguire nella leale e completa attuazione della normativa di revisione del Concordato, respingendone ogni istanza abrogazionista;
preso atto della sentenza della Corte costituzionale che, valorizzando il diritto costituzionalmente garantito di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, ha riconosciuto la conformit ai principi supremi della Costituzione dell’art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica dell’accordo che modifica il Concordato e dell’art. 5, lettera B, n. 2 del protocollo addizionale; considerato che anche a seguito di tale pronunzia non si pu determinare una condizione di discriminazione dell’ora di insegnamento della religione cattolica rispetto all’orario scolastico; considerato che compito esclusivo dello Stato italiano disciplinare anche dal punto di vista organizzativo l’attivit dei non avvalentisi nell’ambito della scuola,
impegna il Governo
ad elaborare, in tempo utile ai fini del regolare inizio del nuovo anno scolastico, la normativa necessaria ed a sottoporla al Parlamento.
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Legge 8/3/1989, n. 101 – Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane
Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione delle Comunit Israelitiche Italiane, firmata il 27/2/1987.
Art. 10
Istruzione religiosa nelle scuole
Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento impartito nel rispetto della libert di coscienza e di religione e della pari dignit dei cittadini senza distinzione di religione, come pure esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.
La Repubblica italiana, nel garantire la libert di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto esercitato dagli alunni, o da coloro cui compete la potest su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.
Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall’Unione o dalle Comunit il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio dell’ebraismo. Tali attivit si inseriscono nell’ambito delle attivit culturali previste dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell’Unione o delle Comunit.
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Legge 22/11/1988, n. 516 – Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno
Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, firmata il 28/12/1986.
Preambolo
[…] L’Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione che l’educazione e la formazione dei fanciulli e della giovent sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle Chiese ad essa associate, l’insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.
Omissis
Art. 9
La Repubblica italiana, nel garantire la libert di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potest su di essi.
Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
Art. 10
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivit di inseriscono nell’ambito delle attivit culturali previste dall’ordinamento scolastico.
Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell’Unione.
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DPR 23/8/1988, n. 399 – Accordo contrattuale del personale della scuola per il triennio 1988-90
Accordo contrattuale del personale della scuola per il triennio 1988-90.
Art. 3
Omissis
6. Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1 settembre 1990.
7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l’inquadramento economico di cui all’articolo 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonch, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.
8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8. si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell’art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.
Omissis