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  • DPR 16/12/1985, n. 751 – Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episc.

    DPR 16/12/1985, n. 751

    Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana circa l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane.

     

    [ Il 13/6/1990 con DPR 23/6/1990, n.202 stato modificato il DPR 16/12/1985, n.751. Il D.P.R 751/1985 viene pubblicato con le integrazioni del DPR 202/1990. Pertanto i lettori troveranno in corsivo le aggiunte e in parentesi quadre le parti eliminate ]

     

    Il Ministro della Pubblica Istruzione

    quale autorit statale che sovrintende all’istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma dell’art. 1, n. 13, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 gennaio 1990 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

    Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

    che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell’art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico,

    in attuazione dell’art. 9, n. 2, dell‘accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,

    determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo, fermo restando l’intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

    1. Programmi dell’insegnamento della religione cattolica

    1.1. Premesso che l’insegnamento della religione cattolica impartito, nel rispetto della libert di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalit della scuola, le modalit di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue:

    1.2. I programmi dell’insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest’ultima a definirne la conformit con la dottrina della Chiesa.

    Con le medesime modalit potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.

    1.3. Le Parti s’impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente intesa i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli ‘orientamenti’ della specifica attivit educativa in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna.

    Fino a quando non venga disposta l’adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.

    2. Modalit di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica

    2.1. Premesso che:

    a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

    b) la scelta operata su richiesta dell’autorit scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalit di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;

    c) assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della Pubblica Istruzione sulla nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica e in ordine al la prima attuazione dell‘esercizio di tale di ritto;

    d) l’insegnamento della religione cattolica impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorit ecclesiastica;

    le modalit di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

    2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, l’insegnamento della religione cattolica organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell’orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

    La collocazione oraria di tali lezioni effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe.

    2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attivit di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1.

    A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana.

    2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 617, sono organizzate specifiche e autonome attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalit di cui al punto 1.

    [A tali attivit sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana].

    Le suddette attivit sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilit peculiari della scuola materna, in unit didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di pi ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico.

    2.5. L’insegnamento della religione cattolica impartito da insegnanti in possesso di idoneit riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorit scolastiche ai sensi della normativa statale.

    Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina dei singoli docenti l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall’autorit scolastica delle esigenze anche orarie relative all’insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.

    2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformit a quanto disposto dal m 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito di ogni circolo didattico, pu essere affidato dall’autorit scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilit prima dell’inizio dell’anno scolastico.

    2.6-bis. Il riconoscimento di idoneit all’insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’ordinario diocesano.

    2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

    Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

    3. Criteri per la scelta dei libri di testo

    3.1. Premesso che i libri per l’insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:

    3.2. I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

    3.3. L’adozione dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica deliberata dall’organo scolastico competente, su proposta dell’insegnante di religione, con le stesse modalit previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

    4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione

    4.1. Premesso che:

    a) l’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalit della scuola, deve avere dignit formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;

    b) detto insegnamento deve essere impartito in conformit alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorit ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata;

    profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:

    4.2. Per l’insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

    4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica pu essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

    a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facolt approvata dalla Santa Sede;

    b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

    c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

    d) diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

    4.4. Nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica pu essere impartito, ai sensi del punto 2.6., dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l’insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano.

    Nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso pu essere affidato:

    a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico e attestata dall’ordinario diocesano;

    b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

    4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della Pubblica Istruzione l’elenco delle facolt e degli istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3. e 4.4. nonch delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3., lettera a).

    4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3. e 4.4. sono richiesti a partire dall’anno scolastico 1990-91.

    I docenti di religione cattolica in servizio nell’anno scolastico 1989-90, gi in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle sessioni dell’anno accademico 1989-90 il titolo prescritto.

    4.6.1. Sino a tale data l’insegnamento della religione cattolica pu essere affidato a chi non ancora in possesso dei titoli richiesti, purch abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle facolt o agli istituti di cui al punto 4.5.

    4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica:

    a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell’anno scolastico 1985-86;

    b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.

    4.7. Per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della Pubblica Istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell’ambito delle rispettive competenze e disponibilit, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze Episcopali Regionali o con gli ordinari diocesani.

     

    * * *

     

    Nell’addivenire alla presente intesa le parti convengono che, se si manifestasse l’esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

    Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l’attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonch a ricercare un’amichevole soluzione qualora sorgessero difficolt di interpretazione.

    Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell’avvenuta emanazione e dell’avvenuta promulgazione dell’intesa nei propri ordinamenti.

     

    Roma, 14 dicembre 1985.

     

    Il Presidente Il Ministro

    della Conferenza Episcopale Italiana della Pubblica Istruzione

    Card. Ugo Poletti Franca Falcucci

     

    Roma, 13 giugno 1990.

     

    Il Presidente Il Ministro

    della Conferenza Episcopale Italiana della Pubblica Istruzione

    Card. Ugo Poletti Sergio Mattarella

     

  • Legge 25/3/1985, n. 121 – Accordi di revisione del Concordato fra Italia e Santa Sede dell’11/2/1929




    Legge 25/3/1985, n. 121


    Accordi di revisione del Concordato fra Italia e Santa Sede dell’11/2/1929.


    Articolo 9


    1. La Repubblica Italiana, in conformit al principio della libert della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.


    A tali scuole che ottengano la parit assicurata piena libert, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.


    2. La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.


    Nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.


    All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.


    Protocollo addizionale, n. 5 (in relazione all’art. 9)


    a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 impartito – in conformit alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libert di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorit ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorit scolastica.


    Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento pu essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorit ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo;


    b) con successiva intesa tra le competenti autorit scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:


    1. i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
    2. le modalit di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
    3. i criteri per la scelta dei libri di testo;
    4. i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

    c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia disciplinata da norme particolari.



  • DPR 12/2/1985, n. 104 – Nuovi programmi didattici per la scuola primaria (15)




    DPR 12/2/1985, n. 104


    Nuovi programmi didattici per la scuola primaria.


    Omissis


    Religione


    La scuola riconosce il valore della realt religiosa come un dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato nella realt sociale in cui il fanciullo vive.


    Partendo, perci, dall’esperienza comunque acquisita dall’alunno e anche al fine di consentirgli un rapporto consapevole e completo con l’ambiente, compito della scuola promuovere, nel quadro degli obiettivi educativi e didattici indicati dai programmi:


    a) la conoscenza degli elementi essenziali per la graduale riflessione sulla realt religiosa nella sua espressione storica, culturale, sociale;


    b) la conoscenza e il rispetto delle posizioni che le persone variamente adottano in ordine alla realt religiosa;


    c) la consapevolezza dei principi in base ai quali viene assicurato nella scuola elementare lo svolgimento di specifici programmi di religione, nel rispetto del diritto dei genitori di scegliere se avvalersene o non avvalersene.


    Questi principi possono essere cos sintetizzati:


    • riconoscimento dei valori religiosi nella vita dei singoli e della
    • societ;
    • rispetto e garanzia del pluralismo religioso;
    • rispetto e garanzia della libert di coscienza dei cittadini;
    • impegno dello Stato ad assicurare nelle scuole lo svolgimento di specifici programmi di religione, definiti con Decreto del Presidente della Repubblica sulla base di intese tra lo Stato e le confessioni religiose riconosciute. Infatti, nel nuovo accordo per la riforma del Concordato stipulato tra lo Stato e la Santa Sede, stabilito, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, che la Repubblica Italiana “riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”.

    Lo Stato, inoltre, con le norme per la regolazione dei rapporti con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese “assicura il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organismi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni”.



  • Legge 11/8/1984, n. 449 – Intesa tra lo Stato italiano e le Chiese valdo – metodiste del 21/12/84.




    Legge 11/8/1984, n. 449


    Intesa tra lo Stato italiano e le Chiese valdo – metodiste del 21 – 12 – 84.


    Art. 9. (Istruzione religiosa nelle scuole).


    La Tavola Valdese, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della giovent sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l’insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.


    La Tavola Valdese prende atto tuttavia che la Repubblica Italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libert di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.


    La Tavola Valdese prende altres atto che, per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, n secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.


    Art. 10. (Scuole).


    La Repubblica Italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto all’apporto di tutte le componenti della societ, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola Valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalit sono concordate con gli organi previsti dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.



  • Legge 11/7/1980, n. 312 – Progressione economica di carriera per gli insegnanti di religione




    Legge 11/7/1980, n. 312


    Progressione economica di carriera per gli insegnanti di religione con orario di cattedra.


    Art. 53. Personale non di ruolo.


    Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 51, quarto comma, per l’attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.


    Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all’orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma dovuto in proporzione.


    Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.


    Il presente articolo si applica altres alle ispettrici disciplinari dell’Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.


    Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente art. 51, d’importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.


    Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l’obbligatoriet di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.



  • Legge 24 maggio 1970, n.336 – Benefici agli ex combattenti e assimilati (7)

    Legge 24 maggio 1970, n.336


    Benefici agli ex combattenti e assimilati


    Art.1. I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli della Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell’ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se pi favorevole, il computo delle campagne di guerre e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermit contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.


    Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l’attribuzione degli ulteriori aumenti periodici o per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.